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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/09/2025, n. 9111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9111 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 9322/2025 R. Gen.
Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nella causa
T R A
(nato a [...] - VT - il 9.1.1941), elettivamente domiciliato Parte_1 in Roma, via Cola di Rienzo 28, presso lo studio dell'avv. Donatella Vicari che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato CP_1 in Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili in virtù di procura generale in atti
convenuto all'esito dell'udienza del 18.9.2025 (sostituita con il deposito di note ex art. 127- ter c.p.c., effettuato da entrambe le parti) ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara che è in possesso del requisito medico utile ai Parte_1 fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n.
18/1980 (come modificato dall'art. 1 della legge n. 508/88), con decorrenza
1.4.2025; spese del giudizio interamente compensate;
spese di Ctu medico-legale a definitivo carico di entrambe le parti, in solido.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.3.2025 - esponendo di Parte_1
aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18/1980 (domanda del
23.6.2023), esponendo di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico-legale utile ai fini della concessione di detta prestazione e contestate tempestivamente le conclusioni del Ctu che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistente detto requisito medico-legale - ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del suo stato di invalidità utile ai fini CP_1 dell'indennità di accompagnamento, con condanna dell' ad erogare detta CP_1
prestazione.
L' si è costituito riportandosi alle conclusioni della perizia effettuata CP_1
nella precedente fase di atp.
Disposta Ctu medico-legale, la causa è stata decisa.
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Il Ctu medico-legale nominato nel presente giudizio di opposizione (dr.
[...]
) ha accertato che la parte ricorrente è risultata affetta da un complesso di Per_1
infermità (specificate alla pag. 9 della relazione peritale) che integrano il requisito medico per ottenere la prestazione richiesta (invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita) a decorrere dal mese di aprile del 2025 (in ragione del sopravvenuto aggravamento del complesso invalidante).
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità peraltro non evidenziati da alcuna delle parti.
Ricordato che la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445-bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (per tutte, Cass. 26.8.2020, n. 17787), deve pertanto essere dichiarato che il ricorrente è in possesso del requisito Pt_1 medico utile ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n.18/80 a decorrere dall'1.4.2025 (primo giorno del mese in cui si è perfezionato il prescritto requisito medico, successivamente alla domanda amministrativa: cfr. Cass. sez. un. 5.7.2004, n. 12270).
2 Vista la decorrenza del riconosciuto requisito sanitario (successiva sia alla domanda amministrativa del 23.6.2023, sia anche alla data della visita effettuata dal Ctu in sede di accertamento tecnico preventivo) le spese del giudizio vanno interamente compensate. E' infatti principio giurisprudenziale consolidato quello per il quale con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione integrale delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale (cfr. Cass. 30.3.2011, n.
7307; Cass. 16.4.2009, n. 9080; Cass. 10.8.2005, n. 16821; Cass. 27.9.2004, n.
19343 e Cass. 16.5.2003, 7716).
Le spese di Ctu, già liquidate con separato decreto e poste a provvisorio carico dell' sono poste a definitivo carico di entrambe le parti, in solido (parte CP_1 ricorrente non può beneficiare dell'esonero dalle spese di lite ex art. 152 disp. att.
c.p.c., comprese quelle di Ctu, poiché i redditi familiari a tal fine dichiarati sono oltre il limite stabilito per ottenere detto beneficio).
Roma, 20.9.2025.
Il giudice
Massimo Pagliarini
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