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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 3644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3644 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. TO SC TI Presidente dott. NR RI DE Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 5 novembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2229/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro vertente
TRA
con l'avv. Maria Carla Attanasio Pt_1
APPELLANTE
E in proprio e quale legale rappresentante di Controparte_1 [...]
con l'avv. Carlo Fede CP_2 CP_3
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2901/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 29 novembre 2021 in proprio e quale Controparte_1 legale rappresentante di nonché adivano il Controparte_2 CP_3
Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo che la società citata aveva ricevuto in data 17 settembre 2020 la notifica del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020005128/DDL, redatto l'11 settembre 2020, con il quale l' Pt_1 aveva disconosciuto la natura subordinata del rapporto intercorrente con CP_3
e l'aveva iscritta presso la gestione commercianti in qualità di coadiutore familiare;
Pag. 1 di 5 deducevano che l'unica motivazione addotta dall'istituto era costituita dalla circostanza che la citata fosse figlia del socio e amministratore unico CP_3 CP_1
e che la sede di lavoro indicata coincidesse con l'abitazione del padre;
[...] evidenziavano che aveva rassegnato le sue dimissioni irrevocabili CP_3 dall'impiego nella data del 24 settembre 2020 a causa del suo stato di gravidanza e che il ricorso amministrativo proposto non aveva sortito esito favorevole.
Previo richiamo della figura dei coadiutori familiari, disciplinata dalla legge n. 613/1966, contestavano dunque la fondatezza delle conclusioni cui erano pervenuti gli ispettori evidenziando che detta figura costituiva un'ipotesi residuale rispetto alla configurabilità di un rapporto di subordinazione;
deducevano che l' pur essendone onerato, non Pt_1 aveva fornito alcun elemento di rilievo tale da giustificare il disconoscimento del rapporto in esame;
ricordavano la portata probatoria dei verbali di accertamento, che non vincolavano il giudice nella valutazione dei fatti ivi riportati;
sottolineavano l'inconsistenza delle affermazioni contenute nel verbale adducendo che CP_3 lungi dal coabitare con il padre, risiedeva in Montopoli in Sabina (RI), di guisa che non poteva configurarsi alcuna presunzione di gratuità della prestazione lavorativa;
ponevano in risalto che il rapporto in questione non era stato stipulato con il padre, ma con la società, di cui era mero socio di minoranza, non essendo dunque libero di Controparte_1 gestire autonomamente gli affari sociali;
affermavano che al contrario sussistevano tutti gli elementi per l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, come dimostrato dal contratto stipulato, dalla soggezione al potere organizzativo e disciplinare della società, dall'erogazione di una retribuzione predeterminata.
Sulla base di tanto concludevano richiedendo “- in via principale, accertare e dichiarare non dovuta l'iscrizione della sig.ra alla Gestione commercianti CP_3 Pt_1 con contestuale cancellazione di ogni eventuale credito contributivo dell a tale Pt_1 titolo, nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo, anche di data e estremi sconosciuti ai ricorrenti;
- in via meramente subordinata, preso atto delle dimissioni avanzate dalla sig.ra CP_3 in data 24/09/2021 [recte, 2020] e dalla cessazione di qualsivoglia prestazione lavorativa in favore di nella non temuta ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale adito Controparte_2 volesse disattendere quanto sopra richiesto, dichiarare dovuta la contribuzione alla gestione commercianti per il solo periodo che intercorre tra la data di assunzione Pt_1
Pag. 2 di 5 ed il 24/09/2021 [recte, 2020], con esclusione di ogni periodo successivo”; vinte le spese, con loro distrazione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' in proprio e Pt_1 quale mandatario di concludendo per il rigetto del ricorso. Controparte_4
Istruita anche a mezzo dell'esame di alcuni testimoni, la causa era decisa con la sentenza n. 2901/2024, depositata il 18 luglio 2024, che accoglieva il ricorso ritenendo che l'istruttoria svolta avesse dimostrato la reale esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti, anche condannando l'istituto al pagamento delle spese processuali.
Con atto depositato il 31 luglio 2024 l' impugnava tempestivamente la sentenza Pt_1 citata.
A sostegno, con il primo motivo si doleva dell'erroneità della distribuzione dell'onere della prova, richiamando corposa giurisprudenza in materia di disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura e affermando che incombeva sul lavoratore l'onere di provare gli elementi costituivi del rapporto di subordinazione, ciò che nel caso di specie era mancato, con la conseguenza che era “valido il disconoscimento del rapporto tra la
e la società , anche alla luce delle deposizioni degli CP_3 Controparte_2 ispettori, non adeguatamente valutate dal primo giudice, con particolare riferimento alla coincidenza del luogo di lavoro con l'abitazione del padre e con l'indirizzo della figlia lavoratrice.
Con il secondo motivo deduceva “mancato esame delle prove nonché omessa pronunzia sull'applicazione della normativa in materia”, nuovamente lamentando l'omesso esame della documentazione prodotta agli atti, richiamando il contenuto della memoria di primo grado e richiedendo, invero in maniera incongrua, “l'audizione in qualità di teste degli
Ispettori verbalizzanti e ”, già esaminati dal Testimone_1 Testimone_2
Tribunale, così concludendo per la riforma della sentenza gravata e per il rigetto delle domande proposte in primo grado dai ricorrenti.
Nuovamente integrato il contraddittorio, si costituivano le parti appellate concludendo per la conferma della sentenza gravata.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
Pag. 3 di 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le seguenti ragioni.
Le doglianze proposte dall'istituto non sono infatti idonee a capovolgere quanto affermato nella sentenza impugnata.
Infatti, risultano assorbenti i rilievi secondo i quali il primo giudice ha ritenuto dimostrata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato oggetto del giudizio (e non già indimostrati da parte dell' i presupposti per il suo disconoscimento, come Pt_1 erroneamente reputato dall'istituto) in base agli elementi probatori raccolti.
In particolare, atteso che gli ispettori avevano fondato il disconoscimento del rapporto in esame principalmente sulla circostanza che risiedesse presso il padre CP_3
, e quindi presso la stessa sede della società datrice di lavoro, ciò che avrebbe CP_1 dimostrato l'insussistenza della subordinazione, il Tribunale ha invece valorizzato non solo la certificazione anagrafica in atti, dalla quale emerge che la risiedeva in CP_3
Montopoli di Sabina dal 10 marzo 2014, ma anche le dichiarazioni del teste e socio di che ha riferito della stipulazione di un genuino Controparte_2 Testimone_3 rapporto di dipendenza tra le parti.
Dunque, atteso che è stato acquisito un elemento di prova atto a dimostrare di per sé la reale esistenza del rapporto di subordinazione – vale a dire la testimonianza dell' – e tale elemento non è stato in alcun modo censurato dall'istituto Tes_3 appellante, l'inconsistenza dell'elemento principale addotto dagli ispettori – vale a dire la circostanza, oltretutto smentita documentalmente, che risiedesse presso la CP_3 sede sociale e quindi presso il padre – costituisce solo una conferma del corredo probatorio, nel senso della sussistenza del rapporto di dipendenza.
Se si considera che il verbale di accertamento non possiede fede privilegiata in ordine alle valutazioni che gli ispettori facciano della documentazione e dei fatti accertati, emergono non soltanto la plausibilità della riconduzione ai tratti della subordinazione del rapporto intercorso – oltretutto per un breve periodo – tra e CP_3 CP_2 CP_2 ma anche la carente dimostrazione della sussistenza degli estremi per il suo disconoscimento da parte dell' Tali elementi non sono stati dunque Pt_1 adeguatamente censurati dall'istituto, non vertendo essi sulla lamentata erroneità della distribuzione dell'onere della prova;
né le doglianze risultano idonee a sovvertire tale
Pag. 4 di 5 ricostruzione in quanto, sotto un primo profilo, la documentazione indicata non è sufficiente a tale scopo, anzi fornisce indicazioni in senso contrario, sotto un altro profilo l'escussione degli ispettori si presenta irrilevante, siccome già esaminati in primo grado.
Sulla scorta di quanto fino a questo punto esposto, l'appello va in conclusione respinto.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si deve, infine, dare atto che per le parti appellanti sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso depositato Pt_1 il 31 luglio 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 2901/2024, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione;
- dà atto che per la parte appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 5 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NR RI DE TO SC TI
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. TO SC TI Presidente dott. NR RI DE Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 5 novembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2229/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro vertente
TRA
con l'avv. Maria Carla Attanasio Pt_1
APPELLANTE
E in proprio e quale legale rappresentante di Controparte_1 [...]
con l'avv. Carlo Fede CP_2 CP_3
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2901/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 29 novembre 2021 in proprio e quale Controparte_1 legale rappresentante di nonché adivano il Controparte_2 CP_3
Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo che la società citata aveva ricevuto in data 17 settembre 2020 la notifica del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020005128/DDL, redatto l'11 settembre 2020, con il quale l' Pt_1 aveva disconosciuto la natura subordinata del rapporto intercorrente con CP_3
e l'aveva iscritta presso la gestione commercianti in qualità di coadiutore familiare;
Pag. 1 di 5 deducevano che l'unica motivazione addotta dall'istituto era costituita dalla circostanza che la citata fosse figlia del socio e amministratore unico CP_3 CP_1
e che la sede di lavoro indicata coincidesse con l'abitazione del padre;
[...] evidenziavano che aveva rassegnato le sue dimissioni irrevocabili CP_3 dall'impiego nella data del 24 settembre 2020 a causa del suo stato di gravidanza e che il ricorso amministrativo proposto non aveva sortito esito favorevole.
Previo richiamo della figura dei coadiutori familiari, disciplinata dalla legge n. 613/1966, contestavano dunque la fondatezza delle conclusioni cui erano pervenuti gli ispettori evidenziando che detta figura costituiva un'ipotesi residuale rispetto alla configurabilità di un rapporto di subordinazione;
deducevano che l' pur essendone onerato, non Pt_1 aveva fornito alcun elemento di rilievo tale da giustificare il disconoscimento del rapporto in esame;
ricordavano la portata probatoria dei verbali di accertamento, che non vincolavano il giudice nella valutazione dei fatti ivi riportati;
sottolineavano l'inconsistenza delle affermazioni contenute nel verbale adducendo che CP_3 lungi dal coabitare con il padre, risiedeva in Montopoli in Sabina (RI), di guisa che non poteva configurarsi alcuna presunzione di gratuità della prestazione lavorativa;
ponevano in risalto che il rapporto in questione non era stato stipulato con il padre, ma con la società, di cui era mero socio di minoranza, non essendo dunque libero di Controparte_1 gestire autonomamente gli affari sociali;
affermavano che al contrario sussistevano tutti gli elementi per l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, come dimostrato dal contratto stipulato, dalla soggezione al potere organizzativo e disciplinare della società, dall'erogazione di una retribuzione predeterminata.
Sulla base di tanto concludevano richiedendo “- in via principale, accertare e dichiarare non dovuta l'iscrizione della sig.ra alla Gestione commercianti CP_3 Pt_1 con contestuale cancellazione di ogni eventuale credito contributivo dell a tale Pt_1 titolo, nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo, anche di data e estremi sconosciuti ai ricorrenti;
- in via meramente subordinata, preso atto delle dimissioni avanzate dalla sig.ra CP_3 in data 24/09/2021 [recte, 2020] e dalla cessazione di qualsivoglia prestazione lavorativa in favore di nella non temuta ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale adito Controparte_2 volesse disattendere quanto sopra richiesto, dichiarare dovuta la contribuzione alla gestione commercianti per il solo periodo che intercorre tra la data di assunzione Pt_1
Pag. 2 di 5 ed il 24/09/2021 [recte, 2020], con esclusione di ogni periodo successivo”; vinte le spese, con loro distrazione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' in proprio e Pt_1 quale mandatario di concludendo per il rigetto del ricorso. Controparte_4
Istruita anche a mezzo dell'esame di alcuni testimoni, la causa era decisa con la sentenza n. 2901/2024, depositata il 18 luglio 2024, che accoglieva il ricorso ritenendo che l'istruttoria svolta avesse dimostrato la reale esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti, anche condannando l'istituto al pagamento delle spese processuali.
Con atto depositato il 31 luglio 2024 l' impugnava tempestivamente la sentenza Pt_1 citata.
A sostegno, con il primo motivo si doleva dell'erroneità della distribuzione dell'onere della prova, richiamando corposa giurisprudenza in materia di disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura e affermando che incombeva sul lavoratore l'onere di provare gli elementi costituivi del rapporto di subordinazione, ciò che nel caso di specie era mancato, con la conseguenza che era “valido il disconoscimento del rapporto tra la
e la società , anche alla luce delle deposizioni degli CP_3 Controparte_2 ispettori, non adeguatamente valutate dal primo giudice, con particolare riferimento alla coincidenza del luogo di lavoro con l'abitazione del padre e con l'indirizzo della figlia lavoratrice.
Con il secondo motivo deduceva “mancato esame delle prove nonché omessa pronunzia sull'applicazione della normativa in materia”, nuovamente lamentando l'omesso esame della documentazione prodotta agli atti, richiamando il contenuto della memoria di primo grado e richiedendo, invero in maniera incongrua, “l'audizione in qualità di teste degli
Ispettori verbalizzanti e ”, già esaminati dal Testimone_1 Testimone_2
Tribunale, così concludendo per la riforma della sentenza gravata e per il rigetto delle domande proposte in primo grado dai ricorrenti.
Nuovamente integrato il contraddittorio, si costituivano le parti appellate concludendo per la conferma della sentenza gravata.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
Pag. 3 di 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le seguenti ragioni.
Le doglianze proposte dall'istituto non sono infatti idonee a capovolgere quanto affermato nella sentenza impugnata.
Infatti, risultano assorbenti i rilievi secondo i quali il primo giudice ha ritenuto dimostrata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato oggetto del giudizio (e non già indimostrati da parte dell' i presupposti per il suo disconoscimento, come Pt_1 erroneamente reputato dall'istituto) in base agli elementi probatori raccolti.
In particolare, atteso che gli ispettori avevano fondato il disconoscimento del rapporto in esame principalmente sulla circostanza che risiedesse presso il padre CP_3
, e quindi presso la stessa sede della società datrice di lavoro, ciò che avrebbe CP_1 dimostrato l'insussistenza della subordinazione, il Tribunale ha invece valorizzato non solo la certificazione anagrafica in atti, dalla quale emerge che la risiedeva in CP_3
Montopoli di Sabina dal 10 marzo 2014, ma anche le dichiarazioni del teste e socio di che ha riferito della stipulazione di un genuino Controparte_2 Testimone_3 rapporto di dipendenza tra le parti.
Dunque, atteso che è stato acquisito un elemento di prova atto a dimostrare di per sé la reale esistenza del rapporto di subordinazione – vale a dire la testimonianza dell' – e tale elemento non è stato in alcun modo censurato dall'istituto Tes_3 appellante, l'inconsistenza dell'elemento principale addotto dagli ispettori – vale a dire la circostanza, oltretutto smentita documentalmente, che risiedesse presso la CP_3 sede sociale e quindi presso il padre – costituisce solo una conferma del corredo probatorio, nel senso della sussistenza del rapporto di dipendenza.
Se si considera che il verbale di accertamento non possiede fede privilegiata in ordine alle valutazioni che gli ispettori facciano della documentazione e dei fatti accertati, emergono non soltanto la plausibilità della riconduzione ai tratti della subordinazione del rapporto intercorso – oltretutto per un breve periodo – tra e CP_3 CP_2 CP_2 ma anche la carente dimostrazione della sussistenza degli estremi per il suo disconoscimento da parte dell' Tali elementi non sono stati dunque Pt_1 adeguatamente censurati dall'istituto, non vertendo essi sulla lamentata erroneità della distribuzione dell'onere della prova;
né le doglianze risultano idonee a sovvertire tale
Pag. 4 di 5 ricostruzione in quanto, sotto un primo profilo, la documentazione indicata non è sufficiente a tale scopo, anzi fornisce indicazioni in senso contrario, sotto un altro profilo l'escussione degli ispettori si presenta irrilevante, siccome già esaminati in primo grado.
Sulla scorta di quanto fino a questo punto esposto, l'appello va in conclusione respinto.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si deve, infine, dare atto che per le parti appellanti sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso depositato Pt_1 il 31 luglio 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 2901/2024, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione;
- dà atto che per la parte appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 5 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NR RI DE TO SC TI
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