TRIB
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 11/09/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2704/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2704/2022 promossa da:
C.F. ), con sede legale in 55 Muncii St., Fundulea, 915200, Controparte_1 P.IVA_1
Calarasi County, Romania, in persona del legale rappresentante pro tempore,
(C.F./P. IVA ), con sede legale in Pod Rénou 1609/1, Controparte_2 P.IVA_2
Ivančice, 664 91, Repubblica Ceca, , in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall'Avv. MASSIMO FRANCESCO DOTTO (C.F.
) del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliatepresso lo Studio di C.F._1 quest'ultimo in Roma, Via A Depretis n. 86;
ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona dell'Amministratore Delegato pro Controparte_3 P.IVA_3
tempore, con sede legale in Milano, Viale Forlanini n. 23, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. LIVIA SCHIZZEROTTO (C.F. ) e dall'Avv. C.F._2
SELENE CASAGRANDE (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._3
della seconda, in Perugia, Strada dei Loggi n. 22;
CONVENUTO/I
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e in persona dei Controparte_1 Controparte_2
rispettivi rappresentanti legali pro tempore, hanno convenuto in giudizio al Controparte_3 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria
pagina 1 di 8 istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, accertata e dichiarata la risoluzione del rapporto contrattuale per grave inadempimento di condannare quest'ultima, in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore delle odierne attrici
(in via solidale o previo accertamento delle rispettive spettanze), quantificabili in Euro 683.505,11, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre al danno all'immagine ed alla reputazione, per la cui valutazione e quantificazione ci si rimette alla discrezionalità del Tribunale adito, o nel diverso importo, maggiore o minore, che risulterà dovuto all'esito del presente giudizio anche in via equitativa, con riserva di agire altresì per il risarcimento dei danni derivanti dal mancato funzionamento di alcuni dei prodotti consegnati da controparte alle odierne attrici. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
Si è costituita in giudizio la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo: “Voglia l'Ill.ma Autorità adita, rigettata ogni contraria, istanza, eccezione e deduzione, in via principale: - rigettare le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni espresse in narrativa, ivi incluso per l'operatività della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., richiamata all'articolo 2 delle condizioni generali di vendita di AA e, quindi, per la legittimità dell'annullamento degli ordini da parte di AA e per la risoluzione del rapporto inter partes;
in via riconvenzionale e principale: - accertare e dichiarare, per le ragioni espresse in narrativa,
l'operatività della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., richiamata all'articolo 2 delle condizioni generali di vendita di AA e, quindi, la legittimità dell'annullamento degli ordini da parte di
AA e la risoluzione del rapporto inter partes;
in via riconvenzionale e subordinata: - accertare e dichiarare l'inadempimento di per i ritardi nei pagamenti e, per l'effetto, dichiarare la CP_1
risoluzione giudiziale del contratto tra le parti ex art. 1453 c.c.; in via riconvenzionale e ulteriormente subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accertamento della risoluzione di diritto e/o per inadempimento ex art. 1456 c.c. ovvero ex art. 1453 c.c. del rapporto inter partes, accertare l'intervenuta eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del rapporto inter partes ai sensi e per gli effetti dell'art. 1467 c.c., per le ragioni espresse in narrativa, con effetto retroattivo ex art. 1458 c.c., al momento della stipula del contratto;
in via riconvenzionale e principale, in ogni caso: - condannare al pagamento della somma Controparte_1
pari ad Euro 24.939,30, ovvero della maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa in favore di AA e condannare al pagamento della somma pari ad Euro 17.283,93, Controparte_2
ovvero della maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa in favore di AA, oltre
pagina 2 di 8 rivalutazione monetaria;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento in tutto o in parte della domanda avversa, compensare l'importo eventualmente riconosciuto a con il Controparte_2
credito di AA a titolo di interessi di mora e/o a qualsiasi altro titolo nei suoi confronti e quanto riconosciuto a con il credito di AA a titolo di interessi di mora e/o a qualsiasi altro Controparte_1 titolo nei suoi confronti;
In ogni caso, condannare l'odierna attrice, al pagamento di spese e competenze di giudizio, oltre oneri accessori”.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in data 8/5/2025, sulle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha trattenuto la stessa in decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie conclusive e di replica.
Parte attrice ha domandato la risoluzione del contratto di fornitura stipulato tra le parti (già dedotta come avvenuta di diritto in data 19/4/2022) per grave inadempimento della convenuta, da identificarsi nel copioso ritardo nella consegna della merce e nella omessa consegna di altra merce ordinata, nonché il risarcimento dei danni asseritamente patiti;
parte convenuta, a sua volta, ha eccepito che il contratto deve intendersi risolto per inadempimento della parte attrice nel pagamento in tempo delle fatture emesse o comunque per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, chiedendo in via riconvenzionale il pagamento degli interessi di mora pattuiti sulle fatture pagate con ritardo.
Va premesso che, per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta o accolta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Tale impostazione è conforme al principio di economia processuale e ad esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette e risponde ad una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (v. Trib. Reggio Emilia, sent. 7 dicembre 2017, n. 1327;
Cass. Sez. Un. sent. n. 26242-3/2014).
Allora, in applicazione del suddetto principio, si ritiene non necessario affrontare ed esaminare le rispettive domande (presupposte) di risoluzione del contratto per inadempimento dell'una o dell'altra parte (o per eccessiva onerosità sopravvenuta) e ciò in quanto: a) la domanda di risarcimento del danno avanzata di conseguenza da parte attrice è inaccoglibile poichè genericamente dedotta e non pagina 3 di 8 dimostrata;
b) la domanda riconvenzionale di pagamento degli interessi di mora proposta dalla convenuta prescinde dall'accertamento dell'inadempimento di una o dell'altra parte.
Orbene, quanto alla avanzata domanda di risarcimento del danno, in primo luogo deve osservarsi l'inadeguatezza e la genericità dell'allegazione.
Infatti, le società attrici – soggetti giuridici distinti seppure facenti parte del medesimo “gruppo” di imprese – non hanno neppure dedotto e specificato, se non tardivamente nella memoria di replica, impedendo così ogni difesa sul punto da parte della convenuta, i pregiudizi rispettivamente (e come singole società) asseritamente subiti dalla condotta di parte convenuta;
è dunque impossibile per il giudicante: a) accertare, in assenza di tempestiva deduzione sul punto, le “rispettive spettanze”; b) accorpare il risarcimento nei confronti delle due distinte società, condannando la convenuta a pagare genericamente in solido le attrici.
In ogni caso, si evidenzia che in ordine ai danni lamentati non è stata raggiunta sufficiente prova.
Infatti, con riferimento l'acquisto dei prodotti da altri fornitori al supposto fine di sopperire ai ritardi nelle consegne, con conseguente esborso della differenza di prezzo pari ad euro 287.721,00 +
243.180.00 rispetto ai prodotti di uguale tipo ordinati ad parte attrice ha unicamente prodotto CP_3
una tabella riassuntiva unilateralmente formata (doc. 4 e 10 parte attrice) e diverse fatture (doc. 5-6-7-
8-9,27,28).
Tuttavia: a) non vi è dimostrazione che il materiale ordinato a o ad altre società Controparte_4
corrispondesse, nelle specifiche tecniche, a quello ordinato da e consegnato in ritardo o non CP_5
consegnato, e neppure vi è stata da parte attrice specifica deduzione sul punto (ovvero attraverso il confronto tra gli ordini effettuati ad e l'oggetto delle fatture di terzi prodotte) nonostante CP_3
l'espressa contestazione specifica sul punto di parte convenuta;
b) non vi è dimostrazione, neppure con prova testimoniale, del prezzo praticato per il materiale ordinato da né di quello viceversa CP_3 praticato e asseritamente pagato a società terze, per cui non vi è prova dell'esborso in eccedenza subito;
c) non vi è prova, neppure testimoniale, del nesso di causa tra gli acquisti effettuati ed i ritardi dedotti, non potendosi meramente ed astrattamente cocnludere che qualunque acquisto di una merce dello stesso tipo nei confronti di terzi sia imputabile a sopperire la mancata consegna di quella merce e non fosse invece un ordine indipendente di altra merce dello stesso tipo, anche considerato che sino all'aprile 2022 le attrici non hanno annullato gli ordini effettuati in origine né chiesto la risoluzione del rapporto, nonché che mai prima della presente azione – ed in costanza di rapporto e di attesa della merce – le attrici abbiano fatto presente alla convenuta di aver dovuto ordinare lo stesso materiale da pagina 4 di 8 terzi (il doc. 31 di parte attrice, contenente una serie non dettagliata di missive, risulta inammissibilmente prodotto, pur essendo prova diretta, solo con la terza memoria istruttoria); d) non vi
è prova dell'effettivo pagamento di tali fatture.
Con riferimento alle dedotte penalità asseritamente applicate dai propri clienti per i ritardi e le mancate consegne di parte convenuta, anche in questo caso parte attrice ha unicamente prodotto una tabella riassuntiva unilateralmente formata (doc. 15) e diverse fatture (doc. 11-12-13-14).
Anche in questo caso non vi è prova alcuna né dell'effettivo pagamento di tali fatture né soprattutto del nesso di causa tra l'emissione di tali fatture ed i ritardi o la mancata consegna della merce di CP_3
Si precisa che: da un lato, le tabelle riassuntive sono mere allegazioni di parte (unilateralmente costituite) e non possono in alcun modo costituire fonte di prova, se non confermate da altri elementi di riscontro (come ad esempio una dichiarazione testimoniale che confermi che i dati riportati sono veritieri e l'esistenza del nesso di causa tra le deduzioni ivi contenute e le fatture prodotte); dall'altro lato, come affermato dalla giurisprudenza, “deve ribadirsi – in conformità, del resto, ad una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice – che il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte, interessata, ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte la impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione (cfr.
Cass. 16 agosto 1990, n. 8304). Poiché nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronunzia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o – comunque – sollecitate dalla parte interessata (cfr. Cass. 12 febbraio 1994, n. 1419;
Cass. 7 febbraio 1995, n. 1385. Nel senso che perché il giudice possa e debba esaminare documenti versati in atti lo stesso deve accertare, oltre la ritualità della produzione, cioè verificare che la produzione stessa sia avvenuta nel rispetto delle regole del contraddittorio, anche la esistenza di una domanda, o di una eccezione, espressamente basata su quei documenti, Cass. 22 novembre 2000, n.
15103, specie in motivazione)” (Cass. Civ., Sez. Un., 01/12/2008 n. 2435). Ancora, “gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) l'individuazione, tra le
pagina 5 di 8 varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo” (Cass. civ. Sez. III Ord., 08/02/2018, n. 3022). Il giudice ha, infatti, il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza, esponendo nei propri atti introduttivi, ovvero nelle memorie di definizione del
“thema decidendum”, quali siano gli elementi di fatto e la ragioni di diritto comprovate dall'allegata documentazione (Cass., sez. 6, 08/06/2020 n. 10844; Cass. Sez. 2, 16/08/1990, n. 8304; Cass. Sez. 3,
07/04/2009, n. 8377).
In altre parole, imporre al Giudice, e alla controparte, di individuare lui stesso le astratte doglianze contenute nel ricorso con i dati rilevabili dalla documentazione allo stesso allegata, selezionando i fatti ed i documenti di prova non indicati dalla parte istante, svuota di significato il principio secondo il quale iudex secundum alligata ac probata iudicare debet, di cui sono espressione gli artt. 2697 c.c.,
112 e 115 c.p.c., e non può essere ammesso.
Ne consegue che la grave lacuna allegatoria comporta di per sé il rigetto della domanda.
Ulteriormente si rileva che le condizioni generali di vendita pattuite – pacificamente applicabili al caso de quo – escludono espressamente qualsiasi responsabilità in caso di ritardo nella consegna della merce, indicando i tempi di consegna della merce come “indicativi” (salvo contrario patto scritto, qui non intervenuto né provato).
Infine, nessun elemento concreto è stato dedotto e soprattutto dimostrato dalle attrice per quanto riguarda il dedotto danno all'immagine e/o alla reputazione delle società (ancora una volta accorpate come fossero un unico soggetto), considerato anche che – come detto – non vi è prova che le penali subite dalle attrici fossero in nesso di causa con la mancata o ritardata consegna della merce da parte della convenuta.
Quanto invece alla domanda di pagamento degli interessi svolta in via riconvenzionale dalla parte convenuta, quest'ultima ha anch'essa dedotto attraverso la produzione di tabelle unilaterali (doc. 2-3), produzione delle fatture dedotte (doc. 19-20) nonché riepiloghi – ancora una volta unilateralmente formati – dei movimenti bancari corrispondenti (doc. 21-22), comunque debitamente distinguendo le posizioni e le pretese nei confronti delle due distinte società attrici. Quanto affermato negli atti e nelle tabelle riassuntive, pur non avendo trovato riscontro probatorio negli ulteriori documenti prodotti
(anche i movimenti bancari sono frutto di tabelle e non effettive contabili bancarie), deve tuttavia ritenersi dimostrato ai sensi dell'art. 115 c.p.c, in quanto parte attrice non ha contestato specificamente gli avvenuti ritardi, sostenendo che non fossero gravi, e quindi ammettendoli (ha meramente contestato,
pagina 6 di 8 nella prima difesa utile che, le attrici “si siano rese responsabili di ritardi considerevoli o comunque tali da giustificare il mancato adempimento degli obblighi di ) né ha contestato, se non in memoria CP_3
di replica, la quantificazione degli interessi e penali dedotta dalla convenuta.
Peraltro, non è neppure chiaramente spiegato se la documentazione prodotta dalle attrici sub doc. 25-26 effettivamente intenda smentire che proprio le fatture per cui la convenuta ha richiesto il pagamento di interessi e penali siano effettivamente state pagate in (seppure non eccessivo) ritardo;
ancora una volta,
l'allegazione delle attrici, rimandando genericamente e senza specificazione all'insieme indistinto di documenti prodotti, impone inammissibilmente al Giudice (o al CTU di cui è stata richiesta la nomina) di interpretarne financo la posizione difensiva.
Nelle condizioni generali di contratto peraltro, a differenza della previsione della mera indicatività del termine di consegna della merce, è previsto che in caso di ritardato pagamento (e ciò a prescindere dalla sua misura e dalla sua “intollerabilità”) si applicano gli interessi di mora di cui al D.Lgs.
231/2002 con maggiorazione del 2% a titolo di penale dalla scadenza del pagamento (art. 2 doc. 2 attrici).
Ciò, come detto, è dovuto a prescindere dalla risoluzione del contratto per inadempimento dell'una o dell'altra parte, essendo peraltro pacifico che le merci relative alle fatture pagate in ritardo sono state effettivamente consegnate.
Ne consegue come detto l'inutilità – al di là delle suddette esaminate domande conseguenziali – dell'esame della domanda di risoluzione, stante peraltro la carenza di interesse delle parti alla declaratoria giudiziale di risoluzione di un rapporto già pacificamente concluso per entrambe.
In conclusione, secondo il principio della ragione più liquida, va rigettata la domanda di risarcimento dei danni proposta dalle attrici e va accolta la riconvenzionale di condanna proposta da parte convenuta, oltre interessi ulteriori nella misura legale dalla data del deposito della comparsa di risposta, senza ulteriore e non provata rivalutazione monetaria.
Le spese seguono dunque la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della domanda riconvenzionale accolta (importo degli interessi richiesti) e della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalla parti nel giudizio, e tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come successivamente aggiornati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2704/2022:
RIGETTA la domanda di risarcimento dei danni proposta dalle attrici.
pagina 7 di 8 In accoglimento della riconvenzionale di condanna proposta da parte convenuta, CONDANNA
[...]
al pagamento nei confronti della convenuta della somma pari ad euro 24.939,30, oltre CP_1
interessi come in motivazione, e CONDANNA al pagamento nei confronti della Controparte_2
convenuta della somma pari ad euro 17.283,93, oltre interessi come in motivazione.
CONDANNA le attrici in solido tra loro a rifondere alla convenuta le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 6.713,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Cremona, il 11 settembre 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2704/2022 promossa da:
C.F. ), con sede legale in 55 Muncii St., Fundulea, 915200, Controparte_1 P.IVA_1
Calarasi County, Romania, in persona del legale rappresentante pro tempore,
(C.F./P. IVA ), con sede legale in Pod Rénou 1609/1, Controparte_2 P.IVA_2
Ivančice, 664 91, Repubblica Ceca, , in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall'Avv. MASSIMO FRANCESCO DOTTO (C.F.
) del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliatepresso lo Studio di C.F._1 quest'ultimo in Roma, Via A Depretis n. 86;
ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona dell'Amministratore Delegato pro Controparte_3 P.IVA_3
tempore, con sede legale in Milano, Viale Forlanini n. 23, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. LIVIA SCHIZZEROTTO (C.F. ) e dall'Avv. C.F._2
SELENE CASAGRANDE (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._3
della seconda, in Perugia, Strada dei Loggi n. 22;
CONVENUTO/I
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e in persona dei Controparte_1 Controparte_2
rispettivi rappresentanti legali pro tempore, hanno convenuto in giudizio al Controparte_3 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria
pagina 1 di 8 istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, accertata e dichiarata la risoluzione del rapporto contrattuale per grave inadempimento di condannare quest'ultima, in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore delle odierne attrici
(in via solidale o previo accertamento delle rispettive spettanze), quantificabili in Euro 683.505,11, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre al danno all'immagine ed alla reputazione, per la cui valutazione e quantificazione ci si rimette alla discrezionalità del Tribunale adito, o nel diverso importo, maggiore o minore, che risulterà dovuto all'esito del presente giudizio anche in via equitativa, con riserva di agire altresì per il risarcimento dei danni derivanti dal mancato funzionamento di alcuni dei prodotti consegnati da controparte alle odierne attrici. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
Si è costituita in giudizio la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo: “Voglia l'Ill.ma Autorità adita, rigettata ogni contraria, istanza, eccezione e deduzione, in via principale: - rigettare le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni espresse in narrativa, ivi incluso per l'operatività della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., richiamata all'articolo 2 delle condizioni generali di vendita di AA e, quindi, per la legittimità dell'annullamento degli ordini da parte di AA e per la risoluzione del rapporto inter partes;
in via riconvenzionale e principale: - accertare e dichiarare, per le ragioni espresse in narrativa,
l'operatività della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., richiamata all'articolo 2 delle condizioni generali di vendita di AA e, quindi, la legittimità dell'annullamento degli ordini da parte di
AA e la risoluzione del rapporto inter partes;
in via riconvenzionale e subordinata: - accertare e dichiarare l'inadempimento di per i ritardi nei pagamenti e, per l'effetto, dichiarare la CP_1
risoluzione giudiziale del contratto tra le parti ex art. 1453 c.c.; in via riconvenzionale e ulteriormente subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accertamento della risoluzione di diritto e/o per inadempimento ex art. 1456 c.c. ovvero ex art. 1453 c.c. del rapporto inter partes, accertare l'intervenuta eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del rapporto inter partes ai sensi e per gli effetti dell'art. 1467 c.c., per le ragioni espresse in narrativa, con effetto retroattivo ex art. 1458 c.c., al momento della stipula del contratto;
in via riconvenzionale e principale, in ogni caso: - condannare al pagamento della somma Controparte_1
pari ad Euro 24.939,30, ovvero della maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa in favore di AA e condannare al pagamento della somma pari ad Euro 17.283,93, Controparte_2
ovvero della maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa in favore di AA, oltre
pagina 2 di 8 rivalutazione monetaria;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento in tutto o in parte della domanda avversa, compensare l'importo eventualmente riconosciuto a con il Controparte_2
credito di AA a titolo di interessi di mora e/o a qualsiasi altro titolo nei suoi confronti e quanto riconosciuto a con il credito di AA a titolo di interessi di mora e/o a qualsiasi altro Controparte_1 titolo nei suoi confronti;
In ogni caso, condannare l'odierna attrice, al pagamento di spese e competenze di giudizio, oltre oneri accessori”.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in data 8/5/2025, sulle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha trattenuto la stessa in decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie conclusive e di replica.
Parte attrice ha domandato la risoluzione del contratto di fornitura stipulato tra le parti (già dedotta come avvenuta di diritto in data 19/4/2022) per grave inadempimento della convenuta, da identificarsi nel copioso ritardo nella consegna della merce e nella omessa consegna di altra merce ordinata, nonché il risarcimento dei danni asseritamente patiti;
parte convenuta, a sua volta, ha eccepito che il contratto deve intendersi risolto per inadempimento della parte attrice nel pagamento in tempo delle fatture emesse o comunque per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, chiedendo in via riconvenzionale il pagamento degli interessi di mora pattuiti sulle fatture pagate con ritardo.
Va premesso che, per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta o accolta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Tale impostazione è conforme al principio di economia processuale e ad esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette e risponde ad una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (v. Trib. Reggio Emilia, sent. 7 dicembre 2017, n. 1327;
Cass. Sez. Un. sent. n. 26242-3/2014).
Allora, in applicazione del suddetto principio, si ritiene non necessario affrontare ed esaminare le rispettive domande (presupposte) di risoluzione del contratto per inadempimento dell'una o dell'altra parte (o per eccessiva onerosità sopravvenuta) e ciò in quanto: a) la domanda di risarcimento del danno avanzata di conseguenza da parte attrice è inaccoglibile poichè genericamente dedotta e non pagina 3 di 8 dimostrata;
b) la domanda riconvenzionale di pagamento degli interessi di mora proposta dalla convenuta prescinde dall'accertamento dell'inadempimento di una o dell'altra parte.
Orbene, quanto alla avanzata domanda di risarcimento del danno, in primo luogo deve osservarsi l'inadeguatezza e la genericità dell'allegazione.
Infatti, le società attrici – soggetti giuridici distinti seppure facenti parte del medesimo “gruppo” di imprese – non hanno neppure dedotto e specificato, se non tardivamente nella memoria di replica, impedendo così ogni difesa sul punto da parte della convenuta, i pregiudizi rispettivamente (e come singole società) asseritamente subiti dalla condotta di parte convenuta;
è dunque impossibile per il giudicante: a) accertare, in assenza di tempestiva deduzione sul punto, le “rispettive spettanze”; b) accorpare il risarcimento nei confronti delle due distinte società, condannando la convenuta a pagare genericamente in solido le attrici.
In ogni caso, si evidenzia che in ordine ai danni lamentati non è stata raggiunta sufficiente prova.
Infatti, con riferimento l'acquisto dei prodotti da altri fornitori al supposto fine di sopperire ai ritardi nelle consegne, con conseguente esborso della differenza di prezzo pari ad euro 287.721,00 +
243.180.00 rispetto ai prodotti di uguale tipo ordinati ad parte attrice ha unicamente prodotto CP_3
una tabella riassuntiva unilateralmente formata (doc. 4 e 10 parte attrice) e diverse fatture (doc. 5-6-7-
8-9,27,28).
Tuttavia: a) non vi è dimostrazione che il materiale ordinato a o ad altre società Controparte_4
corrispondesse, nelle specifiche tecniche, a quello ordinato da e consegnato in ritardo o non CP_5
consegnato, e neppure vi è stata da parte attrice specifica deduzione sul punto (ovvero attraverso il confronto tra gli ordini effettuati ad e l'oggetto delle fatture di terzi prodotte) nonostante CP_3
l'espressa contestazione specifica sul punto di parte convenuta;
b) non vi è dimostrazione, neppure con prova testimoniale, del prezzo praticato per il materiale ordinato da né di quello viceversa CP_3 praticato e asseritamente pagato a società terze, per cui non vi è prova dell'esborso in eccedenza subito;
c) non vi è prova, neppure testimoniale, del nesso di causa tra gli acquisti effettuati ed i ritardi dedotti, non potendosi meramente ed astrattamente cocnludere che qualunque acquisto di una merce dello stesso tipo nei confronti di terzi sia imputabile a sopperire la mancata consegna di quella merce e non fosse invece un ordine indipendente di altra merce dello stesso tipo, anche considerato che sino all'aprile 2022 le attrici non hanno annullato gli ordini effettuati in origine né chiesto la risoluzione del rapporto, nonché che mai prima della presente azione – ed in costanza di rapporto e di attesa della merce – le attrici abbiano fatto presente alla convenuta di aver dovuto ordinare lo stesso materiale da pagina 4 di 8 terzi (il doc. 31 di parte attrice, contenente una serie non dettagliata di missive, risulta inammissibilmente prodotto, pur essendo prova diretta, solo con la terza memoria istruttoria); d) non vi
è prova dell'effettivo pagamento di tali fatture.
Con riferimento alle dedotte penalità asseritamente applicate dai propri clienti per i ritardi e le mancate consegne di parte convenuta, anche in questo caso parte attrice ha unicamente prodotto una tabella riassuntiva unilateralmente formata (doc. 15) e diverse fatture (doc. 11-12-13-14).
Anche in questo caso non vi è prova alcuna né dell'effettivo pagamento di tali fatture né soprattutto del nesso di causa tra l'emissione di tali fatture ed i ritardi o la mancata consegna della merce di CP_3
Si precisa che: da un lato, le tabelle riassuntive sono mere allegazioni di parte (unilateralmente costituite) e non possono in alcun modo costituire fonte di prova, se non confermate da altri elementi di riscontro (come ad esempio una dichiarazione testimoniale che confermi che i dati riportati sono veritieri e l'esistenza del nesso di causa tra le deduzioni ivi contenute e le fatture prodotte); dall'altro lato, come affermato dalla giurisprudenza, “deve ribadirsi – in conformità, del resto, ad una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice – che il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte, interessata, ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte la impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione (cfr.
Cass. 16 agosto 1990, n. 8304). Poiché nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronunzia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o – comunque – sollecitate dalla parte interessata (cfr. Cass. 12 febbraio 1994, n. 1419;
Cass. 7 febbraio 1995, n. 1385. Nel senso che perché il giudice possa e debba esaminare documenti versati in atti lo stesso deve accertare, oltre la ritualità della produzione, cioè verificare che la produzione stessa sia avvenuta nel rispetto delle regole del contraddittorio, anche la esistenza di una domanda, o di una eccezione, espressamente basata su quei documenti, Cass. 22 novembre 2000, n.
15103, specie in motivazione)” (Cass. Civ., Sez. Un., 01/12/2008 n. 2435). Ancora, “gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) l'individuazione, tra le
pagina 5 di 8 varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo” (Cass. civ. Sez. III Ord., 08/02/2018, n. 3022). Il giudice ha, infatti, il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza, esponendo nei propri atti introduttivi, ovvero nelle memorie di definizione del
“thema decidendum”, quali siano gli elementi di fatto e la ragioni di diritto comprovate dall'allegata documentazione (Cass., sez. 6, 08/06/2020 n. 10844; Cass. Sez. 2, 16/08/1990, n. 8304; Cass. Sez. 3,
07/04/2009, n. 8377).
In altre parole, imporre al Giudice, e alla controparte, di individuare lui stesso le astratte doglianze contenute nel ricorso con i dati rilevabili dalla documentazione allo stesso allegata, selezionando i fatti ed i documenti di prova non indicati dalla parte istante, svuota di significato il principio secondo il quale iudex secundum alligata ac probata iudicare debet, di cui sono espressione gli artt. 2697 c.c.,
112 e 115 c.p.c., e non può essere ammesso.
Ne consegue che la grave lacuna allegatoria comporta di per sé il rigetto della domanda.
Ulteriormente si rileva che le condizioni generali di vendita pattuite – pacificamente applicabili al caso de quo – escludono espressamente qualsiasi responsabilità in caso di ritardo nella consegna della merce, indicando i tempi di consegna della merce come “indicativi” (salvo contrario patto scritto, qui non intervenuto né provato).
Infine, nessun elemento concreto è stato dedotto e soprattutto dimostrato dalle attrice per quanto riguarda il dedotto danno all'immagine e/o alla reputazione delle società (ancora una volta accorpate come fossero un unico soggetto), considerato anche che – come detto – non vi è prova che le penali subite dalle attrici fossero in nesso di causa con la mancata o ritardata consegna della merce da parte della convenuta.
Quanto invece alla domanda di pagamento degli interessi svolta in via riconvenzionale dalla parte convenuta, quest'ultima ha anch'essa dedotto attraverso la produzione di tabelle unilaterali (doc. 2-3), produzione delle fatture dedotte (doc. 19-20) nonché riepiloghi – ancora una volta unilateralmente formati – dei movimenti bancari corrispondenti (doc. 21-22), comunque debitamente distinguendo le posizioni e le pretese nei confronti delle due distinte società attrici. Quanto affermato negli atti e nelle tabelle riassuntive, pur non avendo trovato riscontro probatorio negli ulteriori documenti prodotti
(anche i movimenti bancari sono frutto di tabelle e non effettive contabili bancarie), deve tuttavia ritenersi dimostrato ai sensi dell'art. 115 c.p.c, in quanto parte attrice non ha contestato specificamente gli avvenuti ritardi, sostenendo che non fossero gravi, e quindi ammettendoli (ha meramente contestato,
pagina 6 di 8 nella prima difesa utile che, le attrici “si siano rese responsabili di ritardi considerevoli o comunque tali da giustificare il mancato adempimento degli obblighi di ) né ha contestato, se non in memoria CP_3
di replica, la quantificazione degli interessi e penali dedotta dalla convenuta.
Peraltro, non è neppure chiaramente spiegato se la documentazione prodotta dalle attrici sub doc. 25-26 effettivamente intenda smentire che proprio le fatture per cui la convenuta ha richiesto il pagamento di interessi e penali siano effettivamente state pagate in (seppure non eccessivo) ritardo;
ancora una volta,
l'allegazione delle attrici, rimandando genericamente e senza specificazione all'insieme indistinto di documenti prodotti, impone inammissibilmente al Giudice (o al CTU di cui è stata richiesta la nomina) di interpretarne financo la posizione difensiva.
Nelle condizioni generali di contratto peraltro, a differenza della previsione della mera indicatività del termine di consegna della merce, è previsto che in caso di ritardato pagamento (e ciò a prescindere dalla sua misura e dalla sua “intollerabilità”) si applicano gli interessi di mora di cui al D.Lgs.
231/2002 con maggiorazione del 2% a titolo di penale dalla scadenza del pagamento (art. 2 doc. 2 attrici).
Ciò, come detto, è dovuto a prescindere dalla risoluzione del contratto per inadempimento dell'una o dell'altra parte, essendo peraltro pacifico che le merci relative alle fatture pagate in ritardo sono state effettivamente consegnate.
Ne consegue come detto l'inutilità – al di là delle suddette esaminate domande conseguenziali – dell'esame della domanda di risoluzione, stante peraltro la carenza di interesse delle parti alla declaratoria giudiziale di risoluzione di un rapporto già pacificamente concluso per entrambe.
In conclusione, secondo il principio della ragione più liquida, va rigettata la domanda di risarcimento dei danni proposta dalle attrici e va accolta la riconvenzionale di condanna proposta da parte convenuta, oltre interessi ulteriori nella misura legale dalla data del deposito della comparsa di risposta, senza ulteriore e non provata rivalutazione monetaria.
Le spese seguono dunque la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della domanda riconvenzionale accolta (importo degli interessi richiesti) e della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalla parti nel giudizio, e tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come successivamente aggiornati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2704/2022:
RIGETTA la domanda di risarcimento dei danni proposta dalle attrici.
pagina 7 di 8 In accoglimento della riconvenzionale di condanna proposta da parte convenuta, CONDANNA
[...]
al pagamento nei confronti della convenuta della somma pari ad euro 24.939,30, oltre CP_1
interessi come in motivazione, e CONDANNA al pagamento nei confronti della Controparte_2
convenuta della somma pari ad euro 17.283,93, oltre interessi come in motivazione.
CONDANNA le attrici in solido tra loro a rifondere alla convenuta le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 6.713,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Cremona, il 11 settembre 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 8 di 8