TRIB
Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 02/08/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3674/2025 V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: Dott. Maria Eugenia Pupa – Presidente relatore Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3674/2025 R.G. V.G. promossa da
Parte_1
e da
[...]
Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Cuggiono presso lo studio degli avv.ti Paola Calcaterra e Cristina Cozzi, che li rappresentano e difendono come da procura allegata al ricorso congiunto
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: ricorso congiunto per la regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
-Visto il ricorso proposto congiuntamente da e al fine di conseguire Parte_1 Parte_2 la regolamentazione dei loro rapporti con la GL , nata il [...] dalla loro unione;
Per_1
-Rilevato che le parti rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte:
“1) la GL , nata il [...], viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
2) il sig. lascerà la casa familiare di , di proprietà della sig.ra , entro tre Pt_2 Per_2 Pt_1 mesi dalla pubblicazione della sentenza di omologazione delle conclusioni qui richieste;
3) il padre terrà con sé: Per_1
- durante la settimana, liberamente previo accordo fra di loro, compatibilmente con gli impegni di lavoro del padre e con le esigenze scolastiche e le condizioni di salute della minore;
- durante i fine settimana: il padre potrà tenere con sé la GL nei fine settimana, in alternanza con la madre, dal sabato sera e sino al lunedì mattina quando la accompagnerà a scuola;
- in occasione delle festività e quindi, alternativamente tra loro e ad anni alterni, il Natale o il giorno di Santo Stefano, mentre la mamma trascorrerà con il periodo dal 27 al 31 dicembre ed il padre il Per_1 periodo dal 1° al 6 gennaio;
parimenti i genitori trascorreranno in via alternativa tra loro tutte le altre festività infrannuali quali la Pasqua o il giorno di S. Angelo, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 1° novembre e l'8 dicembre;
- in occasione delle vacanze estive, per un periodo anche continuativo di due settimane, in giorni e località a scelta di ciascun genitore o anche presso la sua residenza, previo accordo tra i genitori da adottarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
sono fatti salvi i diversi accordi che i genitori vorranno di volta in volta prendere anche in considerazione del volere della minore;
4) il padre contribuirà al mantenimento della GL minore con il pagamento mensile della somma di
€.400,00 (quattrocento/00), somma da rivalutarsi annualmente in applicazione degli indici Istat oltre che con il rimborso del 50% delle spese straordinarie;
5) ciascun genitore è autorizzato ad ottenere il rilascio di validi documenti per l'espatrio;
6) i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, extrascolastiche) per i figli, che risulteranno necessarie e/o che avranno concordato, in ottemperanza alle linee guida proposte da codesto Tribunale e dunque come segue:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale oppure previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione /master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); baby sitter;
viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e post-scuola; centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali). Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà considerato come assenso alla richiesta. A cadenze mensili, il genitore anticipatario delle spese dovrà conservarne le ricevute ed esibirle in originale all'altro ed inviargliene copia tramite e-mail, unitamente alla richiesta di rimborso della quota del 50%. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Solo in mancanza di e- mail, le ricevute potranno essere esibite in originale e consegnate in fotocopia e la richiesta di rimborso potrà avvenire a mezzo SMS o messaggistica.
- Il sig. sosterrà in via esclusiva il costo delle terapie odontoiatriche cui è attualmente sottoposta Pt_2 la GL . Per_1 Spese compensate”;
-Acquisito il parere favorevole del P.M.;
-Ritenuto che le loro istanze possano essere accolte, trattandosi di disposizioni conformi all'interesse della prole e adeguate alle condizioni reddituali delle parti;
-Osservato che alla luce della natura congiunta del ricorso possano compensarsi tra le parti le spese di lite;
P . Q . M .
DISPONE l'affidamento condiviso della minore con il suo collocamento prevalente presso la madre. Prende atto che le parti hanno pattuito anche le restanti condizioni in conformità alle conclusioni sopra riportate, che qui si intendono recepite e omologate. Compensa tra le parti le spese di lite. Busto Arsizio, così deciso nella camera di consiglio del 31/07/2025
Il Presidente Estensore
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: Dott. Maria Eugenia Pupa – Presidente relatore Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3674/2025 R.G. V.G. promossa da
Parte_1
e da
[...]
Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Cuggiono presso lo studio degli avv.ti Paola Calcaterra e Cristina Cozzi, che li rappresentano e difendono come da procura allegata al ricorso congiunto
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: ricorso congiunto per la regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
-Visto il ricorso proposto congiuntamente da e al fine di conseguire Parte_1 Parte_2 la regolamentazione dei loro rapporti con la GL , nata il [...] dalla loro unione;
Per_1
-Rilevato che le parti rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte:
“1) la GL , nata il [...], viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
2) il sig. lascerà la casa familiare di , di proprietà della sig.ra , entro tre Pt_2 Per_2 Pt_1 mesi dalla pubblicazione della sentenza di omologazione delle conclusioni qui richieste;
3) il padre terrà con sé: Per_1
- durante la settimana, liberamente previo accordo fra di loro, compatibilmente con gli impegni di lavoro del padre e con le esigenze scolastiche e le condizioni di salute della minore;
- durante i fine settimana: il padre potrà tenere con sé la GL nei fine settimana, in alternanza con la madre, dal sabato sera e sino al lunedì mattina quando la accompagnerà a scuola;
- in occasione delle festività e quindi, alternativamente tra loro e ad anni alterni, il Natale o il giorno di Santo Stefano, mentre la mamma trascorrerà con il periodo dal 27 al 31 dicembre ed il padre il Per_1 periodo dal 1° al 6 gennaio;
parimenti i genitori trascorreranno in via alternativa tra loro tutte le altre festività infrannuali quali la Pasqua o il giorno di S. Angelo, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 1° novembre e l'8 dicembre;
- in occasione delle vacanze estive, per un periodo anche continuativo di due settimane, in giorni e località a scelta di ciascun genitore o anche presso la sua residenza, previo accordo tra i genitori da adottarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
sono fatti salvi i diversi accordi che i genitori vorranno di volta in volta prendere anche in considerazione del volere della minore;
4) il padre contribuirà al mantenimento della GL minore con il pagamento mensile della somma di
€.400,00 (quattrocento/00), somma da rivalutarsi annualmente in applicazione degli indici Istat oltre che con il rimborso del 50% delle spese straordinarie;
5) ciascun genitore è autorizzato ad ottenere il rilascio di validi documenti per l'espatrio;
6) i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, extrascolastiche) per i figli, che risulteranno necessarie e/o che avranno concordato, in ottemperanza alle linee guida proposte da codesto Tribunale e dunque come segue:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale oppure previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione /master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); baby sitter;
viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e post-scuola; centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali). Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà considerato come assenso alla richiesta. A cadenze mensili, il genitore anticipatario delle spese dovrà conservarne le ricevute ed esibirle in originale all'altro ed inviargliene copia tramite e-mail, unitamente alla richiesta di rimborso della quota del 50%. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Solo in mancanza di e- mail, le ricevute potranno essere esibite in originale e consegnate in fotocopia e la richiesta di rimborso potrà avvenire a mezzo SMS o messaggistica.
- Il sig. sosterrà in via esclusiva il costo delle terapie odontoiatriche cui è attualmente sottoposta Pt_2 la GL . Per_1 Spese compensate”;
-Acquisito il parere favorevole del P.M.;
-Ritenuto che le loro istanze possano essere accolte, trattandosi di disposizioni conformi all'interesse della prole e adeguate alle condizioni reddituali delle parti;
-Osservato che alla luce della natura congiunta del ricorso possano compensarsi tra le parti le spese di lite;
P . Q . M .
DISPONE l'affidamento condiviso della minore con il suo collocamento prevalente presso la madre. Prende atto che le parti hanno pattuito anche le restanti condizioni in conformità alle conclusioni sopra riportate, che qui si intendono recepite e omologate. Compensa tra le parti le spese di lite. Busto Arsizio, così deciso nella camera di consiglio del 31/07/2025
Il Presidente Estensore