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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 14785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14785 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 48987/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice CE RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da
, nato in [...] in data [...] e residente in [...]
Premuda n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Adalgisa Eva Pignoni (C.F.: ; C.F._1
P.E.C.: ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_1 studio, in Milano al viale Toscana n. 11, giusta procura alle liti allegata in atti
- ricorrente -
nei confronti del
Controparte_1 in persona del Ministro pro
[...] tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12
- resistente costituito -
OGGETTO: ricongiungimento familiare.
***
1. Il ricorrente chiede che questo Tribunale ordini all' a il Controparte_1 Controparte_1 rilascio del visto di ingresso per motivi familiari con il figlio minorenne.
L'amministrazione resistente, con memoria di costituzione chiese la cessata materia del contendere essendo stato fissato un appuntamento per il deposito della documentazione da legalizzare ed essendo il petitum circoscritto a detta fissazione. Deve rilevarsi al contrario che nel ricorso introduttivo parte ricorrente chiedeva il rilascio del visto di ingresso.
Con note di udienza del 20/06/2025 parte ricorrente riferisce della intervenuta emissione e rilascio del visto di ingresso richiesto per il figlio.
2. Il rilascio del visto di ingresso per motivi familiari, corrispondendo al petitum della domanda veicolata con il ricorso, comporta l'oggettivo venir meno di ogni interesse delle parti ad una pronuncia sul merito, quindi, la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 30251/2023).
Quanto alle spese processuali, le stesse sono a carico dell'amministrazione avendo generato la necessità per i ricorrenti di rivolgersi all'autorità giudiziaria per il riconoscimento del diritto soggettivo in discussione. Le stesse si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.200,00 (per studio, introduzione, trattazione), oltre accessori di legge.
Roma, 21 ottobre 2025
Il Giudice
CE RE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice CE RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da
, nato in [...] in data [...] e residente in [...]
Premuda n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Adalgisa Eva Pignoni (C.F.: ; C.F._1
P.E.C.: ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_1 studio, in Milano al viale Toscana n. 11, giusta procura alle liti allegata in atti
- ricorrente -
nei confronti del
Controparte_1 in persona del Ministro pro
[...] tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12
- resistente costituito -
OGGETTO: ricongiungimento familiare.
***
1. Il ricorrente chiede che questo Tribunale ordini all' a il Controparte_1 Controparte_1 rilascio del visto di ingresso per motivi familiari con il figlio minorenne.
L'amministrazione resistente, con memoria di costituzione chiese la cessata materia del contendere essendo stato fissato un appuntamento per il deposito della documentazione da legalizzare ed essendo il petitum circoscritto a detta fissazione. Deve rilevarsi al contrario che nel ricorso introduttivo parte ricorrente chiedeva il rilascio del visto di ingresso.
Con note di udienza del 20/06/2025 parte ricorrente riferisce della intervenuta emissione e rilascio del visto di ingresso richiesto per il figlio.
2. Il rilascio del visto di ingresso per motivi familiari, corrispondendo al petitum della domanda veicolata con il ricorso, comporta l'oggettivo venir meno di ogni interesse delle parti ad una pronuncia sul merito, quindi, la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 30251/2023).
Quanto alle spese processuali, le stesse sono a carico dell'amministrazione avendo generato la necessità per i ricorrenti di rivolgersi all'autorità giudiziaria per il riconoscimento del diritto soggettivo in discussione. Le stesse si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.200,00 (per studio, introduzione, trattazione), oltre accessori di legge.
Roma, 21 ottobre 2025
Il Giudice
CE RE