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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 05/12/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 968/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo;
Presidente;
Dott. Claudio Cozzella;
Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 968/2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto “Ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex 473 bis.51
c.p.c.”, promosso da:
( ), nata a [...]_1 C.F._1 il 02/05/1971, ivi residente in [...];
pagina 1 di 6 ( ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], in regione Sualeddu;
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Elvira Useli del Foro di Sassari ( ), C.F._3 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in Sassari, Via Cavour nr. 48;
ricorrenti in via congiunta con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per le parti: come in atti, e nota di trattazione scritta depositate in corso di causa;
per il PM: non ha formulato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, i ricorrenti, in via congiunta chiedevano, all'intestato Tribunale,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1 Parte_2
, in Palau, data 16/10/2004; 2. ordinare al Comune di La Maddalena di annotare l'emananda
[...] sentenza a margine dell'atto di matrimonio iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di La
Maddalena al n. 8 Parte II, serie B;
3. nulla in ordine all'assegno divorzile, stante la reciproca rinuncia;
4. il Sig. verserà quale contributo al mantenimento del figlio , Pt_2 Persona_1 maggiorenne ma non economicamente sufficiente, coabitante con la madre, l'importo mensile di €
304.00, da rivalutarsi annualmente su base ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico, sul conto corrente intestato a al seguente IBAN Parte_1
[...].
5. le spese straordinarie relative al figlio verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% secondo quanto stabilito dal protocollo del CNF, che i ricorrenti dichiarano di conoscere ed accettare, che per chiarezza di seguito comunque si specificano. Per spese straordinarie comunque suscettibili di rimborso, si intendono: A. SPESE SANITARIE: quelle connotate pagina 2 di 6 dai caratteri della necessarietà od urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal medico di base, effettuate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche consequenziali (a titolo esemplificativo rientrano: le spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche), ed inoltre gli apparecchi ortodontici. B. SPESE SCOLASTICHE: tasse ed assicurazioni scolastiche, libri scolastici. Costituiscono invece spese richiedenti il necessario accordo espresso tra i genitori quelle relative a: SPESE SANITARIE: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie non urgenti erogate da strutture private e non accompagnate da prescrizione medica;
SPESE
SCOLASTICHE: lezioni private, stages, corsi di musica ed acquisto di strumento musicale, spese e tasse universitarie, compreso l'eventuale alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, libri universitari, viaggi studio all'estero e università private, tablet e pc per uso scolastico, corsi di preparazione per l'ingresso alle facoltà universitarie. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo whatsapp, email o pec ) dovrà manifestare il motivato dissenso sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso dovrà essere effettuato al genitore anticipatario entro 15 giorni dalla richiesta, previa documentazione della spesa. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella misura del 50%, al pari della deduzione per i figli a carico;
6) I coniugi dichiarano che col presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza di natura economica e pertanto dichiarano che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro”.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 4 dicembre 2025, i ricorrenti ribadivano di non volersi riconciliare, e si richiamavano a quanto già dedotto nel ricorso introduttivo, chiedendo l'omologa delle condizioni del divorzio rassegnate in via congiunta.
Il Giudice Relatore, con provvedimento reso fuori udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al Collegio.
*****
La domanda è fondata, e merita accoglimento, per quanto segue.
pagina 3 di 6 Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…) b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
Nella specie, dunque, è decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo lasso di tempo trascorso dalla separazione, senza che vi sia intervenuta riconciliazione, ritiene il Collegio doversi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i ricorrenti.
Le condizioni rassegnate in via congiunta dai ricorrenti nel ricorso introduttivo, e nelle note scritte da ultimo depositate, possono essere omologate, e recepite nel dispositivo della presente sentenza, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico, ed essendo le stesse conformi all'interesse della prole.
Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile).
Non occorre pronunciarsi sulle spese di lite, stante la natura congiunta del presente procedimento.
pagina 4 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Palau il
16/10/2004 tra , nato il [...] a [...], e Parte_2 Parte_1
, nata il [...] a [...], trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune
[...] di La Maddalena al nr. 8, Parte II, Serie B, Anno 2004;
CONFERMA le condizioni indicate dai ricorrenti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte depositate al telematico per l'udienza calendarizzata al 4 dicembre 2025, come riportate in premessa, che si intendono richiamate;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.39
n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
NULLA per le spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 5 dicembre 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
pagina 5 di 6 Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo;
Presidente;
Dott. Claudio Cozzella;
Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 968/2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto “Ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex 473 bis.51
c.p.c.”, promosso da:
( ), nata a [...]_1 C.F._1 il 02/05/1971, ivi residente in [...];
pagina 1 di 6 ( ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], in regione Sualeddu;
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Elvira Useli del Foro di Sassari ( ), C.F._3 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in Sassari, Via Cavour nr. 48;
ricorrenti in via congiunta con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per le parti: come in atti, e nota di trattazione scritta depositate in corso di causa;
per il PM: non ha formulato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, i ricorrenti, in via congiunta chiedevano, all'intestato Tribunale,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1 Parte_2
, in Palau, data 16/10/2004; 2. ordinare al Comune di La Maddalena di annotare l'emananda
[...] sentenza a margine dell'atto di matrimonio iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di La
Maddalena al n. 8 Parte II, serie B;
3. nulla in ordine all'assegno divorzile, stante la reciproca rinuncia;
4. il Sig. verserà quale contributo al mantenimento del figlio , Pt_2 Persona_1 maggiorenne ma non economicamente sufficiente, coabitante con la madre, l'importo mensile di €
304.00, da rivalutarsi annualmente su base ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico, sul conto corrente intestato a al seguente IBAN Parte_1
[...].
5. le spese straordinarie relative al figlio verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% secondo quanto stabilito dal protocollo del CNF, che i ricorrenti dichiarano di conoscere ed accettare, che per chiarezza di seguito comunque si specificano. Per spese straordinarie comunque suscettibili di rimborso, si intendono: A. SPESE SANITARIE: quelle connotate pagina 2 di 6 dai caratteri della necessarietà od urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal medico di base, effettuate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche consequenziali (a titolo esemplificativo rientrano: le spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche), ed inoltre gli apparecchi ortodontici. B. SPESE SCOLASTICHE: tasse ed assicurazioni scolastiche, libri scolastici. Costituiscono invece spese richiedenti il necessario accordo espresso tra i genitori quelle relative a: SPESE SANITARIE: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie non urgenti erogate da strutture private e non accompagnate da prescrizione medica;
SPESE
SCOLASTICHE: lezioni private, stages, corsi di musica ed acquisto di strumento musicale, spese e tasse universitarie, compreso l'eventuale alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, libri universitari, viaggi studio all'estero e università private, tablet e pc per uso scolastico, corsi di preparazione per l'ingresso alle facoltà universitarie. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo whatsapp, email o pec ) dovrà manifestare il motivato dissenso sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso dovrà essere effettuato al genitore anticipatario entro 15 giorni dalla richiesta, previa documentazione della spesa. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella misura del 50%, al pari della deduzione per i figli a carico;
6) I coniugi dichiarano che col presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza di natura economica e pertanto dichiarano che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro”.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 4 dicembre 2025, i ricorrenti ribadivano di non volersi riconciliare, e si richiamavano a quanto già dedotto nel ricorso introduttivo, chiedendo l'omologa delle condizioni del divorzio rassegnate in via congiunta.
Il Giudice Relatore, con provvedimento reso fuori udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al Collegio.
*****
La domanda è fondata, e merita accoglimento, per quanto segue.
pagina 3 di 6 Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…) b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
Nella specie, dunque, è decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo lasso di tempo trascorso dalla separazione, senza che vi sia intervenuta riconciliazione, ritiene il Collegio doversi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i ricorrenti.
Le condizioni rassegnate in via congiunta dai ricorrenti nel ricorso introduttivo, e nelle note scritte da ultimo depositate, possono essere omologate, e recepite nel dispositivo della presente sentenza, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico, ed essendo le stesse conformi all'interesse della prole.
Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile).
Non occorre pronunciarsi sulle spese di lite, stante la natura congiunta del presente procedimento.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Palau il
16/10/2004 tra , nato il [...] a [...], e Parte_2 Parte_1
, nata il [...] a [...], trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune
[...] di La Maddalena al nr. 8, Parte II, Serie B, Anno 2004;
CONFERMA le condizioni indicate dai ricorrenti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte depositate al telematico per l'udienza calendarizzata al 4 dicembre 2025, come riportate in premessa, che si intendono richiamate;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.39
n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
NULLA per le spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 5 dicembre 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
pagina 5 di 6 Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
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