TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/04/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I^ SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 17 del mese di aprile, alle ore 9:45, all'udienza tenuta dal
G.O.T., avv. Giuseppe Maria Orlando, viene chiamata la causa iscritta al N.
4481/2017 R.G. promossa da
Codice Fiscale in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla Via del Torrione n. 65, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Romeo per procura in atti
Attrice
contro
Codice Fiscale in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria,
alla Via Gebbione n.
9-G, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Smiriglia Fava,
giusta procura in atti,
Convenuta
Sono comparsi l'avv. Raffaella Romeo per la società attrice e l'avv. Domenico
Rosaci, in sostituzione dell'avv. Antonella Smiriglia Fava, per la convenuta.
I procuratori precisano le rispettive conclusioni, riportandosi ai precedenti atti e
1 verbali di causa, che debbono intendersi qui di seguito integralmente richiamati;
chiedono l'accoglimento di tutte le domande, anche di carattere istruttorio e delle eccezioni ivi formulate, con rigetto delle domande di controparte e con vittoria di spese e compensi di lite.
Il G.O.T.
visto l'art. 281 sexies c.p.c.,
dispone che si proceda alla discussione orale.
I procuratori discutono oralmente la causa, richiamando integralmente i propri scritti difensivi;
concludono per l'integrale accoglimento delle domande, anche di carattere istruttorio e delle eccezioni ivi formulate, con rigetto delle domande di controparte e vittoria di spese e compensi di lite.
Il G.O.T.
si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, dato atto che alle ore 14:15 non sono presenti i procuratori delle parti, emette la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., dando lettura del dispositivo e depositando la contestuale motivazione
IL G.O.T.
(avv. Giuseppe Maria Orlando)
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I^ SEZIONE CIVILE
La sentenza è motivata in modo conforme al principio della sinteticità degli atti,
con la trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione (artt. 132 c.p.c. 118 disp. att. c.p.c.).
L'esplicazione dell'iter logico giuridico seguito prescinderà dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti, ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (tra le tante, Cassazione Civile, sentenze nn. 7014/24,
6759/19, 4931/14, 12123/13, 8667/11).
I. Con atto di citazione ritualmente notificato, la adiva l'intestato Parte_1
Tribunale, esponendo:
- di aver stipulato, in data 09.03.2016, un contratto con l Controparte_2
di Villa San Giovanni, in forza del quale aveva assunto l'incarico di
[...]
organizzare e gestire un viaggio studio a Londra dal 9 al 16 aprile 2016 per il prezzo pattuito di € 54.720,00;
- di aver commissionato, quindi, alla convenuta tour Controparte_1
un pacchetto di servizi in relazione a detto viaggio;
CP_3
- di avere rimborsato alla scuola l'intero acconto che le era stato precedentemente corrisposto dall'Istituto Scolastico (€ 25.680,00), comprensivo degli € 23.000,00 versati alla , in quanto il viaggio non era stato effettuato a Controparte_1
3 causa dell'annullamento del volo da parte della compagnia Ryanair, in ragione di uno sciopero nazionale.
Formulava, quindi, le seguenti domande (come modificate con la memoria ex art. 183, c. VI cpc, primo termine, nella quale era spiegato che l'importo pagato per l'acquisto dei biglietti aerei era stato rimborsato alla a Ryanair): “accertare Pt_1
e dichiarare il diritto dell'agenzia Viaggi ad ottenere il rimborso Parte_1
dell'importo di Euro 18.119,25, già decurtato della somma di Euro 4.880,25 (per
quanto in premessa) a titolo di rimborso da parte di Ryanair del prezzo dei biglietti
di viaggio, corrisposto alla Viaggio e Apprendo per il viaggio studio a Londra
dell'istituto superiore Nostro di Villa San Giovanni, mai effettuato poiché annullato
e, per l'effetto, condannare la Viaggio e Apprendo al rimborso dell'importo
anzidetto in favore dell'attrice, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo. -
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”.
Con comparsa depositata in cancelleria il 2 marzo 2018, si costituiva in giudizio la convenuta, contestando integralmente la ricostruzione in fatto ed in diritto operata dall'attore, deducendo l'insussistenza di ogni responsabilità (contrattuale o extracontrattuale), chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa di Ryanair e per essere da queste garantita e concludendo per il rigetto Controparte_4
delle domande dell'attrice.
Stante la tardività della costituzione (l'udienza di citazione era quella del 20 marzo
2018), non veniva autorizzata la chiamata in causa.
Venivano concessi i termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c. e la causa veniva istruita a mezzo della produzione documentale delle parti e di una prova testimoniale.
4 II. Appare assai utile, innanzitutto, operare una analitica ricostruzione dei rapporti intercorsi, anche al fine di inquadrare correttamente le posizioni dedotte in giudizio dagli odierni contendenti.
La è una agenzia di viaggio che, a seguito di gara, il 9 marzo 2016 Parte_1
ha sottoscritto un contratto (prodotto nel suo fascicolo cartaceo) con il quale ha assunto (art. 1) l'obbligo di organizzare e gestire un viaggio di studio che gli alunni dell' “Nostro-Repaci” avrebbero dovuto effettuare a Londra nel periodo dal CP_2
9 al 16 aprile del 2016.
Nell'atto introduttivo l'attrice ha affermato di aver “commissionato alla
[...]
un pacchetto di servizi in relazione al viaggio studio sopra indicato”, CP_1
lasciando intendere che ciò fosse avvenuto successivamente alla sottoscrizione del contratto, ma dalla documentazione in atti emerge incontestabilmente che già antecedentemente alla formulazione dell'offerta, la stessa si era rivolta alla convenuta chiedendo - tramite una mail inviata alle Controparte_1
16:19 del 20 gennaio 2016 (in atti) - un preventivo, “escludendo il volo”, per un programma di viaggio studio a Londra della durata di 9 giorni, comprensivo di un corso di lingua della durata di 20 ore, rappresentando la “necessità di presentarlo entro il 28/1” (presumibilmente proprio al fine di formulare l'offerta per la gara).
La convenuta ha risposto (mail del 20 gennaio 2016, ore 16:54, fascicolo cartaceo che avrebbe inviato l'offerta entro il martedì successivo. Pt_1
L'offerta con i relativi termini non è stata versata in atti da nessuna delle due parti, ma è evidente che la stessa dev'essere stata tempestivamente trasmessa e ritenuta congrua, tant'è vero che l'attrice ha partecipato alla gara indetta dall'Istituto
“Nostro-Repaci”.
Anche l'iniziale scambio di mail (ovviamente ci si riferisce a quanto versato in atti, posto che dalla lettura è evidente che ve ne sono state anche altre, non prodotte)
5 precede la sottoscrizione del contratto, risale ai primi giorni di marzo e riguarda inizialmente le date del viaggio, apparentemente legate alle disponibilità dei voli,
per poi concentrarsi sulla sistemazione degli studenti.
Dall'attenta analisi del carteggio si evince che la collocazione del nutrito gruppo presso la struttura londinese ha comportato considerevoli difficoltà per la società
convenuta:
- “si è finalmente definito il gruppo per Stay Club, sono 47 studenti+ 3 docenti”
(mail dell'8 marzo 2016, ore 8:19, quindi anch'essa antecedente alla stipula del contratto tra l'agenzia e l'istituto scolastico, inviata da alla Controparte_1
ed allegata al fascicolo cartaceo della convenuta), riscontrata Controparte_4
alle ore 16:12 col messaggio “purtroppo al momento non c'è più disponibilità per un gruppo così grosso”;
- “lo Stay Academy dal 9th aprile per 7 notti può prendere fino a 40 pax tutte in
twins. Il gruppo potrebbe anche aumentare un pochino se gli studenti andassero in
Quod” (mail del 9 marzo 2016, ore 15:15, inviata a dalla Controparte_1 [...]
ed allegata al fascicolo cartaceo della convenuta), riscontrata Controparte_4
immediatamente col messaggio “Sono 48 studenti: 5 maschi 43 femmine 3 singole per accompagnatori +4- a singola in forse”;
- con messaggio inviato alle ore 16:28 alla convenuta e prodotto nel suo fascicolo cartaceo, ha comunicato: “Stay Academy facendo un Controparte_5
bello sforzo riesce a prendere tutto il gruppo a Willesden dal 9 al 16 aprile 2016,
48 studenti in Tw/Triple & Quod + 3 Singole. Devo avere una conferma scritta
entro Lunedì 14 marzo alle ore 12:00 allo scadere del termine le camere verranno definitivamente rilasciate”;
- il testo di quest'ultima mail è stato subito integralmente copiato ed incollato nel messaggio (prodotto nel fascicolo dell'attrice) inviato dalla a Controparte_1
6 l'11 marzo 2026, alle ore 16:33. Parte_1
Il 14 marzo 2016, finalmente, è stata trovata una soluzione che soddisfaceva tutti i soggetti convolti, tanto che:
- alle ore 10:01 ha confermato alla Controparte_1 Controparte_5
il viaggio ed alle ore 10:37 ha trasmesso l'elenco dei partecipanti;
[...]
- alle ore 11:14, ha proposto il pagamento in due soluzioni, Controparte_1
ma ATS (mail delle 12:49) ha evidenziato che la struttura dove avrebbero alloggiato e svolto le lezioni di lingua gli studenti (la Stay Academy) pretendeva l'integrale pagamento due settimane prima dell'arrivo e che una eventuale cancellazione,
anche parziale, nei 28 giorni antecedenti avrebbe anche comportato la penalità del
100%;
- alle ore 12:58 & Apprendo, facendo nuovamente “copia ed incolla” del CP_1
messaggio, ha avvisato la di questi ultimi dettagli;
Parte_1
Contr
- alle ore 15:46 ha dato alla convenuta la propria conferma dei termini del viaggio e delle condizioni di pagamento.
Il 15 marzo alle 12:18 la convenuta ha informato l'attrice dei costi per ulteriori servizi richiesti (transfer, biglietti per attrazioni) ed infine, con mail del 4 aprile
2016, ha trasmesso a il programma definitivo ed i voucher per le Parte_1
attrazioni richieste (il London Eye, il museo Madame Tussaud, la Torre di Londra
ed musical il Re Leone).
Non sembra superfluo ricordare che “il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma "semplice" è un documento informatico ai sensi dell'art. 2712 c.c. e, se
non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti
e delle cose rappresentate” (Cassazione civile, 21/05/2024 n. 14046).
7 III. È da escludersi che il rapporto intercorso tra gli odierni contendenti possa rientrare nell'ambito applicativo della normativa dettata dal Codice del Turismo
(D.Lgs. n. 79/2011) a tutela del turista/consumatore, che è contraente debole,
mentre gli stessi sono - evidentemente - operatori professionali.
Ritiene questo decidente, piuttosto, che il rapporto vada ricondotto alla figura del contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio, in base al quale un operatore turistico professionale (in ispecie la ) si obbliga Controparte_1
verso corrispettivo a procurare uno o più servizi per l'effettuazione di un viaggio o di un soggiorno.
Ma, a prescindere dall'inquadramento del rapporto de quo nella fattispecie della vendita di un pacchetto turistico o del contratto di intermediazione di viaggio (sul punto, Cassazione civile, 24/07/2007, n. 16315), ciò che oggi viene in rilievo ai fini dell'accoglimento della domanda di restituzione dell'acconto versato (e girato integralmente alla allegato n. 3 fascicolo della convenuta) è Controparte_4
l'eventuale imputabilità alla società convenuta dell'annullamento del viaggio, causato da uno “sciopero della compagnia aerea Ryanair”.
Sia nell'atto introduttivo che nelle prime memorie ex art. 183, c. VI c.p.c. la Pt_1
afferma che la convenuta risponderebbe anche dell'inadempimento del
[...]
vettore aereo Ryanair, in quanto sarebbe ascrivibile alla stessa una “culpa in eligendo” (“spettavano alla convenuta le valutazioni operate per la scelta del vettore ovvero la verifica che quest'ultimo possedesse i requisiti e gli standard di qualità per l'idoneo svolgimento del trasporto”).
In realtà, dalla documentazione in atti (allegata al fascicolo cartaceo della stessa risulta che dai servizi richiesti alla convenuta era espressamente Parte_1
escluso proprio l'acquisto dei biglietti aerei (“escludendo il volo”, come si legge nella mail del 20 gennaio 2016).
8 Anche i messaggi successivi attestano che la ricerca dei voli veniva effettuata dalla
Parte_1
- mail inviata dalla casella dell'attrice alla il 3 marzo 2016, Controparte_1
alle ore 10:10, “se non trovo il volo Alitalia, con Ryan air i voli sono 9 in andata e
16 ritorno, i ragazzi dal 10 al 15 riescono a fare le 20 ore di corso di lingua che hanno bisogno?”;
- altra mail inviata alla il 3 marzo 2016, alle ore 11:39, “sto Controparte_1
cercando di trovare il volo con partenza 17…”.
La scelta del vettore, infine, è stata effettuata inequivocabilmente proprio dall'attrice e per mere ragioni economiche: nella mail del 3 marzo 2016, ore 16:52, inviata dalla sua casella di posta elettronica a quella di si legge Controparte_1
chiaramente “ho solo il volo Ryan disponibile, Alitalia è troppo alto, quindi le date sarebbero (se la scuola accetta) 9/16 aprile …”.
Ad ulteriore conferma del fatto che l'acquisto è stato fatto dall'attrice, non è in contestazione che Ryanair abbia rimborsato il costo dei biglietti direttamente alla stessa Parte_1
A quanto sinora riassunto si aggiunga, peraltro, che la società convenuta aveva rappresentato in maniera assolutamente chiara che la Stay Academy, dove avrebbero dovuto alloggiare e svolgere le lezioni di lingua gli studenti, avrebbe applicato una penale del 100% in caso di cancellazione del viaggio nei 28 giorni antecedenti alla data fissata per l'arrivo (mail del 14 marzo 2016, ore 12:58, prodotta nel fascicolo . Parte_1
In conclusione, le domande dell'attrice appaiono infondate e devono essere integralmente rigettate.
9 IV. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva, tenuto conto dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile. in composizione monocratica in persona del G.O.T. Avv. Giuseppe Maria Orlando, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 4481/2017 R.G., ogni contraria domanda,
istanza, eccezione disattesa:
1) Rigetta le domande della Parte_1
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1
convenuta che liquida in € 2.540,00 per compensi (valori minimi dello scaglione di valore di riferimento), oltre spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta)
come per legge.
Si comunichi.
Reggio Calabria, lì 17 aprile 2025.
IL G.O.T.
(avv. Giuseppe Maria Orlando)
10