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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/04/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott.ssa Martina Gasparini Consigliere
Avv. Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 459/24 R.G.
promossa da:
(CF ; Parte_1 C.F._1
(CF ); Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Valerio Sorrentino ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Vicenza, Corso Palladio n. 82;
appellanti;
contro
:
(CF ); Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. Daniel Casarotto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Padova, Via E. Degli Scrovegni n. 7;
appellato.
In punto a: appello avverso la sentenza n. 307/24 del Tribunale di Vicenza, pubblicata il 7 febbraio 2024.
Conclusioni nell'interesse degli appellanti:
“In via principale Nel merito 1) Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dei capi 1, 2 e 3 della sentenza n 307/2024, RG n. 4374/2019, emessa dal Tribunale di Vicenza in data 5/2/2024, pubblicata in data 7/2/2024, notificata in data 12/2/2024, accogliere le seguenti conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
2) Rigettate tutte le domande attoree, accertarsi che la servitù incontestata di passaggio di cui è causa, è sempre stata esercitata dai convenuti, successivamente all'acquisto della loro proprietà, nel 1990, attraverso tutta l'area prospicente il cancello di loro proprietà, così come ritratto in giallo nel doc sub 16) presente nel fascicolo del procedimento di primo grado, dichiarandosi quindi che i convenuti hanno acquisito in ogni caso per usucapione il diritto di passaggio, anche mediante veicolo, per accedere alla loro proprietà, attraverso tutta la suddetta area prospicente il cancello di loro proprietà. Condannarsi quindi l'appellato all'astensione di qualsiasi atto di turbativa o di ostacolo alla esercitata servitù. In subordine:
3) In applicazione dell'art. 1065 c.c., accertarsi e dichiararsi che il sedime della servitù di passaggio carraio a carico del fondo di sito Controparte_1 in Vicenza, catastalmente individuato alla partita 397, foglio 42, mapp. 131 sub 5, e a favore del fondo di proprietà di e , Parte_1 Parte_2 catastalmente individuato alla partita 397, sez. F, fg. X, mapp. 97 del medesimo Comune, è di estensione pari alla larghezza che verrà individuata in seguito all'espletanda CTU e che si indica prudenzialmente in metri 4,27, ordinandosi a di cessare ogni condotta tenuta in violazione nonché di Controparte_1 astenersi per il futuro da ogni violazione. 4) Nella denegata ipotesi di conferma della sentenza impugnata, disporsi la compensazione delle spese di lite e peritali del procedimento di primo grado, disponendosi la restituzione in favore degli appellanti delle somme corrisposte in ottemperanza alla sentenza impugnata. 4) Con vittoria di spese e compenso del giudizio di Primo e Secondo Grado. IN VIA ISTRUTTORIA 1) si chiede che venga disposta ai sensi dell'art 356 epe la rinnovazione della CTU, con nuovo Perito da nominarsi, al fine di verificare quale sia la misura del sedime della servitù di passaggio carraio di cui è causa, che si indica prudenzialmente in metri 4,27, idonea a consentire agli appellanti l'accesso e recesso dal cancello della loro proprietà, in modo agevole e senza collidere a sinistra con veicoli od oggetti posti sulla corte di proprietà dell'appellato, a destra con il pilone del cancello. In ogni caso di accertare quale sia il sedime ove è esercitabile la servitù di passaggio in questione in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante con minor aggravio del fondo servente, ai sensi dell'art. 1065 c.c.”.
Conclusioni nell'interesse dell'appellato:
“Rigettarsi l'impugnazione ex adverso proposta con la conseguente conferma della sentenza n. 307/2024 del Tribunale di Vicenza, per tutte le ragioni indicate;
Con la condanna degli appellanti a rifondere al sig. le spese Controparte_1 del presente giudizio.”
Concisa esposizione delle
ragioni in fatto e diritto della decisione
1. Il sig. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Vicenza i sigg.ri e chiedendo che venisse Parte_1 Parte_2 accertato l'abuso del diritto di servitù di passaggio, anche carraio, nella corte antistante al cancello di accesso all'immobile sito in Vicenza Via Riviera Berica, con condanna alla cessazione di ogni turbativa;
in subordine, l'attore chiedeva di accertare le modalità di estensione e di esercizio della servitù di passaggio secondo il principio del minimo mezzo ex art. 1065 c.c.. 2. Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali chiedevano che venisse rigettata la domanda avversaria e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'acquisto del diritto di servitù di passaggio sul sedime da essi indicato per intervenuta usucapione o, in subordine, per destinazione del padre di famiglia.
3. La causa veniva istruita con prove orali e tecniche e all'esito dell'istruttoria, il Tribunale dichiarava che il sedime della servitù di passaggio carraio a carico del fondo dell'attore era di metri lineari 3,25 di larghezza massima;
le domande riconvenzionali formulate dai convenuti venivano respinte e questi ultimi venivano condannati alla rifusione delle spese di lite.
4. Contro la sentenza n. 307/24 del Tribunale di Vicenza hanno promosso appello i convenuti soccombenti in primo grado, contestando la valutazione delle prove assunte dal Tribunale, la CTU esperita e le sue conclusioni ed insistendo per l'accoglimento delle domande avanzate in primo grado. Sostiene parte appellante che il Tribunale ha errato nello sminuire la rilevanza e e ritenere contraddittorie le prove testimoniali assunte, che erano in realtà risultate favorevoli alla tesi prospettata dai convenuti, e che parimenti errate sono le conclusioni cui è pervenuto il CTU.
5. Si costituiva in giudizio il sig. , chiedendo la reiezione dell'appello e CP_1 la conferma dell'appellata sentenza.
6. L'appello è infondato.
Il tribunale ha correttamente rilevato che le dichiarazioni testimoniali sono fra di loro contraddittorie in quanto non risultano affatto univoche e pertanto inidonee a provare la fondatezza della domanda di parte convenuta volta ad accertare l'usucapione del diritto di servitù di passaggio su un sedime più ampio rispetto a quello individuato dal CTU.
Il perito dell'ufficio ha per di più osservato che le dichiarazioni dei testimoni, relative alle modalità di esercizio della servitù, “stridano fortemente con i documenti di causa e con quelli custoditi dalla PA e riprodotti nell'allegato n. 5 e siano in palese contrasto con questi”, soprattutto con riferimento a quanto prospettato dai convenuti. Pertanto la valutazione operata sul punto dal primo giudice non incorre in censura.
Il CTU, sia in base ai titoli di acquisto delle parti in causa, sia in base allo stato dei luoghi ed alle modifiche intervenute ad opera delle parti nel corso degli anni e riscontrabili anche dalle verifiche catastali effettuate, ha ritenuto che la larghezza della servitù, ovvero della porzione di cortile di parte appellata utile per consentire agli appellanti di arrivare al cancello della loro proprietà fosse di mt 3,25, cioè pari all'apertura del loro cancello e che questa larghezza consentisse accesso e recesso con mezzi non superiori alla larghezza del cancello e che, pur con qualche manovra, il passaggio fosse assolutamente possibile per persone e auto (v. pagg.
7-17 della relazione peritale).
In particolare, a seguito di sopralluogo in loco, il perito dell'ufficio ha dato atto che il cancello carraio dell'abitazione degli odierni appellanti misura 3,25 metri lineari di larghezza, spazio sufficiente per accesso e recesso di veicoli, e al contempo spazio minimo da rispettare e garantire, assunto quale parametro dimensionale per stabilire ed individuare il sedime della servitù, anche tenuto conto della larghezza della strada che conduce alla proprietà degli appellanti da Viale Riviera Berica (mapp. 92).
Il CTU, pertanto, ha determinato l'estensione del sedime di esercizio della servitù di passaggio insistente sulla proprietà attorea, in misura massima pari a 3,25 metri lineari di larghezza, corrispondente alla larghezza del cancello carraio dell'abitazione dei convenuti, ora appellanti, come rappresentato nell'all. 6 alla relazione peritale, da leggersi unitamente all'All. 8 contenente rilievo dei luoghi di causa.
Tale soluzione appare coerente con la ratio dell'art. 1065 c.c., laddove il bisogno del fondo dominante, ossia l'accesso all'abitazione degli appellanti con mezzi, mediante il loro cancello, risulta soddisfatto, dal momento che la soluzione indicata dal CTU consente accesso e recesso con mezzi di dimensioni non superiori all'apertura del cancello medesimo, che di fatto limita l'estensione della servitù ed allo stesso tempo consente il minor aggravio del fondo servente, avendo il CTU debitamente tenuto in considerazione l'utilizzo del cortile in questione quale area di sosta dei mezzi attorei.
Infine il ctu ha adeguatamente replicato ai rilievi critici del CTP di parte convenuta, in quanto pur riconoscendo che quest'ultima dovrà effettuare alcune manovre per usufruire del passaggio, lo stesso non risulta impedito, ma è reso solamente più laborioso, seppure in maniera tollerabile.
8. La reiezione dei motivi di appello comporta la conferma dell'appellata sentenza.
9. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base del DM 55/14 e novellazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando,
1) respinge l'appello e conferma l'appellata sentenza;
2) condanna parte appellante alle spese del grado che vengono liquidate in € 4.000, oltre 15% spese generali, 4% CPA e IVA di legge.
Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appello. Così deciso in Venezia, lì 25 marzo 2025.
Il Presidente Dottor Enrico Schiavon
Il Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott.ssa Martina Gasparini Consigliere
Avv. Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 459/24 R.G.
promossa da:
(CF ; Parte_1 C.F._1
(CF ); Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Valerio Sorrentino ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Vicenza, Corso Palladio n. 82;
appellanti;
contro
:
(CF ); Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. Daniel Casarotto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Padova, Via E. Degli Scrovegni n. 7;
appellato.
In punto a: appello avverso la sentenza n. 307/24 del Tribunale di Vicenza, pubblicata il 7 febbraio 2024.
Conclusioni nell'interesse degli appellanti:
“In via principale Nel merito 1) Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dei capi 1, 2 e 3 della sentenza n 307/2024, RG n. 4374/2019, emessa dal Tribunale di Vicenza in data 5/2/2024, pubblicata in data 7/2/2024, notificata in data 12/2/2024, accogliere le seguenti conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
2) Rigettate tutte le domande attoree, accertarsi che la servitù incontestata di passaggio di cui è causa, è sempre stata esercitata dai convenuti, successivamente all'acquisto della loro proprietà, nel 1990, attraverso tutta l'area prospicente il cancello di loro proprietà, così come ritratto in giallo nel doc sub 16) presente nel fascicolo del procedimento di primo grado, dichiarandosi quindi che i convenuti hanno acquisito in ogni caso per usucapione il diritto di passaggio, anche mediante veicolo, per accedere alla loro proprietà, attraverso tutta la suddetta area prospicente il cancello di loro proprietà. Condannarsi quindi l'appellato all'astensione di qualsiasi atto di turbativa o di ostacolo alla esercitata servitù. In subordine:
3) In applicazione dell'art. 1065 c.c., accertarsi e dichiararsi che il sedime della servitù di passaggio carraio a carico del fondo di sito Controparte_1 in Vicenza, catastalmente individuato alla partita 397, foglio 42, mapp. 131 sub 5, e a favore del fondo di proprietà di e , Parte_1 Parte_2 catastalmente individuato alla partita 397, sez. F, fg. X, mapp. 97 del medesimo Comune, è di estensione pari alla larghezza che verrà individuata in seguito all'espletanda CTU e che si indica prudenzialmente in metri 4,27, ordinandosi a di cessare ogni condotta tenuta in violazione nonché di Controparte_1 astenersi per il futuro da ogni violazione. 4) Nella denegata ipotesi di conferma della sentenza impugnata, disporsi la compensazione delle spese di lite e peritali del procedimento di primo grado, disponendosi la restituzione in favore degli appellanti delle somme corrisposte in ottemperanza alla sentenza impugnata. 4) Con vittoria di spese e compenso del giudizio di Primo e Secondo Grado. IN VIA ISTRUTTORIA 1) si chiede che venga disposta ai sensi dell'art 356 epe la rinnovazione della CTU, con nuovo Perito da nominarsi, al fine di verificare quale sia la misura del sedime della servitù di passaggio carraio di cui è causa, che si indica prudenzialmente in metri 4,27, idonea a consentire agli appellanti l'accesso e recesso dal cancello della loro proprietà, in modo agevole e senza collidere a sinistra con veicoli od oggetti posti sulla corte di proprietà dell'appellato, a destra con il pilone del cancello. In ogni caso di accertare quale sia il sedime ove è esercitabile la servitù di passaggio in questione in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante con minor aggravio del fondo servente, ai sensi dell'art. 1065 c.c.”.
Conclusioni nell'interesse dell'appellato:
“Rigettarsi l'impugnazione ex adverso proposta con la conseguente conferma della sentenza n. 307/2024 del Tribunale di Vicenza, per tutte le ragioni indicate;
Con la condanna degli appellanti a rifondere al sig. le spese Controparte_1 del presente giudizio.”
Concisa esposizione delle
ragioni in fatto e diritto della decisione
1. Il sig. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Vicenza i sigg.ri e chiedendo che venisse Parte_1 Parte_2 accertato l'abuso del diritto di servitù di passaggio, anche carraio, nella corte antistante al cancello di accesso all'immobile sito in Vicenza Via Riviera Berica, con condanna alla cessazione di ogni turbativa;
in subordine, l'attore chiedeva di accertare le modalità di estensione e di esercizio della servitù di passaggio secondo il principio del minimo mezzo ex art. 1065 c.c.. 2. Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali chiedevano che venisse rigettata la domanda avversaria e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'acquisto del diritto di servitù di passaggio sul sedime da essi indicato per intervenuta usucapione o, in subordine, per destinazione del padre di famiglia.
3. La causa veniva istruita con prove orali e tecniche e all'esito dell'istruttoria, il Tribunale dichiarava che il sedime della servitù di passaggio carraio a carico del fondo dell'attore era di metri lineari 3,25 di larghezza massima;
le domande riconvenzionali formulate dai convenuti venivano respinte e questi ultimi venivano condannati alla rifusione delle spese di lite.
4. Contro la sentenza n. 307/24 del Tribunale di Vicenza hanno promosso appello i convenuti soccombenti in primo grado, contestando la valutazione delle prove assunte dal Tribunale, la CTU esperita e le sue conclusioni ed insistendo per l'accoglimento delle domande avanzate in primo grado. Sostiene parte appellante che il Tribunale ha errato nello sminuire la rilevanza e e ritenere contraddittorie le prove testimoniali assunte, che erano in realtà risultate favorevoli alla tesi prospettata dai convenuti, e che parimenti errate sono le conclusioni cui è pervenuto il CTU.
5. Si costituiva in giudizio il sig. , chiedendo la reiezione dell'appello e CP_1 la conferma dell'appellata sentenza.
6. L'appello è infondato.
Il tribunale ha correttamente rilevato che le dichiarazioni testimoniali sono fra di loro contraddittorie in quanto non risultano affatto univoche e pertanto inidonee a provare la fondatezza della domanda di parte convenuta volta ad accertare l'usucapione del diritto di servitù di passaggio su un sedime più ampio rispetto a quello individuato dal CTU.
Il perito dell'ufficio ha per di più osservato che le dichiarazioni dei testimoni, relative alle modalità di esercizio della servitù, “stridano fortemente con i documenti di causa e con quelli custoditi dalla PA e riprodotti nell'allegato n. 5 e siano in palese contrasto con questi”, soprattutto con riferimento a quanto prospettato dai convenuti. Pertanto la valutazione operata sul punto dal primo giudice non incorre in censura.
Il CTU, sia in base ai titoli di acquisto delle parti in causa, sia in base allo stato dei luoghi ed alle modifiche intervenute ad opera delle parti nel corso degli anni e riscontrabili anche dalle verifiche catastali effettuate, ha ritenuto che la larghezza della servitù, ovvero della porzione di cortile di parte appellata utile per consentire agli appellanti di arrivare al cancello della loro proprietà fosse di mt 3,25, cioè pari all'apertura del loro cancello e che questa larghezza consentisse accesso e recesso con mezzi non superiori alla larghezza del cancello e che, pur con qualche manovra, il passaggio fosse assolutamente possibile per persone e auto (v. pagg.
7-17 della relazione peritale).
In particolare, a seguito di sopralluogo in loco, il perito dell'ufficio ha dato atto che il cancello carraio dell'abitazione degli odierni appellanti misura 3,25 metri lineari di larghezza, spazio sufficiente per accesso e recesso di veicoli, e al contempo spazio minimo da rispettare e garantire, assunto quale parametro dimensionale per stabilire ed individuare il sedime della servitù, anche tenuto conto della larghezza della strada che conduce alla proprietà degli appellanti da Viale Riviera Berica (mapp. 92).
Il CTU, pertanto, ha determinato l'estensione del sedime di esercizio della servitù di passaggio insistente sulla proprietà attorea, in misura massima pari a 3,25 metri lineari di larghezza, corrispondente alla larghezza del cancello carraio dell'abitazione dei convenuti, ora appellanti, come rappresentato nell'all. 6 alla relazione peritale, da leggersi unitamente all'All. 8 contenente rilievo dei luoghi di causa.
Tale soluzione appare coerente con la ratio dell'art. 1065 c.c., laddove il bisogno del fondo dominante, ossia l'accesso all'abitazione degli appellanti con mezzi, mediante il loro cancello, risulta soddisfatto, dal momento che la soluzione indicata dal CTU consente accesso e recesso con mezzi di dimensioni non superiori all'apertura del cancello medesimo, che di fatto limita l'estensione della servitù ed allo stesso tempo consente il minor aggravio del fondo servente, avendo il CTU debitamente tenuto in considerazione l'utilizzo del cortile in questione quale area di sosta dei mezzi attorei.
Infine il ctu ha adeguatamente replicato ai rilievi critici del CTP di parte convenuta, in quanto pur riconoscendo che quest'ultima dovrà effettuare alcune manovre per usufruire del passaggio, lo stesso non risulta impedito, ma è reso solamente più laborioso, seppure in maniera tollerabile.
8. La reiezione dei motivi di appello comporta la conferma dell'appellata sentenza.
9. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base del DM 55/14 e novellazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando,
1) respinge l'appello e conferma l'appellata sentenza;
2) condanna parte appellante alle spese del grado che vengono liquidate in € 4.000, oltre 15% spese generali, 4% CPA e IVA di legge.
Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appello. Così deciso in Venezia, lì 25 marzo 2025.
Il Presidente Dottor Enrico Schiavon
Il Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi