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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 08/06/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile composta dai signori: dott. Antonio F. Esposito - presidente dott.ssa Consiglia Invitto - consigliere dott. Giovanni Surdo - consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 397/2023 R.G., introdotto da
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Ernesto Pantaleo Bacile attore in riassunzione nei confronti del rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Controparte_1
Traldi convenuto in riassunzione
All'udienza dell'8 maggio 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti nel termine concesso, la causa è stata decisa mediante dispositivo inserito immediatamente nel fascicolo processuale e comunicato alle parti.
MOTIVAZIONE
1.- Con sentenza n.4201 del 6.10.2016 il Tribunale di Lecce, decidendo sull'opposizione proposta da avverso l'ingiunzione di pagamento Parte_1
COSAP per euro 672,00, comprensivi di canone per euro 333,00, notificata dal la accoglieva parzialmente, riducendo di soli euro 31,60 Controparte_1
l'importo anzidetto.
2. Proposto appello da , la Corte di Appello di Lecce, con Parte_1 sentenza n.1241/19 pubblicata il 21.11.2019, rigettava l'appello e confermava la sentenza di primo grado.
3. Avverso detta pronuncia l'appellante proponeva ricorso per cassazione, articolando i seguenti motivi:
1-col primo motivo denunciava l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (error in iudicando) con riferimento all'art.360, comma 1 n.5; lamentava in particolare l'omessa applicazione da parte del giudice di appello dell'art.345 cpc, in considerazione dell'intervenuto annullamento dell'atto-presupposto dell'ordinanza ingiunzione, avvenuto con sentenza del Giudice di Pace n.523 del 17.1.2019, passata in giudicato, depositata in corso di giudizio;
2-con il secondo motivo il ricorrente denunciava la falsa applicazione della determina dirigenziale n.235/2025, la violazione dell'art.15 del Regolamento di occupazione del suolo pubblico vigente nel Comune di nonché l'omesso CP_1 esame circa un fatto deciso per il giudizio, in relazione all'assenza della violazione contestata;
sosteneva il ricorrente che detta determina disciplina l'occupazione di suolo pubblico per la stagione 2015, mentre la Corte di appello l'aveva ritenuta disciplina speciale prevalente su quella di settore, senza limitazioni temporali, incluso quindi anche il giorno 4.3.2015, in cui era stata constatata la violazione, laddove invece in base all'art.15 del Regolamento comunale, la stagione estiva copriva l'arco temporale dal 20 marzo al 20 novembre;
3-col terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 29 e 31 del Regolamento comunale sull'occupazione di suolo pubblico, lamentando l'erronea applicazione della maggiorazione della sanzione pari al 100% del canone dovuto sulla superficie abusivamente occupata, a norma dell'art.29, comma 2 del citato Regolamento, prevista nelle sole ipotesi della mancata denuncia o denuncia infedele, mentre egli aveva presentato comunicazione per l'occupazione di un solo giorno.
4. Con Ordinanza n.10677 del 20/04/2023 la Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, constatando l'avvenuto deposito nel giudizio d'appello della sentenza del Giudice di Pace n. 523 del 17.01.2019 passata in giudicato con cui era stato pronunciato l'annullamento dell'atto presupposto, circostanza, questa, non rilevata nella sentenza di secondo grado;
cassava pertanto la sentenza impugnata rinviando la causa, anche ai fini delle spese, a questa Corte
d'Appello in diversa composizione.
pag. 2/12 5. Con atto ritualmente notificato ha citato in riassunzione Parte_1 ex art. 392 c.p.c., il formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“a) Nel merito accertare e dichiarare l'inefficacia dell'ordinanza ingiunzione per inesistenza dell'atto presupposto;
b) In subordine accertare e dichiarare
l'illegittimità della violazione contestata per l'insussistenza dei presupposti in fatto e in diritto;
c) Per l'effetto, pronunciare l'annullamento dell'atto impugnato
e di ogni atto connesso presupposto o consequenziale”. Il ricorrente in riassunzione riproponeva inoltre i medesimi motivi di appello già formulati avverso la sentenza di primo grado.
Si è costituito il con comparsa, chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso in riassunzione e la conferma della sentenza di primo grado.
Acquisito il fascicolo dei precedenti gradi, all'udienza dell'8 maggio 2025 le parti hanno discusso la causa mediante deposito di note scritte ex art.127 ter cpc e la Corte ha emesso la decisione come da dispositivo depositato immediatamente nel fascicolo processuale.
** ** **
6. Il presente giudizio di rinvio ha come oggetto l'eccezione di omessa valutazione della sentenza del Giudice di Pace n. 523 del 17.1.2019, passata in giudicato, con la quale è stato annullato il verbale elevato dalla polizia urbana di n. 4480 del 13.4.2025, sostitutivo del verbale n.6/2025 del 18.3.2015, CP_1 presupposto dell'ordinanza ingiunzione, oggetto del giudizio di opposizione. La
S.C. ha censurato il mancato rilievo di questa circostanza, attesa la sua potenziale decisività nel presente giudizio, e ha cassato la sentenza impugnata, disponendo un nuovo giudizio affinché, vengano valutati gli effetti del suddetto giudicato esterno.
6.1. Al fine di procedere a detta valutazione occorre richiamare i termini della controversia, che possono così essere sintetizzati:
- con ricorso depositato il 12.5.2915 , in proprio e quale Parte_1 titolare dell'esercizio “Scoglio delle Sirene” sito in proponeva CP_1 opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento COSAP per euro 672,00, comprensivi di canone per euro 333,00, notificata dal per la Controparte_1
pag. 3/12 occupazione di suolo pubblico per mq.10 in assenza di titolo abilitativo, posta in essere il 4 marzo 2015;
- l'opponente esponeva che nella stessa data egli aveva inoltrato al Comune di segnalazione di occupazione di suolo pubblico di breve durata per un CP_1 solo giorno sul marciapiede del torrione S.Agata; a seguito di una ispezione effettuata lo stesso giorno gli agenti della polizia urbana di gli avevano CP_1 contestato la occupazione abusiva, elevando il verbale di accertata violazione n.6/2015 del 18.3.2015 con la irrogazione di sanzione di euro 168,00; tale verbale, opposto innanzi al Giudice di Pace, veniva annullato in autotutela dal il quale lo sostituiva con il verbale n.4480 del 13.4.15, anch'esso CP_1 impugnato innanzi al Giudice di Pace;
-con l'opposizione il chiedeva di dichiarare l'inefficacia Parte_1 dell'ingiunzione notificata dal in data 15.4.15, per inesistenza dell'atto CP_1 presupposto (riferito al verbale n.6/2015, annullato in autotutela dal o, CP_1 in subordine, per illegittimità della violazione contestata per insussistenza dei presupposti;
- con sentenza n.4201 del 6.10.16 il Tribunale di Lecce accoglieva parzialmente l'opposizione, riducendo di soli euro 31,60 l'importo ingiunto;
il primo giudice disattendeva in sostanza i due profili di opposizione, osservando – quanto alla dedotta inesistenza dell'atto presupposto – che il verbale n. 6/2015 del 18.3.15 era stato sostituito dal successivo verbale n. 4480 del 13.4.15, il quale era da ritenersi l'atto di accertamento, presupposto dell'ingiunzione di pagamento;
in relazione alla seconda censura, afferente alla legittimità della contestazione di abusiva occupazione di suolo pubblico per mq.10 in data 4 marzo 2015, il Tribunale osservava che detta occupazione violava le disposizioni di cui ai punti 2), 3) e 4) della determina dirigenziale n.235 dell'11.2.15, adottata dal per disciplinare l'area pubblica prospicente alcuni Controparte_1 esercizi commerciali, tra cui quello del ricorrente.
6.2. Avverso detta pronuncia il proponeva appello sulla base di due Parte_1 motivi. Col primo lamentava che il giudice di prime cure non avesse applicato le disposizioni contenute nell'art. 15 del Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico, ritenendo invece applicabile la determina n. 235/2015, avente pag. 4/12 efficacia nella stagione estiva 2015, non ancora iniziata alla data della segnalata occupazione di breve durata (4/03/2015). La suddetta determina poteva spiegare i suoi effetti nel periodo compreso tra il 20 Marzo 2015 e il 20
Novembre 2015, quindi solo rispetto alle SCIA stagionali che i soggetti interessati avrebbero presentato in futuro. Invece, nella specie il si era limitato a Parte_1 presentare una comunicazione di occupazione di breve durata per un solo giorno
(4/03/2015) per mq 10, al di fuori del periodo 20 marzo – 20 novembre. Alla data del 4/03/2015 la SCIA stagionale da ultimo presentata dal predetto non poteva che essere quella relativa alla stagione 2014 (non potendo egli ancora presentare la SCIA per il 2015) con la conseguenza che la comunicazione di occupazione di breve durata protocollo n.0008989 del 4/03/2015 richiamava del tutto legittimamente la S.C.I.A. del 2014 non coinvolta dalle prescrizioni contenute nella determinazione n. 235/2015. Mancherebbe quindi un legittimo presupposto per l'irrogazione della sanzione oggetto dell'ingiunzione opposta.
Col secondo motivo, l'appellante assumeva che l'ingiunzione di pagamento opposta fosse inesistente per assenza dei presupposti di fatto e di diritto, poichè il era in possesso del titolo abilitativo, avendo segnalato l'occupazione di Parte_1 breve durata per il giorno 4.03.2015, con conseguente illegittimità della sanzione applicata ai sensi dell'art. 29 co. 2 del Regolamento Comunale sull'occupazione del suolo pubblico e sul relativo canone. In sostanza, avendo egli presentato la comunicazione prot. n. 0008989 del 4.03.2015 per segnalare l'occupazione di suolo pubblico di breve durata per un solo giorno, non era legittima l'applicazione dell'art. 29 comma 2° dello stesso regolamento, che presuppone la ”mancata denuncia o denuncia infedele”.
6.3. In data 15.5.2019 l'appellante depositava nel giudizio di secondo grado la sentenza del Giudice di Pace n.523 del 17.1.2019 con la quale era stato annullato il verbale n. 00004480/2015 in data 13.4.2015 (sostitutivo del precedente verbale n.6 del 18.3.2025). Con memoria in data 28.10.2019 il
, oltre ad evidenziare il passaggio in giudicato della sentenza anzidetta, Parte_1 assumeva la sopravvenuta inefficacia dell'ordinanza ingiunzione opposta, stante l'inesistenza del relativo presupposto.
pag. 5/12 La Corte di Appello ha pronunciato nel merito dell'impugnazione, rigettando entrambi i profili di gravame testé richiamati, non considerando l'annullamento pronunciato dal Giudice di Pace.
7. Ciò posto, occorre rilevare che con la sentenza citata il Giudice di Pace ha annullato il verbale della Polizia municipale con cui veniva contestata al Parte_1 la violazione dell'art.20, commi 3 e 4 del Codice della Strada per aver occupato senza autorizzazione una superficie di suolo pubblico. Il giudicante ha accolto il motivo di opposizione che eccepiva la nullità del provvedimento per mancata contestazione immediata della violazione, osservando che la regola di cui all'art.14 della legge 689/1981 stabilisce che la violazione deve essere immediatamente contestata al trasgressore, salvo che detta contestazione immediata non possa essere effettuata per particolari e contingenti situazioni che però devono essere espressamente indicate nel verbale successivamente notificato. Il decidente rilevava quindi che nella specie la violazione al codice della strada è stata accertata il 13.4.15, mentre il relativo verbale è stato notificato il 23.4.15, motivando la mancata contestazione immediata con la necessità di acquisire documentazione non disponibile al momento. Tale motivazione non è stata ritenuta sufficiente da parte del giudicante, il quale ha osservato che la violazione poteva essere contestata nell'immediatezza, dal momento che il rilevamento da parte dei verbalizzanti delle superfici di suolo pubblico occupate era stato effettuato al momento dell'accesso mediante le necessarie misurazioni.
8. Ritiene la Corte che detta sentenza di annullamento non esplichi alcuna efficacia sulla presente controversia.
8.1. In primo luogo, la pronuncia del Giudice di Pace non ha escluso, né ha messo in discussione il fatto storico, posto a base della violazione contestata nel presente giudizio, costituito dalla occupazione di 10 mq di suolo pubblico, anzi, ove fosse necessario, ha sancito la veridicità della circostanza che alla data del 4 marzo 2015 vi era stato il rilevamento, attraverso apposite misurazioni da parte dei verbalizzanti, delle superfici di suolo pubblico occupate da parte del . Parte_1
In altre parole, l'annullamento da parte del Giudice di Pace è basato, non sulla pag. 6/12 esclusione della condotta materiale ascritta al , ma su un vizio Parte_1 procedurale, rappresentato dalla omessa contestazione immediata della violazione.
8.2. In secondo luogo, la sentenza del Giudice di Pace non può ritenersi vincolante nel presente giudizio in quanto l'oggetto dei due giudizi è evidentemente diverso. Il giudizio definito con quella sentenza riguarda la contestazione della violazione dell'art.20, commi 3 e 4 del Codice della strada e il rapporto giuridico controverso afferisce al legittimo esercizio della potestà sanzionatoria dell'ente pubblico con riferimento alla fattispecie di abusiva occupazione della sede stradale.
Stabilisce l'art.20, comma 3 del codice della strada che “Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti,
l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni puo' essere consentita fino ad un massimo della meta' della loro larghezza, purche' in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilita' delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, e' ammessa
l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacita' motoria”.
La norma è posta a tutela della circolazione stradale, al fine di garantire la sicurezza della viabilità, dal momento che l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico e purché venga garantito l'utilizzo dei marciapiedi da parte dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. La ratio della norma attiene evidentemente alla tutela dell'interesse pubblico ed è da ricercare nella sicurezza della circolazione stradale e nella libertà di movimento dei pedoni, anche con l'utilizzo di carrozzine.
Invece, l'oggetto del presente giudizio riguarda la corretta applicazione delle norme in materia di canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al pag. 7/12 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. L'art. 63, 1 comma di tale decreto, come modificato dalla legge n.448/1998 art. 31, stabilisce che: "… I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, prevedere che
l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggetta in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa”. Questa norma ha attribuito a comuni e province la facoltà di escludere, nell'ambito dei rispettivi territori, l'applicazione della tosap e di prevedere e disciplinare con specifico regolamento che - in sostituzione di detta tassa - l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sia soggetta al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa
(cosap).
La Corte di Cassazione, oltre a delineare la differente natura della tassa
(tosap) rispetto al canone denominato (cosap), ha chiarito che il secondo
“costituisce il corrispettivo di una concessione, reale o presunta, per
l'occupazione di suolo pubblico, con la conseguenza che la legittima pretesa del canone da parte dell'ente locale non è circoscritta alle stesse ipotesi per le quali poteva essere pretesa la tassa, ma richiede la sola sussistenza del presupposto individuato dalla legge nella occupazione di suolo pubblico" (Cass. 16395/2021;
Cass.n.24541/2019 e Cass.S.U.n.12167/2003).
Dunque, il cosap risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo;
il suo presupposto è costituito dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica ed è irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico (tra le tante Cass.16395/2021; 17296/2019; Cass. 10733//2018). La S.C. ha inoltre chiarito che il soggetto obbligato a corrispondere il cosap è chi pone in essere pag. 8/12 l'"occupazione", titolata su atto di concessione o abusiva degli spazi e delle aree del demanio…” (Cass. 12167/2003).
In sostanza, la violazione contestata nel presente procedimento attiene alla corretta applicazione di una normativa posta a tutela dell'interesse patrimoniale dell'ente, in relazione alla occupazione di uno spazio del demanio comunale da parte di un soggetto privato. Ai fini della configurabilità della violazione in oggetto, non rileva la limitazione o sottrazione della strada e del marciapiede
(suolo pubblico) all'uso collettivo ed alla circolazione, con incidenza sul traffico veicolare e sulla normale viabilità - ciò che costituisce la ratio dalle norme del codice della strada sopra richiamate, oggetto del giudizio definito dal Giudice di
Pace - ma vengono in evidenza i risvolti patrimoniali della utilizzazione dello spazio di proprietà pubblica da parte di un privato ai fini commerciali.
L'ipotesi che si sta scrutinando risulta pertanto del tutto differente da quella oggetto di decisione da parte del Giudice di Pace, sia con riferimento alla causa PE (violazione del codice della strada in un caso, corretta applicazione del regolamento comunale cosap, nell'altro) e sia al PE (sanzione prevista dal
CdS in un caso, pagamento del canone e accessori previsti dal Regolamento cosap, nel secondo).
L'unico punto in comune tra i due procedimenti riguarda la condotta materiale ascritta al , consistente nella occupazione di 10 mq di suolo Parte_1 pubblico in abitato di in data 4 marzo 2015. E' agevole tuttavia rilevare CP_1 che tale condotta risulta pacifica e non è stata minimante messa in discussione dalla pronuncia del Giudice di Pace.
9. Con i restanti motivi di ricorso, la difesa ha reiterato le doglianze già esaminate e decise dalla Corte di Appello, le cui conclusioni risultano pienamente condivisibili.
In particolare, il ricorrente ha ribadito che la determina n.35/2015 disciplina l'occupazione di suolo pubblico per la stagione 2015, mentre la Corte di appello l'aveva ritenuta disciplina speciale prevalente su quella di settore, senza limitazioni temporali, incluso quindi anche il giorno 4.3.2015, in cui era stata constatata la violazione, laddove invece in base all'art.15 del Regolamento
pag. 9/12 comunale, la stagione estiva copriva l'arco temporale dal 20 marzo al 20 novembre.
La tesi riproposta con il ricorso per cassazione risulta infondata perché tralascia di considerare alcuni aspetti fondamentali già messi in evidenza nel sentenza della Corte di appello. In realtà, la determina n.35 del 2015 è stata adotta dal con il precipuo scopo di prevenire contrasti tra gli Controparte_1 esercizi commerciali contigui ( , , condotto dal CP_2 Controparte_3
, e ), attribuendo a ciascuno dei tre esercenti la facoltà di Parte_1 CP_4 presentare SCIA per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ad utilizzazione commerciale, nel rispetto del fronte di proiezione del fabbricato di ciascun esercizio, senza sconfinamenti nelle zone limitrofe. Al punto 5 della suddetta determina viene sancito il rigetto e quindi la conseguente improduttività di qualsivoglia effetto giuridico discendente dalle SCIA presentate sulla base della precedente normativa regolamentare, non rispettose delle prescrizioni della determina in oggetto.
Il fatto che, in base all'art.15 del Regolamento comunale, la stagione estiva riguardi l'arco temporale che va dal 20 marzo al 20 novembre, non assume rilevanza nella fattispecie in esame, dal momento che la posizione dell'esercizio del risulta disciplinata in modo specifico dalla determina n.35, la quale è Parte_1 stata notificata all'interessato in data 16.2.2015, prima del 4 marzo 2015, giorno in cui è stato constatato dagli agenti della polizia municipale lo sconfinamento di
10 mq rispetto al fronte di proiezione del fabbricato dell'esercizio commerciale.
Questa circostanza fattuale, pacifica e non contestata, costituisce il presupposto giuridico dell'ordinanza ingiunzione.
Non ha maggior pregio l'ulteriore motivo di ricorso che denuncia l'erronea applicazione della maggiorazione della sanzione pari al 100% del canone dovuto sulla superficie abusivamente occupata, a norma dell'art.29, comma 2 del citato
Regolamento, prevista nelle ipotesi della mancata denuncia o denuncia infedele.
Assume il che egli aveva presentato comunicazione per l'occupazione di Parte_1 un solo giorno protocollata lo stesso giorno dell'ispezione da parte della Polizia
Municipale. La comunicazione avrebbe dovuto essere precedente all'attività oggetto di autorizzazione. Invece, come annotato dal giudice di secondo grado,
pag. 10/12 la comunicazione effettuata lo stesso giorno non è altro che il tentativo di rimediare all'avvenuto accertamento dell'illecito amministrativo “mediante attività di copertura strumentalmente impalcata ad arte”.
I motivi di gravame vanno pertanto rigettati, con conseguente conferma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce.
8. Quanto al regolamento delle spese processuali, ritiene il Collegio che, ferma restando la compensazione disposta dal giudice di primo grado, per gli ulteriori gradi debba applicarsi la regola della soccombenza negli importi liquidati in dispositivo, sulla base di una valutazione complessiva dell'esito finale delle proposte impugnazioni.
Va inoltre confermato l'obbligo del Tricarico di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dell'art.13 comma 1-bis DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio a seguito di giudizio di cassazione, sulla domanda già oggetto di decisione da parte della
Corte di Appello di Lecce – prima sezione civile in sede di gravame avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Lecce n. 4201/2016 pubblicata il 6.10.2016, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1 conferma integralmente la sentenza del Tribunale di Lecce;
b) condanna alla rifusione in favore del Parte_1 [...] delle spese processuali liquidate nell'importo complessivo di CP_1 euro 950,00, di cui € 300,00 per il giudizio di secondo grado, € 350 per il giudizio di cassazione ed € 300,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre rimborso spese di studio nella misura forfettaria del 15%, iva e cap, come per legge;
c) conferma la sussistenza dell'obbligo a carico del di Parte_1 versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dell'art.13 comma 1-bis DPR 115/2002.
pag. 11/12 Così deciso in Lecce in data 8 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Giovanni Surdo Dr. Antonio F. Esposito
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile composta dai signori: dott. Antonio F. Esposito - presidente dott.ssa Consiglia Invitto - consigliere dott. Giovanni Surdo - consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 397/2023 R.G., introdotto da
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Ernesto Pantaleo Bacile attore in riassunzione nei confronti del rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Controparte_1
Traldi convenuto in riassunzione
All'udienza dell'8 maggio 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti nel termine concesso, la causa è stata decisa mediante dispositivo inserito immediatamente nel fascicolo processuale e comunicato alle parti.
MOTIVAZIONE
1.- Con sentenza n.4201 del 6.10.2016 il Tribunale di Lecce, decidendo sull'opposizione proposta da avverso l'ingiunzione di pagamento Parte_1
COSAP per euro 672,00, comprensivi di canone per euro 333,00, notificata dal la accoglieva parzialmente, riducendo di soli euro 31,60 Controparte_1
l'importo anzidetto.
2. Proposto appello da , la Corte di Appello di Lecce, con Parte_1 sentenza n.1241/19 pubblicata il 21.11.2019, rigettava l'appello e confermava la sentenza di primo grado.
3. Avverso detta pronuncia l'appellante proponeva ricorso per cassazione, articolando i seguenti motivi:
1-col primo motivo denunciava l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (error in iudicando) con riferimento all'art.360, comma 1 n.5; lamentava in particolare l'omessa applicazione da parte del giudice di appello dell'art.345 cpc, in considerazione dell'intervenuto annullamento dell'atto-presupposto dell'ordinanza ingiunzione, avvenuto con sentenza del Giudice di Pace n.523 del 17.1.2019, passata in giudicato, depositata in corso di giudizio;
2-con il secondo motivo il ricorrente denunciava la falsa applicazione della determina dirigenziale n.235/2025, la violazione dell'art.15 del Regolamento di occupazione del suolo pubblico vigente nel Comune di nonché l'omesso CP_1 esame circa un fatto deciso per il giudizio, in relazione all'assenza della violazione contestata;
sosteneva il ricorrente che detta determina disciplina l'occupazione di suolo pubblico per la stagione 2015, mentre la Corte di appello l'aveva ritenuta disciplina speciale prevalente su quella di settore, senza limitazioni temporali, incluso quindi anche il giorno 4.3.2015, in cui era stata constatata la violazione, laddove invece in base all'art.15 del Regolamento comunale, la stagione estiva copriva l'arco temporale dal 20 marzo al 20 novembre;
3-col terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 29 e 31 del Regolamento comunale sull'occupazione di suolo pubblico, lamentando l'erronea applicazione della maggiorazione della sanzione pari al 100% del canone dovuto sulla superficie abusivamente occupata, a norma dell'art.29, comma 2 del citato Regolamento, prevista nelle sole ipotesi della mancata denuncia o denuncia infedele, mentre egli aveva presentato comunicazione per l'occupazione di un solo giorno.
4. Con Ordinanza n.10677 del 20/04/2023 la Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, constatando l'avvenuto deposito nel giudizio d'appello della sentenza del Giudice di Pace n. 523 del 17.01.2019 passata in giudicato con cui era stato pronunciato l'annullamento dell'atto presupposto, circostanza, questa, non rilevata nella sentenza di secondo grado;
cassava pertanto la sentenza impugnata rinviando la causa, anche ai fini delle spese, a questa Corte
d'Appello in diversa composizione.
pag. 2/12 5. Con atto ritualmente notificato ha citato in riassunzione Parte_1 ex art. 392 c.p.c., il formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“a) Nel merito accertare e dichiarare l'inefficacia dell'ordinanza ingiunzione per inesistenza dell'atto presupposto;
b) In subordine accertare e dichiarare
l'illegittimità della violazione contestata per l'insussistenza dei presupposti in fatto e in diritto;
c) Per l'effetto, pronunciare l'annullamento dell'atto impugnato
e di ogni atto connesso presupposto o consequenziale”. Il ricorrente in riassunzione riproponeva inoltre i medesimi motivi di appello già formulati avverso la sentenza di primo grado.
Si è costituito il con comparsa, chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso in riassunzione e la conferma della sentenza di primo grado.
Acquisito il fascicolo dei precedenti gradi, all'udienza dell'8 maggio 2025 le parti hanno discusso la causa mediante deposito di note scritte ex art.127 ter cpc e la Corte ha emesso la decisione come da dispositivo depositato immediatamente nel fascicolo processuale.
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6. Il presente giudizio di rinvio ha come oggetto l'eccezione di omessa valutazione della sentenza del Giudice di Pace n. 523 del 17.1.2019, passata in giudicato, con la quale è stato annullato il verbale elevato dalla polizia urbana di n. 4480 del 13.4.2025, sostitutivo del verbale n.6/2025 del 18.3.2015, CP_1 presupposto dell'ordinanza ingiunzione, oggetto del giudizio di opposizione. La
S.C. ha censurato il mancato rilievo di questa circostanza, attesa la sua potenziale decisività nel presente giudizio, e ha cassato la sentenza impugnata, disponendo un nuovo giudizio affinché, vengano valutati gli effetti del suddetto giudicato esterno.
6.1. Al fine di procedere a detta valutazione occorre richiamare i termini della controversia, che possono così essere sintetizzati:
- con ricorso depositato il 12.5.2915 , in proprio e quale Parte_1 titolare dell'esercizio “Scoglio delle Sirene” sito in proponeva CP_1 opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento COSAP per euro 672,00, comprensivi di canone per euro 333,00, notificata dal per la Controparte_1
pag. 3/12 occupazione di suolo pubblico per mq.10 in assenza di titolo abilitativo, posta in essere il 4 marzo 2015;
- l'opponente esponeva che nella stessa data egli aveva inoltrato al Comune di segnalazione di occupazione di suolo pubblico di breve durata per un CP_1 solo giorno sul marciapiede del torrione S.Agata; a seguito di una ispezione effettuata lo stesso giorno gli agenti della polizia urbana di gli avevano CP_1 contestato la occupazione abusiva, elevando il verbale di accertata violazione n.6/2015 del 18.3.2015 con la irrogazione di sanzione di euro 168,00; tale verbale, opposto innanzi al Giudice di Pace, veniva annullato in autotutela dal il quale lo sostituiva con il verbale n.4480 del 13.4.15, anch'esso CP_1 impugnato innanzi al Giudice di Pace;
-con l'opposizione il chiedeva di dichiarare l'inefficacia Parte_1 dell'ingiunzione notificata dal in data 15.4.15, per inesistenza dell'atto CP_1 presupposto (riferito al verbale n.6/2015, annullato in autotutela dal o, CP_1 in subordine, per illegittimità della violazione contestata per insussistenza dei presupposti;
- con sentenza n.4201 del 6.10.16 il Tribunale di Lecce accoglieva parzialmente l'opposizione, riducendo di soli euro 31,60 l'importo ingiunto;
il primo giudice disattendeva in sostanza i due profili di opposizione, osservando – quanto alla dedotta inesistenza dell'atto presupposto – che il verbale n. 6/2015 del 18.3.15 era stato sostituito dal successivo verbale n. 4480 del 13.4.15, il quale era da ritenersi l'atto di accertamento, presupposto dell'ingiunzione di pagamento;
in relazione alla seconda censura, afferente alla legittimità della contestazione di abusiva occupazione di suolo pubblico per mq.10 in data 4 marzo 2015, il Tribunale osservava che detta occupazione violava le disposizioni di cui ai punti 2), 3) e 4) della determina dirigenziale n.235 dell'11.2.15, adottata dal per disciplinare l'area pubblica prospicente alcuni Controparte_1 esercizi commerciali, tra cui quello del ricorrente.
6.2. Avverso detta pronuncia il proponeva appello sulla base di due Parte_1 motivi. Col primo lamentava che il giudice di prime cure non avesse applicato le disposizioni contenute nell'art. 15 del Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico, ritenendo invece applicabile la determina n. 235/2015, avente pag. 4/12 efficacia nella stagione estiva 2015, non ancora iniziata alla data della segnalata occupazione di breve durata (4/03/2015). La suddetta determina poteva spiegare i suoi effetti nel periodo compreso tra il 20 Marzo 2015 e il 20
Novembre 2015, quindi solo rispetto alle SCIA stagionali che i soggetti interessati avrebbero presentato in futuro. Invece, nella specie il si era limitato a Parte_1 presentare una comunicazione di occupazione di breve durata per un solo giorno
(4/03/2015) per mq 10, al di fuori del periodo 20 marzo – 20 novembre. Alla data del 4/03/2015 la SCIA stagionale da ultimo presentata dal predetto non poteva che essere quella relativa alla stagione 2014 (non potendo egli ancora presentare la SCIA per il 2015) con la conseguenza che la comunicazione di occupazione di breve durata protocollo n.0008989 del 4/03/2015 richiamava del tutto legittimamente la S.C.I.A. del 2014 non coinvolta dalle prescrizioni contenute nella determinazione n. 235/2015. Mancherebbe quindi un legittimo presupposto per l'irrogazione della sanzione oggetto dell'ingiunzione opposta.
Col secondo motivo, l'appellante assumeva che l'ingiunzione di pagamento opposta fosse inesistente per assenza dei presupposti di fatto e di diritto, poichè il era in possesso del titolo abilitativo, avendo segnalato l'occupazione di Parte_1 breve durata per il giorno 4.03.2015, con conseguente illegittimità della sanzione applicata ai sensi dell'art. 29 co. 2 del Regolamento Comunale sull'occupazione del suolo pubblico e sul relativo canone. In sostanza, avendo egli presentato la comunicazione prot. n. 0008989 del 4.03.2015 per segnalare l'occupazione di suolo pubblico di breve durata per un solo giorno, non era legittima l'applicazione dell'art. 29 comma 2° dello stesso regolamento, che presuppone la ”mancata denuncia o denuncia infedele”.
6.3. In data 15.5.2019 l'appellante depositava nel giudizio di secondo grado la sentenza del Giudice di Pace n.523 del 17.1.2019 con la quale era stato annullato il verbale n. 00004480/2015 in data 13.4.2015 (sostitutivo del precedente verbale n.6 del 18.3.2025). Con memoria in data 28.10.2019 il
, oltre ad evidenziare il passaggio in giudicato della sentenza anzidetta, Parte_1 assumeva la sopravvenuta inefficacia dell'ordinanza ingiunzione opposta, stante l'inesistenza del relativo presupposto.
pag. 5/12 La Corte di Appello ha pronunciato nel merito dell'impugnazione, rigettando entrambi i profili di gravame testé richiamati, non considerando l'annullamento pronunciato dal Giudice di Pace.
7. Ciò posto, occorre rilevare che con la sentenza citata il Giudice di Pace ha annullato il verbale della Polizia municipale con cui veniva contestata al Parte_1 la violazione dell'art.20, commi 3 e 4 del Codice della Strada per aver occupato senza autorizzazione una superficie di suolo pubblico. Il giudicante ha accolto il motivo di opposizione che eccepiva la nullità del provvedimento per mancata contestazione immediata della violazione, osservando che la regola di cui all'art.14 della legge 689/1981 stabilisce che la violazione deve essere immediatamente contestata al trasgressore, salvo che detta contestazione immediata non possa essere effettuata per particolari e contingenti situazioni che però devono essere espressamente indicate nel verbale successivamente notificato. Il decidente rilevava quindi che nella specie la violazione al codice della strada è stata accertata il 13.4.15, mentre il relativo verbale è stato notificato il 23.4.15, motivando la mancata contestazione immediata con la necessità di acquisire documentazione non disponibile al momento. Tale motivazione non è stata ritenuta sufficiente da parte del giudicante, il quale ha osservato che la violazione poteva essere contestata nell'immediatezza, dal momento che il rilevamento da parte dei verbalizzanti delle superfici di suolo pubblico occupate era stato effettuato al momento dell'accesso mediante le necessarie misurazioni.
8. Ritiene la Corte che detta sentenza di annullamento non esplichi alcuna efficacia sulla presente controversia.
8.1. In primo luogo, la pronuncia del Giudice di Pace non ha escluso, né ha messo in discussione il fatto storico, posto a base della violazione contestata nel presente giudizio, costituito dalla occupazione di 10 mq di suolo pubblico, anzi, ove fosse necessario, ha sancito la veridicità della circostanza che alla data del 4 marzo 2015 vi era stato il rilevamento, attraverso apposite misurazioni da parte dei verbalizzanti, delle superfici di suolo pubblico occupate da parte del . Parte_1
In altre parole, l'annullamento da parte del Giudice di Pace è basato, non sulla pag. 6/12 esclusione della condotta materiale ascritta al , ma su un vizio Parte_1 procedurale, rappresentato dalla omessa contestazione immediata della violazione.
8.2. In secondo luogo, la sentenza del Giudice di Pace non può ritenersi vincolante nel presente giudizio in quanto l'oggetto dei due giudizi è evidentemente diverso. Il giudizio definito con quella sentenza riguarda la contestazione della violazione dell'art.20, commi 3 e 4 del Codice della strada e il rapporto giuridico controverso afferisce al legittimo esercizio della potestà sanzionatoria dell'ente pubblico con riferimento alla fattispecie di abusiva occupazione della sede stradale.
Stabilisce l'art.20, comma 3 del codice della strada che “Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti,
l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni puo' essere consentita fino ad un massimo della meta' della loro larghezza, purche' in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilita' delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, e' ammessa
l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacita' motoria”.
La norma è posta a tutela della circolazione stradale, al fine di garantire la sicurezza della viabilità, dal momento che l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico e purché venga garantito l'utilizzo dei marciapiedi da parte dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. La ratio della norma attiene evidentemente alla tutela dell'interesse pubblico ed è da ricercare nella sicurezza della circolazione stradale e nella libertà di movimento dei pedoni, anche con l'utilizzo di carrozzine.
Invece, l'oggetto del presente giudizio riguarda la corretta applicazione delle norme in materia di canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al pag. 7/12 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. L'art. 63, 1 comma di tale decreto, come modificato dalla legge n.448/1998 art. 31, stabilisce che: "… I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, prevedere che
l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggetta in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa”. Questa norma ha attribuito a comuni e province la facoltà di escludere, nell'ambito dei rispettivi territori, l'applicazione della tosap e di prevedere e disciplinare con specifico regolamento che - in sostituzione di detta tassa - l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sia soggetta al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa
(cosap).
La Corte di Cassazione, oltre a delineare la differente natura della tassa
(tosap) rispetto al canone denominato (cosap), ha chiarito che il secondo
“costituisce il corrispettivo di una concessione, reale o presunta, per
l'occupazione di suolo pubblico, con la conseguenza che la legittima pretesa del canone da parte dell'ente locale non è circoscritta alle stesse ipotesi per le quali poteva essere pretesa la tassa, ma richiede la sola sussistenza del presupposto individuato dalla legge nella occupazione di suolo pubblico" (Cass. 16395/2021;
Cass.n.24541/2019 e Cass.S.U.n.12167/2003).
Dunque, il cosap risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo;
il suo presupposto è costituito dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica ed è irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico (tra le tante Cass.16395/2021; 17296/2019; Cass. 10733//2018). La S.C. ha inoltre chiarito che il soggetto obbligato a corrispondere il cosap è chi pone in essere pag. 8/12 l'"occupazione", titolata su atto di concessione o abusiva degli spazi e delle aree del demanio…” (Cass. 12167/2003).
In sostanza, la violazione contestata nel presente procedimento attiene alla corretta applicazione di una normativa posta a tutela dell'interesse patrimoniale dell'ente, in relazione alla occupazione di uno spazio del demanio comunale da parte di un soggetto privato. Ai fini della configurabilità della violazione in oggetto, non rileva la limitazione o sottrazione della strada e del marciapiede
(suolo pubblico) all'uso collettivo ed alla circolazione, con incidenza sul traffico veicolare e sulla normale viabilità - ciò che costituisce la ratio dalle norme del codice della strada sopra richiamate, oggetto del giudizio definito dal Giudice di
Pace - ma vengono in evidenza i risvolti patrimoniali della utilizzazione dello spazio di proprietà pubblica da parte di un privato ai fini commerciali.
L'ipotesi che si sta scrutinando risulta pertanto del tutto differente da quella oggetto di decisione da parte del Giudice di Pace, sia con riferimento alla causa PE (violazione del codice della strada in un caso, corretta applicazione del regolamento comunale cosap, nell'altro) e sia al PE (sanzione prevista dal
CdS in un caso, pagamento del canone e accessori previsti dal Regolamento cosap, nel secondo).
L'unico punto in comune tra i due procedimenti riguarda la condotta materiale ascritta al , consistente nella occupazione di 10 mq di suolo Parte_1 pubblico in abitato di in data 4 marzo 2015. E' agevole tuttavia rilevare CP_1 che tale condotta risulta pacifica e non è stata minimante messa in discussione dalla pronuncia del Giudice di Pace.
9. Con i restanti motivi di ricorso, la difesa ha reiterato le doglianze già esaminate e decise dalla Corte di Appello, le cui conclusioni risultano pienamente condivisibili.
In particolare, il ricorrente ha ribadito che la determina n.35/2015 disciplina l'occupazione di suolo pubblico per la stagione 2015, mentre la Corte di appello l'aveva ritenuta disciplina speciale prevalente su quella di settore, senza limitazioni temporali, incluso quindi anche il giorno 4.3.2015, in cui era stata constatata la violazione, laddove invece in base all'art.15 del Regolamento
pag. 9/12 comunale, la stagione estiva copriva l'arco temporale dal 20 marzo al 20 novembre.
La tesi riproposta con il ricorso per cassazione risulta infondata perché tralascia di considerare alcuni aspetti fondamentali già messi in evidenza nel sentenza della Corte di appello. In realtà, la determina n.35 del 2015 è stata adotta dal con il precipuo scopo di prevenire contrasti tra gli Controparte_1 esercizi commerciali contigui ( , , condotto dal CP_2 Controparte_3
, e ), attribuendo a ciascuno dei tre esercenti la facoltà di Parte_1 CP_4 presentare SCIA per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ad utilizzazione commerciale, nel rispetto del fronte di proiezione del fabbricato di ciascun esercizio, senza sconfinamenti nelle zone limitrofe. Al punto 5 della suddetta determina viene sancito il rigetto e quindi la conseguente improduttività di qualsivoglia effetto giuridico discendente dalle SCIA presentate sulla base della precedente normativa regolamentare, non rispettose delle prescrizioni della determina in oggetto.
Il fatto che, in base all'art.15 del Regolamento comunale, la stagione estiva riguardi l'arco temporale che va dal 20 marzo al 20 novembre, non assume rilevanza nella fattispecie in esame, dal momento che la posizione dell'esercizio del risulta disciplinata in modo specifico dalla determina n.35, la quale è Parte_1 stata notificata all'interessato in data 16.2.2015, prima del 4 marzo 2015, giorno in cui è stato constatato dagli agenti della polizia municipale lo sconfinamento di
10 mq rispetto al fronte di proiezione del fabbricato dell'esercizio commerciale.
Questa circostanza fattuale, pacifica e non contestata, costituisce il presupposto giuridico dell'ordinanza ingiunzione.
Non ha maggior pregio l'ulteriore motivo di ricorso che denuncia l'erronea applicazione della maggiorazione della sanzione pari al 100% del canone dovuto sulla superficie abusivamente occupata, a norma dell'art.29, comma 2 del citato
Regolamento, prevista nelle ipotesi della mancata denuncia o denuncia infedele.
Assume il che egli aveva presentato comunicazione per l'occupazione di Parte_1 un solo giorno protocollata lo stesso giorno dell'ispezione da parte della Polizia
Municipale. La comunicazione avrebbe dovuto essere precedente all'attività oggetto di autorizzazione. Invece, come annotato dal giudice di secondo grado,
pag. 10/12 la comunicazione effettuata lo stesso giorno non è altro che il tentativo di rimediare all'avvenuto accertamento dell'illecito amministrativo “mediante attività di copertura strumentalmente impalcata ad arte”.
I motivi di gravame vanno pertanto rigettati, con conseguente conferma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce.
8. Quanto al regolamento delle spese processuali, ritiene il Collegio che, ferma restando la compensazione disposta dal giudice di primo grado, per gli ulteriori gradi debba applicarsi la regola della soccombenza negli importi liquidati in dispositivo, sulla base di una valutazione complessiva dell'esito finale delle proposte impugnazioni.
Va inoltre confermato l'obbligo del Tricarico di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dell'art.13 comma 1-bis DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio a seguito di giudizio di cassazione, sulla domanda già oggetto di decisione da parte della
Corte di Appello di Lecce – prima sezione civile in sede di gravame avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Lecce n. 4201/2016 pubblicata il 6.10.2016, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1 conferma integralmente la sentenza del Tribunale di Lecce;
b) condanna alla rifusione in favore del Parte_1 [...] delle spese processuali liquidate nell'importo complessivo di CP_1 euro 950,00, di cui € 300,00 per il giudizio di secondo grado, € 350 per il giudizio di cassazione ed € 300,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre rimborso spese di studio nella misura forfettaria del 15%, iva e cap, come per legge;
c) conferma la sussistenza dell'obbligo a carico del di Parte_1 versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dell'art.13 comma 1-bis DPR 115/2002.
pag. 11/12 Così deciso in Lecce in data 8 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Giovanni Surdo Dr. Antonio F. Esposito
pag. 12/12