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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/06/2025, n. 4005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4005 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Settima Sezione Civile composta dai magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Rizzo presidente rel. dott.ssa Maria Speranza Ferrara consigliere dott. Paolo Caliman consigliere ausiliario
Sentenza nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 918/2025 RG., trattenuta in decisione, in data
25.6.2025, a seguito di trattazione scritta e vertente tra le seguenti parti
Appellante
( CNAL cf ) Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Lacomba (cf. e C.F._1 CP_2
(c.f. ) C.F._2
Appellato non costituito
cf Controparte_3 P.IVA_2 in persona del suo amministratore pro-tempore
Oggetto: impugnazione delibera condominiale.
Fatto e diritto
§ Il ha riassunto il giudizio, ai sensi dell'art. 392 cpc, a seguito Controparte_1 dell'ordinanza della Suprema Corte, pubblicata il 22/11/2024, che ha cassato la decisione di questa
Corte di appello n. 70/2018, con rinvio alla stessa, in diversa composizione.
In data 18.6.2025, fissata ex art. 127 ter cpc, l'appellante non ha depositato note telematiche ed il non si è costituito. Disposto il rinvio ad oggi, ex art. 348 cpc, i difensori dell'appellante, CP_3
con le note del 24 giugno 2025, hanno rappresentato di aver definito la lite transattivamente, chiedendo dichiarsi “estinto il giudizio, stante la cessazione della materia del contendere, visto la mancata costituzione di parte convenuta ed il disinteresse alla prosecuzione mostrato dalle parti.” Si deve, dunque, ritenere che le parti intendano abdicare all'effetto sostanziale della decisione di merito, rinunciando anche al giudicato ed alle sue conseguenze (Cass. 2 aprile 2003 n.5026).
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere e l'integrale compensazione delle spese processuali
Roma, 25.6.2025 IL PRESIDENTE rel
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Settima Sezione Civile composta dai magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Rizzo presidente rel. dott.ssa Maria Speranza Ferrara consigliere dott. Paolo Caliman consigliere ausiliario
Sentenza nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 918/2025 RG., trattenuta in decisione, in data
25.6.2025, a seguito di trattazione scritta e vertente tra le seguenti parti
Appellante
( CNAL cf ) Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Lacomba (cf. e C.F._1 CP_2
(c.f. ) C.F._2
Appellato non costituito
cf Controparte_3 P.IVA_2 in persona del suo amministratore pro-tempore
Oggetto: impugnazione delibera condominiale.
Fatto e diritto
§ Il ha riassunto il giudizio, ai sensi dell'art. 392 cpc, a seguito Controparte_1 dell'ordinanza della Suprema Corte, pubblicata il 22/11/2024, che ha cassato la decisione di questa
Corte di appello n. 70/2018, con rinvio alla stessa, in diversa composizione.
In data 18.6.2025, fissata ex art. 127 ter cpc, l'appellante non ha depositato note telematiche ed il non si è costituito. Disposto il rinvio ad oggi, ex art. 348 cpc, i difensori dell'appellante, CP_3
con le note del 24 giugno 2025, hanno rappresentato di aver definito la lite transattivamente, chiedendo dichiarsi “estinto il giudizio, stante la cessazione della materia del contendere, visto la mancata costituzione di parte convenuta ed il disinteresse alla prosecuzione mostrato dalle parti.” Si deve, dunque, ritenere che le parti intendano abdicare all'effetto sostanziale della decisione di merito, rinunciando anche al giudicato ed alle sue conseguenze (Cass. 2 aprile 2003 n.5026).
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere e l'integrale compensazione delle spese processuali
Roma, 25.6.2025 IL PRESIDENTE rel