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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 31/03/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 2389/2024 V.G. introdotta da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Gitto ed Parte_1 elettivamente domiciliata c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Rionero in Vulture (PZ), alla
Via Foggia nr.12
e da
, nato a [...] il [...], rappresentato E_
e difeso dall'avv. Michela Iolanda Alida Dibiase ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in ND (PZ), alla Via Candida nr. 125
- ricorrenti - con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale
1 Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso, così come chiarite all'udienza del 20/03/2025.
Alla data odierna non risulta pervenuto il parere del P.M..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 28.11.2024, e - premesso di aver Parte_1 E_ contratto matrimonio in ND (PZ) il 24/08/2005 e che dalla loro unione non sono nati figli - hanno dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis e l'insorgenza di divergenze tali da precludere la prosecuzione della convivenza.
Hanno, dunque, chiesto che venisse dichiarata la loro separazione consensuale con le seguenti, concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione: “
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione. 2. Entrambi i coniugi rinunciano vicendevolmente all'assegno di mantenimento e ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento e nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi a tale titolo.
3. La casa coniugale sita in
ND alla Via Vittorio Emanuele Primo n. 19 - Lettera: C - Interno: 7, in comproprietà delle parti nella misura del 50% verrà per concorde volontà abitata da E_
, unitamente agli arredi presenti all'interno della stessa.
4. La sig.ra troverà
[...] Parte_1 altra soluzione abitativa presso cui sposterà propria residenza entro un mese dalla sentenza di omologa.
5. L' autovettura Fiat Punto tg DW622HX, acquistata in comunione dei beni ma con denaro esclusivo del in quanto frutto di donazione del di lui padre, rimane nella esclusiva disponibilità Pt_2
che ne sopporterà tutti i relativi costi di gestione ivi comprese eventuali Parte_3 sanzioni che dovessero pervenire, con esonero della da qualsivoglia responsabilità.
6. I Parte_1 coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza
o di domicilio.”.
All'udienza del 20/03/2025, esperito il tentativo di conciliazione, in presenza dei difensori, i coniugi hanno confermato la volontà di addivenire alla separazione. La IG.ra attualmente priva di Pt_1 occupazione, ha confermato la volontà di rinunciare ad ogni forma di mantenimento da parte del coniuge, fatta eccezione per i diritti patrimoniali in quota, dell'immobile in comproprietà con il
La ha, infatti, chiarito di avere disponibilità economiche ricevute dai propri genitori, in Pt_2 Pt_1 successione e di poter abitare insieme ai propri fratelli.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate.
2 In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di ND (PZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso del 28.11.2024, così provvede: E_
a) omologa la separazione consensuale di e , i quali Parte_1 E_
hanno contratto matrimonio in ND (PZ), il 24/08/2005, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di ND (PZ) dell'anno 2005, Atto nr. 6,
Parte II, Serie A.
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente.
c) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come precisate all'udienza del 20/03/2025 e riportate in motivazione;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di ND (PZ) per gli adempimenti di competenza;
e) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, in Potenza il 20/03/2025.
IL PRESIDENTE
Rosario Baglioni
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