Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1786/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
13/02/2025 da:
(C.F. , nato il [...] in [...]_1 C.F._1
BALNEARIO (BG), assistito e difeso dall'avv. INVERNIZZI GIADA MARIA, presso il cui studio sito in VIA MARSALA, 35 26900 LODI è elettivamente domiciliato;
e
(C.F. ), nato il [...] in [...] C.F._2
BOLIVIA, assistito e difeso dell'avv. INVERNIZZI GIADA MARIA, presso il cui studio sito in VIA
MARSALA 35 26900 LODI è elettivamente domiciliato;
con i seguenti figli: (C.F.: ) nata a [...]_1 C.F._3
il 28/06/2021
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 13.02.2025
FATTO
Pagina 1
Tribunale di Milano n. cronol. 1044/2022 del 14/04/2022; in particolare, dando atto che dal mese di
Giugno 2024 la figlia era collocata presso il padre, chiedevano di accogliere le condizioni Per_1 congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“1) La figlia minore verrà affidata in via esclusiva al padre presso cui verrà collocata e Per_1 trasferirà la propria residenza nella nuova abitazione sita in TR UR (SV), Via Milano n. 105
2) La signora autorizza, pertanto, il trasferimento del signor e della figlia Pt_1 CP_1 minore , a TR UR (SV), Via Milano n. 105, per motivi lavorativi e abitativi. Per_1
3) Il signor manterrà in via integrale la figlia minore , come sta già CP_1 Per_1 avvenendo da Giugno 2024 e nessuna corresponsione chiederà alla signora per il suo Pt_1 mantenimento.
4) Il signor non corrisponderà alla signora che accetta gli arretrati del CP_1 Pt_1 mantenimento relativi alla figlia minore, per l'anno 2024 e fino all'emissione di nuovo provvedimento del Tribunale, in quanto con lui convivente e interamente a suo carico.
5) Le spese straordinarie relative alla figlia minore saranno supportate al 50 % tra i genitori secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Pagina 2 6) La signora potrà vedere la figlia, sempre alla presenza del signor un Pt_1 CP_1 weekend al mese quando si recherà a TR UR.
7) La signora autorizza il signor a recarsi fuori dall'Italia, unitamente alla Pt_1 CP_1 figlia minore , per motivi di viaggio. Per_1
8) La signora autorizza il signor a portare la figlia dalla logopedista e da Pt_1 CP_1 professionisti di cui la minore avrà bisogno
9) La signora autorizza, altresì, il signor a far frequentare alla figlia minore Pt_1 CP_1 qualsiasi attività sportiva.
10) L'assegno unico verrà percepito integralmente dal signor CP_1
11) Le detrazioni fiscali saranno al 100% a carico del signor CP_1
12) Le parti concordano di dare immediata esecuzione alle condizioni di cui al presente ricorso dal momento della sottoscrizione dello stesso.
13) Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio della documentazione relativa all'espatrio.
14) Le spese legali saranno a carico esclusivo del signor ” CP_1
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 337octies c.c.).
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere poste interamente a carico del signor atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e Parte_1 Controparte_1
, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Milano n. cronol.
[...]
1044/2022 del 14/04/2022:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) pone le spese di lite a carico di . Controparte_1
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 05/03/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari dott.ssa Maria Laura Amato
Pagina 3