Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 30/04/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 906/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) dott. Michele Prencipe - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 23.01.2025 nel procedimento in grado di appello iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. 906/2024, promosso da
nata a [...] il [...] e residente in [...]al Vico VI Duca D'Aosta n.33/D Parte_1
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Rignani e con domicilio eletto presso il di C.F._1 lei studio in Capurso alla Via Pizzoli n.49, come da procura alle liti in calce al ricorso in appello.
Appellante
nato a [...] il [...] e residente in [...]
31 ( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Sabino Vincenzo Scaringello e con C.F._2 domicilio eletto presso il di lui studio in Bari alla Via Bonazzi n.59, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in appello.
Appellato
Con la partecipazione del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Bari.
Ha pronunziato la seguente pagina 1 di 10
All'udienza del 23.01.2025 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede, con concessione di un primo termine di 60 giorni per il deposito di note conclusionali e di successivi 20 giorni per repliche.
Con sentenza n. 2672/2024 pubblicata il 6.06.2024, la Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari, all'esito del procedimento divorzile ivi iscritto con il n. di R.G. 17223/2016, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti, così provvedeva: “1) rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente;
2) dichiara inammissibile la domanda di elisione o revoca del contributo paterno per il figlio, stabilito in sede presidenziale che, pertanto, resta confermato, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
3) liquida le spese processuali in €.98,00 per borsuali, ed €.4.750,20 per onorario, oltre RFS del 15% ed accessori come per legge, che compensa nella misura di ½ e pone per la restante parte a carico di parte resistente”.
Tale sentenza veniva appellata dalla SI.ra la quale deduceva quanto segue: 1) in data Parte_1
17.09.1992 aveva contratto matrimonio civile con il e da tale unione era nato il figlio Controparte_1 Per_
(n. in Bari il 2.06.1995); 2) la SI.ra , titolare di diploma di scuola secondaria di primo Pt_1 grado, nel corso della lunga unione coniugale non aveva svolto alcuna attività lavorativa remunerata, dedicandosi esclusivamente all'esercizio delle mansioni domestiche ed accuditive nei confronti del figlio;
3) e tuttavia il aveva intrapreso una relazione extra-coniugale sicché, nell'anno 2007, era stato CP_1 promosso un giudizio separativo, definito consensualmente nel 2015; e, per quanto di rilievo, l'uomo si era onerato del versamento mensile di €.800 a titolo di assegno di mantenimento muliebre e di €.350 quale assegno per la prole;
4) nel 2016 il depositava ricorso per divorzio ed invocava l'elisione CP_1 dell'assegno muliebre atteso che -a suo dire- la aveva intrapreso una stabile relazione con altro Pt_1 uomo;
5) sta di fatto che, fin dalla fase sommaria del giudizio divorzile, l'assegno di mantenimento per la veniva eliso per cui ella si era ritrovata in una condizione di indigenza, a differenza del marito che Pt_1 aveva visto frattanto progredire la sua carriera lavorativa dipendente, espletata nel settore delle telecomunicazioni;
6) e, come innanzi evidenziato, la decisione in parte qua veniva confermata con la sentenza nella quale era esitato il giudizio di primo grado.
Trattavasi di decisione censurata dalla perché il Tribunale di Bari aveva sottovalutato sia la lunga Pt_1 durata dell'unione, sia il contributo personale da lei fornito per il ménage familiare e per lo sviluppo della carriera lavorativa del consorte;
in secondo luogo, era stata ignorata l'assenza di titoli di studio o di qualificazione professionale in capo alla donna e non era stato attribuito il giusto rilievo alla sua età e pagina 2 di 10 all'estrema difficoltà di reperire una proficua sistemazione lavorativa;
di contro, il Tribunale aveva attribuito un inopinato rilievo ad una convivenza intrapresa dalla predetta, benché non si fosse caratterizzata per la stabilità e continuità; ed invero, essa era durata solo due mesi con la conseguenza che alcun progetto di vita in comune poteva dirsi gemmato da tale breve relazione.
Il Tribunale di Bari, peraltro, non aveva ponderato l'ulteriore circostanza per cui, nonostante l'assegno di mantenimento fosse stato eliso con l'ordinanza ex art. 708 c.p.c., il avesse continuato a versare CP_1 alla consorte il complessivo importo di €.900 mensili, dimostrandosi così ben conscio delle difficoltà economiche della e, di fatto, riconoscendole –con condotta confessoria- un contributo per Pt_1 ricompensarla dell'apporto da lei dato per il bene della famiglia.
L'appellante si doleva altresì del parziale rigetto delle sue richieste istruttorie, disposto con ordinanza del
6.04.2020, ed in particolare della dichiarata inammissibilità della prova per testi mediante escussione del Per_ figlio , erroneamente ritenuto portatore di un interesse diretto.
Chiedeva perciò alla Corte di voler procedere all'assunzione di tale mezzo di prova e, da ultimo, nel dolersi della disposta parziale soccombenza in punto di spese legali, a suo dire decisa in spregio del principio di causalità, concludeva affinché, in riforma della gravata sentenza, la Corte volesse riconoscerle un assegno divorzile di €.800 mensili ovvero dell'importo ritenuto di giustizia, con l'aggiunta degli interessi e della rivalutazione, ponendo a carico del tutte le spese per le utenze Controparte_1 domestiche, con conferma delle statuizioni economiche a beneficio del ridetto figlio.
Chiedeva poi di voler accertare e dichiarare la nullità della sentenza per la violazione del diritto di difesa e, in particolare, per la mancata concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; vinte le spese del doppio grado del giudizio.
In via gradata, chiedeva alla Corte di voler compensare quelle del giudizio di primo grado e dichiarare la soccombenza del per il solo appello. CP_1
Il tutto, previa ammissione delle prove disattese ed articolate con la memoria ex art. 183 co.6 n.2 c.p.c..
In data 28.10.2024 il SI. depositava la propria comparsa di costituzione in appello e, in Controparte_1 primo luogo, elencava tutti gli eventi susseguitisi nel giudizio di primo grado, dettagliando anche sull'insussistenza delle condizioni oggettive e soggettive volte al riconoscimento di un assegno divorzile a beneficio della ex moglie, contestando in particolare di averle impedito di realizzarsi professionalmente.
Chiariva poi di essersi separato di fatto dalla nell'anno 2007, allorquando ella aveva appena 39 Pt_1 anni, sicché nulla le avrebbe impedito di realizzarsi dal punto di vista lavorativo, godendo peraltro di buona salute ed avendo avuto nel passato alcune proficue esperienze, seppure occasionali.
E ad ogni buon fine, la donna non aveva fornito alcun compendio istruttorio finalizzato a supportare la pagina 3 di 10 richiesta in parte qua, né lo squilibrio economico esistente fra le parti poteva costituire l'unico elemento fondante il preteso diritto di beneficiare dell'assegno di divorzio.
E dunque, nel contestare di svolgere anche l'attività libero-professionale di antennista, precisava di essere un lavoratore dipendente con una retribuzione di circa €.
2.700 mensili, da cui doveva detrarre l'importo di Per_
€.500 versata per il mantenimento di , con l'aggiunta del 50% delle spese straordinarie, e significava altresì di essere tenuto a mantenere i suoi due figli nati dall'unione con la sua attuale compagna.
La , peraltro, aveva beneficiato del reddito di cittadinanza, sebbene avesse celato ciò al Tribunale Pt_1 nella speranza di godere anche dell'assegno di divorzio. Per_ Parimenti ineccepibile era poi la decisione di rigettare la prova per testi a mezzo del figlio , avendo il
Tribunale fatto buon governo della disposizione di cui all'art. 246 c.p.c. per l'evidente interesse che costui avrebbe avuto per un diverso esito del giudizio;
idem per la dichiarata parziale soccombenza in punto di spese, stante sia il rigetto della domanda della mirante al riconoscimento dell'assegno divorzile sia Pt_1 di quella diretta ad onerare il del pagamento di tutte le utenze dell'abitazione locata dalla CP_1 donna, nella quale vive stabilmente con il figlio, tenuto altresì conto che la predetta non aveva aderito alla formulata proposta conciliativa della vertenza.
Da respingersi, infine, era la censura formulata dall'appellante in merito all'asserita violazione del diritto di difesa per la mancata concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., giacché le parti, prima che la causa venisse assegnata ad un nuovo relatore, ne avevano già usufruito.
Per tali ragioni il concludeva per il rigetto di ogni avversa richiesta e conclusione;
vinte Controparte_1 le spese del giudizio di appello.
L'udienza del 10.12.2024 veniva celebrata in modalità cartolare e, all'esito della relativa camera di consiglio, la causa veniva rinviata al 23.01.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Anche tale udienza veniva celebrata in absentia e il procedimento veniva riservato per la decisione con concessione alle parti di un primo termine di 60 giorni per il deposito di note conclusionali e di successivi
20 giorni per repliche.
Le parti depositavano tali memorie e, infine, con nota del 10.10.2024, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede comunicava di non formulare alcun parere in merito all'appello, in mancanza di figli minori e/o di questioni aventi rilievo pubblicistico.
Riepilogate le principali attività assertive delle parti e richiamati gli eventi susseguitisi in questo grado del procedimento, è doveroso in primo luogo sgomberare il campo dalla sollevata eccezione di nullità della sentenza per l'asserita violazione del diritto di difesa della . Pt_1
Ed invero, all'esito dell'udienza del 27.03.2023 le parti avevano chiesto, ottenuto ed usufruito dei termini pagina 4 di 10 per il deposito delle comparse ex art. 190 c.p.c., prima che la causa venisse rimessa al Collegio per la decisione.
Sta di fatto che, con provvedimento del 21.07.2023, il procedimento veniva rimesso sul ruolo in conseguenza della sostituzione del Giudice e, all'udienza del 15.05.2024, veniva riservata per la decisione senza che fossero nuovamente concessi detti termini, sebbene richiesti dal difensore della . Pt_1
Trattasi di decisione del tutto condivisibile, tenuto conto che le parti si erano riportate esattamente alle conclusioni già rassegnate nel corso della precedente udienza del 27.03.2023, ossia senza che avessero dato corso ad alcuna ulteriore attività allegativa e/o integrazione istruttoria, di guisa che le loro rispettive difese erano da ritenersi già ampiamente cristallizzate nel rispetto della sequenza all'uopo fissata dal codice di rito.
E, oltretutto, la concessione di nuovi termini avrebbe comportato un ulteriore ed irragionevole ampliamento della durata del giudizio di primo grado, protrattasi nel complesso per circa sette anni e mezzo.
Quanto poi alle censure sollevate sull'incapacità a testimoniare del figlio , dichiarata dal Testimone_1
G.I. con ordinanza del 31.07.32019, è opportuno evidenziare quanto segue: le circostanze all'uopo capitolate dalla nella sua memoria ex art. 183 co. 6 n.2 c.p.c. miravano a provare -con l'escussione Pt_1 di detto figlio- la limitata convivenza della con il di lei compagno, l'impiego dell'assegno di Pt_1 mantenimento per la prole per far fronte anche alle esigenze della madre, il trasferimento di entrambi in un alloggio condotto in locazione a seguito della cessazione della convivenza con l'ex compagno e l'impegno profuso dalla donna nella cura ed assistenza del figlio stesso (benché maggiorenne e studente universitario).
E dunque, se è vero che la testimonianza dei figli nelle cause separative o divorzili è in linea astratta ammissibile sulla scorta di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 248 del
23.07.1974, l'art. 246 c.p.c. prevede la sovrapposizione tra la figura del testimone con quella della parte, anche solo potenziale, potendosi ravvisare nella causa un interesse coincidente con quello disciplinato dall'art. 100 c.p.c., purché lo stesso possa essere definito personale, concreto ed attuale, tanto da giustificare persino una partecipazione al giudizio mediante intervento principale, autonomo o adesivo dipendente ai sensi dell'art. 105 c.p.c., dovendosi escludere, di contro, una situazione di incompatibilità ove l'interesse sia di mero fatto. Per_ Ordunque, nel caso di specie il figlio aveva un interesse all'esito del giudizio, vertendosi anche in tema di riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore;
per la relativa domanda, infatti, egli aveva una legittimazione ad agire concorrente ed alternativa con quella della . Parte_1
pagina 5 di 10 In secondo luogo, l'articolazione delle circostanze di cui alla memoria istruttoria di costei, riproposta anche con l'atto di appello, è emblematica della sussistenza di un interesse del ridetto figlio all'esito del procedimento, favorevole alla madre, tenuto conto che, fra l'altro, aveva chiesto di dimostrare tutte le circostanze fattuali innanzi elencate.
Tale richiesta istruttoria deve pertanto essere disattesa anche in questa sede.
La formulava poi alla Corte un'istanza mirante a gravare l'ex consorte del pagamento delle spese Pt_1 mensili per il pagamento delle utenze domestiche, dichiarata inammissibile in prime cure.
Essa è, ad avviso della Corte, del tutto infondata per il seguente ordine di ragioni.
In virtù di quanto sancito all'esito del giudizio separativo, il si obbligava a corrispondere Controparte_1 alla l'importo di €.800 a titolo di assegno di mantenimento muliebre ed €. 350,00 quale Parte_1 assegno per la prole. Per_ La donna, peraltro, a decorrere dal 22.05.2015 si trasferiva stabilmente a vivere con il figlio presso l'abitazione del SI. e, a distanza di circa 5 mesi, veniva attinta dalla notifica di un Persona_2 ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto dal suo ex compagno al fine di ottenere l'ordine di rilascio di tale alloggio, stante l'impossibilità per quel ricorrente di continuare a coltivare il rapporto sentimentale con l'odierna appellante.
Ciò posto, di regola, ove il provvedimento separativo o divorzile preveda l'assegnazione dell'abitazione familiare ad un coniuge, in capo ad esso dovranno gravare le spese per le utenze (Cass. Civ. n.
10927/2018), salvo che il Giudice non ravvisi esigenze eccezionali di cui deve dare contezza nel contesto della motivazione.
Nel caso di specie, non solo non vi è stato alcun provvedimento di assegnazione dell'alloggio familiare ma, soprattutto, la determinazione degli assegni di mantenimento è stata ritenuta comprensiva anche di tali spese.
Quanto invece alle principali doglianze sollevate dall'appellante sul mancato riconoscimento di un assegno divorzile, in punto di diritto sostanziale è necessario inquadrare la disciplina in subiecta materia.
Come noto, l'assegno di divorzio è disciplinato dall'art. 5 della L. 898/1970 che prevede che il Tribunale, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, possa obbligare un coniuge a somministrare all'altro un assegno, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, della ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio personale e/o di quello comune, oltre che del reddito di entrambi.
E ciò a motivo della funzione propria dell'assegno divorzile tesa all'esplicazione del valore della pagina 6 di 10 solidarietà postconiugale, che si concreta a seguito dell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza del coniuge richiedente e dell'impossibilità di procacciarseli per ragioni oggettive.
Detto assegno, però, aveva originariamente una funzione assistenziale, volta cioè a colmare l'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza del coniuge economicamente più debole al fine di consentirgli di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante l'unione coniugale, sebbene la Cassazione, già con la sentenza n. 11504/2017, avesse inteso superare tale parametro valorizzando il principio di autoresponsabilità di ciascun coniuge.
Tali principi sono poi stati temperati con l'arresto giurisprudenziale di cui alla nota sentenza n.
18287/2018 delle SS. UU. della Suprema Corte che ha valorizzato la funzione compensativa, perequativa, riequilibratrice e risarcitoria dell'assegno divorzile, divenuta prevalente rispetto a quella assistenziale ed alimentare.
Pertanto il Tribunale, chiamato ad adottare una decisione sul punto, è tenuto ad accertare prima se tale diritto possa essere riconosciuto al coniuge richiedente (an), per poi giungere alla determinazione dell'esatto ammontare di tale assegno (quantum), senza sottovalutare l'importanza dei comportamenti assunti dalle parti a seguito del manifestarsi della crisi coniugale (fra cui l'inizio di una nuova convivenza), stante il rilievo da attribuirsi ai principi di libertà ed auto-responsabilità che incidono parimenti sugli effetti economici gemmati dallo scioglimento del vincolo.
E tuttavia, tali accertamenti sono conseguenti agli approfondimenti istruttori propri della fase di merito del divorzio di guisa che, solo con la sentenza che definirà il giudizio, avente carattere costitutivo, potrà stabilirsi se il coniuge richiedente avrà diritto o meno di beneficiare di tale assegno trattandosi, per l'appunto, di decisione connessa indefettibilmente allo scioglimento del vincolo.
Da tali principi deriva il seguente corollario: nella fase sommaria del procedimento divorzile il Giudice non è chiamato a formulare un'anticipazione del giudizio riguardante la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento di tale assegno, ma solo ad accertare se, medio tempore rispetto alla fase separativa, si siano verificati fatti nuovi che comportino la modifica delle determinazioni ivi assunte (cfr. Corte di
Appello de L'Aquila, decreto 04.10.2018).
Nel caso di specie i punti focali della questione sono i seguenti: la convivenza coniugale fra le parti è durata circa 15 anni ed è stata allietata dalla nascita di un solo figlio, ormai trentenne e tuttora beneficiario dell'assegno di mantenimento paterno.
Nel corso di tale arco temporale la SI.ra ha contribuito al ménage domestico espletando Parte_2
l'attività di casalinga, pur avendo ammesso di avere in precedenza svolto lavori saltuari, peraltro non meglio indicati.
pagina 7 di 10 Di contro, il marito ha sempre lavorato alle dipendenze di società di telefonia e, come osservato dal
Tribunale, la non ha fornito alcuna prova sul contributo dato per lo sviluppo della di lui carriera Pt_1 lavorativa, né sulla circostanza di aver rinunciato per tale ragione a realizzarsi personalmente nel mondo del lavoro.
La non ha poi provato di essersi trovata nell'impossibilità di affrancarsi dal marito per ragioni Pt_1 oggettive, essendosi limitata a produrre alla Corte un recente certificato medico nel quale lei stessa ha dichiarato di soffrire di ansia.
In altri termini, trattasi di certificazione sopravvenuta difettante di un esame obbiettivo e di una conseguente specifica diagnosi medica.
La circostanza poi che la non abbia conseguito alcun titolo di studio non costituisce una ragione Pt_1 bastevole per escludere la sussistenza di una sua capacità lavorativa generica, peraltro ravvisabile dalle sue pacifiche ammissioni sul punto, posto che le condizioni separative erano state concordate quando era ancora giovane e che, in applicazione del principio di auto-responsabilità, ben avrebbe dovuto impegnarsi per sistemarsi dal punto di vista lavorativo.
Giova peraltro evidenziare come, fin dalla fase sommaria del procedimento divorzile, il Presidente del
Tribunale, con l'ordinanza ex art. 708 c.p.c., non reclamata dalla , si fosse determinato ad eliderle Pt_1
l'assegno di mantenimento, tenuto conto della sua giovane età, della sua capacità lavorativa generica e della pacifica circostanza che avesse dato luogo ad un nuovo progetto di vita con il SI. Per_2
sebbene lo stesso fosse naufragato a distanza di pochi mesi dall'inizio della convivenza
[...] all'interno dell'abitazione di questi.
Non può sottacersi, sul punto, come la più recente giurisprudenza abbia chiarito come l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata (e nel caso di specie è stata ammessa pacificamente) abbia incidenza sul diritto al riconoscimento di un assegno divorzile o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, quantunque ciò non determini necessariamente la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno.
Ed invero, qualora tale accertamento venga compiuto, l'ex coniuge economicamente più debole, se privo anche all'attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per ragioni oggettive, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge in funzione esclusivamente compensativa, di guisa che il richiedente dovrà fornire prova del contributo offerto alla comunione familiare, dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio e dell'apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge (cfr.
pagina 8 di 10 Cass. Civ. 08.03.2024 n. 6353).
Da ultimo, tale assegno, anche se temporaneo e concordato su accordo fra le parti, non è ancorato al tenore di vita endo-matrimoniale né alla condizione di vita dell'ex coniuge, ma deve essere quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto contro altresì della durata del matrimonio (cfr. Cass. Civ. Sez. I Ordinanza n.
16856 del 25.05.2022).
Nel caso in esame, oltre all'assenza di supporto probatorio in merito alla sussistenza della funzione compensativa, non può ritenersi sussistente neanche quella perequativa atteso che, al netto del contributo dato con l'espletamento delle funzioni domestiche, detto nucleo familiare non ha affatto costituito un patrimonio comune né emerge che il abbia dato vita ad un patrimonio individuale, non avendo CP_1 alcun rilievo ai fini del decidere il complesso delle proprietà immobiliari intestate all'attuale di lui compagna, le cui consistenze -anche reddituali- dovranno essere impiegate per contribuire al mantenimento dei due figli generati con costui.
Da ultimo, è del tutto irricevibile la deduzione della per cui le spetterebbe l'assegno in quanto Pt_1 Per_ sarebbe tuttora impegnata ad assistere ed accudire il figlio , giacché questi è ormai adulto (ha infatti
30 anni), sebbene non abbia ancora completato il suo percorso di studio all'università.
La non ha pertanto assolto all'onere probatorio spettantele, sicché la sua domanda volta a Parte_1 godere di un assegno divorzile è da respingersi.
Parimenti non condivisibili sono le censure sollevate avverso la decisa parziale sua soccombenza in punto di spese, tenuto conto del principio di causazione e del rigetto di parte delle domande formulate in quella sede dalla e riproposte innanzi la Corte. Pt_1
L'appello deve pertanto essere rigettato.
A cagione dell'esito di questo grado del giudizio, le relative spese devono essere poste a carico della la quale dovrà rifonderle in favore del nella misura di €.3.966,00 per Parte_1 Controparte_1 onorario, con l'aggiunta del rimborso spese forfettaria al 15%, dell'IVA e del Cap come per legge.
Da ultimo, si applica al presente procedimento, proposto dopo il 30.01.2013, il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità n. 228/2012), che obbliga la parte che proponga un'impugnazione, anche incidentale, inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando all'esito del procedimento di secondo grado quivi iscritto con il n. di R.G. 906/2024, così provvede.
pagina 9 di 10 1) Rigetta l'appello promosso dalla SI.ra e, per l'effetto, conferma -in ogni sua Parte_1 statuizione- la sentenza n. 2672/2024 pubblicata il 6.06.2024, emessa dalla Prima Sezione Civile del
Tribunale di Bari all'esito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G. 17223/2016.
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese per questo grado del giudizio, da Parte_1 rifondersi in favore del SI. nella misura di €.3.966,00 per onorario, con l'aggiunta Controparte_1 del rimborso spese forfettarie al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il procedimento di appello, a carico di , in osservanza Parte_1 dell'art. 13 co. 1 –quater del D.P.R. n. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17° della L.
228/2012. L'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23.04.2025
Il Presidente
Il G.A. estensore Dott.ssa Maria Mitola
Dott.ssa Giuseppina Dinisi
pagina 10 di 10