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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 26/05/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione collegiale, composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice relatore
Maurizio DRIGANI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. 2205/2022 avente per oggetto: Divorzio Contenzioso – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Promossa da:
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), assistita e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Alberto Antognetti
- RICORRENTE -
Nei confronti di:
, nato alla Spezia il 01.10.1977 (cod. fisc. ), assistito Parte_2 C.F._2
e difeso dall'avv. Anna Maria Di Palma
- CONVENUTO -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
---
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
“Voglia il Tribunale Civile della Spezia Ill.mo, contrarie istanze e deduzioni respinte, Confermare
l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, e preso atto che dal 19 febbraio 2020 Persona_1
il figlio rifiuta ancora ogni rapporto con il padre, confermata la disposizione da parte del Presidente del Tribunale del percorso psicodinamico idoneo a riavvicinare il rapporto tra il figlio e il padre, all'esito adottare la migliore disciplina di affidamento a beneficio della crescita serena ed equilibrata del figlio Per_1
Accertate le rispettive condizioni patrimoniali e reddituali, determinare a carico del padre congruo
e adeguato contributo al mantenimento del figlio , come ripetuto, dal febbraio 2020 vive Persona_2 – ancora – esclusivamente con la madre . Respingere, infine, le domande formulate Parte_1
da di restituzione o pagamento somme poiché, oltre che infondate in fatto e in diritto, Parte_2
quivi inammissibili poiché non connettibili. Con vittoria di spese e compensi di causa, se dovuti”
Per il convenuto: come da note di trattazione scritta del 4.2.2025: “… Quanto all'affidamento ed alla collocazione del minore. La decisione assunta in sede presidenziale appare meritevole di conservazione… Sotto il profilo della cooperazione materna, rileva questa difesa che ad oggi l'atteggiamento della madre è cooperativo… le visite sono attuate in casa della madre e per tempi contenuti … il figlio dopo tempi brevi, tende a sottrarsi … quanto all' attuale chiusura parziale del figlio, l'esponente si riserva, del caso, di chiedere una riapertura del presente fascicolo … Quanto al mantenimento: Si insta, anche alla luce delle prodotte dichiarazioni dei redditi, che il mantenimento ordinario del minore sia supportato dalla somma mensile di euro 300,00; Divise al 50% le spese straordinarie per il minore da concordarsi tra i genitori previamente, tranne quelle che si presentino urgenti …a chiusura, previo versamento su conto cointestato ad entrambi gli ex coniugi su banca Mediolanum, a carico della ricorrente dell'importo di euro 2.000,00, pari al al 50 % circa se non minori Parte_1 del fido come evincibile dall'allegato conto cointestato/ conto personale … Istanza di condanna alla restituzione da controparte in favore dell'odierno convenuto della metà dell'importo di euro
19.000,000 quindi euro 9.500,00 per la cancellazione del mutuo operato, ad oggi ad integrale carico del convenuto, documento allegato… Salvo ogni diritto, in sentenza provvisoriamente esecutiva, con vittoria di spese, diritti, onorari del presente contenzioso”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale n. 393/2023 è già stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in data 25.8.2007 in Fosdinovo. Pt_1 Pt_2
Le parti hanno un figlio, nato il giorno 10.11.2009. Per_1
Sulla scorta delle condizioni concordate in sede di separazione (come omologate dal Tribunale della
Spezia in data 20.3.2017) il minore è stato affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato presso la madre, con regolamentazione dei suoi tempi di permanenza presso il padre.
Introducendo il presente giudizio ha evidenziato le difficoltà in seguito manifestate dal figlio Pt_1 nel rapportarsi con l'odierno convenuto, culminate con l'interruzione dei loro rapporti a partire dal febbraio del 2020.
Dopo aver documentato gli esiti delle valutazioni specialistiche effettuate su nel periodo di Per_1
interesse, così come dei percorsi di sostegno psicologico dallo stesso pure intrapresi, la ricorrente concludeva sollecitando l'avvio per entrambi i genitori di un adeguato percorso psicodiagnostico, idoneo a riavvicinare padre e figlio. , di contro, nella sua comparsa individuava tra le possibili cause dell'allontanamento di Pt_2
anche comportamenti/atteggiamenti materni asseritamente inadeguati o non collaborativi;
Per_1
con conseguenti richieste di ammonimento della controparte.
Il convenuto, ad ogni modo, si associava all'avvio di un percorso teso a favorire il recupero della relazione.
Il minore è stato ascoltato dal Presidente del Tribunale all'udienza del 6.2.2023.
Si riportano di seguito alcuni passaggi delle dichiarazioni rese, come verbalizzate: “Mio padre si è allontanato da casa da quando avevo circa 7 o 8 anni andando a vivere in una casa vicino alla nostra. In quel periodo aveva un'altra relazione. Fino al lockdown vedevo saltuariamente mio padre ma ad un certo punto mi sono scocciato perché se poteva mi lasciava o dai miei nonni paterni o addirittura solo con la sua fidanzata. Non faceva nulla per creare un rapporto con me… Lui non mi considerava più e non mi dava amore. All'inizio del covid ho quindi iniziato a non vederlo più per mia volontà. Ho preso la quarantena come una giustificazione per far sì non vederlo più... Sono andato anche da una psicologa, tra la quarta e la quinta elementare e ci ha riavvicinato per due volte, poi non sono più voluto andare. lo ho anche cancellato il suo numero di cellulare. Mia madre ha sempre cercato di farmelo vedere. Io non voglio rivederlo. Mi darebbe fastidio e se fossi costretto
a stare in una stanza con lui starei al lato opposto. Nessuno potrebbe aiutarmi a riavvicinarmi a lui.
Sono andato da ultimo da un'altra psicologa ma non mi sono trovato bene. Ora non sto seguendo nessun percorso. La mancanza di mio padre non mi crea sofferenza, non ci penso neanche”.
I provvedimenti temporanei e urgenti del caso sono stati assunti con ordinanza in data 3.3.2023: è stata disposta la presa in carico di da parte dei servizi competenti, per attivare “gli opportuni Per_1
interventi al fine di accertare le cause del rifiuto del minore di avere contatti con il padre e di favorire un riavvicinamento padre - figlio, predisponendo anche incontri inizialmente assistiti”; le parti sono state invitate ad intraprendere un percorso di ausilio alla genitorialità.
La prima relazione dei servizi sociali è datata 26.9.2023.
In essa l'assistente sociale dava atto del colloquio effettuato con il minore, ove ha trovato conferma il desiderio dello stesso di non vedere il padre e di non avere più colloqui con psicologi.
Gli adulti hanno nel frattempo avviato presso il Consultorio il percorso di supporto alla genitorialità suggerito.
La prima relazione della dott.ssa agli atti è del 9.1.2024, in cui viene dato conto finalmente Per_3
di una riattivazione degli incontri padre-figlio, seppur con difficoltà.
Vi si legge, tra gli altri passaggi, quanto segue: “Ad oggi sono stati effettuati diversi incontri congiunti con i genitori, a cadenza mediamente quindicinale. Entrambi i genitori si sono presentati puntuali e collaborativi nel raggiungimento degli obiettivi, pur evidenziando un conflitto di fondo che entrambi riescono a tenere sotto controllo per il bene del figlio, si sono mostrati adeguati nelle modalità di relazione con la scrivente e nel mettersi in discussione rispetto ai bisogni del ragazzo. In questo senso la madre è stata sicuramente fondamentale nel facilitare il riavvicinamento tra il ragazzo e il padre
e ad aiutare ad attenuare, almeno in parte, le sue resistenze. Nonostante questo il minore Per_1
non ha ancora accettato di incontrare il padre in maniera esclusiva, ma soltanto alla presenza della madre”.
Il miglioramento della situazione ha trovato conferma nel successivo aggiornamento: “ è Pt_2 riuscito piano piano a conquistarsi spazi comunicativi, seppur brevi, all'interno della relazione con il figlio costruendo con lui momenti di incontro limitati nel tempo ma comunque significativi. Per_1 sembra più propositivo a frequentare il padre attraverso modalità e tempistiche decise da lui”.
Il periodo di riavvicinamento si è presto interrotto, già dalla fine di febbraio 2024. ha incontrato la dott.ssa il giorno 16.5.2024, esplicitando “la volontà di Per_1 Per_3 interrompere nuovamente i rapporti con il padre, senza possibilità di ripensamento”.
è stata sentita dal G.I. all'udienza del 17.7.2024. Per_3
Si riportano qui le dichiarazioni rese in quella sede: “Ribadisco che in questo anno di colloqui con entrambi genitori sia il padre sia la madre sono sempre stati massimamente disponibili e collaborativi … non mi ha dato motivazioni precise circa questa sua chiusura;
ho provato a Per_1
chiedergli, in particolare se fosse accaduto qualcosa di particolare durante gli incontri;
mi ha solo detto che il padre è un po' troppo insistente, gli chiede sempre le stesse cose e continua ad attivare comportamenti che lui gli aveva già segnalato come poco graditi;
mi ha anche detto che non Per_1
vuole usufruire al momento di un supporto psicologico;
ho successivamente concordato con i genitori di continuare il percorso con loro, di supporto alla genitorialità; il padre allo stato ha accettato la posizione del figlio;
in questa ultima fase comunque il padre, come consigliato, ha posto in essere azioni volte a far comprendere al figlio che lui è una figura sempre presente, come brevi biglietti e dei regali, che risulta essere stato contento di aver ricevuto;
forzare l'organizzazione di Per_1
incontri protetti allo stato dal mio punto di vista potrebbe essere controproducente;
ritengo invece che al di là della volontà del minore un supporto per lo stesso in questa fase sia opportuno”.
L'ultima relazione acquisita è del 28.1.2025, da cui risulta che padre e figlio “non hanno più avuto modo di vedersi se non in occasioni sporadiche e per tempi brevissimi… E' stata rinnovata a Per_1
la disponibilità da parte del Servizio Consultoriale di attivare un percorso di supporto anche per lui, come da disposizione del T.O.; al suo rifiuto la scrivente ha proposto al minore l'opportunità di contattare il servizio qualora avesse avuto dei ripensamenti ma ad oggi non c''è stato riscontro in questo senso. I genitori hanno continuato con la scrivente gli incontri di supporto alla genitorialità, sia congiuntamente che singolarmente con il Sig. … Entrambi i genitori si dicono speranzosi Pt_2 sulla possibilità che possa darsi l'opportunità di rivedere le sue posizioni. In effetti, negli Per_1 ultimi giorni, sembra ci sia stata da parte del ragazzo una piccola apertura nei confronti del padre”.
Tale apertura è stata confermata dal convenuto nell'ultimo scritto depositato, ove si legge: “rileva questa difesa che ad oggi l'atteggiamento della madre è cooperativo e che in data 2 febbraio 2025 padre e figlio sono rimasti soli, in casa della mamma, per risolvere un problema inerente internet”.
nelle sue conclusioni non ha in effetti reiterato le originarie richieste di ammonimento della Pt_2
controparte.
Tutto ciò premesso, si osserva che non vi è questione tra le parti né sulla condivisione dell'affidamento, né sulla collocazione del minore presso la madre, né sulla necessità di proseguire l'attuale presa in carico del nucleo.
Il Tribunale può, pertanto, disporre nel senso indicato, in particolare affinchè i servizi sociali e consultoriali svolgano le solite attività.
Dovrà, dunque, proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità in essere, secondo i tempi e le modalità meglio viste, sempre nel tentativo di creare i presupposti per l'auspicata stabile ripresa delle frequentazioni padre-figlio.
Dovranno, altresì, essere monitorate le condizioni del minore, anche per valutare la possibilità di avviare un supporto psicologico in suo favore.
I servizi avranno cura di relazionare il giudice tutelare presso questo Tribunale semestralmente.
Allo stato, gli incontri tra l'odierno convenuto e sono da intendere rimessi alla volontà del Per_1
ragazzo.
Passando agli aspetti economici, il Collegio deve quantificare il contributo dovuto da per il Pt_2
mantenimento del figlio.
Con l'ordinanza presidenziale del 3.3.2023 detto contributo è stato aumentato in via provvisoria da
100,00 (somma concordata dalle parti all'epoca della separazione) a 300,00 euro al mese.
In atti sono le dichiarazioni fiscali depositate dalle parti negli ultimi anni, da cui risultano i seguenti redditi netti: per la ricorrente, che svolge attività autonoma di tipo artigianale (come calzolaia, in un negozio di proprietà), circa 9.600,00 euro nel 2021, 12.300,00 euro nel 2022 e 9.300,00 euro nel
2023; per il convenuto, sottoufficiale della Marina Militare, circa 29.00,00 euro nel 2021, 33.100,00 euro nel 2022 e 33.600,00 euro nel 2023.
Si rileva, poi, che entrambe le parti sono proprietarie degli immobili in cui vivono: dopo aver Pt_1 acquisito senza corrispettivo la quota del marito dell'ex casa coniugale, in attuazione degli accordi di separazione;
dopo aver contratto apposito mutuo. Pt_2
Il convenuto ha quindi dedotto di essere onerato mensilmente dei costi di tale mutuo, oltre che di quelli relativi a un ulteriore finanziamento, contratto per esigenze non specificate. Tanto accertato, ai presenti fini vanno anche considerate l'età del minore, ormai quindicenne e l'ormai prolungata assenza di frequentazioni dello stesso con il padre;
continuando, dunque, a essere unicamente la madre a farsi carico della gestione quotidiana del figlio, mantenendolo in via diretta.
Alla luce di tali elementi, si ritiene di determinare, con effetto dal provvedimento odierno, in 350,00 euro al mese la misura del contributo in oggetto;
potendosi confermare per il pregresso i provvedimenti provvisori già assunti nel corso del giudizio.
Le spese straordinarie continueranno a essere ripartite al 50% tra i genitori.
Quanto, infine, alle ulteriori domande anche da ultimo reiterate dal convenuto - aventi ad oggetto, la prima il versamento di 2.000,00 euro da parte e la chiusura del conto cointestato, la seconda, Pt_1
la restituzione di 9.500,00 euro, pari al 50% di quanto versato ad estinzione del mutuo già gravante sull'ex casa coniugale - esse, in quanto domande non direttamente connesse alla materia del contendere (divorzio), devono essere dichiarate, inammissibili, in accoglimento di quanto tempestivamente eccepito dalla ricorrente sul punto;
non potendo coesistere la trattazione cumulata delle cause sottoposte a riti diversi (l'art. 40 c.p.c. stabilendo la possibilità del cumulo nello stesso processo di domande connesse soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione, in particolare ex artt. 31, 32, 34, 35 e 36, nella specie assenti;
cfr., ex multis, Cass. n.
11828/2009).
Ne consegue anche l'irrilevanza della documentazione allegata dalla difesa di con l'istanza Pt_2
di rimessione in termini depositata in data 4.2.2025.
Le spese di lite vanno compensate, in considerazione della natura della lite e dell'attività svolta nell'interesse del figlio minore delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, dato atto della sentenza parziale n. 393/2023 che ha già dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra le parti, così provvede: dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio con collocazione e Per_1
residenza presso la madre;
conferma la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali del Comune di Vezzano Ligure, nel necessario coordinamento con il Consultorio territorialmente competente, per lo svolgimento delle attività specificate in parte motiva;
dispone che le visite del padre con il figlio siano rimesse alla volontà di quest'ultimo; dispone che i Servizi Sociali relazionino ogni sei mesi il Giudice tutelare presso questo Tribunale;
invita le parti a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio;
pone a carico di , con effetto dall'odierna sentenza, un contributo a titolo di mantenimento del Pt_2
figlio, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, di 350,00 euro, con adeguamento annuale automatico secondo gli indici ISTAT;
dispone che ciascun genitore contribuisca in pari misura al pagamento delle spese straordinarie da effettuare nell'interesse della minore, secondo quanto specificato nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli approvate dal Tribunale della Spezia e dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia in data 13.12.18; dichiara inammissibili le domande del convenuto aventi ad oggetto il pagamento di 2.000,00 euro, la chiusura del conto cointestato e la restituzione di 9.500,00 euro.
Manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti, ai servizi sociali del Comune di Vezzano Ligure
e al Consultorio territorialmente competente.
Manda, altresì, la Cancelleria per la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per l'apertura della vigilanza.
Così deciso alla Spezia in data 22.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani