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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/10/2025, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9273/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
UD ER Presidente relatrice
SC AL IC
ND CH IC
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 9273/2025 R.G. promosso da
C.F. ), elettivamente domiciliato a Breno (BS) presso lo Parte_1 C.F._1 studio delle Avv. GHIRARDELLI DANIELA e Avv. BECCAGUTTI LAURA che lo rappresentano e difendono in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliata a Darfo Parte_2 C.F._2
Boario Terme (BS) presso lo studio degli Avv. RIVADOSSI GIULIO e Avv. LONGHI DANIELA, che la rappresentano e difendono in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Brescia, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede per il suo parere ed espletati gli incombenti di legge, Voglia disporre la loro separazione personale, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cividate Camuno (BS), ove il matrimonio risulta trascritto
1 all'anno 2021, n. 1, parte II, serie A, di procedere con le annotazioni di legge del provvedimento di separazione, alle seguenti
CONDIZIONI
1) vita separata con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) assegnazione della casa coniugale, sita a Cividate Camuno (Bs), Via G. Marconi n.56, comprensiva degli arredi, al sig. . Le parti danno atto che la sig.ra ha già provveduto ad Parte_1 Parte_2 asportare dalla casa coniugale i suoi effetti personali ed i beni di sua esclusiva proprietà, nonché, in accordo con il marito, ulteriori beni comuni, ad eccezione di alcuni beni che ancora si trovano nella casa coniugale e che la sig.ra asporterà entro 10 giorni dalla firma della presente. Costituiti da: la sua Parte_2 personale bicicletta;
alcuni documenti collocati salvo errori nel cassetto dei mobili in camera matrimoniale e al piano terra e alcuni capi di vestiario.
3) affidamento condiviso dei figli minori e , che risiederanno formalmente con il padre nella Per_1 Per_2 casa famigliare in Cividate Camuno, Via G. Marconi n.56, ma di fatto il collocamento dei figli sarà paritario, in considerazione del tempo che gli stessi trascorreranno con entrambi i genitori.
4) I tempi di permanenza presso ciascun genitore sono stati calcolati su due settimane che si ripeteranno di volta in volta come da calendario che segue:
Giorno Orario 13:00-17:00 Orario 17:00-21:00 Orario: 21:00-8:00 lunedì Mamma papà papà martedì Mamma papà papà mercoledì Mamma papà papà giovedì Mamma papà mamma venerdì mamma papà mamma sabato Papà papà papà domenica Papà papà papà lunedì Mamma papà mamma martedì Mamma papà mamma mercoledì Mamma papà mamma giovedì Mamma papà papà venerdì Mamma papà papà sabato Mamma mamma mamma domenica Mamma mamma mamma
Durante le vacanze natalizie e pasquali i figli trascorreranno pari tempo con entrambi i genitori e pertanto dal 23.12 al 30.12 con un genitore e dal 31.12 al 06.01 con l'altro genitore;
ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno la metà comprendente la domenica
2 di Pasqua con quella comprendente il Lunedì dell'Angelo. Le ulteriori festività seguiranno il calendario ordinario.
Durante le vacanze scolastiche estive entrambi i genitori potranno tenere con sé i figli per tre settimane, di cui due anche consecutive, in un periodo da concordare entro il 31/05 di ogni anno.
5) stante l'indipendenza economica di entrambi i coniugi nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento ed anzi al riguardo entrambi i coniugi vi rinunciano reciprocamente;
6) in considerazione dei tempi di permanenza dei figli con entrambi i genitori ciascun genitore provvederà al loro mantenimento diretto ed il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento la somma Pt_1 mensile omnicomprensiva di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno, come da Protocollo d'intesa siglato tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di
Brescia in data 14/07/2016. L'assegno unico sarà percepito da entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno.
7) a definizione di ogni questione economica e/o patrimoniale ed a conguaglio degli arredi acquistati negli anni anche con il contributo della sig.ra (cucina in taverna, armadio, cameretta bambini, scrivania Pt_2 etc..) le parti convengono che il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di € 2.700,00 Pt_1 Pt_2 entro la data del deposito delle note di trattazione scritta e la sig.ra on avrà più nulla a che prendere Pt_2 al riguardo.
8) i coniugi manifestano il proprio consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, anche dei figli Per_1
e nonché di ogni altro documento valido per l'espatrio e si impegnano in tal senso a formalizzare le Per_2 relative dichiarazioni presso le competenti autorità, ove richiesto.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Cividate Camuno (BS) in data 27.6.2021, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cividate Camuno al n. 1, parte II, serie A, anno 2021, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli il 20.3.2011 e il 27.5.2017. Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli della coppia che si è omeso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo e in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. e manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
UD ER
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
UD ER Presidente relatrice
SC AL IC
ND CH IC
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 9273/2025 R.G. promosso da
C.F. ), elettivamente domiciliato a Breno (BS) presso lo Parte_1 C.F._1 studio delle Avv. GHIRARDELLI DANIELA e Avv. BECCAGUTTI LAURA che lo rappresentano e difendono in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliata a Darfo Parte_2 C.F._2
Boario Terme (BS) presso lo studio degli Avv. RIVADOSSI GIULIO e Avv. LONGHI DANIELA, che la rappresentano e difendono in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Brescia, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede per il suo parere ed espletati gli incombenti di legge, Voglia disporre la loro separazione personale, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cividate Camuno (BS), ove il matrimonio risulta trascritto
1 all'anno 2021, n. 1, parte II, serie A, di procedere con le annotazioni di legge del provvedimento di separazione, alle seguenti
CONDIZIONI
1) vita separata con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) assegnazione della casa coniugale, sita a Cividate Camuno (Bs), Via G. Marconi n.56, comprensiva degli arredi, al sig. . Le parti danno atto che la sig.ra ha già provveduto ad Parte_1 Parte_2 asportare dalla casa coniugale i suoi effetti personali ed i beni di sua esclusiva proprietà, nonché, in accordo con il marito, ulteriori beni comuni, ad eccezione di alcuni beni che ancora si trovano nella casa coniugale e che la sig.ra asporterà entro 10 giorni dalla firma della presente. Costituiti da: la sua Parte_2 personale bicicletta;
alcuni documenti collocati salvo errori nel cassetto dei mobili in camera matrimoniale e al piano terra e alcuni capi di vestiario.
3) affidamento condiviso dei figli minori e , che risiederanno formalmente con il padre nella Per_1 Per_2 casa famigliare in Cividate Camuno, Via G. Marconi n.56, ma di fatto il collocamento dei figli sarà paritario, in considerazione del tempo che gli stessi trascorreranno con entrambi i genitori.
4) I tempi di permanenza presso ciascun genitore sono stati calcolati su due settimane che si ripeteranno di volta in volta come da calendario che segue:
Giorno Orario 13:00-17:00 Orario 17:00-21:00 Orario: 21:00-8:00 lunedì Mamma papà papà martedì Mamma papà papà mercoledì Mamma papà papà giovedì Mamma papà mamma venerdì mamma papà mamma sabato Papà papà papà domenica Papà papà papà lunedì Mamma papà mamma martedì Mamma papà mamma mercoledì Mamma papà mamma giovedì Mamma papà papà venerdì Mamma papà papà sabato Mamma mamma mamma domenica Mamma mamma mamma
Durante le vacanze natalizie e pasquali i figli trascorreranno pari tempo con entrambi i genitori e pertanto dal 23.12 al 30.12 con un genitore e dal 31.12 al 06.01 con l'altro genitore;
ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno la metà comprendente la domenica
2 di Pasqua con quella comprendente il Lunedì dell'Angelo. Le ulteriori festività seguiranno il calendario ordinario.
Durante le vacanze scolastiche estive entrambi i genitori potranno tenere con sé i figli per tre settimane, di cui due anche consecutive, in un periodo da concordare entro il 31/05 di ogni anno.
5) stante l'indipendenza economica di entrambi i coniugi nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento ed anzi al riguardo entrambi i coniugi vi rinunciano reciprocamente;
6) in considerazione dei tempi di permanenza dei figli con entrambi i genitori ciascun genitore provvederà al loro mantenimento diretto ed il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento la somma Pt_1 mensile omnicomprensiva di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno, come da Protocollo d'intesa siglato tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di
Brescia in data 14/07/2016. L'assegno unico sarà percepito da entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno.
7) a definizione di ogni questione economica e/o patrimoniale ed a conguaglio degli arredi acquistati negli anni anche con il contributo della sig.ra (cucina in taverna, armadio, cameretta bambini, scrivania Pt_2 etc..) le parti convengono che il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di € 2.700,00 Pt_1 Pt_2 entro la data del deposito delle note di trattazione scritta e la sig.ra on avrà più nulla a che prendere Pt_2 al riguardo.
8) i coniugi manifestano il proprio consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, anche dei figli Per_1
e nonché di ogni altro documento valido per l'espatrio e si impegnano in tal senso a formalizzare le Per_2 relative dichiarazioni presso le competenti autorità, ove richiesto.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Cividate Camuno (BS) in data 27.6.2021, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cividate Camuno al n. 1, parte II, serie A, anno 2021, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli il 20.3.2011 e il 27.5.2017. Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli della coppia che si è omeso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo e in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. e manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
UD ER
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