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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 299\2025 RG, vertente
TRA
in proprio e quale titolare della ditta “RISTORANTE CONCORD Parte_1
DI RT E”, elettivamente domiciliato in Salerno, alla piazza S. Gaetano n.
47, presso lo studio dell'avv. Salvatore Aiello, che lo rappresenta e difende come da procura alle liti conferita su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. Controparte_1 [...]
, elettivamente domiciliato in Salerno, al c.so G. Garibaldi n. 16, presso lo studio CP_2
1 dell'avv. Vincenzo Rispoli, che la rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 464\2025, resa in data 30\1\2025 dal Tribunale di
Salerno; in materia di affitto di azienda;
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 25\11\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositata in data 1\3\2025 e ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, in data 31\3\2025, in Parte_1
proprio e quale titolare della ditta “RISTORANTE CONCORD DI RT E”,
proponeva appello avverso la sentenza n. 464\2025 del 30\1\2025 (pubblicata in pari data), con la quale il Tribunale di Salerno dichiarava risolto il contratto di affitto d'azienda concluso tra la e quale titolare della ditta individuale Controparte_1 Parte_1
RISTORANTE CONCORD DI RT PP, e, per l'effetto, condannava in proprio e nella qualità di titolare della ditta RISTORANTE Parte_1
CONCORD DI RT PP, alla restituzione dell'azienda affittata, nonché al risarcimento dei danni, pari a complessivi € 16.641,00, in favore della Controparte_1
Invero, con l'originario ricorso ex art. 447 bis cpc, la appresentava che Controparte_1
in data 4\9\2020 veniva concluso un contratto preliminare di affitto di azienda tra la
[...]
e quale titolare della ditta individuale denominata CP_1 Parte_1
RISTORANTE CONCORD DI RT PP, con contestuale subentro di quest'ultimo nella gestione dell'attività commerciale (esercitata in locali di proprietà della
Parrocchia Santa Maria Pacis di Salerno in virtù di contratto di locazione del 9\2\2015); che in
2 data 16\12\2020 veniva concluso il contratto definitivo in cui venivano indicati, per mere finalità di tassazione, importi inferiori rispetto a quelli pattuiti nel preliminare sia per il canone locativo che per il prezzo di vendita del complesso aziendale;
che le parti stabilivano la durata dell'affitto in un anno (salvo proroga, in assenza di disdetta), con l'impegno di addivenire entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del contratto (16\12\2021) alla stipula dell'atto di cessione dell'azienda medesima;
che con ordinanza del 24\3\2021 il Tribunale di Salerno intimava alla società o sfratto per morosità dai locali in cui veniva esercitata l'attività Controparte_1
commerciale, sfratto poi di fatto rinunciato dalla Parrocchia Santa Maria Regina Pacis in virtù
della scrittura privata trilaterale del 4\3\2021 con la quale con il consenso Parte_1
della società ricorrente, si accollava, estinguendola, salvo rivalsa, la debitoria per € 10.569,00,
comprensivi di spese legali, maturata in capo alla nei confronti della Controparte_1
citata Parrocchia;
che, a fronte del mancato pagamento dei canoni di affitto a far data dal mese di marzo 2021, con missiva di messa in mora del 18\11\2021 veniva intimato a Pt_1
la risoluzione per inadempimento del contratto di affitto di azienda;
che, nonostante
[...]
i reiterati solleciti, non aveva pagato il prezzo del riscatto dell'azienda, Parte_1
entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del contratto del 16\12\2021, né aveva mai comunicato disdetta del contratto di affitto di azienda, rifiutando altresì il rilascio del compendio aziendale.
Pertanto, la conveniva in giudizio in proprio e Controparte_1 Parte_1
nella qualità di titolare della ditta RISTORANTE CONCORD DI RT PP,
chiedendo:
- in via cautelare, disporsi il sequestro giudiziale dell'azienda affittata di proprietà della ricorrente e detenuta sine titulo, nonché di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra documentazione contabile dell'azienda;
- in via principale, dichiararsi la risoluzione del contratto di affitto di azienda (per atto del
Notaio Rep 59374 racc. 25469 registrato il 17.12.2020 al n. 34747 Persona_1
3 serie 1T ed iscritto al Registro delle imprese il 22.12.2020 prot. 82185) per inadempimento della conduttrice con conseguente condanna alla restituzione dell'azienda e al risarcimento dei danni per i canoni di affitto di azienda mai corrisposti da marzo 2021 e fino a definitivo rilascio, per l'importo dissimulato ed effettivamente concordato col contratto preliminare di €1.200,00 mensili, o, in subordine, in ipotesi di rigetto della domanda di simulazione di detti importi, per l'importo di cui al contratto notarile pari ad €700,00 mensili, comprensivi di IVA oltre interessi di mora applicabili tra imprenditori commerciali, decorrenti dalla scadenza del mese di marzo 2021 e fino alla definitiva restituzione dell'azienda;
- da ultimo, condannarsi in proprio e nella qualità di titolare della Parte_1
ditta RISTORANTE CONCORD DI RT PP, al risarcimento di tutti i maggiori danni - diretti ed indiretti, patrimoniali e non patrimoniali – patiti dalla
[...]
in ragione del mancato pagamento dei canoni e della mancata CP_1
restituzione dell'azienda.
Il tutto, con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva in giudizio in Parte_1
proprio e quale titolare della ditta “RISTORANTE CONCORD DI RT E”,
eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, atteso il provvedimento interdittivo penale emesso nei confronti del legale rappresentante della
[...]
nonchè l'improcedibilità della domanda, per il mancato esperimento del CP_1
tentativo obbligatorio di mediazione. L'intimato, poi, contestava anche nel merito quanto ex
adverso dedotto, in particolare evidenziando che non poteva essere ritenuto inadempiente rispetto al pagamento dei canoni d'affitto, in quanto era divenuto proprietario dell'azienda per aver pagato il prezzo pattuito per la cessione (di € 10.000,00) mediante accollo del debito della nei confronti della (pari a € Controparte_1 Controparte_3
10.569,00).
4 Quindi, rigettate le istanze di sequestro giudiziario proposte dalla società ricorrente in corso di causa ed esperito infruttuosamente il prescritto tentativo di mediazione obbligatoria, nonché
rigettate le richieste di ammissione di prova testimoniale invocate dalle parti, perché ritenute ultronee e superflue, il Tribunale di Salerno emanava la sentenza qui appellata, con la quale così decideva: “1) Accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, dichiara risolto il
contratto di affitto d'azienda per atto del Notaio . Rep. n. 59374, Racc. n. Persona_1
25469 registrato il 17/12/2020 al n. 34747 serie 1T ed iscritto al Registro delle imprese il
22/12/2020 prot. 82185; 2) Accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna
il sig. , in proprio e nella qualità di titolare della ditta RISTORANTE Parte_1
CONCORD DI RT PP alla restituzione, in favore della Controparte_1
dell'azienda affittata, nello stato di normale efficienza, priva di trasformazioni,
[...]
modifiche o migliorie in assenza di consenso scritto della parte locatrice e con diritto della
ricorrente di ritenere le nuove opere senza alcun compenso, come stabilito dall'articolo 4 del
contratto di affitto d'azienda; 3) Accoglie la domanda di parte ricorrente nei termini di parte
motiva e, per l'effetto, condanna il sig. , in proprio e nella qualità di Parte_1
titolare della ditta individuale RISTORANTE CONCORD DI RT PP al
risarcimento dei danni, in favore della pari a complessivi € Controparte_1
16.641,00; 4) Condanna il sig. , in proprio e nella qualità di titolare Parte_1
della ditta RISTORANTE CONCORD DI RT PP al pagamento, in favore della
delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in Controparte_1
complessivi € 4.458,00 (comprensivi dell'attività stragiudiziale di mediazione), oltre rimborso
spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore
dell'Avvocato VINCENZO RISPOLI, dichiaratosi anticipatario;
5) Condanna il sig. Pt_1
, in proprio e nella qualità di titolare della ditta RISTORANTE CONCORD DI
[...]
RT PP al versamento, in favore dell'entrata del bilancio dello Stato, di una
somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio;
6) Rigetta la domanda di
5 condanna di parte ricorrente per lite temeraria;
7) Condanna la al Controparte_1
pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite del subprocedimento N.R.G. 6050-1/2023,
che si liquidano in complessivi € 3.228,00 per compensi professionali, oltre accessori come per
legge; 8) Condanna la al pagamento, in favore dell'Erario, delle Controparte_1
spese di lite del subprocedimento N.R.G. 6050-2/2023, che si liquidano in complessivi €
3.228,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge”.
In particolare, il Tribunale di Salerno rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione del legale rappresentante pro tempore della non essendo stata fornita la Controparte_1
prova dell'avvenuta condanna del sig. alla dedotta pena accessoria interdittiva, CP_2
e riteneva la domanda procedibile, essendo stato esperito dalla ricorrente il tentativo di mediazione. Nel merito, il giudice di prime cure non accoglieva l'eccezione riconvenzionale di avvenuta conclusione del contratto di cessione d'azienda per fatti concludenti, in quanto non solo nella scrittura privata trilaterale del 4\3\2021, con la quale si Parte_1
accollava il debito della ei confronti della Parrocchia, veniva previsto Controparte_1
il diritto di regresso dell'accollante nei confronti dell'accollata, ma anche dopo la firma di detto accordo la intimava formalmente al pagamento Controparte_1 Parte_1
dei canoni d'affitto, manifestando così una volontà contraria rispetto alla proposta di concludere il contratto di cessione dell'azienda senza la corresponsione del prezzo pattuito, bensì attraverso il pagamento della debitoria oggetto di accollo. Di conseguenza, accertata la mancata corresponsione dei canoni d'affitto, dichiarava risolto il contratto per inadempimento di parte resistente e, per l'effetto, condannava alla restituzione dell'azienda e al Parte_1
risarcimento dei danni quantificati tenuto conto dell'importo del canone mensile stabilito nel contratto definitivo, non essendo stata fornita la prova (documentale) della simulazione relativa del prezzo, né la prova dei maggior danni patiti in ragione del mancato pagamento dei canoni e della mancata restituzione dell'azienda. Da ultimo, il Tribunale accoglieva l'eccezione di compensazione formulata dal resistente, sottraendo alla somma spettante alla ricorrente (€
6 27.300) quanto corrisposto da in favore della locatrice Parte_1 [...]
di Salerno, per canoni maturati anteriormente alla conclusione dell'affitto Controparte_3
d'azienda e non corrisposti dalla € 10.569,00). Controparte_1
Avverso detta pronuncia proponeva appello, previa istanza di sospensione ex art. 283 cpc,
in proprio e quale titolare della ditta “RISTORANTE CONCORD DI Parte_1
RT E”, articolando i seguenti motivi:
1) il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione preliminare afferente alla carenza di legittimazione attiva del titolare della società non accertando Controparte_1
anche di ufficio l'avvenuta interdizione legale del sig. Sul punto, con il CP_2
ricorso in appello, produceva il certificato del casellario giudiziale del sig. CP_2
nato a [...] il 28\4\1961, dal quale risultava la condanna alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell'interdizione legale per la durata della pena principale (reclusione di anni 7 e mesi 4 a decorrere dal 12\10\2017) e dell'incapacità
di contrattare con la pubblica amministrazione per anni 3;
2) il Tribunale avrebbe, poi, errato nel dichiarare risolto il contratto di affitto di azienda per inadempimento dell'appellante, non riconoscendo la validità dell'avvenuta compravendita,
per facta concludentia, con la corresponsione del prezzo di riscatto mediante accollo del debito gravante sulla Controparte_1
3) infine, il Tribunale avrebbe ingiustamente condannato in proprio e Parte_1
quale titolare della ditta “RISTORANTE CONCORD DI RT E”, alla refusione delle spese di lite in favore della atteso che il mancato Controparte_1
accoglimento delle richieste attoree afferenti il controverso inizio del rapporto locativo, la pretesa simulazione relativa ai canoni locativi e al prezzo di vendita del compendio aziendale, nonché il rigetto delle ulteriori richieste risarcitorie formulate dalla società
ricorrente, avrebbero dovuto comportare una diversa regolamentazione delle medesime spese.
7 L'appellante, quindi, così concludeva: “- in via preliminare, accogliere la formulata istanza di
sospensione degli effetti della sentenza impugnata;
- in via preliminare accertare la carenza di
legittimazione attiva da parte dell' amministratore della società e Controparte_1
dichiarare improcedibile l' azione dallo stesso intrapresa, oggetto del presente giudizio;
- in
via principale e nel merito, accogliere l'appello proposto, e, per l'effetto, in parziale riforma
della sentenza impugnata, rigettare indistintamente tutte le originarie domande attoree,
dichiarando l'avvenuta cessione dell'azienda per cui è causa in favore del sig. Pt_1
- con vittoria delle spese e compenso del grado del giudizio”.
[...]
All'udienza del 24\6\2025 la Corte dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensiva e rinviava per la discussione all'udienza del 28\10\2025.
Si costituiva solo in data 28\10\2025 la contestando nel merito le Controparte_1
doglianze avverse e chiedendo il rigetto dell'appello.
Quindi, all'udienza di discussione del 28\10\2025 la difesa di chiedeva Parte_1
un termine per l'esame della costituzione in giudizio dell'appellato e la Corte rinviava all'udienza del 25\11\2025 per la discussione.
A detta udienza, sulle conclusioni come precisate dalla sola parte appellata presente, la causa veniva decisa mediante pubblica lettura del dispositivo della sentenza.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello sia fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Sulla carenza di legittimazione ad agire.
Con il primo motivo d'appello, lamentava l'erroneità della sentenza nella Parte_1
parte in cui respingeva l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della Controparte_1
[...
stante l'interdizione del legale rappresentante CP_2
Il motivo merita accoglimento.
8 Invero, l'appellante produceva, con il ricorso in appello, il casellario giudiziario del legale rappresentante della dal quale risultava lo stato di interdizione legale Controparte_1
del soggetto a seguito di condanna a pena detentiva superiore a cinque anni.
È noto che l'interdizione legale è una misura accessoria e automatica che esplica i propri effetti in modo diretto con l'emanazione della sentenza di condanna. Ai sensi dell'art. 32 cp,
l'interdetto, pur pienamente capace di intendere e di volere, per la gravità delle azioni commesse, viene punito con la diminuzione della propria capacità di agire in relazione agli atti che concernono “la disponibilità e l'amministrazione dei beni”. “Ne consegue che, in assenza
di capacità di agire, l'interdetto legale non ha nemmeno la capacità di agire o difendersi in
giudizio ovvero nominare un legale” (cfr. Cass., Ordinanza del 25\10\2022 n. 31563).
Ebbene, nel caso di specie, sussiste l'eccepito difetto di legittimazione attiva attesa l'incapacità
processuale del legale rappresentante della (dedotta sin dal primo Parte_2
grado dalla parte resistente-odierna appellante e provata in via documentale con il ricorso in appello).
Per quel che qui rileva, valga ricordare che “la legittimazione "ad processum", riguardando un
presupposto della regolare costituzione del rapporto processuale, è questione esaminabile
anche d'ufficio, come dimostra la previsione dell'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., in
ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite della formazione del giudicato, con la
conseguenza che non rileva il momento processuale in cui sia fornita la relativa prova, non
operando, ai relativi effetti, le ordinarie preclusioni istruttorie” (cfr. Cass. del 26/09/2013, n.
22099).
In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, la Corte accoglie l'appello e, in riforma della sentenza gravata, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta dalla Controparte_1
[...
Resta assorbita ogni altra questione.
9 B. Spese processuali
Per quanto attiene alle spese di lite, competenze e onorari, la riforma della sentenza gravata comporta la necessità di decidere in relazione alle spese del doppio grado di giudizio.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudice d'appello ha il potere di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (cfr.
da ultimo, Cass. Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024).
Inoltre, il regime delle spese, anche con riguardo all'ipotesi della compensazione ex art. 92 cpc,
è governato dal principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che,
col suo comportamento, abbia provocato la necessità del processo.
Nel presente giudizio, le ragioni che hanno condotto alla dichiarazione di inammissibilità della domanda erano ben note alle parti e, dunque, l'appellante vittorioso (in rito) avrebbe potuto/dovuto provare il lamentato difetto di legittimazione sin dal primo grado.
Pertanto, tenuto conto delle ragioni che hanno condotto alla riforma della sentenza gravata, le spese di lite del doppio grado sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'appello, nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 299\2025 RG, sulla domanda proposta con l'appello depositato in data 1\3\2025 da in proprio Parte_1
e quale titolare della ditta “RISTORANTE CONCORD DI RT E”, nei confronti della ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così Controparte_1
provvede:
10 1. ACCOGLIE l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in RIFORMA della sentenza n. 464\2025, emessa in data 30\1\2025 dal Tribunale di Salerno, DICHIARA
l'inammissibilità della domanda proposta dalla Controparte_1
2. COMPENSA integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Il Consigliere estensore Il Presidente
- dott.ssa Marina Mainenti - - dott.ssa Maria Balletti -
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Sara Russo, MOT in tirocinio
generico.
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 299\2025 RG, vertente
TRA
in proprio e quale titolare della ditta “RISTORANTE CONCORD Parte_1
DI RT E”, elettivamente domiciliato in Salerno, alla piazza S. Gaetano n.
47, presso lo studio dell'avv. Salvatore Aiello, che lo rappresenta e difende come da procura alle liti conferita su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. Controparte_1 [...]
, elettivamente domiciliato in Salerno, al c.so G. Garibaldi n. 16, presso lo studio CP_2
1 dell'avv. Vincenzo Rispoli, che la rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 464\2025, resa in data 30\1\2025 dal Tribunale di
Salerno; in materia di affitto di azienda;
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 25\11\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositata in data 1\3\2025 e ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, in data 31\3\2025, in Parte_1
proprio e quale titolare della ditta “RISTORANTE CONCORD DI RT E”,
proponeva appello avverso la sentenza n. 464\2025 del 30\1\2025 (pubblicata in pari data), con la quale il Tribunale di Salerno dichiarava risolto il contratto di affitto d'azienda concluso tra la e quale titolare della ditta individuale Controparte_1 Parte_1
RISTORANTE CONCORD DI RT PP, e, per l'effetto, condannava in proprio e nella qualità di titolare della ditta RISTORANTE Parte_1
CONCORD DI RT PP, alla restituzione dell'azienda affittata, nonché al risarcimento dei danni, pari a complessivi € 16.641,00, in favore della Controparte_1
Invero, con l'originario ricorso ex art. 447 bis cpc, la appresentava che Controparte_1
in data 4\9\2020 veniva concluso un contratto preliminare di affitto di azienda tra la
[...]
e quale titolare della ditta individuale denominata CP_1 Parte_1
RISTORANTE CONCORD DI RT PP, con contestuale subentro di quest'ultimo nella gestione dell'attività commerciale (esercitata in locali di proprietà della
Parrocchia Santa Maria Pacis di Salerno in virtù di contratto di locazione del 9\2\2015); che in
2 data 16\12\2020 veniva concluso il contratto definitivo in cui venivano indicati, per mere finalità di tassazione, importi inferiori rispetto a quelli pattuiti nel preliminare sia per il canone locativo che per il prezzo di vendita del complesso aziendale;
che le parti stabilivano la durata dell'affitto in un anno (salvo proroga, in assenza di disdetta), con l'impegno di addivenire entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del contratto (16\12\2021) alla stipula dell'atto di cessione dell'azienda medesima;
che con ordinanza del 24\3\2021 il Tribunale di Salerno intimava alla società o sfratto per morosità dai locali in cui veniva esercitata l'attività Controparte_1
commerciale, sfratto poi di fatto rinunciato dalla Parrocchia Santa Maria Regina Pacis in virtù
della scrittura privata trilaterale del 4\3\2021 con la quale con il consenso Parte_1
della società ricorrente, si accollava, estinguendola, salvo rivalsa, la debitoria per € 10.569,00,
comprensivi di spese legali, maturata in capo alla nei confronti della Controparte_1
citata Parrocchia;
che, a fronte del mancato pagamento dei canoni di affitto a far data dal mese di marzo 2021, con missiva di messa in mora del 18\11\2021 veniva intimato a Pt_1
la risoluzione per inadempimento del contratto di affitto di azienda;
che, nonostante
[...]
i reiterati solleciti, non aveva pagato il prezzo del riscatto dell'azienda, Parte_1
entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del contratto del 16\12\2021, né aveva mai comunicato disdetta del contratto di affitto di azienda, rifiutando altresì il rilascio del compendio aziendale.
Pertanto, la conveniva in giudizio in proprio e Controparte_1 Parte_1
nella qualità di titolare della ditta RISTORANTE CONCORD DI RT PP,
chiedendo:
- in via cautelare, disporsi il sequestro giudiziale dell'azienda affittata di proprietà della ricorrente e detenuta sine titulo, nonché di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra documentazione contabile dell'azienda;
- in via principale, dichiararsi la risoluzione del contratto di affitto di azienda (per atto del
Notaio Rep 59374 racc. 25469 registrato il 17.12.2020 al n. 34747 Persona_1
3 serie 1T ed iscritto al Registro delle imprese il 22.12.2020 prot. 82185) per inadempimento della conduttrice con conseguente condanna alla restituzione dell'azienda e al risarcimento dei danni per i canoni di affitto di azienda mai corrisposti da marzo 2021 e fino a definitivo rilascio, per l'importo dissimulato ed effettivamente concordato col contratto preliminare di €1.200,00 mensili, o, in subordine, in ipotesi di rigetto della domanda di simulazione di detti importi, per l'importo di cui al contratto notarile pari ad €700,00 mensili, comprensivi di IVA oltre interessi di mora applicabili tra imprenditori commerciali, decorrenti dalla scadenza del mese di marzo 2021 e fino alla definitiva restituzione dell'azienda;
- da ultimo, condannarsi in proprio e nella qualità di titolare della Parte_1
ditta RISTORANTE CONCORD DI RT PP, al risarcimento di tutti i maggiori danni - diretti ed indiretti, patrimoniali e non patrimoniali – patiti dalla
[...]
in ragione del mancato pagamento dei canoni e della mancata CP_1
restituzione dell'azienda.
Il tutto, con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva in giudizio in Parte_1
proprio e quale titolare della ditta “RISTORANTE CONCORD DI RT E”,
eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, atteso il provvedimento interdittivo penale emesso nei confronti del legale rappresentante della
[...]
nonchè l'improcedibilità della domanda, per il mancato esperimento del CP_1
tentativo obbligatorio di mediazione. L'intimato, poi, contestava anche nel merito quanto ex
adverso dedotto, in particolare evidenziando che non poteva essere ritenuto inadempiente rispetto al pagamento dei canoni d'affitto, in quanto era divenuto proprietario dell'azienda per aver pagato il prezzo pattuito per la cessione (di € 10.000,00) mediante accollo del debito della nei confronti della (pari a € Controparte_1 Controparte_3
10.569,00).
4 Quindi, rigettate le istanze di sequestro giudiziario proposte dalla società ricorrente in corso di causa ed esperito infruttuosamente il prescritto tentativo di mediazione obbligatoria, nonché
rigettate le richieste di ammissione di prova testimoniale invocate dalle parti, perché ritenute ultronee e superflue, il Tribunale di Salerno emanava la sentenza qui appellata, con la quale così decideva: “1) Accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, dichiara risolto il
contratto di affitto d'azienda per atto del Notaio . Rep. n. 59374, Racc. n. Persona_1
25469 registrato il 17/12/2020 al n. 34747 serie 1T ed iscritto al Registro delle imprese il
22/12/2020 prot. 82185; 2) Accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna
il sig. , in proprio e nella qualità di titolare della ditta RISTORANTE Parte_1
CONCORD DI RT PP alla restituzione, in favore della Controparte_1
dell'azienda affittata, nello stato di normale efficienza, priva di trasformazioni,
[...]
modifiche o migliorie in assenza di consenso scritto della parte locatrice e con diritto della
ricorrente di ritenere le nuove opere senza alcun compenso, come stabilito dall'articolo 4 del
contratto di affitto d'azienda; 3) Accoglie la domanda di parte ricorrente nei termini di parte
motiva e, per l'effetto, condanna il sig. , in proprio e nella qualità di Parte_1
titolare della ditta individuale RISTORANTE CONCORD DI RT PP al
risarcimento dei danni, in favore della pari a complessivi € Controparte_1
16.641,00; 4) Condanna il sig. , in proprio e nella qualità di titolare Parte_1
della ditta RISTORANTE CONCORD DI RT PP al pagamento, in favore della
delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in Controparte_1
complessivi € 4.458,00 (comprensivi dell'attività stragiudiziale di mediazione), oltre rimborso
spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore
dell'Avvocato VINCENZO RISPOLI, dichiaratosi anticipatario;
5) Condanna il sig. Pt_1
, in proprio e nella qualità di titolare della ditta RISTORANTE CONCORD DI
[...]
RT PP al versamento, in favore dell'entrata del bilancio dello Stato, di una
somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio;
6) Rigetta la domanda di
5 condanna di parte ricorrente per lite temeraria;
7) Condanna la al Controparte_1
pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite del subprocedimento N.R.G. 6050-1/2023,
che si liquidano in complessivi € 3.228,00 per compensi professionali, oltre accessori come per
legge; 8) Condanna la al pagamento, in favore dell'Erario, delle Controparte_1
spese di lite del subprocedimento N.R.G. 6050-2/2023, che si liquidano in complessivi €
3.228,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge”.
In particolare, il Tribunale di Salerno rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione del legale rappresentante pro tempore della non essendo stata fornita la Controparte_1
prova dell'avvenuta condanna del sig. alla dedotta pena accessoria interdittiva, CP_2
e riteneva la domanda procedibile, essendo stato esperito dalla ricorrente il tentativo di mediazione. Nel merito, il giudice di prime cure non accoglieva l'eccezione riconvenzionale di avvenuta conclusione del contratto di cessione d'azienda per fatti concludenti, in quanto non solo nella scrittura privata trilaterale del 4\3\2021, con la quale si Parte_1
accollava il debito della ei confronti della Parrocchia, veniva previsto Controparte_1
il diritto di regresso dell'accollante nei confronti dell'accollata, ma anche dopo la firma di detto accordo la intimava formalmente al pagamento Controparte_1 Parte_1
dei canoni d'affitto, manifestando così una volontà contraria rispetto alla proposta di concludere il contratto di cessione dell'azienda senza la corresponsione del prezzo pattuito, bensì attraverso il pagamento della debitoria oggetto di accollo. Di conseguenza, accertata la mancata corresponsione dei canoni d'affitto, dichiarava risolto il contratto per inadempimento di parte resistente e, per l'effetto, condannava alla restituzione dell'azienda e al Parte_1
risarcimento dei danni quantificati tenuto conto dell'importo del canone mensile stabilito nel contratto definitivo, non essendo stata fornita la prova (documentale) della simulazione relativa del prezzo, né la prova dei maggior danni patiti in ragione del mancato pagamento dei canoni e della mancata restituzione dell'azienda. Da ultimo, il Tribunale accoglieva l'eccezione di compensazione formulata dal resistente, sottraendo alla somma spettante alla ricorrente (€
6 27.300) quanto corrisposto da in favore della locatrice Parte_1 [...]
di Salerno, per canoni maturati anteriormente alla conclusione dell'affitto Controparte_3
d'azienda e non corrisposti dalla € 10.569,00). Controparte_1
Avverso detta pronuncia proponeva appello, previa istanza di sospensione ex art. 283 cpc,
in proprio e quale titolare della ditta “RISTORANTE CONCORD DI Parte_1
RT E”, articolando i seguenti motivi:
1) il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione preliminare afferente alla carenza di legittimazione attiva del titolare della società non accertando Controparte_1
anche di ufficio l'avvenuta interdizione legale del sig. Sul punto, con il CP_2
ricorso in appello, produceva il certificato del casellario giudiziale del sig. CP_2
nato a [...] il 28\4\1961, dal quale risultava la condanna alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell'interdizione legale per la durata della pena principale (reclusione di anni 7 e mesi 4 a decorrere dal 12\10\2017) e dell'incapacità
di contrattare con la pubblica amministrazione per anni 3;
2) il Tribunale avrebbe, poi, errato nel dichiarare risolto il contratto di affitto di azienda per inadempimento dell'appellante, non riconoscendo la validità dell'avvenuta compravendita,
per facta concludentia, con la corresponsione del prezzo di riscatto mediante accollo del debito gravante sulla Controparte_1
3) infine, il Tribunale avrebbe ingiustamente condannato in proprio e Parte_1
quale titolare della ditta “RISTORANTE CONCORD DI RT E”, alla refusione delle spese di lite in favore della atteso che il mancato Controparte_1
accoglimento delle richieste attoree afferenti il controverso inizio del rapporto locativo, la pretesa simulazione relativa ai canoni locativi e al prezzo di vendita del compendio aziendale, nonché il rigetto delle ulteriori richieste risarcitorie formulate dalla società
ricorrente, avrebbero dovuto comportare una diversa regolamentazione delle medesime spese.
7 L'appellante, quindi, così concludeva: “- in via preliminare, accogliere la formulata istanza di
sospensione degli effetti della sentenza impugnata;
- in via preliminare accertare la carenza di
legittimazione attiva da parte dell' amministratore della società e Controparte_1
dichiarare improcedibile l' azione dallo stesso intrapresa, oggetto del presente giudizio;
- in
via principale e nel merito, accogliere l'appello proposto, e, per l'effetto, in parziale riforma
della sentenza impugnata, rigettare indistintamente tutte le originarie domande attoree,
dichiarando l'avvenuta cessione dell'azienda per cui è causa in favore del sig. Pt_1
- con vittoria delle spese e compenso del grado del giudizio”.
[...]
All'udienza del 24\6\2025 la Corte dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensiva e rinviava per la discussione all'udienza del 28\10\2025.
Si costituiva solo in data 28\10\2025 la contestando nel merito le Controparte_1
doglianze avverse e chiedendo il rigetto dell'appello.
Quindi, all'udienza di discussione del 28\10\2025 la difesa di chiedeva Parte_1
un termine per l'esame della costituzione in giudizio dell'appellato e la Corte rinviava all'udienza del 25\11\2025 per la discussione.
A detta udienza, sulle conclusioni come precisate dalla sola parte appellata presente, la causa veniva decisa mediante pubblica lettura del dispositivo della sentenza.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello sia fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Sulla carenza di legittimazione ad agire.
Con il primo motivo d'appello, lamentava l'erroneità della sentenza nella Parte_1
parte in cui respingeva l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della Controparte_1
[...
stante l'interdizione del legale rappresentante CP_2
Il motivo merita accoglimento.
8 Invero, l'appellante produceva, con il ricorso in appello, il casellario giudiziario del legale rappresentante della dal quale risultava lo stato di interdizione legale Controparte_1
del soggetto a seguito di condanna a pena detentiva superiore a cinque anni.
È noto che l'interdizione legale è una misura accessoria e automatica che esplica i propri effetti in modo diretto con l'emanazione della sentenza di condanna. Ai sensi dell'art. 32 cp,
l'interdetto, pur pienamente capace di intendere e di volere, per la gravità delle azioni commesse, viene punito con la diminuzione della propria capacità di agire in relazione agli atti che concernono “la disponibilità e l'amministrazione dei beni”. “Ne consegue che, in assenza
di capacità di agire, l'interdetto legale non ha nemmeno la capacità di agire o difendersi in
giudizio ovvero nominare un legale” (cfr. Cass., Ordinanza del 25\10\2022 n. 31563).
Ebbene, nel caso di specie, sussiste l'eccepito difetto di legittimazione attiva attesa l'incapacità
processuale del legale rappresentante della (dedotta sin dal primo Parte_2
grado dalla parte resistente-odierna appellante e provata in via documentale con il ricorso in appello).
Per quel che qui rileva, valga ricordare che “la legittimazione "ad processum", riguardando un
presupposto della regolare costituzione del rapporto processuale, è questione esaminabile
anche d'ufficio, come dimostra la previsione dell'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., in
ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite della formazione del giudicato, con la
conseguenza che non rileva il momento processuale in cui sia fornita la relativa prova, non
operando, ai relativi effetti, le ordinarie preclusioni istruttorie” (cfr. Cass. del 26/09/2013, n.
22099).
In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, la Corte accoglie l'appello e, in riforma della sentenza gravata, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta dalla Controparte_1
[...
Resta assorbita ogni altra questione.
9 B. Spese processuali
Per quanto attiene alle spese di lite, competenze e onorari, la riforma della sentenza gravata comporta la necessità di decidere in relazione alle spese del doppio grado di giudizio.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudice d'appello ha il potere di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (cfr.
da ultimo, Cass. Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024).
Inoltre, il regime delle spese, anche con riguardo all'ipotesi della compensazione ex art. 92 cpc,
è governato dal principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che,
col suo comportamento, abbia provocato la necessità del processo.
Nel presente giudizio, le ragioni che hanno condotto alla dichiarazione di inammissibilità della domanda erano ben note alle parti e, dunque, l'appellante vittorioso (in rito) avrebbe potuto/dovuto provare il lamentato difetto di legittimazione sin dal primo grado.
Pertanto, tenuto conto delle ragioni che hanno condotto alla riforma della sentenza gravata, le spese di lite del doppio grado sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'appello, nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 299\2025 RG, sulla domanda proposta con l'appello depositato in data 1\3\2025 da in proprio Parte_1
e quale titolare della ditta “RISTORANTE CONCORD DI RT E”, nei confronti della ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così Controparte_1
provvede:
10 1. ACCOGLIE l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in RIFORMA della sentenza n. 464\2025, emessa in data 30\1\2025 dal Tribunale di Salerno, DICHIARA
l'inammissibilità della domanda proposta dalla Controparte_1
2. COMPENSA integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Il Consigliere estensore Il Presidente
- dott.ssa Marina Mainenti - - dott.ssa Maria Balletti -
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Sara Russo, MOT in tirocinio
generico.
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