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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 03/06/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 205/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Di Patria Presidente dott.ssa Alessandra Medi Giudice dott.ssa Serena Chimichi Giudice Rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 205/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BATTISTINI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIALE ROMA 53 47042 CESENATICO presso il difensore avv. BATTISTINI FRANCESCA, ammessa a PSS in data 05.02.2025
ATTORE contro
C.F. ), nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da foglio telematicamente depositato in data 21.03.2025:
“1. Disporre l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato dei figli minori , nata a [...] il Per_1
31.10.2014 e nato a [...] il [...], attribuendo espressamente alla madre anche la Per_2 facoltà ex art. 337 quater , di assumere in via esclusiva le decisioni relative alle questioni di maggior interesse per i minori, quali le scelte medico-sanitarie, educative, scolastiche e fissazione della residenza;
2. Stabilire la collocazione e residenza anagrafica dei figli minori presso la madre ove la stessa riterrà opportuno;
3. Assegnare l'abitazione familiare di via Cesenatico n.60 alla ricorrente perché vi abiti unitamente ai figli minori;
4. dichiarare il sig. obbligato a corrispondere CP_1 a titolo di mantenimento dei figli minori la somma di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ogni figlio) e/o nella minore o maggiore somma che verrà ritenuta di giustizia, rivalutabili annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente acceso presso le poste italiane IBAN [...];
5. disporre che l'assegno unico per i figli, dallo stesso percepito e trattenuto per sé, venga interamente percepito dalla madre attuale ricorrente;
all'uopo disporre che il sig. rinunci espressamente alla CP_1
pagina 1 di 5 domanda presentata presso l'INPS;
6. Disporre che il sig. sia tenuto all'obbligo di CP_1 corrispondere alla moglie il 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.01.2024 ha adìto l'intestato tribunale per Parte_1 regolare le condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori nati dall'unione con
[...]
In particolare ha dichiarato che: nell'anno 2012 in Marocco contraeva matrimonio (non CP_1 trascritto in Italia) con e nello stesso anno i coniugi si trasferivano in Italia, stabilendo la CP_1 propria residenza in Cesenatico (FC), dapprima in via Segantini n. 11, poi, a seguito dello sfratto per mancato pagamento del canone di affitto e tramite l'intervento dei Servizi Sociali, presso la Fondazione Nuova Famiglia Onlus in via Cesenatico n. 60; dall'unione tra le parti erano nati a Cesena i figli
, il 31.10.2014, e in data 17.03.2017; la convivenza tra la ricorrente e il coniuge era Per_3 Per_2 divenuta via via più difficile in ragione delle dipendenze del Sig. il quale spesso faceva ritorno a CP_1 casa in uno stato psicofisico alterato, causato per lo più dall'assunzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina o dall'abuso di bevande alcoliche, problemi per i quali è stato seguito dal Sert di Cesena, con accessi nel giugno 2021 (“comportamenti aggressivi non controllati a seguito di abuso di alcool”) e nel maggio 2022 (“uso dannoso di cocaina”); da ultimo la condotta del convenuto era drasticamente peggiorata, essendo subentrata anche una ossessiva gelosia nei confronti della moglie che lo aveva portato in diverse occasioni ad usare violenza sia morale che fisica verso la moglie, anche in presenza dei due figli minori, in data 23.09.2023 i Carabinieri, intervenuti a seguito della richiesta della ricorrente, avevano potuto constatare lo stato di alterazione alcolica in cui si trovava il e sentire la CP_1 ricorrente la quale riferiva delle offese, denigrazioni e aggressioni fisiche subite dal marito;
veniva quindi iscritto procedimento penale recante numeri 3984/2023 R.G. N.R. e 3339/2023 R.G. GIP a carico del Sig. in data 20.10.2023 il G.I.P. del Tribunale di Forlì applicava nei confronti del CP_1 predetto la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinarsi alla persona offesa nei luoghi dalla stessa abitualmente frequentati, misura cautelare di Parte_1 cui era poi disposto l'aggravamento con la custodia cautelare in carcere a seguito della proposizione di nuova querela contro il marito da parte della Sig.ra in ragione dei continui insulti e minacce Parte_1 ricevute, in data 02.01.2024 il G.I.P. emetteva decreto di giudizio immediato a carico del Sig. per CP_1 i reati di cui agli artt. 61 n.11 quinquies e 572 c.p. “perché, con atti lesivi dell'integrità fisica e morale, maltrattava, anche alla presenza dei figli minori della coppia, la propria moglie convivente _4
.” e 582, 585 in relazione all'art. 576 co.1 nn.1 (in relazione all'art. 61 n. 2, 5 e 577 co.1 n.1)
[...] c.p. “perché, durante una discussione con la propria moglie, la strattonava con forza fino a cagionarle la rottura del mignolo della mano sinistra”, reati commessi dal maggio 2023, e in data 09.01.2024, a seguito di richiesta di rito abbreviato, l'Ufficio del G.I.P. Tribunale di Forlì fissava udienza in camera di consiglio per la data dello 08.02.2024. Nel ricorso la ricorrente ha dichiarato di prestare attività lavorativa presso uno stabilimento balneare di Gatteo a Mare, con stipendio mensile di circa € 1.300,00 mentre il convenuto marito, prima dell'arresto, lavorava come operatore ecologico con retribuzione mensile di € 1.300,00. Non si costituiva in giudizio il convenuto e non compariva all'udienza del 07.08.2024, pur a fronte di regolare notifica;
ne veniva pertanto dichiarata la contumacia, non risultando che lo stesso avesse inoltrato formale richiesta alla competente autorità per partecipare all'udienza; in quella sede la ricorrente confermava il ricorso e dichiarava: “Confermo quanto dedotto e richiesto nel ricorso dal mio difensore, ed insisto per l'accoglimento delle domande ivi formulate. Mio marito si trova attualmente in carcere per il reato di maltrattamenti e lesioni. I miei figli frequentano la scuola elementare, la più grande andrà in quinta, il più piccolo in seconda, sono bravi a scuola. Da quando il padre è in carcere, i figli minori non lo hanno visto. Mi hanno chiesto di lui e io ho cercato un po' di spiegargli la situazione. Loro in realtà sanno, hanno assistito agli episodi di maltrattamenti. Chiedo disporsi pagina 2 di 5 l'affidamento super esclusivo dei figli, l'assegnazione della casa familiare e un assegno di € 200,00 per ogni figlio oltre all'Assegno Unico per l'intero. Io lavoro come cameriera in albergo, presso l'hotel Milano di Cesenatico, ho una retribuzione di € 1.800,00 circa, poi percepisco l'indennità di disoccupazione. Il nostro nucleo familiare è seguito dai Servizi Sociali. Preciso che abbiamo ora preso la residenza in via Cesenatico n. 60”.
Con ordinanza del 09.08.2024 il Giudice assumeva i necessari provvedimenti temporanei e urgenti. Istruita la causa tramite produzione e acquisizione di documenti, all'udienza del 02.04.2025, intervenuto il pubblico ministero, il Giudice invitava la ricorrente a precisare le conclusioni e la stessa vi provvedeva come in epigrafe. Pertanto, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
* * * * *
1. Merita osservare in primo luogo come sussista senz'altro, in relazione ai provvedimenti richiesti, la giurisdizione dell'adito Tribunale quale giudice del luogo della residenza abituale dei minori, e ciò in forza dell'art. 8 del Regolamento (CE) 2003/2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, ora Reg. UE 2019/1111 (art. 7), relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori. Quanto alla legge applicabile, in mancanza di una diversa scelta ad opera delle parti, trova applicazione nel caso di specie quella italiana quanto ai provvedimenti in materia di affidamento della prole, rinviando l'art. 42 della l. n. 218/1995 alla convenzione dell'Aja 1961 che individua quale criterio di collegamento quello della residenza abituale del minore;
ritenuto inoltre che in forza del Regolamento n. 4/2009 sussiste la giurisdizione anche per quanto concerne la domanda di determinazione dell'assegno di mantenimento che segue quella relativa alla responsabilità genitoriale.
2. Ciò premesso, richiamate le considerazioni espresse nell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., per quanto attiene al regime di affidamento dei figli minori della coppia, , nato il [...], e Per_3 nato in data [...], loro collocazione e modalità di frequentazione con il genitore non Per_2 affidatario/non collocatario, giova osservare in punto di diritto come l'art. 337 ter c.c. prescriva chiaramente che tutti i provvedimenti relativi alla prole devono essere adottati con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, avendo diritto il minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ed imponga di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, prevedendo quindi l'affidamento condiviso come la regola, e quello esclusivo come eccezione, laddove si reputi, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio, così come chiaramente prescritto dall'art. 337 quater c.c.; più specificamente, si è statuito in giurisprudenza che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, allorquando, ad esempio, il genitore abbia tenuto comportamenti o atteggiamenti educativi inadeguati, condotte non idonee e potenzialmente pregiudizievoli per il minore, nel caso in cui il figlio rifiuti in modo categorico il rapporto con uno dei genitori o manifesti disagio nei suoi confronti, o come nel caso in cui il genitore affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligazione contributiva posta a suo carico in favore dei figli minori o si sia completamente disinteressato del figlio, non facendogli mai visita o esercitando in modo discontinuo il suo diritto di visita.
Ebbene, tenuto conto dei gravi comportamenti riferiti dalla ricorrente che hanno trovato conferma in provvedimenti applicativi di misura cautelare e nella sentenza di condanna n. 33/2024 alla pena detentiva di anni uno e mesi sei di reclusione emesse dal G.I.P./G.U.P. Tribunale di Forlì, comportamenti che sono descritti in questi atti come atti lesivi dell'integrità fisica e morale, con pagina 3 di 5 ingiurie, minacce e aggressioni in reiterate occasioni anche davanti ai due figli minori, si palesa, quantomeno in termini di gravi indizi, ma ulteriormente confermati anche dal documento proveniente dal servizio Dipendenze del 5.10.2023 che attesta “comportamenti aggressivi non controllati in abuso di alcol”, una significativa inadeguatezza genitoriale. Dalla relazione del Servizio Sociale è emersa peraltro la scarsa collaborazione del convenuto, il quale, prima dell'arresto, non si è mai presentato regolarmente ai colloqui e, anche dopo, non ha mai chiesto di incontrare i figli;
solo nel novembre
2024, per iniziativa del Servizio, è stata organizzata una videochiamata, in cui il convenuto, solo a seguito di richiesta dell'operatrice del Servizio, ha manifestato disponibilità ad un incontro con i figli, ma ha anche colto l'occasione per ribadire di non sapere per quale motivo si trovasse in carcere. La scarsa consapevolezza delle condotte per cui si trovava detenuto, nonché dei suoi doveri genitoriali, inducevano il Servizio a propendere per l'affidamento esclusivo alla madre. A ciò si aggiungono le necessarie considerazioni sul significativo disinteresse per i figli dal punto vista affettivo ed economico, come emerge dalla relazione dei Servizi, che hanno dato conto di aver effettuato interventi di sostegno in ogni settore, oltre che dalle dichiarazioni della ricorrente. Pertanto, alla luce di quanto sopra, deve essere disposto, in accoglimento della domanda, e nel preminente interesse dei minori, l'affidamento cd. super esclusivo dei figli minori e alla madre Persona_5 Per_6 Parte_1
conferendo alla predetta la responsabilità genitoriale esclusiva anche per ciò che concerne le
[...] decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori. La casa familiare di Cesenatico, via Cesenatico n. 60 è conseguentemente assegnata alla madre quale genitore affidatario. Quanto agli incontri padre-figli, appare opportuno rimetterne la regolamentazione ai Servizi Sociali competenti per territorio, i quali provvederanno alla disciplina delle visite in forma protetta, con i tempi ritenuti adeguati e facoltà di sospendere gli incontri se nocivi per i minori. Non si è proceduto all'ascolto degli stessi poiché infradodicenni e in assenza di atti che ne attestassero la capacità di discernimento e comunque in contrasto con il loro interesse date le problematiche emotive manifestate ed emergenti dalla relazione del Servizio del 18.3.2025.
Per quanto concerne gli aspetti economici, tenuto conto che la ricorrente, di professione cameriera per struttura alberghiera, con retribuzione mensile di circa € 1.800,00 per il periodo estivo e indennità di disoccupazione per la restante parte dell'anno, ha percepito nell'anno di imposta 2022 un reddito lordo pari ad € 4.150,08, mentre il convenuto, per come riferito dalla ricorrente, prima dell'arresto lavorava come operatore ecologico percependo una retribuzione mensile di € 1.300,00, stante l'omessa costituzione del convenuto e la mancata allegazione e produzione di documentazione relativa sia alla eventuale retribuzione mensile e redditi percepiti sia ad eventuali oneri e spese fisse mensili, appare congruo porre a carico del padre in possesso, per quanto emerso, di capacità lavorativa, CP_1 almeno generica (e, in base all'entità della pena, prossimo alla scarcerazione), l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli mediante la corresponsione a favore della madre di una somma mensile pari ad € 200,00 (€ 100,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie così come individuate dal Protocollo di intesa per la gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì; stante il disposto affidamento esclusivo alla madre, l'Assegno Unico Universale per i figli deve essere attribuito per l'intero alla ricorrente.
Del resto dalla documentazione dell'Agenzia delle Entrate è emerso che per il periodo d'imposta 2023 il convenuto risulta aver percepito redditi di lavoro dipendente per complessivi € 14.420,00; per il periodo d'imposta 2022 risulta aver percepito redditi di lavoro dipendente per complessivi € 6.034,00; per il periodo d'imposta 2021 risulta aver percepito redditi di lavoro dipendente per complessivi € 10.802,00. Appare pertanto evidente che il convenuto fosse dotato di adeguata capacità lavorativa che gli consentirà di provvedere al mantenimento dei figli nella misura sopra indicata, che è stata quantificata alla luce del criterio di proporzionalità, tenendo conto della detenzione e della presenza di un altro figlio minorenne.
pagina 4 di 5 La mancata costituzione e l'accoglimento non integrale della domanda giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto regolamento dell'affidamento e mantenimento dei figli minori promossa da nei confronti di con ricorso Parte_1 CP_1 depositato in data 25.01.2024, così provvede:
- DISPONE l'affidamento esclusivo dei figli minori nata a [...] il [...] e Per_3 Per_2 nato a [...] il [...] alla madre con collocazione abitativa presso la Parte_1 stessa ed alla quale di conseguenza è assegnata la casa familiare sita in Cesenatico, via Cesenatico, 60; la madre, ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c., potrà adottare in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse per i figli anche in materia sanitaria, scolastica, amministrativa.
- demanda al Servizio Sociale competente la vigilanza sul nucleo familiare attraverso l'adozione e attuazione di incontri protetti tra padre e figli, con facoltà di temporanea sospensione qualora nocivi per i minori e con relazione al Giudice tutelare ogni 6 mesi;
- STABILISCE e in € 200,00, annualmente rivalutabili sulla base degli indici Istat, Parte_2 l'importo dell'assegno mensile che il padre deve versare alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, con integrale attribuzione alla madre dell'Assegno Unico
Universale per i figli,
- STABILISCE che il padre provveda nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi per i figli e da regolarsi secondo i termini e le modalità di cui all'art. 15 del Protocollo di intesa per la gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì del 27.07.2016, da intendersi qui integralmente richiamato;
- Spese compensate
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Forlì, così deciso nella camera di consiglio del 29.04.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. e est. dott.ssa Serena Chimichi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Di Patria Presidente dott.ssa Alessandra Medi Giudice dott.ssa Serena Chimichi Giudice Rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 205/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BATTISTINI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIALE ROMA 53 47042 CESENATICO presso il difensore avv. BATTISTINI FRANCESCA, ammessa a PSS in data 05.02.2025
ATTORE contro
C.F. ), nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da foglio telematicamente depositato in data 21.03.2025:
“1. Disporre l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato dei figli minori , nata a [...] il Per_1
31.10.2014 e nato a [...] il [...], attribuendo espressamente alla madre anche la Per_2 facoltà ex art. 337 quater , di assumere in via esclusiva le decisioni relative alle questioni di maggior interesse per i minori, quali le scelte medico-sanitarie, educative, scolastiche e fissazione della residenza;
2. Stabilire la collocazione e residenza anagrafica dei figli minori presso la madre ove la stessa riterrà opportuno;
3. Assegnare l'abitazione familiare di via Cesenatico n.60 alla ricorrente perché vi abiti unitamente ai figli minori;
4. dichiarare il sig. obbligato a corrispondere CP_1 a titolo di mantenimento dei figli minori la somma di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ogni figlio) e/o nella minore o maggiore somma che verrà ritenuta di giustizia, rivalutabili annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente acceso presso le poste italiane IBAN [...];
5. disporre che l'assegno unico per i figli, dallo stesso percepito e trattenuto per sé, venga interamente percepito dalla madre attuale ricorrente;
all'uopo disporre che il sig. rinunci espressamente alla CP_1
pagina 1 di 5 domanda presentata presso l'INPS;
6. Disporre che il sig. sia tenuto all'obbligo di CP_1 corrispondere alla moglie il 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.01.2024 ha adìto l'intestato tribunale per Parte_1 regolare le condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori nati dall'unione con
[...]
In particolare ha dichiarato che: nell'anno 2012 in Marocco contraeva matrimonio (non CP_1 trascritto in Italia) con e nello stesso anno i coniugi si trasferivano in Italia, stabilendo la CP_1 propria residenza in Cesenatico (FC), dapprima in via Segantini n. 11, poi, a seguito dello sfratto per mancato pagamento del canone di affitto e tramite l'intervento dei Servizi Sociali, presso la Fondazione Nuova Famiglia Onlus in via Cesenatico n. 60; dall'unione tra le parti erano nati a Cesena i figli
, il 31.10.2014, e in data 17.03.2017; la convivenza tra la ricorrente e il coniuge era Per_3 Per_2 divenuta via via più difficile in ragione delle dipendenze del Sig. il quale spesso faceva ritorno a CP_1 casa in uno stato psicofisico alterato, causato per lo più dall'assunzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina o dall'abuso di bevande alcoliche, problemi per i quali è stato seguito dal Sert di Cesena, con accessi nel giugno 2021 (“comportamenti aggressivi non controllati a seguito di abuso di alcool”) e nel maggio 2022 (“uso dannoso di cocaina”); da ultimo la condotta del convenuto era drasticamente peggiorata, essendo subentrata anche una ossessiva gelosia nei confronti della moglie che lo aveva portato in diverse occasioni ad usare violenza sia morale che fisica verso la moglie, anche in presenza dei due figli minori, in data 23.09.2023 i Carabinieri, intervenuti a seguito della richiesta della ricorrente, avevano potuto constatare lo stato di alterazione alcolica in cui si trovava il e sentire la CP_1 ricorrente la quale riferiva delle offese, denigrazioni e aggressioni fisiche subite dal marito;
veniva quindi iscritto procedimento penale recante numeri 3984/2023 R.G. N.R. e 3339/2023 R.G. GIP a carico del Sig. in data 20.10.2023 il G.I.P. del Tribunale di Forlì applicava nei confronti del CP_1 predetto la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinarsi alla persona offesa nei luoghi dalla stessa abitualmente frequentati, misura cautelare di Parte_1 cui era poi disposto l'aggravamento con la custodia cautelare in carcere a seguito della proposizione di nuova querela contro il marito da parte della Sig.ra in ragione dei continui insulti e minacce Parte_1 ricevute, in data 02.01.2024 il G.I.P. emetteva decreto di giudizio immediato a carico del Sig. per CP_1 i reati di cui agli artt. 61 n.11 quinquies e 572 c.p. “perché, con atti lesivi dell'integrità fisica e morale, maltrattava, anche alla presenza dei figli minori della coppia, la propria moglie convivente _4
.” e 582, 585 in relazione all'art. 576 co.1 nn.1 (in relazione all'art. 61 n. 2, 5 e 577 co.1 n.1)
[...] c.p. “perché, durante una discussione con la propria moglie, la strattonava con forza fino a cagionarle la rottura del mignolo della mano sinistra”, reati commessi dal maggio 2023, e in data 09.01.2024, a seguito di richiesta di rito abbreviato, l'Ufficio del G.I.P. Tribunale di Forlì fissava udienza in camera di consiglio per la data dello 08.02.2024. Nel ricorso la ricorrente ha dichiarato di prestare attività lavorativa presso uno stabilimento balneare di Gatteo a Mare, con stipendio mensile di circa € 1.300,00 mentre il convenuto marito, prima dell'arresto, lavorava come operatore ecologico con retribuzione mensile di € 1.300,00. Non si costituiva in giudizio il convenuto e non compariva all'udienza del 07.08.2024, pur a fronte di regolare notifica;
ne veniva pertanto dichiarata la contumacia, non risultando che lo stesso avesse inoltrato formale richiesta alla competente autorità per partecipare all'udienza; in quella sede la ricorrente confermava il ricorso e dichiarava: “Confermo quanto dedotto e richiesto nel ricorso dal mio difensore, ed insisto per l'accoglimento delle domande ivi formulate. Mio marito si trova attualmente in carcere per il reato di maltrattamenti e lesioni. I miei figli frequentano la scuola elementare, la più grande andrà in quinta, il più piccolo in seconda, sono bravi a scuola. Da quando il padre è in carcere, i figli minori non lo hanno visto. Mi hanno chiesto di lui e io ho cercato un po' di spiegargli la situazione. Loro in realtà sanno, hanno assistito agli episodi di maltrattamenti. Chiedo disporsi pagina 2 di 5 l'affidamento super esclusivo dei figli, l'assegnazione della casa familiare e un assegno di € 200,00 per ogni figlio oltre all'Assegno Unico per l'intero. Io lavoro come cameriera in albergo, presso l'hotel Milano di Cesenatico, ho una retribuzione di € 1.800,00 circa, poi percepisco l'indennità di disoccupazione. Il nostro nucleo familiare è seguito dai Servizi Sociali. Preciso che abbiamo ora preso la residenza in via Cesenatico n. 60”.
Con ordinanza del 09.08.2024 il Giudice assumeva i necessari provvedimenti temporanei e urgenti. Istruita la causa tramite produzione e acquisizione di documenti, all'udienza del 02.04.2025, intervenuto il pubblico ministero, il Giudice invitava la ricorrente a precisare le conclusioni e la stessa vi provvedeva come in epigrafe. Pertanto, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
* * * * *
1. Merita osservare in primo luogo come sussista senz'altro, in relazione ai provvedimenti richiesti, la giurisdizione dell'adito Tribunale quale giudice del luogo della residenza abituale dei minori, e ciò in forza dell'art. 8 del Regolamento (CE) 2003/2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, ora Reg. UE 2019/1111 (art. 7), relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori. Quanto alla legge applicabile, in mancanza di una diversa scelta ad opera delle parti, trova applicazione nel caso di specie quella italiana quanto ai provvedimenti in materia di affidamento della prole, rinviando l'art. 42 della l. n. 218/1995 alla convenzione dell'Aja 1961 che individua quale criterio di collegamento quello della residenza abituale del minore;
ritenuto inoltre che in forza del Regolamento n. 4/2009 sussiste la giurisdizione anche per quanto concerne la domanda di determinazione dell'assegno di mantenimento che segue quella relativa alla responsabilità genitoriale.
2. Ciò premesso, richiamate le considerazioni espresse nell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., per quanto attiene al regime di affidamento dei figli minori della coppia, , nato il [...], e Per_3 nato in data [...], loro collocazione e modalità di frequentazione con il genitore non Per_2 affidatario/non collocatario, giova osservare in punto di diritto come l'art. 337 ter c.c. prescriva chiaramente che tutti i provvedimenti relativi alla prole devono essere adottati con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, avendo diritto il minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ed imponga di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, prevedendo quindi l'affidamento condiviso come la regola, e quello esclusivo come eccezione, laddove si reputi, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio, così come chiaramente prescritto dall'art. 337 quater c.c.; più specificamente, si è statuito in giurisprudenza che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, allorquando, ad esempio, il genitore abbia tenuto comportamenti o atteggiamenti educativi inadeguati, condotte non idonee e potenzialmente pregiudizievoli per il minore, nel caso in cui il figlio rifiuti in modo categorico il rapporto con uno dei genitori o manifesti disagio nei suoi confronti, o come nel caso in cui il genitore affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligazione contributiva posta a suo carico in favore dei figli minori o si sia completamente disinteressato del figlio, non facendogli mai visita o esercitando in modo discontinuo il suo diritto di visita.
Ebbene, tenuto conto dei gravi comportamenti riferiti dalla ricorrente che hanno trovato conferma in provvedimenti applicativi di misura cautelare e nella sentenza di condanna n. 33/2024 alla pena detentiva di anni uno e mesi sei di reclusione emesse dal G.I.P./G.U.P. Tribunale di Forlì, comportamenti che sono descritti in questi atti come atti lesivi dell'integrità fisica e morale, con pagina 3 di 5 ingiurie, minacce e aggressioni in reiterate occasioni anche davanti ai due figli minori, si palesa, quantomeno in termini di gravi indizi, ma ulteriormente confermati anche dal documento proveniente dal servizio Dipendenze del 5.10.2023 che attesta “comportamenti aggressivi non controllati in abuso di alcol”, una significativa inadeguatezza genitoriale. Dalla relazione del Servizio Sociale è emersa peraltro la scarsa collaborazione del convenuto, il quale, prima dell'arresto, non si è mai presentato regolarmente ai colloqui e, anche dopo, non ha mai chiesto di incontrare i figli;
solo nel novembre
2024, per iniziativa del Servizio, è stata organizzata una videochiamata, in cui il convenuto, solo a seguito di richiesta dell'operatrice del Servizio, ha manifestato disponibilità ad un incontro con i figli, ma ha anche colto l'occasione per ribadire di non sapere per quale motivo si trovasse in carcere. La scarsa consapevolezza delle condotte per cui si trovava detenuto, nonché dei suoi doveri genitoriali, inducevano il Servizio a propendere per l'affidamento esclusivo alla madre. A ciò si aggiungono le necessarie considerazioni sul significativo disinteresse per i figli dal punto vista affettivo ed economico, come emerge dalla relazione dei Servizi, che hanno dato conto di aver effettuato interventi di sostegno in ogni settore, oltre che dalle dichiarazioni della ricorrente. Pertanto, alla luce di quanto sopra, deve essere disposto, in accoglimento della domanda, e nel preminente interesse dei minori, l'affidamento cd. super esclusivo dei figli minori e alla madre Persona_5 Per_6 Parte_1
conferendo alla predetta la responsabilità genitoriale esclusiva anche per ciò che concerne le
[...] decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori. La casa familiare di Cesenatico, via Cesenatico n. 60 è conseguentemente assegnata alla madre quale genitore affidatario. Quanto agli incontri padre-figli, appare opportuno rimetterne la regolamentazione ai Servizi Sociali competenti per territorio, i quali provvederanno alla disciplina delle visite in forma protetta, con i tempi ritenuti adeguati e facoltà di sospendere gli incontri se nocivi per i minori. Non si è proceduto all'ascolto degli stessi poiché infradodicenni e in assenza di atti che ne attestassero la capacità di discernimento e comunque in contrasto con il loro interesse date le problematiche emotive manifestate ed emergenti dalla relazione del Servizio del 18.3.2025.
Per quanto concerne gli aspetti economici, tenuto conto che la ricorrente, di professione cameriera per struttura alberghiera, con retribuzione mensile di circa € 1.800,00 per il periodo estivo e indennità di disoccupazione per la restante parte dell'anno, ha percepito nell'anno di imposta 2022 un reddito lordo pari ad € 4.150,08, mentre il convenuto, per come riferito dalla ricorrente, prima dell'arresto lavorava come operatore ecologico percependo una retribuzione mensile di € 1.300,00, stante l'omessa costituzione del convenuto e la mancata allegazione e produzione di documentazione relativa sia alla eventuale retribuzione mensile e redditi percepiti sia ad eventuali oneri e spese fisse mensili, appare congruo porre a carico del padre in possesso, per quanto emerso, di capacità lavorativa, CP_1 almeno generica (e, in base all'entità della pena, prossimo alla scarcerazione), l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli mediante la corresponsione a favore della madre di una somma mensile pari ad € 200,00 (€ 100,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie così come individuate dal Protocollo di intesa per la gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì; stante il disposto affidamento esclusivo alla madre, l'Assegno Unico Universale per i figli deve essere attribuito per l'intero alla ricorrente.
Del resto dalla documentazione dell'Agenzia delle Entrate è emerso che per il periodo d'imposta 2023 il convenuto risulta aver percepito redditi di lavoro dipendente per complessivi € 14.420,00; per il periodo d'imposta 2022 risulta aver percepito redditi di lavoro dipendente per complessivi € 6.034,00; per il periodo d'imposta 2021 risulta aver percepito redditi di lavoro dipendente per complessivi € 10.802,00. Appare pertanto evidente che il convenuto fosse dotato di adeguata capacità lavorativa che gli consentirà di provvedere al mantenimento dei figli nella misura sopra indicata, che è stata quantificata alla luce del criterio di proporzionalità, tenendo conto della detenzione e della presenza di un altro figlio minorenne.
pagina 4 di 5 La mancata costituzione e l'accoglimento non integrale della domanda giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto regolamento dell'affidamento e mantenimento dei figli minori promossa da nei confronti di con ricorso Parte_1 CP_1 depositato in data 25.01.2024, così provvede:
- DISPONE l'affidamento esclusivo dei figli minori nata a [...] il [...] e Per_3 Per_2 nato a [...] il [...] alla madre con collocazione abitativa presso la Parte_1 stessa ed alla quale di conseguenza è assegnata la casa familiare sita in Cesenatico, via Cesenatico, 60; la madre, ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c., potrà adottare in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse per i figli anche in materia sanitaria, scolastica, amministrativa.
- demanda al Servizio Sociale competente la vigilanza sul nucleo familiare attraverso l'adozione e attuazione di incontri protetti tra padre e figli, con facoltà di temporanea sospensione qualora nocivi per i minori e con relazione al Giudice tutelare ogni 6 mesi;
- STABILISCE e in € 200,00, annualmente rivalutabili sulla base degli indici Istat, Parte_2 l'importo dell'assegno mensile che il padre deve versare alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, con integrale attribuzione alla madre dell'Assegno Unico
Universale per i figli,
- STABILISCE che il padre provveda nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi per i figli e da regolarsi secondo i termini e le modalità di cui all'art. 15 del Protocollo di intesa per la gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì del 27.07.2016, da intendersi qui integralmente richiamato;
- Spese compensate
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Forlì, così deciso nella camera di consiglio del 29.04.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. e est. dott.ssa Serena Chimichi
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