Articolo 7 della Legge 4 maggio 1951, n. 307
Articolo 6Articolo 8
Versione
15 maggio 1951
Art. 7.
Nel caso di decesso di titolari di pensioni o assegni, di cui ai precedenti articoli 1 e 4, liquidati su stipendi, paglie o retribuzioni vigenti anteriormente al 1 luglio 1949, e' concesso un assegno una volta tanto a favore degli aventi diritto alla riversibilita', nella seguente misura:
50 per cento di una mensilita' della pensione o assegno, nel caso di decesso nel corso dell'esercizio finanziario 1950-51;
40 per cento di una mensilita' della pensione o assegno, nel caso di decesso nel corso dell'esercizio finanziario 1951-52;
30 per cento di una mensilita' della pensione o assegno, nel caso di decesso nel corso dell'esercizio finanziario 1952-53;
20 per cento di una mensilita' della pensione o assegno, nel caso di decesso nel corso dell'esercizio finanziario 1953-54.
Ai fini della determinazione dell'assegno una volta tanto, di cui al precedente comma, si considera l'importo netto della pensione o dell'assegno diretto, o vedovile nel caso di decesso della vedova pensionata, quale risulta dopo l'applicazione degli aumenti stabiliti dai precedenti articoli 1 e 4.
L'assegno una volta tanto stabilito dal presente articolo non spetta qualora sia gia' stato concesso ad un precedente avente diritto alla riversibilita' della pensione o dell'assegno.
Entrata in vigore il 15 maggio 1951