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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/08/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N° 470/2022 R.G. cont. civ.
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro (competente in relazione alle sanzioni amministrative in forza del Provvedimento del Presidente di questa
Corte del 19 ottobre 2017) riunita in camera di consiglio e composta dai
Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott. Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 470/2022 R.G. e vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Gurnari e Parte_1
Francesca Gangemi;
appellante e
in persona degli Amministratori Controparte_1
Giudiziari p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rosina Serranò;
e
, rappresentato e Controparte_2
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_2 CP_2
appellato
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa. N° 470/2022 R.G. cont. civ.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato la Parte_2
[... e impugnavano l'ordinanza ingiunzione a mezzo della Parte_1
Con quale l' di ingiungeva a quale Controparte_2 Parte_1
trasgressore, ed alla quale obbligata in solido, il Controparte_1
pagamento della somma di € 32.061,30 per violazioni di legge in materia lavoristica. Più precisamente, a seguito di accertamento effettuato in data 10 settembre 2010, presso il Centro di Riabilitazione Nova Salus, sede operativa della venivano accertati l'omessa registrazione sui libri Controparte_1
obbligatori della lavoratrice sig.ra l'omessa Parte_3
comunicazione di assunzione della stessa e l'omessa consegna della lettera contratto e contestate le seguenti violazioni: violazione dell'art. 36 bis, co. 7 lett. A) del D.L. n. 223 del 2006, nonché violazione dell'art. 9 bis co. 2 legge
608/1998, violazione dell'art. 4 bis comma 2 d lgs 181/2000 nonché violazione dell'art 21 della legge 264/1949.
A sostegno delle proprie ragioni, eccepiva il proprio Parte_1
difetto di legittimazione passiva, poiché, all'epoca in cui le violazioni erano state contestate, non rivestiva la carica di legale rappresentante della come documentato dalla visura allegata. Nel merito entrambi gli CP_1
opponenti deducevano l'insussistenza dei presupposti di fatto, nonché
l'infondatezza delle violazioni addebitate, poichè aveva Parte_3
svolto attività di volontariato presso il Centro di Riabilitazione, senza percepire alcun compenso. Gli opponenti, chiedevano, quindi, l'annullamento dell'ingiunzione opposta, previa declaratoria di carenza di legittimazione passiva di Parte_1
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione impugnando e contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio, istruito solo in via documentale, con comparsa di costituzione del 13.03.2017, si costituiva nell'interesse della CP_1
un nuovo difensore in sostituzione dei precedenti procuratori, in
[...] N° 470/2022 R.G. cont. civ.
ragione dell'intervenuto sequestro della Cooperativa. Successivamente, la
Cooperativa documentava l'applicazione della misura della confisca, ai sensi del d.lgs. 159/2011, dell'intero capitale sociale e patrimonio aziendale.
La e l' chiedevano, quindi, Controparte_1 Controparte_2
dichiararsi cessata la materia del contendere nei loro confronti, mentre, nei confronti di l'Amministrazione insisteva per la conferma Parte_1
dell'ordinanza impugnata. Nessuno compariva all'udienza nell'interesse di e la causa veniva rinviata per la decisione. Parte_1
All'esito del giudizio, il Tribunale ha dichiarato la cessata materia del contendere nei rapporti tra l'opponente e Controparte_4
l' in ragione dell'intervenuta confisca del Controparte_2
patrimonio della prima, che ha comportato il venir meno della posizione di contrasto tra le parti. Ha, invece, rigettato l'opposizione proposta da
[...]
, in ragione dell'infondatezza dei motivi di ricorso. In merito alla Parte_1
legittimazione passiva, il giudice ha valorizzato il momento in cui la violazione è stata integrata, così ritenendo il responsabile della Pt_1
condotta contestata, poichè la irregolare assunzione della lavoratrice si è verificata allorquando lo stesso rivestiva la carica di legale rappresentante p.t. della Nel merito, il primo giudice ha poi rilevato che dalla CP_1
documentazione prodotta in atti e dalle dichiarazioni rese agli ispettori del lavoro dalla stessa lavoratrice e dalle altre dipendenti risultava provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Il Tribunale ha, quindi, ritenuto integrate le violazioni sottese all'ordinanza impugnata, con conseguente rigetto dell'opposizione spiegata dal Pt_1
Avverso detta pronuncia ha proposto appello articolando Parte_1
molteplici motivi di impugnazione.
Con il primo motivo l'appellante ha censurato l'erroneità della statuizione con cui il giudice di primo grado ha dichiarato la cessazione della materia del
Con contendere tra la e l' , in violazione delle disposizioni di cui CP_1
al d.lgs. n. 159/2011, che prevede la sospensione dell'attività esecutiva, ma N° 470/2022 R.G. cont. civ.
non delle azioni dirette all'accertamento del credito.
Sul punto, l'appellante ha altresì precisato di avere interesse all'impugnazione di tale capo della sentenza, in quanto permane la presenza di un coobbligato con il quale concorrere, nelle forme e nei tempi previsti dal citato decreto legislativo, al pagamento delle somme eventualmente dovute.
Con il secondo motivo, ai fini della legittimazione passiva, il ha Pt_1
ribadito che rileva il momento in cui è stata irrogata la sanzione, e non quello in cui è stata integrata la condotta contestata, sottolineando che l'amministratore pro tempore avrebbe potuto regolarizzare, anche con effetto retroattivo, la posizione lavorativa della , così da attenuare l'effetto Pt_3
sanzionatorio.
Con il terzo motivo di appello, il invoca la cessata materia del Pt_1
contendere, asserendo che la avrebbe provveduto a definire la CP_1
posizione debitoria in questione accedendo ad una rateizzazione, ma di essere nell'impossibilità di documentare tale circostanza, non avendo più la disponibilità dei documenti in ragione del sequestro.
Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte il primo giudice ha posto a fondamento della propria decisione l'accertamento condotto nell'ambito del giudizio n. 562/2020 RG, avente ad oggetto la legittimità della cartella di pagamento emessa a seguito dell'ordinanza ingiunzione.
Secondo la tesi dell'appellante, tale accertamento concernendo un fatto prodromico rispetto alla sanzione oggetto del presente giudizio non può in alcun modo determinare un giudicato sulla questione qui controversa.
Con il quinto motivo, il insiste nella illegittimità della ordinanza Pt_1
ingiunzione, stante la natura di attività di volontariato della prestazione resa dalla . Pt_3
Con l'ultimo motivo di appello, l'appellante rileva di essere stato attinto da misura di prevenzione personale e patrimoniale, come la e che, CP_1
pertanto, laddove la Corte dovesse ritenere corretto il primo capo della N° 470/2022 R.G. cont. civ.
sentenza la cessata materia del contendere andrebbe dichiarata anche nei suoi confronti.
L'appellante rassegna, quindi, le seguenti conclusioni: “1) voglia preliminarmente dichiarare la cessata materia del contendere anche nei confronti del dott. in relazione al disposto sequestro penale Parte_1
nell'ambito del procedimento misure prevenzione;
2) voglia accogliere tutte le conclusioni così come rassegnate con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio;
3) con vittoria di spese e competenze anche del presente grado”.
Si è costituita la resistendo soltanto al primo motivo Controparte_1
di appello e chiedendone il rigetto, stante la correttezza della sentenza nella parte in cui è stata dichiarata la cessata materia del contendere tra la
Con e l' . Controparte_1
Si è, altresì, costituito l' , eccependo, in Controparte_2
via preliminare, l'inammissibilità della richiesta di cessazione della materia del contendere poichè formulata dal per la prima volta in appello e Pt_1
chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Ritualmente comunicato il decreto ex art. 127 ter, sono state depositate le note nel termine del 22 marzo 2024.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 25.10.2024
Motivi della decisione
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Va preliminarmente esaminata la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere formulata dall'appellante.
Il pone a fondamento della richiesta la circostanza che anche lui, Pt_1
al pari della è stato destinatario di misura di prevenzione CP_1
personale e patrimoniale, disposta con il medesimo provvedimento che ha ordinato, dapprima, il sequestro e, successivamente, la confisca del patrimonio sociale e aziendale della In ragione Controparte_1
dell'identità sostanziale delle due posizioni, l'appellante sostiene che il N° 470/2022 R.G. cont. civ.
giudice di primo grado avrebbe dovuto estendere anche nei suoi confronti la declaratoria di cessazione della materia del contendere già pronunciata nei confronti della CP_1
La richiesta è infondata per le ragioni che seguono.
La posizione dell'appellante non può essere equiparata a quella della in virtù della normativa applicabile alla materia in esame. CP_1
La giurisprudenza ha chiarito che, in tema di sanzioni amministrative, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della L. n. 689 del 1981, la responsabilità dell'illecito amministrativo commesso dal soggetto che rivesta la qualità di rappresentante legale della persona giuridica grava sull'autore materiale della violazione e non sull'ente rappresentato, il quale è solo obbligato in via solidale al pagamento delle somme corrispondenti alle sanzioni irrogate (Cass., n. 11643/2010, tra le altre), tant'è che, ai sensi dell'ultimo comma della norma in commento, una volta che ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione. A norma dell'art. 3 della medesima legge, è responsabile della violazione amministrativa unicamente la persona fisica alla quale sia riferibile l'azione od omissione che integra l'illecito.
Componendo un contrasto tra le sezioni semplici proprio in merito alla natura dell'obbligazione del coobbligato solidale L. n. 689 del 1981, ex art. 6,
e sulla possibilità di differenziare gli effetti estintivi dell'obbligazione di pagamento secondo che questa venga meno per la morte dell'obbligato principale o per difetto di tempestiva notificazione nei confronti di quest'ultimo nonché, sulla permanenza, in caso di pagamento della sanzione da parte dell'obbligato solidale, dell'azione di regresso nei confronti del trasgressore che nel termine di legge non abbia ricevuto notificazione dell'illecito, le Sezioni unite - con sentenza n. 22080 del 2017 - hanno chiarito che la solidarietà prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 6, non assolve una generica funzione di garanzia, ma persegue uno scopo di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il N° 470/2022 R.G. cont. civ.
trasgressore, rendendo possibile la violazione ed è volta a facilitare la riscossione a prescindere dell'effettiva insolvenza dell'obbligato principale.
Nel caso di specie, l'Amministrazione ha correttamente individuato nell'appellante il destinatario del provvedimento e nella Cooperativa
l'obbligato solidale. Ed infatti, la sanzione pecuniaria prevista per la inosservanza della normativa relativa all'assunzione di lavoratori subordinati va posta a carico dell'amministratore dell'ente che con la sua condotta ha determinato l'illecito, in quanto tale condotta, esigendo per sua natura il dolo o la colpa, è addebitabile solo a una persona fisica, salva la responsabilità solidale meramente patrimoniale dell'ente rappresentato, solidarietà che, non dipendendo da un'obbligazione unitaria, non determina il litisconsorzio necessario fra il legale rappresentante e l'ente (da ultimo Cassazione civile sez. VI, 28/09/2018, (ud. 06/06/2018, dep. 28/09/2018), n.23663).
Ne consegue che l'estinzione per confusione, che ha riguardato la per effetto della sopravvenuta confisca, non può estendersi CP_1
all'appellante, in quanto autore responsabile dell'illecito.
Per completezza, si osserva che la riunione nella stessa persona della qualità di debitore e creditore, ai fini dell'estinzione per confusione, si realizza quando a favore o a carico del soggetto si sia effettivamente verificata una successione nel credito o nel debito. L'istituto si fonda sul venir meno della dualità soggettiva nel rapporto obbligatorio e sull'impossibilità logico- giuridica di mantenere in vita una pretesa verso se stessi. Nel caso in esame, la perdita della dualità soggettiva si è verificata esclusivamente nei confronti della poiché la confisca ha determinato l'acquisizione dei beni CP_1
al patrimonio dello Stato, con conseguente coincidenza della figura di debitore e creditore (Stato-Erario).
Tale effetto non si è invece prodotto nei confronti del atteso che le Pt_1
misure applicate nei suoi confronti non hanno comportato il venir meno della dualità dei soggetti del rapporto obbligatorio. N° 470/2022 R.G. cont. civ.
Quanto sin qui esposto comporta anche il venir meno dell'interesse ad agire in relazione all'impugnazione del capo della sentenza che ha dichiarato la cessata materia del contendere tra . CP_2 Parte_4
Invero, il venir meno della solidarietà dell'obbligazione non incide sulla permanenza della responsabilità per l'illecito in capo al né, di Pt_1
conseguenza, sull'obbligo di questi di corrispondere la sanzione amministrativa. Ed infatti, come precisato dalla giurisprudenza, la responsabilità per la violazione amministrativa grava unicamente sull'autore materiale dell'illecito, mentre la solidarietà dell'ente ha natura meramente patrimoniale e funzione di deterrenza e facilitazione della riscossione, non già di garanzia in senso proprio.
Come già accennato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 della L. n.
689 del 1981: “Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione”, ne consegue che, anche laddove fosse rimasta ferma la responsabilità solidale della quest'ultima, in caso di pagamento della sanzione, avrebbe CP_1
comunque potuto agire in regresso nei confronti del per recuperare Pt_1
integralmente la somma corrisposta, in quanto autore materiale della violazione;
la medesima azione non sarebbe possibile da parte dell'appellante nei confronti della CP_1
Pur prescindendo dalla carenza di interesse ad impugnare il capo in commento, si rileva l'infondatezza delle censure sollevate con il primo motivo di appello.
Il giudice ha posto a fondamento della decisione di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere la seguente motivazione: “...in punto di fatto, occorre in via preliminare evidenziare che il sequestro e la successiva confisca del patrimonio della Società opponente
[...]
ha evidentemente determinato la cessazione della Controparte_5
materia del contendere nei rapporti tra detta Società e l'Amministrazione opposta. Come è noto, “la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere N° 470/2022 R.G. cont. civ.
sostanziale della lite, si verifica quando sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto tra le parti, facendo contemporaneamente venir meno l'oggettiva necessità della richiesta pronuncia del giudice e, conseguentemente, l'interesse ad agire e contraddire della parti medesime” (Cass. SS.UU. n. 2463/1982). Ed ancora: “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicchè con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito” (così Cass. n.
6909/2009; nello stesso senso Cass. n. 10553/2009, n. 23289/2007, n.
17861/2007, n. 4714/2006). Nel caso di specie, dunque, va dichiarata, come peraltro richiesto sia dalla difesa della Società opponente che da quella dell'Amministrazione opposta, la cessazione della materia del contendere tra queste due parti, per le ragioni sopra specificate”.
Dunque, il primo giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere tra la e l' in ragione della confisca del CP_1 CP_2
patrimonio aziendale che ha comportato il venir meno della dualità tra soggetto creditore e soggetto debitore, rendendo inutile una eventuale pronuncia sul punto. Le censure dell'appellante, quindi, non colgono nel segno, poiché introducono questioni che nulla hanno a che vedere con la motivazione resa dal giudice di primo grado e, quindi, non sono idonee a scalfirne la correttezza.
Anche il terzo motivo di appello, a mezzo del quale viene invocata la cessazione della materia del contendere per essere stata la pretesa oggetto di rateizzazione e definizione, è inammissibile oltre che infondata;
l'appellante oltre a formulare per la prima volta in appello la richiesta, nulla allega a sostegno delle proprie ragioni. N° 470/2022 R.G. cont. civ.
Sussiste, inoltre, la legittimazione passiva dell'appellante.
Rinviando a quanto già detto sopra, si ribadisce che nel sistema introdotto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, e non anche un'entità astratta, come società o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gli illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è enucleato nell'articolo 6 della legge n.
689 del 1981, il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto e il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente (cfr., ex multis, Cass. n. 302/ 2019).
Dal momento che il era il legale rappresentante della società nel Pt_1
periodo in cui la lavoratrice è stata irregolarmente assunta, correttamente il
Tribunale ha affermato la sua responsabilità, quale autore materiale del fatto.
Né può ritenersi valida la tesi dell'appellante che vorrebbe il passaggio di responsabilità in capo al legale rappresentante p.t. che è stato nominato successivamente, atteso che l'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione al centro per l'impiego integra un illecito di tipo omissivo istantaneo, rilevando il momento dell'inizio del rapporto di lavoro, ossia quando il datore di lavoro ha omesso di effettuare la comunicazione di assunzione.
Infondato è anche il quarto motivo di appello, poiché il Tribunale non ha posto a fondamento della sua decisione la sentenza resa nel procedimento n.
562/2020 RG , indicata soltanto nella ricostruzione fattuale del giudizio di primo grado e non anche nella parte motiva. N° 470/2022 R.G. cont. civ.
L'appellante, infine, contesta la condotta illecita sottesa alla sanzione, ribadendo che la lavoratrice all'epoca dei fatti svolgeva attività di volontariato.
L'assunto è smentito dalla documentazione allegata dall' . CP_2
Viene in rilievo che la abbia dichiarato in sede di accesso Pt_3
ispettivo : di avere prestato attività lavorativa per la con la qualifica di CP_1
OTA sin dal mese di dicembre 2006; di aver percepito una retribuzione pari a circa mille euro;
di aver lavorato per sei giorni alla settimana, con orario di lavoro
9.00/15.00, 15.00/21.00 e 14.00/20.00; di essere stata regolarmente assunta soltanto nel mese di agosto 2007.
Sono stati allegati anche i turni di lavoro della nei quali la CP_1
risultava stabilmente inserita;
tali circostanze sono state riscontrate Pt_3
dalle molteplici testimonianze rese dai colleghi di lavoro.
La giurisprudenza ha più volte affermato che non ricorrono gli estremi della prestazione di volontariato nel caso in cui, per l'attività espletata, siano state corrisposte somme di danaro, essendo onere della parte convenuta in giudizio per il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dimostrare che la loro corresponsione sia avvenuta, invece, a titolo di rimborso spese, non superando l'ammontare di queste (Cass.
9468/2013).
L'appellante nulla ha dedotto in merito alle somme corrisposte alla nel periodo di interesse. Pt_3
Dalla prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato deriva la piena legittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Per questi motivi
l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
N° 470/2022 R.G. cont. civ.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto da contro Parte_1
l' e la Controparte_2 [...]
e avverso la sentenza n. 394/2022 pubblicata il Controparte_1
01.04.2022, dal Tribunale di Reggio Calabria, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Rigetta l'appello e condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese del presente grado di giudizio liquidati a ciascuno in € 4.862,00 oltre accessori di legge.
2)Dà atto che è stata emessa una pronuncia di rigetto dell'appello ai fini del pagamento del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.10.2024
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti ) (dott. Massimo Gullino )
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro (competente in relazione alle sanzioni amministrative in forza del Provvedimento del Presidente di questa
Corte del 19 ottobre 2017) riunita in camera di consiglio e composta dai
Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott. Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 470/2022 R.G. e vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Gurnari e Parte_1
Francesca Gangemi;
appellante e
in persona degli Amministratori Controparte_1
Giudiziari p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rosina Serranò;
e
, rappresentato e Controparte_2
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_2 CP_2
appellato
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa. N° 470/2022 R.G. cont. civ.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato la Parte_2
[... e impugnavano l'ordinanza ingiunzione a mezzo della Parte_1
Con quale l' di ingiungeva a quale Controparte_2 Parte_1
trasgressore, ed alla quale obbligata in solido, il Controparte_1
pagamento della somma di € 32.061,30 per violazioni di legge in materia lavoristica. Più precisamente, a seguito di accertamento effettuato in data 10 settembre 2010, presso il Centro di Riabilitazione Nova Salus, sede operativa della venivano accertati l'omessa registrazione sui libri Controparte_1
obbligatori della lavoratrice sig.ra l'omessa Parte_3
comunicazione di assunzione della stessa e l'omessa consegna della lettera contratto e contestate le seguenti violazioni: violazione dell'art. 36 bis, co. 7 lett. A) del D.L. n. 223 del 2006, nonché violazione dell'art. 9 bis co. 2 legge
608/1998, violazione dell'art. 4 bis comma 2 d lgs 181/2000 nonché violazione dell'art 21 della legge 264/1949.
A sostegno delle proprie ragioni, eccepiva il proprio Parte_1
difetto di legittimazione passiva, poiché, all'epoca in cui le violazioni erano state contestate, non rivestiva la carica di legale rappresentante della come documentato dalla visura allegata. Nel merito entrambi gli CP_1
opponenti deducevano l'insussistenza dei presupposti di fatto, nonché
l'infondatezza delle violazioni addebitate, poichè aveva Parte_3
svolto attività di volontariato presso il Centro di Riabilitazione, senza percepire alcun compenso. Gli opponenti, chiedevano, quindi, l'annullamento dell'ingiunzione opposta, previa declaratoria di carenza di legittimazione passiva di Parte_1
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione impugnando e contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio, istruito solo in via documentale, con comparsa di costituzione del 13.03.2017, si costituiva nell'interesse della CP_1
un nuovo difensore in sostituzione dei precedenti procuratori, in
[...] N° 470/2022 R.G. cont. civ.
ragione dell'intervenuto sequestro della Cooperativa. Successivamente, la
Cooperativa documentava l'applicazione della misura della confisca, ai sensi del d.lgs. 159/2011, dell'intero capitale sociale e patrimonio aziendale.
La e l' chiedevano, quindi, Controparte_1 Controparte_2
dichiararsi cessata la materia del contendere nei loro confronti, mentre, nei confronti di l'Amministrazione insisteva per la conferma Parte_1
dell'ordinanza impugnata. Nessuno compariva all'udienza nell'interesse di e la causa veniva rinviata per la decisione. Parte_1
All'esito del giudizio, il Tribunale ha dichiarato la cessata materia del contendere nei rapporti tra l'opponente e Controparte_4
l' in ragione dell'intervenuta confisca del Controparte_2
patrimonio della prima, che ha comportato il venir meno della posizione di contrasto tra le parti. Ha, invece, rigettato l'opposizione proposta da
[...]
, in ragione dell'infondatezza dei motivi di ricorso. In merito alla Parte_1
legittimazione passiva, il giudice ha valorizzato il momento in cui la violazione è stata integrata, così ritenendo il responsabile della Pt_1
condotta contestata, poichè la irregolare assunzione della lavoratrice si è verificata allorquando lo stesso rivestiva la carica di legale rappresentante p.t. della Nel merito, il primo giudice ha poi rilevato che dalla CP_1
documentazione prodotta in atti e dalle dichiarazioni rese agli ispettori del lavoro dalla stessa lavoratrice e dalle altre dipendenti risultava provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Il Tribunale ha, quindi, ritenuto integrate le violazioni sottese all'ordinanza impugnata, con conseguente rigetto dell'opposizione spiegata dal Pt_1
Avverso detta pronuncia ha proposto appello articolando Parte_1
molteplici motivi di impugnazione.
Con il primo motivo l'appellante ha censurato l'erroneità della statuizione con cui il giudice di primo grado ha dichiarato la cessazione della materia del
Con contendere tra la e l' , in violazione delle disposizioni di cui CP_1
al d.lgs. n. 159/2011, che prevede la sospensione dell'attività esecutiva, ma N° 470/2022 R.G. cont. civ.
non delle azioni dirette all'accertamento del credito.
Sul punto, l'appellante ha altresì precisato di avere interesse all'impugnazione di tale capo della sentenza, in quanto permane la presenza di un coobbligato con il quale concorrere, nelle forme e nei tempi previsti dal citato decreto legislativo, al pagamento delle somme eventualmente dovute.
Con il secondo motivo, ai fini della legittimazione passiva, il ha Pt_1
ribadito che rileva il momento in cui è stata irrogata la sanzione, e non quello in cui è stata integrata la condotta contestata, sottolineando che l'amministratore pro tempore avrebbe potuto regolarizzare, anche con effetto retroattivo, la posizione lavorativa della , così da attenuare l'effetto Pt_3
sanzionatorio.
Con il terzo motivo di appello, il invoca la cessata materia del Pt_1
contendere, asserendo che la avrebbe provveduto a definire la CP_1
posizione debitoria in questione accedendo ad una rateizzazione, ma di essere nell'impossibilità di documentare tale circostanza, non avendo più la disponibilità dei documenti in ragione del sequestro.
Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte il primo giudice ha posto a fondamento della propria decisione l'accertamento condotto nell'ambito del giudizio n. 562/2020 RG, avente ad oggetto la legittimità della cartella di pagamento emessa a seguito dell'ordinanza ingiunzione.
Secondo la tesi dell'appellante, tale accertamento concernendo un fatto prodromico rispetto alla sanzione oggetto del presente giudizio non può in alcun modo determinare un giudicato sulla questione qui controversa.
Con il quinto motivo, il insiste nella illegittimità della ordinanza Pt_1
ingiunzione, stante la natura di attività di volontariato della prestazione resa dalla . Pt_3
Con l'ultimo motivo di appello, l'appellante rileva di essere stato attinto da misura di prevenzione personale e patrimoniale, come la e che, CP_1
pertanto, laddove la Corte dovesse ritenere corretto il primo capo della N° 470/2022 R.G. cont. civ.
sentenza la cessata materia del contendere andrebbe dichiarata anche nei suoi confronti.
L'appellante rassegna, quindi, le seguenti conclusioni: “1) voglia preliminarmente dichiarare la cessata materia del contendere anche nei confronti del dott. in relazione al disposto sequestro penale Parte_1
nell'ambito del procedimento misure prevenzione;
2) voglia accogliere tutte le conclusioni così come rassegnate con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio;
3) con vittoria di spese e competenze anche del presente grado”.
Si è costituita la resistendo soltanto al primo motivo Controparte_1
di appello e chiedendone il rigetto, stante la correttezza della sentenza nella parte in cui è stata dichiarata la cessata materia del contendere tra la
Con e l' . Controparte_1
Si è, altresì, costituito l' , eccependo, in Controparte_2
via preliminare, l'inammissibilità della richiesta di cessazione della materia del contendere poichè formulata dal per la prima volta in appello e Pt_1
chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Ritualmente comunicato il decreto ex art. 127 ter, sono state depositate le note nel termine del 22 marzo 2024.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 25.10.2024
Motivi della decisione
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Va preliminarmente esaminata la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere formulata dall'appellante.
Il pone a fondamento della richiesta la circostanza che anche lui, Pt_1
al pari della è stato destinatario di misura di prevenzione CP_1
personale e patrimoniale, disposta con il medesimo provvedimento che ha ordinato, dapprima, il sequestro e, successivamente, la confisca del patrimonio sociale e aziendale della In ragione Controparte_1
dell'identità sostanziale delle due posizioni, l'appellante sostiene che il N° 470/2022 R.G. cont. civ.
giudice di primo grado avrebbe dovuto estendere anche nei suoi confronti la declaratoria di cessazione della materia del contendere già pronunciata nei confronti della CP_1
La richiesta è infondata per le ragioni che seguono.
La posizione dell'appellante non può essere equiparata a quella della in virtù della normativa applicabile alla materia in esame. CP_1
La giurisprudenza ha chiarito che, in tema di sanzioni amministrative, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della L. n. 689 del 1981, la responsabilità dell'illecito amministrativo commesso dal soggetto che rivesta la qualità di rappresentante legale della persona giuridica grava sull'autore materiale della violazione e non sull'ente rappresentato, il quale è solo obbligato in via solidale al pagamento delle somme corrispondenti alle sanzioni irrogate (Cass., n. 11643/2010, tra le altre), tant'è che, ai sensi dell'ultimo comma della norma in commento, una volta che ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione. A norma dell'art. 3 della medesima legge, è responsabile della violazione amministrativa unicamente la persona fisica alla quale sia riferibile l'azione od omissione che integra l'illecito.
Componendo un contrasto tra le sezioni semplici proprio in merito alla natura dell'obbligazione del coobbligato solidale L. n. 689 del 1981, ex art. 6,
e sulla possibilità di differenziare gli effetti estintivi dell'obbligazione di pagamento secondo che questa venga meno per la morte dell'obbligato principale o per difetto di tempestiva notificazione nei confronti di quest'ultimo nonché, sulla permanenza, in caso di pagamento della sanzione da parte dell'obbligato solidale, dell'azione di regresso nei confronti del trasgressore che nel termine di legge non abbia ricevuto notificazione dell'illecito, le Sezioni unite - con sentenza n. 22080 del 2017 - hanno chiarito che la solidarietà prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 6, non assolve una generica funzione di garanzia, ma persegue uno scopo di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il N° 470/2022 R.G. cont. civ.
trasgressore, rendendo possibile la violazione ed è volta a facilitare la riscossione a prescindere dell'effettiva insolvenza dell'obbligato principale.
Nel caso di specie, l'Amministrazione ha correttamente individuato nell'appellante il destinatario del provvedimento e nella Cooperativa
l'obbligato solidale. Ed infatti, la sanzione pecuniaria prevista per la inosservanza della normativa relativa all'assunzione di lavoratori subordinati va posta a carico dell'amministratore dell'ente che con la sua condotta ha determinato l'illecito, in quanto tale condotta, esigendo per sua natura il dolo o la colpa, è addebitabile solo a una persona fisica, salva la responsabilità solidale meramente patrimoniale dell'ente rappresentato, solidarietà che, non dipendendo da un'obbligazione unitaria, non determina il litisconsorzio necessario fra il legale rappresentante e l'ente (da ultimo Cassazione civile sez. VI, 28/09/2018, (ud. 06/06/2018, dep. 28/09/2018), n.23663).
Ne consegue che l'estinzione per confusione, che ha riguardato la per effetto della sopravvenuta confisca, non può estendersi CP_1
all'appellante, in quanto autore responsabile dell'illecito.
Per completezza, si osserva che la riunione nella stessa persona della qualità di debitore e creditore, ai fini dell'estinzione per confusione, si realizza quando a favore o a carico del soggetto si sia effettivamente verificata una successione nel credito o nel debito. L'istituto si fonda sul venir meno della dualità soggettiva nel rapporto obbligatorio e sull'impossibilità logico- giuridica di mantenere in vita una pretesa verso se stessi. Nel caso in esame, la perdita della dualità soggettiva si è verificata esclusivamente nei confronti della poiché la confisca ha determinato l'acquisizione dei beni CP_1
al patrimonio dello Stato, con conseguente coincidenza della figura di debitore e creditore (Stato-Erario).
Tale effetto non si è invece prodotto nei confronti del atteso che le Pt_1
misure applicate nei suoi confronti non hanno comportato il venir meno della dualità dei soggetti del rapporto obbligatorio. N° 470/2022 R.G. cont. civ.
Quanto sin qui esposto comporta anche il venir meno dell'interesse ad agire in relazione all'impugnazione del capo della sentenza che ha dichiarato la cessata materia del contendere tra . CP_2 Parte_4
Invero, il venir meno della solidarietà dell'obbligazione non incide sulla permanenza della responsabilità per l'illecito in capo al né, di Pt_1
conseguenza, sull'obbligo di questi di corrispondere la sanzione amministrativa. Ed infatti, come precisato dalla giurisprudenza, la responsabilità per la violazione amministrativa grava unicamente sull'autore materiale dell'illecito, mentre la solidarietà dell'ente ha natura meramente patrimoniale e funzione di deterrenza e facilitazione della riscossione, non già di garanzia in senso proprio.
Come già accennato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 della L. n.
689 del 1981: “Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione”, ne consegue che, anche laddove fosse rimasta ferma la responsabilità solidale della quest'ultima, in caso di pagamento della sanzione, avrebbe CP_1
comunque potuto agire in regresso nei confronti del per recuperare Pt_1
integralmente la somma corrisposta, in quanto autore materiale della violazione;
la medesima azione non sarebbe possibile da parte dell'appellante nei confronti della CP_1
Pur prescindendo dalla carenza di interesse ad impugnare il capo in commento, si rileva l'infondatezza delle censure sollevate con il primo motivo di appello.
Il giudice ha posto a fondamento della decisione di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere la seguente motivazione: “...in punto di fatto, occorre in via preliminare evidenziare che il sequestro e la successiva confisca del patrimonio della Società opponente
[...]
ha evidentemente determinato la cessazione della Controparte_5
materia del contendere nei rapporti tra detta Società e l'Amministrazione opposta. Come è noto, “la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere N° 470/2022 R.G. cont. civ.
sostanziale della lite, si verifica quando sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto tra le parti, facendo contemporaneamente venir meno l'oggettiva necessità della richiesta pronuncia del giudice e, conseguentemente, l'interesse ad agire e contraddire della parti medesime” (Cass. SS.UU. n. 2463/1982). Ed ancora: “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicchè con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito” (così Cass. n.
6909/2009; nello stesso senso Cass. n. 10553/2009, n. 23289/2007, n.
17861/2007, n. 4714/2006). Nel caso di specie, dunque, va dichiarata, come peraltro richiesto sia dalla difesa della Società opponente che da quella dell'Amministrazione opposta, la cessazione della materia del contendere tra queste due parti, per le ragioni sopra specificate”.
Dunque, il primo giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere tra la e l' in ragione della confisca del CP_1 CP_2
patrimonio aziendale che ha comportato il venir meno della dualità tra soggetto creditore e soggetto debitore, rendendo inutile una eventuale pronuncia sul punto. Le censure dell'appellante, quindi, non colgono nel segno, poiché introducono questioni che nulla hanno a che vedere con la motivazione resa dal giudice di primo grado e, quindi, non sono idonee a scalfirne la correttezza.
Anche il terzo motivo di appello, a mezzo del quale viene invocata la cessazione della materia del contendere per essere stata la pretesa oggetto di rateizzazione e definizione, è inammissibile oltre che infondata;
l'appellante oltre a formulare per la prima volta in appello la richiesta, nulla allega a sostegno delle proprie ragioni. N° 470/2022 R.G. cont. civ.
Sussiste, inoltre, la legittimazione passiva dell'appellante.
Rinviando a quanto già detto sopra, si ribadisce che nel sistema introdotto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, e non anche un'entità astratta, come società o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gli illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è enucleato nell'articolo 6 della legge n.
689 del 1981, il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto e il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente (cfr., ex multis, Cass. n. 302/ 2019).
Dal momento che il era il legale rappresentante della società nel Pt_1
periodo in cui la lavoratrice è stata irregolarmente assunta, correttamente il
Tribunale ha affermato la sua responsabilità, quale autore materiale del fatto.
Né può ritenersi valida la tesi dell'appellante che vorrebbe il passaggio di responsabilità in capo al legale rappresentante p.t. che è stato nominato successivamente, atteso che l'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione al centro per l'impiego integra un illecito di tipo omissivo istantaneo, rilevando il momento dell'inizio del rapporto di lavoro, ossia quando il datore di lavoro ha omesso di effettuare la comunicazione di assunzione.
Infondato è anche il quarto motivo di appello, poiché il Tribunale non ha posto a fondamento della sua decisione la sentenza resa nel procedimento n.
562/2020 RG , indicata soltanto nella ricostruzione fattuale del giudizio di primo grado e non anche nella parte motiva. N° 470/2022 R.G. cont. civ.
L'appellante, infine, contesta la condotta illecita sottesa alla sanzione, ribadendo che la lavoratrice all'epoca dei fatti svolgeva attività di volontariato.
L'assunto è smentito dalla documentazione allegata dall' . CP_2
Viene in rilievo che la abbia dichiarato in sede di accesso Pt_3
ispettivo : di avere prestato attività lavorativa per la con la qualifica di CP_1
OTA sin dal mese di dicembre 2006; di aver percepito una retribuzione pari a circa mille euro;
di aver lavorato per sei giorni alla settimana, con orario di lavoro
9.00/15.00, 15.00/21.00 e 14.00/20.00; di essere stata regolarmente assunta soltanto nel mese di agosto 2007.
Sono stati allegati anche i turni di lavoro della nei quali la CP_1
risultava stabilmente inserita;
tali circostanze sono state riscontrate Pt_3
dalle molteplici testimonianze rese dai colleghi di lavoro.
La giurisprudenza ha più volte affermato che non ricorrono gli estremi della prestazione di volontariato nel caso in cui, per l'attività espletata, siano state corrisposte somme di danaro, essendo onere della parte convenuta in giudizio per il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dimostrare che la loro corresponsione sia avvenuta, invece, a titolo di rimborso spese, non superando l'ammontare di queste (Cass.
9468/2013).
L'appellante nulla ha dedotto in merito alle somme corrisposte alla nel periodo di interesse. Pt_3
Dalla prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato deriva la piena legittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Per questi motivi
l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
N° 470/2022 R.G. cont. civ.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto da contro Parte_1
l' e la Controparte_2 [...]
e avverso la sentenza n. 394/2022 pubblicata il Controparte_1
01.04.2022, dal Tribunale di Reggio Calabria, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Rigetta l'appello e condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese del presente grado di giudizio liquidati a ciascuno in € 4.862,00 oltre accessori di legge.
2)Dà atto che è stata emessa una pronuncia di rigetto dell'appello ai fini del pagamento del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.10.2024
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti ) (dott. Massimo Gullino )