Decreto cautelare 18 giugno 2024
Ordinanza cautelare 12 luglio 2024
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 26/02/2025, n. 4216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4216 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04216/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06632/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6632 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessio Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Direzione Generale per il personale Civile – 1° Reparto – 1^ Divisione – 1^ Sezione, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del Decreto M_D A0582CC REG2024 0044399 del 21 maggio 2024 del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Civile, di concerto con il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, notificato in data 22 maggio 2024, con cui è stato disposto il transito nelle aree funzionali del personale civile della Difesa – ai sensi dell’art. 930 del D.lgs. 15.3.2010, n. 66 e del D.M. 18.4.2022 – dell’ex Appuntato Scelto -OMISSIS-, nella sola parte in cui è stata disposta l’assegnazione del ricorrente presso il Comando 1 Studio Legale AVV. ALESSIO PAPA Via del Vespro n. 57 – 98122 Messina avvalessiopapa@pec.giuffre.it Militare Esercito Sicilia di Palermo; del non conosciuto verbale della riunione con i rappresentanti dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori delle FF.AA., del Segretariato Generale e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, dell’Ufficio per la tutela della cultura della memoria della Difesa e dall’Ufficiale medico del lavoro, e dei relativi allegati, nel corso della quale, malgrado l’asserito esame della documentazione inviata dal ricorrente a supporto della propria richiesta di assegnazione in una sede vicina alla propria residenza, gli Organi Programmatori non hanno ravvisato gli estremi per assegnare il ricorrente nel reparto presso il quale il ricorrente prestava servizio al momento della notifica del provvedimento di idoneità, non applicando i criteri di impiego di cui all’Annesso 4 della Circolare n. M_D A0582CC REG 2023 0051229 del 25 luglio 2023, ivi compresi quelli in deroga, e della eventuale, ma non conosciuta, determinazione ivi assunta nella sola parte in cui si individua quale sede di prima assegnazione il Comando Militare Esercito Sicilia di Palermo; ove occorra, della Circolare n. M_D A0582CC REG 2023 0051229 del 25 luglio 2023 laddove interpretata nel senso di non consentire l’assegnazione del personale militare in transito nei ruoli civili presso la sede più vicina alla propria residenza nonostante la sussistenza delle condizioni personali, sanitarie e familiari di elevata protezione sociale; della nota del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Civile – 1° Reparto – 1^ Divisione – 1^ Sezione M_D A0582CC REG2024 0044637 del 21.5.2024 con cui si comunica l’esito della riunione degli Organi Programmatori, nonché l’assegnazione presso il Comando Militare Esercito Sicilia di Palermo; nonché di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;
nonché per il riconoscimento del diritto all’assegnazione del ricorrente presso il reparto di provenienza o, comunque, presso una sede di servizio situata in prossimità della propria residenza e/o, comunque, per la condanna dell’Amministrazione alla rinnovazione dell’attività amministrativa relativa alla individuazione della sede di servizio secondo i principi e/o le modalità che Codesto Ecc.mo Tribunale vorrà indicare e riterrà opportuni, tenuto conto di quanto indicato in ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Vista la dichiarazione depositata il 10 gennaio 2025 con la quale parte ricorrente ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il Collegio ha introitato in decisione la causa all’udienza pubblica del 12 febbraio 2025 preso atto della dichiarazione di parte ricorrente quanto all’ottenimento della sistemazione logistica agognata, per effetto di successivo provvedimento dell’Amministrazione che ha autonomamente rivalutato la posizione e superato l’originario provvedimento impugnato.
Ritiene il Collegio che debba dichiararsi la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’articolo 34, comma 5, CPA e che, in considerazione di tutte le circostanze e dell’esito della vicenda processuale, si prospetti equa la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di legge, a tutela dei diritti della parte interessata manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle relative generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
Domenico De Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Martino | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.