Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 22/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 4246/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 4246/2024 V.G. posta in decisione il 19.12.2024 e promossa dai coniugi
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente Parte_1 C.F._1
in Ravenna, Via Dei Nespoli n. 60 (avv. Antonella Tarroni)
e
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), residente in [...] (avv. Eugenio Morgagni) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 12.10.2024; preso atto che l'udienza del 10.12.2024 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano i figli , nata a [...] il [...], Persona_1
e nato a [...] il [...]; Persona_2 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato a [...]
Faenza (RA) il 09/05/1979 (C.F. ) e , C.F._1 Controparte_1
nata a [...] il [...] (C.F. ), celebrato con rito C.F._2
concordatario in Ravenna il 15/06/2014, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune, anno 2014, n.38, parte II, serie A;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposta alle seguenti condizioni:
Per_
“1) I figli minori e sono affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori con Per_2
collocazione abitativa presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione,
all'educazione e alla salute dei minori devono essere assunte di comune accordo dai genitori che,
invece, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente su tutte le questioni di ordinaria amministrazione.
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera nonché due/tre giorni alla settimana (due giorni quando ha il week end e tre giorni quando non ha il week end) dall'uscita da scuola al giorno successivo quando li riaccompagnerà a scuola.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie,
alternando di anno in anno il Natale ed il Capodanno, per tre giorni durante le vacanze pasquali,
alternando di anno in anno la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, per quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, avuto riguardo alle esigenze dei figli. Analogo periodo di vacanza spetterà anche alla madre. Entrambi i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente i rispettivi periodi di ferie con i figli entro il 31 maggio.
4) Nell'ottica di garantire il mantenimento dei rapporti dei nipoti con la nonna paterna, qualora nelle giornate di spettanza del padre egli sia assente per ragioni lavorative, i minori potranno essere gestiti dalla nonna paterna la quale potrà accompagnarli/ritirarli da scuola, aiutarli nello svolgimento dei compiti, accompagnarli a fare sport, farli pranzare/cenare ad anche pernottare presso di lei.
5) A titolo di contributo per il mantenimento dei figli, corrisponderà a Parte_1 CP_1
, entro e non oltre il giorno dieci del mese, la somma di Euro 500,00 mensili (Euro 250,00
[...]
per ogni figlio) rivalutata annualmente ex indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di Ravenna.
6) L'assegno unico verrà percepito in via esclusiva da Controparte_1
7) Le detrazioni fiscali saranno a favore di entrambi i genitori al 50%.
8) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento senza previsione di alcun contributo a carico dell'altro, essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
9) I coniugi dichiarano di avere definito tutti i loro pregressi rapporti economico-patrimoniali e di non avere pertanto null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro in ordine ai rapporti derivanti dal matrimonio, tranne quanto previsto dal presente atto.
10) Le parti si concedono reciprocamente assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento idoneo per l'espatrio per sé e per i figli minori, impegnandosi ad adempiere tempestivamente alle formalità necessarie a semplice richiesta dell'altra parte.
11) Per quanto non previsto dal presente atto valgono le norme di legge.
12) Spese legali compensate.”
Ravenna, 27/12/2024
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi