Sentenza breve 12 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 12/07/2021, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/07/2021
N. 00928/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00512/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 512 del 2021, proposto da
-OMISSIS-l, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Barbariol, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;
per l'accertamento
in via principale del silenzio - inadempimento maturato dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di -OMISSIS- - Ufficio territoriale del Governo sull'istanza di erogazione delle misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale ai sensi del d.lgs. 142/2015, ai fini dell'accertamento dell'illegittimità della condotta omissiva dell'amministrazione, nonché della declaratoria dell'obbligo di provvedere; in via subordinata per l'annullamento del provvedimento di rigetto della istanza di presa in carico nel sistema di accoglienza di cui al d.lgs. 142/2015 .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 60 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, la dott.ssa Alessandra Farina, come specificato nel verbale;
Espone il ricorrente, cittadino-OMISSIS- di aver formalizzato in data 20.4.2021 istanza di riconoscimento della protezione internazionale, dichiarandosi in stato di indigenza, così da poter essere ammesso al sistema di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale, ai sensi del D.lgs. 142/2015.
Non avendo ricevuto alcun riscontro in ordine alla richiesta di ammissione alle misure di accoglienza, la richiesta veniva sollecitata da successiva missiva inviata a mezzo PEC dall’attuale difensore, cui faceva seguito la nota della Prefettura di -OMISSIS- del 14.5.2021 con la quale veniva reso edotto il richiedente della momentanea difficoltà di dare corso all’istanza.
Persistendo l’inerzia dell’amministrazione, attribuendo alla suddetta nota mero valore soprassessorio e non reiettivo dell’istanza, il ricorrente, ritenuta la giurisdizione del giudice adito, provvedeva a notificare il gravame in oggetto, lamentando per i motivi in esso dedotti l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, chiedendo la declaratoria dell’obbligo di provvedere sull’istanza presentata ai sensi degli artt. 1, 14 e 15 del D.lgs. 142/15, nonché l’annullamento della nota impugnata laddove intesa in termini di diniego alla richiesta di ammissione alle misure di accoglienza, contestualmente formulando istanza cautelare al fine dell’ottenimento di immediata tutela onde ovviare allo stato di disagio e difficoltà, anche di carattere sanitario, nel quale il richiedente si trova.
L’amministrazione intimata, costituita in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, con deposito effettuato in data 2 luglio 2021 ha dato atto dell’avvenuta ammissione del ricorrente alle misure di accoglienza, essendo stato disposto il suo accoglimento presso un Centro di Accoglienza Straordinaria, nella specie quello gestito dal -OMISSIS-.
Con note di udienza depositate ai sensi del D.l. 28/2020 e del D.L. 137/20 il difensore di parte ricorrente ha dato atto dell’avvenuta ammissione del proprio assistito al sistema prefettizio di accoglienza.
Preso atto di quanto disposto successivamente dall’amministrazione, la difesa istante ha chiesto la condanna della resistente al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza virtuale.
Provvedeva altresì - stante l’avvenuta ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a spese della Stato - ad allegare la nota spese al fine della liquidazione del compenso del difensore.
Alla Camera di Consiglio del 7 luglio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale, potendo essere definito sin d’ora, in occasione della trattazione dell’istanza cautelare, con sentenza in forma semplificata, omesso ogni ulteriore avviso, essendo intervenuto il provvedimento che ha posto fine all’inerzia dell’amministrazione, così come lamentata da parte istante.
Ciò premesso, il Collegio, atteso il provvedimento con il quale l’amministrazione, tenuto conto della posizione del ricorrente quale richiedente protezione internazionale, come da istanza regolarmente presentata, ed in ragione del riconosciuto stato di indigenza, ha provveduto a disporre la sua ammissione al sistema di accoglienza straordinaria, indirizzandolo alla struttura a ciò deputata, come meglio identificata nel provvedimento così assunto, non può che dichiarare cessata la materia del contendere, essendo sopravvenuto il provvedimento espresso che ha posto fine all’inerzia dell’amministrazione e ha assicurato al ricorrente il bene della vita cui aspirava.
Tenuto conto del margine temporale con il quale il provvedimento espresso è stato assunto, si ritiene possa essere disposta l’integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
Quanto, infine, alla richiesta di liquidazione del compenso spettante al difensore in conseguenza dell’accoglimento della richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, come disposto dalla Commissione a ciò deputata con decisione dell’8 giugno 2021, visto l’art. 82, D.P.R. n. 115 del 2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto dell’“impegno professionale”;
visto l’art. 130, D.P.R. n. 115/2002 che in relazione al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori;
rilevato che, in relazione alla natura della lite, al limitato impegno professionale richiesto a seguito della definizione della controversia già nella Camera di Consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare e alla concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, si ritiene di fare riferimento ai parametri applicabili alle controversie di valore indeterminabile in riduzione rispetto alle somme indicate nella nota spese allegata all’istanza di liquidazione;
Rilevata la semplicità della controversia e ritenuto pertanto congrua la determinazione in complessivi euro 1.500,00 per compensi e spese, oltre i.v.a. e c.p.a.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Liquida al difensore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, avv. Giovanni Barbariol, la somma di complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento) per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO