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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/04/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
n. RG 806/2024
TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Nola, dott.ssa Rosa Napolitano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. R.G. 806/2024, vertente
TRA
” n. 36/2021, dichiarato dal Tribunale di Nola in data Parte_1
15/06/2021 – 16/06/2021, con sede in Volla (Na), alla via Palazziello snc, cod. fisc. e Partita IVA
, in persona dei curatori pro tempore avv. Angela Ambrosio P.IVA_1
(C.F.: ) con studio in San EP VE (NA) alla Via Vialonga n.9 e C.F._1 dott. (C.F.: ) con studio in Marigliano (NA) alla Via Libertà Controparte_1 C.F._2
n.2, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Marino Turchi n. 34, presso lo studio dell'avv.
EP Simone (C.F. che lo rappresenta e difende, giusto provvedimento di C.F._3 autorizzazione e nomina del G.D., dott. Gennaro Beatrice, del 16/08/2023, con ammissione al gratuito patrocinio per insufficienza di fondi,
ATTORE
E
in persona del L.R. p.t. sig. cf. con sede legale in CP_2 Controparte_3 P.IVA_2
Napoli al Corso Novara n. 36, ed ivi elett.te dom.ta, presso lo studio dell'avv. Raffaele Sasso, cf.
, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al n. fax 081-283685 ovvero al C.F._4 seguente indirizzo di pec: Email_1
CONVENUTO
Oggetto: azione ex artt. 44 e 67 Legge Fall.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto contenuto nel n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
pagina 1 di 9 Con atto di citazione depositato in data 12/02/2024 il attore ha convenuto in giudizio la Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, innanzi al Tribunale di Nola CP_2 chiedendo: “a) Accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 67, comma 2, L.F. e di cui all'art.
69 bis
L.F., revocare e, per l'effetto, dichiarare inefficace nei confronti del Parte_1
n. il pagamento di € 10.000,00 eseguito dalla società in bonis a favore della
[...] Pt_2 convenuta in data 30/03/2021, mediante incasso da parte di quest'ultima della cambiale indicata al capo 4 n. I della parte assertiva del presente atto, e conseguentemente condannare l' in CP_2 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del Parte_1
n. 36/2021 della somma capitale di € 10.000,00 oltre interessi e rivalutazione
[...] decorrenti dalla data del pagamento all'effettivo soddisfo;
b) Accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 67, comma 2, L.F. e di cui all'art. 69 bis L.F., revocare e, per l'effetto, dichiarare inefficace nei confronti del n. il pagamento di € Parte_1 Pt_2
5.000,00 eseguito dalla società in bonis a favore della convenuta in data 27/05/2021, mediante incasso da parte di quest'ultima della cambiale indicata al capo 4 n. II della parte assertiva del presente atto, e conseguentemente condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in CP_2 favore del ” n. 36/2021 della somma capitale di € 5.000,00 Parte_1 oltre interessi e rivalutazione decorrenti dalla data del pagamento all'effettivo soddisfo;
c) Accertare e dichiarare l'inefficacia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 L.F, del pagamento della somma di €
5.000,00 eseguito in data 27/06/2021 (successiva alla dichiarazione di fallimento) dalla
[...] in bonis in favore della convenuta, mediante l'incasso da parte di quest'ultima Parte_1 in data 27/6/21 della cambiale indicata al capo 4 n. III della parte assertiva del presente atto, e, per
l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione in favore CP_2 del fallimento attoreo di tale somma oltre interessi legali e rivalutazione dalla data del pagamento all'effettivo soddisfo;
d) condannare, altresì, la convenuta in persona del legale CP_2 rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attore delle spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge”.
A fondamento della promossa domanda il fallimento attore ha dedotto che: 1) la curatela, nel corso delle indagini svolte, ha appreso dell'esistenza, tra le altre, di nn. 3 cambiali emesse dalla società
Capital srl in favore di poi girate alla fallita società e da questa alla una di € Parte_3 CP_2
10.000,00, con scadenza al 30.03.2021, una di € 5.000,00, con scadenza al 27.05.2021, ed una di €
5.000,00, con scadenza al 27.06.2021; 2) tali cambiali risultano essere state regolarmente pagate alla scadenza alla 365Green srl, come rilevato dalla banca trattaria 3) il pagamento Parte_4 delle prime due cambiali è intervenuto entro i sei mesi dalla dichiarazione di fallimento, dichiarato in data 16/6/2021 dal Tribunale di Nola, risultando pertanto revocabile ex art. 67 comma 2 Legge Fall., mentre il terzo pagamento, avvenuto in data successiva alla dichiarazione di fallimento, è ex lege inefficace ex art. 44 Legge Fall. si è costituita rendendosi disponibile a restituire alla curatela attrice l'importo di € CP_4
5.000,00 relativo alla cambiale del 27.06.2021, pagata dopo la declaratoria di fallimento della D.&G.
ma impugnando e contestando, per il resto, la domanda attorea, eccependo Parte_1
l'insussistenza del presupposto soggettivo della conoscenza, da parte dell'accipiens, dello stato di decozione del debitore.
pagina 2 di 9 Precisate le domande mediante deposito di memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 13/6/2024 il giudice dott.ssa Federica Peluso, “attesa la sicura disponibilità della convenuta di pagare
€ 5.000,00 relativamente alla domanda di cui all'art. 44 l. fall.; letto l'art. 185bis c.p.c.,” ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa: “la corresponsione da parte della convenuta
di € 10.000,00, a tacitazione di tutte le pretese. Spese compensate”. CP_2
Alla successiva udienza del 12/09/2024 il giudice, preso atto della mancata accettazione della proposta conciliativa formulata alla precedente udienza, rigettata l'istanza di emissione di ordinanza ex art. 183ter c.p.c., “ritenuta la causa matura per la decisione;
ritenuto opportuno procedere alla decisione della causa a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 281quinquies, co. 1, c.p.c.”, ha fissato l'udienza del 16 gennaio 2025, alle ore 11.30 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di note scritte contenti la sola precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza fissata per la remissione della causa in decisione, insistendo le parti nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, il giudice dott.ssa Rosa Napolitano, preso atto del rituale deposito del foglio di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, letto l'art. 281 quinquies c.p.c., ha riservato la decisione.
2. La domanda proposta dalla curatela attrice ex art. 67 comma 2 Legge Fall. ed ex art. 44 Legge Fall. è fondata e va accolta.
2.1 Quanto alla revocatoria avente ad oggetto i pagamenti eseguiti, mediante incasso di nn. 2 cambiali, una dell'importo di € 10.000,00 con scadenza al 30.03.2021, una dell'importo di € 5.000,00 con scadenza al 27.05.2021, giova evidenziare come, ai sensi dell'art. 67 comma 2 Legge Fall., “sono revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”. La revocatoria fallimentare delineata dal secondo comma dell'art. 67 presuppone la verifica di due presupposti: 1) un presupposto oggettivo, rappresentato dall'effettuazione, entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, di pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, dal compimento di atti a titolo oneroso ovvero costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi;
2) un presupposto soggettivo, rappresentato dalla prova, da parte del curatore, che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore.
Quanto al presupposto oggettivo, rileva in sé il mero pagamento di debito liquido o esigibile o, comunque, il compimento di atti a titolo oneroso, senza che sia necessaria la prova dell'eventus damni, da ritenere in re ipsa e consistente nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal fallito, con la conseguenza che sul curatore grava soltanto l'onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens, mentre la circostanza “che il pagamento sia stato effettuato per soddisfare un credito assistito da privilegio generale non esclude tale possibile lesione, né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che può verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che potrebbero insinuarsi anche successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria” (Cassazione civile,
Sez. I, sentenza n. 25571 del 17 dicembre 2010).
pagina 3 di 9 Quanto al presupposto soggettivo dell'azione revocatoria, il principio secondo il quale grava sul curatore l'onere di dimostrare l'effettiva conoscenza, da parte del creditore ricevente, dello stato di insolvenza del debitore, va inteso- secondo l'orientamento ermeneutico consolidato (Cass., 14.9.2022,
n. 27070; Cass., 3.5.2012. n. 6686) - nel senso che la certezza logica dell'esistenza di tale stato soggettivo (vertendosi in tema di prova indiziaria e non diretta) può legittimamente dirsi acquisita non quando sia provata la conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione dell'impresa (prova inesigibile perché diretta), né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto (prova inutilizzabile perché correlata ad un parametro, del tutto teorico, di "creditore avveduto"), bensì quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito.
Nel caso di specie, il quadro probatorio complessivamente acquisito, quale emergente dalla documentazione prodotta dalla curatela attrice, consente di ritenere integrati entrambi i presupposti per l'accoglimento della domanda attorea.
Può, invero, ritenersi provato il presupposto oggettivo, avendo la curatela attrice fornito prova:
- sia del compimento degli atti a titolo oneroso, ovverosia del pagamento, in favore della CP_2
[...
di nn. 2 cambiali emesse dalla società Capital srl in favore di poi girate alla Parte_3 fallita società e da questa alla una di € 10.000,00, con scadenza al 30/03/2021, una CP_2 di € 5.000,00, con scadenza al 27/05/2021 (cfr. cambiali allegate in atti), come evincibile dalla dichiarazione resa dalla banca trattaria (cfr. dichiarazione Ufficio Parte_4
Accertamenti Bancari allegata in atti); Parte_4
- sia del compimento di tali pagamenti nel periodo “sospetto” dei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento, risultando l'incasso avvenuto alla scadenza del termine indicato nelle cambiali, ovverosia in data 30/03/2021 e 27/05/2021, entro sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento, dichiarato con sentenza n. 36/2021 pubblicata dal Tribunale di Nola in data 16/6/2021 (cfr. sentenza dichiarativa di fallimento allegata in atti).
Quanto al presupposto soggettivo, giova rammentare che costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello in base al quale la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, può essere provata anche mediante indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. VI,
11/02/2020, n. 3327; Cass. civ., sez. I, 12/11/2019, n. 29257; Trib. Milano, sez. II, 28/11/2019, n.
10953).
Gli elementi indiziari devono essere caratterizzati dagli ordinari requisiti di gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli articoli 2727 e 2729 c.c., i quali conducono a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore.
Per configurare una presunzione giuridicamente valida, si ritiene che non occorra che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti -sulla base di un collegamento di necessarietà assoluta ed esclusiva (sulla scorta della regola della inferenza necessaria)- l'unica conseguenza possibile di quello noto, essendo, al contrario, sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit, in virtù della regola dell'inferenza pagina 4 di 9 probabilistica (tra le tante, Cass. civ., sez. VI, 09/05/2017, n. 11368; sez. lav., 05/02/2014, n. 2632; sez.
III, 16/11/2005, n. 23079).
Il giudice, dunque, deve esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento.
Nel caso di specie, sussistono elementi indiziari che, unitamente considerati, permettono di ritenere che la convenuta conoscesse lo stato di decozione del proprio debitore al momento della CP_2 ricezione dei pagamenti in questione. Par Dall'esame della documentazione prodotta dalla curatela attrice emerge, infatti, che la
[...]
ha depositato, in data 25/2/2021, e, pertanto, in data antecedente all'incasso delle Parte_1 predette cambiali, domanda di concordato in bianco presso il Tribunale di Nola ex art. 161 comma 6
Legge Fall., e di tale deposito è stata fatta rituale iscrizione nel registro delle imprese (cfr. visura storica depositata in atti della curatela).
Tale iscrizione, dalla quale conseguono specifici effetti di legge ex art. 168 Legge Fall. (il divieto, per i creditori, di iniziare o proseguire le azioni esecutive e le azioni cautelari, la sterilizzazione delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, rispetto ai creditori anteriori al concordato, il blocco degli interessi, l'applicazione della regola dell'opponibilità degli atti ex art. 45 Legge Fall.), ha efficacia dichiarativa ex art. 2193 c.c. (“I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi
è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.
L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta”) di talchè, dal momento della registrazione, gli atti e i fatti soggetti ad iscrizione sono opponibili a chiunque.
Dall'iscrizione della domanda di concordato in bianco nel registro delle imprese discende, dunque, una presunzione di conoscenza iuris et de iure della pendenza della richiamata procedura e, conseguentemente, dello stato di crisi o insolvenza sotteso all'accesso alla stessa, non superabile dal terzo e, in questo caso, da parte convenuta, nemmeno laddove si provi l'impossibilità di venirne a conoscenza.
Ad un ulteriore comprova della conoscenza dello stato di insolvenza della da Parte_1 parte della convenuta sovviene la circostanza, dedotta e provata documentalmente dalla CP_2 curatela e non contestata dalla società convenuta, che la sede legale e unità operativa della fallita era ubicata in Volla (Na), alla via Palazziello snc, presso il mercato C.A.A.N., a pochi metri di distanza dall'unità operativa della (anch'essa in Volla alla Via Palazziello mercato C.A.A.N.). Sin dal CP_2 mese di febbraio del 2021 l'unità operativa e sede legale della fallita veniva chiusa, tanto che i locali nei quali la stessa operava venivano ceduti, come emerge dal verbale d'inventario redatto in occasione della dichiarazione di fallimento, di talchè non pare giustificabile che il legale rappresentante della a fronte dei riferiti rapporti commerciali di lunga data con la CP_2 Parte_1 non si sia reso conto delle difficoltà in cui versava quest'ultima, vedendo chiusa la relativa sede legale e unità operativa (posta a pochi metri di distanza dalla sua).
Le circostanze su esposte costituiscono elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, idonei a ritenere che la società convenuta e, per essa, il relativo amministratore pro tempore, facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza - anche rapportata alle sue qualità professionali nonché alle condizioni in cui pagina 5 di 9 si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore.
Né la convenuta, sulla quale gravava la prova della sussistenza di circostanze di fatto idonee ad escludere la conoscenza dello stato di insolvenza della ha fornito validi Parte_1 elementi di prova in tal senso.
Di contro, la si è limitata a dedurre: 1) che le due società avevano rapporti commerciali CP_2 ventennali in virtù dei quali la ha sempre concesso alla controparte termini abbastanza CP_2 comodi di pagamento, accettando anche titoli cambiari che, nel settore di riferimento (ortofrutticolo), costituiscono un modo normale di adempimento;
2) la è ancora creditrice della fallita di CP_2 alcuni importi per forniture somministrate tra il 2019 e l'inizio del 2020 ; 3) le cambiali incassate sono relative ad un credito del 2017 e alla data della consegna delle stesse (settembre 2019 e settembre
2020) la era attiva e pienamente operativa presso il mercato ortofrutticolo di Parte_1
Volla.
Nessuna di queste circostanze fornisce tuttavia la richiesta prova liberatoria in quanto:
- la circostanza che nei rapporti tra le parti la cambiale costituisse un ordinario mezzo di pagamento –peraltro meramente dedotta e non adeguatamente provata - non incide sul presupposto oggettivo di cui all'art. 67 comma 2 Legge Fall., rappresentato dal mero pagamento o compimento di atto a titolo oneroso, prescindendo completamente dalla verifica di ordinarietà
o meno del mezzo di pagamento utilizzato;
- I riferiti rapporti ventennali - di cui parte convenuta, peraltro, non ha offerto prova e che risultano smentiti dalla costituzione della fallita solo in data 01/04/2025 (cfr. visura storica depositata in atti) – piuttosto che provare la mancata conoscenza dello stato di insolvenza della sembrano deporre in senso chiaramente contrario, non potendo la Parte_1 convenuta non avere cognizione, alla luce di tali rapporti, dello stato di difficoltà economica in cui si trovava la Parte_1
- L'esistenza di ulteriori crediti, in capo alla nei confronti della fallita per forniture CP_2 somministrate tra il 2019 e l'inizio del 2020, non risulta adeguatamente provata dall'allegazione del mero partitario che, per giurisprudenza assolutamente pacifica, costituisce un documento di formazione unilaterale inidoneo a fornire prova dell'esistenza del credito (cfr. in tal senso
Tribunale di Milano, 19/10/2023; il predetto documento, non ha, peraltro, la richiamata efficacia probatoria nei confronti della curatela, in omaggio al pacifico principio giurisprudenziale secondo cui “gli artt. 2709 e 2710 c.c., che conferiscono efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti, non trovano applicazione nei confronti del curatore del fallimento, il quale agisca non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui, non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati dalle norme in questione, operanti solo tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d'impresa” – Cassazione n. 10081 del 9 maggio 2011);
d'altra parte, non solo parte convenuta non risulta aver presentato domanda di ammissione al passivo per i relativi crediti (come emerge dal verbale di stato passivo prodotto dalla curatela) ma, laddove anche avesse provato l'esistenza degli stessi, le ulteriori pretese creditorie insoddisfatte non inciderebbero sul divieto, con conseguente inefficacia ex lege, dei pagamenti per cui è causa;
pagina 6 di 9 - La circostanza che alla data della consegna delle cambiali (settembre 2019 e settembre 2020) la era attiva e operativa presso il mercato ortofrutticolo di Volla non Parte_1 assume alcun valore liberatorio in quanto, indipendentemente da quando sia stata operata la consegna delle cambiali (con la girata dalla alla , ciò che Parte_1 CP_2 rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 67 comma 2 Legge Fall. è la riscossione del titolo cambiario, avvenuta indiscutibilmente pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento e successivamente al deposito della domanda di concordato preventivo in bianco, quando, sulla scorta degli elementi sopra evidenziati, la società convenuta non poteva non essere a conoscenza dello stato di insolvenza della Parte_1
La mancata prova, da parte della convenuta, di circostanze idonee ad escludere la conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice, unitamente alla debita valorizzazione dei dati presuntivi sopra riportati depone, conclusivamente, nel senso che non solo sussistesse lo stato di insolvenza, quale comprovato dai bilanci della fallita e dal relativo stato passivo dichiarato esecutivo (cfr. allegati alla produzione della curatela attrice), ma che questo fosse ben noto alla società convenuta.
Pertanto, il pagamento di € 15.000,00 effettuato mediante nn. 2 effetti cambiari dalla società
[...] in bonis nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento in favore della Parte_1 va dichiarato inefficace e revocato ai sensi dell'art. 67 comma 2 Legge Fall., con CP_2 conseguente obbligo in capo alla società convenuta di restituzione alla curatela attrice della predetta somma, oltre agli interessi legali dal giorno della domanda al saldo.
Essendo, infatti, la proposta azione revocatoria un'azione costitutiva, l'obbligazione accessoria relativa agli interessi sul capitale da restituire decorre dalla domanda giudiziale, e non, ex art. 1224 c.c., dalla messa in mora dell'accipiens soccombente (Cass, 28 settembre 2021, n. 26244).
2.2 Quanto alla domanda di inefficacia del pagamento eseguito dopo l'apertura del fallimento, giova premettere che l'art. 44 Legge Fall., prevedendo, tra l'altro, l'inefficacia, rispetto ai creditori, degli atti compiuti dal fallito e dei pagamenti da lui eseguiti, nonché di quelli da lui ricevuti, dopo la dichiarazione del suo fallimento, costituisce un logico corollario della perdita della disponibilità dei beni acquisiti al fallimento stesso, assicurando la par candido creditorum.
In proposito, si è correttamente osservato che l'inefficacia dei pagamenti ex art. 44 Legge Fall., che colpisce gli atti posti in essere dal fallito od eseguiti in suo favore dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, trova la sua ratio nella perdita, coeva al fallimento stesso, del diritto di disporre da parte del debitore, piuttosto che nel pregiudizio sofferto dai creditori, distinguendosi, pertanto, da quella accertabile con l'azione revocatoria, per cui la relativa azione è diretta a far dichiarare una nullità che si verifica di pieno diritto nei confronti del fallimento e dei creditori (cfr. Cass. n. 1979/1970).
L'azione promossa dal curatore, ai sensi dell'art. 44, comma 2, Legge fall., ha, peraltro, natura autonoma rispetto al rapporto causale che ha determinato il pagamento (cfr. Cass. n. 20742 del 2015).
Pertanto, sotto il profilo giuridico, è irrilevante l'eventuale buona fede del terzo, posto che la inefficacia di cui all'art. 44 Legge Fall. non è fondata su una presunzione di conoscenza della perdita, da parte del fallito, del potere di disporre del proprio patrimonio, ma costituisce una sanzione di carattere obiettivo, che prescinde dalla effettiva conoscenza, da parte del solvens, della intervenuta dichiarazione di fallimento del creditore. In altri termini, l'irrilevanza, agli effetti dell'inopponibilità alla massa dei creditori dei pagamenti fatti e/o ricevuti dal fallito, dello stato soggettivo di conoscenza del solvens, proprio in quanto necessario riflesso dell'assolutezza del suddetto principio, trova giustificazione nell'esigenza di tutela della massa dei creditori: trattasi, all'evidenza, di una scelta del legislatore non pagina 7 di 9 manifestamente irragionevole e, perciò stesso, non censurabile sul piano della legittimità costituzionale
(cfr. C. Cost. 23.6.1998, n. 234).
La giurisprudenza offre poi un'interpretazione estensiva dell'art. 44 sia con riguardo al primo comma che con riguardo al secondo comma.
L'inefficacia colpisce, dunque, anche i pagamenti effettuati dal terzo e financo quelli coattivi. In tal senso, si afferma l'inefficacia di pagamenti effettuati in forza di rapporti negoziali come, ad esempio, quelli del committente che paghi direttamente il subappaltatore ovvero addirittura i pagamenti coattivi effettuati in base a provvedimento di assegnazione in data anteriore.
In proposito la Suprema Corte di Cassazione, richiamando consolidata giurisprudenza antecedente, ha affermato che "gli stessi fatti estintivi del debito che, secondo l'elaborazione giurisprudenziale in tema di L. Fall., art. 67, sono idonei a violare il principio della par candido creditorum (...), devono trovare la sanzione automatica di inefficacia, L. Fall., ex art. 44, qualora intervengano a fallimento dichiarato.
Sicché, ai sensi di tale norma, deve ritenersi inefficace, se compiuto dopo il fallimento, qualsiasi atto satisfattivo comunque, e pur indirettamente, riferibile al debitore fallito, o perché eseguito con suo denaro, o per suo incarico (nei modi della delegazione, o dell'accollo cumulativo non allo scoperto), ovvero in suo luogo, come avviene, per l'appunto, nell'ipotesi in cui il pagamento sia effettuato in favore dei creditori del fallito dal terzo suo debitore. (..) l'azione ex art. 44, deve essere esercitata nei confronti dell'accipiens, ovvero di colui che ha effettivamente beneficiato del negozio satisfattivo". (cfr. in tal senso Cass. Civ. 19 luglio 2016, n. 14779).
Pertanto, può ragionevolmente affermarsi che oggetto dell'inefficacia sia proprio il pagamento cui si connette la violazione della par conditio creditorum e che si perfeziona solo con l'adempimento del debitore.
Sotto il profilo processuale spetta al curatore l'onere di provare sia l'effettivo pagamento che la collocazione temporale in data successiva al fallimento.
Al riguardo, deve rilevarsi che è pacifico l'intervenuto incasso, da parte della società convenuta, della cambiale emessa dalla società Capital srl in favore di poi girata alla fallita società e da Parte_3 questa alla dell'importo di € 5.000,00, con scadenza al 27/06/2021 (cfr. cambiale allegata CP_2 in atti), e, dunque, in data successiva al fallimento della dichiarato con Parte_1 sentenza n. 36/2021 pubblicata dal Tribunale di Nola in data 16/6/2021.
Ciò, oltre a risultare provato dalla documentazione prodotta dalla curatela attrice (cfr. in particolare, cambiale con scadenza al 27/6/2021, dichiarazione resa dalla banca trattaria di Parte_4 avvenuto incasso e sentenza dichiarativa di fallimento), risulta pacificamente ammesso dalla società convenuta che, con riguardo a tale titolo, ha confermato la riconducibilità del pagamento alla sanzione di inefficacia di cui all'art. 44 Legge Fall. mostrando la propria disponibilità alla restituzione dell'importo incassato.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, il pagamento di € 5.000,00 effettuato mediante effetto cambiario dalla società in favore della in data successiva alla Parte_1 CP_2 dichiarazione di fallimento va dichiarato inefficace ex art. 44 Legge Fall., con conseguente obbligo in capo alla società convenuta di restituzione alla curatela attrice della predetta somma, oltre agli interessi legali dal giorno della domanda al saldo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come da dispositivo in conformità al DM 55/2014 recante "determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al pagina 8 di 9 DM n. 147 del 13/8/2022, in favore dell'erario, tenuto conto dell'ammissione al gratuito patrocinio di parte attrice.
Com'è noto la somma che, ai sensi dell'art. 133 d.lg. n. 115 del 2002, va rifusa in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo stato liquida al difensore del soggetto non abbiente (cfr. Cass. civ., sez. VI, 19 settembre 2017, n. 21611 e Corte Cost., 28 novembre 2012, n. 270). Invero, qualora nell'ambito di un giudizio civile risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato, ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 103 del medesimo decreto, al fine di evitare che l'eventuale divario possa costituire occasione di ingiusto profitto dello Stato a discapito del soccombente ovvero, al contrario, di danno erariale (cfr.
Cass. civ., sez. VI, 16 settembre 2016, n. 18167).
Il Giudice, pertanto, evidenzia in ordine alla liquidazione delle spese di lite che: 1) devono ritenersi applicabili, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del DM 55/14 (nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta), i parametri per i procedimenti di valore ricompreso tra € 5.201 e € 26.000; 2) nella fattispecie in esame vanno computati i parametri medi per tutte le fasi in cui si è articolato il giudizio – studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale -, decurtati della metà in forza del combinato disposto degli artt. 130 e 133 d.lg. n. 115 del
2002; 3) ai sensi dell'art. 2 comma 2, DM. n. 55/14 il rimborso forfettario va riconosciuto nella misura ordinaria del 15%.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla
[...]
così provvede: Parte_5
1) dichiara inefficace ex art. 67 comma 2 Legge Fall. e revoca il pagamento della complessiva somma di € 15.000,00 effettuato dalla società in bonis nei sei Parte_1 mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento in favore della mediante nn. 2 CP_2 effetti cambiari (uno di € 10.000,00, con scadenza al 30/03/2021, uno di € 5.000,00, con scadenza al 27/05/2021);
2) dichiara inefficace ex art. 44 Legge Fall. il pagamento della complessiva somma di € 5.000,00 effettuato dalla società in favore della in data Parte_1 CP_2 successiva alla dichiarazione di fallimento mediante effetto cambiario dell'importo di €
5.000,00, con scadenza al 27/06/2021;
3) condanna a pagare in favore del la CP_2 Parte_1 somma di € 20.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
4) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'Erario che CP_2 si liquidano in € 2.538,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali
(15%), iva e cpa come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di legge.
Nola, 10-04-2025
Il giudice
dott. ssa Rosa Napolitano
pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Nola, dott.ssa Rosa Napolitano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. R.G. 806/2024, vertente
TRA
” n. 36/2021, dichiarato dal Tribunale di Nola in data Parte_1
15/06/2021 – 16/06/2021, con sede in Volla (Na), alla via Palazziello snc, cod. fisc. e Partita IVA
, in persona dei curatori pro tempore avv. Angela Ambrosio P.IVA_1
(C.F.: ) con studio in San EP VE (NA) alla Via Vialonga n.9 e C.F._1 dott. (C.F.: ) con studio in Marigliano (NA) alla Via Libertà Controparte_1 C.F._2
n.2, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Marino Turchi n. 34, presso lo studio dell'avv.
EP Simone (C.F. che lo rappresenta e difende, giusto provvedimento di C.F._3 autorizzazione e nomina del G.D., dott. Gennaro Beatrice, del 16/08/2023, con ammissione al gratuito patrocinio per insufficienza di fondi,
ATTORE
E
in persona del L.R. p.t. sig. cf. con sede legale in CP_2 Controparte_3 P.IVA_2
Napoli al Corso Novara n. 36, ed ivi elett.te dom.ta, presso lo studio dell'avv. Raffaele Sasso, cf.
, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al n. fax 081-283685 ovvero al C.F._4 seguente indirizzo di pec: Email_1
CONVENUTO
Oggetto: azione ex artt. 44 e 67 Legge Fall.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto contenuto nel n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
pagina 1 di 9 Con atto di citazione depositato in data 12/02/2024 il attore ha convenuto in giudizio la Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, innanzi al Tribunale di Nola CP_2 chiedendo: “a) Accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 67, comma 2, L.F. e di cui all'art.
69 bis
L.F., revocare e, per l'effetto, dichiarare inefficace nei confronti del Parte_1
n. il pagamento di € 10.000,00 eseguito dalla società in bonis a favore della
[...] Pt_2 convenuta in data 30/03/2021, mediante incasso da parte di quest'ultima della cambiale indicata al capo 4 n. I della parte assertiva del presente atto, e conseguentemente condannare l' in CP_2 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del Parte_1
n. 36/2021 della somma capitale di € 10.000,00 oltre interessi e rivalutazione
[...] decorrenti dalla data del pagamento all'effettivo soddisfo;
b) Accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 67, comma 2, L.F. e di cui all'art. 69 bis L.F., revocare e, per l'effetto, dichiarare inefficace nei confronti del n. il pagamento di € Parte_1 Pt_2
5.000,00 eseguito dalla società in bonis a favore della convenuta in data 27/05/2021, mediante incasso da parte di quest'ultima della cambiale indicata al capo 4 n. II della parte assertiva del presente atto, e conseguentemente condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in CP_2 favore del ” n. 36/2021 della somma capitale di € 5.000,00 Parte_1 oltre interessi e rivalutazione decorrenti dalla data del pagamento all'effettivo soddisfo;
c) Accertare e dichiarare l'inefficacia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 L.F, del pagamento della somma di €
5.000,00 eseguito in data 27/06/2021 (successiva alla dichiarazione di fallimento) dalla
[...] in bonis in favore della convenuta, mediante l'incasso da parte di quest'ultima Parte_1 in data 27/6/21 della cambiale indicata al capo 4 n. III della parte assertiva del presente atto, e, per
l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione in favore CP_2 del fallimento attoreo di tale somma oltre interessi legali e rivalutazione dalla data del pagamento all'effettivo soddisfo;
d) condannare, altresì, la convenuta in persona del legale CP_2 rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attore delle spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge”.
A fondamento della promossa domanda il fallimento attore ha dedotto che: 1) la curatela, nel corso delle indagini svolte, ha appreso dell'esistenza, tra le altre, di nn. 3 cambiali emesse dalla società
Capital srl in favore di poi girate alla fallita società e da questa alla una di € Parte_3 CP_2
10.000,00, con scadenza al 30.03.2021, una di € 5.000,00, con scadenza al 27.05.2021, ed una di €
5.000,00, con scadenza al 27.06.2021; 2) tali cambiali risultano essere state regolarmente pagate alla scadenza alla 365Green srl, come rilevato dalla banca trattaria 3) il pagamento Parte_4 delle prime due cambiali è intervenuto entro i sei mesi dalla dichiarazione di fallimento, dichiarato in data 16/6/2021 dal Tribunale di Nola, risultando pertanto revocabile ex art. 67 comma 2 Legge Fall., mentre il terzo pagamento, avvenuto in data successiva alla dichiarazione di fallimento, è ex lege inefficace ex art. 44 Legge Fall. si è costituita rendendosi disponibile a restituire alla curatela attrice l'importo di € CP_4
5.000,00 relativo alla cambiale del 27.06.2021, pagata dopo la declaratoria di fallimento della D.&G.
ma impugnando e contestando, per il resto, la domanda attorea, eccependo Parte_1
l'insussistenza del presupposto soggettivo della conoscenza, da parte dell'accipiens, dello stato di decozione del debitore.
pagina 2 di 9 Precisate le domande mediante deposito di memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 13/6/2024 il giudice dott.ssa Federica Peluso, “attesa la sicura disponibilità della convenuta di pagare
€ 5.000,00 relativamente alla domanda di cui all'art. 44 l. fall.; letto l'art. 185bis c.p.c.,” ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa: “la corresponsione da parte della convenuta
di € 10.000,00, a tacitazione di tutte le pretese. Spese compensate”. CP_2
Alla successiva udienza del 12/09/2024 il giudice, preso atto della mancata accettazione della proposta conciliativa formulata alla precedente udienza, rigettata l'istanza di emissione di ordinanza ex art. 183ter c.p.c., “ritenuta la causa matura per la decisione;
ritenuto opportuno procedere alla decisione della causa a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 281quinquies, co. 1, c.p.c.”, ha fissato l'udienza del 16 gennaio 2025, alle ore 11.30 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di note scritte contenti la sola precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza fissata per la remissione della causa in decisione, insistendo le parti nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, il giudice dott.ssa Rosa Napolitano, preso atto del rituale deposito del foglio di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, letto l'art. 281 quinquies c.p.c., ha riservato la decisione.
2. La domanda proposta dalla curatela attrice ex art. 67 comma 2 Legge Fall. ed ex art. 44 Legge Fall. è fondata e va accolta.
2.1 Quanto alla revocatoria avente ad oggetto i pagamenti eseguiti, mediante incasso di nn. 2 cambiali, una dell'importo di € 10.000,00 con scadenza al 30.03.2021, una dell'importo di € 5.000,00 con scadenza al 27.05.2021, giova evidenziare come, ai sensi dell'art. 67 comma 2 Legge Fall., “sono revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”. La revocatoria fallimentare delineata dal secondo comma dell'art. 67 presuppone la verifica di due presupposti: 1) un presupposto oggettivo, rappresentato dall'effettuazione, entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, di pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, dal compimento di atti a titolo oneroso ovvero costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi;
2) un presupposto soggettivo, rappresentato dalla prova, da parte del curatore, che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore.
Quanto al presupposto oggettivo, rileva in sé il mero pagamento di debito liquido o esigibile o, comunque, il compimento di atti a titolo oneroso, senza che sia necessaria la prova dell'eventus damni, da ritenere in re ipsa e consistente nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal fallito, con la conseguenza che sul curatore grava soltanto l'onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens, mentre la circostanza “che il pagamento sia stato effettuato per soddisfare un credito assistito da privilegio generale non esclude tale possibile lesione, né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che può verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che potrebbero insinuarsi anche successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria” (Cassazione civile,
Sez. I, sentenza n. 25571 del 17 dicembre 2010).
pagina 3 di 9 Quanto al presupposto soggettivo dell'azione revocatoria, il principio secondo il quale grava sul curatore l'onere di dimostrare l'effettiva conoscenza, da parte del creditore ricevente, dello stato di insolvenza del debitore, va inteso- secondo l'orientamento ermeneutico consolidato (Cass., 14.9.2022,
n. 27070; Cass., 3.5.2012. n. 6686) - nel senso che la certezza logica dell'esistenza di tale stato soggettivo (vertendosi in tema di prova indiziaria e non diretta) può legittimamente dirsi acquisita non quando sia provata la conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione dell'impresa (prova inesigibile perché diretta), né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto (prova inutilizzabile perché correlata ad un parametro, del tutto teorico, di "creditore avveduto"), bensì quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito.
Nel caso di specie, il quadro probatorio complessivamente acquisito, quale emergente dalla documentazione prodotta dalla curatela attrice, consente di ritenere integrati entrambi i presupposti per l'accoglimento della domanda attorea.
Può, invero, ritenersi provato il presupposto oggettivo, avendo la curatela attrice fornito prova:
- sia del compimento degli atti a titolo oneroso, ovverosia del pagamento, in favore della CP_2
[...
di nn. 2 cambiali emesse dalla società Capital srl in favore di poi girate alla Parte_3 fallita società e da questa alla una di € 10.000,00, con scadenza al 30/03/2021, una CP_2 di € 5.000,00, con scadenza al 27/05/2021 (cfr. cambiali allegate in atti), come evincibile dalla dichiarazione resa dalla banca trattaria (cfr. dichiarazione Ufficio Parte_4
Accertamenti Bancari allegata in atti); Parte_4
- sia del compimento di tali pagamenti nel periodo “sospetto” dei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento, risultando l'incasso avvenuto alla scadenza del termine indicato nelle cambiali, ovverosia in data 30/03/2021 e 27/05/2021, entro sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento, dichiarato con sentenza n. 36/2021 pubblicata dal Tribunale di Nola in data 16/6/2021 (cfr. sentenza dichiarativa di fallimento allegata in atti).
Quanto al presupposto soggettivo, giova rammentare che costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello in base al quale la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, può essere provata anche mediante indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. VI,
11/02/2020, n. 3327; Cass. civ., sez. I, 12/11/2019, n. 29257; Trib. Milano, sez. II, 28/11/2019, n.
10953).
Gli elementi indiziari devono essere caratterizzati dagli ordinari requisiti di gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli articoli 2727 e 2729 c.c., i quali conducono a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore.
Per configurare una presunzione giuridicamente valida, si ritiene che non occorra che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti -sulla base di un collegamento di necessarietà assoluta ed esclusiva (sulla scorta della regola della inferenza necessaria)- l'unica conseguenza possibile di quello noto, essendo, al contrario, sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit, in virtù della regola dell'inferenza pagina 4 di 9 probabilistica (tra le tante, Cass. civ., sez. VI, 09/05/2017, n. 11368; sez. lav., 05/02/2014, n. 2632; sez.
III, 16/11/2005, n. 23079).
Il giudice, dunque, deve esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento.
Nel caso di specie, sussistono elementi indiziari che, unitamente considerati, permettono di ritenere che la convenuta conoscesse lo stato di decozione del proprio debitore al momento della CP_2 ricezione dei pagamenti in questione. Par Dall'esame della documentazione prodotta dalla curatela attrice emerge, infatti, che la
[...]
ha depositato, in data 25/2/2021, e, pertanto, in data antecedente all'incasso delle Parte_1 predette cambiali, domanda di concordato in bianco presso il Tribunale di Nola ex art. 161 comma 6
Legge Fall., e di tale deposito è stata fatta rituale iscrizione nel registro delle imprese (cfr. visura storica depositata in atti della curatela).
Tale iscrizione, dalla quale conseguono specifici effetti di legge ex art. 168 Legge Fall. (il divieto, per i creditori, di iniziare o proseguire le azioni esecutive e le azioni cautelari, la sterilizzazione delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, rispetto ai creditori anteriori al concordato, il blocco degli interessi, l'applicazione della regola dell'opponibilità degli atti ex art. 45 Legge Fall.), ha efficacia dichiarativa ex art. 2193 c.c. (“I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi
è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.
L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta”) di talchè, dal momento della registrazione, gli atti e i fatti soggetti ad iscrizione sono opponibili a chiunque.
Dall'iscrizione della domanda di concordato in bianco nel registro delle imprese discende, dunque, una presunzione di conoscenza iuris et de iure della pendenza della richiamata procedura e, conseguentemente, dello stato di crisi o insolvenza sotteso all'accesso alla stessa, non superabile dal terzo e, in questo caso, da parte convenuta, nemmeno laddove si provi l'impossibilità di venirne a conoscenza.
Ad un ulteriore comprova della conoscenza dello stato di insolvenza della da Parte_1 parte della convenuta sovviene la circostanza, dedotta e provata documentalmente dalla CP_2 curatela e non contestata dalla società convenuta, che la sede legale e unità operativa della fallita era ubicata in Volla (Na), alla via Palazziello snc, presso il mercato C.A.A.N., a pochi metri di distanza dall'unità operativa della (anch'essa in Volla alla Via Palazziello mercato C.A.A.N.). Sin dal CP_2 mese di febbraio del 2021 l'unità operativa e sede legale della fallita veniva chiusa, tanto che i locali nei quali la stessa operava venivano ceduti, come emerge dal verbale d'inventario redatto in occasione della dichiarazione di fallimento, di talchè non pare giustificabile che il legale rappresentante della a fronte dei riferiti rapporti commerciali di lunga data con la CP_2 Parte_1 non si sia reso conto delle difficoltà in cui versava quest'ultima, vedendo chiusa la relativa sede legale e unità operativa (posta a pochi metri di distanza dalla sua).
Le circostanze su esposte costituiscono elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, idonei a ritenere che la società convenuta e, per essa, il relativo amministratore pro tempore, facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza - anche rapportata alle sue qualità professionali nonché alle condizioni in cui pagina 5 di 9 si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore.
Né la convenuta, sulla quale gravava la prova della sussistenza di circostanze di fatto idonee ad escludere la conoscenza dello stato di insolvenza della ha fornito validi Parte_1 elementi di prova in tal senso.
Di contro, la si è limitata a dedurre: 1) che le due società avevano rapporti commerciali CP_2 ventennali in virtù dei quali la ha sempre concesso alla controparte termini abbastanza CP_2 comodi di pagamento, accettando anche titoli cambiari che, nel settore di riferimento (ortofrutticolo), costituiscono un modo normale di adempimento;
2) la è ancora creditrice della fallita di CP_2 alcuni importi per forniture somministrate tra il 2019 e l'inizio del 2020 ; 3) le cambiali incassate sono relative ad un credito del 2017 e alla data della consegna delle stesse (settembre 2019 e settembre
2020) la era attiva e pienamente operativa presso il mercato ortofrutticolo di Parte_1
Volla.
Nessuna di queste circostanze fornisce tuttavia la richiesta prova liberatoria in quanto:
- la circostanza che nei rapporti tra le parti la cambiale costituisse un ordinario mezzo di pagamento –peraltro meramente dedotta e non adeguatamente provata - non incide sul presupposto oggettivo di cui all'art. 67 comma 2 Legge Fall., rappresentato dal mero pagamento o compimento di atto a titolo oneroso, prescindendo completamente dalla verifica di ordinarietà
o meno del mezzo di pagamento utilizzato;
- I riferiti rapporti ventennali - di cui parte convenuta, peraltro, non ha offerto prova e che risultano smentiti dalla costituzione della fallita solo in data 01/04/2025 (cfr. visura storica depositata in atti) – piuttosto che provare la mancata conoscenza dello stato di insolvenza della sembrano deporre in senso chiaramente contrario, non potendo la Parte_1 convenuta non avere cognizione, alla luce di tali rapporti, dello stato di difficoltà economica in cui si trovava la Parte_1
- L'esistenza di ulteriori crediti, in capo alla nei confronti della fallita per forniture CP_2 somministrate tra il 2019 e l'inizio del 2020, non risulta adeguatamente provata dall'allegazione del mero partitario che, per giurisprudenza assolutamente pacifica, costituisce un documento di formazione unilaterale inidoneo a fornire prova dell'esistenza del credito (cfr. in tal senso
Tribunale di Milano, 19/10/2023; il predetto documento, non ha, peraltro, la richiamata efficacia probatoria nei confronti della curatela, in omaggio al pacifico principio giurisprudenziale secondo cui “gli artt. 2709 e 2710 c.c., che conferiscono efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti, non trovano applicazione nei confronti del curatore del fallimento, il quale agisca non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui, non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati dalle norme in questione, operanti solo tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d'impresa” – Cassazione n. 10081 del 9 maggio 2011);
d'altra parte, non solo parte convenuta non risulta aver presentato domanda di ammissione al passivo per i relativi crediti (come emerge dal verbale di stato passivo prodotto dalla curatela) ma, laddove anche avesse provato l'esistenza degli stessi, le ulteriori pretese creditorie insoddisfatte non inciderebbero sul divieto, con conseguente inefficacia ex lege, dei pagamenti per cui è causa;
pagina 6 di 9 - La circostanza che alla data della consegna delle cambiali (settembre 2019 e settembre 2020) la era attiva e operativa presso il mercato ortofrutticolo di Volla non Parte_1 assume alcun valore liberatorio in quanto, indipendentemente da quando sia stata operata la consegna delle cambiali (con la girata dalla alla , ciò che Parte_1 CP_2 rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 67 comma 2 Legge Fall. è la riscossione del titolo cambiario, avvenuta indiscutibilmente pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento e successivamente al deposito della domanda di concordato preventivo in bianco, quando, sulla scorta degli elementi sopra evidenziati, la società convenuta non poteva non essere a conoscenza dello stato di insolvenza della Parte_1
La mancata prova, da parte della convenuta, di circostanze idonee ad escludere la conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice, unitamente alla debita valorizzazione dei dati presuntivi sopra riportati depone, conclusivamente, nel senso che non solo sussistesse lo stato di insolvenza, quale comprovato dai bilanci della fallita e dal relativo stato passivo dichiarato esecutivo (cfr. allegati alla produzione della curatela attrice), ma che questo fosse ben noto alla società convenuta.
Pertanto, il pagamento di € 15.000,00 effettuato mediante nn. 2 effetti cambiari dalla società
[...] in bonis nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento in favore della Parte_1 va dichiarato inefficace e revocato ai sensi dell'art. 67 comma 2 Legge Fall., con CP_2 conseguente obbligo in capo alla società convenuta di restituzione alla curatela attrice della predetta somma, oltre agli interessi legali dal giorno della domanda al saldo.
Essendo, infatti, la proposta azione revocatoria un'azione costitutiva, l'obbligazione accessoria relativa agli interessi sul capitale da restituire decorre dalla domanda giudiziale, e non, ex art. 1224 c.c., dalla messa in mora dell'accipiens soccombente (Cass, 28 settembre 2021, n. 26244).
2.2 Quanto alla domanda di inefficacia del pagamento eseguito dopo l'apertura del fallimento, giova premettere che l'art. 44 Legge Fall., prevedendo, tra l'altro, l'inefficacia, rispetto ai creditori, degli atti compiuti dal fallito e dei pagamenti da lui eseguiti, nonché di quelli da lui ricevuti, dopo la dichiarazione del suo fallimento, costituisce un logico corollario della perdita della disponibilità dei beni acquisiti al fallimento stesso, assicurando la par candido creditorum.
In proposito, si è correttamente osservato che l'inefficacia dei pagamenti ex art. 44 Legge Fall., che colpisce gli atti posti in essere dal fallito od eseguiti in suo favore dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, trova la sua ratio nella perdita, coeva al fallimento stesso, del diritto di disporre da parte del debitore, piuttosto che nel pregiudizio sofferto dai creditori, distinguendosi, pertanto, da quella accertabile con l'azione revocatoria, per cui la relativa azione è diretta a far dichiarare una nullità che si verifica di pieno diritto nei confronti del fallimento e dei creditori (cfr. Cass. n. 1979/1970).
L'azione promossa dal curatore, ai sensi dell'art. 44, comma 2, Legge fall., ha, peraltro, natura autonoma rispetto al rapporto causale che ha determinato il pagamento (cfr. Cass. n. 20742 del 2015).
Pertanto, sotto il profilo giuridico, è irrilevante l'eventuale buona fede del terzo, posto che la inefficacia di cui all'art. 44 Legge Fall. non è fondata su una presunzione di conoscenza della perdita, da parte del fallito, del potere di disporre del proprio patrimonio, ma costituisce una sanzione di carattere obiettivo, che prescinde dalla effettiva conoscenza, da parte del solvens, della intervenuta dichiarazione di fallimento del creditore. In altri termini, l'irrilevanza, agli effetti dell'inopponibilità alla massa dei creditori dei pagamenti fatti e/o ricevuti dal fallito, dello stato soggettivo di conoscenza del solvens, proprio in quanto necessario riflesso dell'assolutezza del suddetto principio, trova giustificazione nell'esigenza di tutela della massa dei creditori: trattasi, all'evidenza, di una scelta del legislatore non pagina 7 di 9 manifestamente irragionevole e, perciò stesso, non censurabile sul piano della legittimità costituzionale
(cfr. C. Cost. 23.6.1998, n. 234).
La giurisprudenza offre poi un'interpretazione estensiva dell'art. 44 sia con riguardo al primo comma che con riguardo al secondo comma.
L'inefficacia colpisce, dunque, anche i pagamenti effettuati dal terzo e financo quelli coattivi. In tal senso, si afferma l'inefficacia di pagamenti effettuati in forza di rapporti negoziali come, ad esempio, quelli del committente che paghi direttamente il subappaltatore ovvero addirittura i pagamenti coattivi effettuati in base a provvedimento di assegnazione in data anteriore.
In proposito la Suprema Corte di Cassazione, richiamando consolidata giurisprudenza antecedente, ha affermato che "gli stessi fatti estintivi del debito che, secondo l'elaborazione giurisprudenziale in tema di L. Fall., art. 67, sono idonei a violare il principio della par candido creditorum (...), devono trovare la sanzione automatica di inefficacia, L. Fall., ex art. 44, qualora intervengano a fallimento dichiarato.
Sicché, ai sensi di tale norma, deve ritenersi inefficace, se compiuto dopo il fallimento, qualsiasi atto satisfattivo comunque, e pur indirettamente, riferibile al debitore fallito, o perché eseguito con suo denaro, o per suo incarico (nei modi della delegazione, o dell'accollo cumulativo non allo scoperto), ovvero in suo luogo, come avviene, per l'appunto, nell'ipotesi in cui il pagamento sia effettuato in favore dei creditori del fallito dal terzo suo debitore. (..) l'azione ex art. 44, deve essere esercitata nei confronti dell'accipiens, ovvero di colui che ha effettivamente beneficiato del negozio satisfattivo". (cfr. in tal senso Cass. Civ. 19 luglio 2016, n. 14779).
Pertanto, può ragionevolmente affermarsi che oggetto dell'inefficacia sia proprio il pagamento cui si connette la violazione della par conditio creditorum e che si perfeziona solo con l'adempimento del debitore.
Sotto il profilo processuale spetta al curatore l'onere di provare sia l'effettivo pagamento che la collocazione temporale in data successiva al fallimento.
Al riguardo, deve rilevarsi che è pacifico l'intervenuto incasso, da parte della società convenuta, della cambiale emessa dalla società Capital srl in favore di poi girata alla fallita società e da Parte_3 questa alla dell'importo di € 5.000,00, con scadenza al 27/06/2021 (cfr. cambiale allegata CP_2 in atti), e, dunque, in data successiva al fallimento della dichiarato con Parte_1 sentenza n. 36/2021 pubblicata dal Tribunale di Nola in data 16/6/2021.
Ciò, oltre a risultare provato dalla documentazione prodotta dalla curatela attrice (cfr. in particolare, cambiale con scadenza al 27/6/2021, dichiarazione resa dalla banca trattaria di Parte_4 avvenuto incasso e sentenza dichiarativa di fallimento), risulta pacificamente ammesso dalla società convenuta che, con riguardo a tale titolo, ha confermato la riconducibilità del pagamento alla sanzione di inefficacia di cui all'art. 44 Legge Fall. mostrando la propria disponibilità alla restituzione dell'importo incassato.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, il pagamento di € 5.000,00 effettuato mediante effetto cambiario dalla società in favore della in data successiva alla Parte_1 CP_2 dichiarazione di fallimento va dichiarato inefficace ex art. 44 Legge Fall., con conseguente obbligo in capo alla società convenuta di restituzione alla curatela attrice della predetta somma, oltre agli interessi legali dal giorno della domanda al saldo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come da dispositivo in conformità al DM 55/2014 recante "determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al pagina 8 di 9 DM n. 147 del 13/8/2022, in favore dell'erario, tenuto conto dell'ammissione al gratuito patrocinio di parte attrice.
Com'è noto la somma che, ai sensi dell'art. 133 d.lg. n. 115 del 2002, va rifusa in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo stato liquida al difensore del soggetto non abbiente (cfr. Cass. civ., sez. VI, 19 settembre 2017, n. 21611 e Corte Cost., 28 novembre 2012, n. 270). Invero, qualora nell'ambito di un giudizio civile risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato, ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 103 del medesimo decreto, al fine di evitare che l'eventuale divario possa costituire occasione di ingiusto profitto dello Stato a discapito del soccombente ovvero, al contrario, di danno erariale (cfr.
Cass. civ., sez. VI, 16 settembre 2016, n. 18167).
Il Giudice, pertanto, evidenzia in ordine alla liquidazione delle spese di lite che: 1) devono ritenersi applicabili, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del DM 55/14 (nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta), i parametri per i procedimenti di valore ricompreso tra € 5.201 e € 26.000; 2) nella fattispecie in esame vanno computati i parametri medi per tutte le fasi in cui si è articolato il giudizio – studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale -, decurtati della metà in forza del combinato disposto degli artt. 130 e 133 d.lg. n. 115 del
2002; 3) ai sensi dell'art. 2 comma 2, DM. n. 55/14 il rimborso forfettario va riconosciuto nella misura ordinaria del 15%.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla
[...]
così provvede: Parte_5
1) dichiara inefficace ex art. 67 comma 2 Legge Fall. e revoca il pagamento della complessiva somma di € 15.000,00 effettuato dalla società in bonis nei sei Parte_1 mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento in favore della mediante nn. 2 CP_2 effetti cambiari (uno di € 10.000,00, con scadenza al 30/03/2021, uno di € 5.000,00, con scadenza al 27/05/2021);
2) dichiara inefficace ex art. 44 Legge Fall. il pagamento della complessiva somma di € 5.000,00 effettuato dalla società in favore della in data Parte_1 CP_2 successiva alla dichiarazione di fallimento mediante effetto cambiario dell'importo di €
5.000,00, con scadenza al 27/06/2021;
3) condanna a pagare in favore del la CP_2 Parte_1 somma di € 20.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
4) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'Erario che CP_2 si liquidano in € 2.538,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali
(15%), iva e cpa come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di legge.
Nola, 10-04-2025
Il giudice
dott. ssa Rosa Napolitano
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