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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 958/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
AS MA, RE
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 977/2023 depositato il 20/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N. 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220037433218000 BOLLO AUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugnò la cartella di pagamento n. 296 2022 00374332 18 000, dell'importo complessivo di € 920,69, notificata il 26 luglio 2022 a titolo di tasse automobilistiche per il 2019.
Dedusse che l'atto impugnato era nullo per mancanza di notifica dell'avviso di accertamento prodromico.
La Regione Sicilia ha resistito con controdeduzioni con le quali ha contestato il ricorso chiedendone il rigetto.
Indi, all'udienza del 16 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente censura la cartella impugnata lamentando l'omessa notifica dell'avviso di accertamento a suo dire presupposto.
La censura è infondata.
E invero, è sufficiente osservare che con la legge regionale n. 16/2015 è stata prevista la tassa automobilistica regionale in sostituzione di quella erariale e, con l'art. 19 della legge regionale 24 del 2016, è stato introdotto il comma 2 bis dell'art. 2 della l. 16, prevedendo che, in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento del tributo, dopo il decorso dei termini previsti per l'eventuale ravvedimento spontaneo dall'art. 13, comma
1, lettere a), a-bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, venga immediatamente iscritto a ruolo.
Ne consegue che il ruolo, che attribuisce all'obbligazione tributaria efficacia esecutiva, non deve essere preceduto da alcun atto con il quale la pretesa viene portata a conoscenza del contribuente e invece si forma direttamente per determinazione dell'Amministrazione sul mero presupposto dell'omesso o insufficiente pagamento.
Inoltre, la questione di legittimità costituzionale della norma è stata dichiarata infondata dal Giudice della legittimità della legge con sentenza n. 152 del 2018.
Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso va respinto con le coerenti statuizioni di cui alla parte dispositiva anche in ordine alle spese processuali che seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio che si quantificano, in favore di
Regione Sicilia, in euro 200,00.
Così deciso a Palermo, nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
Il Giudice estensore Il Presidente
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
AS MA, RE
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 977/2023 depositato il 20/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N. 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220037433218000 BOLLO AUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugnò la cartella di pagamento n. 296 2022 00374332 18 000, dell'importo complessivo di € 920,69, notificata il 26 luglio 2022 a titolo di tasse automobilistiche per il 2019.
Dedusse che l'atto impugnato era nullo per mancanza di notifica dell'avviso di accertamento prodromico.
La Regione Sicilia ha resistito con controdeduzioni con le quali ha contestato il ricorso chiedendone il rigetto.
Indi, all'udienza del 16 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente censura la cartella impugnata lamentando l'omessa notifica dell'avviso di accertamento a suo dire presupposto.
La censura è infondata.
E invero, è sufficiente osservare che con la legge regionale n. 16/2015 è stata prevista la tassa automobilistica regionale in sostituzione di quella erariale e, con l'art. 19 della legge regionale 24 del 2016, è stato introdotto il comma 2 bis dell'art. 2 della l. 16, prevedendo che, in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento del tributo, dopo il decorso dei termini previsti per l'eventuale ravvedimento spontaneo dall'art. 13, comma
1, lettere a), a-bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, venga immediatamente iscritto a ruolo.
Ne consegue che il ruolo, che attribuisce all'obbligazione tributaria efficacia esecutiva, non deve essere preceduto da alcun atto con il quale la pretesa viene portata a conoscenza del contribuente e invece si forma direttamente per determinazione dell'Amministrazione sul mero presupposto dell'omesso o insufficiente pagamento.
Inoltre, la questione di legittimità costituzionale della norma è stata dichiarata infondata dal Giudice della legittimità della legge con sentenza n. 152 del 2018.
Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso va respinto con le coerenti statuizioni di cui alla parte dispositiva anche in ordine alle spese processuali che seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio che si quantificano, in favore di
Regione Sicilia, in euro 200,00.
Così deciso a Palermo, nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
Il Giudice estensore Il Presidente