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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/03/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1440/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIOFFI Parte_1 C.F._1
ADRIANA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25.7.2023, ha citato in giudizio il Parte_1 [...]
per sentirsi riconosciuto, nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto Controparte_1
di terza fascia del personale ATA, valide per il triennio 2021/2024, il diritto ad un punteggio rideterminato e aumentato con la valutazione del servizio militare di 6 punti per anno e 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni, con conseguente rideterminazione della posizione nei diversi profili.
A fondamento del ricorso, ha esposto che:
è inserito nelle graduatorie per il triennio 2021/22, 2022/23 e 2023/24 terza fascia ATA, profili collaboratore scolastico e assistente amministrativo;
pagina 1 di 6 il punteggio assegnatogli per i differenti profili professionali è errato in quanto avrebbe dovuto ottenere
6,00 punti, anziché 0,60 per il servizio militare di leva obbligatorio espletato dal 10.8.2011 al 6.6.2013;
è in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito il 7.7.2008, prima dell'espletamento del servizio militare;
la valutazione del servizio militare è stata adottata da secondo le previsioni del decreto 50/2021, CP_4
in violazione delle disposizioni di legge invocate in ricorso.
Si è costituito il per contestare quanto dedotto dal ricorrente e chiedere il Controparte_1
rigetto del ricorso.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa è stata trattenuta per la decisione.
***
Il ricorso è volto ad ottenere punteggio aggiuntivo nelle graduatorie d'istituto di terza fascia del personale ATA, per effetto del servizio militare prestato dal ricorrente nel periodo dal 10.8.2011 al
6.6.2013, successivamente alla data di conseguimento del diploma di scuola superiore, ma non in costanza di nomina.
Il DM 50/2021 nella vigenza del quale il ricorrente ha presentato la domanda di inserimento nelle graduatorie del personale ATA di terza fascia, per la valutazione del servizio militare/civile stabilisce che:
“Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Dal confronto della suddetta disposizione con la tabella di attribuzione dei punteggi, si ricava che i punti attribuiti per l'anno di servizio militare di leva o servizi sostitutivi assimilati sono:
0.6 punti, se l'anno di servizio militare/civile è stato svolto prima di iniziare a lavorare per il
[...]
(alla stregua del servizio svolto presso altre Amministrazioni statali) Controparte_1
6 punti, se l'anno di servizio militare/civile è stato svolto in costanza di rapporto di impiego. In tal caso la leva obbligatoria viene equiparata al servizio scolastico.
Il D.M. compara, quindi, il servizio civile volontario, così come il servizio militare di leva e i servizi pagina 2 di 6 sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego, al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, attribuendogli 0,6 punti annuali.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono invece considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica, con attribuzione di 6 punti annuali.
Sulla questione dedotta in giudizio si condivide e fa proprio quanto affermato da ultimo nella sentenza n.329/2022 della Corte di Appello di Brescia (conf. Corte di Appello di Brescia n.90/2020) che di seguito si riporta.
“In base all'art.485, co. 7, D.Lgs. 294/94 (TU Scuola) «Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti».
L'art. 2050 del D.Lgs. 66 del 2010 disciplina la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici e al primo comma stabilisce la regola secondo cui «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici».
Il comma 2 prevede quanto segue: «Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».
In un primo tempo il ha interpretato la disposizione del comma 2 dell'art. 2050 nel senso che il CP_4
servizio di leva poteva essere valutato solo se prestato in costanza di nomina e in forza di tale interpretazione è stato emanato il DM 42/2009 che all'art. 3, co. 5, ha previsto che «il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina», disposizione che è stata riproposta identica all'art. 2, co. 6, del DM 44/2011.
Come osservato dal primo giudice, la Corte di Cassazione con la sentenza n.5679/20, seguita da numerose altre pronunce, ha fornito una diversa interpretazione dell'art. 2050, co. 2, in forza della quale, in definitiva, deve ritenersi che anche il servizio di leva non prestato in costanza di nomina debba essere valutato a fini concorsuali.
Ebbene, con il DM 50/21 l'Amministrazione scolastica si è adeguata all'orientamento della Corte di
Cassazione e, nell'allegato A, ha previsto una disciplina che supera quella dei precedenti DM.
In particolare, alla lett. A) dell'Allegato ha previsto che «il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella
pagina 3 di 6 medesima qualifica», al quale il DM (v. Allegato A1) attribuisce 6 punti per ogni anno.
Alla lett. B) ha previsto che «il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali», ai quali il DM (v. Allegato A1) attribuisce 0,60 punti per anno.
Le previsioni del DM 50/21 risultano conformi all'orientamento giurisprudenziale invocato dallo stesso primo giudice, là dove la S.C. ha affermato il seguente principio di diritto: «In definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all'art. 52, co. 2, Cost., comune al regime anteriore al COM ed a quello successivo ad esso, tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: art. 6 L. 230/1998 e, poi, art. 2103 d. lgs. 66/2010) sono sempre utilmente valutabili, ai fini sia della carriera (art. 485, co. 7, d. lgs. 297/1994) sia dell'accesso ai ruoli
(art. 2050 co. 1 cit. e, prima, art. 77, co. 7 d.p.r. 237/1964, quale introdotto dall'art. 22 L. 958/1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art.2050, co. 2 cit.) e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie, tra cui il D.M. 42/2009 ed il D.M. 44/2011, che nel tempo hanno diversamente disposto»
(Cass. 41894/21; 36354/21; 35380/21 e molte altre).
Ed invero, il DM 50/21 ha dato attuazione a tale principio, disponendo che il servizio di leva prestato non in costanza di rapporto sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali.
La richiesta del ricorrente di vedersi attribuire ulteriori 5,40 punti si identifica con la diversa pretesa che il servizio di leva, sebbene non prestato in costanza di rapporto, sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato nella medesima qualifica. Ma tale pretesa non è fondata. Infatti, una simile equiparazione ha senso solo se il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, sia stato costretto a interrompere il rapporto di lavoro già in atto con l'Amministrazione scolastica, perdendo così la possibilità di maturare i 6 punti che la normativa sulle graduatorie di circolo e d'istituto riconosce ai dipendenti per ogni anno di servizio prestato nella scuola.
Per contro, risulta corretta l'equiparazione che il DM 50/21 ha fatto tra servizio di leva prestato non in costanza di rapporto e impiego civile alle dipendenze di altre Amministrazioni, tenuto conto che le due situazioni risultano comparabili: in entrambe, infatti, il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, non ha dovuto interrompere un rapporto di lavoro in atto con l'Amministrazione scolastica, cosicché appare pagina 4 di 6 razionale attribuire alle due situazioni lo stesso minor punteggio di 0,60 punti. Ed invero, come rilevato dalla difesa dell'Amministrazione, risulterebbe irrazionale valutare l'anno del servizio di leva alla pari di 10 anni di servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.”.
La questione del diverso punteggio attribuito al servizio militare, a seconda che sia stato prestato in costanza di rapporto o non in costanza di rapporto, è stata oggetto della recente pronuncia della Corte di
Cassazione 22429/2024 che, anzitutto, ha precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto, non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Quindi la Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha escluso che la previsione di un diverso punteggio, a seconda che il servizio militare o sostitutivo sia prestato o non in costanza di rapporto, sia contraria con il disposto dei due commi dell'art.2050 Codice Ordinamento Militare.
In particolare la Corte di Cassazione ha rilevato come la norma primaria non escluda per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
(…) l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art.52, co. 2, della
Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art.52, co. 2, Cost., ma la
pagina 5 di 6 situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Alla luce dei principi esposti, che si condividono integralmente e che sono fatti propri, deve escludersi la sussistenza del diritto in capo al ricorrente alla rideterminazione del punteggio in graduatoria per il servizio militare non prestato in costanza di rapporto con l'amministrazione scolastica.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Le spese di lite liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 come da dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte convenuta che liquida in €1.200,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie, accessori di legge.
Brescia, 6 marzo 2025
La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIOFFI Parte_1 C.F._1
ADRIANA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25.7.2023, ha citato in giudizio il Parte_1 [...]
per sentirsi riconosciuto, nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto Controparte_1
di terza fascia del personale ATA, valide per il triennio 2021/2024, il diritto ad un punteggio rideterminato e aumentato con la valutazione del servizio militare di 6 punti per anno e 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni, con conseguente rideterminazione della posizione nei diversi profili.
A fondamento del ricorso, ha esposto che:
è inserito nelle graduatorie per il triennio 2021/22, 2022/23 e 2023/24 terza fascia ATA, profili collaboratore scolastico e assistente amministrativo;
pagina 1 di 6 il punteggio assegnatogli per i differenti profili professionali è errato in quanto avrebbe dovuto ottenere
6,00 punti, anziché 0,60 per il servizio militare di leva obbligatorio espletato dal 10.8.2011 al 6.6.2013;
è in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito il 7.7.2008, prima dell'espletamento del servizio militare;
la valutazione del servizio militare è stata adottata da secondo le previsioni del decreto 50/2021, CP_4
in violazione delle disposizioni di legge invocate in ricorso.
Si è costituito il per contestare quanto dedotto dal ricorrente e chiedere il Controparte_1
rigetto del ricorso.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa è stata trattenuta per la decisione.
***
Il ricorso è volto ad ottenere punteggio aggiuntivo nelle graduatorie d'istituto di terza fascia del personale ATA, per effetto del servizio militare prestato dal ricorrente nel periodo dal 10.8.2011 al
6.6.2013, successivamente alla data di conseguimento del diploma di scuola superiore, ma non in costanza di nomina.
Il DM 50/2021 nella vigenza del quale il ricorrente ha presentato la domanda di inserimento nelle graduatorie del personale ATA di terza fascia, per la valutazione del servizio militare/civile stabilisce che:
“Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Dal confronto della suddetta disposizione con la tabella di attribuzione dei punteggi, si ricava che i punti attribuiti per l'anno di servizio militare di leva o servizi sostitutivi assimilati sono:
0.6 punti, se l'anno di servizio militare/civile è stato svolto prima di iniziare a lavorare per il
[...]
(alla stregua del servizio svolto presso altre Amministrazioni statali) Controparte_1
6 punti, se l'anno di servizio militare/civile è stato svolto in costanza di rapporto di impiego. In tal caso la leva obbligatoria viene equiparata al servizio scolastico.
Il D.M. compara, quindi, il servizio civile volontario, così come il servizio militare di leva e i servizi pagina 2 di 6 sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego, al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, attribuendogli 0,6 punti annuali.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono invece considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica, con attribuzione di 6 punti annuali.
Sulla questione dedotta in giudizio si condivide e fa proprio quanto affermato da ultimo nella sentenza n.329/2022 della Corte di Appello di Brescia (conf. Corte di Appello di Brescia n.90/2020) che di seguito si riporta.
“In base all'art.485, co. 7, D.Lgs. 294/94 (TU Scuola) «Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti».
L'art. 2050 del D.Lgs. 66 del 2010 disciplina la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici e al primo comma stabilisce la regola secondo cui «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici».
Il comma 2 prevede quanto segue: «Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».
In un primo tempo il ha interpretato la disposizione del comma 2 dell'art. 2050 nel senso che il CP_4
servizio di leva poteva essere valutato solo se prestato in costanza di nomina e in forza di tale interpretazione è stato emanato il DM 42/2009 che all'art. 3, co. 5, ha previsto che «il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina», disposizione che è stata riproposta identica all'art. 2, co. 6, del DM 44/2011.
Come osservato dal primo giudice, la Corte di Cassazione con la sentenza n.5679/20, seguita da numerose altre pronunce, ha fornito una diversa interpretazione dell'art. 2050, co. 2, in forza della quale, in definitiva, deve ritenersi che anche il servizio di leva non prestato in costanza di nomina debba essere valutato a fini concorsuali.
Ebbene, con il DM 50/21 l'Amministrazione scolastica si è adeguata all'orientamento della Corte di
Cassazione e, nell'allegato A, ha previsto una disciplina che supera quella dei precedenti DM.
In particolare, alla lett. A) dell'Allegato ha previsto che «il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella
pagina 3 di 6 medesima qualifica», al quale il DM (v. Allegato A1) attribuisce 6 punti per ogni anno.
Alla lett. B) ha previsto che «il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali», ai quali il DM (v. Allegato A1) attribuisce 0,60 punti per anno.
Le previsioni del DM 50/21 risultano conformi all'orientamento giurisprudenziale invocato dallo stesso primo giudice, là dove la S.C. ha affermato il seguente principio di diritto: «In definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all'art. 52, co. 2, Cost., comune al regime anteriore al COM ed a quello successivo ad esso, tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: art. 6 L. 230/1998 e, poi, art. 2103 d. lgs. 66/2010) sono sempre utilmente valutabili, ai fini sia della carriera (art. 485, co. 7, d. lgs. 297/1994) sia dell'accesso ai ruoli
(art. 2050 co. 1 cit. e, prima, art. 77, co. 7 d.p.r. 237/1964, quale introdotto dall'art. 22 L. 958/1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art.2050, co. 2 cit.) e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie, tra cui il D.M. 42/2009 ed il D.M. 44/2011, che nel tempo hanno diversamente disposto»
(Cass. 41894/21; 36354/21; 35380/21 e molte altre).
Ed invero, il DM 50/21 ha dato attuazione a tale principio, disponendo che il servizio di leva prestato non in costanza di rapporto sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali.
La richiesta del ricorrente di vedersi attribuire ulteriori 5,40 punti si identifica con la diversa pretesa che il servizio di leva, sebbene non prestato in costanza di rapporto, sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato nella medesima qualifica. Ma tale pretesa non è fondata. Infatti, una simile equiparazione ha senso solo se il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, sia stato costretto a interrompere il rapporto di lavoro già in atto con l'Amministrazione scolastica, perdendo così la possibilità di maturare i 6 punti che la normativa sulle graduatorie di circolo e d'istituto riconosce ai dipendenti per ogni anno di servizio prestato nella scuola.
Per contro, risulta corretta l'equiparazione che il DM 50/21 ha fatto tra servizio di leva prestato non in costanza di rapporto e impiego civile alle dipendenze di altre Amministrazioni, tenuto conto che le due situazioni risultano comparabili: in entrambe, infatti, il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, non ha dovuto interrompere un rapporto di lavoro in atto con l'Amministrazione scolastica, cosicché appare pagina 4 di 6 razionale attribuire alle due situazioni lo stesso minor punteggio di 0,60 punti. Ed invero, come rilevato dalla difesa dell'Amministrazione, risulterebbe irrazionale valutare l'anno del servizio di leva alla pari di 10 anni di servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.”.
La questione del diverso punteggio attribuito al servizio militare, a seconda che sia stato prestato in costanza di rapporto o non in costanza di rapporto, è stata oggetto della recente pronuncia della Corte di
Cassazione 22429/2024 che, anzitutto, ha precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto, non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Quindi la Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha escluso che la previsione di un diverso punteggio, a seconda che il servizio militare o sostitutivo sia prestato o non in costanza di rapporto, sia contraria con il disposto dei due commi dell'art.2050 Codice Ordinamento Militare.
In particolare la Corte di Cassazione ha rilevato come la norma primaria non escluda per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
(…) l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art.52, co. 2, della
Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art.52, co. 2, Cost., ma la
pagina 5 di 6 situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Alla luce dei principi esposti, che si condividono integralmente e che sono fatti propri, deve escludersi la sussistenza del diritto in capo al ricorrente alla rideterminazione del punteggio in graduatoria per il servizio militare non prestato in costanza di rapporto con l'amministrazione scolastica.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Le spese di lite liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 come da dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte convenuta che liquida in €1.200,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie, accessori di legge.
Brescia, 6 marzo 2025
La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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