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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/07/2025, n. 2982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2982 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Napoli Nord
Prima Sezione Civile
N. R. G. 834/2022
Il Tribunale di Napoli Nord, I sezione civile, in persona della Giudice dott.ssa Veronica Vernetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 834 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione il 20 marzo 2025, avente ad oggetto: proprietà e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ivi domiciliata alla via E. Fermi n.20, ivi C.F._1
elettivamente domiciliata alla via Vittorio Emanuele n.66 presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Capasso e Michele Massimiliano Capasso che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...] (NA) il 27/7/1964, C.F.: Controparte_1
, residente in [...] e C.F._2
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_2
, ivi residente a[...], entrambi C.F._3
elettivamente domiciliati in Aversa (CE) alla via Vicinale San Michele n.1/M presso lo studio dell'avv.to Rosalba Petrone che li rappresenta e difesi giusta procura alle liti RESISTENTI
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 26 marzo 2025, i difensori hanno concluso riportandosi agli atti difensivi e hanno chiesto la decisione della causa con i termini di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la ricorrente esponeva che con atto per Notaio del 15 ottobre 1991, e Per_1 Persona_2 CP_3
comproprietari per quote eguali ed indivise di porzione del
[...]
fabbricato ubicato in FR alla via E. Fermi, 17 (ora 20), donavano in suo favore la piena ed esclusiva proprietà di un appartamento al primo piano ubicato, con solaio sovrastante e solaio di copertura del locale aperto, confinante con scala ed appartamento di cui innanzi. I predetti, con il medesimo rogito, donavano ai figli e altri cespiti, pure ubicati nel Controparte_1 Controparte_2
medesimo fabbricato. I donanti, con il medesimo atto, precisamente all'art. 14, specificavano: “gli immobili vengono donati con tutti i diritti inerenti, con tutte le pertinenze ed accessori, con tutti i diritti di cui ai titoli di provenienza in narrativa indicati. la donataria CP_4
potrà parcheggiare un'auto di giorno e di notte nel Parte_1
cortile del fabbricato in via E. Fermi, 17; nel locale aperto di cui innanzi e dal quale si accede anche alla scala, possono parcheggiare automezzi solamente e;
invece, Controparte_1 Controparte_2
deve parcheggiare nel cortile”. Parte_1
La ricorrente assumeva che le parti, nel corso del tempo, hanno ottemperato, quanto alla sosta, a quanto disposto nel rogito e che i germani e , di recente, hanno Controparte_1 Controparte_2
assunto condotte ostative nei confronti dell'attrice, che da sempre ha inteso esercitare le facoltà connesse a tale diritto, impedendole di fare concreto uso del diritto in questione, cioè di sostare i propri automezzi nelle aree attigue a quelle ove gli automezzi dei germani sono parcheggiati.
La ricorrente assumeva, altresì, di essere stata diffidata dai germani dal depositare beni personali nella proprietà degli stessi e di aver esperito in data 28/10/2021 la mediazione obbligatoria con esito negativo.
Per tali motivi la ricorrente chiedeva al Tribunale adito di affermare nei confronti dei germani il diritto dell'esponente di esercitare le facoltà connesse al diritto di comproprietà sul locale aperto come descritto, ed in concreto determinando le modalit à del suo godimento e uso della quota, eguale a quella dei germani, con condanna di questi ultimi al pagamento delle spese legali con attribuzione ai difensori.
Con comparsa di risposta del 6/6/2022, si costituivano i resistenti e i quali , preliminarmente, Controparte_1 Controparte_2
eccepivano in rito: 1) l'incompetenza per materia del giudice dito, essendo competente il Giudice di Pace ai sensi dell'art.7, 3° comma n.2 vertendo la controversia sulle modalità di godimento e uso del bene;
2) l'inammissibilità del ricorso in assenza dei presupposti del rito sommario.
Nel merito, i resistenti eccepivano la nullità del ricorso per vizi attinenti all'editio actionis, nonché l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto. In specie, i resistenti lamentavano che l'esposizione generica dei fatti a sostegno della domanda avversa, senza indicare quali fossero le aree residue, rendeva difficile individuare e determinare la ratio della domanda. I resistenti deducevano di aver rispettato, sin dal 1991 ad oggi, la disposizione contenuta nel rogito notarile, parcheggiando ognuno il proprio automezzo nell'area ad esso destinato e che mai hanno impedito alla sorella di apporre i suoi beni nel rispetto del parcheggio. I germani precisavano che la missiva del
20/7/2021 e la procedura di mediazione non fossero preordinate all'instaurazione del presente giudizio, bensì prodromiche ad un giudizio di scioglimento della comunione del bene in compr oprietà e che la missiva del 25/7/2021 rivolta alla sorella riguardasse un bene diverso da quello oggetto del presente giudizio.
I convenuti chiedevano quindi: in via principale accogliersi l'eccezione d'incompetenza sollevata, in subordine l'accertamento di inammissibilità della domanda, la dichiarazione di nullità del ricorso, in via gradata il rigetto della domanda infondata in fatto e in d iritto con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione.
Con ordinanza del 6/7/2022 la Giudice, rilevato che la domanda richiedeva un'istruzione non sommaria, disponeva il mutamento del rito.
Concessi i termini di cui all'art.183 cpc, ammessi i mezzi di prova orale di entrambe le parti ed escussi i testi, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 17/12/2024.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione il
10/4/2025, con i termini di cui all'art.190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Tribunale che va accolta l'eccezione d'incompetenza per materia del Tribunale sollevata tempestivamente dai resistenti.
La controversia verte sulle modalità di uso del locale aperto in comune alle parti e non sul diritto di proprietà, di talché la competenza per materia appartiene al Giudice di Pace.
La Suprema Corte con ordinanza n. 8420/2024 ha chiarito l'ambito della competenza del Giudice di Pace in materia condominiale e in particolare nelle questioni attinenti alla misura e alla modalità di uso dei servizi condominiali. Rientrano nelle prime quelle che riguardano le riduzioni o le limitazioni quantitative del diritto dei singoli condomini ed hanno ad oggetto quei provvedimenti degli organi condominiali che, esulando dalla disciplina delle modalità qualitative di uso del bene comune, incidono sulla misura del godime nto riconosciuto ai singoli condomini. Appartengono alle seconde quelle che concernono i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione, ossia quelle relative al modo più conveniente ed opportuno con cui tali facoltà debbon o esercitarsi, nel rispetto delle facoltà di godimento riservate agli altri condomini, in proporzione delle rispettive quote, secondo quanto stabilito dalla legge o dalla volontà della maggioranza oppure da eventuali disposizioni del regolamento condominiale. Dalle suddette cause, ora attribuite entrambe alla competenza per materia del Giudice di Pace a norma dell'art. 7 c.p.c., vanno tenute distinte le controversie che vedono messo in discussione il diritto stesso del ad un determinato CP_5
uso della cosa comune e che, quindi, appartengono alla competenza del Tribunale (in tal senso, ex plurimis, Cass. Sez. 2, 07/06/2005, n.
11861, Rv. 582198 – 01).
Il presente giudizio non è stato radicato per l'illegittimo uso a parcheggio, tant'è che la ricorrente ha chiesto in concreto determinarsi le modalità del suo godimento e uso della quota, eguale a quella dei germani “ove e nei tempi non confliggenti con quelle degli altri”.
La ricorrente lamenta che, fuori dalle aree destinate alla sosta, i germani le impediscono di esercitare le facoltà connesse al diritto di comproprietà sul locale aperto e ha chiesto affermarsi il proprio diritto nei confronti degli stessi.
Non si tratta, quindi, di stabilire se uno specifico uso del bene sia o meno consentito, atteso che le parti non contestano in radice il diritto ad un uso determinato della cosa. Il precedente richiamato da parte attrice per affermare la competenza per materia del Tribunale conferma, invece, l'approdo interpretativo opposto. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, nel precedente richiamato, ha affermato, a contrario, che la controversia sulla legittimità dell'uso a parcheggio di un'area condominiale appartiene alla competenza del tribunale e non a quella del giudice di pace, risultando oggetto di contestazione il diritto ad un certo uso del bene comune e non soltanto le relative modalità di esercizio. (Cass. Sez. 6,
10/08/2015, n. 16650, Rv. 636170 - 01)
Ebbene, nel caso di specie l'attrice non pone in discussione il legittimo uso dell'area comune come parcheggio da parte dei condomini, chiedendo invece di determinare i modi per consentirle il pari uso. Ne discende che la controversia che qui ci occupa riguarda l'esercizio di un diritto, ovvero l'uso del bene e non il diritto di comproprietà o il diritto di esercitarne in generale le relative facoltà, ma soltanto il limite qualitativo o quantitativo a seconda della contestazione sollevata della particolare facoltà di utilizzare in tal guisa il bene comune e rientra, pertanto, nella competenza per materia del Giudice di Pace ai sensi dell'art. 7 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte ricorrente, non vittoriosa, e si liquidano applicando i parametri medi previsti, in relazione a tutte le fasi del giudizio, dal DM 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, con l'aumento del 30% sul compenso tabellare in presenza di più parti aventi stessa posizione
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza disattesa, così così provvede:
- dichiara la propria incompetenza per materia in favore del Giudice di Pace;
-condanna al pagamento in favore dei resistenti Parte_1
delle spese di lite per complessivi di € 989,69, oltre il rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Aversa, così deciso il 24/7/2025
La Giudice
Veronica Vernetti