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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/06/2025, n. 5267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5267 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41389/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41389/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIAZZA GIOVANNI, dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
SALVADE' ALBERTO e dell'avv. BORSANI ELENA, elettivamente domiciliato in VIA BORGOGNA, 8
20122 MILANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ESPOSITO NICOLA, Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA ALBRICCI, 9 20122 MILANO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CIAMPITTI Controparte_2 C.F._2
ALESSANDRO , elettivamente domiciliato in CORSO VERCELLI, 52 20145 MILANO
CONVENUTI
(C.F. Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. CERRETTI MATTEO e, elettivamente domiciliato in VIA DEI P.IVA_2
BOSSI, 6 20121 MILANO
(C.F. con il patrocinio dell'avv. PILLININI CARLO Controparte_4 P.IVA_3
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in via telematica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l'avv. Parte_1 CP_1
e l'avv. per sentire accertare la negligenza nelle condotte poste in essere dalle
[...] Controparte_2
pagina 1 di 11 convenute nello svolgimento dell'incarico professionale relativo al giudizio di appello RG 3272 del 2022 e per ottenere la condanna delle stesse, in via solidale, al risarcimento dei danni quantificati nella somma di €
898.390,00 o nel diverso maggiore importo risultante in corso di causa.
La società attrice ha esposto:
-di avere promosso un giudizio davanti al Tribunale di Varese al fine di accertare l'illegittimità degli abbattimenti dei valori delle prestazioni rese dalla struttura, abbattimenti operati da a seguito di CP_5 una serie di controlli effettuati dagli ispettori dei NOC tra il 2008 ed il 2010, che avevano portato alla modifica dei DRG assegnati ad alcune prestazioni dalla casa di cura in quanto ritenuti erronei;
-di essersi rivolta per l'assistenza in tale vertenza all'avv. che, pur avendo seguito la vicenda, per CP_1 ragioni personali aveva deciso di non assumere formalmente la difesa ma di rivolgersi all'avv. Barbini del foro di Varese, cui la attrice aveva conferito la procura alle liti;
-che nel giudizio di primo grado era stata disposta una prima consulenza tecnica all'esito della quale era stata confermata la correttezza dei codici degli interventi attribuiti dalla struttura;
-che, successivamente, era stata disposta una consulenza contabile per stabilire il costo delle prestazioni rese ed il conseguente credito di Parte_1
-che il Tribunale di Varese, con sentenza di primo grado, aveva accolto la domanda dell'attrice riconoscendo un credito di € 2516,00, rigettando nel resto le domande attoree;
-che si era rivolta all'avv. che le aveva consigliato di impugnare la sentenza di primo Parte_1 CP_1 Cont grado ed aveva redatto l'atto di appello nel quale si chiedeva la condanna di al pagamento della ulteriore somma di € 898.380,00; Cont
-che in tale giudizio si era costituita in giudizio eccependo la tardività dell'appello perché proposto dopo il decorso del termine breve di 30 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado;
-che la attrice aveva poi appreso che né l'avv. , né l'avv. erano comparse alla prima ed alla CP_1 CP_2 successiva udienza il che aveva comportato la declaratoria della improcedibilità dell'appello e la condanna di al pagamento delle spese di lite e di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma Parte_1
1.quater del DPR 115/2002;
-che era quindi ravvisabile una condotta negligente di entrambe le convenute per non essersi attivate in modo da consentire una sollecita ed utile conclusione del giudizio di impugnazione promosso;
-che tale condotta inadempiente aveva pregiudicato il diritto di credito fatto valere da nei confronti Parte_1 di in quanto le difese svolte nell'atto di appello e le risultanze delle consulenze tecniche disposte CP_5 nel giudizio di primo grado mettevano in rilievo la sussistenza di ragionevoli e concrete chance di ottenere un esito positivo del giudizio di impugnazione.
Si è costituita la convenuta avv. che ha chiesto il rigetto della domanda attorea, Controparte_1 deducendo:
pagina 2 di 11 -che, contrariamente a quanto dedotto dall'attrice, l'avv. non aveva ricevuto alcun incarico CP_1 professionale da ma si era limitata, nell'ambito del rapporto di collaborazione con lo studio Parte_1 dell'avv. Vincenzo Avolio, ad occuparsi di alcuni contenziosi che riguardavano tale struttura;
-che la convenuta non aveva consigliato a di proporre appello avverso la sentenza di primo grado Parte_1 emessa dal Tribunale di Varese, trattandosi di scelta che era stata rimessa all'apprezzamento della cliente, ma si era limitata ad evidenziare il fatto che la proposizione dell'appello era una opzione meritevole di valutazione;
-che la procura alle liti per proporre appello era stata rilasciata in favore dell'avv. e che pertanto CP_2 quest'ultima, quale titolare del mandato di rappresentanza in giudizio, era l'unica responsabile per la mancata comparizione alle udienze fissate;
-che in ogni caso il giudizio prognostico portava a ritenere che l'appello sarebbe stato più probabilmente rigettato, tenuto conto del fatto che l'orientamento espresso dal Tribunale di Varese sulla mancanza di accreditamento con riferimento allo specifico reparto di chirurgia ginecologica era avvalorato da altri precedenti della giurisprudenza civile ed amministrativa.
La convenuta ha quindi chiesto il rigetto della domanda attorea ed in via riconvenzionale, previa autorizzazione alla chiamata in causa di , la condanna della terza chiamata a tenerla indenne dalle Controparte_3 conseguenze dell'eventuale accoglimento della domanda attorea in forza della polizza assicurativa stipulata dalle parti.
Si è costituita l'avv. che ha chiesto il rigetto delle domande attoree deducendo: Controparte_2
-di essere stata contattata nel mese di novembre 2022 dall'avv. ai fini di assistere nel CP_1 Parte_1 giudizio di appello;
-di avere ricevuto la trasmissione della procura alle liti soltanto in data 18 novembre 2022, ovvero il giorno successivo alla scadenza del termine per appellare, essendo avvenuta la notifica della sentenza di primo grado in data 18 ottobre 2022;
-che a seguito della costituzione di e della formulazione di eccezione di inammissibilità CP_5 dell'appello perché tardivo, la convenuta, resasi conto della fondatezza dell'eccezione, non aveva coltivato il giudizio di appello;
-che in questo quadro ogni attività della convenuta era stata compiuta quando ormai era scaduto il termine per appellare, sicché una diversa condotta sarebbe stata inidonea ad evitare la dichiarazione di improcedibilità dell'impugnazione ma avrebbe determinato un aggravio dei costi del giudizio;
-che la causa dell'improcedibilità era la tardiva trasmissione della procura alle liti firmata da parte di
Parte_1
-che in ogni caso non vi era prova della fondatezza della pretesa fatta valere dall'attrice nel giudizio di appello
In via riconvenzionale, la convenuta ha chiesto, previa autorizzazione alla chiamata in casa di
[...]
Controparte_6
Si è costituita la terza chiamata che, preliminarmente, ha eccepito la Controparte_3 improcedibilità del giudizio per omesso esperimento del procedimento di mediazione.
pagina 3 di 11 Nel merito, la terza chiamata ha chiesto il rigetto della domanda principale svolta dall'attrice associandosi alle difese dell'assicurata sull'insussistenza della responsabilità professionale in capo all'avv. , essendo CP_1
l'unica responsabile l'avv. quale titolare della procura alle liti. CP_2
Con riferimento al rapporto assicurativo, ha dedotto la inoperatività della polizza in quanto CP_3
l'evento dannoso derivava da obblighi volontariamente assunti dall'assicurato e dato lo svolgimento di attività professionali a titolo gratuito, in quanto fattispecie escludenti la copertura assicurativa.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto della domanda principale svolta dall'attrice Controparte_4 associandosi alle difese dell'assicurata sull'insussistenza della responsabilità professionale in capo all'avv.
avendo ricevuto la procura soltanto in data 18 novembre 2022, dopo la scadenza del termine per CP_2 impugnare, nonché sulle difese relative alla infondatezza delle pretese fatte valere da nei confronti Parte_1 di CP_5
Con riferimento al rapporto assicurativo, la terza chiamata ha dedotto la inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 1892 cod.civ. in quanto stipulata in data 21 giugno 2023, quando la parte era a conoscenza della tardività della proposizione dell'appello e quindi di una situazione che rendeva prevedibile la proposizione di una azione risarcitoria, senza avere svolto alcuna dichiarazione nel questionario sottoposto dalla compagnia assicurativa.
La causa, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per comodità espositiva si provvederà ad articolare la trattazione delle varie questioni dedotte in giudizio in paragrafi separati.
1. La materia del contendere.
La società attrice ha chiesto accertarsi l'inadempimento dell'avv. e dell'avv. alle CP_1 CP_2 obbligazioni nascenti dall'incarico professionale conferito alle stesse relativo all'assistenza nel giudizio di appello avverso la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Varese.
In particolare, ha dedotto che l'avv. dopo avere proceduto alla notifica dell'atto di appello, Parte_1 CP_2 aveva omesso di comparire nella prima udienza di trattazione del procedimento ed in quella successiva fissata ai sensi dell'art. 348 c.p.c.; inoltre, nella memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c. la convenuta ha evidenziato che, anche nel caso di trasmissione all'avv. della procura alle liti dopo la scadenza del termine per CP_2 impugnare, tale professionista avrebbe dovuto esaminare il fascicolo con ragionevole anticipo, informarsi per tempo del termine entro cui procedere ad impugnare la sentenza ed astenersi dalla proposizione di un giudizio di appello improcedibile.
Con riferimento alla posizione dell'avv. , la attrice ha evidenziato come tale professionista avesse CP_1 trasmesso a la procura alle liti lo stesso giorno della scadenza del termine per appellare, chiedendo Parte_1
pagina 4 di 11 di riceverla debitamente sottoscritta entro il giorno successivo, quando tale termine era già scaduto, così rendendosi responsabile di un grave errore.
Viene quindi in rilievo la responsabilità professionale dell'avvocato, cui si applicano le regole generali in tema di responsabilità contrattuale.
Come rilevato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, dovendosi accertare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (cfr., ex plurimis,
Cass. sez. 2, 08 febbraio2023, n. 3822, Cass. Sez. 3, 22 giugno 2020, n. 12127; Cass. Sez. 3, 24 ottobre 2017, n.
25112).
Ne deriva quindi che, oltre alla verifica in ordine alla sussistenza degli inadempimenti ascritti alle convenute, si dovrà valutare se vi sia prova del danno e del nesso di causalità tra la condotta del professionista ed il risultato derivato al cliente.
2. La valutazione della condotta delle convenute
Dalla documentazione prodotta emergono i seguenti dati:
- la sentenza del Tribunale di Varese è stata notificata al procuratore costituito nel giudizio di primo grado in data 18 ottobre 2022 (cfr. doc. 2 allegato a memoria istruttoria della convenuta sicché CP_2 il termine per proporre l'appello scadeva in data 17 novembre 2022;
- l'avv. ha trasmesso a copia della sentenza in data 14 novembre 2022, indicando CP_1 Parte_1 che il termine per impugnare sarebbe scaduto in data 18 novembre 2022 e rappresentando alla società che, testualmente, “seppure le motivazioni addotte dal giudice di primo grado non siano del tutto peregrine, ritengo che a favore delle tesi opposte possano essere spesi argomenti altrettanto persuasivi, sicchè, visto pure il valore della causa, a mio avviso la proposizione dell'appello è opzione che merita di essere valutata” (doc. 6 fascicolo attoreo);
- con e-mail in pari data, l'amministratore di ha comunicato all'avv. di procedere Parte_1 CP_1 all'appello nei tempi utili (doc. 6 cit.);
- in data 17 novembre 2022 l'avv. ha trasmesso a la procura da firmare segnalando CP_1 Parte_1 che, date la sua incompatibilità, la procura sarebbe stata conferita all'avv. e pregando CP_2 di inviare l'atto firmato entro il giorno successivo (cfr. doc. 14 fascicolo attoreo); Parte_1
- in data 17 novembre 2022 ha trasmesso all'avv. la procura alle liti firmata, Parte_1 CP_1 rappresentando che il giorno successivo avrebbe fatto recapitare l'originale presso lo studio dell'avv.
(doc. 15 e doc. 17 fascicolo attoreo) CP_1
- in data 18 novembre 2022 l'avv. ha trasmesso all'avv. l'atto di appello da firmare CP_1 CP_2 digitalmente e la procura da firmare e allegare (cfr. doc. 1 fascicolo avv. ; CP_2
pagina 5 di 11 - a seguito della notifica dell'appello, la appellata ha eccepito, in sede di costituzione, la CP_5 tardività della proposizione dell'appello, oltre che la mancata sottoscrizione della procura da parte dell'appellante;
- l'appello è stato dichiarato improcedibile dalla Corte d'Appello a seguito della mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva del 15 marzo 2023.
Gli elementi sopra esposti evidenziano profili di negligenza nella condotta tenuta da entrambe le professioniste convenute.
Con riferimento all'avv. , la corrispondenza richiamata mostra che tale professionista, pur non essendo CP_1 la titolare della procura alle liti, aveva ricevuto l'incarico di predisporre l'atto di appello e di proporlo nei tempi utili e che la stessa, dopo avere individuato l'avv. come professionista cui fare conferire la procura alle CP_2 liti, è incorsa in un errore nel calcolo della scadenza del termine per impugnare, avendo indicato sia a che all'avv. come scadenza la data del 18 novembre, anziché il 17 novembre 2022. Parte_1 CP_2
Per quanto riguarda l'avv. se è vero che la stessa ha ricevuto la procura e l'atto di appello in data 18 CP_2 novembre, è pur vero che il dovere di diligenza professionale nascenti dall'assunzione dell'incarico di rappresentare nel giudizio di appello le avrebbero imposto di verificare in autonomia la scadenza Parte_1 del termine per impugnare e quindi di segnalare l'avvenuta scadenza prima di promuovere un giudizio ab origine inidoneo a dare luogo ad una pronuncia sul merito della pretesa.
Non assume invece rilievo la indagine richiesta da volta ad appurare il deposito con l'atto Parte_1 di appello della procura alle liti priva della firma del legale rappresentante dell'appellante posto che, anche laddove fosse accertato tale errore, ciò non avrebbe pregiudicato l'esito del giudizio, data la applicazione della sanatoria prevista dall'art. 182 c.p.c. anche al giudizio di appello (cfr. in tal senso Cass.civ., sez. 6-3, 27 gennaio
2022 n. 2498).
3. Il nesso causale tra le condotte di inesatto adempimento e le conseguenze dannose lamentate
Va premesso che il danno fatto valere da attiene esclusivamente al mancato conseguimento delle Parte_1 somme richieste con l'atto di appello, pari a complessivi €898.380,00 di cui € 893.894,00 relativi alle differenze di rimborsi pretesi per gli interventi di cui ai verbali ispettivi n. 165/2008 e n.50/2009 e la residua somma di €
4496,00 relativa ai rimborsi dovuti ma ritenuti assorbiti dalla iper produzione del 2008.
L'accertamento della riconducibilità di tale pregiudizio alla condotta delle convenute richiede la valutazione sul fatto se, in caso di corretto e completo assolvimento dei citati doveri di diligenza da parte delle convenute, ciò avrebbe comportato, secondo un giudizio di elevata probabilità, all'accoglimento delle ragioni fatte valere da in sede di appello. Parte_1
Con riferimento alla posizione dell'avv. si rileva che, in base a quanto osservato nel paragrafo CP_2 precedente, la procura alle liti e l'atto di appello le sono stati trasmessi quando il termine per impugnare era già spirato. Pertanto, una diversa e più diligente condotta della convenuta avrebbe potuto ragionevolmente evitare la proposizione di un giudizio inutile per il cliente ma difficilmente avrebbe potuto impedire la dichiarazione di tardività della proposizione del gravame e quindi consentire che si pervenisse ad una pronuncia nel merito.
pagina 6 di 11 A diverse conclusioni si perviene con riferimento alla condotta dell'avv. , in relazione alla quale va CP_1 quindi effettuato il citato giudizio prognostico.
3.1. La sentenza del Tribunale di Varese
Nel giudizio di primo grado la parte più rilevante della pretesa creditoria fatta valere da riguardava Parte_1 la retribuzione di prestazioni sanitarie che la casa di cura gestita dalla parte aveva ricondotto ad un DRG di tipo chirurgico e che gli ispettori del Nucleo Operativo di Controllo dell'ASST di Varese avevano riclassificato, riconducendole ad un DRG di tipo medico.
Il Tribunale di Varese, pur avendo dato atto del fatto che la consulenza espletata nel giudizio di primo grado aveva riconosciuto la correttezza dei codici di classificazione attribuiti a ha rigettato la domanda Parte_1 ritenendo insussistente, a monte, il diritto della parte ad ottenere il rimborso per quel tipo di prestazioni, attinenti a interventi chirurgici eseguiti in ambito ginecologico, per difetto di accreditamento della struttura a svolgere quel tipo di prestazioni.
In particolare, nella sentenza si è rilevato che la attrice non aveva provato di essere stata autorizzata, all'epoca della esecuzione delle prestazioni, allo svolgimento per conto del servizio sanitario nazionale di prestazioni di chirurgia ginecologica e si è evidenziato che tali prestazioni erano state svolte dopo la presentazione della richiesta di autorizzazione, rivolta a Regione Lombardia e all'ASST competente, all'inserimento all'interno dell'unità operativa di chirurgia della casa di cura di una macroattività ad indirizzo ginecologico, ma prima dell'ottenimento della relativa autorizzazione.
In questo quadro, il giudice ha quindi ritenuto che tali prestazioni, essendo state svolte in ambito ginecologico prima della formalizzazione dell'accreditamento e dell'integrazione dell'accordo contrattuale, non potessero essere poste a carico del SSN, anche alla luce dei richiami giurisprudenziali svolti nella motivazione della sentenza.
Quanto al credito di € 4.496,00, nella sentenza si è ritenuto corretta la decurtazione di tale somma in quanto riassorbita dalla iperproduzione realizzata dalla struttura nel 2008
3.2. L'atto di appello
Nell'atto di citazione ex art. 342 c.p.c., ha censurato la sentenza di primo grado, lamentando, con Parte_1 riferimento alla statuizione di rigetto della domanda di accertamento del credito di € 893.884,00, la violazione e falsa applicazione degli artt.
8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del D.lgs 502/1992 e successive modifiche.
Secondo la prospettazione della appellante, poiché la stessa era già accreditata e contrattualizzata con l'allora Part della Provincia di Varese per 26 posti di Chirurgia generale, la successiva richiesta di modifica dell'organizzazione della l'Unità Operativa di Chirurgia generale in due distinti reparti di degenza, uno di
Chirurgia generale con 18 posti letto ed uno di Chirurgia ginecologica con 8 posti letto, non integrava evidentemente un “accreditamento”, ma una mera autorizzazione ad organizzare in maniera diversa una Unità
Operativa.
Inoltre, l'appellante evidenziava che, a fronte di tale richiesta, la Regione, con nota del 18 settembre 2008 si era limitata a prendere atto del nuovo assetto organizzativo.
pagina 7 di 11 Pertanto, la difesa di ha evidenziato che l'assenso regionale al nuovo assetto organizzativo Parte_1 dell'unità operativa di chirurgia non aveva natura costitutiva del diritto della struttura a rendere prestazioni di Chirurgia ginecologica per conto del Servizio Sanitario e la conseguente sussistenza del credito vantato, alla luce delle risultanze delle consulenze espletate nel giudizio di primo grado.
Con il secondo motivo di appello, ha poi lamentato il difetto di motivazione della sentenza in Parte_1 merito alla decurtazione della somma di € 4496,00.
3.3. Le difese svolte da nel giudizio di appello CP_5
Nella memoria di costituzione, la parte appellata, dopo avere svolto le eccezioni preliminari sulla inammissibilità dell'appello, ha argomentato sulla infondatezza dei motivi di appello articolati da Parte_1 Cont In particolare, con riferimento al primo motivo, ha evidenziato che all'istanza di modifica dell'organizzazione del reparto di chirurgia generale avanzata dalla struttura in data 12 dicembre 2007, aveva fatto seguito la richiesta di integrazione documentale di ATS del 31 gennaio 2008, richiedente la produzione di documentazione comprovante la previa assunzione di chirurghi in possesso della specializzazione in ginecologia, fino a quel momento non presenti in reparto e che soltanto sette mesi dopo l'istanza, Parte_1 aveva trasmesso i documenti comprovanti l'assunzione in organico di specialisti ginecologici con contratto libero professionale.
Secondo la prospettazione della appellata, l'autorizzazione all'esercizio in regime di accreditamento faceva quindi seguito alla acquisizione e valutazione di tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti sostanziali e, segnatamente, il deposito di una relazione sanitaria comprendente il protocollo di continuità assistenziale, la specifica degli ambienti e delle attrezzature utilizzate e soprattutto con l'indicazione degli specialisti operanti in ginecologia.
L'appellata ha poi sostenuto che, contrariamente a quanto indicato dall'appellate, la e Controparte_7
l' non erano discipline affini, né equipollenti, producendo documentazione a sostegno Parte_3 del fatto che in tutte le strutture di ricovero pubbliche e private di Regione Lombardia non veniva erogata chirurgia ginecologica all'interno dei reparti di chirurgia generale, nonché documentazione a sostegno della dedotta erogazione della attività di chirurgia ginecologica da parte delle strutture con rimborso a carico del SSN solto in caso di presenza nell'assetto accreditato e contrattualizzato del relativo reparto di Parte_3
.
[...]
In relazione al secondo motivo, la appellata ha dedotto di avere evidenziato nel corso della consulenza come tale somma, frutto di decurtazione per ricoveri di chirurgia ginecologica a favore di pazienti lombardi fosse riassorbita dall'iperproduzione pari ad € 475.932,00 rispetto al budget contrattualizzato effettuata dalla
Struttura nell'anno 2008, così come previsto dai meccanismi negoziali specificati nelle Regole di Sistema
(DGR. N. 5743 del 31/10/2007), sottolineando che la CTU contabile nulla aveva eccepito sul punto.
3.4. Il giudizio prognostico sulla probabile fondatezza dell'appello
pagina 8 di 11 Così ricostruite le difese svolte dalle parti, ritiene il giudicante che gli elementi acquisiti nel presente giudizio non consentano di ritenere assolto l'onere, gravante sull'attore, della prova della sussistenza di concrete, ragionevoli e consistenti probabilità di accoglimento del gravame.
In particolare, con riferimento al primo motivo di appello, vanno evidenziati i seguenti dati:
- come si evince dallo schema di contratto tipo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra Part e soggetti erogatori delle prestazioni di ricovero, la struttura eroga le prestazioni di ricovero e cura secondo l'assetto organizzativo accreditato (art. 1 doc. 14 fascicolo convenuta ); CP_1
- ha presentato una apposita richiesta di autorizzazione alla modifica dell'assetto Parte_1 organizzativo dell'unità di chirurgia generale, con creazione di una macro-attività ad indirizzo ginecologico;
Part Part
- dal nulla osta dell' di Varese del 25 agosto 2008 (doc.13 fascicolo attoreo), emerge che l' aveva richiesto delle integrazioni a poi pervenute in data 5 agosto 2008, e che la Parte_1 documentazione integrativa trasmessa da ha avuto ad oggetto anche una relazione Parte_1 sanitaria comprendente il protocollo di continuità assistenziale, la specifica degli ambienti e delle attrezzature utilizzate e l'indicazione degli specialisti operanti in ginecologia;
- la presentazione della richiesta da parte di unitamente alle verifiche effettuate dagli enti Parte_1 competenti sulla sussistenza dei requisiti per lo svolgimento di tale attività, appare indicativa della natura non meramente formale del nulla osta e della conseguente valenza costitutiva di tale provvedimento del diritto a percepire i rimborsi previsti per le prestazioni di chirurgia generale;
- non risulta prodotto dall'attrice la convenzione relativa all'originario assetto accreditato, né vi sono elementi da cui inferire se, prima della richiesta di autorizzazione alla modifica organizzativa, siano stati svolti interventi di chirurgia ginecologica nell'ambito del reparto di chirurgia generale e se gli stessi siano stati remunerati con il DGR della chirurgia.
Peraltro, il fatto che alla richiesta di di autorizzazione alla modifica dell'assetto Parte_1 organizzativo siano stati allegati i contratti del personale dedicato e venga specificato l'assunzione della garanzia della presenza di specialisti chirurghi ginecologi, fa dubitare sulla riconducibilità di tali prestazioni all'ambito di quelli oggetto della originaria autorizzazione come chirurgia generale;
- nella sentenza di primo grado il giudice aveva ritenuto non convincenti le considerazioni del CTU dott.
, secondo cui tali prestazioni chirurgiche erano da ricomprendere nell'ambito della unità Per_1 operativa di chirurgia generale per la quale era già accreditata, mettendo in dubbio la Parte_1 validità di tale argomentazione, che porterebbe ad estendere l'accreditamento ad una serie indeterminata di prestazioni “in contrasto con l'esigenza imperativa, sottesa alla normativa richiamata, di previsione e di programmazione, nell'ambito della gestione del SSN, delle tipologie di attività sanitarie che rispondono alle necessità assistenziali riconosciute in un determinato contesto in rapporto alle risorse finanziarie disponibili (cfr. pag. 6 della sentenza).
pagina 9 di 11 Orbene, gli elementi sopra evidenziati portano a ritenere condivisibile il giudizio reso nella sentenza di primo grado sull'assenza di adeguata prova del fatto che tali prestazioni fossero ricomprese nell'ambito delle specifiche attività accreditate e programmate a livello contrattuale e fanno, al contempo, dubitare sulla idoneità delle argomentazioni svolte da nell'atto di appello a portare ad un diverso esito del Parte_1 giudizio.
Per quanto riguarda il secondo motivo di appello, relativo al riconoscimento della somma di € 4496,00, si osserva che il dato dell'assorbimento di tale credito nella iper produzione realizzate nel 2008 da per Parte_1
i pazienti lombardi appare confermato dall'accordo dei CTP nominati dalle parti nel corso della consulenza contabile sul budget massimo per i pazienti lombardi del 2008, pari a €16.779.196,00, sul dato della produzione di in tale anno, pari a € 17.255,128 e sul dato della iper produzione di 475.392,00 (pag. 6 e 7 della Parte_1 consulenza).
Pertanto, i dati relativi ai pagamenti eseguiti e i rilievi già svolti sulla probabile fondatezza degli abbattimenti operati dai NOC per le prestazioni di chirurgia ginecologica, depongono per la correttezza della valutazione del Cont giudice di primo grado sull'assorbimento di tale credito nelle somme pagate da per gli extra budget e fanno quindi dubitare sulla probabilità di accoglimento di tale motivo di appello.
In base ai formulati rilievi le domande dell'attrice non possono essere accolte.
Il rigetto della domanda principale esonera dalla pronuncia sulle domande di garanzia svolte dalle convenute.
4. Le spese
Va disposta la compensazione integrale delle spese nei rapporti tra la società attrice e le convenute, considerata la fondatezza dei rilievi sull'esistenza di una condotta di inesatto adempimento di entrambe le professioniste.
Per gli stessi motivi e in assenza di profili autonomi di infondatezza della domanda di garanzia, va disposta la compensazione delle spese tra le convenute e le rispettive compagnie assicurative.
In particolare, con riferimento alle eccezioni di si rileva che non appare fondata la deduzione di CP_3 inoperatività della polizza in base alla previsione della lettera i) delle esclusioni di cui alla sezione B delle condizioni generali di contratto, non vertendosi in tema di “obblighi volontariamente assunti dall'assicurato”, dato che la corrispondenza prodotta evidenzia il conferimento dell'incarico di seguire la vertenza da parte di
Neppure si ritiene operante l'esclusione di cui alla lettera t) relativa alle “attività professionali Parte_1 svolte a titolo gratuito”, in quanto la circostanza pacifica della predisposizione dell'atto di appello da parte dell'avv. fa presumere che una parte dei compensi corrisposti all'avv. sarebbero stati CP_1 CP_2 riconosciuti alla prima.
Quanto alla eccezione di inoperatività della polizza ex art. 1892 cod.civ svolta da , è dubbia la Controparte_4 fondatezza di tale doglianza, considerato che la assicurata non aveva ricevuto in quella fase ancora una richiesta di risarcimento e che ai fini della valutazione in ordine alla necessità di segnalare all'assicurazione la vicenda relativa alla dichiarazione di improcedibilità dell'appello, assumeva rilievo il dato della tardività della pagina 10 di 11 proposizione del gravame, non imputabile a tale professionista che aveva ricevuto a termine già scaduto l'atto di appello predisposto dall'avv. e la procura alle liti. CP_1
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta le domande svolte dall'attrice nei confronti dell'avv. e dell'avv. Parte_1 Controparte_1
Controparte_2
-compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Milano, 26 giugno 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41389/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIAZZA GIOVANNI, dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
SALVADE' ALBERTO e dell'avv. BORSANI ELENA, elettivamente domiciliato in VIA BORGOGNA, 8
20122 MILANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ESPOSITO NICOLA, Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA ALBRICCI, 9 20122 MILANO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CIAMPITTI Controparte_2 C.F._2
ALESSANDRO , elettivamente domiciliato in CORSO VERCELLI, 52 20145 MILANO
CONVENUTI
(C.F. Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. CERRETTI MATTEO e, elettivamente domiciliato in VIA DEI P.IVA_2
BOSSI, 6 20121 MILANO
(C.F. con il patrocinio dell'avv. PILLININI CARLO Controparte_4 P.IVA_3
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in via telematica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l'avv. Parte_1 CP_1
e l'avv. per sentire accertare la negligenza nelle condotte poste in essere dalle
[...] Controparte_2
pagina 1 di 11 convenute nello svolgimento dell'incarico professionale relativo al giudizio di appello RG 3272 del 2022 e per ottenere la condanna delle stesse, in via solidale, al risarcimento dei danni quantificati nella somma di €
898.390,00 o nel diverso maggiore importo risultante in corso di causa.
La società attrice ha esposto:
-di avere promosso un giudizio davanti al Tribunale di Varese al fine di accertare l'illegittimità degli abbattimenti dei valori delle prestazioni rese dalla struttura, abbattimenti operati da a seguito di CP_5 una serie di controlli effettuati dagli ispettori dei NOC tra il 2008 ed il 2010, che avevano portato alla modifica dei DRG assegnati ad alcune prestazioni dalla casa di cura in quanto ritenuti erronei;
-di essersi rivolta per l'assistenza in tale vertenza all'avv. che, pur avendo seguito la vicenda, per CP_1 ragioni personali aveva deciso di non assumere formalmente la difesa ma di rivolgersi all'avv. Barbini del foro di Varese, cui la attrice aveva conferito la procura alle liti;
-che nel giudizio di primo grado era stata disposta una prima consulenza tecnica all'esito della quale era stata confermata la correttezza dei codici degli interventi attribuiti dalla struttura;
-che, successivamente, era stata disposta una consulenza contabile per stabilire il costo delle prestazioni rese ed il conseguente credito di Parte_1
-che il Tribunale di Varese, con sentenza di primo grado, aveva accolto la domanda dell'attrice riconoscendo un credito di € 2516,00, rigettando nel resto le domande attoree;
-che si era rivolta all'avv. che le aveva consigliato di impugnare la sentenza di primo Parte_1 CP_1 Cont grado ed aveva redatto l'atto di appello nel quale si chiedeva la condanna di al pagamento della ulteriore somma di € 898.380,00; Cont
-che in tale giudizio si era costituita in giudizio eccependo la tardività dell'appello perché proposto dopo il decorso del termine breve di 30 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado;
-che la attrice aveva poi appreso che né l'avv. , né l'avv. erano comparse alla prima ed alla CP_1 CP_2 successiva udienza il che aveva comportato la declaratoria della improcedibilità dell'appello e la condanna di al pagamento delle spese di lite e di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma Parte_1
1.quater del DPR 115/2002;
-che era quindi ravvisabile una condotta negligente di entrambe le convenute per non essersi attivate in modo da consentire una sollecita ed utile conclusione del giudizio di impugnazione promosso;
-che tale condotta inadempiente aveva pregiudicato il diritto di credito fatto valere da nei confronti Parte_1 di in quanto le difese svolte nell'atto di appello e le risultanze delle consulenze tecniche disposte CP_5 nel giudizio di primo grado mettevano in rilievo la sussistenza di ragionevoli e concrete chance di ottenere un esito positivo del giudizio di impugnazione.
Si è costituita la convenuta avv. che ha chiesto il rigetto della domanda attorea, Controparte_1 deducendo:
pagina 2 di 11 -che, contrariamente a quanto dedotto dall'attrice, l'avv. non aveva ricevuto alcun incarico CP_1 professionale da ma si era limitata, nell'ambito del rapporto di collaborazione con lo studio Parte_1 dell'avv. Vincenzo Avolio, ad occuparsi di alcuni contenziosi che riguardavano tale struttura;
-che la convenuta non aveva consigliato a di proporre appello avverso la sentenza di primo grado Parte_1 emessa dal Tribunale di Varese, trattandosi di scelta che era stata rimessa all'apprezzamento della cliente, ma si era limitata ad evidenziare il fatto che la proposizione dell'appello era una opzione meritevole di valutazione;
-che la procura alle liti per proporre appello era stata rilasciata in favore dell'avv. e che pertanto CP_2 quest'ultima, quale titolare del mandato di rappresentanza in giudizio, era l'unica responsabile per la mancata comparizione alle udienze fissate;
-che in ogni caso il giudizio prognostico portava a ritenere che l'appello sarebbe stato più probabilmente rigettato, tenuto conto del fatto che l'orientamento espresso dal Tribunale di Varese sulla mancanza di accreditamento con riferimento allo specifico reparto di chirurgia ginecologica era avvalorato da altri precedenti della giurisprudenza civile ed amministrativa.
La convenuta ha quindi chiesto il rigetto della domanda attorea ed in via riconvenzionale, previa autorizzazione alla chiamata in causa di , la condanna della terza chiamata a tenerla indenne dalle Controparte_3 conseguenze dell'eventuale accoglimento della domanda attorea in forza della polizza assicurativa stipulata dalle parti.
Si è costituita l'avv. che ha chiesto il rigetto delle domande attoree deducendo: Controparte_2
-di essere stata contattata nel mese di novembre 2022 dall'avv. ai fini di assistere nel CP_1 Parte_1 giudizio di appello;
-di avere ricevuto la trasmissione della procura alle liti soltanto in data 18 novembre 2022, ovvero il giorno successivo alla scadenza del termine per appellare, essendo avvenuta la notifica della sentenza di primo grado in data 18 ottobre 2022;
-che a seguito della costituzione di e della formulazione di eccezione di inammissibilità CP_5 dell'appello perché tardivo, la convenuta, resasi conto della fondatezza dell'eccezione, non aveva coltivato il giudizio di appello;
-che in questo quadro ogni attività della convenuta era stata compiuta quando ormai era scaduto il termine per appellare, sicché una diversa condotta sarebbe stata inidonea ad evitare la dichiarazione di improcedibilità dell'impugnazione ma avrebbe determinato un aggravio dei costi del giudizio;
-che la causa dell'improcedibilità era la tardiva trasmissione della procura alle liti firmata da parte di
Parte_1
-che in ogni caso non vi era prova della fondatezza della pretesa fatta valere dall'attrice nel giudizio di appello
In via riconvenzionale, la convenuta ha chiesto, previa autorizzazione alla chiamata in casa di
[...]
Controparte_6
Si è costituita la terza chiamata che, preliminarmente, ha eccepito la Controparte_3 improcedibilità del giudizio per omesso esperimento del procedimento di mediazione.
pagina 3 di 11 Nel merito, la terza chiamata ha chiesto il rigetto della domanda principale svolta dall'attrice associandosi alle difese dell'assicurata sull'insussistenza della responsabilità professionale in capo all'avv. , essendo CP_1
l'unica responsabile l'avv. quale titolare della procura alle liti. CP_2
Con riferimento al rapporto assicurativo, ha dedotto la inoperatività della polizza in quanto CP_3
l'evento dannoso derivava da obblighi volontariamente assunti dall'assicurato e dato lo svolgimento di attività professionali a titolo gratuito, in quanto fattispecie escludenti la copertura assicurativa.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto della domanda principale svolta dall'attrice Controparte_4 associandosi alle difese dell'assicurata sull'insussistenza della responsabilità professionale in capo all'avv.
avendo ricevuto la procura soltanto in data 18 novembre 2022, dopo la scadenza del termine per CP_2 impugnare, nonché sulle difese relative alla infondatezza delle pretese fatte valere da nei confronti Parte_1 di CP_5
Con riferimento al rapporto assicurativo, la terza chiamata ha dedotto la inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 1892 cod.civ. in quanto stipulata in data 21 giugno 2023, quando la parte era a conoscenza della tardività della proposizione dell'appello e quindi di una situazione che rendeva prevedibile la proposizione di una azione risarcitoria, senza avere svolto alcuna dichiarazione nel questionario sottoposto dalla compagnia assicurativa.
La causa, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per comodità espositiva si provvederà ad articolare la trattazione delle varie questioni dedotte in giudizio in paragrafi separati.
1. La materia del contendere.
La società attrice ha chiesto accertarsi l'inadempimento dell'avv. e dell'avv. alle CP_1 CP_2 obbligazioni nascenti dall'incarico professionale conferito alle stesse relativo all'assistenza nel giudizio di appello avverso la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Varese.
In particolare, ha dedotto che l'avv. dopo avere proceduto alla notifica dell'atto di appello, Parte_1 CP_2 aveva omesso di comparire nella prima udienza di trattazione del procedimento ed in quella successiva fissata ai sensi dell'art. 348 c.p.c.; inoltre, nella memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c. la convenuta ha evidenziato che, anche nel caso di trasmissione all'avv. della procura alle liti dopo la scadenza del termine per CP_2 impugnare, tale professionista avrebbe dovuto esaminare il fascicolo con ragionevole anticipo, informarsi per tempo del termine entro cui procedere ad impugnare la sentenza ed astenersi dalla proposizione di un giudizio di appello improcedibile.
Con riferimento alla posizione dell'avv. , la attrice ha evidenziato come tale professionista avesse CP_1 trasmesso a la procura alle liti lo stesso giorno della scadenza del termine per appellare, chiedendo Parte_1
pagina 4 di 11 di riceverla debitamente sottoscritta entro il giorno successivo, quando tale termine era già scaduto, così rendendosi responsabile di un grave errore.
Viene quindi in rilievo la responsabilità professionale dell'avvocato, cui si applicano le regole generali in tema di responsabilità contrattuale.
Come rilevato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, dovendosi accertare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (cfr., ex plurimis,
Cass. sez. 2, 08 febbraio2023, n. 3822, Cass. Sez. 3, 22 giugno 2020, n. 12127; Cass. Sez. 3, 24 ottobre 2017, n.
25112).
Ne deriva quindi che, oltre alla verifica in ordine alla sussistenza degli inadempimenti ascritti alle convenute, si dovrà valutare se vi sia prova del danno e del nesso di causalità tra la condotta del professionista ed il risultato derivato al cliente.
2. La valutazione della condotta delle convenute
Dalla documentazione prodotta emergono i seguenti dati:
- la sentenza del Tribunale di Varese è stata notificata al procuratore costituito nel giudizio di primo grado in data 18 ottobre 2022 (cfr. doc. 2 allegato a memoria istruttoria della convenuta sicché CP_2 il termine per proporre l'appello scadeva in data 17 novembre 2022;
- l'avv. ha trasmesso a copia della sentenza in data 14 novembre 2022, indicando CP_1 Parte_1 che il termine per impugnare sarebbe scaduto in data 18 novembre 2022 e rappresentando alla società che, testualmente, “seppure le motivazioni addotte dal giudice di primo grado non siano del tutto peregrine, ritengo che a favore delle tesi opposte possano essere spesi argomenti altrettanto persuasivi, sicchè, visto pure il valore della causa, a mio avviso la proposizione dell'appello è opzione che merita di essere valutata” (doc. 6 fascicolo attoreo);
- con e-mail in pari data, l'amministratore di ha comunicato all'avv. di procedere Parte_1 CP_1 all'appello nei tempi utili (doc. 6 cit.);
- in data 17 novembre 2022 l'avv. ha trasmesso a la procura da firmare segnalando CP_1 Parte_1 che, date la sua incompatibilità, la procura sarebbe stata conferita all'avv. e pregando CP_2 di inviare l'atto firmato entro il giorno successivo (cfr. doc. 14 fascicolo attoreo); Parte_1
- in data 17 novembre 2022 ha trasmesso all'avv. la procura alle liti firmata, Parte_1 CP_1 rappresentando che il giorno successivo avrebbe fatto recapitare l'originale presso lo studio dell'avv.
(doc. 15 e doc. 17 fascicolo attoreo) CP_1
- in data 18 novembre 2022 l'avv. ha trasmesso all'avv. l'atto di appello da firmare CP_1 CP_2 digitalmente e la procura da firmare e allegare (cfr. doc. 1 fascicolo avv. ; CP_2
pagina 5 di 11 - a seguito della notifica dell'appello, la appellata ha eccepito, in sede di costituzione, la CP_5 tardività della proposizione dell'appello, oltre che la mancata sottoscrizione della procura da parte dell'appellante;
- l'appello è stato dichiarato improcedibile dalla Corte d'Appello a seguito della mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva del 15 marzo 2023.
Gli elementi sopra esposti evidenziano profili di negligenza nella condotta tenuta da entrambe le professioniste convenute.
Con riferimento all'avv. , la corrispondenza richiamata mostra che tale professionista, pur non essendo CP_1 la titolare della procura alle liti, aveva ricevuto l'incarico di predisporre l'atto di appello e di proporlo nei tempi utili e che la stessa, dopo avere individuato l'avv. come professionista cui fare conferire la procura alle CP_2 liti, è incorsa in un errore nel calcolo della scadenza del termine per impugnare, avendo indicato sia a che all'avv. come scadenza la data del 18 novembre, anziché il 17 novembre 2022. Parte_1 CP_2
Per quanto riguarda l'avv. se è vero che la stessa ha ricevuto la procura e l'atto di appello in data 18 CP_2 novembre, è pur vero che il dovere di diligenza professionale nascenti dall'assunzione dell'incarico di rappresentare nel giudizio di appello le avrebbero imposto di verificare in autonomia la scadenza Parte_1 del termine per impugnare e quindi di segnalare l'avvenuta scadenza prima di promuovere un giudizio ab origine inidoneo a dare luogo ad una pronuncia sul merito della pretesa.
Non assume invece rilievo la indagine richiesta da volta ad appurare il deposito con l'atto Parte_1 di appello della procura alle liti priva della firma del legale rappresentante dell'appellante posto che, anche laddove fosse accertato tale errore, ciò non avrebbe pregiudicato l'esito del giudizio, data la applicazione della sanatoria prevista dall'art. 182 c.p.c. anche al giudizio di appello (cfr. in tal senso Cass.civ., sez. 6-3, 27 gennaio
2022 n. 2498).
3. Il nesso causale tra le condotte di inesatto adempimento e le conseguenze dannose lamentate
Va premesso che il danno fatto valere da attiene esclusivamente al mancato conseguimento delle Parte_1 somme richieste con l'atto di appello, pari a complessivi €898.380,00 di cui € 893.894,00 relativi alle differenze di rimborsi pretesi per gli interventi di cui ai verbali ispettivi n. 165/2008 e n.50/2009 e la residua somma di €
4496,00 relativa ai rimborsi dovuti ma ritenuti assorbiti dalla iper produzione del 2008.
L'accertamento della riconducibilità di tale pregiudizio alla condotta delle convenute richiede la valutazione sul fatto se, in caso di corretto e completo assolvimento dei citati doveri di diligenza da parte delle convenute, ciò avrebbe comportato, secondo un giudizio di elevata probabilità, all'accoglimento delle ragioni fatte valere da in sede di appello. Parte_1
Con riferimento alla posizione dell'avv. si rileva che, in base a quanto osservato nel paragrafo CP_2 precedente, la procura alle liti e l'atto di appello le sono stati trasmessi quando il termine per impugnare era già spirato. Pertanto, una diversa e più diligente condotta della convenuta avrebbe potuto ragionevolmente evitare la proposizione di un giudizio inutile per il cliente ma difficilmente avrebbe potuto impedire la dichiarazione di tardività della proposizione del gravame e quindi consentire che si pervenisse ad una pronuncia nel merito.
pagina 6 di 11 A diverse conclusioni si perviene con riferimento alla condotta dell'avv. , in relazione alla quale va CP_1 quindi effettuato il citato giudizio prognostico.
3.1. La sentenza del Tribunale di Varese
Nel giudizio di primo grado la parte più rilevante della pretesa creditoria fatta valere da riguardava Parte_1 la retribuzione di prestazioni sanitarie che la casa di cura gestita dalla parte aveva ricondotto ad un DRG di tipo chirurgico e che gli ispettori del Nucleo Operativo di Controllo dell'ASST di Varese avevano riclassificato, riconducendole ad un DRG di tipo medico.
Il Tribunale di Varese, pur avendo dato atto del fatto che la consulenza espletata nel giudizio di primo grado aveva riconosciuto la correttezza dei codici di classificazione attribuiti a ha rigettato la domanda Parte_1 ritenendo insussistente, a monte, il diritto della parte ad ottenere il rimborso per quel tipo di prestazioni, attinenti a interventi chirurgici eseguiti in ambito ginecologico, per difetto di accreditamento della struttura a svolgere quel tipo di prestazioni.
In particolare, nella sentenza si è rilevato che la attrice non aveva provato di essere stata autorizzata, all'epoca della esecuzione delle prestazioni, allo svolgimento per conto del servizio sanitario nazionale di prestazioni di chirurgia ginecologica e si è evidenziato che tali prestazioni erano state svolte dopo la presentazione della richiesta di autorizzazione, rivolta a Regione Lombardia e all'ASST competente, all'inserimento all'interno dell'unità operativa di chirurgia della casa di cura di una macroattività ad indirizzo ginecologico, ma prima dell'ottenimento della relativa autorizzazione.
In questo quadro, il giudice ha quindi ritenuto che tali prestazioni, essendo state svolte in ambito ginecologico prima della formalizzazione dell'accreditamento e dell'integrazione dell'accordo contrattuale, non potessero essere poste a carico del SSN, anche alla luce dei richiami giurisprudenziali svolti nella motivazione della sentenza.
Quanto al credito di € 4.496,00, nella sentenza si è ritenuto corretta la decurtazione di tale somma in quanto riassorbita dalla iperproduzione realizzata dalla struttura nel 2008
3.2. L'atto di appello
Nell'atto di citazione ex art. 342 c.p.c., ha censurato la sentenza di primo grado, lamentando, con Parte_1 riferimento alla statuizione di rigetto della domanda di accertamento del credito di € 893.884,00, la violazione e falsa applicazione degli artt.
8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del D.lgs 502/1992 e successive modifiche.
Secondo la prospettazione della appellante, poiché la stessa era già accreditata e contrattualizzata con l'allora Part della Provincia di Varese per 26 posti di Chirurgia generale, la successiva richiesta di modifica dell'organizzazione della l'Unità Operativa di Chirurgia generale in due distinti reparti di degenza, uno di
Chirurgia generale con 18 posti letto ed uno di Chirurgia ginecologica con 8 posti letto, non integrava evidentemente un “accreditamento”, ma una mera autorizzazione ad organizzare in maniera diversa una Unità
Operativa.
Inoltre, l'appellante evidenziava che, a fronte di tale richiesta, la Regione, con nota del 18 settembre 2008 si era limitata a prendere atto del nuovo assetto organizzativo.
pagina 7 di 11 Pertanto, la difesa di ha evidenziato che l'assenso regionale al nuovo assetto organizzativo Parte_1 dell'unità operativa di chirurgia non aveva natura costitutiva del diritto della struttura a rendere prestazioni di Chirurgia ginecologica per conto del Servizio Sanitario e la conseguente sussistenza del credito vantato, alla luce delle risultanze delle consulenze espletate nel giudizio di primo grado.
Con il secondo motivo di appello, ha poi lamentato il difetto di motivazione della sentenza in Parte_1 merito alla decurtazione della somma di € 4496,00.
3.3. Le difese svolte da nel giudizio di appello CP_5
Nella memoria di costituzione, la parte appellata, dopo avere svolto le eccezioni preliminari sulla inammissibilità dell'appello, ha argomentato sulla infondatezza dei motivi di appello articolati da Parte_1 Cont In particolare, con riferimento al primo motivo, ha evidenziato che all'istanza di modifica dell'organizzazione del reparto di chirurgia generale avanzata dalla struttura in data 12 dicembre 2007, aveva fatto seguito la richiesta di integrazione documentale di ATS del 31 gennaio 2008, richiedente la produzione di documentazione comprovante la previa assunzione di chirurghi in possesso della specializzazione in ginecologia, fino a quel momento non presenti in reparto e che soltanto sette mesi dopo l'istanza, Parte_1 aveva trasmesso i documenti comprovanti l'assunzione in organico di specialisti ginecologici con contratto libero professionale.
Secondo la prospettazione della appellata, l'autorizzazione all'esercizio in regime di accreditamento faceva quindi seguito alla acquisizione e valutazione di tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti sostanziali e, segnatamente, il deposito di una relazione sanitaria comprendente il protocollo di continuità assistenziale, la specifica degli ambienti e delle attrezzature utilizzate e soprattutto con l'indicazione degli specialisti operanti in ginecologia.
L'appellata ha poi sostenuto che, contrariamente a quanto indicato dall'appellate, la e Controparte_7
l' non erano discipline affini, né equipollenti, producendo documentazione a sostegno Parte_3 del fatto che in tutte le strutture di ricovero pubbliche e private di Regione Lombardia non veniva erogata chirurgia ginecologica all'interno dei reparti di chirurgia generale, nonché documentazione a sostegno della dedotta erogazione della attività di chirurgia ginecologica da parte delle strutture con rimborso a carico del SSN solto in caso di presenza nell'assetto accreditato e contrattualizzato del relativo reparto di Parte_3
.
[...]
In relazione al secondo motivo, la appellata ha dedotto di avere evidenziato nel corso della consulenza come tale somma, frutto di decurtazione per ricoveri di chirurgia ginecologica a favore di pazienti lombardi fosse riassorbita dall'iperproduzione pari ad € 475.932,00 rispetto al budget contrattualizzato effettuata dalla
Struttura nell'anno 2008, così come previsto dai meccanismi negoziali specificati nelle Regole di Sistema
(DGR. N. 5743 del 31/10/2007), sottolineando che la CTU contabile nulla aveva eccepito sul punto.
3.4. Il giudizio prognostico sulla probabile fondatezza dell'appello
pagina 8 di 11 Così ricostruite le difese svolte dalle parti, ritiene il giudicante che gli elementi acquisiti nel presente giudizio non consentano di ritenere assolto l'onere, gravante sull'attore, della prova della sussistenza di concrete, ragionevoli e consistenti probabilità di accoglimento del gravame.
In particolare, con riferimento al primo motivo di appello, vanno evidenziati i seguenti dati:
- come si evince dallo schema di contratto tipo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra Part e soggetti erogatori delle prestazioni di ricovero, la struttura eroga le prestazioni di ricovero e cura secondo l'assetto organizzativo accreditato (art. 1 doc. 14 fascicolo convenuta ); CP_1
- ha presentato una apposita richiesta di autorizzazione alla modifica dell'assetto Parte_1 organizzativo dell'unità di chirurgia generale, con creazione di una macro-attività ad indirizzo ginecologico;
Part Part
- dal nulla osta dell' di Varese del 25 agosto 2008 (doc.13 fascicolo attoreo), emerge che l' aveva richiesto delle integrazioni a poi pervenute in data 5 agosto 2008, e che la Parte_1 documentazione integrativa trasmessa da ha avuto ad oggetto anche una relazione Parte_1 sanitaria comprendente il protocollo di continuità assistenziale, la specifica degli ambienti e delle attrezzature utilizzate e l'indicazione degli specialisti operanti in ginecologia;
- la presentazione della richiesta da parte di unitamente alle verifiche effettuate dagli enti Parte_1 competenti sulla sussistenza dei requisiti per lo svolgimento di tale attività, appare indicativa della natura non meramente formale del nulla osta e della conseguente valenza costitutiva di tale provvedimento del diritto a percepire i rimborsi previsti per le prestazioni di chirurgia generale;
- non risulta prodotto dall'attrice la convenzione relativa all'originario assetto accreditato, né vi sono elementi da cui inferire se, prima della richiesta di autorizzazione alla modifica organizzativa, siano stati svolti interventi di chirurgia ginecologica nell'ambito del reparto di chirurgia generale e se gli stessi siano stati remunerati con il DGR della chirurgia.
Peraltro, il fatto che alla richiesta di di autorizzazione alla modifica dell'assetto Parte_1 organizzativo siano stati allegati i contratti del personale dedicato e venga specificato l'assunzione della garanzia della presenza di specialisti chirurghi ginecologi, fa dubitare sulla riconducibilità di tali prestazioni all'ambito di quelli oggetto della originaria autorizzazione come chirurgia generale;
- nella sentenza di primo grado il giudice aveva ritenuto non convincenti le considerazioni del CTU dott.
, secondo cui tali prestazioni chirurgiche erano da ricomprendere nell'ambito della unità Per_1 operativa di chirurgia generale per la quale era già accreditata, mettendo in dubbio la Parte_1 validità di tale argomentazione, che porterebbe ad estendere l'accreditamento ad una serie indeterminata di prestazioni “in contrasto con l'esigenza imperativa, sottesa alla normativa richiamata, di previsione e di programmazione, nell'ambito della gestione del SSN, delle tipologie di attività sanitarie che rispondono alle necessità assistenziali riconosciute in un determinato contesto in rapporto alle risorse finanziarie disponibili (cfr. pag. 6 della sentenza).
pagina 9 di 11 Orbene, gli elementi sopra evidenziati portano a ritenere condivisibile il giudizio reso nella sentenza di primo grado sull'assenza di adeguata prova del fatto che tali prestazioni fossero ricomprese nell'ambito delle specifiche attività accreditate e programmate a livello contrattuale e fanno, al contempo, dubitare sulla idoneità delle argomentazioni svolte da nell'atto di appello a portare ad un diverso esito del Parte_1 giudizio.
Per quanto riguarda il secondo motivo di appello, relativo al riconoscimento della somma di € 4496,00, si osserva che il dato dell'assorbimento di tale credito nella iper produzione realizzate nel 2008 da per Parte_1
i pazienti lombardi appare confermato dall'accordo dei CTP nominati dalle parti nel corso della consulenza contabile sul budget massimo per i pazienti lombardi del 2008, pari a €16.779.196,00, sul dato della produzione di in tale anno, pari a € 17.255,128 e sul dato della iper produzione di 475.392,00 (pag. 6 e 7 della Parte_1 consulenza).
Pertanto, i dati relativi ai pagamenti eseguiti e i rilievi già svolti sulla probabile fondatezza degli abbattimenti operati dai NOC per le prestazioni di chirurgia ginecologica, depongono per la correttezza della valutazione del Cont giudice di primo grado sull'assorbimento di tale credito nelle somme pagate da per gli extra budget e fanno quindi dubitare sulla probabilità di accoglimento di tale motivo di appello.
In base ai formulati rilievi le domande dell'attrice non possono essere accolte.
Il rigetto della domanda principale esonera dalla pronuncia sulle domande di garanzia svolte dalle convenute.
4. Le spese
Va disposta la compensazione integrale delle spese nei rapporti tra la società attrice e le convenute, considerata la fondatezza dei rilievi sull'esistenza di una condotta di inesatto adempimento di entrambe le professioniste.
Per gli stessi motivi e in assenza di profili autonomi di infondatezza della domanda di garanzia, va disposta la compensazione delle spese tra le convenute e le rispettive compagnie assicurative.
In particolare, con riferimento alle eccezioni di si rileva che non appare fondata la deduzione di CP_3 inoperatività della polizza in base alla previsione della lettera i) delle esclusioni di cui alla sezione B delle condizioni generali di contratto, non vertendosi in tema di “obblighi volontariamente assunti dall'assicurato”, dato che la corrispondenza prodotta evidenzia il conferimento dell'incarico di seguire la vertenza da parte di
Neppure si ritiene operante l'esclusione di cui alla lettera t) relativa alle “attività professionali Parte_1 svolte a titolo gratuito”, in quanto la circostanza pacifica della predisposizione dell'atto di appello da parte dell'avv. fa presumere che una parte dei compensi corrisposti all'avv. sarebbero stati CP_1 CP_2 riconosciuti alla prima.
Quanto alla eccezione di inoperatività della polizza ex art. 1892 cod.civ svolta da , è dubbia la Controparte_4 fondatezza di tale doglianza, considerato che la assicurata non aveva ricevuto in quella fase ancora una richiesta di risarcimento e che ai fini della valutazione in ordine alla necessità di segnalare all'assicurazione la vicenda relativa alla dichiarazione di improcedibilità dell'appello, assumeva rilievo il dato della tardività della pagina 10 di 11 proposizione del gravame, non imputabile a tale professionista che aveva ricevuto a termine già scaduto l'atto di appello predisposto dall'avv. e la procura alle liti. CP_1
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta le domande svolte dall'attrice nei confronti dell'avv. e dell'avv. Parte_1 Controparte_1
Controparte_2
-compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Milano, 26 giugno 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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