Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 3699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3699 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
13.05.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale iscritta al R.G. n. 328/2025 avente ad oggetto: opposizione a seguito di per il riconoscimento di provvidenze invalidi civili;
CP_1
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Parte_1 C.F._1
Via Comunale Vecchia n.6, presso lo studio dell'avv. Salvatore Improta, che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: in accoglimento dell'opposizione, accertare la sussistenza del requisito sanitario di invalido totale (100%) utile per il riconoscimento del diritto a percepire la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento o, in subordine, l'assegno di invalidità, dalla data della domanda amministrativa o da quella ritenuta in giustizia;
per l'effetto, condannare l' al pagamento dei relativi benefici economici;
con vittoria delle spese di lite, con CP_2 attribuzione.
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, rigettarlo, con vittoria di spese.
1
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data
08.01.2025, esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto al R.G. n. Parte_1
2325/2024), per il riconoscimento ed il ripristino del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento. Ciò in quanto a seguito della visita di revisione medica del 04.09.2023, in sede amministrativa, era stato riconosciuto solamente il requisito sanitario di invalido nella misura del
100% (cfr. verbale allegato).
Specificava che, a seguito del conferimento dell'incarico peritale, il c.t.u. dott. Per_1
nelle conclusioni dell'elaborato, aveva accertato che: “si conferma la valutazione del
[...] grado di invalidità del 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di revisione“,confermando la valutazione della commissione medica, circa la non sussistenza del requisito sanitario necessario all'ottenimento del beneficio richiesto.
Lamentava, in particolare, la errata valutazione del consulente e dell'accertamento sanitario eseguito, eccependo l'incompletezza dell'assunto e censurando l'omessa valutazione da parte del
CTU di tutta la documentazione medica prodotta nel giudizio di ATP.
Tanto premesso, con la presente opposizione, il ricorrente concludeva chiedendo una nuova valutazione medico-legale al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario di invalido totale
(100%) utile per il riconoscimento del diritto a percepire la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento o, in subordine, l'assegno di invalidità, dalla data della domanda amministrativa o da quella ritenuta in giustizia e, per l'effetto, condannare l' al pagamento CP_2 dei relativi benefici economici;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria delle spese.
Acquisita la documentazione prodotta, disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP e disattesa la richiesta di rinnovo della c.t.u., l'udienza del 13.05.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso in opposizione è infondato.
Va, preliminarmente, precisato che il presente giudizio ha ad oggetto solamente l'accertamento del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento revocato in sede amministrativa.
Conseguentemente è inammissibile la parte della domanda formulata nel presente ricorso in opposizione finalizzata al riconoscimento del requisito sanitario del 100% utile per la pensione o per l'assegno di invalidità civile;
requisito sanitario (del 100%) che, come detto, è era già stato accertato in sede di visita di revisione.
Va, dunque, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui è stata disposta la riunione al presente giudizio.
2 Come è noto, il co. 6 art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria.
I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (previste dalle tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso in esame, il consulente ha accertato in capo al sig. le seguenti patologie: Pt_1
“L'Istante risulta affetto da esiti di duplice intervento neurochirurgico di rimozione di processo espansivo neoplastico (astrocitoma anaplastico) in sede fronto-insulare sinistra in attuale stretto follow up senza segni di ripresa della patologia neoplastica, sindrome comiziale secondaria in trattamento farmacologico“.
Il consulente, ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della documentazione medica esibita dall'istante, procedeva ad esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta: “[…] Quale conseguenza più rilevante della patologia neoplastica
e degli interventi neurochirurgici subiti è stata riscontrata una patologia epilettica secondariamente generalizzata. Tale sintomatologia peraltro riscontrata, come evento sporadico, già prima del primo intervento chirurgico, è stata fin dall'esordio trattata con farmaci anticomiziali a scopo precauzionale preventivo, come sempre avviene in questi casi. (Nella documentazione allegata agli atti non viene mai documentata peraltro una frequenza accertata o significativa degli eventi comiziali). E' da sottolineare il fatto che le crisi di cui riferisce il paziente sono inizialmente di tipo localizzato con aure premonitorie (cefalea). Tali crisi non sono sempre appariscenti;
l'evento critico potrebbe dare luogo ad una sintomatologia così sfumata da essere percepita solo parzialmente dallo stesso soggetto. […] Tale sindrome riconosce la sua patogenesi in una bassa soglia elettrica a livello corticale dove il soggetto presenta peraltro segni di disregolazione aspecifica dell'attività elettrica cerebrale, mancando sempre (in tutti i tracciati
EEG esibiti) quelle alterazioni del tracciato che sono tipiche dei focus epilettogeni. Non vi è dubbio, comunque, che attualmente tale patologia comiziale sia preminente nonché chiaramente invalidante per il paziente. Difatti, negli ultimi anni, il paziente ha manifestato disturbi relazionali, dell'umore e del comportamento. In realtà tali disturbi vanno inquadrati in un contesto più ampio di riduzione delle capacità intellettive da considerare senz'altro conseguenza di una alterata elettrogenesi cerebrale di vecchia data ed allo stesso tempo complicanza di una terapia antiepilettica di lunga durata. Tale patologia neoplastica e complicanze determina un tasso invalidante complessivo del 100% (codici tabellari di riferimento principali 9325, 2002) che può decorrere fin dalla data della domanda amministrativa. Ora, in sostanza, dall'esame obiettivo non emergono significativi disturbi della motricità poiché il soggetto deambula comunque in autonomia anche se utilizza un bastone;
la capacità di utilizzo della funzione prensile è conservata
3 e non vi sono motivi che inducono a pensare a significative difficoltà nell'espletamento degli atti quotidiani della vita. Si tratta, quindi, di persona con un soddisfacente grado di autonomia sia nell'ambito sociale che in quello personale”.
Nelle conclusioni dell'elaborato, esaminava la ripercussione del quadro clinico circa la sussistenza sulla capacità del soggetto di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore nonché del suo stato di disabilità.
All'esito dell'esame, a riguardo concludeva che:” -L'Istante risulta affetto da esiti di duplice intervento neurochirurgico di rimozione di processo espansivo neoplastico (astrocitoma anaplastico) in sede fronto-insulare sinistra in attuale stretto follow up senza segni di ripresa della patologia neoplastica, sindrome comiziale secondaria in trattamento farmacologico. Parte_1
risulta invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% senza
[...] diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di revisione.”
Tali conclusioni venivano confermate anche a seguito delle note controdeduttive formulate dal ricorrente:” 1) per quanto attiene al punto primo: si ritiene che la patologia in questione sia una patologia neoplastica a prognosi sfavorevole o probabilmente sfavorevole ed infatti è stato applicato il comma tabellare 9325. 2) per quanto attiene al punto secondo: è vero che una delle complicanze della patologia neoplastica in questione è l'insorgenza della sindrome epilettica ma
è altrettanto vero che non esiste nell'arco degli ultimi quindici anni una documentazione sanitaria che comprovi la presenza di eventi epilettici a frequenza plurisettimanale e nemmeno settimanale
o mensile (la frequenza non è indicata nemmeno nella certificazione del 29/7/2024 citata da parte attrice); del resto come descritto in uno dei documenti esibiti molto spesso la terapia antiepilettica ha soprattutto carattere preventivo precauzionale;
gli stessi elettroencefalogrammi esibiti non evidenziano alcun focus epilettogeno specifico né sono presenti sulla persona elementi patognomonici di eventuali cadute rovinose al suolo e quant'altro. Inoltre le sindromi epilettiche
a costante frequenza plurisettimanale si accompagnano con il passare degli anni a franco deterioramento cognitivo che nella fattispecie non si è riscontrato. 3) per quanto attiene al punto terzo: il paziente si è aiutato con un bastone nella deambulazione e negli spostamenti posturali ma sempre in perfetta autonomia e non palesando una effettiva forma di precarietà. 4) per quanto attiene al punto quarto: è stata visionata tutta la documentazione presente nel fascicolo informatico ed in quanto al giudizio espresso da terzi il mio parere è che non sussistano le condizioni di cui alla necessità di assistenza continua. 5) per quanto attiene al punto cinque: si osserva che avendo attribuito alla patologia neoplastica il codice tabellare 9325 ciò fa desumere in maniera chiara che ci si può aspettare qualsiasi tipo di evoluzione anche in senso sfavorevole come il recidivare.
Pertanto, in conclusione accertava che: “si conferma la valutazione del grado di invalidità del
100% senza diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di revisione”.
A parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha ampiamente valutato le patologie indicate nel presente ricorso in opposizione, in ragione delle quali è pervenuto al mancato riconoscimento del requisito sanitario utile per il riconoscimento della indennità di accompagnamento
4 Va altresì ricordato che, sul piano medico legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse.
In particolare, il giudice di legittimità, nel riepilogare la condizione sanitaria richiesta per la concessione della pensione di inabilità, ha chiarito che: “L'art. 8 della l. n. 222 del 1984, attribuisce rilevanza, ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità e delle altre prestazioni contemplate dalla norma, nonché della pensione di riversibilità prevista dagli artt. 21 e 22 della
l. n. 903 del 1965, al criterio oggettivo della "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa", nel senso che questa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto.”, (cfr. Cass. ord. n.
8678/2018).
Ciò detto, sulla scorta di quanto accertato dal consulente, deve ritenersi che , Parte_1 nonostante sia stato riconosciuto invalido nella misura del 100%, è in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Nella specie, dunque, non vi è carenza di valutazione medico-legale, ma, al contrario, il c.t.u. ha evidenziato che le patologie sofferte non incidono sullo stato di salute del ricorrente, a tal punto da comprometterne definitivamente la capacità deambulativa.
Peraltro, le contestazioni formulate in sede di opposizione e la documentazione esibita, venivano già ampiamente valutate in sede di a.t.p.
Va, infine, osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico- giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
I motivi di contestazione devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, dovendosi non solo evidenziare l'errore tecnico commesso ma anche le controdeduzioni di cui si lamenta l'insufficiente valutazione.
Nel caso di specie, prospettandosi genericamente difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione di precedenti esami clinici, si sostanzia in una critica generica alla c.t.u. senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal dott. tali doglianze non possono Persona_1 inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. lav. 20/02/2009, n.
4254).
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione va rigettata.
3. Come detto, non è ammissibile in questa sede il capo di domanda concernente la CP_ condanna dell' al pagamento della diversa prestazione (pensione di inabilità) il cui requisito sanitario è già stato riconosciuto in sede amministrativa.
5 4. Avendo parte ricorrente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 – commi 1, 2 e 3 –
e 77 D.p.r. n. 115/2001 e non potendosi ritenere la presente lite temeraria, la stessa non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
CP_ Le spese della c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione; CP_
• pone a carico dell' le spese della c.t.u.;
• dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 14.5.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
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