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Decreto 10 aprile 2025
Decreto 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, decreto 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del Presidente designato, Dott.ssa Antonella Eugenia
Rizzo ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n. 352/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: equa riparazione ex Legge n. 89/2001 e succ. mod., ad istanza di:
rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Tolomeo, Parte_1
ricorrente
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
- visto il ricorso con il quale ha chiesto l'indennizzo Parte_1
dei danni non patrimoniali conseguenti alla irragionevole durata del giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, con atto di citazione del 7.10.2016, definito con sentenza n. 70/2025 del 31.1.2025;
-rilevato: a) che, ai sensi dell'art. 2 comma 1, della legge n. 89/2001, è inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all'art. 1 ter”; b) che, ai sensi dell'art. 6 della legge n.
89/2001, solamente “nei processi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli di cui all'art. 2, comma 2 bis, e in quelli assunti in decisione alla stessa data, non si applica il comma 1 dell'art. 2”; d) che, nella concreta fattispecie, non risultano esperiti i rimedi preventivi di cui alla richiamata norma, tale non essendo l'istanza di anticipazione udienza cui la parte ha fatto riferimento nel ricorso “IN DATA 22 APRILE 2021 IL SOTTSOCRITTO AVVOCATO
PRESENTAVA ISTANZA DI ANTICIPAZIONE DELL'UDIENZA CHE
PERO' VENIVA RIGETTATA DAL GIUDICE” (cfr. ricorso , pag. 2); considerato che, a fronte del riscontro del mancato esperimento dei rimedi preventivi, la scelta legislativa è quella di sanzionare la domanda di equa riparazione con l'inammissibilità, senza che residuino margini di valutazione in capo al giudice circa le ragioni, soggettive o oggettive, per le quali detti rimedi non siano stati esperiti;
ritenuto, pertanto, che la domanda è inammissibile e tale va dichiarata;
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità del ricorso;
spese irripetibili.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito
Da remoto il 9.4.2025
Il Presidente designato
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo