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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/07/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
SENT.N°_______
R.G. N° 41/2022 REPUBBLICA ITALIANA Cron. N°________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N° La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati: ________
1) dott. Filippo Labellarte Presidente OGGETTO:
Somministrazione
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore
ha pronunciato la seguente --------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
nella causa civile di appello, avverso la sentenza n. 1452/2021, resa dal Tribunale di Foggia
pubblicata il 10.6.2021 nel procedimento civile n.80000297/2011 non notificata;
tra on sede in Lucera, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Maria Carmela D'Aries dal quale è rappresentata e difesa per mandato a margine all'atto di citazione del 3.3.2011;
- appellante -
e
, oggi , Società con unico socio – Controparte_1 Controparte_1 CP_2
, rappresentato e difeso in virtù di procura per notar di Roma rep. n. 53868 racc.
[...] Per_1
n. 26971 del 1° marzo 2017 dall'avv. Paola Concetta
– appellata –
* * * * * * *
1 All'udienza del 10.07.2025 la causa è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c., sulle conclusioni come di seguito precisate: -------------------
per l'appellante: dichiarare per tutte le causali esposte in narrativa l'inadempimento
contrattuale della convenuta oggi in ordine Controparte_1 Controparte_1
alla prestazione principale di somministrazione di energia elettrica;
dichiarare la
responsabilità contrattuale e extra contrattuale dell' oggi e- Controparte_1
per il ritardo nel ripristino della fornitura di energia elettrica;
in ogni Controparte_1
caso e, per l'effetto, condannare la società convenuta a corrispondere alla
[...]
, la somma di euro 7180,00 a titolo di danno patrimoniale- danno Controparte_3
emergente- nonché altra somma da determinarsi in corso di causa o da liquidarsi in via
equitativa a titolo di mancato guadagno - lucro cessante - per tutti i pregiudizi economici
patiti dalla perdita di clientela, perdita di prodotti, perdita di commissioni oltre Parte_1
interessi come per legge dal dovuto al saldo;
con vittoria di spese diritti e onorari di giudizio
oltre accessori di legge da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato quale antistatario.
per l'appellata: rigettare l'appello proposto dalla confermando la Parte_1
sentenza n. 1452/2021 del Tribunale di Foggia;
condannare l'appellante al rimborso delle
spese di questo grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 3.3.2011 la quale attività dedita alla CP_4 Parte_1
coltivazione di cereali e ortaggi nonché alla vendita di fitofarmaci, conveniva in giudizio l' dinanzi al Tribunale di Foggia per accertare la responsabilità Controparte_1
contrattuale e extra contrattuale dell' per il ritardo nel ripristino della fornitura di CP_1
energia elettrica in seguito alla interruzione del flusso avvenuta nel settembre 2010.
Chiedeva la condanna della società convenuta a corrispondere alla la Parte_1
somma di euro 7180,00 a titolo di danno patrimoniale- danno emergente- nonché altra
2 somma da determinarsi in corso di causa anche a titolo di mancato guadagno - lucro cessante
- per tutti i pregiudizi economici patiti dalla Parte_1
Con comparsa di costituzione del 23 settembre 2011 si costituiva la società
[...]
contestando la domanda attrice. Controparte_1
Il giudice del Tribunale di Foggia, all'esito delle prove orali, rigettava la domanda attrice e condannava la al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Con atto di appello del 06.01.2021 la società ha impugnato la Parte_1
sentenza di primo grado con due motivi di gravame.
Si è costituita l'appellata chiedendo il rigetto del gravame.
La causa è stata riservata per la decisione con i temini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Con un primo motivo di gravame, la società appellante si duole dell'errata decisione del giudice del Tribunale di Foggia che ha escluso la responsabilità dell' in Controparte_1
quanto, a suo dire, il furto dei cavi di rame nell'agro di Lucera nel periodo oggetto di contestazione sarebbe stato un evento ordinario (quasi quotidiano) e, quindi, a differenza di quanto motivato dal giudice di primo grado, non poteva considerarsi un fatto eccezionale,
ovvero imprevisto e imprevedibile, tenuto conto delle prove testimoniali, e dal fatto di non aver adottato preventivamente tutte le misure idonee per scongiurare il furto.
Il motivo è infondato.
E' pacifico tra le parti, che l'interruzione della fornitura di energia elettrica verificatasi il
25.9.2010 sulla linea a servizio dell'azienda attrice è stata causata dal furto di 1500 mt di cavi di rame in agro di Lucera località Finamunno.
Il giudice di primo grado nella sentenza di rigetto ha motivato che l'interruzione della fornitura di energia elettrica, nel caso di specie, non fosse imputabile ad trattandosi di CP_1
evento cagionato dal furto dei conduttori elettrici e dunque dal fatto doloso del terzo,
espressamente incluso tra i casi di “forza maggiore” dall'art.
7.1 all. A della Delibera n.
333/07 dell'Autorità per Energia Elettrica ed il Gas applicabile ratione temporis. 3 L'appellante contesta le argomentazioni del giudice del Tribunale di Foggia, in quanto proprio il fatto che gli eventi di furto si fossero ripetuti costantemente nel corso del periodo antecedente l'interruzione (circostanza emersa pacificamente nel giudizio di primo grado)
avrebbe dovuto indurre l' ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per Controparte_1
evitare l'evento di furto.
Orbene, il primo giudice ha affermato che il caso del furto rientra tra le ipotesi di forza maggiore e tanto è sufficiente ad escludere la responsabilità.
Tuttavia se non è sufficiente ascrivere l'interruzione al fatto illecito del terzo (furto dei cavi)
per escludere del tutto la responsabilità del soggetto tenuto alla manutenzione della linea elettrica, nel caso di specie, non si ravvisano profili di colpa a carico dell'appellata in ordine a prevedibilità ed evitabilità del danno.
Invero, anche in presenza di precedenti episodi di furto di cavi, non è possibile esigere dal proprietario della rete o dal suo manutentore delle modalità di controllo o di sorveglianza più
penetranti, che, per essere efficienti richiederebbero uno sforzo tecnologico e di personale che farebbe lievitare in modo esponenziale i costi di gestione, che ricadrebbero evidentemente su tutti gli utenti.
Del pari, una sostituzione preventiva di tutti i cavi con altri di materiale meno appetibile comporterebbe un enorme aumento dei costi ed un significativo peggioramento del servizio,
dovuto alle diverse ed inferiori prestazioni dei materiali meno efficienti.
In conclusione, nel caso di specie, non si ravvisano profili di colpa, rimanendo l'evento di furto realizzatosi imprevedibile e, soprattutto, inevitabile, nonostante l'uso della diligenza professionale da parte di . Controparte_1
Con il secondo motivo di appello, la società appellante si duole della evitabilità delle conseguenze dannose dell'interruzione in relazione alla tardività del ripristino, in quanto l' pur dichiarando di aver appaltato tempestivamente i lavori avrebbe rialimentato la CP_1
società solo due mesi dopo, il 29 novembre successivo.
4 A dire dell'appellante, se avesse ripristinato immediatamente il tratto che Controparte_1
alimentava la i tempi di riallaccio sarebbero stati brevi, invocando così la Parte_1
violazione della c.d buona fede del soggetto tenuto al ripristino della fornitura e attinente al criterio di imputazione della responsabilità da ritardo.
La società si è difesa allegando che la sottrazione di un chilometro e mezzo di cavi – CP_1
varie campate da palo a palo – ha necessariamente comportato per il ripristino la redazione di un progetto tecnico, la verifica dei pali, la pulizia dei pali e l'esecuzione dei lavori appaltati alla ditta esterna – a regola d'arte (verifica e collaudo inclusi).
Quindi, si sarebbe trattato di un tempo fisiologico per il ripristino della linea.
Il giudice di primo grado, pur evidenziando che si sarebbe tempestivamente attivata per CP_1
l'affidamento dei necessari lavori di ripristino, mediante la stipula di un contratto di appalto in data 4.10.2010, trattandosi di lavori obiettivamente complessi ed onerosi in quanto consistenti nella sostituzione di un lungo tratto della linea elettrica, non ha motivato se due mesi fosse un tempo congruo per riottenere la fornitura di energia determinando così il fermo di una attività produttiva per un lungo periodo.
La delibera n. 333/07 (e successive modificazioni) richiamata dal giudice non indica un termine specifico per il ripristino della linea elettrica in caso di interruzione per cause di forza maggiore.
Ebbene, ritiene la Corte che l'appello sul punto possa essere accolto per quanto di ragione.
La condotta della società di , essendo già all'epoca di dominio pubblico il Controparte_1
problema generato nel territorio del foggiano dal furto seriale di cavi elettrici di rame", non si fosse, per mesi, attivato "al fine di consentire la fruizione di energia elettrica durante il periodo del disservizio, mediante interventi urgenti e alternativi consente di ritenere che il ripristino della fornitura dopo due mesi sia eccessivo.
In sostanza, la Corte ritiene che sussiste colpa nel ritardo il quale, pur a fronte del fatto imputabile al terzo - il furto dei conduttori in rame che avevano cagionato l'interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica - non ha tenuto un comportamento improntato a buona 5 fede, perché non si è prontamente attivata "al fine di non lasciare per un tempo irragionevole
il cliente privo di fornitura energetica" ed ha mancato di predisporre gli strumenti idonei a far salvo l'interesse alla continuità di fornitura energetica, tenuto conto che Controparte_1
non ha tentato in alcun modo di ovviare al disagio determinato dal disservizio, protrattosi per mesi, subito dall'utente, così evidenziandosi la condotta integrante fonte di responsabilità a suo carico.
Come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte (Cass., sez. 3, 28/04/2022, n. 13342), la clausola generale di buona fede oggettiva o correttezza ex artt. 1175 cod. civ. (cfr. Cass.,
20/8/2015, n. 16990; Cass., 2/30/2012, n. 16754; Cass., 11/5/2009, n. 10741), oltre che regola (artt. 1337,1358,1375 e 1460 c.c.) di comportamento, quale dovere di solidarietà,
fondato sull'art. 2 Cost. (Cass., 6/5/2020, n. 8495; Cass., 14 10/11/2010, n. 22819; Cass.,
22/1/2009, n. 1618; Cass., sez. U, 25/11/2008, 28056), che trova applicazione a prescindere dalla sussistenza di specifici obblighi contrattuali, là dove impone di compiere quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi dell'utente finale, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio, che non si sostanzi cioè in attività gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (Cass., 30/3/2005, n. 6735; Cass., 9/2/2004, n. 2422).
[... La Corte, ritiene congruo, un tempo di quindici giorni dall'interruzione da parte di per il ripristino della linea, quantomeno con riferimento al primo segmento CP_5
necessario affinchè fosse ripristinata l'energia alla società appellante per consentire il proseguimento della propria attività di produzione.
Ciò vuol dire che, l'ulteriore ritardo in danno della società appellante alla per Parte_1
approvvigionarsi di energia deve esserle risarcito, tuttavia con riferimento al solo costo di noleggio del gruppo elettrogeno, in quanto il consumo di carburante è derivato dalla quantità
di energia prodotta e consumata.
Pertanto, considerando come periodo di ritardo dal 10.10.2010 al 29.11.2010 pari a mesi 1 e giorni 20, al netto dei 15 giorni stimato per il ripristimo, si determina complessivamente un danno complessivo quale costo di noleggio per 50 giorni, pari a Euro 3.060,00. 6 CP_ Non possono esserle riconosciuti i rimborsi delle bollette corrisposte nel periodo in questione in quanto, presumibilmente, le stesse sono state conguagliate dall' con i CP_1
consumi successivi al ripristino della fornitura, come avviene notoriamente.
Per tale ragione l'appello merita accoglimento per quanto di ragione.
In conseguenza della riforma della sentenza di primo grado le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio sono da rideterminare, restando assorbito l'ultimo motivo di gravame della società appellante, con una valutazione unitaria e globale della lite, compensate per la metà,
in ragione del parziale accoglimento della domanda, ponendo la restante parte a carico della parte appellata soccombente.
Le spese sono liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della causa (1.100-5.200).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1452/2021, resa dal Tribunale di Foggia pubblicata il 10.6.2021, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n n. 1452/2021,
[.. resa dal Tribunale di Foggia, condanna , oggi Controparte_1
al pagamento in favore di Controparte_6 Parte_1
della somma di Euro 3.060,00 oltre interessi legali dalla domanda al
[...]
soddisfo;
2) condanna l'appellata, , oggi , al Controparte_1 Controparte_1 pagamento della metà delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, compensandone la restante parte, che liquida per l'intero quanto al primo grado in Euro 350,00 per spese ed Euro 2.500,00 per compensi, quanto al grado di appello in Euro 804,00 per spese ed Euro 2000,00 per compensi, oltre alle spese generali, il Cap e l'Iva con distrazione in favore del difensore anticipatario;
Così deciso videoconferenza del 22.04.2025 Il Giudice ausiliario relatore avv. Giuseppe Dellosso Il Presidente Dott. Filippo Labellarte
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