CA
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/06/2025, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3428/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Anna Mantovani Consigliera dott.ssa Cristina Giannelli Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3428/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marco BIANCHI Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marco MONTE P_ C.F._2
POSTE (C.F. e P. IVA , con il patrocinio dell'avv. Michele ROMA CP_2 P.IVA_1
APPELLATI
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1321/2024, pubblicata in data 7 novembre 2024; materia: risarcimento danni da lesione personale.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita così provvedere: NEL MERITO
pagina 1 di 17 Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita - previe le opportune declaratorie in fatto ed in diritto, disattesa ogni avversa eccezione e ragione - riformare integralmente la Sentenza n. 1321/2024 emessa nell'ambito della procedura R.G.N. 671/2023 dal TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO il 07/11/2024, pubblicata in pari data e notificata il 08/11/2024 riconoscendo l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro per cui è causa e condannando lo stesso al P_ risarcimento dei danni subiti dalla IG come verranno quantificati dalla Parte_1 rinnovanda CTU ovvero secondo la quantificazione già operata in sede di ATP adeguata in ragione delle dovute personalizzazioni ed il riconoscimento del danno da maggior usura lavorativa e con la liquidazione di tutte le spese mediche, di assistenza e legali connesse al sinistro ed al successivo provvedimento di istruzione preventiva delle spese mediche.
Per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti del convenuto e della terza chiamata in punto di spese legali controparte;
Condannare pertanto la controparte alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio. Si producono offrendoli in comunicazione: doc. 1) Fascicolo primo grado R.G.N. 671/2023; doc. 2) Copia conforme notificata il 08/11/2024 da della Sentenza n. 1321/2024 – OP
Tribunale di Busto Arsizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si richiede l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova con i testi indicati 1) Vero che a partire dal primo intervento subito in data 30/09/2017, per il susseguirsi delle numerose altre operazioni cui la signora è stata sottoposta (Intervento del 16/10/2017 - Intervento del Pt_1
02/01/2018: inserimento di placca e viti e prescrizione di mantenimento di tutore al polso - Intervento nel maggio 2019 per la rimozione della placca e successiva artotomia con posizionamento di apparecchio gessato al polso sinistro e all'avambraccio - Interventi nel mese di Luglio e Agosto 2019 e conseguenti periodi riposo, cura e riabilitazione) la stessa si è trovata nell'impossibilità di far fronte ai propri bisogni quotidiani ed ha avuto necessità di un aiuto in casa (per lavarsi, vestirsi, ecc.) e fuori casa ed anche durante i ricoveri ospedalieri e per gli spostamenti necessari per sottoporsi alle visite di controllo (vd. doc. 8 Fascicolo Citazione) – si indicano a testi il Signor residente a [...]
Sumirago in Via Colombo n. 32 - la IG residente a [...]
n. 32 - la IG residente a [...] – la IG Testimone_3
residente a [...] e la titolare o legale rappresentante Testimone_4 della Privata Assistenza – Santagnese Soc. Coop. corrente a Somma Lombardo (Va) in Via Milano n.
16 2) Vero che – giusti i piani riabilitativi individuali stilati per l'attrice – la stessa ha avuto la necessità di frequentare corsi di nuoto libero e/o posturale dal Luglio 2018 alla stabilizzazione dei postumi – si indicano a teste il Signor e la Dottoressa c/o Testimone_1 Testimone_5 CP_4
– di Tradate (vd. Doc. 9 Fascicolo Citazione + Doc. 10 – 14 – 18 del
[...] Controparte_5
Fascicolo ATP – Sub. Doc. 4); 3) Vero che a seguito dei due interventi in anestesia totale subiti nel 2017 – 2018 per gli esiti di cui all'occorso per cui è causa, la IG si sottoponeva a visita neurologica ed Parte_1 oculistica all'esito delle quali veniva accertato un peggioramento della vista e la necessità di acquistare degli occhiali con nuove lenti maggiormente graduate – si indicano a teste il Signor
e il Dott. Marco Bianchi c/o Centro Polispecialistico Beccaria di Varese in Via C. Testimone_1
Marrone n. 2 (vd. Doc. 11 Fascicolo Citazione);
4) Vero che la signora si sottoponeva a visita psichiatrica nel mese di Giugno 2018 Parte_1 durante la quale le veniva riscontrato un disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso a seguito degli eventi traumatici (interventi e ricoveri ospedalieri, perdita del lavoro, ecc.) dopo pagina 2 di 17 l'incidente stradale subito nel settembre 2017 – si indicano a teste il Signor e il Dott. Testimone_1
c/o Studio Medico di Varese in Via Bagaini n. 28 (vd. Doc. 20 del Fascicolo ATP – Sub. Testimone_6
Doc. 4); 5) Vero che a partire dal Giugno 2018 la signora viene seguita per gli esiti Parte_1 dell'incidente stradale occorsole nel settembre 2017 per un impoverimento neuropsicologico a carico della memoria e del ragionamento, per riferiti attacchi di ansia ed aspetti di disorientamento nonché per una non accettazione di se a causa delle problematiche riportate all'arto superiore sinistro e per degli aspetti di depressione ed insicurezza che la caratterizzano da allora – si indicano a teste il Signor e la Dott.ssa c/o Studio di Varese in Via Indipendenza n. 7 (vd. Doc. Testimone_1 Tes_7
19 – 27 – 32 del Fascicolo ATP – Sub. Doc. 4);
6) Vero che la IG è tutt'ora in cura presso il suo studio e, a distanza di sei anni dal sinistro, Pt_1 ha ancora necessità di supporto per gestire l'ansia e l'insicurezza che le sono derivate dal sinistro occorsole - si indicano a teste il Signor e la Dott.ssa Testimone_1 Tes_7
7) Vero che la IG a seguito dell'incidente di settembre 2017 e delle conseguenze fisiche Pt_1 riportate è diventata più ansiosa e a tratti depressa;
non ha ripreso a lavorare e esce poco o per nulla da casa, non pratica più gli sport praticati in precedenza, è costretta a guidare un'auto con cambio automatico ed è poco indipendente – si indicano a teste Signor la IG Testimone_1 Tes_2
la IG , la IG .
[...] Testimone_3 Testimone_4 Si richiede che sia rinnovata C.T.U. medico legale sulla persona dell'attrice per accertare l'entità delle lesioni e dei postumi residuati, la loro incidenza su specifici aspetti dinamico-relazionali personali e psicologici della IG l'eventuale maggior usura lavorativa e la congruità delle Pt_1 spese mediche e di assistenza sostenute, con spese poste provvisoriamente a carico del convenuto con il seguente quesito: “Accerti il CTU a seguito di riscontro medico legale, con metodo clinico e/o strumentale e/o visivo, e/o a mezzo del richiamo a rilevanti evidenze scientifiche, con adeguata motivazione ed indicazione della dottrina medico legale e della letteratura scientifica più accreditata in relazione alla fattispecie concreta: a) la natura e l'entità delle lesioni all'integrità psicofisica subite dalla IG in rapporto causale con l'evento per cui è causa;
b) la durata Parte_1 dell'inabilità temporanea sia assoluta che relativa, precisando quali attività di vita quotidiana siano state precluse o limitate ed indicando il conseguenziale grado di sofferenza psicofisica in una scala da
1 a 5; c) se residuino postumi permanenti precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità fisica globale (danno biologico) e psichica (danno psichico), tenendo conto dell'eventuale maggior usura lavorativa;
indichi i criteri di determinazione del danno biologico e la tabella di valutazione medico legale di riferimento (barème); determini, infine il consequenziale grado di sofferenza psicofisica in una scala da 1 a 5; d) la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate, la necessità di eventuali spese mediche future”.
Per : P_
“Nel merito, in via principale: previa ogni opportuna declaratoria in fatto ed in diritto, rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n.1321/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare integralmente il predetto provvedimento.
Nel merito, in subordine: previa ogni opportuna declaratoria in fatto ed in diritto, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto e di conseguente riforma, anche parziale, della sentenza n.1321/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, verificare il ruolo della signora nella causazione dell'evento stesso ed il suo concorso di colpa, e per l'effetto Parte_1 graduare la responsabilità e le conseguenti pronunce di condanna nei confronti del signor P_
, con ogni conseguente statuizione, considerando altresì quanto dalla signora già percepito
[...] Pt_1 pagina 3 di 17 da ed INAIL, e riducendo gli importi eventualmente dovuti in ragione di Controparte_6 quanto sopra percepito e della percentuale di corresponsabilità dell'appellante.
Nel merito, sempre in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto e di conseguente di riforma, anche parziale, della sentenza n.1321/2024 del Tribunale di
Busto Arsizio, con accoglimento totale o parziale di domande di condanna nei confronti del signor
per il sinistro per cui è causa, a qualunque titolo, rigettare le eccezioni sollevate da P_
di inoperatività della polizza e di difetto di legittimazione del convenuto OP P_
a farla valere, conseguentemente dichiarare tenuta e per l'effetto condannare
[...] OP
, ora con sede legale in 00144 Roma, viale Europa 190, p.i: ,
[...] P.IVA_1 pec: in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Email_1 garantire e manlevare il signor da ogni e qualsiasi pronuncia di condanna nei P_ confronti dello stesso formulata, ivi comprese le spese di causa del presente grado di giudizio, quelle del procedimento di primo grado, Tribunale di Busto Arsizio R.G. n.671/2023, e quelle del procedimento ex art.696 bis cpc, Tribunale di Busto Arsizio, R.G. n. 3369/2021; conseguentemente condannare , ora con sede legale in 00144 Roma, viale Europa 190, p.i: OP
, pec: in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1 Email_1 tempore, a pagare all'appellante ogni e qualsiasi somma il signor fosse condannato a P_ pagare e/o condannare , ora con sede legale in 00144 Roma, viale Europa 190, p.i: OP
, pec: in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1 Email_1 tempore, a pagare al signor ogni e qualsiasi somma quest'ultimo fosse condannato a P_ pagare all'appellante . Con vittoria nelle spese di causa anche del presente grado di giudizio.
In via istruttoria: senza aderire ad alcuna inversione dell'onere della prova, occorrendo, si chiede voglia ammettersi perizia cinematica volta a determinare l'effettiva dinamica del sinistro, con accertamento delle responsabilità dell'attrice nella causazione dell'evento e determinazione del grado di concorso di colpa e dell'entità delle conseguenze derivate.”
Per : OP
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, eccezione IN VIA PRINCIPALE: 1) Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario, per i motivi in fatto e in diritto dedotti in narrativa;
per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1321/2024 emessa dal
Tribunale di Busto Arsizio;
2) Accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello avversario per i motivi in fatto e in diritto dedotti in narrativa;
per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1321/2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio;
3) Agli effetti dell'art. 346 cpc si reiterano le domande ed eccezioni non esaminate in primo grado in ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto.
4) Con condanna di controparte al pagamento delle spese vive, spese generali, compensi professionali, Iva e Cpa come dovuti, anche per la fase cautelare.
IN VIA ISTRUTTORIA: Dichiarare l'inammissibilità e, comunque, rigettare le richieste istruttorie formulate dall'appellante.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 4 di 17
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 1321/2024, pubblicata in data 7 novembre 2024, il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando nella causa proposta da contro Parte_1 [...]
e , ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e P_ OP
respinta, ritenuta assorbita la domanda svolta da parte convenuta nei confronti della terza chiamata, così provvedeva:
1) accerta la corresponsabilità di parte attrice e di parte convenuta in ordine alla causazione del sinistro del 24.9.2017, ai sensi di cui in motivazione;
2) rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno svolta da parte attrice nei confronti di parte convenuta;
3) condanna parte attrice alla rifusione del 65 % delle spese di lite del presente giudizio in favore di parte convenuta, liquidate come segue: euro 7785,05 per compenso, 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA, se e come dovuti per legge. Compensa le spese per la parte residua.
4) condanna parte attrice alla rifusione del 65 % delle spese di lite del presente giudizio in favore di parte terza chiamata, liquidate come segue: euro 7785,05 per compenso, 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA, se e come dovuti per legge. Compensa le spese per la parte residua.
5) rigetta ogni altra domanda ed eccezione.
2. Il giudizio di primo grado
Con atto citazione, conveniva in giudizio per sentirlo condannare al Parte_1 P_
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro avvenuto in
Gallarate il giorno 24.09.2017, durante il quale ella veniva investita dal velocipede condotto dal convenuto, all'epoca minorenne, all'interno dell'area destinata al parcheggio delle auto posta sulla sinistra provenendo dalla direzione di marcia del velocipede.
L'attrice quantificava l'entità del danno nella complessiva somma di € 148.327,93, da cui andava detratto l'importo già ottenuto da AI a titolo di indennizzo (€ 62.762,76), sicché chiedeva la condanna del convenuto alla corresponsione del solo danno differenziale, pari a € 85.565,17.
Si costituiva in giudizio che affermava che l'attrice, al momento dell'investimento, si P_ trovava sulla carreggiata e non all'interno dell'area destinata a parcheggio, occupata integralmente dalle auto posteggiate “a pettine”, e che egli aveva regolarmente proceduto lungo la carreggiata stessa;
pagina 5 di 17 eccepiva dunque il concorso di colpa della attrice nella causazione del sinistro, ex art. 1227 c.c., contestava l'ammontare del danno così come quantificato e, comunque, instava per la chiamata in causa, in manleva, di con cui suo padre aveva stipulato la polizza n. OP
8010082748, denominata “Assicurazione Capofamiglia”.
Il giudice autorizzava la chiamata della compagnia assicurativa che, a sua volta, si costituiva in giudizio ed eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione attiva dell'attrice in virtù dell'indennizzo già percepito da INAIL e della mancata prova circa l'ulteriore danno lamentato;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea e, in subordine, eccepiva l'infondatezza della domanda di manleva per inoperatività della polizza assicurativa.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. il giudice ammetteva il solo interrogatorio formale del convenuto e, successivamente, rimetteva la causa in decisione.
Con sentenza n. 1321/2024 il primo giudice rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attrice sollevata dalla compagnia assicurativa, rigettava altresì la domanda attorea e condannava alla rifusione delle spese processuali in favore del convenuto e della terza chiamata Parte_1
nella misura del 65% per i seguenti motivi:
- l'eccezione sollevata da riguardava la titolarità del credito azionato e non già la OP
legittimazione attiva, che andava riconosciuta in capo alla attrice sulla base delle sue prospettazioni;
- era responsabile del sinistro per aver investito per essere transitato lungo il lato sinistro P_ Pt_1 della carreggiata in violazione dell'art. 143 del codice della strada e per non aver prestato particolare cautela nella guida del velocipede in prossimità di un parcheggio;
- allo stesso tempo sussisteva il concorso di colpa della poiché dall'interrogatorio formale del Pt_1
convenuto e dalle foto prodotte dalle parti era emerso che la collisione con il velocipede si era verificata non già nell'area destinata a parcheggio, bensì sulla carreggiata occupata da al di fuori Pt_1 delle strisce pedonali e tale rilievo determinava un concorso di responsabilità del 10%. Inoltre, l'attrice aveva impegnato a piedi la carreggiata fuori dalle strisce pedonali, pur avendo a disposizione un marciapiede sul lato della carreggiata ove erano ubicati i parcheggi e senza prestare adeguata attenzione all'arrivo di eventuali veicoli e ciò determinava un ulteriore concorso di responsabilità nella misura del
25%;
- la consulenza tecnica espletata in contraddittorio tra le parti nel corso del procedimento ex art. 696-bis
c.p.c. aveva accertato che, a seguito dell'incidente del 24 settembre 2017, l'attrice aveva riportato una frattura biossea al polso sinistro, nonché un “disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso
pagina 6 di 17 misti persistente (309.28-F.43-23 secondo il DSM-5)”. Il CTU aveva provveduto a determinare l'inabilità temporanea e l'invalidità permanente (quantificabile nel 22%) tenendo conto sia delle conseguenze lesive psico-patologiche, sia di quelle propriamente biologiche e anatomiche;
- i danni patrimoniali ritenuti congrui dal CTU ammontavano a € 9.158,6. Gli ulteriori danni patrimoniali indicati dalla attrice non potevano essere riconosciuti al pari della voce di danno relativa alla perdita della capacità lavorativa specifica in quanto neppure specificamente allegata;
- il danno non patrimoniale andava liquidato in via equitativa sulla base dei parametri forniti dalle c.d. tabelle milanesi tenuto conto dell'età dell'attrice (55 anni) alla data di stabilizzazione dei postumi
(15.10.2018). In base a tali parametri il danno biologico (comprendente il danno morale), da riconoscere nella misura del 22%, era pari a € 89.742,00 in valuta attuale mentre il danno da inabilità temporanea andava liquidato nella complessiva somma di € 24.552,50. Non poteva essere applicata la maggiorazione aggiuntiva correlata alla c.d. personalizzazione non essendo stata dimostrata la sussistenza di particolari conseguenze dannose esulanti dal novero dei danni statisticamente connessi al fatto illecito;
- la somma dei danni patrimoniali e non patrimoniali da riconoscere all'attrice era pari a € 123.453,10, da imputare al convenuto nella misura del 65% per un totale di € 80.244,51. Da tale ultimo importo doveva essere detratto l'indennizzo già riconosciuto all'attrice da AI e complessivamente CP_6 pari a € 105.092,16. L'importo unitariamente corrisposto da AI e era superiore al danno CP_6 accertato giudizialmente sicché nessun risarcimento ulteriore poteva essere accordato all'attrice;
- le spese processuali dovevano essere compensate nella misura del 35% (pari alla percentuale di corresponsabilità dell'attrice in ordine al sinistro) e per il resto dovevano essere poste a carico dell'attrice in virtù del principio della soccombenza.
3. L'appello
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma per i Parte_1
seguenti motivi.
1) Con il primo motivo si deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto esistente il concorso di colpa dell'attrice nella determinazione del sinistro oggetto di causa poiché, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, al momento dell'impatto con il velocipede la era ferma Pt_1 dietro la sua vettura, in un'area destinata a parcheggio. Pertanto, l'esclusiva responsabilità dell'incidente doveva essere imputata all'appellato che procedeva a bordo del velocipede occupando il lato sinistro della carreggiata. pagina 7 di 17 2) Con il secondo motivo si deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui: non ha riconosciuto la personalizzazione del danno sebbene i postumi dell'incidente abbiano irrimediabilmente compromesso la vita quotidiana e le prospettive di lavoro della e sebbene la perizia del Dott. abbia Pt_1 Per_1 riconosciuto a carico dell'appellante un “disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti persistente”; non ha riconosciuto in toto le spese sostenute dall'appellante per l'assistenza domiciliare
(€ 4.887,00), per l'abbonamento alla piscina (€ 336,00), per le sedute di psicoterapia (€ 8.696,00) e per le visite specialistiche e l'acquisto occhiali graduati (€ 1.003,00); non ha valutato il “danno da maggior usura”, ovvero i danni da perdita della capacità lavorativa dell'appellante, sebbene il proprio CTP avesse riconosciuto una ridotta capacità lavorativa di tipo operario nel 20%.
L'appellante evidenzia altresì che il giudice avrebbe erroneamente compensato l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito con quanto riconosciutole da e da AI CP_6 poiché: a) l'importo di € 13.000,00 ricevuto in forza della polizza infortuni stipulata con CP_6
avrebbe natura contrattuale e, pertanto, non potrebbe essere compensato con il risarcimento del danno da fatto illecito;
b) la compensazione del danno da risarcire con quanto liquidato da INAIL va fatta per poste omogenee, come stabilito dalla giurisprudenza della Cassazione. Pertanto, considerato che l'indennizzo versato dall'AI ristora solo il danno biologico permanente, solo tale voce di danno va
“compensata” con quanto liquidato da INAIL, mentre le tutte le altre voci, compreso il danno patrimoniale patito, andranno integralmente riconosciute.
3) Con il terzo motivo si contesta la regolamentazione delle spese di lite che, stante la prospettata riforma della sentenza impugnata con accoglimento della domanda attorea, dovrebbero essere poste interamente a carico del convenuto e/o della terza chiamata.
4) Con l'ultimo motivo l'appellante rinnova, come ulteriore conseguenza dell'auspicata riforma della sentenza impugnata, la richiesta di ripetizione di tutte le spese sostenute in sede di ATP, quantificate in complessivi € 8.311,32.
Si è costituito anche nel presente grado , chiedendo in via principale la conferma della P_ sentenza impugnata e, in subordine, in caso di accoglimento anche parziale dell'appello, di ridurre gli importi eventualmente dovuti all'appellante in ragione della sua corresponsabilità nella causazione del sinistro e degli importi già liquidati in suo favore da AI e e di condannare CP_6 [...]
a manlevarlo e tenerlo indenne da ogni conseguenza derivante dalla pronuncia di Controparte_7
condanna formulata nei suoi confronti, anche a titolo di spese di causa di entrambi i gradi di giudizio.
Anche si è costituita nel giudizio di appello, chiedendo il rigetto del gravame Controparte_7 pagina 8 di 17 e reiterando le domande ed eccezioni dichiarate assorbite nel procedimento di primo grado.
All'udienza del 22 maggio 2025 la causa è stata rimessa in decisione ed è stata decisa nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
4. Decisione
I. Il primo motivo è infondato.
La dinamica dell'incidente prospettata dall'appellante (la sarebbe stata investita dal velocipede Pt_1 condotto dal mentre si trovava ancora nell'area adibita a parcheggio delle auto, intenta – come P_
aggiunge in sede di citazione in appello – ad aprire il baule della propria autovettura per prelevare la borsa) non è in alcun modo supportata dagli elementi acquisiti in causa.
Anzi tutto, si evidenzia che la ha fornito nel tempo versioni tra loro diverse della dinamica del Pt_1
sinistro.
Infatti:
a) nel ricorso per ATP si afferma che la “parcheggiava la propria vettura in Via Carducci n. 4 Pt_1 per recarsi presso il Bar Ferrari 2.0 dove svolgeva l'attività di barista […] incamminatasi presso il luogo di lavoro veniva investita dal velocipede condotto dal signor […] che P_
sopraggiungeva ad elevata velocità dalla direzione opposta rispetto alla ricorrente invadeva la parte di carreggiata adibita al parcheggio delle autovetture” (doc. 4 ; Pt_1
b) in sede di CTU la ha dichiarato al Dott. che le aveva chiesto di raccontare Pt_1 Per_1 dell'incidente, che “Quella mattina era di domenica…parcheggio, scendo dalla macchina …avevo la borsa sul sedile del passeggero e dovevo metterla nel baule. Prendo la borsa, vado dietro … io ero nel mio parcheggio …giro per aprire il baule e lui mi ha travolto” (CTU, pag. 17);
c) nel successivo atto di citazione si afferma soltanto che l'attrice parcheggiava la propria autovettura per recarsi al lavoro e che “scesa dalla propria autovettura, mentre si trovava ancora nell'ambito dell'area di parcheggio, veniva investita dal velocipede condotto dal signor all'epoca P_ minorenne” e che “il convenuto, proveniente dalla Via Ronchetti impegnava la via Carducci sul margine sinistro della carreggiata ed investiva l'attrice nell'area di parcheggio”;
d) nell'atto di appello si sostiene, infine, che “La signora , parcheggiata regolarmente Parte_1 la propria auto e scesa dalla stessa, rimanendo nell'area del parcheggio, ha raggiunto la parte posteriore per prelevare la propria borsa dal baule”.
Inoltre, qualora qualche istante prima dell'impatto, fosse stata davvero intenta a prelevare la Pt_1
pagina 9 di 17 propria borsa dal baule (o a spostare la propria borsa dal sedile del passeggero al baule), stazionando all'interno dell'area adibita a parcheggio dietro la propria auto parcheggiata, l'avrebbe P_ certamente vista e l'avrebbe evitata: come si evince chiaramente dalla fotografia n. 1 prodotta da Pt_1
chi proveniva dalla direzione di aveva la visuale completamente libera, anche in relazione allo P_
spazio retrostante le auto parcheggiate. Ne consegue che – tenuto anche conto della velocità, necessariamente moderata, tenuta dal velocipede – qualora avesse davvero stazionato dietro la Pt_1 propria auto all'interno dell'area di parcheggio l'avrebbe certamente vista e l'impatto non P_ sarebbe avvenuto. L'unica dinamica compatibile con lo stato dei luoghi, con la velocità del velocipede e la posizione dello stesso lungo la careggiata (pacificamente il lato sinistro) è quella che vede Pt_1
“sbucare” improvvisamente dallo spazio tra le auto parcheggiate e palesarsi sul lato sinistro della carreggiata, senza assicurarsi che non transitasse alcun veicolo sulla carreggiata stessa.
Tale dinamica – l'unica, lo si ripete, compatibile con lo stato dei luoghi e con la velocità propria di un velocipede - è peraltro coerente con le dichiarazioni rese dal signor nel corso dell'interrogatorio P_ formale (reso all'udienza del 22 febbraio 2024), dalle quali emerge che il transitava sul lato P_ sinistro della carreggiata di via Carducci, ove le macchine erano parcheggiate a pettine, che l'impatto con la è avvenuto a ridosso del parcheggio a pettine sul lato sinistro della carreggiata e che la Pt_1
è sbucata all'improvviso dal parcheggio a pettine, rendendo con ciò inevitabile l'impatto con il Pt_1
velocipede.
Ne consegue che non è censurabile la sentenza gravata per aver attribuito un concorso di colpa all'appellante nella causazione del sinistro in misura pari al 35% poiché, se è vero che la responsabilità maggiore deve essere imputata al – che percorreva la via Carducci lungo il lato sinistro della P_ carreggiata e non sul margine destro della stessa, così violando l'art. 143, comma 2, CdS nonché la norma generale di prudenza, che gli imponeva di tenersi discosto dall'area di parcheggio dal quale potevano provenire pedoni - è altrettanto vero che la da un lato ha impegnato la carreggiata Pt_1
stradale in violazione dell'art. 190 CdS, che impone ai pedoni di transitare sui marciapiedi, dall'altro non ha prestato alcuna cautela (violando pertanto anch'ella una norma generale di prudenza) nell'uscire dallo spazio intercorrente tra la propria auto parcheggiata e quella adiacente, nonostante fosse ben possibile che sulla carreggiata transitassero veicoli, anche velocipedi.
II. Quanto al secondo motivo si osserva in primo luogo che non sussistono i presupposti per la
“personalizzazione del danno”.
Per pacifica giurisprudenza la liquidazione del danno non patrimoniale può essere incrementata dal pagina 10 di 17 giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, purché tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 5984/2025; Cass. ord.
31681/2024).
Nel caso di specie l'appellante non ha dedotto, né dimostrato, l'esistenza di conseguenze dannose specifiche che esulino dall'ordinario novero delle ripercussioni negative riconducibili al suo grado di compromissione dell'integrità psico-fisica. Pertanto, non può essere accordato alcun aumento del danno risarcibile atteso che i postumi del sinistro, sia sotto il profilo psico-patologico, che sotto il profilo biologico e anatomico, posti a fondamento della “personalizzazione del danno”, sono stati considerati e liquidati unitariamente in fase di quantificazione del danno biologico permanente e del danno da inabilità temporanea.
Per quanto attiene alle spese “borsuali” escluse dal Tribunale, la Corte ritiene che debbano essere riconosciute in favore dell'appellante i costi per l'assistenza domiciliare di cui alle fatture n. 256/2017 del 30/11/2017 e n. 258/2017 del 31/12/2017 emesse da Privata Assistenza, di importo complessivo pari a € 919,75. Ciò in quanto, come rilevato dallo stesso CTU (cfr. pag. 23 della relazione di ATP a firma dott.ssa , solo nel periodo di applicazione del fissatore esterno al polso sinistro - Persona_2
ossia dal 26/10/2017 al 02/01/2018 - è ragionevole ipotizzare che l'autonomia personale dell'appellante sia stata compromessa e che in tale periodo la abbia avuto bisogno del supporto di terzi per Pt_1
l'espletamento degli atti della vita quotidiana.
Le ulteriori spese (in particolare quelle per il nuoto e le ulteriori sedute psicoterapeutiche), rispetto a quelle liquidate dal Tribunale, di cui la reclama il risarcimento, non possono essere riconosciute Pt_1
poiché, come correttamente rilevato dal primo giudice, sono posteriori al periodo di riabilitazione psico-fisica della e non ne risulta provata la riconducibilità alla finalità riabilitativa, né- quanto Pt_1
alle spese per le sedute psicoterapeutiche- il nesso eziologico con il sinistro de quo, atteso che, come accertato dall'ausiliario psichiatra del CTU, dr. il danno psichico si è stabilizzato nel 2019. Per_1
Nessun risarcimento può, poi, essere accordato per il c.d. danno da maggior usura, che consiste nella maggior fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa e che si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo da liquidare omnicomprensivamente come danno alla salute (cfr. Cass. ord. n. 16628/2023), dato che dopo il sinistro l'appellante, per sua scelta
(dato che la CTU non ha escluso la possibilità di continuare a svolgere il lavoro di barista ed ha pagina 11 di 17 accertato la compatibilità, senza usura alcuna, del suo stato di salute ormai stabilizzato con altri lavori di tipo “statico”, e che come si legge nella relazione del dr. sino al 2015 ha sempre svolto Pt_1 Per_1
mansioni di impiegata, prevalentemente presso imprese assicurative), non ha più svolto alcuna attività lavorativa ed è ormai in pensione.
In merito alla doglianza concernente la detrazione operata dal primo giudice dell'importo già liquidato da dall'ammontare del risarcimento complessivamente riconosciuto in favore della si CP_6 Pt_1
evidenzia che, come ammesso dalla stessa appellante, tale importo è stato erogato in virtù del contratto di assicurazione contro gli infortuni stipulato con la citata compagnia assicurativa.
L'assicurazione contro gli infortuni ha natura pacificamente indennitaria e l'appellante, ad onta di quanto dichiarato, non ha dimostrato che tale polizza ha natura previdenziale;
pertanto, nel rispetto del principio indennitario (di cui sono espressione, tra gli altri, gli artt. 1904, 1909, 1910 c.c.), l'indennizzo riconosciuto da non può cumularsi con il risarcimento del danno alla persona avendo tali CP_6
poste una identica funzione ristoratrice del medesimo fatto dannoso (cfr. da ultimo Cass. ord. n.
3429/2025).
Ne consegue che la detrazione è corretta ma, come rilevato dall'appellante, deve essere operata per
“poste omogenee”, ovvero tra voci destinate a ristorare il medesimo pregiudizio, in ossequio al costante orientamento espresso dalla Corte di cassazione in tema di c.d. danno differenziale, concernente il credito risarcitorio da liquidare alla vittima di un fatto illecito che per lo stesso titolo abbia percepito un indennizzo dall'AI o da una assicurazione privata (cfr. ex multis Cass. sent. 26117/2021).
Quindi, considerato che ha liquidato alla l'importo complessivo di € 13.000,00 di cui € CP_6 Pt_1
10.000,00 a titolo di danno biologico permanente e € 3.000,00 a titolo di spese mediche (doc. 16
, il primo importo andrà detratto dall'importo corrispondente al danno biologico permanente Pt_1 riconosciuto alla (nella percentuale del 65% imputabile al convenuto), mentre l'indennizzo per le Pt_1 spese mediche andrà detratto dalla somma riconosciuta a titolo di danno patrimoniale “per spese mediche di diagnosi e cura” (sempre nella percentuale del 65% imputabile al convenuto).
La liquidazione del cd danno differenziale per poste omogenee deve essere operata anche per quanto riguarda l'indennizzo liquidato dall'INAIL. Pertanto, considerato che INAIL ha riconosciuto in favore dell'appellante: una indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, una rendita per danno biologico permanente e una rendita per il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, oltre al rimborso di € 47,00 per “spese di protesi” (cfr. documentazione pervenuta da INAIL a seguito di ordine ex art. 210 c.p.c, depositata da in primo grado il 22.2.2024), solo la somma CP_3
pagina 12 di 17 liquidata a titolo di rendita per il danno biologico permanente dovrà essere detratta dall'ammontare liquidabile all'appellante a titolo di danno biologico permanente (depurata della quota riconducibile al cd “danno morale”, ovvero al danno da sofferenza soggettiva: cfr. Cass. 26117/2021 cit.).
Nessuna decurtazione deve, invece, subire, la somma riconosciuta a a titolo di danno biologico (e Pt_1 morale) temporaneo, posto che l'INAIL non indennizza tale voce di danno.
In conclusione, dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che l'indennizzo riconosciuto alla a titolo di danno biologico permanente da (doc. 16 e da INAIL con rendita Pt_1 CP_6 Pt_1 capitalizzata all'8 febbraio 2024 (cfr. docc. depositata da nel giudizio di primo grado in CP_3 data 22.02.2024) Ammonta complessivamente a € 61.399,66 (di cui € 10.000,00 erogati da CP_6 ed € 51.399,66 erogati da AI).
Ebbene, considerato che il danno non patrimoniale permanente (comprensivo del danno biologico e della quota di danno da sofferenza soggettiva, il cd “danno morale”) liquidabile in favore di sulla Pt_1
scorta delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano (55 anni l'età della danneggiata al termine del periodo di invalidità temporanea;
22% la percentuale di danno biologico accertata in sede di ATP) è di
€ 89.742,00, di cui € 65.030,00 a titolo di danno biologico ed € 24.712,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva (cd “danno morale); considerato che di tali importi solo il 65% - ovvero €
42.269,50 a titolo di danno biologico ed € 16.062,80 a titolo di “danno morale”- deve essere posto a carico dell'appellato; si deve concludere che nessun ulteriore risarcimento può essere accordato alla a titolo di danno biologico permanente, dato che l'importo già ricevuto a tale titolo da e Pt_1 CP_6
AI (complessivi € 61.399,66) è maggiore del danno ad ella complessivamente spettante.
Deve, invece, essere riconosciuto all'attrice il danno non patrimoniale (biologico e “morale”) temporaneo, non indennizzato da INAIL, che è stato quantificato in primo grado nell'importo (non contestato) di € 24.552,50 e che va liquidato nella misura del 65%, pari a € 15.959,125; così come dev'essere riconosciuto all'appellante il danno da sofferenza soggettiva (cd “danno morale” permanente, non indennizzato da INAIL), pari, come detto, nella percentuale del 65%, a € 16.062,80.
Per quanto riguarda, invece, il danno patrimoniale da spese mediche, alla somma riconosciuta in primo grado (€ 9.158,60 già rivalutata) va, come detto, aggiunta la voce relativa all'assistenza privata nei mesi di novembre e dicembre 2017, per € 919,75 che, rivalutata all'attualità, è pari a € 1.103,70, ottenendosi così l'importo complessivo di € 10.262,30 già rivalutato. La quota di danno patrimoniale imputabile al convenuto (65%), è dunque pari a € 6.670,495. pagina 13 di 17 Da tale importo, nel rispetto del principio indennitario sopra richiamato, va detratta la somma di €
3.000,00 già liquidata da il 21.5.2019 (doc. 16 cit.) che, per renderla omogenea CP_6 Pt_1 all'importo di € 6.670,495, già rivalutato, va rivalutata all'attualità ottenendosi la somma di € 3.543,00.
Ne consegue che il danno patrimoniale differenziale da riconoscere alla è pari € 3.127,495. Pt_1
In parziale accoglimento del secondo motivo di appello, la sentenza impugnata andrà dunque riformata, dovendosi condannare l'appellato a versare all'appellante la somma di P_ Parte_1
€ 35.149,42 (€ 15.959,125 a titolo di danno non patrimoniale temporaneo + € 16.062,80 a titolo di danno da sofferenza soggettiva + € 3.127,495 a titolo di danno patrimoniale differenziale).
Sulle le voci di danno come sopra individuate, andranno inoltre calcolati gli interessi in base all'insegnamento della Suprema Corte (v., per tutte, Cass.-sez.un. 17.2.95 n.1712), ovvero dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza e via via sulla somma progressivamente incrementata per effetto della rivalutazione.
III. Il terzo e quarto motivo, con cui si contesta l'ammontare delle spese processuali liquidate in primo grado in favore dell'appellato e della terza chiamata nonché il mancato riconoscimento delle spese relative all'ATP, risultano assorbiti dall'accoglimento parziale del secondo motivo di appello, che impone di riformare la sentenza impugnata anche in relazione alla regolamentazione delle spese di lite, che andranno poste a carico della parte soccombente.
IV. Dovendosi pronunciare condanna nei confronti di , va esaminata la domanda di P_
manleva da questi svolta nei confronti della terza chiamata e, dunque, l'eccezione di inoperatività della polizza n. 8010082748, denominata “Assicurazione Capofamiglia”, sollevata da . CP_3
Sul punto sostiene che l'operatività della polizza stipulata da , padre CP_3 Persona_3 dell'odierno appellato che all'epoca del sinistro era minorenne, presuppone la “convivenza” del contraente assicurato (“Capofamiglia”) con i familiari responsabili dei danni a terzi.
Ciò in quanto l'art.
8.1 delle condizioni generali di polizza stabilisce che “ tiene OP indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge - a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose - in relazione alla sua qualità di
Capofamiglia. Ai soli fini della presente garanzia per Assicurato si intende: - il Contraente e, se convivono con lui, il coniuge, il convivente di fatto, i loro ascendenti e discendenti ed ogni altro parente” (doc. 2 ; enfasi grafica della redattrice). CP_3
Tale convivenza a detta di non sussisterebbe nel caso di specie poiché al momento del CP_3 pagina 14 di 17 sinistro era separato legalmente da sua moglie e, come risulta dal verbale di separazione Persona_3
consensuale del 29/04/2010 e dallo stato di famiglia (docc. 3 e 4 ), il figlio ( CP_3 P_
), responsabile pro quota del danno arrecato alla non conviveva con il padre in quanto
[...] Pt_1
“collocato presso la madre”, con conseguente inammissibilità della domanda di garanzia.
L'eccezione è priva di pregio.
Dal verbale di separazione consensuale dei genitori dell'appellato risulta che:
i) la casa coniugale di Gallarate era di proprietà della moglie di che, pertanto, dopo la Persona_3
separazione ha continuato a risiedere presso la sua abitazione insieme ai figli, mentre si Persona_3 era già trasferito in altra abitazione, sita anch'essa in Gallarate;
ii) l'affidamento dei figli minori è “condiviso” con esercizio congiunto della potestà genitoriale sui figli collocati presso la madre;
iii) i figli sarebbero stati con il padre, presso la sua abitazione di Gallarate, il lunedì e il venerdì, dalle ore 14 alle ore 8 del giorno successivo, fermo restando che il padre avrebbe potuto tenerli con sé anche in altri giorni della settimana e fermo restando che i figli “staranno con ciascun genitore non meno di
n. 15 (quindici giorni) al mese”; iv) i figli sarebbero stati con i genitori a weekend alternati e avrebbero trascorso alternativamente con ciascun genitore le feste del 25 e 26 dicembre, della domenica di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. In ogni caso, ogni genitore avrebbe trascorso con i figli n. 7 giorni consecutivi durante il periodo delle vacanze natalizie, n. 4 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali e n. 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive.
Da quanto sopra discende che il collocamento “prevalente” dei figli presso la madre ha avuto l'ovvia finalità di garantire ai minori il mantenimento del consueto ambiente domestico, anche ai fini della loro residenza anagrafica, ma non ha inciso minimamente sulla “convivenza” dei figli con il padre, che non
è mai cessata dato che l'accordo di separazione prevede, da un lato, l'affidamento condiviso dei figli, ovvero la piena responsabilità genitoriale del padre al pari di quella della madre, e, dall'altro, la frequentazione sostanzialmente paritaria di ciascun genitore con i figli.
Pertanto, a seguito della separazione è cessata soltanto la coabitazione ininterrotta dei figli minori con il padre (ma lo stesso discorso vale per la madre), ovvero un presupposto che non è previsto ai fini della operatività della polizza in questione.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione de qua, cui consegue la piena operatività dell'obbligo di garanzia gravante su in virtù della polizza n. 8010082748 stipulata con il padre dell'appellato, CP_3
pagina 15 di 17 con conseguente accoglimento della domanda di manleva proposta da nei confronti P_
della terza chiamata.
ha chiesto che, nel denegato caso di accoglimento della domanda attorea e della CP_3 domanda di manleva, quest'ultima venisse accolta nei limiti delle franchigie e dello scoperto pattuiti
(cfr. comparsa di costituzione in primo grado), senza peraltro mai neppure allegare quali fossero le franchigie e lo scoperto richiamati.
Ora, poiché dalle condizioni generali di polizza prodotte in atti (doc. 2 e doc. 4 ) P_ CP_3 risulta la sola franchigia di € 150,00 per ciascun sinistro (art.
8.3. delle condizioni di polizza
“Capofamiglia”), ed emerge che la polizza copre altresì la “tutela legale” (art. 10), mentre in nessun atto di causa la compagnia assicuratrice, che ne aveva l'onere (cfr., tra le altre, Cass. 26813/2019), allega (né prova) quale fosse la somma assicurata ai fine dell'applicazione del limite di indennizzo di cui al quarto comma dell'art.
8.3 cit., dovrà essere condannata a tendere indenne CP_3
di tutto quanto questi è condannato a pagare in favore dell'appellante, anche a titolo di Parte_2 spese legali e di ATP, previa detrazione della sola somma di € 150,00.
5. Conclusioni
In definitiva, in accoglimento parziale del secondo motivo di appello formulato da Parte_1
deve essere condannato a versare in favore di la somma di € P_ Parte_1
35.149,42, oltre agli interessi da calcolarsi in base all'insegnamento della Suprema Corte (v., per tutte,
Cass.-sez.un. 17.2.95 n.1712), ovvero dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza e via via sulla somma progressivamente incrementata per effetto della rivalutazione.
Va poi accolta la domanda di manleva, riproposta da in via subordinata contro la terza P_
chiamata, e dunque condannata a tendere indenne di tutto quanto OP Parte_2 questi è condannato a pagare in favore dell'appellante, anche a titolo di spese legali di primo e secondo grado e di ATP, previa detrazione della sola somma di € 150,00.
Stante l'accoglimento parziale della domanda risarcitoria proposta da le spese del Parte_1 primo grado di giudizio, comprese quelle di ATP, pari a € 7.701,32 (doc. 12 , così come quelle Pt_1 del presente giudizio d'appello, devono essere poste a carico di . Le spese si liquidano P_
come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi introdotti dal d.m. n. 147 del 2022, avuto riguardo al decisum e tenuto conto della non espletata fase di trattazione/istruttoria per il presente grado.
Stante poi l'accoglimento della domanda di manleva proposta da nei confronti di P_ CP_3 pagina 16 di 17 le spese legali sopportate da nei due gradi di giudizio dovranno essere OP P_
poste a carico di Tali spese si liquidano parimenti con applicazione dei parametri OP
medi introdotti dal d.m. n. 147 del 2022, avuto riguardo al decisum e tenuto conto della non espletata fase di trattazione/istruttoria per il presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1321/2024, pubblicata in data 7 novembre 2024, così dispone:
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
2) condanna a versare in favore di la somma di € 35.149,42, oltre agli P_ Parte_1
interessi da calcolarsi come in motivazione;
3) condanna a rifondere a le spese del primo grado di giudizio, che si P_ Parte_1 liquidano in € 786,00 per spese esenti ed € 7.701,32 per spese di ATP, nonché in € 6.713,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA;
4) condanna a rifondere a le spese del presente grado di giudizio che P_ Parte_1 si liquidano in € 1.165,50 per spese esenti ed € 5.211,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA;
5) condanna a manlevare e tenere indenne da quanto questi è OP P_ tenuto a corrispondere complessivamente all'appellante per effetto della presente sentenza, previa detrazione della franchigia di € 150,00;
6) condanna a rifondere a le spese del primo grado di giudizio, OP P_ che si liquidano nell'importo di € 786,00 per spese ed € 6.713,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA;
7) condanna a rifondere a le spese del presente grado di giudizio, OP P_ che si liquidano nell'importo di € 5.211,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA, se dovuta, e
CPA.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
La Cons. rel. Il Presidente
Cristina Giannelli Alberto Massimo Vigorelli
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Anna Mantovani Consigliera dott.ssa Cristina Giannelli Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3428/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marco BIANCHI Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marco MONTE P_ C.F._2
POSTE (C.F. e P. IVA , con il patrocinio dell'avv. Michele ROMA CP_2 P.IVA_1
APPELLATI
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1321/2024, pubblicata in data 7 novembre 2024; materia: risarcimento danni da lesione personale.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita così provvedere: NEL MERITO
pagina 1 di 17 Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita - previe le opportune declaratorie in fatto ed in diritto, disattesa ogni avversa eccezione e ragione - riformare integralmente la Sentenza n. 1321/2024 emessa nell'ambito della procedura R.G.N. 671/2023 dal TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO il 07/11/2024, pubblicata in pari data e notificata il 08/11/2024 riconoscendo l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro per cui è causa e condannando lo stesso al P_ risarcimento dei danni subiti dalla IG come verranno quantificati dalla Parte_1 rinnovanda CTU ovvero secondo la quantificazione già operata in sede di ATP adeguata in ragione delle dovute personalizzazioni ed il riconoscimento del danno da maggior usura lavorativa e con la liquidazione di tutte le spese mediche, di assistenza e legali connesse al sinistro ed al successivo provvedimento di istruzione preventiva delle spese mediche.
Per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti del convenuto e della terza chiamata in punto di spese legali controparte;
Condannare pertanto la controparte alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio. Si producono offrendoli in comunicazione: doc. 1) Fascicolo primo grado R.G.N. 671/2023; doc. 2) Copia conforme notificata il 08/11/2024 da della Sentenza n. 1321/2024 – OP
Tribunale di Busto Arsizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si richiede l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova con i testi indicati 1) Vero che a partire dal primo intervento subito in data 30/09/2017, per il susseguirsi delle numerose altre operazioni cui la signora è stata sottoposta (Intervento del 16/10/2017 - Intervento del Pt_1
02/01/2018: inserimento di placca e viti e prescrizione di mantenimento di tutore al polso - Intervento nel maggio 2019 per la rimozione della placca e successiva artotomia con posizionamento di apparecchio gessato al polso sinistro e all'avambraccio - Interventi nel mese di Luglio e Agosto 2019 e conseguenti periodi riposo, cura e riabilitazione) la stessa si è trovata nell'impossibilità di far fronte ai propri bisogni quotidiani ed ha avuto necessità di un aiuto in casa (per lavarsi, vestirsi, ecc.) e fuori casa ed anche durante i ricoveri ospedalieri e per gli spostamenti necessari per sottoporsi alle visite di controllo (vd. doc. 8 Fascicolo Citazione) – si indicano a testi il Signor residente a [...]
Sumirago in Via Colombo n. 32 - la IG residente a [...]
n. 32 - la IG residente a [...] – la IG Testimone_3
residente a [...] e la titolare o legale rappresentante Testimone_4 della Privata Assistenza – Santagnese Soc. Coop. corrente a Somma Lombardo (Va) in Via Milano n.
16 2) Vero che – giusti i piani riabilitativi individuali stilati per l'attrice – la stessa ha avuto la necessità di frequentare corsi di nuoto libero e/o posturale dal Luglio 2018 alla stabilizzazione dei postumi – si indicano a teste il Signor e la Dottoressa c/o Testimone_1 Testimone_5 CP_4
– di Tradate (vd. Doc. 9 Fascicolo Citazione + Doc. 10 – 14 – 18 del
[...] Controparte_5
Fascicolo ATP – Sub. Doc. 4); 3) Vero che a seguito dei due interventi in anestesia totale subiti nel 2017 – 2018 per gli esiti di cui all'occorso per cui è causa, la IG si sottoponeva a visita neurologica ed Parte_1 oculistica all'esito delle quali veniva accertato un peggioramento della vista e la necessità di acquistare degli occhiali con nuove lenti maggiormente graduate – si indicano a teste il Signor
e il Dott. Marco Bianchi c/o Centro Polispecialistico Beccaria di Varese in Via C. Testimone_1
Marrone n. 2 (vd. Doc. 11 Fascicolo Citazione);
4) Vero che la signora si sottoponeva a visita psichiatrica nel mese di Giugno 2018 Parte_1 durante la quale le veniva riscontrato un disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso a seguito degli eventi traumatici (interventi e ricoveri ospedalieri, perdita del lavoro, ecc.) dopo pagina 2 di 17 l'incidente stradale subito nel settembre 2017 – si indicano a teste il Signor e il Dott. Testimone_1
c/o Studio Medico di Varese in Via Bagaini n. 28 (vd. Doc. 20 del Fascicolo ATP – Sub. Testimone_6
Doc. 4); 5) Vero che a partire dal Giugno 2018 la signora viene seguita per gli esiti Parte_1 dell'incidente stradale occorsole nel settembre 2017 per un impoverimento neuropsicologico a carico della memoria e del ragionamento, per riferiti attacchi di ansia ed aspetti di disorientamento nonché per una non accettazione di se a causa delle problematiche riportate all'arto superiore sinistro e per degli aspetti di depressione ed insicurezza che la caratterizzano da allora – si indicano a teste il Signor e la Dott.ssa c/o Studio di Varese in Via Indipendenza n. 7 (vd. Doc. Testimone_1 Tes_7
19 – 27 – 32 del Fascicolo ATP – Sub. Doc. 4);
6) Vero che la IG è tutt'ora in cura presso il suo studio e, a distanza di sei anni dal sinistro, Pt_1 ha ancora necessità di supporto per gestire l'ansia e l'insicurezza che le sono derivate dal sinistro occorsole - si indicano a teste il Signor e la Dott.ssa Testimone_1 Tes_7
7) Vero che la IG a seguito dell'incidente di settembre 2017 e delle conseguenze fisiche Pt_1 riportate è diventata più ansiosa e a tratti depressa;
non ha ripreso a lavorare e esce poco o per nulla da casa, non pratica più gli sport praticati in precedenza, è costretta a guidare un'auto con cambio automatico ed è poco indipendente – si indicano a teste Signor la IG Testimone_1 Tes_2
la IG , la IG .
[...] Testimone_3 Testimone_4 Si richiede che sia rinnovata C.T.U. medico legale sulla persona dell'attrice per accertare l'entità delle lesioni e dei postumi residuati, la loro incidenza su specifici aspetti dinamico-relazionali personali e psicologici della IG l'eventuale maggior usura lavorativa e la congruità delle Pt_1 spese mediche e di assistenza sostenute, con spese poste provvisoriamente a carico del convenuto con il seguente quesito: “Accerti il CTU a seguito di riscontro medico legale, con metodo clinico e/o strumentale e/o visivo, e/o a mezzo del richiamo a rilevanti evidenze scientifiche, con adeguata motivazione ed indicazione della dottrina medico legale e della letteratura scientifica più accreditata in relazione alla fattispecie concreta: a) la natura e l'entità delle lesioni all'integrità psicofisica subite dalla IG in rapporto causale con l'evento per cui è causa;
b) la durata Parte_1 dell'inabilità temporanea sia assoluta che relativa, precisando quali attività di vita quotidiana siano state precluse o limitate ed indicando il conseguenziale grado di sofferenza psicofisica in una scala da
1 a 5; c) se residuino postumi permanenti precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità fisica globale (danno biologico) e psichica (danno psichico), tenendo conto dell'eventuale maggior usura lavorativa;
indichi i criteri di determinazione del danno biologico e la tabella di valutazione medico legale di riferimento (barème); determini, infine il consequenziale grado di sofferenza psicofisica in una scala da 1 a 5; d) la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate, la necessità di eventuali spese mediche future”.
Per : P_
“Nel merito, in via principale: previa ogni opportuna declaratoria in fatto ed in diritto, rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n.1321/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare integralmente il predetto provvedimento.
Nel merito, in subordine: previa ogni opportuna declaratoria in fatto ed in diritto, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto e di conseguente riforma, anche parziale, della sentenza n.1321/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, verificare il ruolo della signora nella causazione dell'evento stesso ed il suo concorso di colpa, e per l'effetto Parte_1 graduare la responsabilità e le conseguenti pronunce di condanna nei confronti del signor P_
, con ogni conseguente statuizione, considerando altresì quanto dalla signora già percepito
[...] Pt_1 pagina 3 di 17 da ed INAIL, e riducendo gli importi eventualmente dovuti in ragione di Controparte_6 quanto sopra percepito e della percentuale di corresponsabilità dell'appellante.
Nel merito, sempre in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto e di conseguente di riforma, anche parziale, della sentenza n.1321/2024 del Tribunale di
Busto Arsizio, con accoglimento totale o parziale di domande di condanna nei confronti del signor
per il sinistro per cui è causa, a qualunque titolo, rigettare le eccezioni sollevate da P_
di inoperatività della polizza e di difetto di legittimazione del convenuto OP P_
a farla valere, conseguentemente dichiarare tenuta e per l'effetto condannare
[...] OP
, ora con sede legale in 00144 Roma, viale Europa 190, p.i: ,
[...] P.IVA_1 pec: in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Email_1 garantire e manlevare il signor da ogni e qualsiasi pronuncia di condanna nei P_ confronti dello stesso formulata, ivi comprese le spese di causa del presente grado di giudizio, quelle del procedimento di primo grado, Tribunale di Busto Arsizio R.G. n.671/2023, e quelle del procedimento ex art.696 bis cpc, Tribunale di Busto Arsizio, R.G. n. 3369/2021; conseguentemente condannare , ora con sede legale in 00144 Roma, viale Europa 190, p.i: OP
, pec: in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1 Email_1 tempore, a pagare all'appellante ogni e qualsiasi somma il signor fosse condannato a P_ pagare e/o condannare , ora con sede legale in 00144 Roma, viale Europa 190, p.i: OP
, pec: in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1 Email_1 tempore, a pagare al signor ogni e qualsiasi somma quest'ultimo fosse condannato a P_ pagare all'appellante . Con vittoria nelle spese di causa anche del presente grado di giudizio.
In via istruttoria: senza aderire ad alcuna inversione dell'onere della prova, occorrendo, si chiede voglia ammettersi perizia cinematica volta a determinare l'effettiva dinamica del sinistro, con accertamento delle responsabilità dell'attrice nella causazione dell'evento e determinazione del grado di concorso di colpa e dell'entità delle conseguenze derivate.”
Per : OP
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, eccezione IN VIA PRINCIPALE: 1) Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario, per i motivi in fatto e in diritto dedotti in narrativa;
per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1321/2024 emessa dal
Tribunale di Busto Arsizio;
2) Accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello avversario per i motivi in fatto e in diritto dedotti in narrativa;
per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1321/2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio;
3) Agli effetti dell'art. 346 cpc si reiterano le domande ed eccezioni non esaminate in primo grado in ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto.
4) Con condanna di controparte al pagamento delle spese vive, spese generali, compensi professionali, Iva e Cpa come dovuti, anche per la fase cautelare.
IN VIA ISTRUTTORIA: Dichiarare l'inammissibilità e, comunque, rigettare le richieste istruttorie formulate dall'appellante.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 4 di 17
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 1321/2024, pubblicata in data 7 novembre 2024, il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando nella causa proposta da contro Parte_1 [...]
e , ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e P_ OP
respinta, ritenuta assorbita la domanda svolta da parte convenuta nei confronti della terza chiamata, così provvedeva:
1) accerta la corresponsabilità di parte attrice e di parte convenuta in ordine alla causazione del sinistro del 24.9.2017, ai sensi di cui in motivazione;
2) rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno svolta da parte attrice nei confronti di parte convenuta;
3) condanna parte attrice alla rifusione del 65 % delle spese di lite del presente giudizio in favore di parte convenuta, liquidate come segue: euro 7785,05 per compenso, 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA, se e come dovuti per legge. Compensa le spese per la parte residua.
4) condanna parte attrice alla rifusione del 65 % delle spese di lite del presente giudizio in favore di parte terza chiamata, liquidate come segue: euro 7785,05 per compenso, 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA, se e come dovuti per legge. Compensa le spese per la parte residua.
5) rigetta ogni altra domanda ed eccezione.
2. Il giudizio di primo grado
Con atto citazione, conveniva in giudizio per sentirlo condannare al Parte_1 P_
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro avvenuto in
Gallarate il giorno 24.09.2017, durante il quale ella veniva investita dal velocipede condotto dal convenuto, all'epoca minorenne, all'interno dell'area destinata al parcheggio delle auto posta sulla sinistra provenendo dalla direzione di marcia del velocipede.
L'attrice quantificava l'entità del danno nella complessiva somma di € 148.327,93, da cui andava detratto l'importo già ottenuto da AI a titolo di indennizzo (€ 62.762,76), sicché chiedeva la condanna del convenuto alla corresponsione del solo danno differenziale, pari a € 85.565,17.
Si costituiva in giudizio che affermava che l'attrice, al momento dell'investimento, si P_ trovava sulla carreggiata e non all'interno dell'area destinata a parcheggio, occupata integralmente dalle auto posteggiate “a pettine”, e che egli aveva regolarmente proceduto lungo la carreggiata stessa;
pagina 5 di 17 eccepiva dunque il concorso di colpa della attrice nella causazione del sinistro, ex art. 1227 c.c., contestava l'ammontare del danno così come quantificato e, comunque, instava per la chiamata in causa, in manleva, di con cui suo padre aveva stipulato la polizza n. OP
8010082748, denominata “Assicurazione Capofamiglia”.
Il giudice autorizzava la chiamata della compagnia assicurativa che, a sua volta, si costituiva in giudizio ed eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione attiva dell'attrice in virtù dell'indennizzo già percepito da INAIL e della mancata prova circa l'ulteriore danno lamentato;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea e, in subordine, eccepiva l'infondatezza della domanda di manleva per inoperatività della polizza assicurativa.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. il giudice ammetteva il solo interrogatorio formale del convenuto e, successivamente, rimetteva la causa in decisione.
Con sentenza n. 1321/2024 il primo giudice rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attrice sollevata dalla compagnia assicurativa, rigettava altresì la domanda attorea e condannava alla rifusione delle spese processuali in favore del convenuto e della terza chiamata Parte_1
nella misura del 65% per i seguenti motivi:
- l'eccezione sollevata da riguardava la titolarità del credito azionato e non già la OP
legittimazione attiva, che andava riconosciuta in capo alla attrice sulla base delle sue prospettazioni;
- era responsabile del sinistro per aver investito per essere transitato lungo il lato sinistro P_ Pt_1 della carreggiata in violazione dell'art. 143 del codice della strada e per non aver prestato particolare cautela nella guida del velocipede in prossimità di un parcheggio;
- allo stesso tempo sussisteva il concorso di colpa della poiché dall'interrogatorio formale del Pt_1
convenuto e dalle foto prodotte dalle parti era emerso che la collisione con il velocipede si era verificata non già nell'area destinata a parcheggio, bensì sulla carreggiata occupata da al di fuori Pt_1 delle strisce pedonali e tale rilievo determinava un concorso di responsabilità del 10%. Inoltre, l'attrice aveva impegnato a piedi la carreggiata fuori dalle strisce pedonali, pur avendo a disposizione un marciapiede sul lato della carreggiata ove erano ubicati i parcheggi e senza prestare adeguata attenzione all'arrivo di eventuali veicoli e ciò determinava un ulteriore concorso di responsabilità nella misura del
25%;
- la consulenza tecnica espletata in contraddittorio tra le parti nel corso del procedimento ex art. 696-bis
c.p.c. aveva accertato che, a seguito dell'incidente del 24 settembre 2017, l'attrice aveva riportato una frattura biossea al polso sinistro, nonché un “disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso
pagina 6 di 17 misti persistente (309.28-F.43-23 secondo il DSM-5)”. Il CTU aveva provveduto a determinare l'inabilità temporanea e l'invalidità permanente (quantificabile nel 22%) tenendo conto sia delle conseguenze lesive psico-patologiche, sia di quelle propriamente biologiche e anatomiche;
- i danni patrimoniali ritenuti congrui dal CTU ammontavano a € 9.158,6. Gli ulteriori danni patrimoniali indicati dalla attrice non potevano essere riconosciuti al pari della voce di danno relativa alla perdita della capacità lavorativa specifica in quanto neppure specificamente allegata;
- il danno non patrimoniale andava liquidato in via equitativa sulla base dei parametri forniti dalle c.d. tabelle milanesi tenuto conto dell'età dell'attrice (55 anni) alla data di stabilizzazione dei postumi
(15.10.2018). In base a tali parametri il danno biologico (comprendente il danno morale), da riconoscere nella misura del 22%, era pari a € 89.742,00 in valuta attuale mentre il danno da inabilità temporanea andava liquidato nella complessiva somma di € 24.552,50. Non poteva essere applicata la maggiorazione aggiuntiva correlata alla c.d. personalizzazione non essendo stata dimostrata la sussistenza di particolari conseguenze dannose esulanti dal novero dei danni statisticamente connessi al fatto illecito;
- la somma dei danni patrimoniali e non patrimoniali da riconoscere all'attrice era pari a € 123.453,10, da imputare al convenuto nella misura del 65% per un totale di € 80.244,51. Da tale ultimo importo doveva essere detratto l'indennizzo già riconosciuto all'attrice da AI e complessivamente CP_6 pari a € 105.092,16. L'importo unitariamente corrisposto da AI e era superiore al danno CP_6 accertato giudizialmente sicché nessun risarcimento ulteriore poteva essere accordato all'attrice;
- le spese processuali dovevano essere compensate nella misura del 35% (pari alla percentuale di corresponsabilità dell'attrice in ordine al sinistro) e per il resto dovevano essere poste a carico dell'attrice in virtù del principio della soccombenza.
3. L'appello
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma per i Parte_1
seguenti motivi.
1) Con il primo motivo si deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto esistente il concorso di colpa dell'attrice nella determinazione del sinistro oggetto di causa poiché, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, al momento dell'impatto con il velocipede la era ferma Pt_1 dietro la sua vettura, in un'area destinata a parcheggio. Pertanto, l'esclusiva responsabilità dell'incidente doveva essere imputata all'appellato che procedeva a bordo del velocipede occupando il lato sinistro della carreggiata. pagina 7 di 17 2) Con il secondo motivo si deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui: non ha riconosciuto la personalizzazione del danno sebbene i postumi dell'incidente abbiano irrimediabilmente compromesso la vita quotidiana e le prospettive di lavoro della e sebbene la perizia del Dott. abbia Pt_1 Per_1 riconosciuto a carico dell'appellante un “disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti persistente”; non ha riconosciuto in toto le spese sostenute dall'appellante per l'assistenza domiciliare
(€ 4.887,00), per l'abbonamento alla piscina (€ 336,00), per le sedute di psicoterapia (€ 8.696,00) e per le visite specialistiche e l'acquisto occhiali graduati (€ 1.003,00); non ha valutato il “danno da maggior usura”, ovvero i danni da perdita della capacità lavorativa dell'appellante, sebbene il proprio CTP avesse riconosciuto una ridotta capacità lavorativa di tipo operario nel 20%.
L'appellante evidenzia altresì che il giudice avrebbe erroneamente compensato l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito con quanto riconosciutole da e da AI CP_6 poiché: a) l'importo di € 13.000,00 ricevuto in forza della polizza infortuni stipulata con CP_6
avrebbe natura contrattuale e, pertanto, non potrebbe essere compensato con il risarcimento del danno da fatto illecito;
b) la compensazione del danno da risarcire con quanto liquidato da INAIL va fatta per poste omogenee, come stabilito dalla giurisprudenza della Cassazione. Pertanto, considerato che l'indennizzo versato dall'AI ristora solo il danno biologico permanente, solo tale voce di danno va
“compensata” con quanto liquidato da INAIL, mentre le tutte le altre voci, compreso il danno patrimoniale patito, andranno integralmente riconosciute.
3) Con il terzo motivo si contesta la regolamentazione delle spese di lite che, stante la prospettata riforma della sentenza impugnata con accoglimento della domanda attorea, dovrebbero essere poste interamente a carico del convenuto e/o della terza chiamata.
4) Con l'ultimo motivo l'appellante rinnova, come ulteriore conseguenza dell'auspicata riforma della sentenza impugnata, la richiesta di ripetizione di tutte le spese sostenute in sede di ATP, quantificate in complessivi € 8.311,32.
Si è costituito anche nel presente grado , chiedendo in via principale la conferma della P_ sentenza impugnata e, in subordine, in caso di accoglimento anche parziale dell'appello, di ridurre gli importi eventualmente dovuti all'appellante in ragione della sua corresponsabilità nella causazione del sinistro e degli importi già liquidati in suo favore da AI e e di condannare CP_6 [...]
a manlevarlo e tenerlo indenne da ogni conseguenza derivante dalla pronuncia di Controparte_7
condanna formulata nei suoi confronti, anche a titolo di spese di causa di entrambi i gradi di giudizio.
Anche si è costituita nel giudizio di appello, chiedendo il rigetto del gravame Controparte_7 pagina 8 di 17 e reiterando le domande ed eccezioni dichiarate assorbite nel procedimento di primo grado.
All'udienza del 22 maggio 2025 la causa è stata rimessa in decisione ed è stata decisa nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
4. Decisione
I. Il primo motivo è infondato.
La dinamica dell'incidente prospettata dall'appellante (la sarebbe stata investita dal velocipede Pt_1 condotto dal mentre si trovava ancora nell'area adibita a parcheggio delle auto, intenta – come P_
aggiunge in sede di citazione in appello – ad aprire il baule della propria autovettura per prelevare la borsa) non è in alcun modo supportata dagli elementi acquisiti in causa.
Anzi tutto, si evidenzia che la ha fornito nel tempo versioni tra loro diverse della dinamica del Pt_1
sinistro.
Infatti:
a) nel ricorso per ATP si afferma che la “parcheggiava la propria vettura in Via Carducci n. 4 Pt_1 per recarsi presso il Bar Ferrari 2.0 dove svolgeva l'attività di barista […] incamminatasi presso il luogo di lavoro veniva investita dal velocipede condotto dal signor […] che P_
sopraggiungeva ad elevata velocità dalla direzione opposta rispetto alla ricorrente invadeva la parte di carreggiata adibita al parcheggio delle autovetture” (doc. 4 ; Pt_1
b) in sede di CTU la ha dichiarato al Dott. che le aveva chiesto di raccontare Pt_1 Per_1 dell'incidente, che “Quella mattina era di domenica…parcheggio, scendo dalla macchina …avevo la borsa sul sedile del passeggero e dovevo metterla nel baule. Prendo la borsa, vado dietro … io ero nel mio parcheggio …giro per aprire il baule e lui mi ha travolto” (CTU, pag. 17);
c) nel successivo atto di citazione si afferma soltanto che l'attrice parcheggiava la propria autovettura per recarsi al lavoro e che “scesa dalla propria autovettura, mentre si trovava ancora nell'ambito dell'area di parcheggio, veniva investita dal velocipede condotto dal signor all'epoca P_ minorenne” e che “il convenuto, proveniente dalla Via Ronchetti impegnava la via Carducci sul margine sinistro della carreggiata ed investiva l'attrice nell'area di parcheggio”;
d) nell'atto di appello si sostiene, infine, che “La signora , parcheggiata regolarmente Parte_1 la propria auto e scesa dalla stessa, rimanendo nell'area del parcheggio, ha raggiunto la parte posteriore per prelevare la propria borsa dal baule”.
Inoltre, qualora qualche istante prima dell'impatto, fosse stata davvero intenta a prelevare la Pt_1
pagina 9 di 17 propria borsa dal baule (o a spostare la propria borsa dal sedile del passeggero al baule), stazionando all'interno dell'area adibita a parcheggio dietro la propria auto parcheggiata, l'avrebbe P_ certamente vista e l'avrebbe evitata: come si evince chiaramente dalla fotografia n. 1 prodotta da Pt_1
chi proveniva dalla direzione di aveva la visuale completamente libera, anche in relazione allo P_
spazio retrostante le auto parcheggiate. Ne consegue che – tenuto anche conto della velocità, necessariamente moderata, tenuta dal velocipede – qualora avesse davvero stazionato dietro la Pt_1 propria auto all'interno dell'area di parcheggio l'avrebbe certamente vista e l'impatto non P_ sarebbe avvenuto. L'unica dinamica compatibile con lo stato dei luoghi, con la velocità del velocipede e la posizione dello stesso lungo la careggiata (pacificamente il lato sinistro) è quella che vede Pt_1
“sbucare” improvvisamente dallo spazio tra le auto parcheggiate e palesarsi sul lato sinistro della carreggiata, senza assicurarsi che non transitasse alcun veicolo sulla carreggiata stessa.
Tale dinamica – l'unica, lo si ripete, compatibile con lo stato dei luoghi e con la velocità propria di un velocipede - è peraltro coerente con le dichiarazioni rese dal signor nel corso dell'interrogatorio P_ formale (reso all'udienza del 22 febbraio 2024), dalle quali emerge che il transitava sul lato P_ sinistro della carreggiata di via Carducci, ove le macchine erano parcheggiate a pettine, che l'impatto con la è avvenuto a ridosso del parcheggio a pettine sul lato sinistro della carreggiata e che la Pt_1
è sbucata all'improvviso dal parcheggio a pettine, rendendo con ciò inevitabile l'impatto con il Pt_1
velocipede.
Ne consegue che non è censurabile la sentenza gravata per aver attribuito un concorso di colpa all'appellante nella causazione del sinistro in misura pari al 35% poiché, se è vero che la responsabilità maggiore deve essere imputata al – che percorreva la via Carducci lungo il lato sinistro della P_ carreggiata e non sul margine destro della stessa, così violando l'art. 143, comma 2, CdS nonché la norma generale di prudenza, che gli imponeva di tenersi discosto dall'area di parcheggio dal quale potevano provenire pedoni - è altrettanto vero che la da un lato ha impegnato la carreggiata Pt_1
stradale in violazione dell'art. 190 CdS, che impone ai pedoni di transitare sui marciapiedi, dall'altro non ha prestato alcuna cautela (violando pertanto anch'ella una norma generale di prudenza) nell'uscire dallo spazio intercorrente tra la propria auto parcheggiata e quella adiacente, nonostante fosse ben possibile che sulla carreggiata transitassero veicoli, anche velocipedi.
II. Quanto al secondo motivo si osserva in primo luogo che non sussistono i presupposti per la
“personalizzazione del danno”.
Per pacifica giurisprudenza la liquidazione del danno non patrimoniale può essere incrementata dal pagina 10 di 17 giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, purché tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 5984/2025; Cass. ord.
31681/2024).
Nel caso di specie l'appellante non ha dedotto, né dimostrato, l'esistenza di conseguenze dannose specifiche che esulino dall'ordinario novero delle ripercussioni negative riconducibili al suo grado di compromissione dell'integrità psico-fisica. Pertanto, non può essere accordato alcun aumento del danno risarcibile atteso che i postumi del sinistro, sia sotto il profilo psico-patologico, che sotto il profilo biologico e anatomico, posti a fondamento della “personalizzazione del danno”, sono stati considerati e liquidati unitariamente in fase di quantificazione del danno biologico permanente e del danno da inabilità temporanea.
Per quanto attiene alle spese “borsuali” escluse dal Tribunale, la Corte ritiene che debbano essere riconosciute in favore dell'appellante i costi per l'assistenza domiciliare di cui alle fatture n. 256/2017 del 30/11/2017 e n. 258/2017 del 31/12/2017 emesse da Privata Assistenza, di importo complessivo pari a € 919,75. Ciò in quanto, come rilevato dallo stesso CTU (cfr. pag. 23 della relazione di ATP a firma dott.ssa , solo nel periodo di applicazione del fissatore esterno al polso sinistro - Persona_2
ossia dal 26/10/2017 al 02/01/2018 - è ragionevole ipotizzare che l'autonomia personale dell'appellante sia stata compromessa e che in tale periodo la abbia avuto bisogno del supporto di terzi per Pt_1
l'espletamento degli atti della vita quotidiana.
Le ulteriori spese (in particolare quelle per il nuoto e le ulteriori sedute psicoterapeutiche), rispetto a quelle liquidate dal Tribunale, di cui la reclama il risarcimento, non possono essere riconosciute Pt_1
poiché, come correttamente rilevato dal primo giudice, sono posteriori al periodo di riabilitazione psico-fisica della e non ne risulta provata la riconducibilità alla finalità riabilitativa, né- quanto Pt_1
alle spese per le sedute psicoterapeutiche- il nesso eziologico con il sinistro de quo, atteso che, come accertato dall'ausiliario psichiatra del CTU, dr. il danno psichico si è stabilizzato nel 2019. Per_1
Nessun risarcimento può, poi, essere accordato per il c.d. danno da maggior usura, che consiste nella maggior fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa e che si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo da liquidare omnicomprensivamente come danno alla salute (cfr. Cass. ord. n. 16628/2023), dato che dopo il sinistro l'appellante, per sua scelta
(dato che la CTU non ha escluso la possibilità di continuare a svolgere il lavoro di barista ed ha pagina 11 di 17 accertato la compatibilità, senza usura alcuna, del suo stato di salute ormai stabilizzato con altri lavori di tipo “statico”, e che come si legge nella relazione del dr. sino al 2015 ha sempre svolto Pt_1 Per_1
mansioni di impiegata, prevalentemente presso imprese assicurative), non ha più svolto alcuna attività lavorativa ed è ormai in pensione.
In merito alla doglianza concernente la detrazione operata dal primo giudice dell'importo già liquidato da dall'ammontare del risarcimento complessivamente riconosciuto in favore della si CP_6 Pt_1
evidenzia che, come ammesso dalla stessa appellante, tale importo è stato erogato in virtù del contratto di assicurazione contro gli infortuni stipulato con la citata compagnia assicurativa.
L'assicurazione contro gli infortuni ha natura pacificamente indennitaria e l'appellante, ad onta di quanto dichiarato, non ha dimostrato che tale polizza ha natura previdenziale;
pertanto, nel rispetto del principio indennitario (di cui sono espressione, tra gli altri, gli artt. 1904, 1909, 1910 c.c.), l'indennizzo riconosciuto da non può cumularsi con il risarcimento del danno alla persona avendo tali CP_6
poste una identica funzione ristoratrice del medesimo fatto dannoso (cfr. da ultimo Cass. ord. n.
3429/2025).
Ne consegue che la detrazione è corretta ma, come rilevato dall'appellante, deve essere operata per
“poste omogenee”, ovvero tra voci destinate a ristorare il medesimo pregiudizio, in ossequio al costante orientamento espresso dalla Corte di cassazione in tema di c.d. danno differenziale, concernente il credito risarcitorio da liquidare alla vittima di un fatto illecito che per lo stesso titolo abbia percepito un indennizzo dall'AI o da una assicurazione privata (cfr. ex multis Cass. sent. 26117/2021).
Quindi, considerato che ha liquidato alla l'importo complessivo di € 13.000,00 di cui € CP_6 Pt_1
10.000,00 a titolo di danno biologico permanente e € 3.000,00 a titolo di spese mediche (doc. 16
, il primo importo andrà detratto dall'importo corrispondente al danno biologico permanente Pt_1 riconosciuto alla (nella percentuale del 65% imputabile al convenuto), mentre l'indennizzo per le Pt_1 spese mediche andrà detratto dalla somma riconosciuta a titolo di danno patrimoniale “per spese mediche di diagnosi e cura” (sempre nella percentuale del 65% imputabile al convenuto).
La liquidazione del cd danno differenziale per poste omogenee deve essere operata anche per quanto riguarda l'indennizzo liquidato dall'INAIL. Pertanto, considerato che INAIL ha riconosciuto in favore dell'appellante: una indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, una rendita per danno biologico permanente e una rendita per il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, oltre al rimborso di € 47,00 per “spese di protesi” (cfr. documentazione pervenuta da INAIL a seguito di ordine ex art. 210 c.p.c, depositata da in primo grado il 22.2.2024), solo la somma CP_3
pagina 12 di 17 liquidata a titolo di rendita per il danno biologico permanente dovrà essere detratta dall'ammontare liquidabile all'appellante a titolo di danno biologico permanente (depurata della quota riconducibile al cd “danno morale”, ovvero al danno da sofferenza soggettiva: cfr. Cass. 26117/2021 cit.).
Nessuna decurtazione deve, invece, subire, la somma riconosciuta a a titolo di danno biologico (e Pt_1 morale) temporaneo, posto che l'INAIL non indennizza tale voce di danno.
In conclusione, dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che l'indennizzo riconosciuto alla a titolo di danno biologico permanente da (doc. 16 e da INAIL con rendita Pt_1 CP_6 Pt_1 capitalizzata all'8 febbraio 2024 (cfr. docc. depositata da nel giudizio di primo grado in CP_3 data 22.02.2024) Ammonta complessivamente a € 61.399,66 (di cui € 10.000,00 erogati da CP_6 ed € 51.399,66 erogati da AI).
Ebbene, considerato che il danno non patrimoniale permanente (comprensivo del danno biologico e della quota di danno da sofferenza soggettiva, il cd “danno morale”) liquidabile in favore di sulla Pt_1
scorta delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano (55 anni l'età della danneggiata al termine del periodo di invalidità temporanea;
22% la percentuale di danno biologico accertata in sede di ATP) è di
€ 89.742,00, di cui € 65.030,00 a titolo di danno biologico ed € 24.712,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva (cd “danno morale); considerato che di tali importi solo il 65% - ovvero €
42.269,50 a titolo di danno biologico ed € 16.062,80 a titolo di “danno morale”- deve essere posto a carico dell'appellato; si deve concludere che nessun ulteriore risarcimento può essere accordato alla a titolo di danno biologico permanente, dato che l'importo già ricevuto a tale titolo da e Pt_1 CP_6
AI (complessivi € 61.399,66) è maggiore del danno ad ella complessivamente spettante.
Deve, invece, essere riconosciuto all'attrice il danno non patrimoniale (biologico e “morale”) temporaneo, non indennizzato da INAIL, che è stato quantificato in primo grado nell'importo (non contestato) di € 24.552,50 e che va liquidato nella misura del 65%, pari a € 15.959,125; così come dev'essere riconosciuto all'appellante il danno da sofferenza soggettiva (cd “danno morale” permanente, non indennizzato da INAIL), pari, come detto, nella percentuale del 65%, a € 16.062,80.
Per quanto riguarda, invece, il danno patrimoniale da spese mediche, alla somma riconosciuta in primo grado (€ 9.158,60 già rivalutata) va, come detto, aggiunta la voce relativa all'assistenza privata nei mesi di novembre e dicembre 2017, per € 919,75 che, rivalutata all'attualità, è pari a € 1.103,70, ottenendosi così l'importo complessivo di € 10.262,30 già rivalutato. La quota di danno patrimoniale imputabile al convenuto (65%), è dunque pari a € 6.670,495. pagina 13 di 17 Da tale importo, nel rispetto del principio indennitario sopra richiamato, va detratta la somma di €
3.000,00 già liquidata da il 21.5.2019 (doc. 16 cit.) che, per renderla omogenea CP_6 Pt_1 all'importo di € 6.670,495, già rivalutato, va rivalutata all'attualità ottenendosi la somma di € 3.543,00.
Ne consegue che il danno patrimoniale differenziale da riconoscere alla è pari € 3.127,495. Pt_1
In parziale accoglimento del secondo motivo di appello, la sentenza impugnata andrà dunque riformata, dovendosi condannare l'appellato a versare all'appellante la somma di P_ Parte_1
€ 35.149,42 (€ 15.959,125 a titolo di danno non patrimoniale temporaneo + € 16.062,80 a titolo di danno da sofferenza soggettiva + € 3.127,495 a titolo di danno patrimoniale differenziale).
Sulle le voci di danno come sopra individuate, andranno inoltre calcolati gli interessi in base all'insegnamento della Suprema Corte (v., per tutte, Cass.-sez.un. 17.2.95 n.1712), ovvero dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza e via via sulla somma progressivamente incrementata per effetto della rivalutazione.
III. Il terzo e quarto motivo, con cui si contesta l'ammontare delle spese processuali liquidate in primo grado in favore dell'appellato e della terza chiamata nonché il mancato riconoscimento delle spese relative all'ATP, risultano assorbiti dall'accoglimento parziale del secondo motivo di appello, che impone di riformare la sentenza impugnata anche in relazione alla regolamentazione delle spese di lite, che andranno poste a carico della parte soccombente.
IV. Dovendosi pronunciare condanna nei confronti di , va esaminata la domanda di P_
manleva da questi svolta nei confronti della terza chiamata e, dunque, l'eccezione di inoperatività della polizza n. 8010082748, denominata “Assicurazione Capofamiglia”, sollevata da . CP_3
Sul punto sostiene che l'operatività della polizza stipulata da , padre CP_3 Persona_3 dell'odierno appellato che all'epoca del sinistro era minorenne, presuppone la “convivenza” del contraente assicurato (“Capofamiglia”) con i familiari responsabili dei danni a terzi.
Ciò in quanto l'art.
8.1 delle condizioni generali di polizza stabilisce che “ tiene OP indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge - a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose - in relazione alla sua qualità di
Capofamiglia. Ai soli fini della presente garanzia per Assicurato si intende: - il Contraente e, se convivono con lui, il coniuge, il convivente di fatto, i loro ascendenti e discendenti ed ogni altro parente” (doc. 2 ; enfasi grafica della redattrice). CP_3
Tale convivenza a detta di non sussisterebbe nel caso di specie poiché al momento del CP_3 pagina 14 di 17 sinistro era separato legalmente da sua moglie e, come risulta dal verbale di separazione Persona_3
consensuale del 29/04/2010 e dallo stato di famiglia (docc. 3 e 4 ), il figlio ( CP_3 P_
), responsabile pro quota del danno arrecato alla non conviveva con il padre in quanto
[...] Pt_1
“collocato presso la madre”, con conseguente inammissibilità della domanda di garanzia.
L'eccezione è priva di pregio.
Dal verbale di separazione consensuale dei genitori dell'appellato risulta che:
i) la casa coniugale di Gallarate era di proprietà della moglie di che, pertanto, dopo la Persona_3
separazione ha continuato a risiedere presso la sua abitazione insieme ai figli, mentre si Persona_3 era già trasferito in altra abitazione, sita anch'essa in Gallarate;
ii) l'affidamento dei figli minori è “condiviso” con esercizio congiunto della potestà genitoriale sui figli collocati presso la madre;
iii) i figli sarebbero stati con il padre, presso la sua abitazione di Gallarate, il lunedì e il venerdì, dalle ore 14 alle ore 8 del giorno successivo, fermo restando che il padre avrebbe potuto tenerli con sé anche in altri giorni della settimana e fermo restando che i figli “staranno con ciascun genitore non meno di
n. 15 (quindici giorni) al mese”; iv) i figli sarebbero stati con i genitori a weekend alternati e avrebbero trascorso alternativamente con ciascun genitore le feste del 25 e 26 dicembre, della domenica di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. In ogni caso, ogni genitore avrebbe trascorso con i figli n. 7 giorni consecutivi durante il periodo delle vacanze natalizie, n. 4 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali e n. 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive.
Da quanto sopra discende che il collocamento “prevalente” dei figli presso la madre ha avuto l'ovvia finalità di garantire ai minori il mantenimento del consueto ambiente domestico, anche ai fini della loro residenza anagrafica, ma non ha inciso minimamente sulla “convivenza” dei figli con il padre, che non
è mai cessata dato che l'accordo di separazione prevede, da un lato, l'affidamento condiviso dei figli, ovvero la piena responsabilità genitoriale del padre al pari di quella della madre, e, dall'altro, la frequentazione sostanzialmente paritaria di ciascun genitore con i figli.
Pertanto, a seguito della separazione è cessata soltanto la coabitazione ininterrotta dei figli minori con il padre (ma lo stesso discorso vale per la madre), ovvero un presupposto che non è previsto ai fini della operatività della polizza in questione.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione de qua, cui consegue la piena operatività dell'obbligo di garanzia gravante su in virtù della polizza n. 8010082748 stipulata con il padre dell'appellato, CP_3
pagina 15 di 17 con conseguente accoglimento della domanda di manleva proposta da nei confronti P_
della terza chiamata.
ha chiesto che, nel denegato caso di accoglimento della domanda attorea e della CP_3 domanda di manleva, quest'ultima venisse accolta nei limiti delle franchigie e dello scoperto pattuiti
(cfr. comparsa di costituzione in primo grado), senza peraltro mai neppure allegare quali fossero le franchigie e lo scoperto richiamati.
Ora, poiché dalle condizioni generali di polizza prodotte in atti (doc. 2 e doc. 4 ) P_ CP_3 risulta la sola franchigia di € 150,00 per ciascun sinistro (art.
8.3. delle condizioni di polizza
“Capofamiglia”), ed emerge che la polizza copre altresì la “tutela legale” (art. 10), mentre in nessun atto di causa la compagnia assicuratrice, che ne aveva l'onere (cfr., tra le altre, Cass. 26813/2019), allega (né prova) quale fosse la somma assicurata ai fine dell'applicazione del limite di indennizzo di cui al quarto comma dell'art.
8.3 cit., dovrà essere condannata a tendere indenne CP_3
di tutto quanto questi è condannato a pagare in favore dell'appellante, anche a titolo di Parte_2 spese legali e di ATP, previa detrazione della sola somma di € 150,00.
5. Conclusioni
In definitiva, in accoglimento parziale del secondo motivo di appello formulato da Parte_1
deve essere condannato a versare in favore di la somma di € P_ Parte_1
35.149,42, oltre agli interessi da calcolarsi in base all'insegnamento della Suprema Corte (v., per tutte,
Cass.-sez.un. 17.2.95 n.1712), ovvero dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza e via via sulla somma progressivamente incrementata per effetto della rivalutazione.
Va poi accolta la domanda di manleva, riproposta da in via subordinata contro la terza P_
chiamata, e dunque condannata a tendere indenne di tutto quanto OP Parte_2 questi è condannato a pagare in favore dell'appellante, anche a titolo di spese legali di primo e secondo grado e di ATP, previa detrazione della sola somma di € 150,00.
Stante l'accoglimento parziale della domanda risarcitoria proposta da le spese del Parte_1 primo grado di giudizio, comprese quelle di ATP, pari a € 7.701,32 (doc. 12 , così come quelle Pt_1 del presente giudizio d'appello, devono essere poste a carico di . Le spese si liquidano P_
come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi introdotti dal d.m. n. 147 del 2022, avuto riguardo al decisum e tenuto conto della non espletata fase di trattazione/istruttoria per il presente grado.
Stante poi l'accoglimento della domanda di manleva proposta da nei confronti di P_ CP_3 pagina 16 di 17 le spese legali sopportate da nei due gradi di giudizio dovranno essere OP P_
poste a carico di Tali spese si liquidano parimenti con applicazione dei parametri OP
medi introdotti dal d.m. n. 147 del 2022, avuto riguardo al decisum e tenuto conto della non espletata fase di trattazione/istruttoria per il presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1321/2024, pubblicata in data 7 novembre 2024, così dispone:
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
2) condanna a versare in favore di la somma di € 35.149,42, oltre agli P_ Parte_1
interessi da calcolarsi come in motivazione;
3) condanna a rifondere a le spese del primo grado di giudizio, che si P_ Parte_1 liquidano in € 786,00 per spese esenti ed € 7.701,32 per spese di ATP, nonché in € 6.713,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA;
4) condanna a rifondere a le spese del presente grado di giudizio che P_ Parte_1 si liquidano in € 1.165,50 per spese esenti ed € 5.211,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA;
5) condanna a manlevare e tenere indenne da quanto questi è OP P_ tenuto a corrispondere complessivamente all'appellante per effetto della presente sentenza, previa detrazione della franchigia di € 150,00;
6) condanna a rifondere a le spese del primo grado di giudizio, OP P_ che si liquidano nell'importo di € 786,00 per spese ed € 6.713,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA;
7) condanna a rifondere a le spese del presente grado di giudizio, OP P_ che si liquidano nell'importo di € 5.211,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA, se dovuta, e
CPA.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
La Cons. rel. Il Presidente
Cristina Giannelli Alberto Massimo Vigorelli
pagina 17 di 17