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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/12/2025, n. 5583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5583 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2025/11838
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 11838/2025 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 patrocinio dell'avv. GIANNI CONTI, elettivamente domiciliata in Via Luigi Canina n. 05, 15033
CA RR (AL) presso il difensore
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
contro
e Controparte_1 CP_2
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Nel merito: respingersi tutte le (eventuali) domande avversarie circa il merito della pretesa creditoria della
e, per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare i sigg.ri , Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...], C.F. , nella sua veste di titolare C.F._1 dello Studio Tecnico , corrente in CA RR (AL) Via Giuseppe Controparte_3
GA n. 45 (debitore principale) e , nato a [...] il CP_2
25/07/1965, C.F. (fideiussore), entrambi residenti in [...]C.F._2 (AL) Strada Oliva n. 21, a pagare in solido alla , corrente in Torino, la Parte_1 somma di € 12.443,95, ovvero la diversa – maggiore o minore – somma che risultasse dovuta all'esito del giudizio, oltre agli interessi di mora al tasso debitore come da contratti intercorsi tra le Parti a decorrere dal 15/05/2024 e sino al saldo effettivo.
Con le spese ed i compensi professionali.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con comparsa in riassunzione ritualmente notificata, la ha citato dinnanzi a Parte_1 questo Tribunale e asserendo: che su ricorso della stessa Controparte_1 CP_2 Parte_1
il Tribunale di Vercelli ha ingiunto mediante decreto monitorio n. 229/2024 (RG n.
[...]
680/2024) alle attuali parti convenute il pagamento di € 12.443,95 oltre interessi;
che, con atto di citazione del 12.07.2024, gli ingiunti hanno formulato opposizione al decreto ingiuntivo eccependo esclusivamente l'incompetenza del Tribunale di Vercelli, adito in sede monitoria, in favore di quella del Tribunale di Torino e la nullità del decreto per improcedibilità dell'azione per violazione dell'art. 5 bis comma 1 D.lgs. 28/2010; che, con comparsa dell'11.11.2024, l'Istituto di Credito si è costituito nel giudizio;
che, con sentenza n. 1031/2025 del 14.03.2025, il Tribunale di Vercelli ha accolto l'eccezione di incompetenza sollevata dagli ingiunti, procedendo alla revoca del decreto opposto e assegnando alle parti il termine di tre mesi, decorrenti dalla comunicazione della citata sentenza, per la riassunzione della causa dinnanzi a questo Tribunale.
La parte attrice in riassunzione ha agito al fine di ottenere la condanna delle controparti al pagamento, in solido tra loro, di € 12.443,95 oltre interessi di mora al tasso debitore maturati e maturandi dal
15.05.2024 sino all'effettivo saldo, in forza dell'esposizione debitoria derivante dai contratti di conto corrente n. 40/82289/8, di affidamento /anticipo in conto corrente del 26.04.2017 e di fideiussione del 20.04.2017.
Accertata la regolarità della notifica della citazione perfezionatasi in data 03.06.2025, con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 22.09.2025 è stata dichiarata la contumacia di Controparte_4
[...]
In via preliminare, si deve rilevare che “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta” (SS.UU. n. 19596/2020). Pertanto, considerato che la causa ha ad oggetto contratti bancari, l'onere di attivare la procedura obbligatoria di mediazione ai sensi dell'art. 5 bis comma 1 D.lgs. n. 28/2010 dinnanzi al Tribunale di Vercelli gravava in capo alla parte attrice che ha agito in sede monitoria.
Tuttavia, lo stesso onere è stato compiutamente assolto nell'odierna sede ai sensi dell'art. 5 comma 1
D.lgs. 28/2010, rilevati l'esperimento della procedura obbligatoria di mediazione ad opera della
(doc. 16) e il deposito del verbale negativo di mediazione prodotto dalla stessa Parte_1
(doc. 18).
Procedendo alla trattazione nel merito, occorre precisare che nei confronti delle parti convenute non risulta invocabile la disciplina consumeristica, atteso che le stesse parti dinnanzi al Tribunale di
Vercelli hanno eccepito l'incompetenza territoriale del medesimo foro in favore di quello di Torino, individuato quale foro esclusivamente competente nei contratti sopra menzionati, in deroga a quanto previsto dall'art. 33 comma 2 lett. u) D.lgs. n. 206/2005. Difatti, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, i hanno sostenuto che “Parte ricorrente avrebbe pertanto dovuto adire CP_1 il foro di Torino. Tanto più che nel proprio ricorso sostiene che il sig. non possa CP_2 essere considerato Consumatore, in forza dei legami famigliari e professionali con il debitore,
[...]
; fattispecie che ove esistente avrebbe consentito di adire il foro di residenza o Controparte_5 domicilio del debitore” (doc. 12).
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha dato prova della fonte negoziale del proprio credito azionato in giudizio (cfr. docc. 1, 2 e 8) e ha allegato l'inadempimento delle controparti, anche tramite la produzione delle lettere di risoluzione dei rapporti contrattuali e della costituzione in mora delle parti convenute (docc. 9 e 10).
Deve essere, comunque, rilevato che nel presente giudizio sono stati depositati gli estratti conto relativi al contratto di conto corrente n. 40/82289/8 documentanti per il periodo compreso tra
30.06.2014 e il 31.03.2024 avendo così la banca assolto al proprio onere probatorio.
Si rileva, in merito, che le parti convenute dichiarate contumaci già in sede di opposizione a decreto ingiuntivo instaurata dinnanzi al Tribunale di Vercelli non hanno sollevato alcuna contestazione sull'
“an” e sul “quantum” della somma pretesa dalla AN (cfr. doc. 12).
Pertanto, anche in ordine al tradizionale riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità contrattuale (cfr. SS.UU. n. 13533/2001), si deve concludere che il credito azionato da parte attrice deve essere sostanzialmente riconosciuto.
Per tali motivi, e devono essere condannati al pagamento in favore Controparte_1 CP_2 di parte attrice di € 12.443,95 oltre interessi di mora al tasso debitore convenzionale maturati e maturandi dal 15.05.2024 (in quanto gli interessi moratori maturati dalla scadenza delle obbligazioni sino al 14.05.2024 risultano essere già stati compresi nella somma azionata in giudizio, come dettagliato dall'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, prodotto sub doc. 6) sino all'effettivo saldo.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
condanna e in solido tra loro, al pagamento di € 12.443,95 in favore Controparte_1 CP_2 di oltre interessi di mora al tasso debitore convenzionale maturati e Parte_1 maturandi dal 15.05.2024 sino al saldo effettivo;
condanna e in solido tra loro, a rimborsare a Controparte_1 CP_2 Parte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 3.387,00 (di cui € 919,00 per fase studio, € 777,00 per fase
[...] introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria, € 851,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 24.12.2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 11838/2025 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 patrocinio dell'avv. GIANNI CONTI, elettivamente domiciliata in Via Luigi Canina n. 05, 15033
CA RR (AL) presso il difensore
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
contro
e Controparte_1 CP_2
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Nel merito: respingersi tutte le (eventuali) domande avversarie circa il merito della pretesa creditoria della
e, per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare i sigg.ri , Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...], C.F. , nella sua veste di titolare C.F._1 dello Studio Tecnico , corrente in CA RR (AL) Via Giuseppe Controparte_3
GA n. 45 (debitore principale) e , nato a [...] il CP_2
25/07/1965, C.F. (fideiussore), entrambi residenti in [...]C.F._2 (AL) Strada Oliva n. 21, a pagare in solido alla , corrente in Torino, la Parte_1 somma di € 12.443,95, ovvero la diversa – maggiore o minore – somma che risultasse dovuta all'esito del giudizio, oltre agli interessi di mora al tasso debitore come da contratti intercorsi tra le Parti a decorrere dal 15/05/2024 e sino al saldo effettivo.
Con le spese ed i compensi professionali.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con comparsa in riassunzione ritualmente notificata, la ha citato dinnanzi a Parte_1 questo Tribunale e asserendo: che su ricorso della stessa Controparte_1 CP_2 Parte_1
il Tribunale di Vercelli ha ingiunto mediante decreto monitorio n. 229/2024 (RG n.
[...]
680/2024) alle attuali parti convenute il pagamento di € 12.443,95 oltre interessi;
che, con atto di citazione del 12.07.2024, gli ingiunti hanno formulato opposizione al decreto ingiuntivo eccependo esclusivamente l'incompetenza del Tribunale di Vercelli, adito in sede monitoria, in favore di quella del Tribunale di Torino e la nullità del decreto per improcedibilità dell'azione per violazione dell'art. 5 bis comma 1 D.lgs. 28/2010; che, con comparsa dell'11.11.2024, l'Istituto di Credito si è costituito nel giudizio;
che, con sentenza n. 1031/2025 del 14.03.2025, il Tribunale di Vercelli ha accolto l'eccezione di incompetenza sollevata dagli ingiunti, procedendo alla revoca del decreto opposto e assegnando alle parti il termine di tre mesi, decorrenti dalla comunicazione della citata sentenza, per la riassunzione della causa dinnanzi a questo Tribunale.
La parte attrice in riassunzione ha agito al fine di ottenere la condanna delle controparti al pagamento, in solido tra loro, di € 12.443,95 oltre interessi di mora al tasso debitore maturati e maturandi dal
15.05.2024 sino all'effettivo saldo, in forza dell'esposizione debitoria derivante dai contratti di conto corrente n. 40/82289/8, di affidamento /anticipo in conto corrente del 26.04.2017 e di fideiussione del 20.04.2017.
Accertata la regolarità della notifica della citazione perfezionatasi in data 03.06.2025, con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 22.09.2025 è stata dichiarata la contumacia di Controparte_4
[...]
In via preliminare, si deve rilevare che “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta” (SS.UU. n. 19596/2020). Pertanto, considerato che la causa ha ad oggetto contratti bancari, l'onere di attivare la procedura obbligatoria di mediazione ai sensi dell'art. 5 bis comma 1 D.lgs. n. 28/2010 dinnanzi al Tribunale di Vercelli gravava in capo alla parte attrice che ha agito in sede monitoria.
Tuttavia, lo stesso onere è stato compiutamente assolto nell'odierna sede ai sensi dell'art. 5 comma 1
D.lgs. 28/2010, rilevati l'esperimento della procedura obbligatoria di mediazione ad opera della
(doc. 16) e il deposito del verbale negativo di mediazione prodotto dalla stessa Parte_1
(doc. 18).
Procedendo alla trattazione nel merito, occorre precisare che nei confronti delle parti convenute non risulta invocabile la disciplina consumeristica, atteso che le stesse parti dinnanzi al Tribunale di
Vercelli hanno eccepito l'incompetenza territoriale del medesimo foro in favore di quello di Torino, individuato quale foro esclusivamente competente nei contratti sopra menzionati, in deroga a quanto previsto dall'art. 33 comma 2 lett. u) D.lgs. n. 206/2005. Difatti, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, i hanno sostenuto che “Parte ricorrente avrebbe pertanto dovuto adire CP_1 il foro di Torino. Tanto più che nel proprio ricorso sostiene che il sig. non possa CP_2 essere considerato Consumatore, in forza dei legami famigliari e professionali con il debitore,
[...]
; fattispecie che ove esistente avrebbe consentito di adire il foro di residenza o Controparte_5 domicilio del debitore” (doc. 12).
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha dato prova della fonte negoziale del proprio credito azionato in giudizio (cfr. docc. 1, 2 e 8) e ha allegato l'inadempimento delle controparti, anche tramite la produzione delle lettere di risoluzione dei rapporti contrattuali e della costituzione in mora delle parti convenute (docc. 9 e 10).
Deve essere, comunque, rilevato che nel presente giudizio sono stati depositati gli estratti conto relativi al contratto di conto corrente n. 40/82289/8 documentanti per il periodo compreso tra
30.06.2014 e il 31.03.2024 avendo così la banca assolto al proprio onere probatorio.
Si rileva, in merito, che le parti convenute dichiarate contumaci già in sede di opposizione a decreto ingiuntivo instaurata dinnanzi al Tribunale di Vercelli non hanno sollevato alcuna contestazione sull'
“an” e sul “quantum” della somma pretesa dalla AN (cfr. doc. 12).
Pertanto, anche in ordine al tradizionale riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità contrattuale (cfr. SS.UU. n. 13533/2001), si deve concludere che il credito azionato da parte attrice deve essere sostanzialmente riconosciuto.
Per tali motivi, e devono essere condannati al pagamento in favore Controparte_1 CP_2 di parte attrice di € 12.443,95 oltre interessi di mora al tasso debitore convenzionale maturati e maturandi dal 15.05.2024 (in quanto gli interessi moratori maturati dalla scadenza delle obbligazioni sino al 14.05.2024 risultano essere già stati compresi nella somma azionata in giudizio, come dettagliato dall'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, prodotto sub doc. 6) sino all'effettivo saldo.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
condanna e in solido tra loro, al pagamento di € 12.443,95 in favore Controparte_1 CP_2 di oltre interessi di mora al tasso debitore convenzionale maturati e Parte_1 maturandi dal 15.05.2024 sino al saldo effettivo;
condanna e in solido tra loro, a rimborsare a Controparte_1 CP_2 Parte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 3.387,00 (di cui € 919,00 per fase studio, € 777,00 per fase
[...] introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria, € 851,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 24.12.2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna