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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/02/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Antonella Paone, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di primo grado iscritta al n. 5466/2023 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili, vertente
T R A
nato a [...] il [...] Codice Fiscale Parte_1
, res.te in Casavatore (NA) Via E. Caruso n. 8, elett.te dom.to in C.F._1
Cardito (NA) al C.so C. Battisti n. 94, nello studio dell'Avv. Andrea
Giugliano( ) dal quale è rappresentato e difeso giusta CodiceFiscale_2
procura in atti
ATTORE
E
(P. IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
” AFFIDATARIA RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA
[...] CP_3
RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI REGIONALI GESTITI DIRETTAMENTE DALLA REGIONE
GIUSTO CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL 04-04-2018, REP. 14521 UFFICIALE Pt_2
DOTT. , IN ALLEGATO, IN PERSONA DEL SUO PROCURATORE SPECIALE CP_4
DOTT. A FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. Controparte_5 CP_6
REP. N. 37136 RACC. N. 2248 DEL NOTAIO IN ROMA, CON SEDE IN Persona_1
TRENTO (TN) ALLA VIA A. OLIVETTI N.7, ELETTIVAMENTE DOMICILIATO IN NAPOLI (NA) IN
VIALE GRAMSCI N.21 PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. CARLO GIORDANO (C.F.
) CHE LO RAPPRESENTA E LO DIFENDE, IN VIRTÙ DI PROCURA IN ATTI C.F._3
CONVENUTA
NONCHE' IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. Controparte_7
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp.
att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
2. La notificava alla atto di pignoramento presso Controparte_1 Controparte_7
terzi ex art. 72bis del D.P.R. 602/1973 avverso il quale il debitore Parte_1
proponeva opposizione, deducendo: la nullità del pignoramento per mancata notifica al debitore;
l'inesistenza della notifica al terzo per essere proveniente da indirizzo pec non indicato nei pubblici elenchi;
nullità derivata dell'atto di pignoramento per essere gli atti prodromici stati notificati in periodo di sospensione
Covid; nullità del pignoramento per essere superato il limite di cui all'art. 72 ter drp
602/73; nullità del pignoramento per essersi la pretesa estinta per prescrizione cd.
successiva.
2.1. Con provvedimento del 6.4.2023 il G.E. accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecuzione, assegnando termine perentorio di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito.
3. Con atto di citazione tempestivamente notificato nel rispetto del termine perentorio di sessanta giorni fissato dal giudice dell'esecuzione, ha Parte_1
introdotto il presente giudizio di merito.
3.1. Si è costituita la eccependo il difetto di giurisdizione in favore Controparte_1
della Commissione Tributaria e nel merito, l'infondatezza dell'opposizione.
3.2. Non si è costituita la benché regolarmente citata, per cui ne va Controparte_7
dichiarata la contumacia.
4. Va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore della Commissione
Tributaria. Invero, per quanto riguarda i motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c., poiché si tratta di doglianze relative a vizi propri dell'atto di pignoramento, sussiste la giurisdizione del giudice dell'esecuzione.
Quanto al motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c., occorre fare riferimento ai principi espressi dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018, da Cass. S.U. n.
7822/2020 secondo cui: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del
1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla
giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o
nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale
sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
Poiché il fatto estintivo dedotto è successivo alla notifica dell'ingiunzione di pagamento
(atto equipollente alla cartella di pagamento), sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
5. Nel merito, l'opposizione va rigettata per le ragioni che seguono.
5.1. Tutte le doglianze svolte, ad eccezione di quella relativa alla prescrizione costituiscono motivi di opposizione agli atti esecutivi tardivamente spiegate oltre il termine ex art. 617 c.p.c. – perentorio ed a pena di decadenza – di venti giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, avvenuta, per come documentato da parte convenuta, in data 3.11.2022, mentre il ricorso in opposizione risulta depositato il
12.11.2022.
Quanto alle questioni relative alle notifiche del pignoramento, con riferimento al debitore parte convenuta ha prodotto avviso di ricevimento sottoscritto in data
3.11.2022, non contestato, mentre quanto alla doglianza relativa alla inesistenza della notifica al terzo per essere la notifica stata inoltrata da pec non indicata nei registri ufficiali, essa è valida ed efficace, essendone certa la riconducibilità all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente (cfr. Cass. Civ. ord. n. 26682 del
14 ottobre 2024).
Con riferimento alla doglianza relativa al periodo di sospensione Covid, la stessa è
priva di pregio atteso che le disposizioni di legge hanno riguardato la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori (cfr. rubrica art. 67
DL 18/2020), non anche la sospensione dell'attività predetta, di talché, se effettuata,
non è soggetta ad alcuna nullità.
Fondata è, di contro, come già rilevato dal GE in sede di sospensiva, la doglianza relativa all'assunta violazione del limite di cui all'art. 72 ter co. 1 DPR 602/73, la quale, però, attiene non già a un vizio dell'atto di pignoramento, che contiene i riferimenti alla normativa applicabile, ma a un'errata esecuzione dello stesso da parte del terzo, che, a fronte di una richiesta complessiva di euro 1776,20 da parte dell'agente di riscossione, avrebbe dovuto effettuare un accantonamento nei limiti del pignorabile (1/10 dell'introito mensile del contribuente, avendo egli stipendio inferiore ai 2500 euro mensili). L'opponente non ha documentato che i versamenti effettuati dal terzo abbiano violato i limiti indicati, ragione per la quale non deve essere pronunciata alcuna condanna restitutoria.
5.2. In ordine alla doglianza ex art. 615 c.p.c. relativa all'intervenuta prescrizione della pretesa, la stessa non può essere accolta in quanto parte convenuta ha prodotto la prova delle notifiche degli atti prodromici (ingiunzioni di pagamento) e successivi atti interruttivi (intimazione di pagamento) precedenti al pignoramento e considerando che il termine di prescrizione della tassa automobilistica è di tre anni,
che iniziano a decorrere dal 1°gennaio dell'anno successivo a quello del pagamento dovuto e termina il 31 dicembre del terzo anno.
6. Si ritiene che le spese vadano interamente compensate, considerando che viene accolto il motivo dipendente dall'esecuzione errata del terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Antonella Paone, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 5466/2023
del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia della . Controparte_7
2. Dichiara legittimo il prelievo forzoso di cui all'atto di pignoramento entro il limite di
103,9 euro;
3. Rigetta nel resto l'opposizione;
4. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa, il 31.1.2025
Il GIUDICE
dr.ssa Antonella Paone