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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/03/2025, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 422/2024
N. R.G. 422/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 422/2024 R.G. promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., P.I. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Peppino Mariano (C.F. ), presso il cui studio C.F._1 sito in Catanzaro, Piazza Le Pera n. 9, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE contro in persona del legale rappresentante p.t., P.I. rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_2 congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, dall'avv. Giorgia Angelini (C.F. C.F._2 e dall'Avv. Elda Maria Elisabetta Toscano (C.F. ), con domicilio eletto in C.F._3
Misterbianco (CT), Via Basilicata n. 29, presso L'ANAS CP_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 03.02.2025 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione del 15.12.2023, regolarmente notificato, l' Controparte_1 conveniva in giudizio l' al fine di vedere accolte dall'intestato Tribunale le seguenti CP_2 conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa: In via principale 1) Accertare e dichiarare la responsabilità di in persona del suo legale rappresentante p.t. per i motivi sopra esposti e, CP_2 per l'effetto condannare la stessa a corrispondere in favore della ditta a) Controparte_1 la somma di 73.047,28 oltre gli interessi, sia legali che di mora, per la ritardata contabilizzazione dei lavori eseguiti da parte del Direttore dei Lavori, con conseguente ritardo nel pagamento delle rate di acconto e di saldo nei termini stabiliti da contratto (da computarsi a decorrere dalla data in cui la contabilizzazione avrebbe dovuto aver luogo); b) la somma di € 30.496.12 a titolo di riaccredito per illegittima detrazione da parte della Committente per le causali di cui in narrativa, oltre interessi legali e/o moratori fino all'effettivo soddisfo;
2) Condannare al risarcimento dei danni subiti CP_2 dall'odierna ricorrente per i fatti sopra esposti, conseguente alle somme pagate a titolo di interessi, agli istituti bancari, sia in relazione al primo SAL (18 mesi) che sull'importo totale (530 giorni) pari alla somma complessiva di € 22.402,69 (All. 8 prospetto conteggi), o nella somma che sarà ritenuta
pagina 1 di 7 equa e di giustizia, oltre interessi legali e/o moratori fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”. L'attrice allo scopo premetteva di aver sottoscritto in data 6 marzo 2020, a seguito di regolare bando di gara, con un contratto per l'affidamento dei lavori di risanamento della sovrastruttura CP_2 stradale lungo la SS 124 in t.s. dal km 48 + 200 al km 83 + 500 di competenza del Centro C di Catania. Allegava, quindi, che il 22 febbraio 2021, a seguito della contabilizzazione dei lavori relativi al SAL
N. 1 da parte della Direzione Lavori, aveva sottoscritto con riserva il registro di contabilità relativo ai lavori in questione, rilevando il ritardo nella contabilizzazione degli stessi da parte di e CP_2 contestando la violazione dell'art. 4 b) del contratto, rubricato “Termini di pagamento” e degli artt.
6.5 del CSA Lavori – Parte Generale, rubricati rispettivamente “Pagamenti in acconto”. Lamentava ancora che la medesima circostanza si era verificata per la restante parte dei lavori eseguiti, conclusi in data 15.10.2020, contabilizzati, anche questi, ben oltre i termini stabiliti dal contratto. Conseguentemente, riteneva che l'attrice avesse diritto al risarcimento del danno per la mancata disponibilità, nei termini previsti da contratto, delle suddette somme, per un importo complessivo di € 73.047,28, nonché all'importo complessivo di € 30.496.12, dovuto a seguito dell'illegittima detrazione della somma di € 3.995.94 per “percentuale di bitume non conforme al contenuto di bitume del progetto” e della detrazione di € 26.500.18 “per le percentuali dei vuoti non conformi i valori previsti dal CSA”, comminate in assenza di specifica disposizione contrattuale e facendo uso di metodologie tecniche pubblicate solo successivamente alla data di sottoscrizione del contratto. L costituitasi in giudizio, confutava le avverse doglianze e la ricostruzione della CP_2 vicenda sottesa alle domande proposte, deducendo come -dopo la sottoscrizione del contratto di appalto- in data 01.07.2020 fossero stati consegnati i lavori da completarsi entro 76 giorni, decorrenti dalla data del verbale medesimo con ultimazione entro il 15.09.2020. Senonché, la stessa impresa con nota assunta al prot. CDG 0409981 dell'11.08.2020 CP_2 richiedeva una proroga di giorni 85 (ottantacinque) dal 07.08.2020 al 30.10.2020 a causa della chiusura per ferie della catena produttiva del conglomerato bituminoso e per presunti ritardi imputabili alla committente;
quest'ultima però riconoscendo legittima esclusivamente una proroga di giorni 15 a causa della chiusura dell'impianto di fornitura del conglomerato bituminoso, procrastinava l'ultimazione dei lavori fino al 30 settembre 2020. Di poi la direzione lavori, riscontrando importanti difformità concedeva ulteriori 15 giorni naturali e consecutivi di proroga, con ultimazione dei lavori fissata per giorno 15.10.2020. Quindi, la D.L affidava il 3.12.2020 alla ditta l'esecuzione delle prove di laboratorio e di CP_3 indagini sulla miscela bituminosa fornita e posata in opera dall'appaltatore al fine di accertare la regolarità dei lavori eseguiti. I risultati delle prove, eseguite su carote e materiale sciolto di conglomerato bituminoso prelevato in sito in differenti progressive chilometriche, attestavano però la non conformità del materiale impiegato al mix design di progetto e la non idonea qualità della compattazione della miscela bituminosa. La convenuta osservava nondimeno che a seguito dell'esecuzione dei lavori di pavimentazione, inizialmente veniva emesso il S.A.L n. 1 per tutti lavori eseguiti all'1.10.2020, per l'importo di € 660.766,93, cui aveva fatto seguito l'emissione del 1° Certificato di Pagamento n. 1133 di importo pari a € 657.463,10 e di poi, in data 28.04.2022 -a causa dei ritardi esclusivamente imputabili all'appaltatore- veniva emesso il secondo e ultimo S.A.L per tutti i lavori realizzati al 15.10.2020, per l'importo di € 827.373,89, cui aveva fatto seguito l'emissione del 2° Certificato di Pagamento n. 3921 di importo pari a € 165.773,92. Contestava, pertanto, le riserve iscritte dall'impresa per un ammontare complessivo di € 103.543,40,
pagina 2 di 7 lamentando che nonostante l'impresa avesse ultimato i lavori in data 15.10.2020, la stessa aveva tuttavia, trasmesso i formulari identificativi dei rifiuti (FIR) e le dichiarazioni relative all'avvenuto smaltimento con notevole ritardo, ovvero solo in data 05.02.2021 e in data 11.02.2021, violando l'art. 2 C.S.A. Norme Tecniche e l'art. 4 comma 18 del C.S.A., attesa la trasmissione tardiva della sopra evocata documentazione, avvenuta oltre quattro mesi dopo la conclusione dei lavori. Deduceva, inoltre, che l'appaltatore aveva trasmesso le schede catasto solo in data 18.01.2021, mentre la rimanente documentazione era stata inoltrata con discontinuità a partire dal giorno
30.11.2020 fino al giorno 1.02.2021, per cui nessun ritardo poteva essere imputato al D.L, atteso che, il termine di 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti, previsto per l'emissione del SAL (22.02.2021), decorrendo dall'acquisizione completa della documentazione a carico dell'appaltatore (inoltrata in data 11.02.2021) era stato rispettato in conformità con quanto previsto dal CSA.
Sulla riserva n. 2 eccepiva la non conformità dei lavori eseguiti, come emerso a seguito dell'espletazione delle prove di laboratorio;
tale contestazione peraltro aveva portato ad una pluralità di interlocuzioni tra le parti e a diversi incontri, in più occasioni differiti ad opera dell'impresa, all'esito dei quali il Rappresentante Legale dell'impresa esecutrice dei lavori, , aveva firmato Controparte_4 con riserva gli atti contabili per i lavori a tutto il 15.10.2020. Di talché l' riteneva non imputabile alla Stazione Appaltante il ritardo che aveva portato CP_2 all'emissione del SAL n. 2, ma esclusivamente all'impresa che, pur essendo stata tempestivamente informata in relazione alla non conformità dei lavori, aveva tergiversato per la risoluzione del problema, inoltrando la relazione specialistica con un ritardo di oltre sei mesi e rinviando reiteratamente le riunioni calendate per la definizione delle non conformità dei lavori.
Sulla riserva n. 3 affermava la legittimità delle detrazioni operate dalla D.L, in quanto conseguenza diretta della non conformità dei lavori, come attestato dalle prove di laboratorio eseguite, rispetto alle prescrizioni del CSA, essendo emerso che un numero cospicuo di carote di conglomerato bituminoso prelevate in situ (23 carote su 34, circa pari al 68% della totalità delle carote prelevate) presentavano una percentuale di bitume oscillante tra il pari al 4,80% e 4,90%. Valori che, pur essendo compresi nel range delle percentuali del bitume di cui agli art.
7.1.7 e 7.2. del CSA, non erano contenuti nel range di tolleranza della percentuale di bitume di progetto e, pertanto, il conglomerato bituminoso posto in opera doveva essere considerato non conforme alla percentuale di progetto e per tale motivo era stata applicata una penale di € 3.995,94. Allegava pure come dall'esame dei certificati delle prove di laboratorio, fosse stato, inoltre, accertato che le percentuali dei vuoti riscontrate per la totalità' dei lavori eseguiti dall'impresa risultavano essere al di sopra dei limiti di accettabilità, previsti dall'art.
7.3 del CSA. CP_1 Per tale ragione, valutata anche la circostanza secondo la quale, il problema dell'indice dei vuoti non avrebbe comunque inficiato la sicurezza dell'infrastruttura, la D.L si era limitata ad effettuare una detrazione contabile di importo pari ad € 26.500,18, facendo riferimento all'art. 11.5 bis del Capitolato Speciale d'Appalto Norme Tecniche per l'esecuzione del contratto Parte 2 - Rev.3.0. CP_5 Pertanto, la convenuta così, concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: Ritenere e dichiarare comunque inammissibili e/o infondate, sotto ogni profilo, anche probatorio, tutte le domande ex adverso formulate e, per l'effetto rigettarle. Con riserva di ogni ulteriore integrazione, deduzione, difesa e di richieste istruttorie nei modi e termini di legge. Con vittoria di spese, competenze e onorari.”. Confermata, ex art. 171 bis c.p.c., la data di prima udienza indicata dall'attrice in citazione e compiegate dalle parti le memorie ex art. 171 ter c.p.c., il 20.05.2024 la causa andava in riserva sulle richieste avanzate.
pagina 3 di 7 All'esito, con ordinanza emessa in pari data, ritenuta l'irrilevanza dei mezzi istruttori richiesti e la causa matura per la decisione, si assegnavano i termini per il deposito degli atti conclusivi, rinviandosi all'udienza di discussione del 03.02.2025. Infine, il 03.02.2025 la causa andava a sentenza come da relativo verbale.
*********************** Così ricostruite le posizioni delle parti e i fatti di causa, le domande di parte attrice possono essere solo parzialmente accolte. Ebbene, alla luce della documentazione prodotta e dell'analisi del regolamento contrattuale intercorso tra le parti come integrato dal Capitolato Speciale di Appalto Lavori Parte Generale e dal
Capitolato Speciale di Appalto Lavori Parte Tecnica, cui espressamente lo stesso rinvia per formarne parte integrante (v. all. 2 pag. 4 contratto di affidamento dei lavori fasc. attoreo), risulta evidente come nessun inadempimento e/o ritardo nell'adempimento sia imputabile ad per la tempistica CP_2 con cui sono stati contabilizzati le opere appaltate.
Risulta, invero, incontestato tra le parti che i lavori affidati alla di Controparte_1 risanamento della sovrastruttura stradale lungo la SS 124 sono stati consegnati dall' alla CP_2 società appaltatrice in data 01.07.2020 e che gli stessi si sarebbero dovuti completare entro 76 giorni, decorrenti dalla data del verbale medesimo.
Emerge, poi, in atti che tale termine è stato in seguito prorogato di 15 giorni per ben due volte, con ultimazione, quindi, dei lavori medesimi fissata per il 15.10.2020, come effettivamente avvenuto essendo stati gli stessi completati nella data sopraindicata (v. all. 9 fascicolo convenuta). Quanto però all'asserito ritardo nella contabilizzazione dei lavori relativi al SAL N. 1 da parte di in violazione dell'art. 4 b) del contratto, si devono valorizzare le difese svolte dalla convenuta CP_2 in merito alla espressa previsione dell'art. 4 comma 18 del Capitolato Speciale di Appalto di Lavori Parte Generale Appendice, il quale prevede che: “ l'Appaltatore, prima della maturazione di ogni stato di avanzamento ed entro quindici giorni dalla data di ultimazione dei lavori, dovrà far pervenire alla Direzione Lavori una dichiarazione dalla quale risulti che tutti i rifiuti prodotti sono stati smaltiti nella forma di legge elencando nella stessa dichiarazione i documenti da cui risulta l'avvenuto smaltimento;
tali documenti debbono altresì essere allegati alla dichiarazione in copia leggibile firmata dal direttore tecnico o dal legale rappresentante dell'Appaltatore. Resta formalmente inteso che tutte le categorie di lavori relative al presente contratto si intendono regolarmente eseguite soltanto dopo l'avvenuto smaltimento dei rifiuti prodotti durante la loro esecuzione, pertanto non si procederà alla loro contabilizzazione fintantoché l'Appaltatore non avrà ottemperato alle prescrizioni di cui al comma precedente. E' vietato all'Appaltatore depositare, anche a titolo provvisorio qualsiasi rifiuto in locali o Cont aree di pertinenza dell (v. all.
2 -Parte Generale- Appendice- fascicolo attoreo). CP_2 Sul punto, peraltro, l'art.
2.6 del Capitolato Speciale Generali, sulla gestione Parte_1 dei materiali prevede l'obbligo dell'appaltatore di provvedere, prima della maturazione di ogni stato di avanzamento ed entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, a far pervenire alla Direzione
Lavori una dichiarazione dalla quale risulti che tutti i rifiuti prodotti sono stati smaltiti nella forma di legge, elencando nella stessa dichiarazione i documenti da cui risulta l'avvenuto smaltimento, prevedendosi pure che “Resta inteso che tutte le categorie dei lavori in appalto si intendono regolarmente eseguite soltanto dopo l'avvenuto smaltimento dei rifiuti prodotti durante la loro esecuzione;
pertanto non si procederà alla loro contabilizzazione fintantoché l'Appaltatore non avrà ottemperato alle prescrizioni di cui al comma precedente” (v. all. 2 CSA -Parte Generale- fascicolo attoreo). Per cui avendo l'appaltatrice ultimato i lavori in data 15.10.2020 con nota trasmessa al D.L. a mezzo PEC in data 20.10.2020. (v. all. 9 e 9 bis fascicolo convenuta) e trasmesso i formulari pagina 4 di 7 identificativi dei rifiuti (FIR) e le dichiarazioni relative all'avvenuto smaltimento solamente in data rispettivamente 05.02.2021 e 11.02.2021 (v. all. 10 e 11 fascicolo convenuta), nessun ritardo è imputabile ad che ha provveduto all'emissione del SAL N. 1 il 22.2.2021 per i lavori CP_2 eseguiti a tutto il 01.10.2020 (v. all. 3 fascicolo attoreo) ovvero entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione all'uopo necessaria. Pers A supporto della non imputabilità del ritardo nell'emissione del citato si riscontra anche il mancato rispetto nei termini convenuti di quanto previsto dall'art.
2.5 del Capitolato Speciale di
Appalto -Parte Generale- che annovera tra gli obblighi e gli oneri a carico dell'appaltatore: - La fornitura di fotografie delle opere in corso e nei vari stadi di avanzamento dell'appalto; - La redazione degli elaborati grafici, in quanto documentazione del come costruito;
- La trasmissione da parte dell'esecutore Schede di 1° individuazione e le Schede di accatastamento secondo le seguenti scadenze:
- 1. al raggiungimento di un avanzamento lavori superiore all'80% dell'appalto relativamente alle
Schede delle opere già realizzate;
- 2. a conclusione dei lavori, contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori, relativamente alle Schede di tutti gli elementi realizzati (v. all. 2 CSA -Parte Generale- fascicolo attoreo). Risulta, infatti, che l'appaltatore ha trasmesso le schede catasto solo in data 18.01.2021 mentre la rimanente documentazione è stata inoltrata a partire dal giorno 30.11.2020 e fino al giorno 1.02.2021
(v. all.ti 12, 13 e 14 fascicolo convenuta), ragion per cui infondate si rivelano infondate le doglianze formulate sul punto dall'attrice. Altresì, da rigettare è la censura relativa al ritardo nella contabilizzazione e nel pagamento del saldo dei lavori appaltati, avendo la D.L. riscontrato la non conformità dei lavori in parola a seguito delle prove di laboratorio effettuate dalla Geosfalt.
Dal corredo probatorio allegato da parte convenuta si evince chiaramente come le parti in ordine a tali difformità abbiano avuto svariati confronti ed interlocuzioni, che in alcune occasioni sono stati anche rinviati su richiesta dell'appaltatrice (v. all.ti 17, 18 e 19 fascicolo convenuta) e ciò sino al 06.04.2022 (v. all.ti 20 e 21 fascicolo convenuta).
Di talché non è imputabile alla convenuta il ritardo nella contabilizzazione dell'ultimo SAL essendo emerso che, dopo il susseguirsi di riunioni tra la D.L e l'Appaltatore conclusesi senza un nulla di fatto, di cui l'ultima il 6.4.2022, in data 28.04.2022 veniva emesso il S.A.L n. 2 per tutti i lavori al 15.10.2020, cui ha fatto seguito l'emissione del 2° Certificato di Pagamento n. 3921 di importo pari a € 165.773,92.
Analogamente sono risultate infondate le doglianze in ordine alle detrazioni apportate per €
3.995,94 essendo emersa dalle prove di laboratorio e dalle verifiche eseguite nell'interesse dell' CP_2 la non conformità del conglomerato bituminoso posto in opera rispetto alla percentuale di bitume indicata in progetto e per tale motivo si deve ritenere legittima la penale applicata. In particolare, nel caso di specie, la D.L -esaminando i risultati delle predette prove di laboratorio- ha riscontrato per un numero cospicuo di carote di conglomerato bituminoso prelevate in situ (23 carote su 34, circa pari al 68% della totalità delle carote prelevate) una percentuale di bitume oscillante tra il pari al 4,80% e 4,90%.
Tali valori, pur essendo compresi nel range delle percentuali del bitume di cui agli art.
7.1.7 e 7.2. del CSA, non sono tuttavia contenuti nel range di tolleranza della percentuale di progetto, essendo la percentuale di bitume approvata dalla D.L. relativa alla miscela bituminosa per strato di usura tipo B pari a 5,44% con una tolleranza (T) compresa tra 5,14% e 5,74% come asserito dalla convenuta e sostanzialmente non contestato dall'attrice.
Or, atteso che:
pagina 5 di 7 - il rispetto da parte dell'appaltatrice di tale valore progettuale è specificatamente imposto dall'art.
7.4. del Capitolato Speciale d'Appalto CSA Norme tecniche Parte 2 T.PRL.05.21 - Rev.1.0, che prevede “la conformità della percentuale di legante rilevato mediante estrazione rispetto a quella approvata (di progetto) contenuta negli studi di formulazione della miscela in esame” contemplando anche l'applicazione di detrazione/penale in caso di inottemperanza (v. CSA Norme tecniche Parte 2 T.PRL.05.21 - Rev.1.0- all. alla II mem. 171 ter c.p.c. della convenuta);
- il CSA a pag. 13 punto “c” - Controlli al termine dei lavori eseguiti – prevede che “Ai fini dell'attività di verifica finale, saranno eseguite le verifiche e le prove disposte per l'accertamento delle prestazioni del rispetto delle presenti NT (Art.10.1), che saranno a cura e spese di secondo CP_2 quanto previsto dal vigente Regolamento… Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita prestazione delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.” (v. CSA Norme tecniche Parte 2 T.PRL.05.21 - Rev.1.0 – all. alla II mem. 171 ter c.p.c. della convenuta);
- il conglomerato bituminoso posto in opera è risultato non conforme alla percentuale di progetto;
deve ritenersi legittima l'applicazione della detrazione di € 3.995,94, prevista nel capitolato speciale di Appalto all'art.
7.4 laddove è specificato che: “Sempre ai fini della applicazione della penale dovrà essere rispettato la conformità della percentuale di legante rilevato mediante estrazione rispetto a quella approvata (di progetto) contenuta negli studi di formulazione della miscela in esame.
Rispetto al contenuto di bitume di progetto (che dovrà essere sempre contenuto nei range delle percentuali del bitume di cui agli art.
7.1.7 e 7.2.) ai fini dell'applicazione della penale è ammessa una tolleranza di + 0,3%... La DL potrà applicare la penale anche nel caso una sola delle quattro grandezze di cui sopra risulti fuori dalle tolleranze descritte. Calcolo della penale…” (v. art.
7.4 del CSA Norme tecniche Parte 2 T.PRL.05.21 - Rev.1.0 - all. alla II mem. 171 ter c.p.c. della convenuta).
Quanto, invece, alla lamentata percentuale di vuoti, l'art.
7.3 del CSA “Controllo sulla qualità delle compattazione delle miscele” prevede che a riprova del buon uso dei sistemi di compattazione dei diversi strati presenti in opera, la percentuale dei vuoti (rilevabile dai carotaggi)” per lo strato di usura e Cont di binder, dovrà essere compresa tra il 3% e 8% (v. all. alla II mem. 171 ter c.p.c. convenuta-
Norme tecniche Parte 2 T.PRL.05.21 - Rev.1.0). Dall'esame dei certificati delle prove di laboratorio, la D.L. ha però constatato che, le percentuali dei vuoti riscontrate per la totalità' dei lavori eseguiti dall'impresa sono risultate CP_1 essere al di sopra dei limiti di accettabilità, previsti dal menzionato art.
7.3 del CSA. Né d'altra parte la relazione allegata dall'attrice, a firma della smentisce tali Controparte_7 assunti, come si può evincere a contrario dalla semplice lettura della stessa che si sofferma piuttosto sulla possibilità o meno di sgranamento, di deformazione e/o di resistenza di attrito (v. all. n. 3 alla I mem. 171 ter c.p.c. attrice). Ciò nonostante, non si può tuttavia ritenere legittima la detrazione operata dall' per tale CP_2 voce non ritrovandosi nel CSA , allegato dalla stessa alla II memoria 171 CodiceFiscale_4 CP_2 terc c.p.c., la disciplina di tale tipologia di detrazione, come eccepito dall'attrice e sostanzialmente rimasto privo di confutazione dalla parte dell' che ha fondato la propria difesa menzionando CP_2 piuttosto l'“art. 11.5 bis del Capitolato Speciale d'Appalto Norme Tecniche per l'esecuzione del contratto Parte 2 IT.PRL.05.21 - Rev.3.0”; versione questa del CSA che, nondimeno, non è stata depositata in atti precludendosi quindi al suo esame. Per l'effetto, si deve accogliere la domanda attorea di riaccredito delle somme detratte per tale causale e pari ad € 26.500.18, oltre interessi legali sino all'effettivo pagamento, essendo state tali decurtazioni applicate in assenza di specifica previsione contrattuale.
pagina 6 di 7 Infine, in ordine alla richiesta di risarcimento del danno patito dall'attrice, la stessa deve essere rigettata oltre che per l'infondatezza delle domande legate al ritardo dei SAL anche per la palese carenza di prova in ordine al danno riportato, non avendo provato di essere stata costretta effettivamente a ricorrere al credito bancario a causa delle condotte della convenuta ed i costi connessi, avendo depositato esclusivamente le condizioni economiche per un'apertura di credito dell'importo di
€ 120.000,00 concessale da Intesa Sanpaolo con un prospetto generico a corredo (v. all. 8 fasc. attoreo), senza però neppure documentare se e in che misura ne ha poi fruito e/o ancora con quale tempistica è rientrata dal fido concessole.
Sicché, assorbite le ulteriori questioni, si devono ritenere solo parzialmente fondate le domande proposte da parte attrice, accogliendole limitatamente alla domanda di riaccredito della somma di € 26.500,18, oltre interessi legali, per le causali anzidette e respingendole quanto al resto.
Le spese, stante il parziale accoglimento delle domande attoree, vengono compensate nella misura di un terzo, ponendo a carico dell'attrice la rimanente parte, liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Accoglie la domanda di riaccredito formulata dall' limitatamente alla CP_1 Controparte_1 somma di € 26.500,18, rigettando ogni ulteriore e/o diversa domanda.
- Condanna l' al pagamento in favore dell' dell'importo di € CP_2 Controparte_1
26.500,18, oltre interessi legali sino al soddisfo.
- Condanna l'attrice alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore di parte convenuta che si liquidano, già operata la compensazione di 1/3, in € 4.701,50 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, al rimborso delle spese vive, a IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 19 marzo 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
N. R.G. 422/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 422/2024 R.G. promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., P.I. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Peppino Mariano (C.F. ), presso il cui studio C.F._1 sito in Catanzaro, Piazza Le Pera n. 9, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE contro in persona del legale rappresentante p.t., P.I. rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_2 congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, dall'avv. Giorgia Angelini (C.F. C.F._2 e dall'Avv. Elda Maria Elisabetta Toscano (C.F. ), con domicilio eletto in C.F._3
Misterbianco (CT), Via Basilicata n. 29, presso L'ANAS CP_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 03.02.2025 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione del 15.12.2023, regolarmente notificato, l' Controparte_1 conveniva in giudizio l' al fine di vedere accolte dall'intestato Tribunale le seguenti CP_2 conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa: In via principale 1) Accertare e dichiarare la responsabilità di in persona del suo legale rappresentante p.t. per i motivi sopra esposti e, CP_2 per l'effetto condannare la stessa a corrispondere in favore della ditta a) Controparte_1 la somma di 73.047,28 oltre gli interessi, sia legali che di mora, per la ritardata contabilizzazione dei lavori eseguiti da parte del Direttore dei Lavori, con conseguente ritardo nel pagamento delle rate di acconto e di saldo nei termini stabiliti da contratto (da computarsi a decorrere dalla data in cui la contabilizzazione avrebbe dovuto aver luogo); b) la somma di € 30.496.12 a titolo di riaccredito per illegittima detrazione da parte della Committente per le causali di cui in narrativa, oltre interessi legali e/o moratori fino all'effettivo soddisfo;
2) Condannare al risarcimento dei danni subiti CP_2 dall'odierna ricorrente per i fatti sopra esposti, conseguente alle somme pagate a titolo di interessi, agli istituti bancari, sia in relazione al primo SAL (18 mesi) che sull'importo totale (530 giorni) pari alla somma complessiva di € 22.402,69 (All. 8 prospetto conteggi), o nella somma che sarà ritenuta
pagina 1 di 7 equa e di giustizia, oltre interessi legali e/o moratori fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”. L'attrice allo scopo premetteva di aver sottoscritto in data 6 marzo 2020, a seguito di regolare bando di gara, con un contratto per l'affidamento dei lavori di risanamento della sovrastruttura CP_2 stradale lungo la SS 124 in t.s. dal km 48 + 200 al km 83 + 500 di competenza del Centro C di Catania. Allegava, quindi, che il 22 febbraio 2021, a seguito della contabilizzazione dei lavori relativi al SAL
N. 1 da parte della Direzione Lavori, aveva sottoscritto con riserva il registro di contabilità relativo ai lavori in questione, rilevando il ritardo nella contabilizzazione degli stessi da parte di e CP_2 contestando la violazione dell'art. 4 b) del contratto, rubricato “Termini di pagamento” e degli artt.
6.5 del CSA Lavori – Parte Generale, rubricati rispettivamente “Pagamenti in acconto”. Lamentava ancora che la medesima circostanza si era verificata per la restante parte dei lavori eseguiti, conclusi in data 15.10.2020, contabilizzati, anche questi, ben oltre i termini stabiliti dal contratto. Conseguentemente, riteneva che l'attrice avesse diritto al risarcimento del danno per la mancata disponibilità, nei termini previsti da contratto, delle suddette somme, per un importo complessivo di € 73.047,28, nonché all'importo complessivo di € 30.496.12, dovuto a seguito dell'illegittima detrazione della somma di € 3.995.94 per “percentuale di bitume non conforme al contenuto di bitume del progetto” e della detrazione di € 26.500.18 “per le percentuali dei vuoti non conformi i valori previsti dal CSA”, comminate in assenza di specifica disposizione contrattuale e facendo uso di metodologie tecniche pubblicate solo successivamente alla data di sottoscrizione del contratto. L costituitasi in giudizio, confutava le avverse doglianze e la ricostruzione della CP_2 vicenda sottesa alle domande proposte, deducendo come -dopo la sottoscrizione del contratto di appalto- in data 01.07.2020 fossero stati consegnati i lavori da completarsi entro 76 giorni, decorrenti dalla data del verbale medesimo con ultimazione entro il 15.09.2020. Senonché, la stessa impresa con nota assunta al prot. CDG 0409981 dell'11.08.2020 CP_2 richiedeva una proroga di giorni 85 (ottantacinque) dal 07.08.2020 al 30.10.2020 a causa della chiusura per ferie della catena produttiva del conglomerato bituminoso e per presunti ritardi imputabili alla committente;
quest'ultima però riconoscendo legittima esclusivamente una proroga di giorni 15 a causa della chiusura dell'impianto di fornitura del conglomerato bituminoso, procrastinava l'ultimazione dei lavori fino al 30 settembre 2020. Di poi la direzione lavori, riscontrando importanti difformità concedeva ulteriori 15 giorni naturali e consecutivi di proroga, con ultimazione dei lavori fissata per giorno 15.10.2020. Quindi, la D.L affidava il 3.12.2020 alla ditta l'esecuzione delle prove di laboratorio e di CP_3 indagini sulla miscela bituminosa fornita e posata in opera dall'appaltatore al fine di accertare la regolarità dei lavori eseguiti. I risultati delle prove, eseguite su carote e materiale sciolto di conglomerato bituminoso prelevato in sito in differenti progressive chilometriche, attestavano però la non conformità del materiale impiegato al mix design di progetto e la non idonea qualità della compattazione della miscela bituminosa. La convenuta osservava nondimeno che a seguito dell'esecuzione dei lavori di pavimentazione, inizialmente veniva emesso il S.A.L n. 1 per tutti lavori eseguiti all'1.10.2020, per l'importo di € 660.766,93, cui aveva fatto seguito l'emissione del 1° Certificato di Pagamento n. 1133 di importo pari a € 657.463,10 e di poi, in data 28.04.2022 -a causa dei ritardi esclusivamente imputabili all'appaltatore- veniva emesso il secondo e ultimo S.A.L per tutti i lavori realizzati al 15.10.2020, per l'importo di € 827.373,89, cui aveva fatto seguito l'emissione del 2° Certificato di Pagamento n. 3921 di importo pari a € 165.773,92. Contestava, pertanto, le riserve iscritte dall'impresa per un ammontare complessivo di € 103.543,40,
pagina 2 di 7 lamentando che nonostante l'impresa avesse ultimato i lavori in data 15.10.2020, la stessa aveva tuttavia, trasmesso i formulari identificativi dei rifiuti (FIR) e le dichiarazioni relative all'avvenuto smaltimento con notevole ritardo, ovvero solo in data 05.02.2021 e in data 11.02.2021, violando l'art. 2 C.S.A. Norme Tecniche e l'art. 4 comma 18 del C.S.A., attesa la trasmissione tardiva della sopra evocata documentazione, avvenuta oltre quattro mesi dopo la conclusione dei lavori. Deduceva, inoltre, che l'appaltatore aveva trasmesso le schede catasto solo in data 18.01.2021, mentre la rimanente documentazione era stata inoltrata con discontinuità a partire dal giorno
30.11.2020 fino al giorno 1.02.2021, per cui nessun ritardo poteva essere imputato al D.L, atteso che, il termine di 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti, previsto per l'emissione del SAL (22.02.2021), decorrendo dall'acquisizione completa della documentazione a carico dell'appaltatore (inoltrata in data 11.02.2021) era stato rispettato in conformità con quanto previsto dal CSA.
Sulla riserva n. 2 eccepiva la non conformità dei lavori eseguiti, come emerso a seguito dell'espletazione delle prove di laboratorio;
tale contestazione peraltro aveva portato ad una pluralità di interlocuzioni tra le parti e a diversi incontri, in più occasioni differiti ad opera dell'impresa, all'esito dei quali il Rappresentante Legale dell'impresa esecutrice dei lavori, , aveva firmato Controparte_4 con riserva gli atti contabili per i lavori a tutto il 15.10.2020. Di talché l' riteneva non imputabile alla Stazione Appaltante il ritardo che aveva portato CP_2 all'emissione del SAL n. 2, ma esclusivamente all'impresa che, pur essendo stata tempestivamente informata in relazione alla non conformità dei lavori, aveva tergiversato per la risoluzione del problema, inoltrando la relazione specialistica con un ritardo di oltre sei mesi e rinviando reiteratamente le riunioni calendate per la definizione delle non conformità dei lavori.
Sulla riserva n. 3 affermava la legittimità delle detrazioni operate dalla D.L, in quanto conseguenza diretta della non conformità dei lavori, come attestato dalle prove di laboratorio eseguite, rispetto alle prescrizioni del CSA, essendo emerso che un numero cospicuo di carote di conglomerato bituminoso prelevate in situ (23 carote su 34, circa pari al 68% della totalità delle carote prelevate) presentavano una percentuale di bitume oscillante tra il pari al 4,80% e 4,90%. Valori che, pur essendo compresi nel range delle percentuali del bitume di cui agli art.
7.1.7 e 7.2. del CSA, non erano contenuti nel range di tolleranza della percentuale di bitume di progetto e, pertanto, il conglomerato bituminoso posto in opera doveva essere considerato non conforme alla percentuale di progetto e per tale motivo era stata applicata una penale di € 3.995,94. Allegava pure come dall'esame dei certificati delle prove di laboratorio, fosse stato, inoltre, accertato che le percentuali dei vuoti riscontrate per la totalità' dei lavori eseguiti dall'impresa risultavano essere al di sopra dei limiti di accettabilità, previsti dall'art.
7.3 del CSA. CP_1 Per tale ragione, valutata anche la circostanza secondo la quale, il problema dell'indice dei vuoti non avrebbe comunque inficiato la sicurezza dell'infrastruttura, la D.L si era limitata ad effettuare una detrazione contabile di importo pari ad € 26.500,18, facendo riferimento all'art. 11.5 bis del Capitolato Speciale d'Appalto Norme Tecniche per l'esecuzione del contratto Parte 2 - Rev.3.0. CP_5 Pertanto, la convenuta così, concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: Ritenere e dichiarare comunque inammissibili e/o infondate, sotto ogni profilo, anche probatorio, tutte le domande ex adverso formulate e, per l'effetto rigettarle. Con riserva di ogni ulteriore integrazione, deduzione, difesa e di richieste istruttorie nei modi e termini di legge. Con vittoria di spese, competenze e onorari.”. Confermata, ex art. 171 bis c.p.c., la data di prima udienza indicata dall'attrice in citazione e compiegate dalle parti le memorie ex art. 171 ter c.p.c., il 20.05.2024 la causa andava in riserva sulle richieste avanzate.
pagina 3 di 7 All'esito, con ordinanza emessa in pari data, ritenuta l'irrilevanza dei mezzi istruttori richiesti e la causa matura per la decisione, si assegnavano i termini per il deposito degli atti conclusivi, rinviandosi all'udienza di discussione del 03.02.2025. Infine, il 03.02.2025 la causa andava a sentenza come da relativo verbale.
*********************** Così ricostruite le posizioni delle parti e i fatti di causa, le domande di parte attrice possono essere solo parzialmente accolte. Ebbene, alla luce della documentazione prodotta e dell'analisi del regolamento contrattuale intercorso tra le parti come integrato dal Capitolato Speciale di Appalto Lavori Parte Generale e dal
Capitolato Speciale di Appalto Lavori Parte Tecnica, cui espressamente lo stesso rinvia per formarne parte integrante (v. all. 2 pag. 4 contratto di affidamento dei lavori fasc. attoreo), risulta evidente come nessun inadempimento e/o ritardo nell'adempimento sia imputabile ad per la tempistica CP_2 con cui sono stati contabilizzati le opere appaltate.
Risulta, invero, incontestato tra le parti che i lavori affidati alla di Controparte_1 risanamento della sovrastruttura stradale lungo la SS 124 sono stati consegnati dall' alla CP_2 società appaltatrice in data 01.07.2020 e che gli stessi si sarebbero dovuti completare entro 76 giorni, decorrenti dalla data del verbale medesimo.
Emerge, poi, in atti che tale termine è stato in seguito prorogato di 15 giorni per ben due volte, con ultimazione, quindi, dei lavori medesimi fissata per il 15.10.2020, come effettivamente avvenuto essendo stati gli stessi completati nella data sopraindicata (v. all. 9 fascicolo convenuta). Quanto però all'asserito ritardo nella contabilizzazione dei lavori relativi al SAL N. 1 da parte di in violazione dell'art. 4 b) del contratto, si devono valorizzare le difese svolte dalla convenuta CP_2 in merito alla espressa previsione dell'art. 4 comma 18 del Capitolato Speciale di Appalto di Lavori Parte Generale Appendice, il quale prevede che: “ l'Appaltatore, prima della maturazione di ogni stato di avanzamento ed entro quindici giorni dalla data di ultimazione dei lavori, dovrà far pervenire alla Direzione Lavori una dichiarazione dalla quale risulti che tutti i rifiuti prodotti sono stati smaltiti nella forma di legge elencando nella stessa dichiarazione i documenti da cui risulta l'avvenuto smaltimento;
tali documenti debbono altresì essere allegati alla dichiarazione in copia leggibile firmata dal direttore tecnico o dal legale rappresentante dell'Appaltatore. Resta formalmente inteso che tutte le categorie di lavori relative al presente contratto si intendono regolarmente eseguite soltanto dopo l'avvenuto smaltimento dei rifiuti prodotti durante la loro esecuzione, pertanto non si procederà alla loro contabilizzazione fintantoché l'Appaltatore non avrà ottemperato alle prescrizioni di cui al comma precedente. E' vietato all'Appaltatore depositare, anche a titolo provvisorio qualsiasi rifiuto in locali o Cont aree di pertinenza dell (v. all.
2 -Parte Generale- Appendice- fascicolo attoreo). CP_2 Sul punto, peraltro, l'art.
2.6 del Capitolato Speciale Generali, sulla gestione Parte_1 dei materiali prevede l'obbligo dell'appaltatore di provvedere, prima della maturazione di ogni stato di avanzamento ed entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, a far pervenire alla Direzione
Lavori una dichiarazione dalla quale risulti che tutti i rifiuti prodotti sono stati smaltiti nella forma di legge, elencando nella stessa dichiarazione i documenti da cui risulta l'avvenuto smaltimento, prevedendosi pure che “Resta inteso che tutte le categorie dei lavori in appalto si intendono regolarmente eseguite soltanto dopo l'avvenuto smaltimento dei rifiuti prodotti durante la loro esecuzione;
pertanto non si procederà alla loro contabilizzazione fintantoché l'Appaltatore non avrà ottemperato alle prescrizioni di cui al comma precedente” (v. all. 2 CSA -Parte Generale- fascicolo attoreo). Per cui avendo l'appaltatrice ultimato i lavori in data 15.10.2020 con nota trasmessa al D.L. a mezzo PEC in data 20.10.2020. (v. all. 9 e 9 bis fascicolo convenuta) e trasmesso i formulari pagina 4 di 7 identificativi dei rifiuti (FIR) e le dichiarazioni relative all'avvenuto smaltimento solamente in data rispettivamente 05.02.2021 e 11.02.2021 (v. all. 10 e 11 fascicolo convenuta), nessun ritardo è imputabile ad che ha provveduto all'emissione del SAL N. 1 il 22.2.2021 per i lavori CP_2 eseguiti a tutto il 01.10.2020 (v. all. 3 fascicolo attoreo) ovvero entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione all'uopo necessaria. Pers A supporto della non imputabilità del ritardo nell'emissione del citato si riscontra anche il mancato rispetto nei termini convenuti di quanto previsto dall'art.
2.5 del Capitolato Speciale di
Appalto -Parte Generale- che annovera tra gli obblighi e gli oneri a carico dell'appaltatore: - La fornitura di fotografie delle opere in corso e nei vari stadi di avanzamento dell'appalto; - La redazione degli elaborati grafici, in quanto documentazione del come costruito;
- La trasmissione da parte dell'esecutore Schede di 1° individuazione e le Schede di accatastamento secondo le seguenti scadenze:
- 1. al raggiungimento di un avanzamento lavori superiore all'80% dell'appalto relativamente alle
Schede delle opere già realizzate;
- 2. a conclusione dei lavori, contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori, relativamente alle Schede di tutti gli elementi realizzati (v. all. 2 CSA -Parte Generale- fascicolo attoreo). Risulta, infatti, che l'appaltatore ha trasmesso le schede catasto solo in data 18.01.2021 mentre la rimanente documentazione è stata inoltrata a partire dal giorno 30.11.2020 e fino al giorno 1.02.2021
(v. all.ti 12, 13 e 14 fascicolo convenuta), ragion per cui infondate si rivelano infondate le doglianze formulate sul punto dall'attrice. Altresì, da rigettare è la censura relativa al ritardo nella contabilizzazione e nel pagamento del saldo dei lavori appaltati, avendo la D.L. riscontrato la non conformità dei lavori in parola a seguito delle prove di laboratorio effettuate dalla Geosfalt.
Dal corredo probatorio allegato da parte convenuta si evince chiaramente come le parti in ordine a tali difformità abbiano avuto svariati confronti ed interlocuzioni, che in alcune occasioni sono stati anche rinviati su richiesta dell'appaltatrice (v. all.ti 17, 18 e 19 fascicolo convenuta) e ciò sino al 06.04.2022 (v. all.ti 20 e 21 fascicolo convenuta).
Di talché non è imputabile alla convenuta il ritardo nella contabilizzazione dell'ultimo SAL essendo emerso che, dopo il susseguirsi di riunioni tra la D.L e l'Appaltatore conclusesi senza un nulla di fatto, di cui l'ultima il 6.4.2022, in data 28.04.2022 veniva emesso il S.A.L n. 2 per tutti i lavori al 15.10.2020, cui ha fatto seguito l'emissione del 2° Certificato di Pagamento n. 3921 di importo pari a € 165.773,92.
Analogamente sono risultate infondate le doglianze in ordine alle detrazioni apportate per €
3.995,94 essendo emersa dalle prove di laboratorio e dalle verifiche eseguite nell'interesse dell' CP_2 la non conformità del conglomerato bituminoso posto in opera rispetto alla percentuale di bitume indicata in progetto e per tale motivo si deve ritenere legittima la penale applicata. In particolare, nel caso di specie, la D.L -esaminando i risultati delle predette prove di laboratorio- ha riscontrato per un numero cospicuo di carote di conglomerato bituminoso prelevate in situ (23 carote su 34, circa pari al 68% della totalità delle carote prelevate) una percentuale di bitume oscillante tra il pari al 4,80% e 4,90%.
Tali valori, pur essendo compresi nel range delle percentuali del bitume di cui agli art.
7.1.7 e 7.2. del CSA, non sono tuttavia contenuti nel range di tolleranza della percentuale di progetto, essendo la percentuale di bitume approvata dalla D.L. relativa alla miscela bituminosa per strato di usura tipo B pari a 5,44% con una tolleranza (T) compresa tra 5,14% e 5,74% come asserito dalla convenuta e sostanzialmente non contestato dall'attrice.
Or, atteso che:
pagina 5 di 7 - il rispetto da parte dell'appaltatrice di tale valore progettuale è specificatamente imposto dall'art.
7.4. del Capitolato Speciale d'Appalto CSA Norme tecniche Parte 2 T.PRL.05.21 - Rev.1.0, che prevede “la conformità della percentuale di legante rilevato mediante estrazione rispetto a quella approvata (di progetto) contenuta negli studi di formulazione della miscela in esame” contemplando anche l'applicazione di detrazione/penale in caso di inottemperanza (v. CSA Norme tecniche Parte 2 T.PRL.05.21 - Rev.1.0- all. alla II mem. 171 ter c.p.c. della convenuta);
- il CSA a pag. 13 punto “c” - Controlli al termine dei lavori eseguiti – prevede che “Ai fini dell'attività di verifica finale, saranno eseguite le verifiche e le prove disposte per l'accertamento delle prestazioni del rispetto delle presenti NT (Art.10.1), che saranno a cura e spese di secondo CP_2 quanto previsto dal vigente Regolamento… Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita prestazione delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.” (v. CSA Norme tecniche Parte 2 T.PRL.05.21 - Rev.1.0 – all. alla II mem. 171 ter c.p.c. della convenuta);
- il conglomerato bituminoso posto in opera è risultato non conforme alla percentuale di progetto;
deve ritenersi legittima l'applicazione della detrazione di € 3.995,94, prevista nel capitolato speciale di Appalto all'art.
7.4 laddove è specificato che: “Sempre ai fini della applicazione della penale dovrà essere rispettato la conformità della percentuale di legante rilevato mediante estrazione rispetto a quella approvata (di progetto) contenuta negli studi di formulazione della miscela in esame.
Rispetto al contenuto di bitume di progetto (che dovrà essere sempre contenuto nei range delle percentuali del bitume di cui agli art.
7.1.7 e 7.2.) ai fini dell'applicazione della penale è ammessa una tolleranza di + 0,3%... La DL potrà applicare la penale anche nel caso una sola delle quattro grandezze di cui sopra risulti fuori dalle tolleranze descritte. Calcolo della penale…” (v. art.
7.4 del CSA Norme tecniche Parte 2 T.PRL.05.21 - Rev.1.0 - all. alla II mem. 171 ter c.p.c. della convenuta).
Quanto, invece, alla lamentata percentuale di vuoti, l'art.
7.3 del CSA “Controllo sulla qualità delle compattazione delle miscele” prevede che a riprova del buon uso dei sistemi di compattazione dei diversi strati presenti in opera, la percentuale dei vuoti (rilevabile dai carotaggi)” per lo strato di usura e Cont di binder, dovrà essere compresa tra il 3% e 8% (v. all. alla II mem. 171 ter c.p.c. convenuta-
Norme tecniche Parte 2 T.PRL.05.21 - Rev.1.0). Dall'esame dei certificati delle prove di laboratorio, la D.L. ha però constatato che, le percentuali dei vuoti riscontrate per la totalità' dei lavori eseguiti dall'impresa sono risultate CP_1 essere al di sopra dei limiti di accettabilità, previsti dal menzionato art.
7.3 del CSA. Né d'altra parte la relazione allegata dall'attrice, a firma della smentisce tali Controparte_7 assunti, come si può evincere a contrario dalla semplice lettura della stessa che si sofferma piuttosto sulla possibilità o meno di sgranamento, di deformazione e/o di resistenza di attrito (v. all. n. 3 alla I mem. 171 ter c.p.c. attrice). Ciò nonostante, non si può tuttavia ritenere legittima la detrazione operata dall' per tale CP_2 voce non ritrovandosi nel CSA , allegato dalla stessa alla II memoria 171 CodiceFiscale_4 CP_2 terc c.p.c., la disciplina di tale tipologia di detrazione, come eccepito dall'attrice e sostanzialmente rimasto privo di confutazione dalla parte dell' che ha fondato la propria difesa menzionando CP_2 piuttosto l'“art. 11.5 bis del Capitolato Speciale d'Appalto Norme Tecniche per l'esecuzione del contratto Parte 2 IT.PRL.05.21 - Rev.3.0”; versione questa del CSA che, nondimeno, non è stata depositata in atti precludendosi quindi al suo esame. Per l'effetto, si deve accogliere la domanda attorea di riaccredito delle somme detratte per tale causale e pari ad € 26.500.18, oltre interessi legali sino all'effettivo pagamento, essendo state tali decurtazioni applicate in assenza di specifica previsione contrattuale.
pagina 6 di 7 Infine, in ordine alla richiesta di risarcimento del danno patito dall'attrice, la stessa deve essere rigettata oltre che per l'infondatezza delle domande legate al ritardo dei SAL anche per la palese carenza di prova in ordine al danno riportato, non avendo provato di essere stata costretta effettivamente a ricorrere al credito bancario a causa delle condotte della convenuta ed i costi connessi, avendo depositato esclusivamente le condizioni economiche per un'apertura di credito dell'importo di
€ 120.000,00 concessale da Intesa Sanpaolo con un prospetto generico a corredo (v. all. 8 fasc. attoreo), senza però neppure documentare se e in che misura ne ha poi fruito e/o ancora con quale tempistica è rientrata dal fido concessole.
Sicché, assorbite le ulteriori questioni, si devono ritenere solo parzialmente fondate le domande proposte da parte attrice, accogliendole limitatamente alla domanda di riaccredito della somma di € 26.500,18, oltre interessi legali, per le causali anzidette e respingendole quanto al resto.
Le spese, stante il parziale accoglimento delle domande attoree, vengono compensate nella misura di un terzo, ponendo a carico dell'attrice la rimanente parte, liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Accoglie la domanda di riaccredito formulata dall' limitatamente alla CP_1 Controparte_1 somma di € 26.500,18, rigettando ogni ulteriore e/o diversa domanda.
- Condanna l' al pagamento in favore dell' dell'importo di € CP_2 Controparte_1
26.500,18, oltre interessi legali sino al soddisfo.
- Condanna l'attrice alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore di parte convenuta che si liquidano, già operata la compensazione di 1/3, in € 4.701,50 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, al rimborso delle spese vive, a IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 19 marzo 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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