Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 18/06/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 01077/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00211/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 211 del 2025, proposto da
DO EN NA, MI IC NA, IA OV NA, rappresentati e difesi dagli avvocati Leonardo Maruotti, Francesco G. Romano, Silvia Petrelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Traldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Gallipoli sull’istanza datata 6 dicembre 2024 e trasmessa il 20 dicembre 2024 e per la declaratoria dell’obbligo del Comune di Gallipoli di provvedere espressamente sull’istanza;
nonché per la condanna del Comune di Gallipoli a provvedere sull’istanza nel termine designato ex art. 117, II comma, cod. proc. amm. e con richiesta di nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento in caso di inerzia serbata dal Comune oltre il termine per l’adempimento spontaneo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. Elio Cucchiara e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono titolari della concessione demaniale marittima n. 23 del 9 maggio 2008 per l’occupazione di un’area di circa 1000 metri quadri sita nel Comune di Gallipoli “ allo scopo di utilizzarla per mantenere un giardino asservito alla “Torre Sabea” ed un passo carrabile ” e di un manufatto demaniale “ allo scopo di utilizzarlo a permanenza diurna durante il periodo estivo ”.
1.2. Con istanza del 20 dicembre 2024, i ricorrenti, in vista della scadenza della concessione al 31 dicembre 2024, chiedevano all’Amministrazione comunale la proroga della stessa sino al 31 dicembre 2033 in applicazione del disposto dell’art. 1, co. 684, l. n. 145/2018 o, in subordine, al 30 settembre 2027 secondo le previsioni dell’art. 3, co. 1, l. 118/20221, come modificato a seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 131/2024.
1.3. Non avendo il Comune di Gallipoli fornito risposta all’istanza nel termine di conclusione del procedimento, i ricorrenti, con atto notificato in data 12 febbraio 2025 e depositato in data 26 febbraio 2025, hanno proposto ricorso innanzi a questo TAR, chiedendo accertarsi l’illegittimità dell’inerzia serbata dall’Amministrazione comunale e la condanna alla conclusione del procedimento mediante adozione di un provvedimento espresso, con richiesta, altresì, di nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione oltre il termine fissato ai sensi dell’art. 117, co. 2, cod. proc. amm.
1.4. Il Comune di Gallipoli si è costituito in giudizio in data 29 aprile 2025, depositando una memoria difensiva, con la quale, dopo aver provveduto alla ricostruzione delle vicende di causa (dando conto, in particolare, di una precedente istanza di proroga presentata dai ricorrenti in data 31 agosto 2024), ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, sia in ragione dell’insussistenza di un obbligo giuridico a provvedere, trattandosi di istanza sostanzialmente reiterativa di quella precedente, sia in considerazione del fatto che il Comune, con deliberazione di Giunta n. 490 del 16 dicembre 2024 e conseguente determinazione dirigenziale n. 4736 del 27 dicembre 2024, ha disposto la proroga di tutte le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative fino al 30 settembre 2024, in tal modo, di fatto, riscontrando l’istanza (con conseguente difetto di interesse alla decisione) o, al più, dovendosi ritenere formato, sempre per la medesima ragione, un provvedimento favorevole per UM .
1.5. I ricorrenti hanno depositato una memoria in data 30 maggio 2025, con la quale hanno replicato alle difese dell’Amministrazione comunale, ribadendo la sussistenza dell’obbligo a provvedere sull’istanza e l’inidoneità degli atti generali valorizzati dall’Amministrazione comunale a costituire effettivo riscontro, anche solo per UM , alla richiesta di proroga della concessione.
1.6. Ad esito della camera di consiglio del 10 giugno 2025, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
2. Il ricorso è fondato.
2.1. Nel caso di specie viene in considerazione un’istanza con la quale i ricorrenti hanno richiesto la proroga del rapporto concessorio di cui sono titolari e alla quale il Comune di Gallipoli non risulta aver fornito espresso ed esplicito riscontro, pur a fronte del decorso degli ordinari termini di conclusione del procedimento, da ciò discendendo, di conseguenza, la violazione del generale precetto, per come enucleato in particolare dall’art. 2 l. n. 241/1990, secondo cui la pubblica amministrazione è tenuta a riscontrare le istanze formulate dai privati mediante adozione di un provvedimento espresso.
2.2. Inoltre, diversamente da quanto affermato dal Comune di Gallipoli, non può ritenersi che nel caso di specie l’Amministrazione non fosse tenuta a provvedere, trattandosi di istanza meramente reiterativa di quella già proposta in data 31 agosto 2024 e riscontrata dall’Amministrazione con un provvedimento di proroga sino al 31 dicembre 2024.
2.3. Sul punto è sufficiente rilevare, da una parte, che deve ritenersi imposto “ alla P.A. di rispondere in ogni caso (tranne i casi limite di palese pretestuosità) alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici ” (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 3118 del 18 maggio 2020) e, dall’altra, che non vi sono le condizioni per ritenere la seconda istanza presentata dai ricorrenti palesemente pretestuosa o meramente reiterativa di quella precedente, trattandosi di una richiesta di proroga formulata in prossimità della scadenza del termine della concessione e fondata anche sull’applicazione di una normativa sopravvenuta rispetto a quella valutata dal Comune di Gallipoli in sede di rilascio del precedente provvedimento di proroga (nello specifico il decreto legge n. 131/2024, convertito con legge n. 166 del 16 novembre 2024).
2.4. In secondo luogo, non può nemmeno ritenersi che l’istanza presentata dai ricorrenti sia stata riscontrata mediante gli atti generali di proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative adottati dal Comune di Gallipoli a mezzo della deliberazione di Giunta n. 490 del 16 dicembre 2024 e della determinazione dirigenziale n. 4736 del 27 dicembre 2024.
2.5. Ed invero, pur a fronte dell’evidente attinenza di tali atti rispetto alla richiesta formulata da parte dei ricorrenti, l’adozione di una disciplina di carattere generale non determina il venir meno dell’obbligo dell’amministrazione di riscontrare in via espressa le istanze formulate dai privati ai fini della regolamentazione di fattispecie puntuali, operando anche in questi casi l’obbligo di conclusione del procedimento.
2.6. Inoltre, anche a prescindere da tale rilievo, le determinazioni generali adottate dal Comune di Gallipoli non risultano pienamente coincidenti con quanto richiesto dai ricorrenti a mezzo dell’istanza del 20 dicembre 2024. I ricorrenti, infatti, hanno formulata la domanda di proroga, chiedendo l’applicazione di una normativa diversa (l’art. 1, co. 684, l. n. 145/2018) rispetto a quella (invocata solo in via subordinata) in base alla quale la Giunta comunale ha adottato la deliberazione n. 490 del 16 dicembre 2024. In secondo luogo, la deliberazione della Giunta e il consequenziale atto dirigenziale applicativo hanno subordinato gli effetti della proroga alla sottoscrizione di uno schema di presa d’atto, sicché detti provvedimenti non possono ritenersi immediatamente satisfattivi dell’istanza dei ricorrenti, volta, invece, all’immediata concessione della proroga.
3. Per quanto detto, pertanto, deve dichiararsi l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Gallipoli in ordine all’istanza presentata da parte dei ricorrenti in data 20 dicembre 2024 e deve conseguentemente condannarsi il Comune a concludere il relativo procedimento mediante l’adozione di un atto espresso e motivato, senza vincolo di contenuto, entro il termine di giorni 30 (trenta), decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.
4. Il Collegio riserva la nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento del Comune di Gallipoli oltre il termine assegnato, previa istanza degli interessati.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dei ricorrenti, dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Gallipoli di adottare un provvedimento espresso sull’istanza presentata dai ricorrenti entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Condanna il Comune di Gallipoli al pagamento spese di lite, liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, con distrazione in favore degli avv.ti Leonardo Maruotti, Francesco G. Romano e Silvia Petrelli, dichiaratisi anticipatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Giancaspro, Presidente FF
Daniela Rossi, Referendario
Elio Cucchiara, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elio Cucchiara | Silvio Giancaspro |
IL SEGRETARIO