Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/02/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 495/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 495/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 6 febbraio 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Flavia Torresani
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 con l'Avv. David Biasetti
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulla domanda di divorzio
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio in Predaia (TN) in data 9 settembre 2017, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Predaia (TN),
Parte II, Serie A, N. 12, Anno 2017, e dalla loro unione sono nate a Cles (TN) le
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oggi minorenni.
Con ricorso ex art. 473-bis. 49 e art. 473-bis. 51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e in Coredo di Predaia (TN) in data 09.09.2017, Parte_1 Parte_2 ordinando l'annotazione della sentenza ai competenti uffici di stato civile;
2) assegnare la casa familiare, sita nel Comune di Amblar-Don (TN), a Pt_2
che ne è esclusivo proprietario;
dando atto che , unitamente
[...] Parte_1
alle figlie minori, si sono traferite - giusti accordi raggiunti in sede di separazione
- nell'immobile di proprietà della prima, sito nel Comune di Coredo di Predaia
(TN);
3) affidare le figlie minori e ad entrambi i genitori (cd. affido Per_1 Per_2
condiviso), con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre;
4) disporre il seguente protocollo di visita tra le figlie e i genitori, per il quale la gradualità di inserimento viene pattuita nel preminente interesse delle figlie, al fine di tutelarle nell'abituarsi al nuovo assetto familiare:
- le figlie staranno con il padre ogni martedì dall'uscita da scuola, con pernottamento e rientro a scuola il mercoledì a cura del padre;
il padre incontrerà le figlie anche ogni mercoledì pomeriggio presso l'abitazione della madre, dall'uscita da scuola alle ore 18.00 ed in ogni caso nel rispetto degli impegni lavorativi di ed un tanto fino a quando rimarrà in vigore la Parte_1
disciplina di suddivisione delle giornate del fine settimana tra i genitori;
dopodiché, con l'inserimento dell'alternanza tra i genitori dei fine settimana completi, si manterranno le modalità sopra indicate nel corso della settimana che precede il fine settimana in cui le figlie rimarranno con la madre, mentre la settimana successiva (che termina con il fine settimana con il padre) le figlie staranno con il padre dal martedì all'uscita da scuola al mercoledì con rientro a scuola a cura del padre;
durante le vacanze/festività, il prelievo e la consegna avverranno presso l'abitazione materna;
2 - per quanto ai fine settimana, per un periodo iniziale transitorio, le figlie trascorrano con ciascun genitore una giornata ed esattamente alternativamente dal venerdì ore 18.00 al sabato sera ore 18.00 o dal sabato sera ore 18.00 fino alla domenica sera alle ore 18.00; dopo il predetto periodo, in modo graduale ed inizialmente per un solo fine settimana al mese e con progressivo inserimento della completa alternanza, i fine settimana saranno alternati tra i genitori, dal venerdì ad ore 18.00 alla domenica sera alle ore 19.00;
- festività natalizie da dividersi a metà tra i genitori, con alternanza delle festività principali;
- festività di Pasqua e Carnevale da dividersi a metà tra i genitori, con alternanza delle festività principali, salvo eventuale diverso accordo tra i genitori che preveda l'intero periodo alternativamente a favore dell'uno o dell'altro genitore;
- durante le vacanze scolastiche estive le figlie trascorreranno due settimane non consecutive con ciascun genitore, con l'impegno ad individuarle e comunicarle all'altro entro la fine del mese di maggio di ciascun anno e con rispetto delle attività estive che i genitori avranno scelto di anno in anno per le minori;
per il resto, rimane in vigore il protocollo ordinario, fatti salvi gli orari di trasferimento da un genitore all'altro, da determinare sulla base delle diverse esigenze delle figlie e dei genitori;
5) dichiarare tenuto il padre a contribuire al mantenimento Parte_2 ordinario delle figlie e mediante il versamento dell'importo mensile Per_1 Per_2
complessivo di euro 1.000,00.= (euro 500,00 per ciascuna figlia), da versarsi in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese sul conto corrente bancario intestato a , oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat a decorrere Parte_1 dall'1.01.2025;
6) porre le spese straordinarie relative alle figlie e nella misura Per_1 Per_2 dell'80% a carico del padre e del restante 20% a carico della madre Parte_2
, con rinvio al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Bolzano dd. Parte_1
6.07.2018 per quanto concerne l'individuazione e le modalità di concertazione relative alle spese straordinarie;
3 7) disporre che i sussidi pubblici destinati al nucleo familiare e/o alla prole - assegno unico universale, assegno unico provinciale, assegno al nucleo, ecc. - saranno riscossi integralmente da;
Parte_1
8) le detrazioni fiscali per le spese straordinarie delle figlie competeranno a Pt_2
nella misura dell'80% ed a nella misura del 20%;
[...] Parte_1
9) con riferimento ai reciproci rapporti economico-patrimoniali dei coniugi, questi ultimi ribadiscono l'assunzione da parte di del costo dei lavori di Parte_2 ristrutturazione dell'immobile di proprietà di (cfr. doc. 5), con Parte_1 specifica manleva di quest'ultima nei confronti dei singoli fornitori ed artigiani e pagamento diretto a questi delle fatture, per come di seguito elencati e contestualmente riconosce che le somme di seguito riportate Parte_1
vengono ricevuto quale una tantum ex art. 5 comma VIII Legge n. 898/70:
a. - euro 45.262,00 Controparte_1
b. - euro 54.650,00 Controparte_2
c. - euro 4.000,00 Controparte_3
d. - euro 12.052,00, oltre alla posa euro Controparte_4
3.000,00, per totali euro 15.052,00
e. - euro 6.000,00 Controparte_5
f. - euro 8.000,00 Controparte_6
- euro 10.000,00 Controparte_7
h. - euro 6.000,00 Controparte_8
i. di (comprese ceramiche) - euro 20.000,00 CP_9 CP_10
j. - euro 10.305,00 CP_11
k. - euro 4.000,00 Controparte_12
l. - euro 8.000,00 Controparte_13
TOTALE a) euro 191.269,00
TOTALE b) euro 30.876,00 CP_14
TOTALE a) + b) cifra euro 222.145,00
10) e sosterranno ciascuno le competenze e spese Parte_1 Parte_2
del proprio difensore per l'intera procedura;
gli avvocati Flavia Torresani e David
Biasetti sottoscrivono il ricorso anche ai fini della rinuncia alla solidarietà ex art. 13 comma VIII Legge Professionale.”
4 Con sentenza di questo Tribunale n. 67/2024 di data 18 aprile 2024, pubblicata il 22 aprile 2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
La causa, sulla domanda di divorzio, è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note di trattazione scritta di data 18 novembre 2024 in sostituzione dell'udienza del 12 dicembre 2024.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al
Presidente di questo Tribunale nella fase di separazione personale del presente procedimento (avvenuta in data 25 marzo 2024, con udienza sostituita dal deposito di note di trattazione scritta), senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale (pubblicata il 22 aprile 2024).
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento delle figlie minori e corrispondenti al loro interesse morale e Per_1 Per_2
materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra le minori ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate, ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
5 Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in Predaia (TN) in data 9 settembre 2017, trascritto nel C.F._2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Predaia (TN), Parte II, Serie A, N.
12, Anno 2017, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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