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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 04/02/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Stefano Billet Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n. r.g. 2239/2024 avente ad oggetto
Scioglimento del matrimonio, su ricorso depositato in data 23.12.2024, congiuntamente dai coniugi:
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Martiri del Padule n. 23, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Arianna Mariotti, presso lo studio della quale elegge domicilio in
Pistoia al Corso Gramsci n. 106/108;
E
nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_2
(FI), alla via Di Strognano n. 20, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Annamaria Tessitore, presso lo studio della quale elegge domicilio in
Empoli (FI) alla via R. Sanzio n. 23;
E
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 23.12.2024, e Parte_1 Pt_2
premettendo di aver contratto matrimonio in data 14.2.2004 in
[...]
RE (PT), precisavano che dall'unione nascevano i figli Per_1
(nata il [...]) e (nato il [...]), maggiorenni ma non Per_2
economicamente autosufficienti.
Premettevano, altresì, che, con sentenza n. 377/2017 del 9.5.2017, il Tribunale di Pistoia (r.g. 1354/2016) omologava la separazione personale dei coniugi.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“1) I figli e , considerata la maggiore età, potranno Per_1 Per_2
disporre liberamente circa i tempi di frequentazione dei genitori.
2) In considerazione del fatto che i figli non sono economicamente autosufficienti ogni genitore provvederà al mantenimento ordinario degli stessi nei giorni di frequentazione.
3) Entrambi i coniugi provvederanno a corrispondere l'uno all'altro il 50% delle spese straordinarie individuate nell'art. 6 del protocollo d'intesa sottoscritto in data 01/10/2018 in uso presso il Tribunale di Pistoia.
4) I coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto economico fra loro pendente e di non aver più nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
5) Le spese legali del presente giudizio saranno compensate fra i coniugi”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 24/26.1.2025, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b,
l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso
2 introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, esse possono essere poste a fondamento della decisione.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in RE (PT) il 14.2.2004 dai coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], alle condizioni da essi Parte_2
concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RE (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 2, P. I, anno 2004);
3) nulla alle spese.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 31.1.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Stefano Billet Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n. r.g. 2239/2024 avente ad oggetto
Scioglimento del matrimonio, su ricorso depositato in data 23.12.2024, congiuntamente dai coniugi:
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Martiri del Padule n. 23, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Arianna Mariotti, presso lo studio della quale elegge domicilio in
Pistoia al Corso Gramsci n. 106/108;
E
nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_2
(FI), alla via Di Strognano n. 20, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Annamaria Tessitore, presso lo studio della quale elegge domicilio in
Empoli (FI) alla via R. Sanzio n. 23;
E
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 23.12.2024, e Parte_1 Pt_2
premettendo di aver contratto matrimonio in data 14.2.2004 in
[...]
RE (PT), precisavano che dall'unione nascevano i figli Per_1
(nata il [...]) e (nato il [...]), maggiorenni ma non Per_2
economicamente autosufficienti.
Premettevano, altresì, che, con sentenza n. 377/2017 del 9.5.2017, il Tribunale di Pistoia (r.g. 1354/2016) omologava la separazione personale dei coniugi.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“1) I figli e , considerata la maggiore età, potranno Per_1 Per_2
disporre liberamente circa i tempi di frequentazione dei genitori.
2) In considerazione del fatto che i figli non sono economicamente autosufficienti ogni genitore provvederà al mantenimento ordinario degli stessi nei giorni di frequentazione.
3) Entrambi i coniugi provvederanno a corrispondere l'uno all'altro il 50% delle spese straordinarie individuate nell'art. 6 del protocollo d'intesa sottoscritto in data 01/10/2018 in uso presso il Tribunale di Pistoia.
4) I coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto economico fra loro pendente e di non aver più nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
5) Le spese legali del presente giudizio saranno compensate fra i coniugi”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 24/26.1.2025, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b,
l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso
2 introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, esse possono essere poste a fondamento della decisione.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in RE (PT) il 14.2.2004 dai coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], alle condizioni da essi Parte_2
concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RE (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 2, P. I, anno 2004);
3) nulla alle spese.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 31.1.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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