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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 18/03/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
VOLONTARIA GIURISDZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2387 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promosso da: nato a [...] il [...] (C.F. , e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in IS, alla via Carloforte n. 22, presso lo studio dell'Avv.
Carla Pinna, che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso congiunto
RICORRENTI
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
IS;
INTERVENUTO PER LEGGE
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 05.10.1996, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IS, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) confermare come da omologa di separazione in capo al Sig. a titolo di mantenimento per la Pt_1
Pagina 1 moglie , la corresponsione della somma di € 2.000,00 mensili da Parte_2 corrispondersi il 20 di ogni mese;
4) entrambi i coniugi si obbligano a trasferire al figlio entro il 31 dicembre 2024, indicando Per_1 sin d'ora il Notaio con studio in IS, le quote di loro proprietà di due posti auto Persona_2 rimaste escluse per mera dimenticanza dall'accordo di separazione, come di seguito meglio identificati catastalmente: n. 2 posti auto piano terra del maggior fabbricato sito alla via Canepa,
46, in IS per la quota di proprieta di ¼ ciascuno, distinto al catasto fabbricati di IS al
f. 7, mapp. 2438, sub 19 e sub 35, valore complessivo delle quote € 5.000,00;
5) i coniugi si impegnano pro quota a pagare le restanti rate di mutuo che gravano sugli immobili trasferiti al figlio sino al saldo;
6) i coniugi si impegnano a pagare al 50% il saldo passivo dei c/c bancari cointestati in essere alla data odierna”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“conclude chiedendo che il Tribunale voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da con , alle Parte_1 Parte_2 condizioni indicate dalle parti nel ricorso congiuntamente da loro proposto e confermate innanzi al
Presidente”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 12.07.2024, Parte_1 Parte_2
hanno adito l'intestato Tribunale chiedendo congiuntamente la pronuncia del divorzio alle
[...]
condizioni sopra riportate.
A fondamento di quanto domandato i ricorrenti hanno premesso che:
- in data 05.10.1996 avevano contratto matrimonio concordatario in IS, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di IS (atto n. 72, parte 2, serie A, anno
1996);
- dalla loro unione coniugale era nato in [...] (il 25.02.1999) il figlio;
Per_1
- tramite decreto di omologazione n. 4862/2017 del 12.10.2017, emesso nell'ambito del procedimento iscritto al n. RG. 951/2017 degli affari civili e contenziosi, il Tribunale di
IS aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“a) i coniugi vivranno separati di mensa e di letto, con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) prende atto che viene riservato in favore di il diritto di abitazione della Parte_2
casa coniugale nella quale abiterà unitamente al figlio;
c) prende atto che entrambi i Per_1
coniugi si obbligano a trasferire al figlio entro il 31 dicembre 2017, indicando sin Per_1
Pagina 2 d'ora il Notaio con studio in IS, a titolo di mantenimento, le quote di loro Persona_2
proprietà dei seguenti beni immobili inclusi gli arredi: - immobile facente parte del maggior fabbricato adibito a casa coniugale, per la quota di proprietà di ½ ciascuno sito in IS alla via Carloforte 22, con retrostante cortile, ubicato al piano terreno e composto da ingresso, soggiorno, due ripostigli, disimpegno, cabina armadio, tre camere, cucina-pranzo, due bagni, veranda e piscina, confinante con , con proprietà Persona_3 [...]
e con la stessa via Carloforte da cui ha accesso, distinta in catasto fabbricati alla Per_4
sezione di IS (codice catastale A), F. 22 con i mappale 2452, sub 5, via Carloforte, 22, piano terreno, zona censuaria 1^, categoria A/2, classe 2^, vani 8,5, superficie catastale mq
165, RC812,13, con la proprietà del sub 4 (utilità comune a più unità immobiliari), valore complessivo delle quote € 270.000,00; - porzione del maggiore fabbricato a uso professionale, per la quota di ¼ ciascuno sita in comune di IS alla via Duomo (già via
Eleonora d'Arborea), con annesso tratto di cortile interno pertinenziale e cortile anteriore attraverso il quale ha accesso dalla detta via Duomo, ubicata al piano terreno, composta da ingresso-disimpegno, tre vani uso archivio, sala d'attesa, ripostiglio, cinque vani ufficio e due bagni confinante con detta via Duomo, con proprietà comunale e con proprietà , Per_5
salvo altri, distinta al catasto fabbricati al F. 14, con il mappale 630, sub 7, via Duomo sn, piano terreno, cat A/10, classe 1^, vani 7,5, superficie catastale mq 239, RC 1.491,27, valore complessivo delle quote € 380.000,00; - appartamento facente parte del maggiore fabbricato sito alla via Canepa, 46, piano 2 interno A in IS per la quota di proprietà di ¼ ciascuno distinto al catasto fabbricati di IS al f. 7, mapp. 2438, sub 5, piano 2, cat A/2, con la comproprietà del sub 17, valore complessivo delle quote € 50.000,00; - appartamento facente parte del maggiore fabbricato sito alla via Canepa, 46, piano 2 interno b in IS per la quota di proprietà di ¼ ciascuno distinto al catasto fabbricati di IS al f. 7, mapp. 2438, sub 6, piano 2, cat A/2, con la comproprietà del sub 17, valore complessivo delle quote €
50.000,00; - posto auto coperto piano terra del predetto maggior fabbricato sito alla via
Canepa, 46, in IS per la quota di proprietà di ¼ ciascuno distinto al catasto fabbricati di IS al f. 7, mapp. 2438, sub 18, con la comproprietà del sub 37, valore complessivo delle quote € 5.000,00; d) prende atto che i coniugi si impegnano pro quota a pagare le restanti rate di mutuo che gravano sugli immobili trasferiti al figlio sino al saldo;
e) Entrambi
i coniugi provvederanno al mantenimento del figlio mediante la corresponsione pro capite, entro il 20 di ogni mese, di € 500,00 al mese per totali € 1000,00 mensili sino a quando non verranno trasferiti a quest'ultimo i sopra indicati immobili, momento in cui verrà altresì trasferito anche il contratto di affitto in essere sull'immobile di Via Eleonora in IS il
Pagina 3 quale prevede un canone annuo pari ad € 12.000,00. Il mantenimento così stabilito verrà versato sul c/c intestato a presso la BCC di Arborea, filiale di Santa Giusta;
f) CP_1
Il signor a titolo di mantenimento per la moglie corrisponderà Pt_1 Parte_2 la somma di € 2.000,00 mensili da corrispondersi il 20 di ogni mese, oltre ad € 20.000,00 a titolo di alimenti per il periodo relativo alla separazione di fatto, ossia dal giugno 2016 ad oggi;
g) prende atto che entrambi i coniugi si impegnano altresì a pagare le bollette relative all'utenza domestica e le relative tasse di tutti gli immobili trasferiti al figlio sino a Per_1
quando questi non avrà un reddito congruo e sia in grado di provvedervi da solo;
h) saranno
a carico di entrambi i coniugi al 50% tutte le spese scolastiche/universitarie, ludico/sportive
e mediche del figlio . i) prende atto che i coniugi si impegnano a pagare al 50% il Per_1
saldo passivo dei c/c bancari in essere alla data odierna;
l) prende atto che il sign. si Pt_1
impegna a trasferire le sue quote pari al 20% della Qualitas S.a.s. Della Dr.ssa Casu a quest'ultima nei tempi tecnici strettamente necessari per il passaggio;
m) prende atto che le autovetture rimangono in proprietà ai rispettivi intestatari”.
- dopo la separazione non avevano più ripreso la convivenza, né tra loro era intervenuta alcuna riconciliazione, non essendo più possibile ricostruire l'unione spirituale e materiale dei coniugi;
- il figlio , maggiore di età, nelle more era divenuto economicamente autosufficiente;
Per_1
Le parti, non intendendo comparire personalmente, hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473bis.51 co. 2, c.p.c., dando atto di non intendere riconciliarsi e confermando le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Alla luce delle allegazioni fornite e della documentazione depositata in atti, non è stato ritenuto necessario richiedere chiarimenti alle parti e la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, per l'effetto, deve essere accolta.
Le parti, difatti, tramite la produzione degli atti della separazione, hanno dato prova che al momento della domanda erano legalmente separate e, in particolare, che dalla data dell'omologazione della separazione consensuale (12.10.2017) alla data del deposito del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio (12.07.2024) erano ampiamente trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, peraltro, deve presumersi che la separazione dei coniugi sia stata ininterrotta.
Pagina 4 Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.
6.05.2015 n. 55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra . Parte_1 Parte_2
Devono, inoltre, essere integralmente recepite da questo Collegio anche le residue condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi dei coniugi.
In particolare, le parti hanno dato atto che il figlio , già maggiorenne, ha attualmente raggiunto Per_1 anche l'autosufficienza economica. Alla luce di tale mutamento, il quale costituisce circostanza sopravvenuta pacifica tra le parti, rispetto all'epoca della separazione, è giustificata la mancata previsione di un contributo al suo mantenimento, differentemente da quanto avvenuto in sede di separazione.
Quanto alla misura dell'assegno divorzile, poiché dagli atti del processo non sono emerse variazioni delle condizioni patrimoniali delle parti – né le stesse hanno rappresentato alcun intervenuto mutamento rispetto all'epoca della separazione – trattandosi, altresì, di diritti disponibili, deve ritenersi che nulla osti alla conferma della misura dell'assegno pari a euro 2.000,00 mensili dovuto dal in favore della , così come già concordato in sede di omologa della separazione. Pt_1 Pt_2
Quanto ai residui aspetti patrimoniali, per gli stessi motivi deve ritenersi che nulla osti a recepire la volontà concorde delle parti di impegnarsi a trasferire in favore del figlio le quote di loro Per_1
proprietà (come sopra meglio identificate catastalmente) del valore complessivo di euro 5.000,00 relative ai due posti auto rimasti esclusi dall'accordo di separazione.
Analogamente, deve prendersi atto della volontà concorde delle parti di impegnarsi al pagamento pro quota delle restanti rate di mutuo gravanti sugli immobili trasferiti al figlio sino al saldo, nonché di impegnarsi a pagare al 50% il saldo passivo dei c/c bancari cointestati in essere alla data odierna.
La natura disponibile di tali diritti, attinenti alla sfera patrimoniale ed economica delle parti, esclude l'esistenza di valide ragioni per non avvallare quanto spontaneamente concordato dalle parti stesse.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, preso atto degli accordi tra le parti, definitivamente decidendo:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a IS il 05.10.1996 tra nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], mandando al competente Parte_2
Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 72, parte 2, serie
A, anno 1996);
Pagina 5 - conferma, come da omologa di separazione, l'obbligo in capo ad di Parte_1 corrispondere in favore di la somma di € 2.000,00 mensili entro il 20 Parte_2 di ogni mese;
- prende atto della volontà delle parti di obbligarsi a trasferire al figlio , entro il 31 Per_1 dicembre 2024, indicando sin d'ora il Notaio con studio in IS, le quote di Persona_2 loro proprietà di due posti auto rimaste escluse per mera dimenticanza dall'accordo di separazione, come di seguito meglio identificati catastalmente: n. 2 posti auto piano terra del maggior fabbricato sito alla via Canepa, 46, in IS per la quota di proprietà di ¼ ciascuno, distinto al catasto fabbricati di IS al f. 7, mapp. 2438, sub 19 e sub 35, valore complessivo delle quote € 5.000,00;
- prende atto della volontà delle parti di impegnarsi al pagamento pro quota delle restanti rate di mutuo gravanti sugli immobili trasferiti al figlio sino al saldo;
- prende atto della volontà delle parti di impegnarsi a pagare al 50% il saldo passivo dei c/c bancari cointestati in essere alla data odierna;
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in IS, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
18.3.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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