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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/12/2025, n. 2756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2756 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7317/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
C.F. , nato a [...], Parte_1 C.F._1
il 26/05/1965, residente in [...]4, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Barbara Zucca, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti contro
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
27/10/1972, residente in [...]/6, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Patrizia Saturno, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti con l'intervento di
C.F. , nato a [...] il Controparte_2 C.F._3
05/07/2001, residente in [...]/6, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Arturo Bava, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale d'udienza del 09/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato in data 16/07/2024 il IG. ha chiesto che, a Parte_1 modifica delle condizioni di divorzio dalla IG.ra di cui alla sentenza n. Controparte_1
2281/2017 emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata in data 28/08/2017 (R.G.
4820/2017), venisse revocato dell'assegno divorzile posto a suo carico in favore della ex moglie e del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne , ormai CP_2
economicamente indipendente.
All'esito della prima udienza del 03/12/2024 il G.I. ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio maggiorenne in quanto titolare Controparte_2 di autonoma posizione giuridica soggettiva e dopo vari rinvii, all'udienza del 09/12/2025, le parti hanno formalizzato un accordo complessivo prevedendo i trasferimenti immobiliari, di cui al dispositivo, a definitiva sistemazione delle questioni patrimoniali fra le stesse.
Pertanto, il Tribunale, viste le conclusioni del Pubblico Ministero, conferisce vigore alle nuove condizioni concordate dalle parti, non essendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante l'intervenuta conciliazione delle parti, sussistono i presupposti di cui all'art. 92
c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica ed integrazione della sentenza n. 2281/2017 emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata in data 28/08/2017
(R.G. 4820/2017)
OMOLOGA
le seguenti nuove condizioni concordate dalle parti:
1) La IG.ra rinuncia all'assegno divorzile, a fare data dalla cessione Controparte_1 della quota immobiliare.
2 2) Il IG. conferma la già manifestata volontà di rinunciare al Controparte_2
contributo al proprio mantenimento, a fare data dalla mensilità di gennaio 2025, e la
IG.ra conferma il già manifestato consenso alla revoca dello stesso. Controparte_1
3) Il IG. si impegna a versare, in favore della IG.ra , Parte_1 CP_1
l'importo forfettario omnicomprensivo di € 7.000,00 (settemila/00) a titolo di rimborso delle spese straordinarie anticipate per i figli e e di CP_2 Persona_1 adeguamento Istat degli assegni di mantenimento della ex moglie e dei figli, di cui €
3.000,00 (tremila/00) vengono corrisposti mediante consegna in data odierna di assegno circolare tratto su Banca Monte dei paschi di Siena n. 6083002446-01, datato 05/12/2025, mentre la residua somma di € 4.000,00 (quattromila/00) mediante ratei di € 200,00 mensili ciascuno, a decorrere dal mese di gennaio 2026, il tutto salvo buon fine del titolo.
4) Al fine di comporre la controversia patrimoniale insorta in sede di modifica delle condizioni di divorzio ed al fine di dare definitiva sistemazione all'assetto dei rapporti patrimoniali scaturenti dall'unione matrimoniale, dal suo successivo scioglimento nonché dalla necessità di provvedere al mantenimento della prole non ancora economicamente autosufficiente, le Parti hanno convenuto il trasferimento dalla IG.ra Controparte_1 al IG. della proprietà di un mezzo dell'appartamento, già residenza Parte_1
coniugale. Pertanto, l'immobile, già residenza familiare, sito in Genova, Via Piacenza 156
n. 4, distinto al Catasto Fabbricati nel foglio 21, Mappale 258, sub 5, cat. A/3, cl. 4, r.c. €
557,77 della consistenza di vani 6, confinante, ai lati, con muro perimetrale verso torrente
Trensasco, con muro perimetrale verso Via Piacenza, con vano scala, con altro appartamento, ancora con muro perimetrale, di proprietà dei IG.ri Parte_1
e in ragione della metà ciascuno, viene come di seguito trasferito: Controparte_1
- la IG.ra cede al IG. , che acquista, la quota di Controparte_1 Parte_1
1/2 in piena proprietà dell'immobile sopra descritto;
a fronte di tale trasferimento il IG.
e la IG.ra convengono la corresponsione della Parte_1 Controparte_1
somma di € 35.000,00 (trentacinquemila/00) che viene versata contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale dal IG. alla IG.ra a mezzo Parte_1 CP_1 assegno circolare tratto su Banca Monte dei Paschi di Siena n. 6079803536-01, datato
05/12/2025 (All. B). Il trasferimento avviene salvo buon fine del titolo.
3 - Tanto dichiarano i IGnori e , in via sostitutiva di atto di notorietà Parte_1 CP_1
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, nonché della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, in riferimento ai mezzi di pagamento sopra indicati.
- Le parti rinunciano espressamente ad ogni eventuale diritto all'ipoteca legale.
- La parte cedente, in merito al trasferimento sopra indicato, dichiara che i dati catastali sopra riportati e le relative planimetrie catastali (All. C) sono pienamente conformi allo stato di fatto dell'immobile.
- La parte acquirente, per quanto a sua personale conoscenza, prende atto di quanto sopra e ne dà conferma.
- Si dà atto, ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis della Legge 27 febbraio 1985, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, che gli intestatari catastali sono conformi alle risultanze dei registri immobiliari.
- L'immobile perviene alle odierne parti venditrice ed acquirente, in ragione di 1/2 ciascuno, da Atto di compravendita del 4-12-1996 a rogito Notaio Persona_2
Rep. n. 176.009, trascritto a Genova il 11-12-1996 (Reg. Gen. n. 27885, Reg. Part. n.
19654).
- Le parti espressamente dichiarano di essere edotte della disciplina energetica contenuta nel D.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche e integrazioni.
- Al riguardo la parte acquirente, dichiara di aver ricevuto dalla parte cedente l'attestato di prestazione energetica (APE) n. 07202538856 redatto dal tecnico abilitato Geom.
in data 4/09/2025, allegata alla Perizia giurata del tecnico Geom. Persona_3
, che si allega in copia al presente per farne parte integrante sostanziale Persona_3
(All. D).
- Ad ogni effetto di legge le parti dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, nonché dei poteri di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che il presente trasferimento è stato concluso senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 s.s. c.c.
4 - La parte cedente, a norma dell'art. 46 primo comma del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, dichiara e la parte acquirente ne prende atto, che il fabbricato in oggetto è stato edificato in dipendenza dei titoli indicati nella Perizia giurata del Geom. . Persona_3
- Risulta depositata una pratica di regolarizzazione per “Opere eseguite in difformità dai titoli edilizi rilasciati prima del 1° settembre 1967”, protocollata al n. 12146/2025, del 26-
09-2025 ai sensi dell'art. 48, comma 2, Legge Regionale della Regione Liguria n. 16/2008,
a sanare lo stato di fatto dell'immobile, con riguardo a variazioni alla distribuzione degli spazi interni, variazione al numero ed alla disposizione delle finestre, realizzazione di balcone sul lato sud.
- I trasferimenti come qui effettuati sono esenti da imposte e tasse in genere, ai sensi dell'art. 19 legge 74/1987 e Corte Cost. n. 202/2003, anche in riferimento alla prole in quanto elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
In ogni caso il IG. si impegna ad accollarsi ogni eventuale onere, Parte_1 spesa, costo, tassa e/o imposta, sanzione et similia che si rendessero necessarie a qualsivoglia titolo in relazione al predetto trasferimento di quota immobiliare.
- Si rappresenta che i trasferimenti immobiliari qui attuati, come chiarito con risoluzione n. 80/E Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2019, nel caso in cui abbiano ad oggetto immobili acquistati con le cosiddette agevolazioni “prima casa”, non comporteranno la decadenza dal detto beneficio per la rivendita entro il quinquennio dall'acquisto senza aver proceduto ad altro acquisto di prima casa nell'anno successivo.
- Tutti i trasferimenti immobiliari qui disposti devono considerarsi a carattere oneroso e non donativo, in quanto rientranti nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
- Le Parti assumono espressamente l'onere della trascrizione presso la Conservatoria competente del titolo del presente trasferimento immobiliare manlevando la Cancelleria del Tribunale da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, anche di natura economica e fiscale e/o comunque connessa alla trascrizione e voltura del titolo del presente trasferimento immobiliare, e si impegnano a provvedere al deposito entro e non oltre venti giorni dalla pubblicazione della sentenza presso la Cancelleria di copia della relativa nota
5 di trascrizione e della visura catastale aggiornata. Il IG. si impegna a Parte_1
provvedere alla trascrizione e alla voltura.
5) Le Parti, con la sottoscrizione del presente verbale di transazione e trasferimento immobiliare rinunciano ad ogni e qualsivoglia pretesa o domanda azionata nel presente giudizio nonché derivante o connessa alla proprietà e/o al possesso e/o al comodato dell'immobile sito in Genova, Via Piacenza 156/4, dichiarando di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per gli anzidetti titoli, ad eccezione della pretesa da parte della signora al versamento dell'assegno e della metà delle spese straordinarie per la CP_1
contribuzione al mantenimento dell'altro figlio non ancora autosufficiente
[...]
, così come stabilito nella Sentenza di divorzio e al pagamento dei ratei relativi Per_1
alle pregresse spese straordinarie e alla rivalutazione Istat degli assegni, di cui al punto
4, fino alla loro totale estinzione, tenuto conto del fatto che l'accordo ne costituisce titolo esecutivo.
6) Invariato quindi tutto quanto non previsto nel presente accordo e tenute salve le residue pattuizioni del divorzio.
7) Le spese legali relative al presente giudizio s'intendono compensate e i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla solidarietà ai sensi dell'art. 13 comma 8 L.P.”
Fermo nel resto.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 12/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
C.F. , nato a [...], Parte_1 C.F._1
il 26/05/1965, residente in [...]4, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Barbara Zucca, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti contro
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
27/10/1972, residente in [...]/6, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Patrizia Saturno, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti con l'intervento di
C.F. , nato a [...] il Controparte_2 C.F._3
05/07/2001, residente in [...]/6, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Arturo Bava, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale d'udienza del 09/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato in data 16/07/2024 il IG. ha chiesto che, a Parte_1 modifica delle condizioni di divorzio dalla IG.ra di cui alla sentenza n. Controparte_1
2281/2017 emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata in data 28/08/2017 (R.G.
4820/2017), venisse revocato dell'assegno divorzile posto a suo carico in favore della ex moglie e del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne , ormai CP_2
economicamente indipendente.
All'esito della prima udienza del 03/12/2024 il G.I. ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio maggiorenne in quanto titolare Controparte_2 di autonoma posizione giuridica soggettiva e dopo vari rinvii, all'udienza del 09/12/2025, le parti hanno formalizzato un accordo complessivo prevedendo i trasferimenti immobiliari, di cui al dispositivo, a definitiva sistemazione delle questioni patrimoniali fra le stesse.
Pertanto, il Tribunale, viste le conclusioni del Pubblico Ministero, conferisce vigore alle nuove condizioni concordate dalle parti, non essendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante l'intervenuta conciliazione delle parti, sussistono i presupposti di cui all'art. 92
c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica ed integrazione della sentenza n. 2281/2017 emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata in data 28/08/2017
(R.G. 4820/2017)
OMOLOGA
le seguenti nuove condizioni concordate dalle parti:
1) La IG.ra rinuncia all'assegno divorzile, a fare data dalla cessione Controparte_1 della quota immobiliare.
2 2) Il IG. conferma la già manifestata volontà di rinunciare al Controparte_2
contributo al proprio mantenimento, a fare data dalla mensilità di gennaio 2025, e la
IG.ra conferma il già manifestato consenso alla revoca dello stesso. Controparte_1
3) Il IG. si impegna a versare, in favore della IG.ra , Parte_1 CP_1
l'importo forfettario omnicomprensivo di € 7.000,00 (settemila/00) a titolo di rimborso delle spese straordinarie anticipate per i figli e e di CP_2 Persona_1 adeguamento Istat degli assegni di mantenimento della ex moglie e dei figli, di cui €
3.000,00 (tremila/00) vengono corrisposti mediante consegna in data odierna di assegno circolare tratto su Banca Monte dei paschi di Siena n. 6083002446-01, datato 05/12/2025, mentre la residua somma di € 4.000,00 (quattromila/00) mediante ratei di € 200,00 mensili ciascuno, a decorrere dal mese di gennaio 2026, il tutto salvo buon fine del titolo.
4) Al fine di comporre la controversia patrimoniale insorta in sede di modifica delle condizioni di divorzio ed al fine di dare definitiva sistemazione all'assetto dei rapporti patrimoniali scaturenti dall'unione matrimoniale, dal suo successivo scioglimento nonché dalla necessità di provvedere al mantenimento della prole non ancora economicamente autosufficiente, le Parti hanno convenuto il trasferimento dalla IG.ra Controparte_1 al IG. della proprietà di un mezzo dell'appartamento, già residenza Parte_1
coniugale. Pertanto, l'immobile, già residenza familiare, sito in Genova, Via Piacenza 156
n. 4, distinto al Catasto Fabbricati nel foglio 21, Mappale 258, sub 5, cat. A/3, cl. 4, r.c. €
557,77 della consistenza di vani 6, confinante, ai lati, con muro perimetrale verso torrente
Trensasco, con muro perimetrale verso Via Piacenza, con vano scala, con altro appartamento, ancora con muro perimetrale, di proprietà dei IG.ri Parte_1
e in ragione della metà ciascuno, viene come di seguito trasferito: Controparte_1
- la IG.ra cede al IG. , che acquista, la quota di Controparte_1 Parte_1
1/2 in piena proprietà dell'immobile sopra descritto;
a fronte di tale trasferimento il IG.
e la IG.ra convengono la corresponsione della Parte_1 Controparte_1
somma di € 35.000,00 (trentacinquemila/00) che viene versata contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale dal IG. alla IG.ra a mezzo Parte_1 CP_1 assegno circolare tratto su Banca Monte dei Paschi di Siena n. 6079803536-01, datato
05/12/2025 (All. B). Il trasferimento avviene salvo buon fine del titolo.
3 - Tanto dichiarano i IGnori e , in via sostitutiva di atto di notorietà Parte_1 CP_1
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, nonché della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, in riferimento ai mezzi di pagamento sopra indicati.
- Le parti rinunciano espressamente ad ogni eventuale diritto all'ipoteca legale.
- La parte cedente, in merito al trasferimento sopra indicato, dichiara che i dati catastali sopra riportati e le relative planimetrie catastali (All. C) sono pienamente conformi allo stato di fatto dell'immobile.
- La parte acquirente, per quanto a sua personale conoscenza, prende atto di quanto sopra e ne dà conferma.
- Si dà atto, ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis della Legge 27 febbraio 1985, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, che gli intestatari catastali sono conformi alle risultanze dei registri immobiliari.
- L'immobile perviene alle odierne parti venditrice ed acquirente, in ragione di 1/2 ciascuno, da Atto di compravendita del 4-12-1996 a rogito Notaio Persona_2
Rep. n. 176.009, trascritto a Genova il 11-12-1996 (Reg. Gen. n. 27885, Reg. Part. n.
19654).
- Le parti espressamente dichiarano di essere edotte della disciplina energetica contenuta nel D.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche e integrazioni.
- Al riguardo la parte acquirente, dichiara di aver ricevuto dalla parte cedente l'attestato di prestazione energetica (APE) n. 07202538856 redatto dal tecnico abilitato Geom.
in data 4/09/2025, allegata alla Perizia giurata del tecnico Geom. Persona_3
, che si allega in copia al presente per farne parte integrante sostanziale Persona_3
(All. D).
- Ad ogni effetto di legge le parti dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, nonché dei poteri di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che il presente trasferimento è stato concluso senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 s.s. c.c.
4 - La parte cedente, a norma dell'art. 46 primo comma del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, dichiara e la parte acquirente ne prende atto, che il fabbricato in oggetto è stato edificato in dipendenza dei titoli indicati nella Perizia giurata del Geom. . Persona_3
- Risulta depositata una pratica di regolarizzazione per “Opere eseguite in difformità dai titoli edilizi rilasciati prima del 1° settembre 1967”, protocollata al n. 12146/2025, del 26-
09-2025 ai sensi dell'art. 48, comma 2, Legge Regionale della Regione Liguria n. 16/2008,
a sanare lo stato di fatto dell'immobile, con riguardo a variazioni alla distribuzione degli spazi interni, variazione al numero ed alla disposizione delle finestre, realizzazione di balcone sul lato sud.
- I trasferimenti come qui effettuati sono esenti da imposte e tasse in genere, ai sensi dell'art. 19 legge 74/1987 e Corte Cost. n. 202/2003, anche in riferimento alla prole in quanto elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
In ogni caso il IG. si impegna ad accollarsi ogni eventuale onere, Parte_1 spesa, costo, tassa e/o imposta, sanzione et similia che si rendessero necessarie a qualsivoglia titolo in relazione al predetto trasferimento di quota immobiliare.
- Si rappresenta che i trasferimenti immobiliari qui attuati, come chiarito con risoluzione n. 80/E Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2019, nel caso in cui abbiano ad oggetto immobili acquistati con le cosiddette agevolazioni “prima casa”, non comporteranno la decadenza dal detto beneficio per la rivendita entro il quinquennio dall'acquisto senza aver proceduto ad altro acquisto di prima casa nell'anno successivo.
- Tutti i trasferimenti immobiliari qui disposti devono considerarsi a carattere oneroso e non donativo, in quanto rientranti nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
- Le Parti assumono espressamente l'onere della trascrizione presso la Conservatoria competente del titolo del presente trasferimento immobiliare manlevando la Cancelleria del Tribunale da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, anche di natura economica e fiscale e/o comunque connessa alla trascrizione e voltura del titolo del presente trasferimento immobiliare, e si impegnano a provvedere al deposito entro e non oltre venti giorni dalla pubblicazione della sentenza presso la Cancelleria di copia della relativa nota
5 di trascrizione e della visura catastale aggiornata. Il IG. si impegna a Parte_1
provvedere alla trascrizione e alla voltura.
5) Le Parti, con la sottoscrizione del presente verbale di transazione e trasferimento immobiliare rinunciano ad ogni e qualsivoglia pretesa o domanda azionata nel presente giudizio nonché derivante o connessa alla proprietà e/o al possesso e/o al comodato dell'immobile sito in Genova, Via Piacenza 156/4, dichiarando di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per gli anzidetti titoli, ad eccezione della pretesa da parte della signora al versamento dell'assegno e della metà delle spese straordinarie per la CP_1
contribuzione al mantenimento dell'altro figlio non ancora autosufficiente
[...]
, così come stabilito nella Sentenza di divorzio e al pagamento dei ratei relativi Per_1
alle pregresse spese straordinarie e alla rivalutazione Istat degli assegni, di cui al punto
4, fino alla loro totale estinzione, tenuto conto del fatto che l'accordo ne costituisce titolo esecutivo.
6) Invariato quindi tutto quanto non previsto nel presente accordo e tenute salve le residue pattuizioni del divorzio.
7) Le spese legali relative al presente giudizio s'intendono compensate e i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla solidarietà ai sensi dell'art. 13 comma 8 L.P.”
Fermo nel resto.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 12/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca
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