Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 13/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 1226\2022 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 cc) , e vertente
T R A
) rapp.ta e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. STRONATI SERENA, giusta procura alle liti in atti;
-Attrice-opponente-
E
quale titolare dell'impresa individuale OL CP_1
costruzioni di OL Manuel) OL ) C.F._1
rapp.to e difeso dall' avv.to GIUSTOZZI SANDRO, giusta procura in atti;
-Convenuto-opposto- conclusioni delle parti:
come da note scritte di p.c., depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 27.9.2024.
per parte attrice:
accertata la sussistenza dei vizi e difetti nelle opere eseguite dalla ditta OL Costruzioni di OL Manuel e la sua responsabilità contrattuale per la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori eseguiti in subappalto, dichiarare la stessa tenuta a corrispondere, anche a titolo di diminuzione del prezzo del subappalto, la somma necessaria per l'eliminazione dei vizi, difetti e danni in favore della
per un importo pari a Euro 19.225,00, o Parte_1 nella misura che sarà accertata in corso di causa, oltre ai danni subiti e subendi, poiché derivanti dai difetti dell'opera di ristrutturazione commessa in subappalto, nella misura che risulterà a seguito dell'istruttoria, o a quella quantificata dal Giudice secondo giustizia;
- accertato che le opere contabilizzate eseguite dalla ditta OL Costruzioni di OL Manuel ammonta a complessivi Euro 61.724,77 e che l'importo è stato completamente fatturato dalla subappaltatrice con le fatture n.7/2021, n. 12/2021, n. 16/2021 e n. 9/2022, dichiarare che la fattura n. 12 del 14.03.2022 di Euro 15.000,00 non è riferibile al subappalto e rigettare la pretesa di pagamento azionata nei confronti di in relazione alla predetta Parte_1 fattura;
- per l'effetto, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare che, anche per compensazione, nulla è dovuto dalla
[...] in favore della OL Costruzioni di OL Manuel, per Parte_1 le ragioni tutte espresse nei motivi del presente atto, tanto in fatto quanto in diritto e dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 332/2022 (R.G. 828/2022) per infondatezza della pretesa azionata dalla opposta nei confronti di con ogni consequenziale pronuncia di Parte_1 ragione e di legge.
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
Per parte convenuta:
“in via istruttoria, si opus, chiede l'ammissione dei capitoli di prova esclusi, della CTU e dell'ordine di esibizione, qualora sorgano dubbi sulla quantificazione dei lavori. Nel merito, si riporta a tutti gli atti già depositati e precisa le conclusioni come da memoria di costituzione del 8/11/22 da considerare riportate e trascritte in queste note di udienza”. ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Nr. 1226\2022 R.G.
Si omette lo svolgimento del processo che, se del caso, sarà richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi (art. 132 cpc come mod. dall'art. 45 co. 17° L. 69/09).
E' pacifico che nel 2021, l'impresa OL Costruzioni di OL
Manuel, su incarico della ha eseguito alcune Parte_1 opere edili presso il cantiere sito in Macerata, località Sforzacosta, Via
Giovanni XXIII.
La domanda monitoria dell'odierna convenuta (attrice in senso sostanziale) è stata azionata per il pagamento di dette opere e, a tal fine, sono state emesse n. 3 fatture e precisamente la n. 16/2021 del
31.12.2021 di importo di € 20.000,00, la n. 9/2022 del 04.03.2022 di € 6.724,77 e la n. 12/2022 del 14.03.2022 di € 15.000,00.
A fronte di detti importi la OL riconosce di aver ricevuto solo un acconto di euro 7.650,00.
L'attrice, premesso di aver subappaltato “a misura” alla ditta OL una parte delle opere edili affidategli in appalto dalla committente assume, invece, che dalla contabilità finale dei Controparte_2 lavori risulta che a favore della OL rimane da fatturare a saldo solo la somma di euro 6.724,77; che sono stati rilevati e tempestivamente contestati vizi difetti e danni per la cui sistemazione si è avvalsa dei propri operai e di una terza ditta (Mar. Controparte_3
; che per la fattura 16\21, dopo l'acconto di euro 7.650,00, il
[...] saldo non è stato corrisposto per i costatati vizi e difetti e che, per lo stesso motivo, non è stata pagata neanche la fatt. 9\22; che la fatt.
12\22 non è stata pagata in quanto avente ad oggetto lavori non attinenti a quelli eseguiti e contabilizzati;
che la contabilità dei lavori, inviata a mezzo pec il 31.1.2022, non è stata contestata, né sono state avanzate riserve;
che il totale delle spese sostenute e delle detrazioni per opere non eseguite a regola d'arte ammonta ad euro 19.225,00; tutto ciò premesso ha concluso nei termini su indicati e reiterati in sede di precisazione delle conclusioni.
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3 Nr. 1226\2022 R.G.
La controversia viene definita sulla base delle ragioni che di seguito si espongono dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli argomenti, difese, domande, eccezioni e conclusioni che, sebbene non espressamente menzionati, sono logicamente incompatibili con la presente decisione.
La tematica relativa alla diversa qualificazione del rapporto, rilevante nella misura in cui incide sulla tematica dei vizi e difetti, nonchè riguardo ai termini di decadenza e prescrizione, nella fattispecie in esame rimane sullo sfondo in quanto non è stata raggiunta la prova dei denunciati vizi, della loro imputabilità alle lavorazioni eseguite dalla nonchè della loro data di insorgenza e di denuncia. CP_4
Sul punto dirimente è la testimonianza del direttore dei lavori dell , geom. Controparte_5 CP_6
Nell'atto di citazione assume che i vizi riguardano Parte_1
l'errata esecuzione del manto di copertura e l'errata esecuzione della pavimentazione;
che detti vizi sono stati riscontrati dal direttore dei lavori dopo la fine dei lavori e la redazione della contabilità finale degli stessi del 31.1.2022, denunciati subito dopo e anche in occasione della riunione del 4.3.2022 e poi con pec del 16.3.2022.
L'assunto è risultato, all'esito dell'istruttoria svolta, destituito di fondamento.
Il geom. direttore dei lavori (v. verbale d'udienza del CP_6
11.1.2024) dopo aver preso visione dei doc. 3 e 4 di parte attrice, ossia della citata contabilità dalla quale risulterebbe, a detta dell'attrice, un ammontare complessivo dei lavori eseguiti dalla OL per euro
61.724,77, ha dichiarato di non aver mai certificato questa contabilità finale dei lavori che, invece, è stata predisposta unilateralmente dalla
. Parte_1
Il ha altresì riferito che la proprietà, ossia la committente CP_6
ha lamentato errori nell'esecuzione dei lavori Controparte_2 attinenti la pavimentazione e infiltrazione dell'acqua ma che non è in grado di stabilire quali siano le responsabilità, non essendo in grado
4 Nr. 1226\2022 R.G.
di individuare quali lavori attribuire all e quali all'OL Parte_1 perciò tentò di metterli d'accordo; che i 15.000 euro erano richiesti dalla OL per lavori in più “realmente eseguiti” rispetto a quelli concordati e che l'accordo che si raggiunse nella riunione del 4.3.2022 era nel senso che il pagamento di detta somma era condizionato alla disponibilità della committente al pagamento, disponibilità CP_2 che non vi fu in quanto la aveva contestato i lavori. CP_2
Il direttore dei lavori geom. parlando di lavori “realmente CP_6 eseguiti” fa chiaramente riferimento all'importo indicato nella fattura
12\22.
In tal modo ha riconosciuto come dovuto l'importo di euro 15.000 e così ha smentito sia , legale rapp.te della Controparte_7 Parte_1
, secondo cui “il direttore dei lavori non ha effettuato il
[...] riconoscimento del maggiore importo di 15.000,00 euro” sia il teste
(dipendente dell ) che ha fornito una Tes_1 Parte_1 versione quasi simile a quella del suo datore di lavoro salvo affermare che “non si concordò l'emissione della fattura 12\22 non perché i maggiori prezzi dovevano essere validati dal direttore dei lavori ma perché si doveva attendere l'assenso della committente sui CP_2 maggiori prezzi.
moglie del e contabile della ditta Testimone_2 CP_7 odierna attrice, nella sua mail (a doc. 11 della produzione di parte convenuta) del 09/03/2022, indirizzata alla commercialista della ditta
OL, parla di “lavori riconosciuti dal Geom. Testimone_3
pari ad € 15.000 (….)” a conferma del fatto che la fattura CP_6 in questione non atteneva ad una richiesta di maggiorazione dei prezzi ma al pagamento di lavori effettuati dalla OL.
e vengono pertanto smentiti anche laddove hanno CP_7 Tes_1 riferito che fattura 12\22 “attestava l'aumento dei prezzi” di lavorazioni già eseguite mentre, in realtà, come affermato dal loro direttore dei lavori, aveva ad oggetto lavori in più rispetto quelli inizialmente concordati e “realmente eseguiti” .
5 Nr. 1226\2022 R.G.
Quanto al pagamento della fattura 12\22 il ha dichiarato CP_7 che l'accordo era nel senso che OL avrebbe dovuto emettere quella fattura solo quando il direttore dei lavori avesse effettuato la revisione in aumento dei prezzi.
La circostanza, come si è visto, è stata smentita dal diretto interessato, ossia dal direttore dei lavori geom. che ha invece riferito CP_6 che la fattura non riguardava maggiori prezzi e che il pagamento era condizionato non alla revisione degli stessi da parte sua, ma alla disponibilità della committente al riconoscimento e al
CP_2 pagamento di detti maggiori lavori, disponibilità che -a detta del teste- non vi fu in quanto la aveva contestato i lavori (ricordo che
CP_2 la disse che era disposta a riconoscere questi lavori purchè Parte_1 la committente avesse corrisposto l'importo riconoscendo
CP_2 gli stessi lavori (…) l'accordo si raggiunse ma era sempre condizionato alla disponibilità della al pagamento,
CP_2 disponibilità che non vi è stata in quanto la ha contestato i
CP_2 lavori, preciso che la somma di euro 15.000 riguardava lavori realmente eseguiti).
In sostanza ha riferito che l'intesa era nel senso che il CP_6 pagamento sarebbe avvenuto se la committente avesse fornito la relativa provvista di denaro e non se avesse approvato una revisione dei prezzi.
A detta del pertanto, il pagamento sarebbe stato CP_6 condizionato ad un fatto diverso da quello dedotto dall'attrice: non al riconoscimento della maggiorazione dei prezzi da parte del direttore dei lavori e neanche, come sostiene il al placet della Tes_1 CP_2 alla maggiorazione dei prezzi, ma alla possibilità di conseguire la relativa provvista dalla committente . CP_2
Lo stesso ha riferito che nella riunione del 4.3.2022 Tes_1 CP_6
“per cercare di mediare, ci disse che se si fosse riusciti ad ottenere migliori prezzi dalla committente , il di più che si sarebbe CP_2 ottenuto dalla committente poteva essere corrisposto alla OL” ma questa previsione del direttore dei lavori non si verificò e quindi “la situazione è rimasta quella che era”.
6 Nr. 1226\2022 R.G.
In definitiva, all'esito dell'istruttoria e alla luce dei documenti (fatture e bonifici) prodotti dalle parti in causa può dirsi accertato che l'opponente ha pagato le fatture 7\21 e 12\21 e l'ulteriore somma di euro 7.650 per un totale di euro 42.650 e che non vi sono stati ulteriori pagamenti.
Di contro non vi è prova di quali siano i vizi e i difetti imputabili alle lavorazioni eseguite dall'OL, né vi è certezza del momento in cui sono stati scoperti né che degli stessi vi sia stata una tempestiva denuncia per cui la questione risulta indimostrata.
Gli importi di cui alle fatture nn. 16/2021 del 31.12.2021, di €
20.000,00, e nr. 9/2022 del 04.03.2022 di € 6.724,77, per un totale, al netto dell'acconto di euro 7650,00, di euro 19.074,77 hanno ad oggetto lavorazioni effettivamente eseguite e vanno pagati (come riscontrato dalla mail del 09/03/2022 a doc. 11 del fascicolo di parte convenuta inviata dalla , alla contabile della Testimone_2 CP_4
.
[...] Testimone_3
Quanto alla fattura n. 12/2022 del 14.03.2022 di € 15.000,00, all'esito dell'istruttoria, può dirsi comprovato che ha ad oggetto lavorazioni effettivamente realizzate dalla ditta OL (si veda sul punto quanto riferito oltre che dal direttore dei lavori geom. anche dai testi CP_6
e ). Testimone_3 Tes_4 Testimone_5
L'attrice afferma che la fattura 12 del 14.03.2022 di € 15.000,00 non è stata pagata in quanto relativa alla pretesa di ulteriori somme rispetto gli accordi e all'importo delle opere eseguite, ma non ha provato quali fossero gli accordi iniziali su entità e costo delle lavorazioni che avrebbe dovuto eseguire la né ha provato su quale CP_4 importo si fossero accordatati, ovvero se il calcolo sarebbe dovuto avvenire a corpo o a misura;
men che meno ha provato quanto affermato dal teste ossia che “noi di Tes_1 Parte_1 avevamo un computo metrico concordato con la committente e nel subappaltarlo alla OL abbiamo concordato con quest'ultima un ribasso del 25%.”
7 Nr. 1226\2022 R.G.
Quanto alla circostanza che il pagamento della stessa fosse stato, di comune accordo intervenuto nella riunione del 4.3.2022, sottoposto ad una qualche condizione si ritiene che le contrastanti deposizioni rese dal legale rapp.te della e dal teste Parte_1 Tes_1 dipendente della ditta attrice, da un lato, rispetto a quanto riferito dal loro direttore dei lavori, geom. e anche con il contenuto CP_6 della mail inviata da il 09/03/2022 [laddove si legge Testimone_2 che il pagamento non era condizionato alla revisione prezzi o al placet della committente per i maggiori lavori effettuati dalla OL ma che
“(…) potrà essere emessa fattura che verrà saldata solo ed esclusivamente a seguito dell'incasso” di un non meglio precisato
“bonifico da parte della , che avverrà presumibilmente entro CP_2 il 10 aprile '22 (…) ] inducono a concludere per la mancata prova dell'intervenuto accordo circa il sottoporre l'emissione ed il pagamento della fattura 12\22 ad un preventivo assenso della committente . CP_2
Più verosimilmente per il pagamento dei 15.000 l'odierna attrice attendeva la relativa provvista dalla committente ma la CP_2 circostanza, quand'anche fosse vera, è irrilevante nei rapporti tra la ditta e la ditta OL per l'opera da quest'ultima Controparte_8 effettuata in favore della prima essendo la OL soggetto terzo estraneo al contratto di appalto (questo sì presente a differenza dell'asserito subappalto xon cui -secondo il teste sarebbe Tes_1 stata concordata una riduzione del 25% dei prezzi rispetto al computo metrico dell'appalto) tra la e l . CP_2 Parte_1
Le spese di lite nella misura stabilita in dispositivo seguono la soccombenza.
Al rigetto dell'opposizione consegue la declaratoria di esecutorietà definitiva del decreto ingiuntivo 828\2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando cosi provvede:
8 Nr. 1226\2022 R.G.
rigetta tutte le domande attoree.
Applicato l'art. 653 cpc dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo
828\2022.
Condanna parte attrice al pagamento in favore del procuratore antistatario di parte convenuta, delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 4.500,00 a titolo di compensi oltre rimborso forfettario iva e cap come per legge.
Così deciso in Macerata, il 13.1.2025
Il Giudice est.
Umberto Rana
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