TAR
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00407/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 29/01/2026
N. 00286 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00407/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 407 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società Edilforniture S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Monica Maragno e Nicola Antonio
Manno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, presso i cui uffici in Palermo, via Mariano Stabile 182, è per legge domiciliata;
per l'annullamento
Quanto al ricorso introduttivo: N. 00407/2024 REG.RIC.
dei provvedimenti contenuti nelle note
DEMANIOREGISTRO.UFFICIALE.0018437.13-11-2023.U e 6.12.2023 (senza protocollo), entrambe comunicate via pec il 16.1.2024;
Quanto al ricorso per motivi aggiunti: dell'avviso dell'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Sicilia
DEMANIO.AGDSI01.REGISTRO INTERNO.0000721.14-05-2024.R.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia del Demanio Direzione Regionale
Sicilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. PI BU
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente, s.r.l., domanda l'annullamento dei provvedimenti contenuti nelle note
DEMANIOREGISTRO.UFFICIALE.0018437.13-11-2023.U e 6.12.2023 (senza protocollo), entrambe comunicate via pec il 16.1.2024, e cioè la diffida alla
Edilforniture s.r.l. a rilasciare i fabbricati (insistenti sulle p.lle 7 e 8 del fl 4 del catasto terreni di Pantelleria) detenuti sine titulo e il rigetto della istanza della stessa società di regolarizzazione della situazione di fatto.
In fatto, espone:
- di aver occupato sine titulo, dal 2005, un capannone utilizzato come deposito per l'attività commerciale, subentrando ad altra ditta che le aveva ceduto l'azienda; N. 00407/2024 REG.RIC.
- di aver pattuito, per l'utilizzo del predetto capannone, il pagamento di un canone fissato dalla stessa Agenzia del Demanio e di aver rilevato una consistente situazione debitoria della precedente azienda;
- di aver accumulato, a sua volta, ulteriori debiti nei confronti dell'Agenzia del
Demanio, sia per adempiere quelli pregressi che a causa dell'emergenza pandemica del 2020;
- di aver richiesto la regolarizzazione della sua posizione, con istanza del 6.12.2023, proponendo, peraltro, la stipula di un formale contratto di locazione.
Il ricorso è articolato sui seguenti motivi di diritto:
a) Eccesso di potere per evidente e insanabile contraddittorietà tra il contenuto della nota Agenzia del Demanio 9.11.2023 e quello delle note prot. 13.11.2023 e
6.12.2023 nonché il comportamento tenuto per molti anni dall'Agenzia del
Demanio, erroneità dei presupposti, travisamento e illogicità manifesta;
b) Violazione di legge (art. 3 L. 241/1990) per difetto assoluto di motivazione dei provvedimenti impugnati e per difetto di istruttoria;
c) Violazione di legge (art. 7 L. 241/1990) per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento che si è concluso con i provvedimenti impugnati;
d) Violazione di legge (art. 10 bis L. 241/90) per non aver comunicato, prima dell'adozione del provvedimento di rigetto, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di regolarizzazione inviata con pec 6.12.2023 dall'avv. Monica
Maragno.
2.- Si costituiva l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Sicilia, con memoria di stile.
3.- Con ricorso per motivi aggiunti (depositato il 9.7.2024), parte ricorrente domanda l'annullamento dell'avviso dell'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Sicilia
DEMANIO.AGDSI01.REGISTRO INTERNO.0000721.14-05-2024.R (salvo errori di trascrizione dovuti alla non chiarezza del testo), trovato in data successiva al N. 00407/2024 REG.RIC.
14.5.2014 dagli addetti alla ditta Edilforniture s.r.l., in cui l' Agenzia del Demanio, dopo aver premesso che “lo Stato è proprietario di un compendio, sito nel Comune di
Pantelleria località Punta Croce censito al catasto terreni del medesimo Comune al fl 4 p.lle 7 e 8 … [e che] con verbale di sopralluogo del 17.10.2023 [era] stato accertato che, all'interno dell'area, [era] presente un fabbricato in muratura ad un'elevazione fuori terra e privo di infissi e due container, all'interno dei quali sono presenti diversi tipi di materiali per i quali non è stato possibile risalire alla proprietà.
Inoltre sull'area sono presenti tre cisterne delle quali si sconosce la proprietà e
l'eventuale contenuto interno …, ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 189 del 13/02/2001, avvisa[va] il proprietario o chiunque ne [avesse] titolo di provvedere alla rimozione dei suddetti beni mobili entro e non oltre giorni 60 dalla notifica del presente avviso, avverte[ndo] che in difetto di ottemperanza … l'Agenzia del Demanio, verificato il valore dei suddetti beni, procederà all'avvio dell'iter di alienazione/demolizione ai sensi dell'art. 3 e seguenti del D.P.R. n. 189 del 13/02/2001”.
Il ricorso è articolato sui seguenti motivi di diritto:
a) Violazione di legge per avere l'Agenzia del Demanio, pur vertendosi in fattispecie di patrimonio disponibile, nell'avviso 14.5.2024 e nelle note 13.11.2023 e
6.12.2023, esercitato illegittimamente il potere autoritativo previsto nell'art. 823
2° comma c.c., intimando, con le note innanzi indicate, alla Edilforniture il rilascio degli immobili e rigettando la sua richiesta di sottoscrizione di un contratto di locazione e poi, con l'avviso 14.5.2024, ordinando lo sgombero dei beni mobili che si trovano negli stessi immobili, con conseguente illegittimità/nullità di detti atti nonché dei canoni/indennità dalla stessa fissati, sempre in base a un illegittimo potere autoritativo, e riscossi negli anni;
b) Violazione di legge per avere l'Agenzia del Demanio illegittimamente invocato
l'applicazione dell'art. 1 comma c e art. 3 eseguenti del D.P.R. n. 189/2001 in assenza dei presupposti là previsti. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. N. 00407/2024 REG.RIC.
4.- Con memoria del 27.12.2025, l'amministrazione concludeva per l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario e/o per difetto di interesse.
5.- Con memoria del 3.01.2026, parte ricorrente insisteva nelle difese spiegate.
6.- All'udienza pubblica del 27.01.2026, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
7.- Il ricorso, per come integrato da motivi aggiunti, è inammissibile.
7.1- Il Collegio aderisce all'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, proposta dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
In particolare:
- è incontestata l'occupazione abusiva del manufatto e dell'area da parte della società ricorrente;
- è incontestata l'appartenenza del manufatto e dell'area al patrimonio disponibile dello Stato;
- i provvedimenti impugnati (al di là del loro aspetto formale) non contengono alcun profilo riconducibile ad esercizio di potere, rappresentando mere diffide di carattere privatistico, volte ad ottenere il rilascio spontaneo di un bene, lo si ribadisce, appartenente al patrimonio disponibile dello Stato;
- invero, tra le parti si viene a realizzare “un rapporto di matrice negoziale, da cui derivano in capo ai contraenti posizioni giuridiche paritetiche qualificabili in termini di diritto soggettivo, nel cui ambito l'Amministrazione agisce "iure privatorum" - al di fuori cioè dell'esplicazione di qualsivoglia potestà pubblicistica
(attribuitale, dall'art. 823 c.c., esclusivamente in relazione ai beni demaniali e a quelli patrimoniali indisponibili degli enti pubblici) - non soltanto nella fase genetica e funzionale del rapporto, ma anche nella fase patologica, il che, più specificamente, si traduce nell'assenza di poteri autoritativi sia sul versante della chiusura del rapporto stesso, sia su quello connesso del rilascio del bene. N. 00407/2024 REG.RIC.
L'espresso principio deve ritenersi applicabile anche nell'ipotesi in cui
l'occupazione sia sine titulo ab origine, in quanto non fondata su un rapporto di matrice negoziale” (TAR Palermo n. 1792/2021).
7.2- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso, per come integrato da motivi aggiunti, è inammissibile per difetto di giurisdizione del g.a. in favore del g.o., presso il quale potrà essere riproposto il giudizio nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.
8.- La peculiarità della fattispecie, l'esito in rito e le limitate difese spiegate giustificano la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LV IA, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
PI BU, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE N. 00407/2024 REG.RIC.
PI BU
LV IA
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 29/01/2026
N. 00286 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00407/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 407 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società Edilforniture S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Monica Maragno e Nicola Antonio
Manno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, presso i cui uffici in Palermo, via Mariano Stabile 182, è per legge domiciliata;
per l'annullamento
Quanto al ricorso introduttivo: N. 00407/2024 REG.RIC.
dei provvedimenti contenuti nelle note
DEMANIOREGISTRO.UFFICIALE.0018437.13-11-2023.U e 6.12.2023 (senza protocollo), entrambe comunicate via pec il 16.1.2024;
Quanto al ricorso per motivi aggiunti: dell'avviso dell'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Sicilia
DEMANIO.AGDSI01.REGISTRO INTERNO.0000721.14-05-2024.R.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia del Demanio Direzione Regionale
Sicilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. PI BU
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente, s.r.l., domanda l'annullamento dei provvedimenti contenuti nelle note
DEMANIOREGISTRO.UFFICIALE.0018437.13-11-2023.U e 6.12.2023 (senza protocollo), entrambe comunicate via pec il 16.1.2024, e cioè la diffida alla
Edilforniture s.r.l. a rilasciare i fabbricati (insistenti sulle p.lle 7 e 8 del fl 4 del catasto terreni di Pantelleria) detenuti sine titulo e il rigetto della istanza della stessa società di regolarizzazione della situazione di fatto.
In fatto, espone:
- di aver occupato sine titulo, dal 2005, un capannone utilizzato come deposito per l'attività commerciale, subentrando ad altra ditta che le aveva ceduto l'azienda; N. 00407/2024 REG.RIC.
- di aver pattuito, per l'utilizzo del predetto capannone, il pagamento di un canone fissato dalla stessa Agenzia del Demanio e di aver rilevato una consistente situazione debitoria della precedente azienda;
- di aver accumulato, a sua volta, ulteriori debiti nei confronti dell'Agenzia del
Demanio, sia per adempiere quelli pregressi che a causa dell'emergenza pandemica del 2020;
- di aver richiesto la regolarizzazione della sua posizione, con istanza del 6.12.2023, proponendo, peraltro, la stipula di un formale contratto di locazione.
Il ricorso è articolato sui seguenti motivi di diritto:
a) Eccesso di potere per evidente e insanabile contraddittorietà tra il contenuto della nota Agenzia del Demanio 9.11.2023 e quello delle note prot. 13.11.2023 e
6.12.2023 nonché il comportamento tenuto per molti anni dall'Agenzia del
Demanio, erroneità dei presupposti, travisamento e illogicità manifesta;
b) Violazione di legge (art. 3 L. 241/1990) per difetto assoluto di motivazione dei provvedimenti impugnati e per difetto di istruttoria;
c) Violazione di legge (art. 7 L. 241/1990) per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento che si è concluso con i provvedimenti impugnati;
d) Violazione di legge (art. 10 bis L. 241/90) per non aver comunicato, prima dell'adozione del provvedimento di rigetto, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di regolarizzazione inviata con pec 6.12.2023 dall'avv. Monica
Maragno.
2.- Si costituiva l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Sicilia, con memoria di stile.
3.- Con ricorso per motivi aggiunti (depositato il 9.7.2024), parte ricorrente domanda l'annullamento dell'avviso dell'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Sicilia
DEMANIO.AGDSI01.REGISTRO INTERNO.0000721.14-05-2024.R (salvo errori di trascrizione dovuti alla non chiarezza del testo), trovato in data successiva al N. 00407/2024 REG.RIC.
14.5.2014 dagli addetti alla ditta Edilforniture s.r.l., in cui l' Agenzia del Demanio, dopo aver premesso che “lo Stato è proprietario di un compendio, sito nel Comune di
Pantelleria località Punta Croce censito al catasto terreni del medesimo Comune al fl 4 p.lle 7 e 8 … [e che] con verbale di sopralluogo del 17.10.2023 [era] stato accertato che, all'interno dell'area, [era] presente un fabbricato in muratura ad un'elevazione fuori terra e privo di infissi e due container, all'interno dei quali sono presenti diversi tipi di materiali per i quali non è stato possibile risalire alla proprietà.
Inoltre sull'area sono presenti tre cisterne delle quali si sconosce la proprietà e
l'eventuale contenuto interno …, ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 189 del 13/02/2001, avvisa[va] il proprietario o chiunque ne [avesse] titolo di provvedere alla rimozione dei suddetti beni mobili entro e non oltre giorni 60 dalla notifica del presente avviso, avverte[ndo] che in difetto di ottemperanza … l'Agenzia del Demanio, verificato il valore dei suddetti beni, procederà all'avvio dell'iter di alienazione/demolizione ai sensi dell'art. 3 e seguenti del D.P.R. n. 189 del 13/02/2001”.
Il ricorso è articolato sui seguenti motivi di diritto:
a) Violazione di legge per avere l'Agenzia del Demanio, pur vertendosi in fattispecie di patrimonio disponibile, nell'avviso 14.5.2024 e nelle note 13.11.2023 e
6.12.2023, esercitato illegittimamente il potere autoritativo previsto nell'art. 823
2° comma c.c., intimando, con le note innanzi indicate, alla Edilforniture il rilascio degli immobili e rigettando la sua richiesta di sottoscrizione di un contratto di locazione e poi, con l'avviso 14.5.2024, ordinando lo sgombero dei beni mobili che si trovano negli stessi immobili, con conseguente illegittimità/nullità di detti atti nonché dei canoni/indennità dalla stessa fissati, sempre in base a un illegittimo potere autoritativo, e riscossi negli anni;
b) Violazione di legge per avere l'Agenzia del Demanio illegittimamente invocato
l'applicazione dell'art. 1 comma c e art. 3 eseguenti del D.P.R. n. 189/2001 in assenza dei presupposti là previsti. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. N. 00407/2024 REG.RIC.
4.- Con memoria del 27.12.2025, l'amministrazione concludeva per l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario e/o per difetto di interesse.
5.- Con memoria del 3.01.2026, parte ricorrente insisteva nelle difese spiegate.
6.- All'udienza pubblica del 27.01.2026, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
7.- Il ricorso, per come integrato da motivi aggiunti, è inammissibile.
7.1- Il Collegio aderisce all'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, proposta dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
In particolare:
- è incontestata l'occupazione abusiva del manufatto e dell'area da parte della società ricorrente;
- è incontestata l'appartenenza del manufatto e dell'area al patrimonio disponibile dello Stato;
- i provvedimenti impugnati (al di là del loro aspetto formale) non contengono alcun profilo riconducibile ad esercizio di potere, rappresentando mere diffide di carattere privatistico, volte ad ottenere il rilascio spontaneo di un bene, lo si ribadisce, appartenente al patrimonio disponibile dello Stato;
- invero, tra le parti si viene a realizzare “un rapporto di matrice negoziale, da cui derivano in capo ai contraenti posizioni giuridiche paritetiche qualificabili in termini di diritto soggettivo, nel cui ambito l'Amministrazione agisce "iure privatorum" - al di fuori cioè dell'esplicazione di qualsivoglia potestà pubblicistica
(attribuitale, dall'art. 823 c.c., esclusivamente in relazione ai beni demaniali e a quelli patrimoniali indisponibili degli enti pubblici) - non soltanto nella fase genetica e funzionale del rapporto, ma anche nella fase patologica, il che, più specificamente, si traduce nell'assenza di poteri autoritativi sia sul versante della chiusura del rapporto stesso, sia su quello connesso del rilascio del bene. N. 00407/2024 REG.RIC.
L'espresso principio deve ritenersi applicabile anche nell'ipotesi in cui
l'occupazione sia sine titulo ab origine, in quanto non fondata su un rapporto di matrice negoziale” (TAR Palermo n. 1792/2021).
7.2- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso, per come integrato da motivi aggiunti, è inammissibile per difetto di giurisdizione del g.a. in favore del g.o., presso il quale potrà essere riproposto il giudizio nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.
8.- La peculiarità della fattispecie, l'esito in rito e le limitate difese spiegate giustificano la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LV IA, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
PI BU, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE N. 00407/2024 REG.RIC.
PI BU
LV IA
IL SEGRETARIO