TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/10/2025, n. 4285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4285 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E D I P A L E R M O
S E Z I O N E T E R Z A C I V I L E
Il Giudice, dott.ssa GI ET, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8145 del ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA
rappresentato e difeso da se stesso Parte_1
, dall'avv. Sandro Di Carlo Email_1
e dall'avv. Daniela Di Carlo ( Email_2 Email_3 giuste procure allegate al fascicolo informatico
ATTORE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppa Lo Iacono CP_1
( giusta procura allegata al fascicolo informatico Email_4
CONVENUTA cui è riunita la causa iscritta al n. 13770 del registro generale affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA in persona del titolare Parte_2 Parte_3 rappresentato e difeso dall'avv. Luca Lo Verde ( giusta Email_5 procura allegata al fascicolo informatico
ATTRICE
E in persona Controparte_2 dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio M.
Tribunale di Palermo 1 Terza Sezione Civile ( giusta procura allegata al Controparte_3 Email_6 fascicolo informatico
CONVENUTO
E
rappresentato e difeso da se stesso Parte_1
, dall'avv. Sandro Di Carlo Email_1
e dall'avv. Daniela Di Carlo ( Email_2 Email_3 giuste procure allegate al fascicolo informatico
CONVENUTO
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 rappresentato e difeso dall'avv. Giamberto D'Amato
giusta procura allegata al fascicolo Email_7 informatico
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 rappresentato e difeso dall'avv. Martino Lo Presti
giusta procura allegata al fascicolo Email_8 informatico
TERZA CHIAMATA DAL Controparte_6
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Aurelio Anselmo ( giusta Email_9 procura allegata al fascicolo informatico
TERZA CHIAMATA DA Parte_1
E
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppa Lo Iacono CP_7
( giusta procura allegata al fascicolo informatico Email_4
TERZA CHIAMATA DA Parte_1
E DI
Tribunale di Palermo 2 Terza Sezione Civile
CP_8
TERZA CHIAMATA DA , CONTUMACE Parte_1 aventi ad oggetto: risarcimento danni;
garanzia per vizi e responsabilità ex art. 2051 c.c. conclusioni. come nelle note conclusive rispettivamente depositate per l'udienza cartolare del 3.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, in data 7.6.2021, Parte_1 convenne in giudizio dinnanzi al Tribunale di Palermo, esponendo che: CP_1
- la convenuta aveva venduto ad l'immobile ad uso ufficio Controparte_4
sito in Palermo, , piano ammezzato, giusta Controparte_2 atto pubblico dell'11.6.2020 al quale egli aveva partecipato quale parte utilizzatrice finale del collegato contratto di leasing finanziario immobiliare;
- come risultava dall'art. 3 dell'atto pubblico di compravendita, la parte venditrice aveva dichiarato di “accettare espressamente che le azioni di garanzia ed ogni altra azione spettante alla parte acquirente nei confronti della parte venditrice, con la sola esclusione delle azioni di annullamento e risoluzione del contratto, ma inclusa
l'eventuale azione di riduzione del prezzo che per legge potesse competere alla parte acquirente, possono essere esercitate direttamente ed autonomamente anche dalla parte utilizzatrice in vece della parte acquirente”;
- ai sensi dell'art. 5 dell'atto pubblico di compravendita, il possesso giuridico ed il materiale godimento dell'immobile gli erano stati trasferiti in data 11 giugno
2020 e, previe le comunicazioni amministrative agli organi competenti, aveva subito avviato lavori di manutenzione ordinaria all'interno dell'immobile;
- in data 15 luglio 2020, la città di Palermo era stata colpita da un violentissimo fenomeno atmosferico, in conseguenza del quale, a causa della abnorme ed eccezionalmente straordinaria portata di acqua, caduta in brevissimo tempo, la terrazza a livello dell'immobile si era interamente allagata, anche a causa dell'insufficienza dei chiusini di scarico, posti sul muro perimetrale della terrazza stessa;
- l'acqua era riuscita a penetrare all'interno dell'immobile attraverso la porta del vano verandato, insistente sulla terrazza, priva di qualsivoglia gradino di
Tribunale di Palermo 3 Terza Sezione Civile protezione (che era stato infatti realizzato successivamente all'evento alluvionale), e - giunta sino al corridoio centrale nella zona antistante il vano bagno - si era infiltrata attraverso la pavimentazione nei solai dei piani sottostanti occupati rispettivamente dall' e dalle Parte_2 [...]
nei quali si erano verificati svariati danni Controparte_9
- che, avviata procedura di mediazione dall' – Parte_2 CP_1
sebbene informata dell'evento occorso e dei danni subiti dai terzi, in conseguenza dei vizi occulti dell'immobile, e sebbene invitata a partecipare alla mediazione - non aveva aderito all'invito.
Sostenendo che il proprio CTP aveva individuato quali vizi occulti dell'immobile il sottodimensionamento dei chiusini di scarico posti sul muro perimetrale della terrazza rispetto ad un evento alluvionale di notevole ed abnorme portata d'acqua, qual è stato quello del
15/07/2020, e al contempo la assenza di un gradino di protezione con annessa guaina di impermeabilizzazione al di sotto della porta in alluminio del vano verandato insistente sulla stessa terrazza, chiese accertarsi e dichiararsi, ai sensi degli artt. 1490 e 1494 c.c., la presenza di vizi occulti, antecedenti alla compravendita dell'11.6.2020, nell'immobile ad uso ufficio, sito in Palermo, piano ammezzato iscritto Controparte_2 in catasto al foglio 33, p.lla 534 sub. 115, p. 1, zc. 3 ctg. A/10, cl. 4, accertare che l'allagamento dell'immobile, verificatosi il 15.7.2020, era stato determinato, in termini di nesso di causalità, dai suddetti vizi occulti, e conseguentemente dichiarare che la convenuta era tenuta a rimborsargli i costi necessari ad eliminarli, nonché a tenerlo indenne per tutti i danni patiti dalla ditta e dalla ditta Parte_2 [...] in conseguenza del predetto sinistro ed a causa dei citati vizi Controparte_9 occulti presenti nell'immobile compravenduto, che dovessero essere giudizialmente accertati in separato giudizio.
La convenuta contestò le avverse deduzioni, evidenziò di aver acquistato l'appartamento 60 anni prima dal costruttore dell'immobile e che, pur presenza di importanti eventi atmosferici, non si erano mai verificate infiltrazioni nelle unità immobiliari sottostanti, in quanto il terrazzo era dotato di sufficienti chiusini e di un adeguato sistema di pendenze che avevano sempre consentito lo smaltimento delle acque meteoriche.
Tribunale di Palermo 4 Terza Sezione Civile Eccepì pertanto che era onere dell'attore dimostrare l'esistenza di difetti strutturali e funzionali dell'immobile e il nesso causale con le conseguenze dannose prodottesi, considerato che a seguito dell'evento alluvionale si erano verificati danni solamente agli immobili sottostanti quello detenuto dall'attore, la cui terrazza costituiva una piccola porzione della copertura dell'edificio, e che la restante parte era dotata, in proporzione, dello stesso numero di chiusini e pluviali, di identiche caratteristiche e sezione.
Eccepì in subordine la decadenza ai sensi dell'art.1495 c.c., invocando altresì l'esimente del caso fortuito e della forza maggiore, attesa la natura eccezionale dell'evento atmosferico verificatosi.
Ed, in linea gradatamente subordinata, rilevò che nei giorni precedenti l'evento, le imposte dell'immobile erano state lasciate aperte dalle maestranze che stavano eseguendo i lavori di manutenzione e tale circostanza aveva consentito all'acqua piovana di accedere all'appartamento, impregnando il massetto, da cui era stata rimossa la pavimentazione, e di infiltrarsi agevolmente nei locali sottostanti.
Alla prima udienza di comparizione, dinanzi alla seconda sezione di questo Ufficio, ravvisate ragioni di connessione col procedimento instaurato, per i medesimi fatti, presso la terza sezione e iscritto al n. R.G. 13770/2021 R.G., venne disposta la trasmissione degli atti al Presidente del tribunale ai sensi dell'art. 274 c.p.c.
con atto di citazione notificato il 19.10.2021, aveva infatti agito Parte_4 nei confronti del , Controparte_10 CP_11
, e di al fine di sentirli condannare al risarcimento
[...] Controparte_4 dei danni subiti, quantificati in € 16.488,57, in conseguenza delle infiltrazioni verificatesi in concomitanza con le precipitazioni abbattutesi sulla città nella giornata del 15.7.2020, oltre al compenso corrisposto al professionista incaricato della relazione esplicativa dei danni arrecati ai propri locali, alle attrezzature e alla merce.
In detto giudizio, il contestò che vi Controparte_2 fosse prova della riconducibilità del danno ad un bene nella propria disponibilità e custodia, contestò quindi le avverse pretese e chiese, in ogni caso, chiese di evocare in giudizio la in forza della polizza n. 6033741AS, stipulata per essere Controparte_5 garantito per i “Danni da acqua” come previsto dalle CGA.
Tribunale di Palermo 5 Terza Sezione Civile Si costituì sostenendo di essere intervenuta nell'operazione Controparte_4 esclusivamente quale soggetto finanziatore dell'acquisto del bene scelto dall'utilizzatore, il quale, in forza dell'art. 15 delle condizioni generali di contratto, aveva aderito alla stipula di una polizza assicurativa con a garanzia dei rischi CP_12 cui era esposto l'immobile; eccepì pertanto il proprio difetto di legittimazione passiva sostenendo che sul gravavano in via esclusiva i rischi e gli obblighi connessi Parte_1 alla custodia dell'immobile e, in via subordinata alle contestazioni anche di merito, spiegò domanda di manleva nei confronti dell'utilizzatore.
Questi, costituitosi in giudizio, chiese preliminarmente di chiamare in garanzia la e la Nel merito, sostenne – da un Controparte_13 CP_1 CP_8 canto – che l'evento verificatosi, a motivo della eccezionale intensità delle precipitazioni e della sua straordinaria ed imprevedibile collocazione in piena stagione estiva, integrava un'ipotesi di caso fortuito esimente da responsabilità ex art. 2051 c.c.
Dall'altro, riproponendo le deduzioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio promosso nei confronti della venditrice, addebitò le infiltrazioni prodottesi nei locali dell' ai vizi occulti determinanti l'inadeguatezza del sistema di Parte_2 smaltimento delle acque meteoriche affluenti sulla terrazza. E poiché anteriormente all'acquisito dell'immobile, ai fini della pratica di leasing, la aveva effettuato CP_8 una perizia dalla quale non era emerso nessun difetto o vizio nella terrazza e nel vano verandato su di essa insistente ingenerando nell'acquirente e nel soggetto finanziatore la convinzione che il bene possedesse i requisiti di idoneità per assolvere alla sua funzione, chiese la stessa fosse obbligata, in solido con la venditrice, a tenerlo indenne delle richieste risarcitorie avanzate nei propri confronti, che comunque contestò nel quantum perché non provate.
In via ulteriormente subordinata, spiegò domanda di garanzia nei confronti di in forza della polizza assicurativa collettiva n. 175.747139076. Parte_5
Differita l'udienza di comparizione, si costituirono , Controparte_14 [...]
e mentre rimase contumace. Controparte_15 CP_1 CP_8 eccepì l'inoperatività della polizza stipulata dal in Controparte_5 CP_2 quanto l'evento verificatosi non rientrava tra i sinistri oggetto di copertura assicurativa. In subordine precisò che la polizza sottoscritta fra le parti riguardava
Tribunale di Palermo 6 Terza Sezione Civile esclusivamente i danni causati al fabbricato, con esclusione quelli relativi a beni strumentali e merci, ed in linea gradatamente subordinata eccepì il limite di indennizzo contrattuale di € 5.000,00.
Anche chiamata in causa da , eccepì l'inoperatività Controparte_13 Parte_1 della polizza in forza delle clausole contrattuali di cui agli art. 26, 28 e 12 lett. e) che, limitando la garanzia alle ipotesi di danni da spargimento di acqua conseguente a rottura accidentale di tubazioni e condutture, ne escludeva la copertura per quelli causati da alluvioni inondazioni, allagamenti e in genere da eventi naturali. Invocò comunque la franchigia contrattuale e contestò nell'an e nel quantum la pretesa risarcitoria.
Infine, ripropose le argomentazioni difensive con cui aveva contrastato CP_1 la domanda di garanzia proposta dall'avv. nel giudizio R.G. 8145/2021. Parte_1
All'udienza del 28.6.2022, quest'ultimo procedimento venne riunito alla causa pendente innanzi alla terza sezione civile (R.G. n. 13770/2021).
Concessi i termini di cui all'art.183 comma 6 cpc , con l'ordinanza istruttoria del
7.4.2022, venne contestualmente formulata proposta conciliativa per la definizione della lite che venne accettata da tutte le parti ad eccezione di CP_1
La causa venne quindi istruita mediante l'espletamento delle prove orali e, ritenute non necessarie le indagini tecniche d'ufficio sollecitate dall' e da Parte_2 Parte_1
, venne posta in decisione all'udienza cartolare del 3.10.2024 con
[...]
l'assegnazione dei termini di cui all'art.190 cpc. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
***
L'azione risarcitoria proposta da quale titolare dell Parte_3 [...]
Parte_2
La causa principale ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata dall'
[...] nei confronti di e Parte_2 Parte_1 Controparte_4 rispettivamente utilizzatore e concedente dell'immobile da cui promanarono le infiltrazioni che, in concomitanza con le forti precipitazioni meteoriche abbattutesi sulla città il 15.7.2020, danneggiarono i locali sottostanti, con arredi e merci, e del
Tribunale di Palermo 7 Terza Sezione Civile , al quale si imputa una generica (ed Controparte_2 anche implicita) responsabilità da custodia.
Nessuno dei convenuti ha contestato il fatto storico posto a fondamento della pretesa risarcitoria, fatto che – alla luce dell'intero compendio probatorio, costituito dalle relazioni tecniche rispettivamente prodotte e dalle dichiarazioni testimoniali acquisite
– può dirsi pacifico e comunque provato.
E neppure può essere posta in discussione la qualità di custode di , Parte_1 utilizzatore dell'immobile in forza del contratto di locazione finanziaria concluso con l'11.6.2020 e di cui aveva già acquisito la disponibilità materiale, tanto da CP_4 avervi avviato lavori di ristrutturazione. Al riguardo, è appena il caso di richiamare i principi consolidati presso la giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo cui ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere-dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. La disponibilità che della cosa ha l'utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo a questi della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia (Sez. 2, Sentenza n.
15096 del 17/06/2013). Dal principio enunciato derivano i seguenti due corollari: 1) che, se non è detto che l'utilizzazione concreta di una cosa comporti anche l'obbligo di custodirla - con le conseguenti responsabilità, è onere di chi contesti la correlazione provare che, per specifico accordo tra le parti o per la natura del rapporto, vi sia scissione tra utilizzazione e custodia;
2) in assenza di tale prova, la disponibilità della cosa in capo all'utilizzatore e gli obblighi di custodia sono biunivocamente connessi
(Cass. 30941/2017).
Alcun rapporto di custodia, rilevante agli effetti di cui all'art. 2051 c.c., può allora ravvisarsi in capo all'istituto di credito, che ha acquistato l'immobile scelto da per concederglielo in leasing, ne ha trasferito a quest'ultimo, in via esclusiva, Parte_1
Tribunale di Palermo 8 Terza Sezione Civile la custodia con i connessi obblighi di manutenzione (art. 14 delle Condizioni generali di contratto) e i relativi rischi, non conservando su di esso alcun potere di ingerenza e controllo e anzi imponendo all'utilizzatore la stipula di una polizza assicurativa.
Ed in effetti, non ha contestato il titolo della responsabilità che gli viene Parte_1 ascritta, ma ha invocato, da un canto, l'esimente del caso fortuito, in ragione dell'eccezionalità ed imprevedibilità dell'evento alluvionale verificatosi nella città di
Palermo il 15 luglio 2020, eccezionalità suffragata dalla entità delle precipitazioni e dalla relativa comparazione con i dati pluviometrici medi del mese di luglio degli anni dal 2002 al 2019, dall'altro l'esistenza di vizi occulti nell'immobile venduto da CP_1 ad consistenti nella sottodimensione dei chiusini di
[...] Controparte_4 scarico posti sul muro di cinta rispetto ad un evento di tal portata e nella assenza di un gradino di protezione con annessa guaina nell'infisso del vano verandato prospiciente il terrazzo scoperto.
A sostegno del proprio duplice assunto il convenuto ha addotto la relazione del proprio
CTP, secondo cui l'eccezionalità dell'evento precipitativo era stata registrata dalla stazione meteorologica Sias (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano) di
Parco Uditore, con un'intensità oraria che ha toccato gli 87,8 mm/ora. L'intensità istantanea ha raggiunto invece i 168 mm/h tra le 17.30 e le 17.35, nel momento di massima intensità del nubifragio. Tuttavia, l'allagamento dei locali dello studio legale e la conseguente infiltrazione nei sottostanti locali dell'ottica (era) attribuibile a cause Parte_2 concomitanti individuabili sia nell'insufficiente sistema di smaltimento delle acque piovane costituito dai tre imbocchi sopradescritti, sistema realizzato contestualmente alla costruzione e non adeguato a fare fronte ad eventi eccezionali come quello verificatosi in data 15/07/2020 poiche dimensionato per eventi di minore magnitudo che, ed in maniera prevalentemente, all'inesistenza della tenuta idraulica dell'infisso esterno di accesso alla terrazza dalla veranda esistente che, essendo sprovvisto originariamente di battente inferiore e guarnizioni perimetrali
(…) ha consentito l'infiltrazione e il successivo spargimento dell'acqua piovana, nel contempo accumulatasi, all'interno dell'unita immobiliare interessata da interventi di ristrutturazione edilizia.
E' bene allora osservare, in punto di diritto, che la natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c. (Cass. 2477/2018; 2483/2018) incide direttamente sul regime
Tribunale di Palermo 9 Terza Sezione Civile dell'onere probatorio, nel senso che mentre il danneggiato deve dimostrare il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, il danneggiante – per andare esente da responsabilità – deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale e che presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità (ex multis, Cass. 15187/2025, Cass. 18518/2024).
Caso fortuito è dunque l'evento naturale ma anche la condotta del terzo o dello stesso danneggiato, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res (Cass. 26142/2023;
20943/2022).
Ne discende che la prova liberatoria che il custode è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa, ma piuttosto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento (così, in motivazione, Cass., sez. 3, 07/09/2023, n. 26142, cit.; Cass., n.
18518/2024, cit.).
5.3. Con specifico riferimento all'ipotesi — che qui viene in rilievo
— in cui l'evento dannoso abbia avuto origine da precipitazioni atmosferiche, la
Suprema Corte, già a partire dalla sentenza n. 2482 del 2018, ha avuto modo di individuare i criteri che devono presiedere alla valutazione dell'evento meteorico in termini di caso fortuito, sottolineando in sintesi che:
— la riconducibilità all'ipotesi di «caso fortuito», di cui (anche, ma non solo) alla fattispecie legale disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., è condizionata dal possesso dei caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità, mentre quello della inevitabilità rimane intrinseco al fatto di essere evento atmosferico;
— per caso fortuito deve intendersi un avvenimento imprevedibile, un quid di imponderabile che si inserisce improvvisamente nella serie causale come fattore determinante in modo autonomo dell'evento; il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è, quindi sufficiente, di per sé solo, a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza;
Tribunale di Palermo 10 Terza Sezione Civile — al fine di poter ascrivere le precipitazioni atmosferiche nell'anzidetta ipotesi di esclusione della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., «la distinzione tra "forte temporale", "nubifragio" o "calamità naturale" non rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza ma — in relazione alla intensità ed eccezionalità (in senso statistico) del fenomeno — presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici e con riguardo al luogo ove da tali eventi sia derivato un evento dannoso» (Cass. n. 522 del 1987); ciò anche perché «il discorso sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale certamente impone oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, purtroppo, drammaticamente prevedibili»;
— in tale ottica, dunque, l'accertamento del «fortuito», rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni atmosferiche, deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia;
— all'ambito di tale indagine rimangono estranei profili inerenti alla colpa del custode nella predisposizione di cautele (specifiche e/o generiche) atte a rendere la res idonea a non arrecare pregiudizio allo scopo;
sicché, l'allegazione dello «stato» del sistema di smaltimento delle acque, nella sua effettiva consistenza attualizzata al momento del sinistro, viene ad assumere rilievo unicamente ai fini della dimostrazione del nesso causale tra la «cosa» medesima e l'evento lesivo. (Cass. 2482/2018, 15187/2025).
Dunque, per la Suprema Corte, l'eventuale concomitanza di difetti del funzionamento del sistema deputato all'allontanamento e allo smaltimento delle acque meteoriche rileva, nell'ambito della responsabilità speciale disciplinata dall'art. 2051 c.c., si colloca non sul piano dell'elemento soggettivo, dunque della “colpa” del custode, elemento estraneo alla fattispecie stessa, avente natura oggettiva, bensì sul piano della causalità.
E dinanzi ad un evento imprevedibile, alla stregua di una indagine ex ante e di stampo oggettivo, in base al principio della regolarità causale, non potrebbe neppure assumere rilievo, per la Suprema Corte, la mancata prova che maggiori cautele (ovvero un
Tribunale di Palermo 11 Terza Sezione Civile migliore sistema di deflusso) avrebbero potuto evitare l'evento dannoso (Cass. SU
5422/2021).
E' alla luce degli esposti principi che va dunque scrutinata la vicenda oggetto dell'odierno giudizio, vicenda che tuttavia presenta alcune peculiarità.
La prima – di sicuro rilievo – è che è proprio il custode ad ascrivere causalmente l'allagamento dell'unità immobiliare, nel frangente interessata da opere di ristrutturazione in quanto destinata a studio professionale, e la conseguente infiltrazione nei locali sottostanti all'insufficiente sistema di smaltimento delle acque piovane insistente sulla terrazza di uso esclusivo – risalente all'epoca di costruzione dell'edificio – e in maniera prevalente, all'inesistenza della tenuta idraulica dell'infisso esterno di accesso alla terrazza dalla veranda esistente.
Il convenuto ha persino corroborato il proprio assunto mediante la Parte_1 deposizione del teste , geometra, il quale – dopo aver premesso di Tes_1 intrattenere un rapporto professionale col convenuto e di essersi recato in più occasioni nell'appartamento, nel corso del 2020 e anche successivamente, ha riferito di esservi andato la mattina seguente all'importante evento meteorologico del 14 o 15 luglio
2020, su richiesta dell'avv. , essendosi verificato un evento meteorologico Parte_1 importante in concomitanza del quale si erano avuti fenomeni di stillicidio nell'immobile sottostante;
di aver in tale circostanza notato che la terrazza presentava un ristagno importante d'acqua in corrispondenza del pluviale ubicato in prossimità della parete che separa il terrazzo dalla stanza adiacente. L'acqua aveva invaso anche il vano da cui si accedeva al terrazzo;
l'accesso al terrazzo avveniva tramite una portafinestra, senza battente (il che significa che terrazzo e vano interno si trovavano allo stesso livello) e che si apriva verso
l'esterno., di aver suggerito all'avv. , che gli aveva chiesto consigli sul rimedio Parte_1
da adottare per evitare che in futuro l'acqua potesse entrare all'interno, di collocare una soglia, un battente, previo smontaggio e dell'infisso. Ha precisato di non ricordare la presenza di guarnizioni nell'infisso, la cui mancanza è comunque comune a questa tipologia di infissi di fattura non recente, e ha ribadito che in genere la tenuta dell'infisso rispetto all'ingresso di acqua dall'esterno è assicurata dalla presenza del battente che, nel caso di specie, mancava”.
Tribunale di Palermo 12 Terza Sezione Civile Visionate le fotografie, il teste ha poi dichiarato che” L'acqua interessava oltre al terrazzo la stanza adiacente da cui si accedeva al terrazzo;
non v'era un allagamento, c'era dell'acqua
“residuale”.
La seconda peculiarità è che – a dispetto della non comune entità delle precipitazioni - non risultano essersi verificati allagamenti e fenomeni infiltrativi in altri immobili dell'edificio nella stessa data del 15 luglio 2020, prospicienti porzioni di terrazzo esterno in tutto analoghi a quello pertinente l'immobile utilizzato dall'avv. : Parte_1 la circostanza, affermata da nelle comparse di costituzione dei due CP_1 procedimenti riuniti, non è stata in alcun modo contestata o altrimenti smentita.
La terza peculiarità è che, com'è pacifico tra le parti, al momento dell'evento alluvionale l'immobile in questione era interessato da lavori di ristrutturazione, consistenti tra l'altro nel rifacimento dei servizi igienici e nella dismissione e sostituzione di parte della pavimentazione.
In proposito, il teste , premettendo di essere il marito della portiera del Testimone_2 condominio e di essere a conoscenza di quanto accaduto, ha confermato che i danni avevano interessato anche l'immobile dell' tanto che aveva persino Parte_2 suonato il relativo impianto d'allarme e ha riferito di avere aspettato, quella mattina,
l'arrivo degli operai che stavano lavorando nell'appartamento soprastante di proprietà
, nel quale erano in corso lavori di ristrutturazione, per capire cosa fosse Parte_1 accaduto. Ha quindi così rievocato quanto potè constatare:” salii io la mattina con
l'operaio e mi accorsi che tutte le imposte erano aperte, ivi compresa la porta finestra che dà accesso al terrazzino;
non so dire se fossero state lasciate aperte dalle maestranze o se si fossero aperte a causa delle intemperie;
posso dire che erano tutte aperte. Non chiesi all'operaio se le imposte fossero state lasciate intenzionalmente aperte. La porta finestra a vetri a due ante che dà accesso al terrazzino si apriva verso l'interno dell'appartamento. Si trattava di un vecchio infisso, non era munito di guarnizione impermeabile. Ciò che ricordo è che gli operai dissero che non si sarebbero aspettati un simile nubifragio nel mese di luglio ma non ricordo che abbiano espresso timori per il fatto di aver lasciato le imposte aperte. Confermo che sia il terrazzino che
l'appartamento di proprietà erano allagati, il terrazzino non riusciva a smaltire Parte_1
l'acqua che vi si era accumulata”. ..Sia il terrazzino che l'appartamento erano pavimentati.
Tribunale di Palermo 13 Terza Sezione Civile Ha poi così descritto lo stato dei luoghi nei locali dell' “L'acqua Parte_2 gocciolava dal soffitto, era tutto bagnato, il bancone, gli apparecchi, gli arredi. L'allarme aveva suonato perché a causa dell'acqua era andata in tilt la centralina. Infatti poi il sig. Parte_2 mi ha detto che si era guastata. Gli ambienti dell'immobile maggiormente Parte_2 interessati dai danni erano quelli più vicini al terrazzino di proprietà ”. Parte_1
Inoltre, dagli accertamenti condotti dal perito incaricato da Controparte_5 assicuratrice del , del quale fanno Controparte_2 parte gli immobili interessati alla vicenda, emerge che:
a) i lavori di ristrutturazione erano ancora in corso alla data del sopralluogo del
22.7.2020, in occasione del quale l'appartamento si presentava in parte privo della pavimentazione, zoccoletto, battiscopa ed infissi interni, mentre il servizio igienico risultava recentemente pavimentato, con evidente posa in opera di nuovi impianti tecnici, passanti sottotraccia ed annegati nel massetto, ma del tutto privo dei sanitari.
Altresì si rilevava la presenza di una terrazza a cielo aperto, fi pertinenza esclusiva del citato appartamento, ubicata nel retroprospetto condominiale ed accessibile da un vano verandato, in parte privo della pavimentazione. Alla data delle indagini si prendeva atto dell'assenza dell'infisso posto a protezione dell'ambiente veranda e che permette
l'accesso alla suddetta terrazza;
b) nel corso del sopralluogo, l'avv. aveva dichiarato che l'acqua piovana Parte_1
sarebbe entrata all'interno dell'appartamento … infiltrandosi al di sotto degli infissi e per rigurgito dei sanitari del servizio igienico … ma non era stata prodotta documentazione che provasse il riferito rigurgito dall'impianto di scarico del servizio igienico, che risultava al momento del sopralluogo recentemente ristrutturato con posa di rivestimento in marmo e privo dei sanitari;
c) il perito ha ritenuto verosimile che l'acqua piovana, riversatasi abbondantemente nella terrazza a cielo aperto di pertinenza esclusiva dell'appartamento , Parte_1 avesse invaso detto appartamento infiltrandosi al di sotto degli infissi o in assenza di questi e sia poi percolata al piano inferiore.
Si tratta di elementi probatori concordi nel lumeggiare chiaramente un incisivo contributo causale nel determinismo degli stillicidi nei locali adibiti a negozio di ottica dello stato dell'immobile utilizzato dall'avv. , a motivo sia dell'insufficienza Parte_1
Tribunale di Palermo 14 Terza Sezione Civile dei chiusini di scarico dell'acqua piovana rispetto all'entità delle precipitazioni, sia dell'inadeguatezza dell'infisso che mette in comunicazione il terrazzino scoperto con la porzione verandata, privo di battente, sia infine della verosimile mancanza/omessa chiusura degli infissi (finestre e porte finestre) che prospettano sul terrazzino, circostanza che con ogni probabilità ha favorito l'ingresso dell'acqua all'interno dell'appartamento.
L'avv. , pur contestando la veridicità e la valenza probatoria della relazione Parte_1 redatta dal perito incaricato da Unipolsai Ass.ni spa, assicuratrice dell'immobile, nella parte in cui riferisce di aver appreso, in contraddittorio con lo stesso assicurato, che l'acqua si sarebbe riversata all'interno dell'appartamento attraverso un'apertura al momento priva di infissi in quanto l'immobile era in fase di ristrutturazione, non ha invece contestato quanto emerso dalla relazione del perito a Controparte_5 proposito del fatto che anche alla data del sinistro l'immobile fosse parzialmente mancante della pavimentazione.
E se è vero che ha dichiarato che sia l'appartamento che il terrazzo Testimone_2 erano pavimentati, v'è un elemento che pone in dubbio la piena affidabilità della memoria del teste: si tratta della dichiarazione secondo la quale l'infisso di comunicazione del terrazzo con il vano verandato – che il teste ha descritto come una
“porta finestra a vetri a due ante” - avrebbe avuto l'apertura verso l'interno.
A smentirlo, è infatti la foto allegata alla memoria depositata da il Parte_1
31.10.2022 in cui chiaramente si vede la porta finestra a vetri ad un sola anta con apertura inequivocamente verso l'esterno (ossia verso il terrazzo scoperto).
E' in ogni caso singolare né l'avv né alcuno di coloro che accedettero Parte_1 all'immobile la mattina seguente al “nubifragio” documentarono fotograficamente lo stato dei luoghi e che le uniche fotografie maggiormente prossime temporalmente all'evento sono quelle allegate alla relazione del perito che Controparte_5 mostrano la mancanza della pavimentazione nel vano verandato proprio lungo il lato adiacente al terrazzino e l'assenza del battiscopa perimetrale lungo il corridoio e in altro vano munito di finestra prospiciente il medesimo terrazzino.
Ne risulta grandemente avvalorata la tesi, sostenuta dalla difesa di che CP_1
l'ingresso dell'acqua all'interno dell'unità immobiliare e la sua penetrazione nei solai
Tribunale di Palermo 15 Terza Sezione Civile dell'esercizio commerciale sottostante sia stata favorita dalla mancanza/apertura degli infissi prospicienti il terrazzino e dalla parziale assenza della pavimentazione.
Va in proposito evidenziata la rilevanza della deposizione del teste nella Tes_2 quale in cui questi ha riferito di essere salito insieme all'operaio e di essersi accorto che tutte le imposte erano aperte, ivi compresa la porta finestra che dà accesso al terrazzino. La dichiarazione, oltre a provenire da un soggetto privo di alcun interesse in causa e che non ha mostrato compiacenza verso alcuna delle parti (come confermato dall'affermazione circa la direzione dell'apertura dell'infisso, contraria al contenuto del capitolo di prova formulato dalla difesa della , riguarda una circostanza del CP_1 tutto verosimile, ossia che in piena stagione estiva, in una calda giornata di un luglio palermitano, in assenza di alcuna allerta della Protezione civile, gli operai incaricati delle opere di ristrutturazione dell'unità immobiliare (disabitata e vuota) abbiano potuto lasciare aperti uno o più infissi esterni. Circostanza che non risulta contraddetta da alcuna risultanza contraria, essendosi la difesa dell'avv. limitata ad Parte_1 addurre la prova testimoniale con gli stessi operai, affatto indifferenti alle parti e alle sorti del giudizio e portatori di un interesse non meramente fattuale che ne avrebbe astrattamente sorretto la legittimazione ad essere convenuti in giudizio da taluna delle parti.
Non essendovi dunque prova che l'eccezionale evento atmosferico verificatosi nella giornata del 15 luglio 2020 abbia costituito l'esclusivo fattore causale del fenomeno dannoso che ha interessato l'immobile locato all' emergendo anzi dal Parte_2 compendio probatorio il ruolo di fattori concorrenti ascrivibili all'immobile oggetto di locazione finanziaria in favore dell'avv. , quest'ultimo non può giovarsi Parte_1 dell'esimente del caso fortuito per andare esente dalla responsabilità che l'art. 2051 c.c. addossa al custode.
In relazione alle sole conseguenze dannose causalmente riferibili alle condizioni del terrazzo scoperto, ritiene chi giudica che alla responsabilità di Parte_1 debba accompagnarsi quella del Sebbene manchi, in atto di citazione e CP_2 nelle successive memorie dell' qualsiasi allegazione circa le ragioni Parte_2 della evocazione in giudizio dell'ente, non è contestato dal Condominio il fatto che il terrazzo svolge al contempo funzione di copertura di uno o più immobili sottostanti
Tribunale di Palermo 16 Terza Sezione Civile (come pure emerge dalla CTP dell'ing. ), tanto da essere definito Per_1
“condominiale” nell'atto responsivo.
Ebbene, per giurisprudenza consolidata la responsabilità concorrente del condominio e del proprietario o usuario esclusivo di un lastrico solare o di una terrazza a livello, per i danni da infiltrazione nell'appartamento sottostante, in base ai criteri di cui all'art. 1126 c.c., suppone che il lastrico o la terrazza indipendentemente dalla sua proprietà o dal suo uso esclusivo -, per
i suoi connotati strutturali e funzionali, svolga funzione di copertura del fabbricato, ovvero di più unità immobiliari appartenenti in proprietà esclusiva a diversi proprietari (arg. da Cass.
Sez. U, 07/07/1993, n. 7449; Cass. Sez. U, 10/05/2016, n. 9449). L'obbligo del CP_2 di concorrere al risarcimento dei danni da infiltrazioni cagionate dal lastrico solare o dalla terrazza a livello che non sia comune, ex art. 1117 c.c., a tutti i condomini, è quindi correlato all'accertamento in concreto di tale funzione di copertura dell'intero edificio, o della parte di esso cui il bene "serve", in quanto superficie terminale del fabbricato. Perché si abbia una terrazza a livello, equiparata al lastrico solare anche ai fini dell'art. 1126 c.c. (e dunque perché alla sua manutenzione siano tenuti tutti i condomini cui essa funge da copertura), è indispensabile che la terrazza consista in una superficie scoperta, posta al sommo di alcuni vani, ma non necessariamente alla sommità dell'intero fabbricato, e nel contempo sullo stesso piano di altri, dei quali forma parte integrante strutturalmente e funzionalmente, destinata perciò tanto
a coprire la verticale di edificio sottostante, quanto, e soprattutto, a dare un affaccio e ulteriori comodità all'appartamento cui è collegata e del quale rappresenta una proiezione verso l'esterno, ben potendo rivestire tali caratteristiche, pertanto, la terrazza a livello incassata nel corpo del fabbricato (cfr. Cass. Sez. 2, 17/07/2007, n. 15913).(Cass. 35316/2021)
Essendo emerso che i danni subiti dall' solo in parte sono dovuti al Parte_2 modo d'essere del terrazzo a livello, essendo per il resto ascrivibili alla condizione degli infissi e delle pavimentazioni dell'unità immobiliare concessa in leasing all'avv.
, e poiché le risultanze acquisite non consentono di distinguere gli uni e gli Parte_1 altri, dei danni risarcibili alla parte attrice andrà fatto carico per il 50% all'avv.
e al in solido tra loro ai sensi dell'art. 2055 c.c., restando la Parte_1 CP_2 parte residua ad esclusivo carico del primo, quale utilizzatore esclusivo e custode dell'appartamento.
Tribunale di Palermo 17 Terza Sezione Civile I danni risarcibili
titolare dell'esercizio commerciale , asserisce che Parte_3 Parte_2
i danni provocati dalle infiltrazioni hanno interessato alcune strumentazioni, l'impianto antintrusione, alcuni arredi e merci, oggetti vari, e che tali danni sono documentati dalle foto, dai preventivi e dalle fatture prodotte ed esaminate dal CTP nella relazione in atti.
Premesso che, in accordo col principio generale codificato nell'art. 2697 c.c., spetta al danneggiato provare i pregiudizi che assume di aver subito (c.d. danni conseguenza) e la relazione causale con l'evento dannoso, ritiene chi giudica che tale onere sia stato assolto parzialmente, pur giovando a parte attrice risultanze probatorie comunque acquisite, anche su iniziativa delle parti convenute e di terzi chiamati.
Difatti, secondo il principio di acquisizione processuale nel processo civile, il giudice deve valutare tutti gli elementi di prova acquisiti, perché le risultanze istruttorie comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del giudice, per l'impossibilità per le parti di disporre degli effetti delle prove, le quali possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte (Cass. 16.10.2023 n. 28660; Cass. 27.10.2020 n. 23490, 4.6.2018 n. 14284).
Viene in rilievo innanzitutto quanto dichiarato dal teste che, entrato la Tes_2 mattina stessa all'interno del negozio ottica, constatò che l'acqua gocciolava dal soffitto, era tutto bagnato, il bancone, gli apparecchi, gli arredi. L'allarme era suonato perché a causa dell'acqua era andata in tilt la centralina.
V'è poi la relazione dell'arch. , perito di , nella quale – Per_2 Controparte_14 pur escludendosi l'operatività della polizza sottoscritta dal – si è però dato CP_2 conto dei danni materiali diretti da acqua piovana riscontrati nei soffitti e nell'impianto di illuminazione dei locali commerciali corrispondenti ai civici nn. 86, 88, 90, locati all' e si è quantificato in € 1.880,00 (oltre IVA) il costo dei lavori di Parte_2 riparazione.
In proposito, è appena il caso di rammentare che ai sensi dell'art. 1585 co. 2 c.c. il conduttore ha diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che, con il proprio comportamento, gli arrechi danno nell'uso o nel godimento dell'immobile locato (Cass.
Tribunale di Palermo 18 Terza Sezione Civile ord.
5.5.2020 n. 8466). In particolare qualora nell'appartamento locato si verifichi una infiltrazione d'acqua da un appartamento sovrastante, il conduttore, ex art. 1585 c.c., secondo comma, cod. civ., gode di una autonoma legittimazione per proporre l'azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno.
Per il resto le fotografie e i documenti allegati alla relazione dell'ing.
[...]
, CTP di provano: a) l'entità del danno all'impianto Per_3 Parte_2 antintrusione che ha reso necessaria la sostituzione della centralina, di due sensori a soffitto e delle batterie, per complessivi € 2.440,00 (preventivo e fattura n. 181 del
10.8.2020; all. B alla CTP); b) il costo per la riparazione degli arredi danneggiati per il quale possono riconoscersi soltanto € 1.190,00, come da preventivo (all. C), in mancanza di alcun documento di spesa;
c) i danni alla calcolatrice da tavolo e al tonometro, per complessivi € 5.307,21, come specificato e documentato nell'allegato D.
Non v'è invece prova adeguata della merce danneggiata e della sua inservibilità - non essendo a tal fine sufficiente la scarna documentazione fotografica, ed avendo la relazione tecnica di parte valore di mera allegazione difensiva - né della corrispondente perdita economica per la ditta, in difetto delle fatture di acquisto dei prodotti.
In definitiva, i danni complessivamente risarcibili a (che ha documentato di Parte_2 non aver ricevuto alcun indennizzo assicurativo e di non averne diritto in forza della polizza vigente;
cfr. mail del 12.10.2022) ammontano a complessivi € CP_16
11.005,00, importo che – trattandosi di credito di valore, sottratto al principio nominalistico – va maggiorato della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT
FOI costo della vita (dal 14.10.2020, ossia dall'unico pagamento documentato) e liquidato all'attualità in € 13.129,00.
Va altresì rifusa la spesa relativa al compenso dovuto al CTP, pari ad € 470,00 giusta fattura del 26.1.2021.
Le domande di garanzia proposte da Parte_1
Il convenuto ha agito nei confronti della dante causa di Parte_1 Controparte_4 invocando la garanzia prevista dall'art. 1490 c.c. in ragione dei vizi dell'immobile,
[...] costituiti dall'insufficienza dei chiusini di scarico insistenti sul terrazzo e nella mancanza del battente in corrispondenza dell'infisso di accesso al vano verandato.
Tribunale di Palermo 19 Terza Sezione Civile La domanda è infondata.
L'assenza del gradino o della soglia così come di guarnizioni era infatti percepibile ictu oculi da chiunque al momento della visita dell'immobile, riscontrandosi usualmente negli infissi di antica fattura, ed oggettivamente constatabile al semplice esame visivo, tanto più che – come affermato dal teste – l'avv. si era fatto Tes_1 Parte_1 accompagnare da tecnici di fiducia nell'unità immobiliare, evidentemente in cattivo stato di conservazione e bisognevole di interventi di ristrutturazione. La garanzia va dunque esclusa già ai sensi dell'art. 1491 c.c., non essendo dovuta per i vizi facilmente riconoscibili.
L'azione non spetta neppure per l'asserita inefficienza del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, innanzi tutto perché affatto tale da rendere la cosa inidonea all'uso cui
è destinata o da diminuirne in modo apprezzabile il valore, tanto è vero che neppure il geom ritenne necessaria una modifica dei chiusini di scarico in considerazione Tes_1 dell'eccezionalità dell'evento meteorico verificatosi, ma si limitò a indicare l'opportunità di effettuare verifiche sulla funzionalità dell'intero sistema di smaltimento e di realizzare il battente in corrispondenza della porta – infisso.
In secondo luogo, ad escludere il diritto alla garanzia è la circostanza – mai negata da alcuno – che i chiusini avevano regolarmente assicurato per decenni l'allontanamento delle acque piovane dalla terrazza, anche in concomitanza di eventi piovosi intensi, per cui il sistema fu messo in crisi esclusivamente in presenza dell'evento meteorologico del 15.7.2020 che lo stesso avv. ha ritenuto straordinario. Parte_1
Non meno infondata è la pretesa del convenuto di rivalersi delle conseguenze della soccombenza su incaricata della relazione tecnica estimativa ai fini della CP_8 finanziabilità dell'acquisto dell'immobile mediante leasing finanziario. In tali casi infatti il perito accerta la regolarità/conformità catastale e urbanistica, le caratteristiche costruttive dell'edificio, lo stato degli impianti, la presenza o meno di vincoli ai fini della commerciabilità dell'immobile e della sua valutazione estimativa;
non certifica quindi l'assenza di vizi o difetti materiali che invece esulano dall'oggetto dell'accertamento peritale e che spetta al richiedente il finanziamento indagare, anche avvalendosi di propri tecnici.
Tribunale di Palermo 20 Terza Sezione Civile In difetto del relativo incarico e di altre risultanze, non v'è prova che ad CP_8 fossero stati commissionati tali ulteriori accertamenti.
Nel caso in esame, peraltro, l'avv. sottoscrivendo il verbale di consegna e Parte_1 collaudo dichiarò, tra l'altro, di aver riscontrato che l'immobile consegnato nonché i relativi impianti, pertinenze ed accessori sono pienamente conformi alle sue esigenze, idonei all'uso per cui sono assunti in locazione finanziaria, in ottimo stato di conservazione e di funzionamento … nonché di aver scrupolosamente esaminato, anche nell'interesse del
Concedente, l'immobile consegnato nonché i relativi impianti, pertinenze ed accessori e di averli trovati conformi a tutte le norme di legge e di regolamento, anche locali, in materia di edilizia e di urbanistica nonché a tutte le vigenti disposizioni nazionali e comunitarie, ed in particolare a quelle in matria di sicurezza ed igiene del lavoro e di inquinamento.
Infine, neanche la domanda di garanzia proposta nei confronti di
[...] in dipendenza della polizza collettiva n. 175.747139076, Controparte_15 denominata “Polizza Convenzione Leasing Immobiliare”, può trovare accoglimento.
Premesso il criterio di distribuzione dell'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo secondo il quale è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei “rischi inclusi” e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
e tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole (Cass. 31251/2023; Cass. 1558/2018), ritiene il Tribunale che l'assicuratrice abbia dimostrato la fondatezza dell'eccezione di inoperatività della polizza per la responsabilità civile verso terzi in relazione al sinistro per cu è causa.
Come riconosciuto anche dalla difesa dell'assicurato, le Condizioni Generali di
Assicurazione (di cui ha prodotto una copia mancante proprio della pag. Parte_1
16), dopo aver previsto, all'art.26, che la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari , per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in
Tribunale di Palermo 21 Terza Sezione Civile conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dei Fabbricati indicati in Polizza", precisano, all'art. 27 a), che l'assicurazione non comprende i danni prodotti da spargimento di acqua con deroga, espressamente prevista dall'art. 28, per i danni da spargimento di acqua conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture e quelli prodotti da rigurgito di fognature che sono, invece, compresi nella copertura.
Si tratta di disposizioni chiare ed esplicative delle informazioni contenute nel
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo danni) che, quanto ai danni esclusi, nella Sezione Responsabilità civile verso terzi, testualmente stabilisce “La garanzia RGC non comprende i danni. a) derivanti unicamente da umidità, stillicidio e, in genere, da insalubrità dei locali …”, peraltro in simmetria con la condotta che, mentre estende la CP_17 copertura ai danni materiali e diretti causati ai fabbricati assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti esistenti nel fabbricati assicurati, esclude l'indennizzo per i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento
o rigurgito di fognature, gelo”.
Nessun rilievo potrebbe poi annettersi alla assenza di una clausola di esclusione analoga a quella prevista, per i danni da incendio, all'art. 12 lett. e), per il semplice fatto che i danni lamentati da non derivano dall'alluvione in sé ma, come Parte_2 già detto, dalla percolazione/dallo stillicidio dell'acqua attraverso l'immobile assicurato.
Non è dato dunque riscontrare nel testo delle CGA, pur assemblate in maniera farraginosa e connotate da una confusionaria sequenza di esclusioni/inclusioni/deroghe alle une o alle altre, l'equivocità denunciata dalla difesa dell'avv. , specie ove si abbia riguardo alla particolare tipologia di Parte_1 polizza collettiva di cui si discute, avente ad oggetto coperture di danni contro il rischio di danni ai beni e di responsabilità civile connessi alla proprietà di fabbricati o porzioni di fabbricati concessi in locazione finanziaria agli utilizzatori.
Risulterebbe allora quanto meno illogico che dalla copertura fossero stati esclusi i danni da alluvione ai fabbricati assicurati e vi fossero compresi invece quelli subiti da terzi in concomitanza dei medesimi eventi.
Tribunale di Palermo 22 Terza Sezione Civile Va pertanto negato al convenuto il diritto di essere indennizzato per le Parte_1 conseguenze del sinistro oggetto di causa.
La domanda di garanzia proposta dal Condominio
Chiamata in giudizio dal con azione di Controparte_2 garanzia fondata sulla polizza n. 6033741AS che all'epoca del sinistro lo garantiva anche da responsabilità verso terzo per “danni da acqua”, ha eccepito Controparte_14
l'inoperatività della copertura assicurativa invocando l'art. DA.2 delle Condizioni
Generali di Assicurazione a tenore del quale <La Società indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, gronde e pluviali, pertinenti il fabbricato stesso, con esclusione delle tubature e condutture interrate>> e contestando l'applicabilità al caso di specie dell'art. DA.3 (garanzie aggiuntive) delle condizioni generali di polizza, richiamato dall'assicurato, in quanto quest'ultimo si limita a prevedere <<[…] l'indennizzo dei danni conseguenti a occlusioni di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienicosanitari, di riscaldamento o condizionamento pertinenti il fabbricato assicurato nonché da trabocco o rigurgito della rete fognaria di pertinenza del fabbricato assicurato>>, situazione che assume non ricorrere nel caso in esame essendo il danno derivato da un evento meteorologico eccezionale ed essendo espressamente esclusa dall'art. DA.5 delle CGA la copertura per i danni materiali e diretti, anche con riferimento alle garanzie aggiuntive, causati da alluvioni e/o inondazioni (art. 5, lett. d) e comunque da infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rottura di tubazioni (art. 5 lett. p).
L'eccezione non è fondata.
Si è già affermato che lo stillicidio verificatosi nei locali dell' è dipeso da Parte_2 un fattore causale concorrente con l'intensità delle precipitazioni, costituito dalla insufficienza del sistema di smaltimento delle acque piovane e tale concorrente eziologia è all'origine della responsabilità da custodia della terrazza a livello da parte dell'ente di gestione delle cose comuni.
Come si evince dal frontespizio di polizza, il ha sottoscritto anche la garanzia CP_2 aggiuntiva prevista dall'art. DA.3 “Occlusione, trabocco o rigurgito di tubazioni e al
Tribunale di Palermo 23 Terza Sezione Civile condutture” che al punto 2) (Responsabilità civile verso terzi) estende la copertura ai danni involontariamente cagionati a terzi a causa di fuoriuscita di liquidi a seguito di occlusione degli impianti come descritta al precedente punto 1).
E il comma precedente, oltre a prevedere l'indennizzabilità dei danni conseguenti a occlusioni di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico – sanitari, di riscaldamento o condizionamento pertinenti il fabbricato assicurato nonché da trabocco o rigurgito della rete fognaria di pertinenza del fabbricato assicurato, chiarisce espressamente all'ultimo periodo che sono compresi i danni derivanti da insufficiente smaltimento delle acque meteoriche od occlusione di impianti di raccolta e di deflusso dell'acqua piovana.
Le previsioni dei commi 1 e 2 (rispettivamente per i danni diretti e per quelli verso terzi) sono poi trattate unitariamente sia nella tabella di pag. 22, relativa ai massimali, sia nel frontespizio di polizza, con la previsione di una franchigia fissa di € 250,00.
va quindi condannata a indennizzare l'assicurato di quanto sarà Controparte_14 tenuto a pagare al danneggiato in esecuzione di questa pronuncia, al netto della franchigia contrattuale.
Spese di lite
La regolamentazione delle spese del giudizio deve seguire il criterio generale fissato dall'art 91 cpv, fatta eccezione per il rapporto tra e Parte_1 [...]
rispetto al quale si ravvisano eccezionali ragioni, costituite dalla Controparte_15 farraginosità del regolamento del contratto di assicurazione, per disporne la compensazione integrale (ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante dalla sentenza additiva n. 77/2018 della Corte Costituzionale).
e il dovranno Parte_1 Controparte_2 quindi solidalmente rifondere le spese di lite sostenute da a quest'ultimo sarà Parte_2 fatto carico delle spese processuali nei confronti di e a Controparte_4 Parte_1
di quelle sostenute da rifonderà quelle
[...] CP_1 Controparte_14 sostenute dal proprio assicurato.
Ai fini della liquidazione, va fatta applicazione, per tutte le parti, dei valori medi previsti dalla tabella n. 2 DM 147/2022 per lo scaglione 5.200,00 -26.000,00 euro;
in considerazione dell'avvenuta riunione del procedimento n. 13770/2021 al giudizio
Tribunale di Palermo 24 Terza Sezione Civile inizialmente incoato dall'avv. nei confronti della sola e della Parte_1 CP_1 sostanziale identità delle difese spiegate dalla in entrambi i procedimenti, a CP_1 quest'ultima vanno liquidati anche i compensi minimi per le prime due fasi del giudizio riunito.
L'esito del giudizio, interamente favorevole alla osta infatti all'applicazione del 91 CP_1 co. 1 seconda parte cpc, per il rifiuto della proposta conciliativa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e nella contumacia di CP_8
disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa;
[...] provvedendo sulle domande proposte con l'atto di citazione Parte_1 notificato il 7.6.2021, da n.q. di titolare dell' Parte_3 [...] con l'atto di citazione notificato il 19.10.2021 e su quelle proposte da Parte_2
e dal Parte_1 Controparte_2 nei confronti dei rispettivi chiamati, così decide:
[...] rigetta le domande formulate da nei confronti di Parte_1 CP_1
e Controparte_15 CP_8 in parziale accoglimento di quelle formulate da n.q. di titolare di Parte_3 condanna e il Parte_2 Parte_1 [...]
in solido tra loro, a pagare a parte attrice la Controparte_2 somma di € 6.799,50 (oltre interessi legali ex art. 1282 co. 1 c.c. dalla decisione), e il solo al pagamento dell'ulteriore importo di € 6.799,00 (oltre interessi Parte_1 legali ex art. 1282 co. 1 c.c. dalla decisione); condanna a tenere indenne il Controparte_14 [...] di quanto sarà tenuto a pagare a Controparte_2 Parte_6
n esecuzione di questa decisione, al netto della franchigia contrattuale;
[...] condanna e il Parte_1 Controparte_2
in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute da
[...]
n.q., liquidate in complessivi € 5.341,00 di cui € 5.077,00 per Parte_3 compensi, oltre spese forfetariamente determinate nel 15% dei compensi, ed oltre IVA e CPA;
Tribunale di Palermo 25 Terza Sezione Civile condanna n.q. a rifondere le spese del giudizio a Parte_3 [...]
, liquidate nell'importo di € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso delle spese CP_4 pari al 15% dei compensi, IVA e CPA;
condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 CP_1
liquidate in complessivi € 5.925,00 per compensi, oltre spese forfetariamente
[...] determinate nel 15% dei compensi, ed oltre IVA e CPA;
condanna al pagamento delle spese processuali in favore del Controparte_14
e le liquida in complessivi Controparte_2
€ 5.314,00, di cui € 5.077,00 per compensi, oltre spese forfetariamente determinate nel 15% dei compensi, ed oltre IVA e CPA;
dichiara le spese di lite compensate tra e Parte_1 [...]
; Controparte_15 nulla sulle spese nei confronti di CP_8
Così deciso a Palermo, il 31 ottobre 2025
Il Giudice
GI ET Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa GI ET, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo 26 Terza Sezione Civile