TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/09/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1642/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 23/09/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1642/2025 R.G.A.L. del Tribunale di
Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pasquale Maria Crupi e Marilena Dell'Alpi
E
In persona del legale rappresentate pro-tempore Resistente – CP_1
Contumace
OGGETTO: Retribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara la nullità/inefficacia del licenziamento intimato a Parte_1 dalla società in data 9.01.2025 in quanto Comunicato per
[...] CP_1 iscritto al solo Centro per l'Impiego e non anche al lavoratore.
pagina 1 di 7 2. Per l'effetto, ordina alla in persona del l.r.p.t., di reintegrare CP_1
nel posto di lavoro precedentemente occupato (con la Parte_1 medesima mansione, inquadramento contrattuale e orario di lavoro), e condanna la medesima società a risarcire al ricorrente il danno subito per il licenziamento nullo/inefficace corrispondendo in suo favore un'indennità commisurata all'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR (€ 2.106,52 mensili) maturata dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali omessi per il medesimo periodo.
3. Condanna la società in persona del l.r.p.t., a corrispondere a CP_1
le retribuzioni relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre Parte_1
2024 e dei primi 8 giorni del mese di gennaio 2025, pari alla somma complessiva di € 7.083,80, oltre interessi legali sul capitale via via rivalutato dal dì della maturazione del credito al saldo.
4. Rigetta la domanda di pagamento del TFR.
5. Condanna la società resistente, in persona del l.r.p.t., a rimborsare al ricorrente le spese processuali liquidate in complessivi € 5.000,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato, con ricorso depositato in data 3.10.2023, ritualmente notificato, conviene in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri la società CP_1
-che svolge attività nel settore della costruzione, montaggio e installazione di
[...] impianti e apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche-, di cui è stato assunto in data 10.01.2022 con la mansione, da ultimo, di operaio qualificato di cui
6° livello del CCNL Metalmeccanica, Conflavoro Confsal ed orario di lavoro full time, venendo assegnato agli appalti e . Lamenta che, a decorrere Parte_2 Pt_3 dal mese di ottobre 2024, la società datrice di lavoro, oltre ad avere omesso di consegnargli le buste paga, non gli ha corrisposto le retribuzioni maturate da ottobre a dicembre 2024. Riferisce, ancora, che nei giorni successivi al 10.01.2025, non avendo ricevuto alcun riscontro alla richiesta formale di pagamento delle retribuzioni relative al predetto periodo, si recava presso il patronato della
[...] ed apprendeva che il rapporto di lavoro era cessato in quanto la , in Pt_4 CP_1 data 10.01.2025, aveva inviato al Centro per l'Impiego la Comunicazione UNILAV di cessazione del rapporto di lavoro per asserita fine del periodo formativo, benché il rapporto fosse stato trasformato da apprendistato in un ordinario un rapporto a pagina 2 di 7 tempo indeterminato sin dal 9.01.2024. Sulla base di tale premessa fattuale chiede al Tribunale adito di:
Accertare e dichiarare l'inefficacia del licenziamento del 9.01.2025 in quanto comunicato unicamente al Centro per l'Impiego e, per l'effetto, ordinare alla convenuta, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.lgs. 23/2015 di reintegrarlo nel posto di lavoro precedentemente occupato, con le stesse mansioni e orario di lavoro.
Chiede, inoltre, che la in persona del l.r. pro-tempore, sia condannata CP_1 al pagamento in suo favore, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni non corrisposte dalla data dell'inefficace licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione, sulla base di una retribuzione mensile di € 2.106,52, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali omessi relativi al medesimo periodo. In subordine, chiede di dichiarare l'illegittimità del licenziamento ai sensi dell'art. 3 comma 2 del
D.lgs. 23/2015 o, in ulteriore subordine, ai sensi dell'art. 3 comma 1, con le conseguenze di legge. In ogni caso, chiede la condanna della convenuta, in persona del l.r. pro-tempore, al pagamento in suo favore della somma complessiva di €
11.975,14 a titolo delle retribuzioni relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024, nonché degli 8 giorni del mese di gennaio 2025, ed € 4.921,34 a titolo di TFR, come da conteggi in atti.
Allega documentazione.
Le società benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio per CP_1 cui gli veniva dichiarata la contumacia.
In assenza di ulteriori istanze istruttorie la causa veniva istruita con la prova documentale offerta dai procuratori del ricorrente ritenuta sufficiente ai fini della decisione. All'udienza del 6.05.2025 il difensore del ricorrente dichiarava a verbale che, medio tempore, la società convenuta aveva inviato al suo assistito le buste paga dei mesi di ottobre novembre dicembre 2024 e le competenze di fine rapporto di gennaio 2025, per una somma complessiva addirittura superiore a quella chiesta in pagamento nel presente giudizio. All'esito del deposito di note d'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così delineato il thema decidendum del giudizio, appare utile premettere che, com'è noto, l'onere della prova incombe, ex art. 2697 c.c., sulla parte ricorrente, per cui il lavoratore che agisce per il riconoscimento di un credito retributivo deve pagina 3 di 7 fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura, durata, delle mansioni assegnategli e dell'articolazione oraria della prestazione resa, a cui consegue il diritto alla corresponsione delle singole voci chieste in pagamento.
Ebbene nel caso in esame l'esistenza, la natura e la durata del rapporto di lavoro tra le parti, nonché le mansioni assegnate al ricorrente, il suo inquadramento nel 6° livello del CCNL del Settore (a decorrere dal 9.01.2024) e l'orario di lavoro full time, risultano per tabulas dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. doc da 4 a 6).
Risulta, altresì, documentalmente provato che la con Comunicazione CP_1
Obbligatoria Unificato UNILAV del 10.01.2025, comunicava che il rapporto di lavoro di apprendistato professionalizzante del ricorrente era cessato con decorrenza
9.01.2025 (cfr. doc 7 e 8).
Ciò posto, sempre in punto di distribuzione dell'onere della prova, si rammenta che le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U.
13533/2001). Per quanto attiene alla prova dei pagamenti, va considerato che fino a Giugno 2018 la busta paga quietanzata costituiva per il datore di lavoro anche la prova principale dell'avvenuto pagamento delle somme dovute al dipendente, che poteva avvenire anche in contanti. Da Luglio 2018, con la Legge di Bilancio n.
205/2017 (art. 1 commi 910-914), è stato invece introdotto l'obbligo di tracciabilità del pagamento delle retribuzioni al fine di porre un freno agli abusi di datori di lavoro che, in molti casi, consegnavano una busta paga regolare ma erogavano poi in contanti ai lavoratori somme inferiori. Pertanto, dall'1.07.2018, i datori di lavoro o i committenti hanno l'obbligo di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla legge stessa.
Nel caso che ci occupa la società datrice di lavoro è rimasta contumace e, benché la contumacia non equivale alla non contestazione delle altrui pretese -posto che l'art. 115 c.p.c. fa espresso riferimento alle parti costituite-, si è comunque volontariamente sottratta al processo e alla possibilità di fornire la prova dell'esatto adempimento dell'obbligazione pecuniaria in favore della ex dipendente, ovvero dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione o dell'esistenza di fatti sopravvenuti estintivi o modificativi del diritto azionato dalla pagina 4 di 7 lavoratrice nel presente giudizio.
Tanto premesso, deve concludersi che il ricorrente ha fatto adeguatamente fronte all'onere probatorio di cui era gravato avendo fornito la prova, seria e rigorosa, di non avere ricevuto il pagamento delle retribuzioni relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024 né la paga spettante per le prime 8 giornate lavorate del mese di gennaio 2025, avendo così maturato nei confronti della società datrice di lavoro un credito retributivo pari alla somma complessiva di € 7.083,80, correttamente determinato nel conteggio in atti che risulta immune da vizi logici ed errori di calcolo. Per l'effetto, la società in persona del l.r.p.t., va CP_1 condannata a corrispondere a la somma di cui innanzi. Si evidenzia, Parte_1 al riguardo, secondo il costante e condivisibile insegnamento della Corte di legittimità, da cui non sussistono ragioni per discostarsi, che “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi
a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire” (cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e Cass., n.
18584 del 7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n.
3525 del 13 febbraio 2013, nelle quali ultime viene precisato che dall'importo lordo dovuto va detratto quello netto percepito nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n.
12566 del 29 maggio 2014). Sui crediti del ricorrente spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass.,
Sez. Un., 29 gennaio 2001, n. 38).
Procedendo con lo scrutinio della domanda di accertamento della inefficacia/illegittimità del licenziamento del 9.01.2025, è bene premettere che,
pagina 5 di 7 come è noto, l'art. 2 comma 1 della L. 604/1966 impone la forma scritta per la comunicazione di qualsiasi licenziamento, anche nel caso di licenziamento del dirigente, con tre sole eccezioni: i lavoratori in prova (art. 10 L. 604/1966); i lavoratori domestici (art. 4 comma 1 L. 108/1990); i lavoratori ultrasessantenni con diritto a pensione che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto (art. 4 comma 2 L. 108/1990). Nel caso che ci occupa il lavoratore deduce, e la società convenuta rimasta contumace non ha provato il contrario, di non avere ricevuto alcuna comunicazione della cessazione del suo rapporto di lavoro alle dipendenze della e, quindi, dei motivi del recesso datoriale, né per inscritto né CP_1 verbalmente, ma di avere appreso la circostanza allorquando, durante un periodo in cui era stato collocato in ferie e/o permesso, si recava presso il Centro per l'Impiego e gli veniva consegnata la Comunicazione UNILAV del 10.01.2025, in cui il motivo della cessazione del rapporto viene indicato nella fine del periodo formativo. Ebbene, l'art. 42 comma 4 del D.lgs. 81/2015, stabilisce che al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 2118 c.c., con preavviso decorrente dal medesimo termine. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Diversamente, come stabilito dall'art. 42 comma 3, al datore di lavoro è preclusa la facoltà di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, applicandosi la medesima tutela riservata alla generalità dei lavoratori formati dalla
L. 604/1966. In conclusione il legislatore riconosce alle parti la facoltà di recedere liberamente al termine del periodo di apprendistato in assenza di giustificazioni (c.d. recesso ad nutum) ma anche in tale ipotesi è necessario comunicare la volontà di recedere all'altra parte in forma scritta, calcolando il preavviso a decorrere dalla data di scadenza dell'apprendistato.
Ciò chiarito, dai documenti in atti risulta che le parti in giudizio avevano stipulato un contratto di apprendistato professionalizzante in data 10.01.2022 e che il
9.01.2024 il rapporto veniva trasformato in rapporto a tempo indeterminato con il riconoscimento della qualifica di operaio specializzato (addetto alla installazione di impianti telefonici e trattamento dati) di cui al cui 6° livello del CCNL
Metalmeccanica, Conflavoro Confsal e orario full time (cfr. doc 4 e 6). Pertanto, ai sensi dell'art. 2 della L. 604/1966, va dichiarata la nullità/inefficacia del licenziamento del 9.01.2025, con la conseguenza che, in assenza di qualsivoglia atto valido a determinare la cessazione del rapporto tra le parti, lo stesso è ad oggi in essere. Trova, quindi, applicazione la tutela di cui all'art. 2 comma 1 del D.lgs.
23/2015 a norma del quale: “Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la
pagina 6 di 7 nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'art. 15 della legge 20 maggio 1970 n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale”.
La società in persona del l.r.p.t., va, quindi, condannata a reintegrare CP_1
nel posto di lavoro precedentemente occupato, con la stessa Parte_1 mansione, inquadramento contrattuale e orario di lavoro, nonché a risarcirli il danno pari alle retribuzioni non corrisposte dalla data del licenziamento nullo/inefficace a quella della effettiva reintegra, sulla base della retribuzione utile per il calcolo del TFR di € 2.106,52 mensili. La società resistente, in persona del l.r.p.t., va, altresì, condannata a versare in favore del ricorrente i contributi previdenziali e assistenziali omessi con riferimento al medesimo periodo.
Va, invece, rigettata la domanda di pagamento del TFR, quantificato in € 4.921.54, posto che, come ribadito dalla S.C. con ordinanza 2476/2021, il dipendente che ottiene dal giudice la reintegra nel posto di lavoro non può chiedere il pagamento del TFR in quanto, sebbene il diritto a percepirlo maturi progressivamente con lo svolgimento del rapporto di lavoro, trasformandosi in un credito certo e liquido, la sua esigibilità è posticipata al momento della cessazione definitiva del contratto
(art. 2120 c.c.).
Per tutti i motivi esposti il ricorso è fondato nei limiti innanzi precisati e merita di essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente che se ne dichiarano antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Velletri, 24 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 23/09/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1642/2025 R.G.A.L. del Tribunale di
Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pasquale Maria Crupi e Marilena Dell'Alpi
E
In persona del legale rappresentate pro-tempore Resistente – CP_1
Contumace
OGGETTO: Retribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara la nullità/inefficacia del licenziamento intimato a Parte_1 dalla società in data 9.01.2025 in quanto Comunicato per
[...] CP_1 iscritto al solo Centro per l'Impiego e non anche al lavoratore.
pagina 1 di 7 2. Per l'effetto, ordina alla in persona del l.r.p.t., di reintegrare CP_1
nel posto di lavoro precedentemente occupato (con la Parte_1 medesima mansione, inquadramento contrattuale e orario di lavoro), e condanna la medesima società a risarcire al ricorrente il danno subito per il licenziamento nullo/inefficace corrispondendo in suo favore un'indennità commisurata all'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR (€ 2.106,52 mensili) maturata dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali omessi per il medesimo periodo.
3. Condanna la società in persona del l.r.p.t., a corrispondere a CP_1
le retribuzioni relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre Parte_1
2024 e dei primi 8 giorni del mese di gennaio 2025, pari alla somma complessiva di € 7.083,80, oltre interessi legali sul capitale via via rivalutato dal dì della maturazione del credito al saldo.
4. Rigetta la domanda di pagamento del TFR.
5. Condanna la società resistente, in persona del l.r.p.t., a rimborsare al ricorrente le spese processuali liquidate in complessivi € 5.000,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato, con ricorso depositato in data 3.10.2023, ritualmente notificato, conviene in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri la società CP_1
-che svolge attività nel settore della costruzione, montaggio e installazione di
[...] impianti e apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche-, di cui è stato assunto in data 10.01.2022 con la mansione, da ultimo, di operaio qualificato di cui
6° livello del CCNL Metalmeccanica, Conflavoro Confsal ed orario di lavoro full time, venendo assegnato agli appalti e . Lamenta che, a decorrere Parte_2 Pt_3 dal mese di ottobre 2024, la società datrice di lavoro, oltre ad avere omesso di consegnargli le buste paga, non gli ha corrisposto le retribuzioni maturate da ottobre a dicembre 2024. Riferisce, ancora, che nei giorni successivi al 10.01.2025, non avendo ricevuto alcun riscontro alla richiesta formale di pagamento delle retribuzioni relative al predetto periodo, si recava presso il patronato della
[...] ed apprendeva che il rapporto di lavoro era cessato in quanto la , in Pt_4 CP_1 data 10.01.2025, aveva inviato al Centro per l'Impiego la Comunicazione UNILAV di cessazione del rapporto di lavoro per asserita fine del periodo formativo, benché il rapporto fosse stato trasformato da apprendistato in un ordinario un rapporto a pagina 2 di 7 tempo indeterminato sin dal 9.01.2024. Sulla base di tale premessa fattuale chiede al Tribunale adito di:
Accertare e dichiarare l'inefficacia del licenziamento del 9.01.2025 in quanto comunicato unicamente al Centro per l'Impiego e, per l'effetto, ordinare alla convenuta, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.lgs. 23/2015 di reintegrarlo nel posto di lavoro precedentemente occupato, con le stesse mansioni e orario di lavoro.
Chiede, inoltre, che la in persona del l.r. pro-tempore, sia condannata CP_1 al pagamento in suo favore, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni non corrisposte dalla data dell'inefficace licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione, sulla base di una retribuzione mensile di € 2.106,52, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali omessi relativi al medesimo periodo. In subordine, chiede di dichiarare l'illegittimità del licenziamento ai sensi dell'art. 3 comma 2 del
D.lgs. 23/2015 o, in ulteriore subordine, ai sensi dell'art. 3 comma 1, con le conseguenze di legge. In ogni caso, chiede la condanna della convenuta, in persona del l.r. pro-tempore, al pagamento in suo favore della somma complessiva di €
11.975,14 a titolo delle retribuzioni relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024, nonché degli 8 giorni del mese di gennaio 2025, ed € 4.921,34 a titolo di TFR, come da conteggi in atti.
Allega documentazione.
Le società benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio per CP_1 cui gli veniva dichiarata la contumacia.
In assenza di ulteriori istanze istruttorie la causa veniva istruita con la prova documentale offerta dai procuratori del ricorrente ritenuta sufficiente ai fini della decisione. All'udienza del 6.05.2025 il difensore del ricorrente dichiarava a verbale che, medio tempore, la società convenuta aveva inviato al suo assistito le buste paga dei mesi di ottobre novembre dicembre 2024 e le competenze di fine rapporto di gennaio 2025, per una somma complessiva addirittura superiore a quella chiesta in pagamento nel presente giudizio. All'esito del deposito di note d'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così delineato il thema decidendum del giudizio, appare utile premettere che, com'è noto, l'onere della prova incombe, ex art. 2697 c.c., sulla parte ricorrente, per cui il lavoratore che agisce per il riconoscimento di un credito retributivo deve pagina 3 di 7 fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura, durata, delle mansioni assegnategli e dell'articolazione oraria della prestazione resa, a cui consegue il diritto alla corresponsione delle singole voci chieste in pagamento.
Ebbene nel caso in esame l'esistenza, la natura e la durata del rapporto di lavoro tra le parti, nonché le mansioni assegnate al ricorrente, il suo inquadramento nel 6° livello del CCNL del Settore (a decorrere dal 9.01.2024) e l'orario di lavoro full time, risultano per tabulas dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. doc da 4 a 6).
Risulta, altresì, documentalmente provato che la con Comunicazione CP_1
Obbligatoria Unificato UNILAV del 10.01.2025, comunicava che il rapporto di lavoro di apprendistato professionalizzante del ricorrente era cessato con decorrenza
9.01.2025 (cfr. doc 7 e 8).
Ciò posto, sempre in punto di distribuzione dell'onere della prova, si rammenta che le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U.
13533/2001). Per quanto attiene alla prova dei pagamenti, va considerato che fino a Giugno 2018 la busta paga quietanzata costituiva per il datore di lavoro anche la prova principale dell'avvenuto pagamento delle somme dovute al dipendente, che poteva avvenire anche in contanti. Da Luglio 2018, con la Legge di Bilancio n.
205/2017 (art. 1 commi 910-914), è stato invece introdotto l'obbligo di tracciabilità del pagamento delle retribuzioni al fine di porre un freno agli abusi di datori di lavoro che, in molti casi, consegnavano una busta paga regolare ma erogavano poi in contanti ai lavoratori somme inferiori. Pertanto, dall'1.07.2018, i datori di lavoro o i committenti hanno l'obbligo di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla legge stessa.
Nel caso che ci occupa la società datrice di lavoro è rimasta contumace e, benché la contumacia non equivale alla non contestazione delle altrui pretese -posto che l'art. 115 c.p.c. fa espresso riferimento alle parti costituite-, si è comunque volontariamente sottratta al processo e alla possibilità di fornire la prova dell'esatto adempimento dell'obbligazione pecuniaria in favore della ex dipendente, ovvero dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione o dell'esistenza di fatti sopravvenuti estintivi o modificativi del diritto azionato dalla pagina 4 di 7 lavoratrice nel presente giudizio.
Tanto premesso, deve concludersi che il ricorrente ha fatto adeguatamente fronte all'onere probatorio di cui era gravato avendo fornito la prova, seria e rigorosa, di non avere ricevuto il pagamento delle retribuzioni relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024 né la paga spettante per le prime 8 giornate lavorate del mese di gennaio 2025, avendo così maturato nei confronti della società datrice di lavoro un credito retributivo pari alla somma complessiva di € 7.083,80, correttamente determinato nel conteggio in atti che risulta immune da vizi logici ed errori di calcolo. Per l'effetto, la società in persona del l.r.p.t., va CP_1 condannata a corrispondere a la somma di cui innanzi. Si evidenzia, Parte_1 al riguardo, secondo il costante e condivisibile insegnamento della Corte di legittimità, da cui non sussistono ragioni per discostarsi, che “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi
a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire” (cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e Cass., n.
18584 del 7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n.
3525 del 13 febbraio 2013, nelle quali ultime viene precisato che dall'importo lordo dovuto va detratto quello netto percepito nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n.
12566 del 29 maggio 2014). Sui crediti del ricorrente spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass.,
Sez. Un., 29 gennaio 2001, n. 38).
Procedendo con lo scrutinio della domanda di accertamento della inefficacia/illegittimità del licenziamento del 9.01.2025, è bene premettere che,
pagina 5 di 7 come è noto, l'art. 2 comma 1 della L. 604/1966 impone la forma scritta per la comunicazione di qualsiasi licenziamento, anche nel caso di licenziamento del dirigente, con tre sole eccezioni: i lavoratori in prova (art. 10 L. 604/1966); i lavoratori domestici (art. 4 comma 1 L. 108/1990); i lavoratori ultrasessantenni con diritto a pensione che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto (art. 4 comma 2 L. 108/1990). Nel caso che ci occupa il lavoratore deduce, e la società convenuta rimasta contumace non ha provato il contrario, di non avere ricevuto alcuna comunicazione della cessazione del suo rapporto di lavoro alle dipendenze della e, quindi, dei motivi del recesso datoriale, né per inscritto né CP_1 verbalmente, ma di avere appreso la circostanza allorquando, durante un periodo in cui era stato collocato in ferie e/o permesso, si recava presso il Centro per l'Impiego e gli veniva consegnata la Comunicazione UNILAV del 10.01.2025, in cui il motivo della cessazione del rapporto viene indicato nella fine del periodo formativo. Ebbene, l'art. 42 comma 4 del D.lgs. 81/2015, stabilisce che al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 2118 c.c., con preavviso decorrente dal medesimo termine. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Diversamente, come stabilito dall'art. 42 comma 3, al datore di lavoro è preclusa la facoltà di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, applicandosi la medesima tutela riservata alla generalità dei lavoratori formati dalla
L. 604/1966. In conclusione il legislatore riconosce alle parti la facoltà di recedere liberamente al termine del periodo di apprendistato in assenza di giustificazioni (c.d. recesso ad nutum) ma anche in tale ipotesi è necessario comunicare la volontà di recedere all'altra parte in forma scritta, calcolando il preavviso a decorrere dalla data di scadenza dell'apprendistato.
Ciò chiarito, dai documenti in atti risulta che le parti in giudizio avevano stipulato un contratto di apprendistato professionalizzante in data 10.01.2022 e che il
9.01.2024 il rapporto veniva trasformato in rapporto a tempo indeterminato con il riconoscimento della qualifica di operaio specializzato (addetto alla installazione di impianti telefonici e trattamento dati) di cui al cui 6° livello del CCNL
Metalmeccanica, Conflavoro Confsal e orario full time (cfr. doc 4 e 6). Pertanto, ai sensi dell'art. 2 della L. 604/1966, va dichiarata la nullità/inefficacia del licenziamento del 9.01.2025, con la conseguenza che, in assenza di qualsivoglia atto valido a determinare la cessazione del rapporto tra le parti, lo stesso è ad oggi in essere. Trova, quindi, applicazione la tutela di cui all'art. 2 comma 1 del D.lgs.
23/2015 a norma del quale: “Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la
pagina 6 di 7 nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'art. 15 della legge 20 maggio 1970 n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale”.
La società in persona del l.r.p.t., va, quindi, condannata a reintegrare CP_1
nel posto di lavoro precedentemente occupato, con la stessa Parte_1 mansione, inquadramento contrattuale e orario di lavoro, nonché a risarcirli il danno pari alle retribuzioni non corrisposte dalla data del licenziamento nullo/inefficace a quella della effettiva reintegra, sulla base della retribuzione utile per il calcolo del TFR di € 2.106,52 mensili. La società resistente, in persona del l.r.p.t., va, altresì, condannata a versare in favore del ricorrente i contributi previdenziali e assistenziali omessi con riferimento al medesimo periodo.
Va, invece, rigettata la domanda di pagamento del TFR, quantificato in € 4.921.54, posto che, come ribadito dalla S.C. con ordinanza 2476/2021, il dipendente che ottiene dal giudice la reintegra nel posto di lavoro non può chiedere il pagamento del TFR in quanto, sebbene il diritto a percepirlo maturi progressivamente con lo svolgimento del rapporto di lavoro, trasformandosi in un credito certo e liquido, la sua esigibilità è posticipata al momento della cessazione definitiva del contratto
(art. 2120 c.c.).
Per tutti i motivi esposti il ricorso è fondato nei limiti innanzi precisati e merita di essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente che se ne dichiarano antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Velletri, 24 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 7 di 7