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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 16.01.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1249 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da sé medesimo ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in
Corigliano - Rossano, alla via Nazionale;
RICORRENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Straface ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla contrada Oliveto, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
pagina 1 di 6 OGGETTO: compensi professionali.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al relativo decreto di fissazione di udienza,
l'avv. chiedeva la liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato nei Parte_1 confronti di in considerazione dell'opera professionale svolta, in favore di Controparte_1
quest'ultimo, nel procedimento iscritto presso questo Tribunale al n. R.G. 572/2019.
In particolare, l'avv. per lo svolgimento del proprio incarico Parte_1
chiedeva il pagamento della somma complessiva di € 12.382,63, atteso l'intervenuto pagamento della sola somma di € 1.800,00, di cui € 806,00 per le spese vive.
2. si costituiva in giudizio, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare Controparte_1 improcedibile la domanda per il mancato espletamento della negoziazione assistita, e, nel merito, di rigettarla.
3. Nel corso del procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e veniva presa visione del fascicolo del giudizio iscritto presso questo Tribunale al n. R.G. 572/2019. Con ordinanza del
16.12.2024 veniva rigettata l'eccezione di improcedibilità del ricorso e la richiesta di prova testimoniale, articolate da parte resistente, e all'udienza del 16.01.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Preliminarmente, si conferma il rigetto dell'eccezione di improcedibilità del ricorso per omesso espletamento della procedura di negoziazione assistita, sollevata da parte resistente, già rigettata con l'ordinanza del 16.12.2024, in quanto, si ribadisce che tra le controversie per cui la negoziazione assistita è condizione di procedibilità non vanno annoverate quelle nelle quali la parte può stare in giudizio personalmente, tra cui rientrano pacificamente i giudizi in materia di liquidazione dei compensi degli avvocati ex d.lgs. n. 150 del 2011.
5. Nel merito, in punto di diritto, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi pagina 2 di 6 estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
6. Applicati detti principi al caso di specie, si rileva che il creditore ha provato la fonte del proprio diritto (cfr. mandato rilasciato dall'odierno resistente posto a margine dell'atto di citazione del giudizio per cui si chiedono i compensi) e lo svolgimento dell'attività professionale, circostanze neanche contestate dal resistente, e ha allegato l'inadempimento dello stesso.
La parte resistente non ha negato l'inadempimento, ma ha mosso contestazioni che meritano parziale accoglimento.
7. Orbene, per quanto riguarda la somme asseritamente corrisposte in contanti, si rileva che le stesse non risultano provate (tramite quietanza), né possono essere provate per testi, in quanto ai sensi dell'art. 2726 c.c. la prova dei pagamenti è soggetta agli stessi limiti dei contratti che necessitano di prova documentale, ad eccezione dei casi previsti dagli artt. 2721, II c., c.c. e 2724
c.c., che non ricorrono nel caso di specie.
8. Per quanto concerne il valore della domanda, si rileva che la stessa va qualificata di valore indeterminabile di media complessità.
Invero, si segnala che la domanda di risarcimento del danno formulato nell'atto di citazione e nelle note conclusive, avendo aggiunto l'espressione “o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”, rende la causa proposta di valore indeterminabile.
pagina 3 di 6 Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione”. (Cass. civ., sez. I, ord. n. 10984/2021).
Inoltre, tale indeterminatezza è confermata dalle stesse argomentazioni rassegnate da parte ricorrente nelle note conclusive del giudizio n. R.G. 572/2019, in cui nell'esaminare la diversa intensità dei danni per diffamazione dell'onore e dell'immagine riporta i dati dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, che prevede una scala di diversa gravità dei danni risarcibili con diverse quantificazioni economiche.
Per tale ragione, nel calcolare il compenso spettante al ricorrente dovrà farsi riferimento allo scaglione per le cause di valore tra 26.001,00 e 52.000,00, in quanto, come detto, la causa risulta di valore indeterminabile e di media complessità, attesa la sensibilità degli interessi coinvolti e la delicatezza della questione.
Invero, questo Giudice intende dare continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui per la causa di valore indeterminabile di media complessità vada applicato lo scaglione predetto, atteso che per la causa di valore indeterminato e di bassa complessità, ai sensi dell'art. 5, ult. co., del D.M. n. 55/2014, va applicato lo scaglione di valore tra € 5.201,00 e € 26.000,00.
Invero, la Suprema Corte ha statuito che “…La ricorrente suppone erroneamente che il tribunale, una volta individuato lo scaglione di riferimento in quello previsto per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, avesse considerato la causa di valore superiore a Euro
26.000,00: da qui, secondo la ricorrente, l'applicabilità dello scaglione previsto per le cause di valore compreso fra Euro 26.001,00 e Euro 52.000,00. Giustamente invece il tribunale ha fatto conseguire alla valutazione di bassa complessità della causa la determinazione del valore in Euro
26.000,00, conformemente a quanto dispone il D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 6, le cause di valore interminabile si considerano di regola di valore non inferiore a Euro 26.000,00 e non pagina 4 di 6 superiore a Euro 260.000,00. Lo scaglione tariffario è quello delle cause di valore fra Euro
5.201,00 e 26.000,00” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 29821/2019).
9. Ciò detto si rileva che non spettano gli aumenti richiesti nella parcella, poiché gli atti non sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del DM 55/2014.
Né dette maggiorazioni possono essere riconosciute, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DM
55/2014, in quanto detto riconoscimento risulta facoltativo e nel caso di specie non si ritiene che possa essere disposto, avendo parte ricorrente difeso un unico soggetto nei confronti di due soggetti, il primo dei quali ) perlopiù quale rappresentante dell'altro convenuto Persona_1
). Persona_2
10. Del tutto irrilevante risulta la richiesta extragiudiziale da parte del ricorrente della liquidazione della somma di € 3.180,88, non potendosi riconoscere in tale contegno alcuna rinuncia al credito vantato.
11. Per quanto riguarda l'attività svolta da parte opposta, si rileva che il compenso va calcolato parametrando l'attività professionale del difensore ai criteri previsti dal D.M. 55/2014 che va applicato al caso di specie, poiché la sentenza, che conclude il procedimento per cui è stato conferito l'incarico in parola, è stata pubblicata il 27.05.2024 e tale Decreto Ministeriale prevede all'art. 28 che lo stesso si applica alle liquidazioni successive al 03.04.2014 (data di entrata in vigore di tale normativa).
Orbene, dall'esame degli atti, risulta che parte opposta ha esaminato gli atti di causa, ha redatto l'atto di citazione, ha predisposto le memorie di cui all'art. 183, c. VI, n. 1), n. 2) e n. 3), c.p.c. e le note conclusive, partecipando a sei udienze.
Ciò premesso, va applicata la tabella concernente le cause di cognizione innanzi al Tribunale che, per le controversie di valore tra € 26.000,01 e 52.000,00, essendo la causa di valore indeterminabile di media complessità, prevede come liquidazione media l'importo di € 7.254,00, secondo i parametri ante D.M. n. 147 del 13.08.2022.
Da tale somma va decurtata la somma di € 994,00, avendo, come ammesso dalla stessa parte ricorrente, il debitore versato la somma di € 1.800,00, di cui € 806,00 per le sole spese vive.
12. Per tali ragioni, va parzialmente accolto il ricorso e parte resistente va condannata alla corresponsione della somma di € 6.260,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA , come per legge.
pagina 5 di 6 13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, non comportando soccombenza reciproca l'accoglimento parziale della domanda articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (cfr. Cass., SS.UU., sent. n.32061/2022).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda;
- condanna alla corresponsione in favore dell'avv. Controparte_1 Parte_1
della somma di € 6.260,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
[...]
- condanna alla rifusione, in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 2.750,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio,
€ 500,00 per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase di trattazione ed € 900,00 per la fase decisoria) per compensi, oltre il rimborso delle spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Castrovillari, 21.01.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 16.01.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1249 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da sé medesimo ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in
Corigliano - Rossano, alla via Nazionale;
RICORRENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Straface ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla contrada Oliveto, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
pagina 1 di 6 OGGETTO: compensi professionali.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al relativo decreto di fissazione di udienza,
l'avv. chiedeva la liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato nei Parte_1 confronti di in considerazione dell'opera professionale svolta, in favore di Controparte_1
quest'ultimo, nel procedimento iscritto presso questo Tribunale al n. R.G. 572/2019.
In particolare, l'avv. per lo svolgimento del proprio incarico Parte_1
chiedeva il pagamento della somma complessiva di € 12.382,63, atteso l'intervenuto pagamento della sola somma di € 1.800,00, di cui € 806,00 per le spese vive.
2. si costituiva in giudizio, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare Controparte_1 improcedibile la domanda per il mancato espletamento della negoziazione assistita, e, nel merito, di rigettarla.
3. Nel corso del procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e veniva presa visione del fascicolo del giudizio iscritto presso questo Tribunale al n. R.G. 572/2019. Con ordinanza del
16.12.2024 veniva rigettata l'eccezione di improcedibilità del ricorso e la richiesta di prova testimoniale, articolate da parte resistente, e all'udienza del 16.01.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Preliminarmente, si conferma il rigetto dell'eccezione di improcedibilità del ricorso per omesso espletamento della procedura di negoziazione assistita, sollevata da parte resistente, già rigettata con l'ordinanza del 16.12.2024, in quanto, si ribadisce che tra le controversie per cui la negoziazione assistita è condizione di procedibilità non vanno annoverate quelle nelle quali la parte può stare in giudizio personalmente, tra cui rientrano pacificamente i giudizi in materia di liquidazione dei compensi degli avvocati ex d.lgs. n. 150 del 2011.
5. Nel merito, in punto di diritto, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi pagina 2 di 6 estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
6. Applicati detti principi al caso di specie, si rileva che il creditore ha provato la fonte del proprio diritto (cfr. mandato rilasciato dall'odierno resistente posto a margine dell'atto di citazione del giudizio per cui si chiedono i compensi) e lo svolgimento dell'attività professionale, circostanze neanche contestate dal resistente, e ha allegato l'inadempimento dello stesso.
La parte resistente non ha negato l'inadempimento, ma ha mosso contestazioni che meritano parziale accoglimento.
7. Orbene, per quanto riguarda la somme asseritamente corrisposte in contanti, si rileva che le stesse non risultano provate (tramite quietanza), né possono essere provate per testi, in quanto ai sensi dell'art. 2726 c.c. la prova dei pagamenti è soggetta agli stessi limiti dei contratti che necessitano di prova documentale, ad eccezione dei casi previsti dagli artt. 2721, II c., c.c. e 2724
c.c., che non ricorrono nel caso di specie.
8. Per quanto concerne il valore della domanda, si rileva che la stessa va qualificata di valore indeterminabile di media complessità.
Invero, si segnala che la domanda di risarcimento del danno formulato nell'atto di citazione e nelle note conclusive, avendo aggiunto l'espressione “o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”, rende la causa proposta di valore indeterminabile.
pagina 3 di 6 Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione”. (Cass. civ., sez. I, ord. n. 10984/2021).
Inoltre, tale indeterminatezza è confermata dalle stesse argomentazioni rassegnate da parte ricorrente nelle note conclusive del giudizio n. R.G. 572/2019, in cui nell'esaminare la diversa intensità dei danni per diffamazione dell'onore e dell'immagine riporta i dati dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, che prevede una scala di diversa gravità dei danni risarcibili con diverse quantificazioni economiche.
Per tale ragione, nel calcolare il compenso spettante al ricorrente dovrà farsi riferimento allo scaglione per le cause di valore tra 26.001,00 e 52.000,00, in quanto, come detto, la causa risulta di valore indeterminabile e di media complessità, attesa la sensibilità degli interessi coinvolti e la delicatezza della questione.
Invero, questo Giudice intende dare continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui per la causa di valore indeterminabile di media complessità vada applicato lo scaglione predetto, atteso che per la causa di valore indeterminato e di bassa complessità, ai sensi dell'art. 5, ult. co., del D.M. n. 55/2014, va applicato lo scaglione di valore tra € 5.201,00 e € 26.000,00.
Invero, la Suprema Corte ha statuito che “…La ricorrente suppone erroneamente che il tribunale, una volta individuato lo scaglione di riferimento in quello previsto per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, avesse considerato la causa di valore superiore a Euro
26.000,00: da qui, secondo la ricorrente, l'applicabilità dello scaglione previsto per le cause di valore compreso fra Euro 26.001,00 e Euro 52.000,00. Giustamente invece il tribunale ha fatto conseguire alla valutazione di bassa complessità della causa la determinazione del valore in Euro
26.000,00, conformemente a quanto dispone il D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 6, le cause di valore interminabile si considerano di regola di valore non inferiore a Euro 26.000,00 e non pagina 4 di 6 superiore a Euro 260.000,00. Lo scaglione tariffario è quello delle cause di valore fra Euro
5.201,00 e 26.000,00” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 29821/2019).
9. Ciò detto si rileva che non spettano gli aumenti richiesti nella parcella, poiché gli atti non sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del DM 55/2014.
Né dette maggiorazioni possono essere riconosciute, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DM
55/2014, in quanto detto riconoscimento risulta facoltativo e nel caso di specie non si ritiene che possa essere disposto, avendo parte ricorrente difeso un unico soggetto nei confronti di due soggetti, il primo dei quali ) perlopiù quale rappresentante dell'altro convenuto Persona_1
). Persona_2
10. Del tutto irrilevante risulta la richiesta extragiudiziale da parte del ricorrente della liquidazione della somma di € 3.180,88, non potendosi riconoscere in tale contegno alcuna rinuncia al credito vantato.
11. Per quanto riguarda l'attività svolta da parte opposta, si rileva che il compenso va calcolato parametrando l'attività professionale del difensore ai criteri previsti dal D.M. 55/2014 che va applicato al caso di specie, poiché la sentenza, che conclude il procedimento per cui è stato conferito l'incarico in parola, è stata pubblicata il 27.05.2024 e tale Decreto Ministeriale prevede all'art. 28 che lo stesso si applica alle liquidazioni successive al 03.04.2014 (data di entrata in vigore di tale normativa).
Orbene, dall'esame degli atti, risulta che parte opposta ha esaminato gli atti di causa, ha redatto l'atto di citazione, ha predisposto le memorie di cui all'art. 183, c. VI, n. 1), n. 2) e n. 3), c.p.c. e le note conclusive, partecipando a sei udienze.
Ciò premesso, va applicata la tabella concernente le cause di cognizione innanzi al Tribunale che, per le controversie di valore tra € 26.000,01 e 52.000,00, essendo la causa di valore indeterminabile di media complessità, prevede come liquidazione media l'importo di € 7.254,00, secondo i parametri ante D.M. n. 147 del 13.08.2022.
Da tale somma va decurtata la somma di € 994,00, avendo, come ammesso dalla stessa parte ricorrente, il debitore versato la somma di € 1.800,00, di cui € 806,00 per le sole spese vive.
12. Per tali ragioni, va parzialmente accolto il ricorso e parte resistente va condannata alla corresponsione della somma di € 6.260,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA , come per legge.
pagina 5 di 6 13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, non comportando soccombenza reciproca l'accoglimento parziale della domanda articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (cfr. Cass., SS.UU., sent. n.32061/2022).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda;
- condanna alla corresponsione in favore dell'avv. Controparte_1 Parte_1
della somma di € 6.260,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
[...]
- condanna alla rifusione, in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 2.750,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio,
€ 500,00 per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase di trattazione ed € 900,00 per la fase decisoria) per compensi, oltre il rimborso delle spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Castrovillari, 21.01.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 6 di 6