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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/01/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 17983/2023 tra:
Parte_1
(c.f. ) C.F._1 rappresentato e difeso dagli avvocati Vitantonio Piemonte del Foro di Torino e Michele Patrisso del Foro di Asti nonché elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto avvocato Vitantonio Piemonte sito in Torino alla via Pietro Bagetti n. 13 parte opponente
e
CP_1
(c.f. e p. i.v.a. ) P.IVA_1 in persona del rappresentante legale pro tempore rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Carleo del Foro di Genova ed Elena Genero del Foro di Savona nonché elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto avvocato Massimiliano Carleo sito in Genova alla via Fieschi n. 10/1 parte opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c.; attività di consulenza;
corrispettivo; inadempimento contrattuale;
divieto di concorrenza;
penale contrattuale;
pagamento somme.
1 CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte opponente Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
dato atto che le circostanze dedotte dal sig. Parte_1 sono documentali, oltre che pacifiche perché non contestate ex art. 115 cpc. In via principale
- revocare l'avverso decreto ingiuntivo n° 4931/2023 reso dal Tribunale di Torino;
- dichiarare che nulla è dovuto per le causali in decreto in considerazione delle pretese avanzate da parte opponente;
- dichiarare che non sussiste alcun inadempimento colpevole tale da giustificare la risoluzione del contratto in conseguenza dei fatti utilizzati per l'applicazione della clausola risolutiva espressa;
- dichiarare tenuta e condannare in persona del CP_1 legale rappresentante pt, al pagamento della somma di euro 10.531,72, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 dalla singola debenza al saldo;
In subordine
- nella denegata ipotesi in cui la domanda avversaria dovesse essere ritenuta fondata, dichiarare comunque come inesistente il credito azionato per intervenuta compensazione parziale tra le reciproche spettanze, e quindi, dedotto dal credito della opponente, pari ad euro 10.531,72, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 dalla singola debenza al saldo, l'importo riconosciuto a favore di a titolo di penale (integrale o ridotta), CP_1 condannare comunque la convenuta opposta al pagamento della differenza, secondo quantificazione giudiziale, sempre oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002; In ogni caso
- dichiarare responsabile ex art. 96 cpc CP_1 (i) per non aver dedotto il controcredito di per Parte_1 prestazioni professionali;
(ii) per aver notificato un atto di precetto, nonostante la consapevolezza della liquidazione delle spese giudiziali in sede di reclamo a favore del sig. Parte_1 (iii) per aver applicato una clausola risolutiva espressa contravvenendo la propria condotta;
(iv) per aver insistito nella provvisoria esecutività; (v) per aver richiesto la condanna di ad un Parte_1 importo, in ogni caso, anche se fondato, non spettante a fronte della prescrizione;
2 (vi) per aver richiesto persino gli interessi moratori in assenza di un credito, anche se fondato, già ampiamente estinto per prescrizione;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario del 15%, con IVA e CPA, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averle integralmente anticipate. In via istruttoria
- senza assunzione di alcun onere probatorio, ammettersi prove per interpello e testi sulle circostanze dedotte nella memoria ex art. 171ter n. 2 cpc, del 21.03.2024 da intendersi qui per ritrascritte.”
Parte opposta CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le causali di cui in narrativa e per quelle emergende in corso di causa: In via principale: respingere l'opposizione avanzata dal sig. Parte_1
nei confronti della conchiudente, in quanto
[...] infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in toto il Decreto Ingiuntivo n. 4931/2023 emesso dal Tribunale di Torino in data 27.7.2023, per la somma di € 10.002,00, oltre agli interessi legali dalla richiesta alla domanda giudiziale e interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo, nonché alle spese della procedura ivi liquidate;
In via subordinata: dichiarare comunque tenuto e condannare il sig.
[...] al versamento della somma di € 10.002,00 Parte_1 portata dalla fattura n. 531/F del 28.3.2023 o della diversa somma che risulterà all'esito del presente giudizio a fronte dell'invocata compensazione dei crediti vantati dall'opponente, oltre agli interessi legali dalla richiesta alla domanda giudiziale e interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
In ogni caso: condannare parte opponente a rifondere alla conchiudente tutte le spese e competenze di causa e di mediazione, oltre alla maggiorazione del 15 % per spese generali nonché agli oneri fiscali e previdenziali di legge”.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c..
Come è noto, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art 645 del c.p.c.,
l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria.
Ciò posto, con il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 4931/2023 (R.G. n. 12736/2023) qui opposto, il
Tribunale Ordinario di Torino ha ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € Parte_1
10.002,00 oltre accessori e spese legali in favore della parte opposta CP_1
La parte opposta ha dedotto nel ricorso CP_1 per decreto ingiuntivo quanto segue:
1) essa ricorrente è una società che eroga servizi nel settore della certificazione dei sistemi di gestione aziendale, operando in vari ambiti quali ambiente, sicurezza, qualità et cetera;
2) nell'esercizio di detta attività, finalizzata al rilascio delle certificazioni richieste dal cliente, essa ricorrente si avvale delle prestazioni di c.d. CP_1 auditor ed esperti tecnici qualificati per l'effettuazione delle operazioni di valutazione, volte a verificare la conformità dei sistemi gestionali delle aziende agli schemi di volta in volta applicabili, onde procedere così al rilascio della certificazione richiesta;
4 3) tra i collaboratori a diverso titolo di cui essa ricorrente si è avvalsa nell'espletamento CP_1 dell'attività societaria, vi è stato l'intimato
[...]
il quale, in data 20.9.2015, ha stipulato Parte_1 con essa ricorrente un accordo quadro per il conferimento di incarichi di auditor ed esperto tecnico;
4) tra gli obblighi contrattualmente previsti in capo all'auditor vi erano quelli Parte_1 sanciti all'art. 4 lett. h) (“[…] non accettare gli eventuali incarichi che gli verranno proposti ai sensi dell'art. 3 che precede qualora si trovi in una situazione di conflitto di interessi di qualunque natura, o di incompatibilità professionale, e a dare notizia per iscritto a di tali situazioni di CP_1 incompatibilità o di conflitto di interesse o qualora sussistano, tenuto anche conto delle norme UNI e delle norme deontologiche dell'eventuale Ordine professionale di appartenenza, ragioni di inopportunità a non svolgere attività di consulenza, o comunque a collaborare in qualsiasi modo […] per un periodo di almeno tre anni dalla conclusione del relativo incarico”) e lett. i) (“[…] non svolgere attività di concorrenza nei confronti di CP_1
sia direttamente che indirettamente anche mediante
[...] interposta persona e/o società, riguardo le organizzazioni
e/o gli enti e/o le società valutate in esecuzione dei singoli incarichi previsti dal presente accordo per un periodo di almeno due anni dalla conclusione del relativo incarico”); quale sanzione per la violazione dei predetti obblighi, l'art. 9 dell'accordo quadro ha previsto il versamento da parte dell'auditor inadempiente, in favore della di una somma a titolo di penale ex art. CP_1
1382 del cod. civ. – fatto salvo il risarcimento per il maggior danno – pari a € 5.000,00 per ogni singola violazione;
5 5) con missiva a mezzo posta elettronica certificata, inviata in data 1.3.2023, essa ricorrente ha così contestato a due violazioni del Parte_1 menzionato art. 4 lett. h) dell'accordo quadro, con conseguente dichiarazione, da parte di di CP_1 volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ex art. 8 e dell'applicazione delle penali ex art. 9 contabilizzate nella fattura n. 430F del 1.3.2023;
6) in data 27.3.2023 l'intimato Parte_1
ha riscontrato la ricorrente rilevando l'esenzione
[...]
IVA delle penali ex art. 15 del D.P.R. 633/1972, senza contestare né l'an né il quantum del capitale esposto in fattura;
7) essa ricorrete ha così provveduto ad emettere nota di credito n. 8/NC in data 28.3.2023 e nuova fattura n.
531/F del 28.3.2028, per l'importo onnicomprensivo di €
10.002,00, il tutto come da estratto del registro IVA vendite, autenticato dal Notaio dott. in Persona_1 data 13.6.2023;
8) il debitore intimato, nonostante i ripetuti solleciti, non ha versato il dovuto.
2. I motivi di opposizione.
L'odierno opponente ha Parte_1 promosso la presente opposizione ex art. 645 del c.p.c. sulla base dei seguenti motivi:
1) eccezione di compensazione per la presenza di crediti dovuti dalla ad esso opponente CP_1 pari ad € 2.944,30 per attività Parte_1 svolte dalla parte opponente a favore della parte opposta ed € 7.587,42 a titolo di rimborso spese liquidate dal
Tribunale Ordinario di Torino in sede di reclamo, e così per una somma complessiva di € 10.531,72 (v. pagg. 3 e 4 dell'atto di citazione in opposizione);
6 2) omessa violazione della clausola ex adverso invocata (v. pagg. da 4 a 6 dell'atto di citazione in opposizione);
3) illegittimità del recesso e inefficacia dello stesso a ritenere risolto il contratto per asserito inadempimento dell'opponente (v. Parte_1 pagg. da 6 a 8 dell'atto di citazione in opposizione);
4) violazione del principio che vieta di venire contra factum proprium (v. pagg. 8 e 9 dell'atto di citazione in opposizione);
5) inapplicabilità della penale e inesistenza del credito (v. pag. 10 dell'atto di citazione in opposizione);
6) necessità di riduzione ad equità della penale (v. pag. 10 dell'atto di citazione in opposizione);
7) assenza di qualsivoglia dichiarazione ricognitiva da parte di esso opponente (v. Parte_1 pag. 10 dell'atto di citazione in opposizione).
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
4. Sul merito della causa.
L'opposizione proposta ex art. 645 del c.p.c. è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Parimenti fondata è la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte opponente.
4.1. In ordine alle penali contrattuali pretese dalla parte opposta mediante ricorso al procedimento monitorio.
Con la fattura azionata in via monitoria la parte opposta ha inteso applicare all'opponente la CP_1 penale prevista all'articolo 9 del contratto intercorso fra le parti (“Accordo quadro per il conferimento di incarichi di auditor”) (v. il doc. n. 1 del fascicolo monitorio).
7 Il predetto articolo 9 così dispone:
L'articolo 4 alle lettere h) e i) prevede quanto segue:
L'applicazione della penale è stata così giustificata dalla parte opposta con la missiva dell'1.3.2023:
8 (v. il doc. n. 2 del fascicolo monitorio).
Con la fattura n. 531F del 28.3.2023 azionata in via monitoria la parte opposta ha quindi applicato CP_1 le seguenti penali:
(v. il doc. n. 6 del fascicolo monitorio).
La pretesa di parte opposta è infondata.
E invero va rilevato che la parte opposta – a ben vedere - ha dedotto l'asserito inadempimento in capo all'opponente dell'obbligo di cui al cennato articolo 4 lett. i) dell'Accordo quadro.
9 La lett. h) concerne infatti il diverso caso dell'auditor che accetta incarichi assegnatigli dalla in situazioni di conflitto di interesse. Pt_2
La contestazione in questione concerne piuttosto la lettera i).
La lettera i) così recita:
Ebbene, risulta per tabulas che la parte opponente rag. ha comunicato in data 1° Parte_1 luglio 2018 alla parte opposta l'avvenuta CP_1 ricezione in proprio di incarichi di consulenza con i due soggetti sopra citati ditta BE LI YS e JL
Trasporti s.r.l. (v. il doc. n. 7 e il doc. n. 7 A del fascicolo di parte opponente).
A fronte di tale comunicazione, la parte opposta nulla ha obiettato o contestato in allora.
Tale contegno assunto dalla parte opponente, ovverosia il comunicare l'intervenuta acquisizione di incarichi e proseguire in essi a fronte dell'assenza di obiezioni od opposizioni da parte della controparte, tenuto anche conto di un volume di affari fra le parti assai basso (in atti si dà conto, senza corrispondente smentita o contestazione, di fatturazioni annue fra le parti di circa 2.000,00 –
3.000,00), non può certo qualificarsi quale atto di concorrenza sussumibile nella lettera i) sopra trascritta, ovvero di contesa antagonista e avversa di clienti, bensì quale comportamento conforme ai canoni di buona fede e leale collaborazione contrattuale volto all'acquisizione
10 dell'eventuale manifestazione di dissenso della controparte.
Tale manifestazione di dissenso non vi è stata, e ciò ha comportato per la parte opponente il formarsi di un fondato convincimento circa il consenso tacito della propria controparte contrattuale.
La pretesa di parte opposta qui delibata, pertanto, non risulta fondata.
A ciò si aggiunga che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Difesa opposta, nessun riconoscimento della fondatezza della pretesa di parte opposta è stato formulato dall'odierno opponente ante causam.
Con la mail del 27 marzo 2023, l'opponente Parte_1 si è infatti limitato a rappresentare quanto segue:
Tale comunicazione, che rappresenta alla controparte l'erroneo regime IVA applicato, non può certo qualificarsi come riconoscimento di debito, il quale, piuttosto, richiede un'espressa e inequivocabile manifestazione di scienza che comunque esplica la sua efficacia solo sul piano meramente probatorio e non già sostanziale, essendo sempre possibile opporsi all'eventuale effetto di astrazione causale mediante il raggiungimento della prova contraria, qui ad ogni buon conto pienamente raggiunta sulla base della documentazione sopra valutata e delibata.
11 Da ultimo, si osserva che conseguentemente risulta infondata anche la deduzione di asserito inadempimento dell'opponente posta alla base della dichiarazione di parte opposta di ritenere risolto il contratto ex CP_1 art. 1456 del codice civile avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 8 dell'accordo quadro.
4.2. Sulla domanda riconvenzionale avanzata dalla parte opponente.
La parte opponente ha avanzato – fra l'altro - la seguente domanda:
“- dichiarare tenuta e condannare in CP_1 persona del legale rappresentante pt, al pagamento della somma di euro 10.531,72, oltre interessi moratori ex D.
Lgs. 231/2002 dalla singola debenza al saldo”.
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Il credito vantato dall'opponente ha ad oggetto le seguenti poste monetarie:
- € 2.944,30 per attività di consulenza effettuata nell'interesse della parte opposta come da fatture prodotte in atti (v. le fatture recate sub doc. n. 10 del fascicolo di parte opponente);
- € 7.587,42 a titolo di spese legali in relazione al procedimento cautelare definito con ordinanza ex art. 669 terdecies del c.p.c. depositata in data 28 luglio 2023 nel procedimento di reclamo R.G. 11154/2023 (v. i docc. nn. 1 e
2 del fascicolo di parte opponente).
I crediti in parola risultano provati sia per tabulas
(in ragione della documentazione prodotta come sopra citata) sia in ragione del meccanismo probatorio di cui all'articolo 115 del c.p.c. e ciò in ragione della mancata contestazione.
12
4.3. Sulla domanda ex art. 96 del c.p.c come avanzata dalla parte opponente.
La parte opponente ha formulato la seguente domanda:
“In ogni caso
- dichiarare responsabile ex art. 96 cpc CP_1 (i) per non aver dedotto il controcredito di Parte_1 per prestazioni professionali;
(ii) per aver notificato un atto di precetto, nonostante la consapevolezza della liquidazione delle spese giudiziali in sede di reclamo a favore del sig. Parte_1 (iii) per aver applicato una clausola risolutiva espressa contravvenendo la propria condotta;
(iv) per aver insistito nella provvisoria esecutività; (v) per aver richiesto la condanna di ad un Parte_1 importo, in ogni caso, anche se fondato, non spettante a fronte della prescrizione;
(vi) per aver richiesto persino gli interessi moratori in assenza di un credito, anche se fondato, già ampiamente estinto per prescrizione”.
La richiesta di condanna ex art. 96 del c.p.c. in parola, come avanzata dalla parte opponente nei confronti della parte opposta, deve essere respinta, non ravvisandosi comunque indici di colpa grave o mala fede in capo alla cennata parte opposta, e vertendosi, piuttosto, in un contesto di ordinaria controvertibilità di vicende contrattuali ovvero di legittimo esercizio di facoltà processuali e approntamento di lecite strategie difensive.
4.4. Sull'esito del presente giudizio.
Il credito azionato in via monitoria dalla parte opposta non è risultato fondato, ciò cui consegue l'accoglimento dell'opposizione proposta, la revoca del d.i. ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda di pagamento somme come avanzata dalla parte opposta mediante la proposizione del procedimento monitorio.
In ragione della fondatezza della domanda riconvenzionale avanzata dalla parte opponente come sopra delibata, la parte opposta deve essere CP_1 condannata al pagamento, in favore della parte opponente della somma di € 10.531,72 oltre Parte_1
13 interessi legali ex art. 1284 comma 4 del codice civile dalla data della domanda (9.10.2023) e sino all'effettivo esborso.
5. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti in quanto non rilevanti al fine del decidere, e ciò tenuto anche conto che la documentazione versata in atti è risultata idonea a fornire un'esaustiva rappresentazione dei fatti di causa.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono allora la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147/2022), tenendo
14 conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento
(da € 5.200,01 a € 26.000,01) opportunamente diminuiti e modulati in ragione del numero e della natura delle questioni trattate, dell'attività processuale concretamente svolta (non vi è stata assunzione di prova;
la causa è stata istruita e decisa in via meramente documentale) nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 1.000,00
b) fase introduttiva → € 1.000,00
c) fase istruttoria (o trattazione) → € 1.000,00
d) fase decisionale → € 1.000,00
- per un totale di € 4.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta ex art. 645 del c.p.c. e per l'effetto revoca il decreto qui opposto n.
4931/2023.
2) Rigetta la domanda di pagamento somme avanzata dalla parte opposta nei confronti CP_1 dell'opponente mediante Parte_1 proposizione del ricorso monitorio.
3) Condanna la parte opposta al CP_1 pagamento, in favore della parte opponente
[...]
della somma di € 10.531,72 oltre interessi Parte_1 legali ex art. 1284 comma 4 del codice civile dalla data della domanda (9.10.2023) e sino all'effettivo esborso.
4) Condanna la parte opposta al CP_1 pagamento, in favore della parte opponente
[...]
delle spese di lite che liquida in € Parte_1
118,50 per esposti ed € 4.000,00 per compenso professionale
15 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 26 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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