Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/06/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 986/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 986/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. PREVIDI FERDINANDO C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. I coniugi vivranno separati, nell'obbligo del reciproco rispetto, comunicandosi l'eventuale cambio di residenza. A tal proposito, la sig.ra unitamente alla LI , con l'assenso Parte_2 Per_1
del marito, ha già provveduto a trasferirsi in altra abitazione ed ora è domiciliata, in attesa del pagina 1 di 5
2. Disporsi l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori della LI minore con Persona_3
collocamento prevalente della stessa presso la madre, presso cui la LI trasferirà anche la propria residenza anagrafica, atteso che tra i ricorrenti non sussiste contrasto sui doveri genitoriali e che tale decisione attenuerà i disagi psicologici ed affettivi che potrebbero derivare da un affidamento esclusivo;
con l'impegno dei genitori a consultarsi reciprocamente e ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la LI relative alla sua istruzione, educazione e salute, da condividersi tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di . Per_1
3. Salvo diversi accordi via via raggiunti tra le parti, e nel massimo rispetto delle esigenze della LI, anche in considerazione della sua età e crescita e dell'occupazione lavorativa del padre, il padre avrà diritto di vedere la LI quando lo voglia, con preavviso anche solo telefonico, assecondandone le esigenze;
e di tenerla presso di sé almeno nei segue dell'anno:
a) a settimane alterne, dalle ore 18.30 del venerdì sera alle ore 18.30 della domenica sera;
b) la settimana in cui trascorrerà il fine settimana con la madre, dalle ore 18.30 del mercoledì Per_1
sino al giovedì mattina, allorquando avrà cura di riaccompagnarla a scuola o, se non vi fosse scuola, presso la casa materna;
c) nel periodo estivo, coincidente con le vacanze scolastiche, sia la madre che il padre avranno il diritto e il dovere di trascorrere con la LI un periodo di almeno due settimane consecutive. Ai fini che precedono, i coniugi s'impegnano a concordare, entro il 31 maggio di ciascun anno, i rispettivi periodi che intendono trascorrere con la LI durante i tre mesi estivi.
d) nel periodo natalizio, la LI trascorrerà le vacanze scolastiche, nel periodo ricompreso tra il 23 dicembre e il 6 gennaio, sette giorni consecutivi affidata al padre e setti giorni consecutivi affidata alla madre, ad anni alterni trascorrendo con un genitore il Natale e con l'altro il Capodanno (e viceversa l'anno successivo).
e) nel periodo pasquale, ad anni alterni, la LI trascorrerà due giorni consecutivi con un genitore, ivi inclusa la Pasqua, e due giorni consecutivi con l'altro genitore, ivi incluso il Lunedì dell'Angelo.
Viceversa varrà per l'anno successivo.
4. In considerazione di quanto previsto al punto 3 che precede, il sig. verserà in favore Parte_1
della sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della LI, un assegno mensile di Parte_2
euro 250,00 (duecentocinquanta/00); somma da versarsi sino alla effettiva indipendenza economica della LI , entro il giorno 5 di ciascun mese e da rivalutarsi annualmente secondo i parametri Per_1
ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati.
pagina 2 di 5 5. Oltre a quanto precede, le parti sosterranno nella misura del 50% cadauna le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della LI minore. Per spese straordinarie devono intendersi quelle individuate nel seguente schema adottato dal Protocollo del Tribunale di Modena, d'intesa con il relativo Consiglio dell'Ordine degli avvocati:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del SSN;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. Ciascun genitore si impegna a corrispondere all'altro quanto dovuto, previa esibizione della documentazione di spesa, una volta al mese, fatta eccezione per le spese urgenti, e salva la compensazione tra le reciproche ragioni di credito.
6. I coniugi, dichiarando di essere economicamente indipendenti, reciprocamente rinunciano ad assegni alimentari e/o di mantenimento l'uno verso l'altro.
7. I coniugi espressamente convengono di veder assegnato in via esclusiva alla madre Parte_2
l'assegno unico previsto per legge a favore della LI.
[...]
8. I coniugi dichiarano di aver già suddiviso tra loro i beni mobili, gli arredi presenti nell'abitazione coniugale, il saldo dei conti correnti cointestati e i risparmi comuni, e si dichiarano, perciò, di aver già regolato tra essi, definitivamente e in precedenza, ogni altra questione economica tra essi pendente,
pagina 3 di 5 null'avendo più a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro. dichiara di aver già Parte_2
prelevato dalla ex casa coniugale tutti i propri beni personali.
9. Per tutto quanto non previsto nel presente ricorso e per ogni futura eventuale controversia o necessità per sé stessi e/o per la LI, i coniugi/genitori si impegnano sin d'ora a prestare la loro reciproca collaborazione e disponibilità volte alla tutela del preminente interesse della LI.
10. Le spese di assistenza e difesa legale resteranno integralmente a carico di ”. Parte_2
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
- Rilevato che , nato a [...] il [...] e , nata Parte_1 Parte_2
a PALERMO (PA) il 30/09/1987 si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 3/6/2025;
I - Omologa la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SOLIERA (MO) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2017 Atto n. 23 Parte I
III – Spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 11/06/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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