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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/10/2025, n. 4593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4593 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2319/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Torino Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2319/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. MINOLI PAOLO , elettivamente Parte_1 domiciliato in VIA VIOTTI, 4 10121 TORINO ATTORE contro rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
AD MA BA , elettivamente domiciliato in CORSO CORSO DELLA REPUBBLICA 176 03043 CASSINO CONVENUTI
e nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Enza DEDALI CP_2 C.F._1
TERZA CHIAMATA nonché di
, contumace CP_3
TE AT
OGGETTO: convenzione di finanziamento del credito al consumo – rimborso somme
Conclusioni di parte attrice: «accertare e dichiarare la responsabilità di natura contrattuale per violazione della convenzione, ovvero in subordine da fatto illecito, della convenuta per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannarla a pagina 1 di 5 rimborsare e pagare in favore di la somma di € 20.000,00 maggiorata degli interessi Parte_1 corrispettivi in misura pari al tasso TAN del contratto di finanziamento (8,55%) maturati dall'erogazione al pagamento effettivo, ovvero oltre interessi legali di mora ex art. 1284 comma IV c.c. dalla notifica della citazione al saldo effettivo, nonché al pagamento della somma di € 1.219,37 a titolo di ripetizione delle provvigioni di intermediazione, oltre interessi ex art. 1284 comma IV c.c. dalla notifica della citazione al soddisfo. Il tutto con vittoria nelle spese di lite oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge»
Conclusioni di parte convenuta: «respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese, competenze e onorari di causa;
- in subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei confronti della convenuta, accertare e dichiarare che i chiamati in causa Sigg. e sono CP_2 CP_3 tenuti a manlevare la convenuta da ogni pretesa attorea condannando gli stessi a rifondere a Controparte_4 quanto sarà eventualmente tenuta a pagare all'attore, per le ragioni di cui alla parte motiva Controparte_4 dell'atto;
- condannare i chiamati in causa al risarcimento dei danni subiti sia in termini patrimoniali, ma anche in termini non patrimoniali giacché dalla vicenda parte convenuta ha subito un rilevante danno di immagine;
- con vittoria di competenze di lite e spese».
Conclusioni di parte terza chiamata CP_2
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie meglio viste, previo accertamento e dichiarazione della falsità della firma apposta dalla sig.ra in calce ai contratti di CP_2 finanziamento n. 2761956 del 12/04/2019 e n. 2786281 del 05/06/2019 asseritamente sottoscritti dalla sig.ra dichiararne la nullità in quanto mai sottoscritti da quest'ultima; CP_2 in via principale e nel merito, Voglia accertare e dichiarare l'estraneità della sig.ra in CP_2 relazione alla vicenda per cui è causa e per l'effetto respingere e rigettare le domande formulate da CP_5 nei confronti della sig.ra in quanto infondate in fatto ed in diritto.
[...] CP_2
Con vittoria di diritti, spese ed onorari della procedura, oltre IVA e CPA come per legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le violazioni della Convenzione tra e Parte_1 Controparte_5
La prima questione da esaminare è relativa al rapporto contrattuale instauratosi tra attore e convenuto con la Convenzione datata 2 aprile 2019 (doc. 1 di parte attrice), in particolare con riferimento alle pattuizioni di cui agli art. 4 (Utilizzo di dipendenti e collaboratori), art. 6 (Identificazione, antiriciclaggio e controllo firme) ed art. 14 (Obblighi di rimborso).
1.1. Violazione dell'art. 4 (Utilizzo di dipendenti e collaboratori) pagina 2 di 5 L'art. 4 della Convenzione prevede l'obbligo del convenzionato di comunicare Controparte_5 preventivamente per iscritto i soggetti di cui intende avvalersi;
a detta comunicazione è previsto seguire il consenso scritto di con espressa esclusione di operatività di Parte_1 meccanismi di silenzio assenso. La previsione contrattuale citata esclude la possibilità che la banca approvi un dato nominativo per fatti concludenti, secondo quanto prospettato dalla convenuta. Le parti hanno altresì stipulato, sempre in data 2 aprile 2019, un ulteriore convenzione secondo la quale «Il convenzionato si impegna a compilare e sottoscrivere tempestivamente l'elenco dei dati anagrafici completi dei singoli soggetti dipendenti e collaboratori, unitamente ai rispettivi indirizzi email, direttamente sull'applicativo DOL messo a disposizione da avendo cura di aggiornare Parte_1 tempestivamente tale elenco al verificarsi di eventi che comportano la cancellazione o l'inserimento di soggetti dipendenti e collaboratori incaricati all'identificazione per conto di (Addendum DOL Parte_1
Collaboratori, del 2 aprile 2019). Nemmeno questa registrazione è mai stata operata in relazione al sig.
CP_3
Non sussistono pertanto i presupposti per ritenere che il sig. fosse legittimato ad CP_3 operare quale dipendente o collaboratore di nell'ambito della convenzione stipulata Controparte_5 con Parte_1
1.2. Violazione dell'art. 6 (Identificazione, antiriciclaggio e controllo firme) L'art. 6 della Convenzione disciplina le modalità di identificazione del cliente e prevede a carico del convenzionato l'obbligo di identificazione “in presenza” prima della conclusione di qualsiasi operazione. La circostanza che la sig.ra non si sia mai recata presso di Cassino a CP_2 Controparte_5 stipulare alcun contratto, da ritenersi provata alla luce delle dichiarazioni di carattere confessorio rese da , costituisce violazione della previsione contrattuale in parola. CP_3
1.3. Sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 14 (Obblighi di rimborso). Ai sensi dell'art. 14 della convenzione il convenzionato dovrà rimborsare a Parte_1
«immediatamente e a semplice richiesta di quest'ultima, l'importo del finanziamento erogato maggiorato degli interessi corrispettivi maturati sino alla data del rimborso in caso di: - mancata o ritardata fornitura del bene
[…] difformità del bene venduto o del servizio prestato rispetto a quanto dichiarato nel contratto di finanziamento, anche con riferimento al valore del bene o del servizio finanziati;
disconoscimento della sottoscrizione del contratto da parte del cliente o del coobbligato o del garante, supportati da esposto o denuncia all'autorità». Tutte le circostanze sopra menzionate si sono verificate nella vicenda in esame, atteso che il finanziamento è stato utilizzato per acquistare un'auto diversa e di valore inferiore rispetto a quella dichiarata, il bene non è stato consegnato all'acquirente e la sottoscrizione del contratto è stata disconosciuta. Ne consegue la sussistenza in capo a dell'obbligo restitutorio sulla base di Controparte_5 quanto previsto contrattualmente e quindi per la somma capitale di € 20.000,00 oltre a interessi corrispettivi e moratori.
pagina 3 di 5
2. La richiesta di restituzione della provvigione corrisposta da Parte_1
a Controparte_5
All'obbligo di restituzione del finanziamento erogato segue il diritto di ripetizione, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione datata 2 aprile 2019, dell'importo di € 1.219,37 corrisposto a titolo di provvigioni di intermediazione per la pratica n. 2786281 di cui al presente giudizio, nonché degli interessi legali di mora anche su tale somma.
3. La chiamata di terzo nei confronti della sig.ra CP_2
Sebbene entrambi i finanziamenti, prima facie, risultino sottoscritti dalla terza chiamata, nel corso del giudizio la sig.ra ha provato documentalmente la sua estraneità ad entrambe le CP_2 pratiche per cui è causa. Dall'accertamento della falsità delle firme sui predetti contratti discende la relativa declaratoria di nullità per difetto del consenso, non sussistendo i presupposti per qualificare la dichiarazione sottoscritta dalla il 29.7.2020 alla stregua di ratifica ex art. 1399 c.c. atteso che, CP_2 come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il soggetto che firmi una dichiarazione negoziale con un nominativo altrui, lasciando apparire quest'ultimo come autore della medesima, non assume in proprio la paternità della stessa (sia pure nella veste di "falsus procurator" di colui al quale la sottoscrizione si riferisce), con la conseguenza che, non ricorrendo i presupposti per la ratifica ex art. 1399 c.c., il contratto deve ritenersi nullo per difetto del consenso (Cass. Civ. n. 27008 del 26/11/2020). Da quanto sopra consegue estraneità della rispetto ai rapporti con e CP_2 Controparte_5
l'infondatezza della domanda di manleva formulata da tale società nei suoi confronti. La sottoscrizione da parte della della dichiarazione del 29.7.2020 deve tuttavia essere CP_2 tenuta in considerazione in punto valutazione spese e ne giustifica la compensazione.
3.2. La chiamata di terzo nei confronti del sig. CP_6 sulla base delle fatture prodotte da parte convenuta che svolgeva
[...] CP_3
l'attività di mediatore a favore di Controparte_5
La condotta dallo stesso posta in essere costituisce una chiara violazione dei suoi doveri contrattuali e specificamente dell'art. 1759, secondo comma c.c. in forza del quale il mediatore risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture oltre che, più in generale, dell'obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede ex art. 1375 c.c., di cui la condotta del costituisce una evidente CP_3 violazione. L'obbligazione risarcitoria che ne consegue deve, tuttavia, essere mitigata tenendo conto, ai sensi dell'art. 1227 c.c., del concorso di colpa di che, omettendo di dotarsi di Controparte_5 un'organizzazione aderente alle prescrizioni pattuite nella convenzione con Parte_1
ha agevolato la condotta del Appare congruo operare, in quest'ottica, una riduzione
[...] CP_3 dell'onere risarcitorio del terzo contumace nella misura del 40 %.
4. Le spese legali pagina 4 di 5 Le spese legali seguono la soccombenza, con l'eccezione di quelle di parte che CP_2 debbono essere compensate per le ragioni esposte in narrativa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
- Condanna a rimborsare a l'importo di € 20.000,00 Controparte_5 Parte_1 corrispondenti al finanziamento di cui alla pratica n. 2786281 del 5 giugno 2019, oltre agli interessi corrispettivi in misura pari al tasso TAN del contratto di finanziamento (8,55%) dalla data di erogazione sino alla notifica della citazione e, da tale data e fino al saldo, agli interessi legali di mora ex art. 1284, comma IV, c.c.
- Condanna alla restituzione a dell'importo di € Controparte_5 Parte_1
1.219,37 percepito a titolo di provvigioni di intermediazione pratica n. 2786281 del 5 giugno 2019, oltre agli interessi legali di mora ex art. 1284 comma IV c.c. dalla notifica della citazione al saldo effettivo.
- Condanna al pagamento a favore di personal credit S.p.A. delle spese di Controparte_5 Pt_1 lite che liquida secondo i valori medi dello scaglione di riferimento in € 5.077,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
- Condanna al pagamento a favore di di una somma pari al 40% CP_3 Controparte_5 di quanto dovuto da a in esecuzione della presente Controparte_5 Parte_1 sentenza;
- Condanna al pagamento a favore di del 40% delle spese di lite CP_3 Controparte_5 che liquida secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, e già operata la riduzione, in € 2.030,80 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
- Compensa integralmente le spese del presente giudizio tra e la sig.ra Controparte_5 CP_2
[...]
Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 27.10.2025.
Il Giudice Dott. Giovanni Castellani
La minuta della sentenza è stata redatta con la collaborazione della GOT dott.ssa Salvadori
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Torino Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2319/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. MINOLI PAOLO , elettivamente Parte_1 domiciliato in VIA VIOTTI, 4 10121 TORINO ATTORE contro rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
AD MA BA , elettivamente domiciliato in CORSO CORSO DELLA REPUBBLICA 176 03043 CASSINO CONVENUTI
e nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Enza DEDALI CP_2 C.F._1
TERZA CHIAMATA nonché di
, contumace CP_3
TE AT
OGGETTO: convenzione di finanziamento del credito al consumo – rimborso somme
Conclusioni di parte attrice: «accertare e dichiarare la responsabilità di natura contrattuale per violazione della convenzione, ovvero in subordine da fatto illecito, della convenuta per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannarla a pagina 1 di 5 rimborsare e pagare in favore di la somma di € 20.000,00 maggiorata degli interessi Parte_1 corrispettivi in misura pari al tasso TAN del contratto di finanziamento (8,55%) maturati dall'erogazione al pagamento effettivo, ovvero oltre interessi legali di mora ex art. 1284 comma IV c.c. dalla notifica della citazione al saldo effettivo, nonché al pagamento della somma di € 1.219,37 a titolo di ripetizione delle provvigioni di intermediazione, oltre interessi ex art. 1284 comma IV c.c. dalla notifica della citazione al soddisfo. Il tutto con vittoria nelle spese di lite oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge»
Conclusioni di parte convenuta: «respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese, competenze e onorari di causa;
- in subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei confronti della convenuta, accertare e dichiarare che i chiamati in causa Sigg. e sono CP_2 CP_3 tenuti a manlevare la convenuta da ogni pretesa attorea condannando gli stessi a rifondere a Controparte_4 quanto sarà eventualmente tenuta a pagare all'attore, per le ragioni di cui alla parte motiva Controparte_4 dell'atto;
- condannare i chiamati in causa al risarcimento dei danni subiti sia in termini patrimoniali, ma anche in termini non patrimoniali giacché dalla vicenda parte convenuta ha subito un rilevante danno di immagine;
- con vittoria di competenze di lite e spese».
Conclusioni di parte terza chiamata CP_2
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie meglio viste, previo accertamento e dichiarazione della falsità della firma apposta dalla sig.ra in calce ai contratti di CP_2 finanziamento n. 2761956 del 12/04/2019 e n. 2786281 del 05/06/2019 asseritamente sottoscritti dalla sig.ra dichiararne la nullità in quanto mai sottoscritti da quest'ultima; CP_2 in via principale e nel merito, Voglia accertare e dichiarare l'estraneità della sig.ra in CP_2 relazione alla vicenda per cui è causa e per l'effetto respingere e rigettare le domande formulate da CP_5 nei confronti della sig.ra in quanto infondate in fatto ed in diritto.
[...] CP_2
Con vittoria di diritti, spese ed onorari della procedura, oltre IVA e CPA come per legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le violazioni della Convenzione tra e Parte_1 Controparte_5
La prima questione da esaminare è relativa al rapporto contrattuale instauratosi tra attore e convenuto con la Convenzione datata 2 aprile 2019 (doc. 1 di parte attrice), in particolare con riferimento alle pattuizioni di cui agli art. 4 (Utilizzo di dipendenti e collaboratori), art. 6 (Identificazione, antiriciclaggio e controllo firme) ed art. 14 (Obblighi di rimborso).
1.1. Violazione dell'art. 4 (Utilizzo di dipendenti e collaboratori) pagina 2 di 5 L'art. 4 della Convenzione prevede l'obbligo del convenzionato di comunicare Controparte_5 preventivamente per iscritto i soggetti di cui intende avvalersi;
a detta comunicazione è previsto seguire il consenso scritto di con espressa esclusione di operatività di Parte_1 meccanismi di silenzio assenso. La previsione contrattuale citata esclude la possibilità che la banca approvi un dato nominativo per fatti concludenti, secondo quanto prospettato dalla convenuta. Le parti hanno altresì stipulato, sempre in data 2 aprile 2019, un ulteriore convenzione secondo la quale «Il convenzionato si impegna a compilare e sottoscrivere tempestivamente l'elenco dei dati anagrafici completi dei singoli soggetti dipendenti e collaboratori, unitamente ai rispettivi indirizzi email, direttamente sull'applicativo DOL messo a disposizione da avendo cura di aggiornare Parte_1 tempestivamente tale elenco al verificarsi di eventi che comportano la cancellazione o l'inserimento di soggetti dipendenti e collaboratori incaricati all'identificazione per conto di (Addendum DOL Parte_1
Collaboratori, del 2 aprile 2019). Nemmeno questa registrazione è mai stata operata in relazione al sig.
CP_3
Non sussistono pertanto i presupposti per ritenere che il sig. fosse legittimato ad CP_3 operare quale dipendente o collaboratore di nell'ambito della convenzione stipulata Controparte_5 con Parte_1
1.2. Violazione dell'art. 6 (Identificazione, antiriciclaggio e controllo firme) L'art. 6 della Convenzione disciplina le modalità di identificazione del cliente e prevede a carico del convenzionato l'obbligo di identificazione “in presenza” prima della conclusione di qualsiasi operazione. La circostanza che la sig.ra non si sia mai recata presso di Cassino a CP_2 Controparte_5 stipulare alcun contratto, da ritenersi provata alla luce delle dichiarazioni di carattere confessorio rese da , costituisce violazione della previsione contrattuale in parola. CP_3
1.3. Sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 14 (Obblighi di rimborso). Ai sensi dell'art. 14 della convenzione il convenzionato dovrà rimborsare a Parte_1
«immediatamente e a semplice richiesta di quest'ultima, l'importo del finanziamento erogato maggiorato degli interessi corrispettivi maturati sino alla data del rimborso in caso di: - mancata o ritardata fornitura del bene
[…] difformità del bene venduto o del servizio prestato rispetto a quanto dichiarato nel contratto di finanziamento, anche con riferimento al valore del bene o del servizio finanziati;
disconoscimento della sottoscrizione del contratto da parte del cliente o del coobbligato o del garante, supportati da esposto o denuncia all'autorità». Tutte le circostanze sopra menzionate si sono verificate nella vicenda in esame, atteso che il finanziamento è stato utilizzato per acquistare un'auto diversa e di valore inferiore rispetto a quella dichiarata, il bene non è stato consegnato all'acquirente e la sottoscrizione del contratto è stata disconosciuta. Ne consegue la sussistenza in capo a dell'obbligo restitutorio sulla base di Controparte_5 quanto previsto contrattualmente e quindi per la somma capitale di € 20.000,00 oltre a interessi corrispettivi e moratori.
pagina 3 di 5
2. La richiesta di restituzione della provvigione corrisposta da Parte_1
a Controparte_5
All'obbligo di restituzione del finanziamento erogato segue il diritto di ripetizione, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione datata 2 aprile 2019, dell'importo di € 1.219,37 corrisposto a titolo di provvigioni di intermediazione per la pratica n. 2786281 di cui al presente giudizio, nonché degli interessi legali di mora anche su tale somma.
3. La chiamata di terzo nei confronti della sig.ra CP_2
Sebbene entrambi i finanziamenti, prima facie, risultino sottoscritti dalla terza chiamata, nel corso del giudizio la sig.ra ha provato documentalmente la sua estraneità ad entrambe le CP_2 pratiche per cui è causa. Dall'accertamento della falsità delle firme sui predetti contratti discende la relativa declaratoria di nullità per difetto del consenso, non sussistendo i presupposti per qualificare la dichiarazione sottoscritta dalla il 29.7.2020 alla stregua di ratifica ex art. 1399 c.c. atteso che, CP_2 come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il soggetto che firmi una dichiarazione negoziale con un nominativo altrui, lasciando apparire quest'ultimo come autore della medesima, non assume in proprio la paternità della stessa (sia pure nella veste di "falsus procurator" di colui al quale la sottoscrizione si riferisce), con la conseguenza che, non ricorrendo i presupposti per la ratifica ex art. 1399 c.c., il contratto deve ritenersi nullo per difetto del consenso (Cass. Civ. n. 27008 del 26/11/2020). Da quanto sopra consegue estraneità della rispetto ai rapporti con e CP_2 Controparte_5
l'infondatezza della domanda di manleva formulata da tale società nei suoi confronti. La sottoscrizione da parte della della dichiarazione del 29.7.2020 deve tuttavia essere CP_2 tenuta in considerazione in punto valutazione spese e ne giustifica la compensazione.
3.2. La chiamata di terzo nei confronti del sig. CP_6 sulla base delle fatture prodotte da parte convenuta che svolgeva
[...] CP_3
l'attività di mediatore a favore di Controparte_5
La condotta dallo stesso posta in essere costituisce una chiara violazione dei suoi doveri contrattuali e specificamente dell'art. 1759, secondo comma c.c. in forza del quale il mediatore risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture oltre che, più in generale, dell'obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede ex art. 1375 c.c., di cui la condotta del costituisce una evidente CP_3 violazione. L'obbligazione risarcitoria che ne consegue deve, tuttavia, essere mitigata tenendo conto, ai sensi dell'art. 1227 c.c., del concorso di colpa di che, omettendo di dotarsi di Controparte_5 un'organizzazione aderente alle prescrizioni pattuite nella convenzione con Parte_1
ha agevolato la condotta del Appare congruo operare, in quest'ottica, una riduzione
[...] CP_3 dell'onere risarcitorio del terzo contumace nella misura del 40 %.
4. Le spese legali pagina 4 di 5 Le spese legali seguono la soccombenza, con l'eccezione di quelle di parte che CP_2 debbono essere compensate per le ragioni esposte in narrativa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
- Condanna a rimborsare a l'importo di € 20.000,00 Controparte_5 Parte_1 corrispondenti al finanziamento di cui alla pratica n. 2786281 del 5 giugno 2019, oltre agli interessi corrispettivi in misura pari al tasso TAN del contratto di finanziamento (8,55%) dalla data di erogazione sino alla notifica della citazione e, da tale data e fino al saldo, agli interessi legali di mora ex art. 1284, comma IV, c.c.
- Condanna alla restituzione a dell'importo di € Controparte_5 Parte_1
1.219,37 percepito a titolo di provvigioni di intermediazione pratica n. 2786281 del 5 giugno 2019, oltre agli interessi legali di mora ex art. 1284 comma IV c.c. dalla notifica della citazione al saldo effettivo.
- Condanna al pagamento a favore di personal credit S.p.A. delle spese di Controparte_5 Pt_1 lite che liquida secondo i valori medi dello scaglione di riferimento in € 5.077,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
- Condanna al pagamento a favore di di una somma pari al 40% CP_3 Controparte_5 di quanto dovuto da a in esecuzione della presente Controparte_5 Parte_1 sentenza;
- Condanna al pagamento a favore di del 40% delle spese di lite CP_3 Controparte_5 che liquida secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, e già operata la riduzione, in € 2.030,80 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
- Compensa integralmente le spese del presente giudizio tra e la sig.ra Controparte_5 CP_2
[...]
Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 27.10.2025.
Il Giudice Dott. Giovanni Castellani
La minuta della sentenza è stata redatta con la collaborazione della GOT dott.ssa Salvadori
pagina 5 di 5