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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/09/2025, n. 4646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4646 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
con contestuale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
L'anno 2025 il giorno 24 del mese di settembre avanti il dott. Giorgio Marino, chiamata la causa civile iscritta al n. 3039/25 RGAC;
promossa da
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa da se stessa ex art.86 c.p.c., elettivamente domiciliato C.F._1
presso il proprio studio sito in Piazza Armerina via Prospero Intorcetta n.37
ricorrente
contro
in persona del Ministro pro tempore (c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Catania, Via Vecchia Ognina n° 149, presso l'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Catania;
resistente contumace
AVENTE AD OGGETTO: RICORSO IN OPPOSIZIONE AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE COMPENSI AL
DIFENSORE DI PARTE AMMESSA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.
E' comparso per parte ricorrente l'Avv. Marletta in sostituzione dell'Avv. la quale insiste Pt_1
in ricorso e chiede che venga applicato il protocollo di intesa per la liquidazione degli onorari per il gratuito patrocinio.
Il Giudice invita quindi la parte ricorrente alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
pagina 1 di 6 La parte presente discute quindi oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già
rassegnate in atti e verbali. Quindi, il Giudice
in Nome del Popolo Italiano
pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In fatto.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato in data 11.07.2025 l'avv. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso dal Tribunale civile di Catania,
sez. V civile, in data 17.02.2025 nel procedimento per risarcimento danni per responsabilità
professionale medica portante n. R.G. 12435/2016. Esponeva di avere prestato la propria opera professionale nell'interesse di in proprio e n.q. di esercente la responsabilità Parte_2
genitoriale su , ammessa al Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
beneficio del gratuito patrocinio, giusta delibera del COA di Catania del 12.04.2016, di CP_5
in proprio e n.q. di esercente la responsabilità genitoriale su , Controparte_2 CP_6
entrambi ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, giuste delibere del COA di Catania del
18.07.2017. Deduceva la violazione dei parametri di legge e la carenza di motivazione sulla mancata e/o ridotta liquidazione delle fasi non riconosciute e sui parametri e/o fasi del giudizio liquidate ex artt.
82/84 DPR n. 115/2002 da parte del giudice nella liquidazione del compenso.
Nonostante rituale notifica nessuno si costituiva per il (legittimato Controparte_1
passivamente come da Cass. Civ. SU 8516/12).
In diritto.
Il ricorso (tempestivo ex art. 170 dpr 115/2002) è parzialmente fondato per le considerazioni che seguono.
pagina 2 di 6 Nel decreto di liquidazione opposto si legge “Ritenuto che ai sensi dell'art. 82 d.p.r. n. 115/2002 al
comma 1 stabilisce che va osservata “la tariffa professionale, in modo che, in ogni caso, non risultino
superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità”;
Ritenuto che ai sensi dell'art. 130 del medesimo D.P.R. n. 115/2002 “gli importi spettanti al difensore
(…)sono ridotti della metà>>; Ritenuto che i compensi dovuti vanno liquidati come da sentenza del
9.02.2025, applicando l'aumento del 30% per la difesa di più parti;
”.
Il Tribunale ha correttamente liquidato il compenso spettante al ricorrente, applicando ex lege, le tabelle di cui al D.M. n. 55/14 come modificato dal successivo D.M. n. 147/2022, scaglione di riferimento da € 26.001,00 a € 52.000,00 – tenuto conto del valore liquidato in sentenza pari ad €
44.365,50 - nonchè la riduzione dell'importo del 50% ex art. 130 D.P.R. 115/2002, nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 (ossia quelle relative all'ammissione a patrocinio a spese dello stato),
motivandone i criteri utilizzati per la liquidazione, nell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di cui all'art. 4, comma 2 del D.M. 55/2014, consentendo un controllo sui criteri di calcolo adottati.
Parte ricorrente ha documentato l'attività svolta depositando il fascicolo del giudizio di merito portante rg 12435/2016, la sentenza n. 961/2025 del 10.02.2025, il decreto di liquidazione compensi del 17.02.2025 nonché le delibere di ammissione al gratuito patrocinio del COA di Catania delle parti assistite.
Va precisato, al riguardo che con la sentenza n. 961/2025 il Tribunale civile di Catania riconosceva a favore il risarcimento dei danni subiti nei termini di cui alla parte motiva, in Parte_2
particolare, condannava parte convenuta a pagare a favore di parte attrice “la somma di euro 29.577,00
che, aumentata del 50% a titolo di personalizzazione, diviene 44.365,50” oltre devalutazione rivalutazione ed interessi per danno biologico permanente (componente biologica / dinamico-
relazionale e componente morale) e danno temporaneo. Rigettava invece la domanda di risarcimento pagina 3 di 6 del danno riflesso avanzata dalle altre parti attrici, (marito dell'attrice e padre della CP_5
minore ) e quali congiunti di CP_2 CP_6 Parte_2
Come già rilevato dal Tribunale nel decreto di liquidazione opposto l'art. 82 d.p.r. n. 115/2002 al comma 1 stabilisce che va osservata “la tariffa professionale, in modo che, in ogni caso, non risultino
superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, di
guisa che può reputarsi che il valore medio, in caso di gratuito patrocinio, è in realtà il compenso
massimo previsto”.
Di conseguenza, in presenza di prestazione di non eccezionale difficoltà, tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di diritto, il compenso può essere liquidato nel valore minimo, valore congruo anche in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale delle parti difese.
Pertanto, appare infondato il primo motivo di opposizione circa la dedotta violazione di legge.
Va invece accolto il secondo motivo di opposizione, ovvero il mancato aumento del 30% per le ipotesi di pluralità delle parti difese e/o delle parti in conflitto, in ragione dell'attività svolta nell'esercizio del mandato professionale.
Oltre che agiva in proprio e nq, agivano in giudizio anche – sia Parte_2 CP_5
in proprio sia n.q. di esercente la genitorialità sulla figlia minore - e Controparte_2 [...]
quale congiunto convivente - al solo fine di richiedere ed ottenere il CP_6 Parte_2
riconoscimento al risarcimento del danno riflesso patito a seguito del sinistro occorso alla loro congiunta in occasione del parto.
È evidente, pertanto, che la posizione processuale di e risulta CP_5 CP_6
differente rispetto a quella di Parte_2
Ciò premesso, va accolto il secondo motivo di opposizione, atteso che nel decreto di liquidazione opposto il primo Decidente riconosceva solo l'aumento del 30% per presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale rispetto al primo. pagina 4 di 6 Ne discende che va riconosciuta l'ulteriore somma pari all'aumento del 30% per ciascun assistito oltre al primo, da calcolarsi sull'importo della tabella di cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M.
147/2022, valore della causa da € 26.000,01 a € 52.000,00, valori minimi per le fasi studio,
introduttiva, istruttoria e decisionale, nella misura non già richiesta dal ricorrente ma nell'importo di €
2.285,40 (€ 1142,70 x 2).
Di nessun rilievo è la tardiva produzione del protocollo per la liquidazione dei compensi in favore dei difensori di parti ammesse al beneficio del gratuito patrocinio redatto dal CNF, atteso che lo stesso
è un mero invito agli ordini territoriali di stipulare appositi protocolli con le varie Autorità Giudiziarie.
Pertanto, il ricorso va parzialmente accolto e in riforma del decreto di liquidazione opposto, va liquidata l'ulteriore somma di € 2.285,40 (€ 1142,70 x2) oltre spese generali iva e cpa.
Le spese di giudizio vanno integralmente compensate, tenuto conto della sproporzione tra quanto richiesto e quanto effettivamente accertato e liquidato (cfr. “Ciò posto, va ribadito che, come già
ripetutamente precisato da questa S.C., tanto da ritenersi “diritto vivente”, la soccombenza reciproca,
che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi, va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento, tanto nel caso in cui l'unica domanda sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti integralmente solo alcuni e gli altri solo parzialmente
(nel caso di specie, per effetto della riduzione del quantum risarcitorio richiesto); v., tra le tante, Cass.
22381/2009; Cass. 21684/2013; Cass. 21069/2016; Cass. 3438/2016; Cass. 20888/2018; Cass.
7326/2019). Siffatta soccombenza reciproca costituisce l'unico presupposto per l'esercizio del potere del giudice di disporre la compensazione, non essendo invece necessario valutare il comportamento della parte, che, se accertato come contrario ai doveri di lealtà e probità, può al limite giustificare una pagina 5 di 6 deroga al principio del divieto di condanna della parte vittoriosa (interamente o parzialmente) al pagamento delle spese di lite” – da ultimo Cass. Civ. 19108/19).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso notificato in data 11.07.2025 da contro Parte_1 Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
[...]
1. accoglie parzialmente il ricorso e in riforma del decreto di liquidazione opposto, liquida in favore dell'avv. l'ulteriore somma di € 2.285,40 per compensi, oltre rimborso Parte_1
forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge. Dispone che tale somma, a norma dell'art. 131 n. 4 DPR 115/2002, sia anticipata dall'erario;
2. compensa integralmente le spese del giudizio.
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
pagina 6 di 6
Quinta Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
con contestuale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
L'anno 2025 il giorno 24 del mese di settembre avanti il dott. Giorgio Marino, chiamata la causa civile iscritta al n. 3039/25 RGAC;
promossa da
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa da se stessa ex art.86 c.p.c., elettivamente domiciliato C.F._1
presso il proprio studio sito in Piazza Armerina via Prospero Intorcetta n.37
ricorrente
contro
in persona del Ministro pro tempore (c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Catania, Via Vecchia Ognina n° 149, presso l'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Catania;
resistente contumace
AVENTE AD OGGETTO: RICORSO IN OPPOSIZIONE AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE COMPENSI AL
DIFENSORE DI PARTE AMMESSA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.
E' comparso per parte ricorrente l'Avv. Marletta in sostituzione dell'Avv. la quale insiste Pt_1
in ricorso e chiede che venga applicato il protocollo di intesa per la liquidazione degli onorari per il gratuito patrocinio.
Il Giudice invita quindi la parte ricorrente alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
pagina 1 di 6 La parte presente discute quindi oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già
rassegnate in atti e verbali. Quindi, il Giudice
in Nome del Popolo Italiano
pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In fatto.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato in data 11.07.2025 l'avv. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso dal Tribunale civile di Catania,
sez. V civile, in data 17.02.2025 nel procedimento per risarcimento danni per responsabilità
professionale medica portante n. R.G. 12435/2016. Esponeva di avere prestato la propria opera professionale nell'interesse di in proprio e n.q. di esercente la responsabilità Parte_2
genitoriale su , ammessa al Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
beneficio del gratuito patrocinio, giusta delibera del COA di Catania del 12.04.2016, di CP_5
in proprio e n.q. di esercente la responsabilità genitoriale su , Controparte_2 CP_6
entrambi ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, giuste delibere del COA di Catania del
18.07.2017. Deduceva la violazione dei parametri di legge e la carenza di motivazione sulla mancata e/o ridotta liquidazione delle fasi non riconosciute e sui parametri e/o fasi del giudizio liquidate ex artt.
82/84 DPR n. 115/2002 da parte del giudice nella liquidazione del compenso.
Nonostante rituale notifica nessuno si costituiva per il (legittimato Controparte_1
passivamente come da Cass. Civ. SU 8516/12).
In diritto.
Il ricorso (tempestivo ex art. 170 dpr 115/2002) è parzialmente fondato per le considerazioni che seguono.
pagina 2 di 6 Nel decreto di liquidazione opposto si legge “Ritenuto che ai sensi dell'art. 82 d.p.r. n. 115/2002 al
comma 1 stabilisce che va osservata “la tariffa professionale, in modo che, in ogni caso, non risultino
superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità”;
Ritenuto che ai sensi dell'art. 130 del medesimo D.P.R. n. 115/2002 “gli importi spettanti al difensore
(…)sono ridotti della metà>>; Ritenuto che i compensi dovuti vanno liquidati come da sentenza del
9.02.2025, applicando l'aumento del 30% per la difesa di più parti;
”.
Il Tribunale ha correttamente liquidato il compenso spettante al ricorrente, applicando ex lege, le tabelle di cui al D.M. n. 55/14 come modificato dal successivo D.M. n. 147/2022, scaglione di riferimento da € 26.001,00 a € 52.000,00 – tenuto conto del valore liquidato in sentenza pari ad €
44.365,50 - nonchè la riduzione dell'importo del 50% ex art. 130 D.P.R. 115/2002, nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 (ossia quelle relative all'ammissione a patrocinio a spese dello stato),
motivandone i criteri utilizzati per la liquidazione, nell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di cui all'art. 4, comma 2 del D.M. 55/2014, consentendo un controllo sui criteri di calcolo adottati.
Parte ricorrente ha documentato l'attività svolta depositando il fascicolo del giudizio di merito portante rg 12435/2016, la sentenza n. 961/2025 del 10.02.2025, il decreto di liquidazione compensi del 17.02.2025 nonché le delibere di ammissione al gratuito patrocinio del COA di Catania delle parti assistite.
Va precisato, al riguardo che con la sentenza n. 961/2025 il Tribunale civile di Catania riconosceva a favore il risarcimento dei danni subiti nei termini di cui alla parte motiva, in Parte_2
particolare, condannava parte convenuta a pagare a favore di parte attrice “la somma di euro 29.577,00
che, aumentata del 50% a titolo di personalizzazione, diviene 44.365,50” oltre devalutazione rivalutazione ed interessi per danno biologico permanente (componente biologica / dinamico-
relazionale e componente morale) e danno temporaneo. Rigettava invece la domanda di risarcimento pagina 3 di 6 del danno riflesso avanzata dalle altre parti attrici, (marito dell'attrice e padre della CP_5
minore ) e quali congiunti di CP_2 CP_6 Parte_2
Come già rilevato dal Tribunale nel decreto di liquidazione opposto l'art. 82 d.p.r. n. 115/2002 al comma 1 stabilisce che va osservata “la tariffa professionale, in modo che, in ogni caso, non risultino
superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, di
guisa che può reputarsi che il valore medio, in caso di gratuito patrocinio, è in realtà il compenso
massimo previsto”.
Di conseguenza, in presenza di prestazione di non eccezionale difficoltà, tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di diritto, il compenso può essere liquidato nel valore minimo, valore congruo anche in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale delle parti difese.
Pertanto, appare infondato il primo motivo di opposizione circa la dedotta violazione di legge.
Va invece accolto il secondo motivo di opposizione, ovvero il mancato aumento del 30% per le ipotesi di pluralità delle parti difese e/o delle parti in conflitto, in ragione dell'attività svolta nell'esercizio del mandato professionale.
Oltre che agiva in proprio e nq, agivano in giudizio anche – sia Parte_2 CP_5
in proprio sia n.q. di esercente la genitorialità sulla figlia minore - e Controparte_2 [...]
quale congiunto convivente - al solo fine di richiedere ed ottenere il CP_6 Parte_2
riconoscimento al risarcimento del danno riflesso patito a seguito del sinistro occorso alla loro congiunta in occasione del parto.
È evidente, pertanto, che la posizione processuale di e risulta CP_5 CP_6
differente rispetto a quella di Parte_2
Ciò premesso, va accolto il secondo motivo di opposizione, atteso che nel decreto di liquidazione opposto il primo Decidente riconosceva solo l'aumento del 30% per presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale rispetto al primo. pagina 4 di 6 Ne discende che va riconosciuta l'ulteriore somma pari all'aumento del 30% per ciascun assistito oltre al primo, da calcolarsi sull'importo della tabella di cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M.
147/2022, valore della causa da € 26.000,01 a € 52.000,00, valori minimi per le fasi studio,
introduttiva, istruttoria e decisionale, nella misura non già richiesta dal ricorrente ma nell'importo di €
2.285,40 (€ 1142,70 x 2).
Di nessun rilievo è la tardiva produzione del protocollo per la liquidazione dei compensi in favore dei difensori di parti ammesse al beneficio del gratuito patrocinio redatto dal CNF, atteso che lo stesso
è un mero invito agli ordini territoriali di stipulare appositi protocolli con le varie Autorità Giudiziarie.
Pertanto, il ricorso va parzialmente accolto e in riforma del decreto di liquidazione opposto, va liquidata l'ulteriore somma di € 2.285,40 (€ 1142,70 x2) oltre spese generali iva e cpa.
Le spese di giudizio vanno integralmente compensate, tenuto conto della sproporzione tra quanto richiesto e quanto effettivamente accertato e liquidato (cfr. “Ciò posto, va ribadito che, come già
ripetutamente precisato da questa S.C., tanto da ritenersi “diritto vivente”, la soccombenza reciproca,
che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi, va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento, tanto nel caso in cui l'unica domanda sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti integralmente solo alcuni e gli altri solo parzialmente
(nel caso di specie, per effetto della riduzione del quantum risarcitorio richiesto); v., tra le tante, Cass.
22381/2009; Cass. 21684/2013; Cass. 21069/2016; Cass. 3438/2016; Cass. 20888/2018; Cass.
7326/2019). Siffatta soccombenza reciproca costituisce l'unico presupposto per l'esercizio del potere del giudice di disporre la compensazione, non essendo invece necessario valutare il comportamento della parte, che, se accertato come contrario ai doveri di lealtà e probità, può al limite giustificare una pagina 5 di 6 deroga al principio del divieto di condanna della parte vittoriosa (interamente o parzialmente) al pagamento delle spese di lite” – da ultimo Cass. Civ. 19108/19).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso notificato in data 11.07.2025 da contro Parte_1 Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
[...]
1. accoglie parzialmente il ricorso e in riforma del decreto di liquidazione opposto, liquida in favore dell'avv. l'ulteriore somma di € 2.285,40 per compensi, oltre rimborso Parte_1
forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge. Dispone che tale somma, a norma dell'art. 131 n. 4 DPR 115/2002, sia anticipata dall'erario;
2. compensa integralmente le spese del giudizio.
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
pagina 6 di 6