TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/05/2025, n. 1839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1839 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12111/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12111/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERGAMASCHI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
BERGAMASCHI GIUSEPPE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERGAMASCHI Parte_2 C.F._2
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
BERGAMASCHI GIUSEPPE
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MENGHINI Controparte_1 P.IVA_1
STEFANOelettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 10 20121 MILANOpresso il difensore avv. MENGHINI STEFANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte opponente: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito accogliere la presente opposizione e dichiarare, in forza delle contestazioni di cui a premessa, nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto in quanto: - relativamente ad ambedue gli attori opponenti: illecitamente conteggiati gli interessi da parte della e/o comunque non esattamente individuato il capitale dovuto;
CP_2
- con conseguente accertamento del saldo dovuto (in dare e/o avere);
- con conseguente dichiarazione della non debenza delle somme conseguenti ad erronea applicazione degli interessi e/o a mancanza di prova sul credito;
- con compensazione delle somme versate in eccesso con l'eventuale residuo debito;
- relativamente alla Sig.ra Lepri: nulla e/o annullabile la fideiussione in forza della quale il decreto è stato emesso a danno dell'opponente;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
pagina 1 di 4 Per parte convenuta opposta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in persona del Giudice designato, contrariis reiectis, in accoglimento dei suesposti motivi:
- in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
- in via principale e nel merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare l'opponente al pagamento di quanto dovuto, nonché delle spese e competenze di causa;
- in subordine e in via gradata, nel denegato caso di accoglimento parziale dell'opposizione, emettere ex art. 653 c.p.c. sentenza di condanna a quella somma ritenuta di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3722/2021 Parte_1 Parte_2 emesso dal Tribunale di Firenze in data 29.9.2021 su istanza di cessionaria del Controparte_1 credito, per la somma di Euro 7.350,00, oltre interessi e spese. Il ricorso monitorio era fondato su un saldo passivo del conto corrente di corrispondenza e servizi accessori n. 4922/00, intestato a Pt_1
(aperto il 24.4.1984), per il quale aveva prestato fideiussione, con lettera del
[...] Parte_2
25.5.1994, sino alla concorrenza di Euro 25.822,85
A fondamento dell'opposizione hanno allegato: la carenza di legittimazione ad agire di CP_1
non avendo la stessa dimostrato di essere titolare del credito;
il calcolo illegittimo di interessi, con
[...] violazione del divieto di anatocismo ed il superamento della soglia antiusura;
la mancata informazione del fideiussore della sopravvenuta modificazione del rapporto, in violazione del principio di buona fede;
la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, in quanto conforme al modello ABI.
Si è costituita in giudizio rappresentata da la quale ha eccepito: Controparte_1 Controparte_3 che la prova della cessione del credito risultava dall'Avviso della cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale e dall'elenco dei crediti oggetto di cessione, recante l'NDG del credito azionato in via monitoria, nonché, ulteriormente, dalla dichiarazione di cessione resa dall'istituto cedente;
l'infondatezza delle doglianze relative al superamento del tasso soglia, alla capitalizzazione trimestrale;
l'inapplicabilità della normat6iva antitrust ai contratti autonomi di garanzia.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti e con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
Dall'analisi del conto corrente n. 4922 intestato a , che ha riguardato gli estratti conto Parte_1 dal 1996 al 2014 (mentre quelli dall'apertura al 31.12.1995 non sono stati prodotti in giudizio), è emerso che lo stesso è stato affidato per cassa per Euro 10.330,00, con una scopertura dal novembre
2013 sino al passaggio a sofferenza.
Il CTU incaricato ha verificato che il contratto di accensione del rapporto non contiene alcuna pattuizione delle condizioni economiche specifiche, limitandosi a prevedere un tasso debitore con rinvio ad “uso piazza”. L'unico documento a contenere un tal genere di pattuizione è il documento del 25.5.1994, il quale prevede un tasso debitore a valere entro i limiti di utilizzo del fido accordato pari a
“…3,50% in più del tasso ufficiale di sconto, minimo 10,50%”, come tale, secondo il CTU e secondo questo Giudice, indeterminato e indeterminabile, non consentendo di individuare univocamente l'onerosità del fido.
Conseguentemente, il CTU, in adempimento dell'incarico conferitogli, ha escluso tutti gli interessi
“uso piazza” e considerato l'invalidità della suddetta pattuizione, in quanto indeterminata, applicando,
pagina 2 di 4 per l'intero periodo, il tasso sostitutivo BOT, ex art. 117 comma VII, lett. a) TUB, nel suo valore massimo per il tasso creditore e nel suo valore minimo per il tasso debitore.
Ha poi accertato l'assenza di comunicazioni al correntista di modificazioni unilaterali del tasso di interesse.
Quanto al regime di capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'ha eliminato per l'intero periodo, vista l'assenza di specifiche pattuizioni contrattuali che la prevedano, in conformità alle Delibere CICR
9.2.2000 e 3.8.2016. Ha eliminato, altresì, le ulteriori spese e commissioni non contrattualmente pattuite, quali la Commissione di SI SC e le spese di gestione e di tenuta del conto corrente.
In virtù di quanto sopra, ha provveduto al ricalcolo del complessivo rapporto di dare/avere tra le parti alla data del passaggio a sofferenza del conto n. 4922 (13.6.2014), che ha condotto ad accertare che parte attrice risulta creditrice nei confronti della Banca convenuta per la somma di Euro 22.264,06, già decurtata la somma di cui al decreto ingiuntivo opposto (Euro 7.500,00).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU devono ritenersi pienamente condivisibili in quanto supportate dai documenti in atti e ben argomentate dal punto di vista tecnico, nonché immuni da vizi logici.
In merito all'eccezione di difetto di legittimazione attiva della convenuta, la stessa deve ritenersi infondata e, come tale, va rigettata.
La titolarità del credito vantato con il decreto ingiuntivo opposto in capo a in Controparte_1 qualità di cessionaria, risulta comprovato dall'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la quale, in primis, sostituisce la notificazione dell'atto di cessione al debitore ceduto, ma, secondo la giurisprudenza di legittimità, vale anche come prova della cessione, pur in assenza del contratto, unitamente ad altri elementi di prova in tal senso. In esso è contenuta l'indicazione del sito internet (www.intesasanpaolo.com) contenente l'elenco dei crediti ceduti, ivi compresi i crediti per cui è causa, come da NDG corrispondente a quella contenuta nella dichiarazione di cessione.
Ulteriore elemento di prova è rappresentato dalla dichiarazione di cessione resa dall'Istituto cedente, prodotta in giudizio.
In merito all'eccezione di nullità della garanzia fideiussoria, la stessa è infondata.
La garanzia sottoscritta da configura, infatti, un contratto autonomo di garanzia, come Parte_2 risulta dalla clausola di cui all'art. 7 del contratto “a semplice richiesta scritta” e “anche in caso di opposizione da parte del debitore”. Come tale, risulta irrilevante la sua eventuale conformità al modello ABI.
In definitiva, previa compensazione tra i reciproci rapporti di debito e di credito tra le parti, deve dichiararsi che parte attrice risulta creditrice nei confronti della Banca convenuta per la somma di Euro
22.264,06.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e ne va ordinata la distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Le spese della CTU, già liquidate, vanno poste in via definitiva a carico esclusivo di parte convenuta opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA integralmente il decreto ingiuntivo opposto. pagina 3 di 4 ACCERTA e DICHIARA, effettuate le dovute compensazioni, che parte attrice risulta creditrice nei confronti della convenuta per la somma di Euro 22.264,06. CP_2
RIGETTA, per il resto, l'opposizione.
CONDANNA la parte convenuta opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi ed in Euro 145,50 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, ordinandone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
PONE in via definitiva a carico esclusivo di parte convenuta opposta le spese della CTU, già liquidate.
Firenze, 28 maggio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12111/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERGAMASCHI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
BERGAMASCHI GIUSEPPE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERGAMASCHI Parte_2 C.F._2
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
BERGAMASCHI GIUSEPPE
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MENGHINI Controparte_1 P.IVA_1
STEFANOelettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 10 20121 MILANOpresso il difensore avv. MENGHINI STEFANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte opponente: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito accogliere la presente opposizione e dichiarare, in forza delle contestazioni di cui a premessa, nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto in quanto: - relativamente ad ambedue gli attori opponenti: illecitamente conteggiati gli interessi da parte della e/o comunque non esattamente individuato il capitale dovuto;
CP_2
- con conseguente accertamento del saldo dovuto (in dare e/o avere);
- con conseguente dichiarazione della non debenza delle somme conseguenti ad erronea applicazione degli interessi e/o a mancanza di prova sul credito;
- con compensazione delle somme versate in eccesso con l'eventuale residuo debito;
- relativamente alla Sig.ra Lepri: nulla e/o annullabile la fideiussione in forza della quale il decreto è stato emesso a danno dell'opponente;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
pagina 1 di 4 Per parte convenuta opposta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in persona del Giudice designato, contrariis reiectis, in accoglimento dei suesposti motivi:
- in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
- in via principale e nel merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare l'opponente al pagamento di quanto dovuto, nonché delle spese e competenze di causa;
- in subordine e in via gradata, nel denegato caso di accoglimento parziale dell'opposizione, emettere ex art. 653 c.p.c. sentenza di condanna a quella somma ritenuta di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3722/2021 Parte_1 Parte_2 emesso dal Tribunale di Firenze in data 29.9.2021 su istanza di cessionaria del Controparte_1 credito, per la somma di Euro 7.350,00, oltre interessi e spese. Il ricorso monitorio era fondato su un saldo passivo del conto corrente di corrispondenza e servizi accessori n. 4922/00, intestato a Pt_1
(aperto il 24.4.1984), per il quale aveva prestato fideiussione, con lettera del
[...] Parte_2
25.5.1994, sino alla concorrenza di Euro 25.822,85
A fondamento dell'opposizione hanno allegato: la carenza di legittimazione ad agire di CP_1
non avendo la stessa dimostrato di essere titolare del credito;
il calcolo illegittimo di interessi, con
[...] violazione del divieto di anatocismo ed il superamento della soglia antiusura;
la mancata informazione del fideiussore della sopravvenuta modificazione del rapporto, in violazione del principio di buona fede;
la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, in quanto conforme al modello ABI.
Si è costituita in giudizio rappresentata da la quale ha eccepito: Controparte_1 Controparte_3 che la prova della cessione del credito risultava dall'Avviso della cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale e dall'elenco dei crediti oggetto di cessione, recante l'NDG del credito azionato in via monitoria, nonché, ulteriormente, dalla dichiarazione di cessione resa dall'istituto cedente;
l'infondatezza delle doglianze relative al superamento del tasso soglia, alla capitalizzazione trimestrale;
l'inapplicabilità della normat6iva antitrust ai contratti autonomi di garanzia.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti e con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
Dall'analisi del conto corrente n. 4922 intestato a , che ha riguardato gli estratti conto Parte_1 dal 1996 al 2014 (mentre quelli dall'apertura al 31.12.1995 non sono stati prodotti in giudizio), è emerso che lo stesso è stato affidato per cassa per Euro 10.330,00, con una scopertura dal novembre
2013 sino al passaggio a sofferenza.
Il CTU incaricato ha verificato che il contratto di accensione del rapporto non contiene alcuna pattuizione delle condizioni economiche specifiche, limitandosi a prevedere un tasso debitore con rinvio ad “uso piazza”. L'unico documento a contenere un tal genere di pattuizione è il documento del 25.5.1994, il quale prevede un tasso debitore a valere entro i limiti di utilizzo del fido accordato pari a
“…3,50% in più del tasso ufficiale di sconto, minimo 10,50%”, come tale, secondo il CTU e secondo questo Giudice, indeterminato e indeterminabile, non consentendo di individuare univocamente l'onerosità del fido.
Conseguentemente, il CTU, in adempimento dell'incarico conferitogli, ha escluso tutti gli interessi
“uso piazza” e considerato l'invalidità della suddetta pattuizione, in quanto indeterminata, applicando,
pagina 2 di 4 per l'intero periodo, il tasso sostitutivo BOT, ex art. 117 comma VII, lett. a) TUB, nel suo valore massimo per il tasso creditore e nel suo valore minimo per il tasso debitore.
Ha poi accertato l'assenza di comunicazioni al correntista di modificazioni unilaterali del tasso di interesse.
Quanto al regime di capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'ha eliminato per l'intero periodo, vista l'assenza di specifiche pattuizioni contrattuali che la prevedano, in conformità alle Delibere CICR
9.2.2000 e 3.8.2016. Ha eliminato, altresì, le ulteriori spese e commissioni non contrattualmente pattuite, quali la Commissione di SI SC e le spese di gestione e di tenuta del conto corrente.
In virtù di quanto sopra, ha provveduto al ricalcolo del complessivo rapporto di dare/avere tra le parti alla data del passaggio a sofferenza del conto n. 4922 (13.6.2014), che ha condotto ad accertare che parte attrice risulta creditrice nei confronti della Banca convenuta per la somma di Euro 22.264,06, già decurtata la somma di cui al decreto ingiuntivo opposto (Euro 7.500,00).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU devono ritenersi pienamente condivisibili in quanto supportate dai documenti in atti e ben argomentate dal punto di vista tecnico, nonché immuni da vizi logici.
In merito all'eccezione di difetto di legittimazione attiva della convenuta, la stessa deve ritenersi infondata e, come tale, va rigettata.
La titolarità del credito vantato con il decreto ingiuntivo opposto in capo a in Controparte_1 qualità di cessionaria, risulta comprovato dall'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la quale, in primis, sostituisce la notificazione dell'atto di cessione al debitore ceduto, ma, secondo la giurisprudenza di legittimità, vale anche come prova della cessione, pur in assenza del contratto, unitamente ad altri elementi di prova in tal senso. In esso è contenuta l'indicazione del sito internet (www.intesasanpaolo.com) contenente l'elenco dei crediti ceduti, ivi compresi i crediti per cui è causa, come da NDG corrispondente a quella contenuta nella dichiarazione di cessione.
Ulteriore elemento di prova è rappresentato dalla dichiarazione di cessione resa dall'Istituto cedente, prodotta in giudizio.
In merito all'eccezione di nullità della garanzia fideiussoria, la stessa è infondata.
La garanzia sottoscritta da configura, infatti, un contratto autonomo di garanzia, come Parte_2 risulta dalla clausola di cui all'art. 7 del contratto “a semplice richiesta scritta” e “anche in caso di opposizione da parte del debitore”. Come tale, risulta irrilevante la sua eventuale conformità al modello ABI.
In definitiva, previa compensazione tra i reciproci rapporti di debito e di credito tra le parti, deve dichiararsi che parte attrice risulta creditrice nei confronti della Banca convenuta per la somma di Euro
22.264,06.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e ne va ordinata la distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Le spese della CTU, già liquidate, vanno poste in via definitiva a carico esclusivo di parte convenuta opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA integralmente il decreto ingiuntivo opposto. pagina 3 di 4 ACCERTA e DICHIARA, effettuate le dovute compensazioni, che parte attrice risulta creditrice nei confronti della convenuta per la somma di Euro 22.264,06. CP_2
RIGETTA, per il resto, l'opposizione.
CONDANNA la parte convenuta opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi ed in Euro 145,50 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, ordinandone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
PONE in via definitiva a carico esclusivo di parte convenuta opposta le spese della CTU, già liquidate.
Firenze, 28 maggio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 4 di 4