Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/04/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4949 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. RUMBOLO LETIZIA c/o il cui studio in VIA FOSSO, 2, SANT'AGATA DI ESARO, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. CARNOVALE MARCELLO con P.IVA_1 domicilio eletto in Castrovillari, al Corso Calabria presso la Sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da discussione orale delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche TP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni l'istante ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU (che non ha accertato in capo allo stesso il presupposto di natura sanitaria concernente l'assegno ex L. 222/84) rilevando come fosse da considerare quale soggetto alla quale andava riconosciuta tale provvidenza;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di altro Consulente allo scopo di accertare la sussistenza del detto requisito sanitario con decorrenza dalla data della domanda o da altra data.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti alla odierna udienza le Parti, come da verbale, dopo discussione, concludevano riportandosi ai rispettivi atti.
La causa veniva trattenuta in decisione.
1. Va previamente rilevato come risultino osservati i diversi termini posti a carico del ricorrente con la CP_ conseguenza che ogni lagnanza dell' al riguardo risulta destituita di fondamento.
Emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore di parte ricorrente in data 09.09.2024 laddove l'atto di dissenso risulta essere stato depositato in Cancelleria il 09.10.2024 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC.
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 08.11.2024.
Risulta, ancor prima proposto, in termini, ricorso in via amministrativa avverso la decisione di rigetto della domanda.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata.
Parte ricorrente, opponendosi alle risultanze della procedura di TP avente il numero 4383/23 RG, chiedeva riconoscersi il beneficio dell'assegno ex L. 222/84 in suo favore.
Le contestazioni della parte non consentono di disattendere le valutazioni espresse dal c.t.u. della pregressa fase processuale dott. e sono tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore Persona_1 valutazione medico legale, non avendo, peraltro, parte ricorrente rappresentato e documentato un peggioramento delle sue condizioni di salute essendosi limitata a rilevare come l'elaborato peritale fosse carente, incompleto ciò a cagione di una non corretta valutazione del complessivo stato di salute del periziando.
Invero, le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esseinfatti si presentano complete precise e persuasive.
In questa sede i motivi di opposizione si risolvono nella pedissequa riproposizione delle osservazioni già svolte ai sensi dell'art. 195 c.p.c. debitamente superate dal CTU nominato nel procedimento per TP (qui da intendersi integralmente trascritte); rispetto alla valutazione che il ctu ha espresso in relazione alle osservazioni critiche della parte ricorrente, quest'ultima non svolge alcun argomento atto a contrastare efficacemente e con rigore scientifico le conclusioni dell'elaborato peritale sotto un profilo medico legale, riproponendo le medesime doglianze, già confutate dal ctu.
La domanda deve quindi respingersi.
3. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari uditi i procuratori delle parti costituite presenti come da verbale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da e sulla domanda da questo proposta nei Parte_1
CP_ confronti dell' , in p.l.r.p.t., così provvede:
- Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza in capo al sig. del Parte_1
presupposto di natura sanitaria afferente all'assegno ex L. 222/84;
- Nulla sulle spese di lite.
Castrovillari, 7 Aprile 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo